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controsoffitti, cartongesso e pratiche autorizzative
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Il nuovo decreto sull'applicazione delle prestazioni energetiche negli edifici
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i miei più sentiti complimenti per il blog...lo seguo da poco ed è molto utile per chi, come me, sta per terminare l'università e inizia a fare esperienza nel mondo del lavoro...avendo alle spalle un'azienda familiare che opera nel settore dell'arredamento e della falegnameria. Complimenti, anzi, grazie per il blog :)
RispondiEliminaBuongiorno,
RispondiEliminanel 1988 presentatai la domanda per l'unione di due appartamenti da adibbire a mia residenza. In seguito alla separazione dalla mia ex moglie ho provveduto ad una nuova separazione riportando le cose all'originale situazione.
Siccome al catasto le cose sono sempre rimaste ante modifica e avendo riportato gli appartamenti alla situazione catastale, posso dimenticare la domanda presentata al comune e procedere alla donazione verso mio figlio?
Se la pratica edilizia del 1988 è stata correttamente chiusa con dichiarazione di fine lavori, occorre presentare una nuova pratica edilizia per poter frazionare nuovamente le unità abitative. Se non è stato fatto l'aggiornamento catastale dell'unità fusa e se desidera ripristinare gli stati di fatto esattamente come riportato in catasto, può anche evitare di fare le variazioni planimetriche: in pratica al catasto è come se non sia mai successo nulla. Mentre invece le pratiche urbanistiche non possono essere "dimenticate" ma bisogna sempre riproporre nuove pratiche per modificare gli stati urbanistici precedentemente assentiti.
EliminaCambio di destinazione d’uso da (ex) edificio scolastico ad albergo, quali i vincoli imposti dal Comune di Roma nelle zone al di fuori delle Mura?
EliminaMi scuso in anticipo se sbaglio il posto dove postare...
RispondiEliminama volevo in primis fare i complimenti per il grande lavoro che state facendo a tanti architetti neofiti come me che vogliono buttarsi nel marasma della libera professione a Roma...
Poi volevo chiedere una cosa, un mio amico sta vendendo un immobile datato 1944, del quale non si riesce a trovare la licenza<concessione edilizia.
Siamo riusciti ad arrivare al nome dei costruttori, ad un certificato di agibilita relativo solo ai locali commerciali...al dip.IX risulta un numero di cartella che poi è VUOTA...
Della licenza edilizia nessuna traccia.
E per questo motivo, il municipio competente non accetta nuove Scia, le rigetta perchè incomplete.
Potrebbe essere un problema di perdita di dati degli archivi competenti.
Come fare?
Grazie mille!
Probabilmente si sono persi il progetto: non è il primo caso, ed è capitato anche a me. Ho risolto raccogliendo tuti i dati in una relazione tecnica nella quale descrivo le ricerche effettuate, soprattutto la risposta ufficiale del dipartimento circa la non reperibilità degli atti. Se non ti hanno risposto in modo ufficiale, puoi fare una richiesta di accesso agli atti ed in quel caso sono obbligati a risponderti per iscritto. Se non si trova nulla, al municipio non possono impedirti di depositare la pratica, perché magari l'immobile ha bisogno di interventi di restauro non procrastinabili (per esempio).
Elimina2 QUESTIONI.
RispondiEliminaBuongiorno collega. Ringraziandoti sempre per il lavoro di divulgazione e di consiglio, ti disturbo per 2 questioni.
PREMESSA: Edificio degli anni '30-'40 in zona Arco di Travertino, costruito da un signore che lo ha poi lasciato in eredità ai 3 figli: 5 appartamenti, un giardino tutto intorno su 3 lati (recintato, chiuso con due cancellati e con accesso solo dal vialetto di ingresso comune e non dagli appartamenti a piano terra), un box al piano terra con ingresso carrabile privato ed 1 cantina quasi totalmente interrata che ha la stessa superficie di uno degli appartamenti a piano terra. Solo un appartamento dei 5 era stato già precedentemente venduto.
Quindi questi 3 fratelli, ormai settantenni, hanno in totale 4 appartamenti, 1 box, il giardino su tre lati di cui sopra ed 1 cantina (non accatastata).
L'anno scorso feci per loro una stima solo dei 4 appartamenti.
Devono ora dividere tutto questo in 3 parti per poi poter vendere ciascuno per conto suo la propria parte.
Mi chiedono ora di fare una stima anche del giardino (dividendolo in due e dando ciascuna parte, come dipendenza esclusiva, ai 2 appartamenti al piano terra) e della cantina (che però non è accatastata).
1ma QUESTIONE: accatasto ex novo la cantina (quindi attribuendole un nuovo sub) oppure la accorpo come accessorio indiretto ad uno dei 4 appartamenti e poi, di questo appartamento, faccio la variazione per unità afferente?
2nda QUESTIONE: rispetto al giardino (che quindi non è condominiale perchè vi si accede tramite accesso privato dal vialetto condominiale) come mi devo comportare? E' di loro proprietà perchè il padre ha lasciato tutto l'edificio con il giardino compreso, ma come va diviso? Come ci si comporta a livello catastale dal momento che ad oggi non compare al catasto?
Grazie mille,
Cristina
Ciao,
Eliminail giardino dovrà comparire quantomeno nel catasto terreni: se è accatastato lì, va già bene: di fatto è un bene comune non censibile, al quale puoi volendo attribuire un nuovo subalterno se non cel'ha già. Se vuoi dividerlo, puoi frazionarlo ed annetterlo alle 4 unità: in questo caso lo rappresenterai nelle planimetrie degli appartamenti, che quindi dovrai rifare.
La cantina puoi accatastarla per conto suo, non c'è bisogno di annetterla, ma dovrai specificare che appartiene a tre persone diverse. Se vuoi, invece, puoi annetterla ad una delle unità oppure ancora frazionare anche questa e fare quattro cantine per ciascun appartamento. In questo secondo caso dovrai prima presentare una DIA al municipio.
Ciao,
RispondiEliminail giardino è quindi "bene comune non censibile" anche se possono entrarvi solo i 3 fratelli con chiavi proprie, mentre invece il proprietario dell'unico appartamento non di proprietà dei fratelli non può accedervi?
Ma allora, se è bene comune non censibile, per frazionarlo e poi annetterlo alle 4 unità devono avere il consenso del condomino esterno alla famiglia?
Comunque ho controllato e no, non è accatastato nel catasto terreni…..
Grazie,
Cristina
Da quanto ne so - ma non ho mai avuto necessità di approfondire la questione - il "bene comune" per essere tale deve essere in comunione con più persone, e non necessariamente queste più persone devono coincidere con la totalità dei condòmini di un condominio. La cosa dovrebbe però essere specificata nei rogiti di acquisto, o quantomeno nei rogiti più vecchi, che però mi sembra di capire che nel tuo caso non esistano. Per la costruzione è stata chiesta una licenza oppure si è trattato di un volume costruito senza titolo e poi condonato? anche lì potrebbe essere specificato qualcosa che può tornarti utile (devi sempre partire dalla legittimità urbanistica per capire come muoverti). Alle perse, se sei in dubbio, secondo me la cosa più chiara sarebbe frazionare gli appezzamenti ed annetterli agli appartamenti dei fratelli, facendo una pratica edilizia di appoggio: diventa così tutto più chiaro anche in vista di future cessioni dei beni.
EliminaVa bene, ti ringrazio per le dritte preziosissime!
RispondiEliminaCi ragiono un po' su…..
Cristina
Salve di nuovo architetto…..
RispondiEliminaStavolta domanda secca secca:
1) zona "O" di Piano particolareggiato di esecuzione del PRG
2) terreno edificabile ricompreso nel perimetro di piano
3) nuova edificazione
E' esclusa in questo caso o no la possibilità di nuova costruzione mediante presentazione di DIA in alternativa al Permesso di Costruire?
Grazie come sempre e Buon Natale!
Sul sito del Comune troverai senz'altro gli elaborati del piano di zona: lo stesso piano ti darà indicazioni su come procedere all'edificazione. Se il piano di zona raggiunge livelli abbastanza approfonditi paragonabili ad un piano di lottizzazione o ad un piano particolareggiato, allora si può edificare in DIA.
EliminaBuongiorno architetto. Mi piacerebbe avere un suo commento in merito alla seguente situazione. Cagliari: palazzina ad uso residenziale, composta da 4 appartamenti a piano, costruita nel 1988.
RispondiEliminaIl progetto di cui alla concessione edilizia prevedeva al piano rialzato un appartamento che, in assenza di progetto di variante ed in fase di realizzazione, è stato frazionato in due distinte unità immobiliari: una di queste subisce un lieve ampliamento delle superficie rispetto al progetto approvato così da occupare una piccola porzione di pianerottolo condominiale.
L’atto di vendita dei due appartamenti è conforme a quanto realizzato e a quanto regolarmente accatastato.
Si vuole procedere all’accertamento di conformità del frazionamento. Il tecnico comunale afferma che l’abuso realizzato non è sanabile in quanto uno dei due appartamenti occupa una porzione di area condominiale. Il proprietario dell’appartamento in questione non avrebbe titolo per procedere. Stando al tecnico occorrerebbe un atto di cessione dell’area condominiale da parte di tutti i condomini. Cosa ne pensa? Quale strada si potrebbe seguire per ottenere una risoluzione della diatriba? La ringrazio anticipatamente
il tecnico comunale ha ragione ma fino ad un certo punto: il comune infatti rilascia i titoli edilizi sempre fatti salvi i diritti di terzi, quindi, in buona sostanza, non si preoccupa di eventuali violazioni di norme civili, e dovrebbe rilasciare i titoli edilizi senza preoccuparsi di eventuali problematiche di questo tipo. Ciò non toglie che l'atto di cessione della superficie condominiale debba comunque essere richiesto ed ottenuto, altrimenti l'ampliamento a discapito della superficie condominiale comunque non è legittimo, ed in fase di rivendita l'immobile sarebbe comunque gravato da vizi. Sulle aree condominiali tra l'altro non vale nemmeno l'usucapione, altrimenti sarebbe convenuto procedere così. Direi di provare ad ottenere questo atto di cessione di superficie, magari anche a titolo oneroso, e, una volta ottenuto, procedere al comune con la sanatoria edilizia.
EliminaGrazie per la sua celere risposta. Approfitto per togliermi un dubbio ed eventualmente passare nel suo ufficio per poter discutere la fattibilità...... è possibile (mantenendo la volta che come dice giustamente è strutturale) pareggiandola con un controsoffitto e recuperare l'altezza abbassando il pavimento????
Eliminagrazie mille
roberto
Buonasera architetto!
RispondiEliminaQuestione: nuova costruzione di una villa bifamiliare (piano interrato con cantina ed autorimessa + piano terra + piano primo + sottotetto) = 103 mq di SUL.
Leggo sulle NTA del Comune di Roma che "Le superfici per cantine o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL".
Ma questa disposizione è riferita a tutte le cantine? Anche a quelle interrate completamente?
Grazie
Ed inoltre: qual è l'altezza di un sottotetto (cui si accede tramite la scala tra primo piano e sottotetto stesso) che NON lo fa rientrare nel calcolo della cubatura? Tra le nozioni che so e quello che leggo nelle NTA non capisco.
EliminaSi, le cantine non possono superare il 10% della SUL: forse è un primo barlume di norma contro il famoso abuso della sala hobby. Non mi ricordi sinceramente di preciso, ma mi pare che sia 1,50mt.
EliminaGrazie!….per le cantine ok……per i sottotetti: ma perchè io mi ricordavo sotto i 2.20 m = non "curabile"?
RispondiEliminaSinceramente il dato nello specifico non me lo ricordo...comunque si, potrebbe essere, ma forse 2,20 si riferisce all'abitabilità.
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaBuongiorno di nuovo!
RispondiEliminaQuestione: Roma, appartamento in edificio inserito all'interno della Carta della Qualità (e segnalato in magenta scuro come "opere di rilevante interesse architettonico o urbano"). Lavori di manutenzione straordinaria (nuova distribuzione interna, pavimento radiante, sostituzione infissi, controsoffitto alto 60 cm, portante, per riporre le solite cose di utilizzo meno frequente). In più: l'altezza della soglia delle finestre (così come l'altezza della ringhiera del balcone) si trova a poco più di 80 cm da terra. Pertanto, tramite barre di ferro, voglio portare l'altezza "di affaccio" a 110 cm da terra. Quindi, detto tutto ciò (data la presenza di controsoffitto ed il "cambiamento esterno"), l'intervento rientra in SCIA.
Prima domanda: occorre presentare il calcolo del soppalco (9 mq) al Genio Civile (!!!????) prima di presentare la SCIA?
Seconda domanda: per posizionare esternamente alle finestre ed al di sopra dell'attuale ringhiera del balcone le barre di ferro devo richiedere, prima di dare inizio ai lavori, il parere della Sovrintendenza Capitolina (e quindi attendere almeno 60gg prima del l'eventuale silenzio-assenso). Ma, così facendo, per iniziare l'intero lavoro di opere interne devo aspettare questi 60 giorni (che invece sono necessari solo per il parere relativo alle barre di ferro esterne!). Premesso che non posso attendere così tanto per far partire l'intero lavoro, mi conviene allora presentare sia una prima SCIA senza l'indicazione delle barre di ferro (così che intanto possano iniziare i lavori interni), sia una seconda SCIA in cui inserisco solo l'aggiunta esterna delle barre di ferro, attendendo, per tale intervento, il parere della Sovrintendenza?
Grazie come sempre.
ciao. se l'immobile è campito come dici, allora il parere della sovrintendenza capitolina serve anche per per le semplici opere di MO, dunque il parere, in teoria, andrebbe chiesto pure per tinteggiare le pareti. Devi comunque passare prima dalla sovrintendenza, comunque per esperienza personale ti dico che molto spesso rispondono in una ventina di giorni (è un ufficio abbastanza efficiente). Per il soppalco in teoria serve il deposito al genio, ma è comunque un progetto strutturale che non va in collaudo, dunque va depositato e basta. mi pare che comunque occorre aspettare trenta giorni, ma su questo punto non sono sicuro. Altrimenti lo dichiari come controsoffitto non avente ruolo strutturale, ma poi dovrai indicare ai committenti che non potranno usarlo come soppalco (poi faranno come gli pare).
EliminaMa per caso bisogna fare riferimento all'art.16 delle NTA?……Devo leggere l'articolo….
RispondiEliminaMarco complimenti! Tutti i blog sono davvero molto interessanti e ben fatti!
RispondiEliminaE' davvero raro trovare professionisti come te che realizzano tutto questo ed elargiscono consigli a colleghi in difficoltà.
Complimenti davvero, per la tua passione, la tua competenza e il tuo entusiasmo!
arch. Rita Passerini, Milano
grazie ;-)
EliminaSalve Architetto,
RispondiEliminaLe faccio i miei complimenti per l'ottimo lavoro di divulgazione.
Vorrei porLe un quesito. Dovrei fare dei lavori all'interno dell'appartamento appena acquistato a Roma,(tinteggiatura, sostituzione e spostamento di termosifoni, rifacimento totale del bagno con sostituzione della vasca da bagno con box doccia e infine- nocciolo della questione- tirare su un tramezzo tra zona giorno e cucina). Nel catastale che mi è stato consegnato tale tramezzo era presente nel progetto. Per tali lavori devo presentare la CILA? e come devo regolarmi se tirando su il tramezzo vado a ripristinare lo stato rappresentato nel catastale? devo presentare una CILA in sanatoria?
La ringrazio se vorrà darmi delle delucidazioni.
in linea teorica, bisognerebbe fare una SCIA per "risanamento conservativo" finalizzato al ripristino dello stato legittimo. Ma, detto fra noi, puoi ripristinare la situazione direttamente, a patto che ripristini l'esatto, identico stato ultimo legittimo.
EliminaTi ringrazio per la celere risposta. Risanamento conservativo in quanto ripristino degli elementi costitutivi (anche se non strutturali)? In sostanza potrei presentare la CILA, e rappresentare negli elaborati solo gli interventi nel bagno? Posso considerarli manutenzione straordinaria e usufruire della detrazione? O meglio, vorrei cercare di ricadere proprio in questo caso...
EliminaGrazie.
Buona giornata
il risanamento conservativo, per espressa volontà del Dipartimento (in non mi ricordo quale circolare), può essere usato anche per ripristinare situazioni tipo la tua. Altrimenti puoi procedere come dici: fai una CILA come se le opere fossero ancora da fare (a questo punto falla almeno "in corso d'opera") e comunque lo spostamento della parete ti fa ricadere in manutenzione straordinaria quindi potresti accedere alle detrazioni.
Eliminabuongiorno Marco,ùcomplimentei sempre ed ancora per il meraviglioso servizio che svolgi con puntualità e precisione. Davvero utile.
RispondiEliminaTi pongo un nuovo quesito. Sto realizzando uno studio di registrazione e sale prova sulla circ. Gianicolense. L'immobile sarà costituito da una sala in muratura, il bagno e poi altre sale composte da solo cartongesso e strati di lana di roccia di diverse densità tenuti in piedi da telai in legno. Finiture in legno o tela. L'impresa sarà una sola, per ora opera per realizzare le dorsali degli impianti clima e elettrico, tra quattro settimane cominciamo con il massetto, la muratura e le "scatole" di legno. L'impresa ha richiesto l'adeguamento in camera di commercio per poter operare con cartongessi e muratura.
Questo il quadro, le mie domande.
- fin tanto che l'impresa non ha titolo per eseguire murature o cartongessi ci teniamo solo su impianti elettrico e clima, per questi l'impresa è OK. Non appena registrano il cambiamento in camera di commercio procediamo con le successive lavorazioni. Così l'impresa presente è e resterà sempre una e non dobbiamo pianifica il reps. sicurezza. Oltretutto lo stesso piano delle lavorazioni prevede comunque uno scarto temporale significativo.
- per la CILA necessaria (non vi è cambio di destinazione) sono indeciso se protocollare il laboratorio con solo le due stanze in muratura e tutto il resto libero, oppure tutto il lay-out definitivo con anche le "scatole" di legno. In questo la normativa a mio parere è incerta classificando a volte le opere in cartongesso come consolidate e perciò soggette a titolo ed altre volte no.
un tuo parere su questi due punti sarebbe di grande aiuto.
grazie,
tommaso
per il primo punto non vedo difficoltà a procedere come hai detto.
Eliminaper il secondo punto, io indicherei in CILA il layout effettivo: è opinione comune negli uffici tecnici municipali che il cartongesso usato nelle controsoffittature possa ritenersi un elemento paragonabile all'arredo, mentre invece se viene usato per realizzare delle pareti, allora vada considerato come muratura. Insomma non è tanto il materiale che fa la sostanza, quanto piuttosto l'effetto che alla fine si ottiene: cioè se hai effettivamente chiuso una stanza, se l'hai fatta di mattoni o di legno sempre una stanza rimane, e se ci devi far stare delle persone dentro, deve comunque rispettare le norme del regolamento edilizio e di igiene. Comunque è anche vero che si tratta sempre di materiali rimovibili, più simili all'arredo che non alla muratura (in questo sì, la normativa è molto incerta), quindi in caso di contenzioso, se decidessi di indicare nella CILA un open-space, avresti argomenti per discutere.
Buongiorno Marco,
RispondiEliminavado al punto. Nel calcolo della cubatura realizzabile, i vani scala che portano dal piano terra al primo piano e dal primo piano al sottotetto non abitabile fanno cubatura? L'art.4 delle NTA, al punto, a), li esclude dal calcolo della SUL, ma il tecnico del IX Dipartimento mi ha detto che sono escluse solo le scale dell'interrato. Potresti chiarirmi le idee? Grazie
l'art. 4 esclude le scale quando si tratta di elementi condominiali di distribuzione tra più immobili (quando sono in sostanza delle parti comuni) mentre invece se sono scale interne all'immobile, fanno cubatura. Quelle che vanno all'interrato non fanno cubatura non per il fatto di essere scale, ma perché tutto l'interrato non fa cubatura, e quindi nemmeno le scale che si trovano all'interno di quel volume.
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaCiao Marco,
RispondiEliminaproblema Docfa. Occore presentare una pratica Docfa per variazione planimetrica dovuta a Cila presentata nel febbraio 2011 (la fine lavori non è mai stata consegnata…..tanto per la Cila non servirebbe). Premetto che nell'appartamento c'è stato solo uno spostamento di un tramezzo di 30 cm più a sinistra ed un raddrizzamento di un piccolo tramezzo del disimpegno che prima era inclinato (stop!).
Problema: vado ad inserire nella Relazione generale del Docfa la causale "Variazione planimetrica successiva a opere di manutenzione straordinaria autorizzate dalla Cila numero…"????….e noto che non c'è alcun numero di protocollo né data apposti dal Municipio sulla copia riconsegnata alla cliente! (e neanche, mi dice la cliente, nessun cedolino di attestazione versamento diritti di segreteria!). Quindi il collega che presentò la Cila non consegnò alla cliente né gli elaborati (grafici e scritti) protocollati né un cedolino di ricevuta pagamento (ma solo delle copie con il suo timbro e basta) e la cliente non si ritrova nessun'altra carta e non può rintracciare l'architetto.
Io, che ora devo fare questo Docfa visto che la tipa ha trovato degli acquirenti a cui vendere la casa (ed al notaio occorre la pianta catastale corretta), cosa faccio?
1. Inserisco nella relazione generale la sola data dell'elaborato Cila ed il nome dell'architetto che dovrebbe averla presentata e spero che non facciano storie?
2. Oppure cosa?
Se veramente la Cila non fosse stata mai presentata, la cliente avrebbe commesso un abuso credendo invece di aver fatto tutto in regola (anche se poi non ha fatto la variazione catastale nei tempi corretti).
Grazie e buon primo maggio!
Ciao,
Eliminaalcuni municipi non timbrano la copia che restituiscono, ma comunque stampano una ricevuta di protocollo e te la devono consegnare: idem per la reversale. Se non c'è modo di contattare il collega, occorre andare a fare un accesso agli atti al municipio: prova ad andare direttamente all'ufficio protocollo e chiedere: con i dati del titolare dell'istanza dovrebbero poter risalire alla pratica. a quel punto, trascrivi il numero di protocollo e sei a posto, ma contestualmente farei una domanda di accesso agli atti per averne una copia. Sul docfa inserisci il numero di protocollo, non mandare un docfa senza nulla, altrimenti se pure ti passassero il docfa ma la cila in effetti non fosse mai stata presentata, il problema sarebbe il tuo che avresti commesso, sebbene in buona fede, falso in atto pubblico.
Grazie mille!
EliminaCiao, leggo sempre con attenzione i tuoi approfindimenti e devo dire che negli anni sei riuscito a costruire un bel blog di orientamento, spesso risolutivo approfondimenti a parte sempre necessari! HO una domanda che mi fa impazzire, stante il PRG di Roma Capitale vorrei evitare ogni volta di chiedere al tecnico territoriale in quale zona omogenea ricade un fabbricato nei vari tessuti della città storica, dove vado a pescarmela? Nelle NTA trovi le indicazioni specifiche nel merito degli interventi per ciascun tipo di tessuto e la classificazione delle Zone Omogenee DM 1444/68, nel PRG trovi i tessuti .. ma dove trovi esplicitamente indicato se un fabbricato è in A, B, etc? Capita spesso che fabbricati di uno stesso tessuto (p.e. T4) ricadano in zone omogenee diverse .. ma questa info sembra di licenza esclusiva del municioio .. avrai una rispsota anche per me? Grazie.
RispondiEliminale NTA all'art. 107 indicano la corrispondenza tra tessuti e ZTO: non ti puoi sbagliare. Non può accadere però quello che dici: cioè che un fabbricato in tessuto T4 ricada in zone diverse, perché la città storica è tutta zona A per il PRG vigente. Se ti riferisci invece alla zonizzazione del vecchio PRG, la trovi nelle tavole del vecchio PRG che è visionabile qui: http://www.unoholding.it/prg/PRGdefault.htm
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Eliminabuongiorno Marco e al collega. a proposito della lettura della città storica e di tutto il PRG vigente in generale c'è da dire che spesso non riesce subito a distinguere il colore esatto tra la legenda e la tavola. per esempio le tonalità di giallo nella città della trasformazione qualche problema iniziale lo creano.
EliminaGentile Arch.Campagna,
RispondiEliminala ringrazio davvero per la cura con cui gestisce questo Blog, che leggo sempre con molto interesse.
Vorrei sottoporle una questione che mi crea alcuni dubbi su cui spero lei gentilmente possa aiutarmi.
Dovrei presentare una pratica per manutenzione straordianaria.
Il progetto prevede una ristrutturazione totale dell'appartamento con incremento dei servizi igienico sanitari da 4 a 6 bagni e una area relax richiesta fortemente dalla committenza comprensiva di vasca, doccia e lavabo in camera da letto matrimoniale; in Municipio mi hanno detto di non indicare questa area perché non necessario ma continuo a domandarmi se sia corretto e fattibile? e soprattutto in merito alla capacità della rete fognaria esistente, mi domando se non sia necessario un eventuale autorizzazione allo scarico in variante?(si tratta di una area con vincolo paesaggistico)
Ringrazio anticipatamente di un suo prezioso parere
per il maggior carico nella fecale, difficilmente si supera la capacità della colonna principale, perché anche una colonna di diametro 100 ha una capacità generalmente molto superiore alle portate di una palazzina. Per quanto riguarda le attrezzature igieniche nella camera da letto, anche io non le indicherei: è sufficiente indicare la destinazione principale del vano. A meno che non sia un area chiusa con una porta, come un bagno che accede dalla camera: in questo caso ovviamente lo si indica come bagno.
EliminaBuonasera Marco,
RispondiEliminadubbio-quesito-perplessità….
Roma: immobile realizzato prima del 1934 con licenza datata 1925. L'agibilità, come plausibile, non c'è, ma l'Amministratore vuole richiederla a nome del condominio. E' corretto richiederla anche se in effetti trattasi di immobile ante 1934?
INOLTRE: l'immobile progettato negli elaborati trovati presso l'Archivio capitolino è ABBASTANZA simile a quello poi realizzato, ma NEL PROGETTO ORIGINARIO:
- l'atrio del piano terra si trovava in una posizione (vicina) ma diversa da quella attuale;
- il portone di ingresso era rialzato di 3 gradini rispetto al piano strada (mentre attualmente il portone è a filo marciapiede) e quindi l'intero edificio risultava più alto;
- non vi erano balconi: invece attualmente il 1° ed il 3° piano, sul fronte principale, hanno 1 piccolo balcone.
Invece nel progetto originario gli interni degli appartamenti coincidono perfettamente con lo stato di fatto degli appartamenti attuali (o meglio, coincidono con lo stato di fatto di quegli appartamenti in cui non sono mai stati eseguiti lavori interni di manutenzione straordinaria).
I 2 appartamenti "mai toccati" dal 1925 sono anche quelli che hanno il balcone e la loro pianta catastale riporta l'interno perfettamente aderente all'originario…ed anche il balcone però!
Cosa può essere accaduto? E se l'amministratore volesse per forza ottenere l'agibilità, come si supererebbe il contrasto progetto originario-pianta catastale-manufatto realizzato?
Grazie
CIao. immagino tu abbia gli accatastamenti del 1939: controlla che quelli siano coerenti con lo stato di fatto, perché se quelli sono a posto, allora puoi fregartene del progetto, soprattutto per quanto riguarda i balconi.
EliminaL'agibilità l'hai cercata anche nel librone delle agibilità lì all'archivio capitolino? è strano che non ci sia. Comunque, tecnicamente, trattandosi di ante 1934 non sarebbero obbligati a richiederla, ma formalmente una qualunque opera di modifica successiva di anche una delle unità immobiliari, invece, lo necessiterebbe. Diciamo che sulla questione c'è un vuoto normativo-amministrativo.
Capito, grazie!!
RispondiElimina.C.
Buonasera Architetto.
RispondiEliminaAvrei bisogno di un chairimento. Ho un vecchio alloggio al Piano Terreno da accatastare costiutito da soggiorno, cucina, camera, bagno disimpegnato e cantina. Davanti alla cantina, posta a fianco del bagno, è presente un vano (che non saprei come definire, corridoio?) separato dal disimpegno del bagno da una porta. Il mio dubbio è se poligonare la cantina e il relativo vano di rosso o di giallo. Grazie anticipatamente per una sua eventuale gentile risposta.
salve Diego, dalla sua breve descrizione gli spazi che lei chiama "cantina + spazio non ben definito" sono comunicanti con il resto dell'alloggio. però data la situazione dell'alloggio che si sviluppa tutto su un piano mi viene da pensare che debbano essere considerati come principali locali accessori. quindi anch'essi inglobati nel rosso.
Eliminaio la vedo così, in attesa della risposta chiarificatrice dell'arch. Campagna.
Grazie mille per la cortesia dimostrata. Ero propenso anch'io a poligonare la cantina e lo spazio antistante con il rosso, ma preferivo avere una vostra conferma. Attendo comunque la risposta chiarificatrice dell'architetto. Buona giornata.
Eliminaoccorrerebbe fare riferimento al titolo edilizio per capire che tipo di legittimità ha quel locale accessorio: se si tratta in effetti di una cantina o comunque di uno spazio non abitabile, andrebbe poligonata in giallo compreso lo spazio distributivo antistante. Altrimenti, in rosso.
EliminaGrazie ancora, Architetto. Alla prossima.
RispondiEliminaBuonasera Marco, il dubbio è questo:
RispondiEliminaappartamento all'interno di un edificio dei primi anni '20 inserito nella Carta della Qualità, per il quale è stato già ottenuto il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina e per il quale è stata già successivamente presentata la CILA per lavori di manutenzione straordinaria.
Occorre spostare all'esterno il contatore del gas.
Si è quindi chiamato l'Italgas per decidere il da farsi, ovvero aggiungere un tubo verticale in facciata, che si raccordi con quello già esistente che corre orizzontalmente lungo il piano terra, e collegarlo ad un nuovo contatore che verrà posto sul balcone (facendo quindi "morire" il vecchio contatore interno alla cucina che ora diventerà cameretta).
1) Occorre comunque comunicare tali lavorazioni al condominio?
2) Essendo l'edificio inserito nella Carta della Qualità, occorre un permesso della Soprintendenza Capitolina, nonostante tale operazione comporti semplicemente un obbligatorio "mettere a norma"? (Il braccio elevatore, chiedendo l’occupazione di suolo pubblico, può essere posizionato sul marciapiede).
Grazie!
se è un immobile indivuduato come rilevante nella carta per la qualità allora tecnicamente anche la manutenzione ordinaria è soggetta a parere. Se siamo in morfologie degli ambienti urbani in teoria potrebbe non servire, ma dato che non ci sono indicazioni chiare sul punto, bisogna chiedere al municipio se accetterebbe la pratica anche senza il parere della sovrintendenza.
EliminaBuonasera Architetto. Avrei bisogno di un chiarimento. Ho i seguenti subalterni tutti intestati alla stessa proprietà:
RispondiEliminasub. 1: abitazione
sub. 2: box
sub. 3: BCNC
sub. 4: box
sub. 5: deposito
Per errore, i subb. 1,2,4 e 5 sono stati tutti associati al BCNC, mentre così non è. Vorrei sapere qual è la procedura corretta per dissociare il sub. 5. Grazie
temo sia necessario ripresentare un DOCFA a rettifica del tutto, ma è una procedura che non mi è mai capitato di dover fare. Conviene sentire il parere dei tecnici dell'ufficio provinciale.
EliminaGrazie. Proverò a contattare i tecnici.
Eliminacomplimenti per il contributo che dai mediante il blog e soprattutto con le tue competenze. Cordiali saluti, Brizio MONTINARO
RispondiEliminaP.S. ieri non riuscivo a pubblicare sul blog e ho inviato una mail al tuo indirizzo, ora se riesco a pubblicare semmai renderò pubblica la domanda.Grazie
Ok, sono riuscito a pubblicare, ora vorrei sapere se per porre delle domande vi sono specifiche sezioni o se sarai tu ad ordinarle per argomenti. La mia domanda tratta di un edificio vincolato nel quale hanno realizzato nel 1994 dei lavori con N.Oreste della SS.II. Nel 1996 hanno concluso i lavori e hanno comunicato con una semplice DIA le variazioni al progetto del 1996 senza passare dal N.Oreste Si tratta di soli lavori interni. Grazie
RispondiEliminaho ricevuto l'email ma rispondo qui: il problema della sovrintendenza è che tecnicamente è escluso poter ricorrere alla sanatoria, perché effettuare modifiche in un bene vincolato senza autorizzazione comporta comunque una procedura che prevede delle sanzioni, anche penali. Dunque bisogna vedere, nel vostro caso, se il vincolo riguarda anche gli interni dell'immobile oppure no. Se non li riguarda, allora si può sanare senza problemi; se invece si, occorrerà tecnicamente ripristinare lo stato dei luoghi come da autorizzazione rilasciata e quindi chiedere una nuova autorizzazione per modificare la situazione come si desidera.
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RispondiEliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminaper una pratica di condono mi trovo a dover determinare la cubatura di un'abitazione con falda inclinata. Al primo piano, quello mansardato, le altezze delle stanze variano da 3 m a 1.60 m e dopo quest'ultima altezza è dichiarato come sottotetto. Per calcolare la cubatura e la superficie netta fino a dove devo considerare gli spazi e con quale altezza? La pendenza del tetto è di 35 gradi.
Se non sono stato chiaro, proverò a spiegarmi meglio.
La ringrazio in anticipo.
la cubatura abitabile è tutta quella che sta al di sopra dei 150cm di altezza, in genere. dipende comunque se è richiesto il dato di abitabilità o comunque di cubatura complessiva.
EliminaSi tratta di un condono. Mi richiedono superficie netta e volumetria lorda dello stato post opera, quindi a quanto ho inteso non del solo abuso ma in generale dell casa compreso l'abuso.
EliminaLa dicitura è questa: “Si richiede un elaborato grafico quotato in originale a firma di un tecnico abilitato che riporti la situazione ante operam realizzata con licenza edilizia e post operam con superficie netta e volumetria lorda”.
Grazie.
se chiede la volumetria lorda, significa che vogliono sapere anche quella che non concorre a determinare la cubatura abitabile: a questo punto ci metterei anche le superfici al di sotto dei 150cm, ma se riesci a chiedere conferma a qualcuno dell'ufficio è meglio.
EliminaSalve e complimenti per la mole di informazioni utilissime messe in comune. Sarei lieto di un parere. In un edificio dell'ottocento non protetto furono fatti degli interventi negli anni ottanta da cui deriva la planimetria catastale attuale. L'appartamento in questione, al secondo e ultimo piano, è conforme a quelle planimetrie ma non viene trattato nella documentazione autorizzativa relativa ai suddetti interventi . Nella planimetria iniziale del 40 è presente una ulteriore piccola stanza, forse una superfetazione esterna, non più esistente. A suo parere è necessaria una sanatoria?
RispondiEliminaassolutamente sì.
EliminaBuonasera Architetto, sto preparando una procedura docfa per una diversa distribuzione interna e quindi nella schermata iniziale ho inserito n°1 unità immobiliare in variazione e n°1 immobiliare a destinazione ordinaria.
RispondiEliminaSuccessivamente ho flaggato opzione altre e nel box ho inserito “divesra distribuzione interna” e fin qui tutto ok.
Ora nella schermata successiva inserisco foglio particella e subalterno, poi inserisco categoria C/1 e classe dopodichè vado avanti ed inserisco il tutto.
Ora quando vado nel classamento automatico, mi compare il foglio part sub vado sul box inserimento in cui inserisco la categoria la classe e la consistenza praticamente ho tutti i miei datti aggiornati, a questo punto inserisco la categoria e classe più elevata presenti e quindi inserisco C/1 classe 4 ed inserisco, ecco a questo punto mi ritorna sulla finestra di classamento vedendo con stupore che i dati sul classamento proposti sono esatti ma nel classamento automatico il programma nella casellina della categoria mi fa vedere 00 e consistenza vuota e non riesco a capire il perché.
Forse mi sono perso qualcosa, premetto che lavoro con windows 8.1 grazie è una cosa urgente.
ho fatto diverse prove ma nulla, ma ho provato ad aprire un altro file di variazione catastale con una categoria catastale a2 e li il classamento automatico funziona a dovere e quindi rimane da capire se è un problema di docfa oppure di un problema caricamento di tariffe
Eliminanon saprei non mi è mai capitato questo problema, mi dispiace.
Eliminasto diventando furioso non riesco a capire perché non mi funzioni, se qualcuno gli è capitato mi faccia sapere grazie.
EliminaBuonasera volevo sapere se per consegnare una diversa distribuzione interna con procedura docfa nella schermata dati generali volevo sapere la differenza tra "dichiarazione ordinaria" tra "art31 comme 336 legge 311/2004" tra "art31 comme 340legge 311/2004, grazie.
RispondiEliminaDebbo consegnarla per un fine lavori.
le leggi del 2004 erano specifiche per l'adeguamento della categoria, da utilizzarsi nel caso in cui il cliente aveva ricevuto l'indicazione dal comune di adeguare i dati catastali. Se non sussiste questa condizione si deve fare sempre dichiarazione ordinaria.
EliminaBuongiorno Architetto, ho un permesso di costruire del 2009 per il quale è già stato prorogato ad Agosto 2016 il termine di ultimazione dei lavori grazie alla comunicazione di proroga del Decreto del Fare. Sa per caso se è possibile effettuare una seconda comunicazione per prorogare ulteriormente di due anni l'ultimazione? In caso contrario sarebbe possibile richiedere la proroga contenuta nel testo unico dell'edilizia?
RispondiEliminaGrazie.
la proroga può essere fatta una volta sola, dopodiché, a seconda delle norme locali, il titolo decade e deve essere ripresentato da capo, con integrale nuovo pagamento degli oneri concessori ed eventuale adeguamento alle normative eventualmente sopraggiunte nel frattempo.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminaNel caso di manutenzione straordinaria con CILA e Notifica preliminare all'ASL, inviata nei termini per il coinvolgimento di 4 imprese, come si potrebbe determinare la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?
Mi spiego meglio: in base a che cosa l'Agenzia delle entrate potrebbe contestare al contribuente, che ha detratto le spese di ristrutturazione in sede di compilazione del 730, la violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro?
Le 4 ditte mi hanno rilasciato :
1. Autocertificazione dell'idoneità tecnico professionale art 90 comma 9 lettera A Allegato XVII
2.Autocertificazione art 90 comma 9 lettera B (nome e partita iva dell'impresa, regolarità dei versamenti dei contributi previsti dal DURC, la presenza di dipendenti e l'applicazione del contratto collettivo....)
4.Dichiarazione art 14 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute dei lavoratori" di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione.
Può bastare?
Grazie!!!!
manca la notifica preliminare, che è quella che va inviata appunto quando si ricade nel caso di obbligo di nomina del coordinatore. Comunque secondo me a posteriori è difficile fare i controlli, posto che il rischio di essere sanzionati con la rimozione delle agevolazioni fiscali è sempre possibile.
Eliminala notifica preliminare è stata fatta!
Eliminae allora ci sarà stato anche un coordinatore della sicurezza ed anche il relativo psc. dunque non ci sarebbero profili di illegittimità per omesse procedure.
EliminaGrazie Architetto e complimenti!
EliminaCiao architetto,
RispondiEliminami trovo con un piano interrato di una palazzina anni 70 il cui progetto di concessione prevedeva una suddivisione in cantine che non è mai stata realizzata (il piano interrato è totalmente sgombero). L'edificio è regolarmente concessionato. Pensavo di fare una pratica per frazionamento passando dalle originarie 12 cantine a 8 (una ogni app.to) per poi accatastarle insieme all'app.to di cui diventano pertinenza. Secondo te va bene?
Grazie
va comunque prima sanata la situazione attuale, e poi chiedere il nuovo internveto: il tutto può essere fatto anche nella stessa pratica.
EliminaBuongiorno architetto. voglio aprire un velux sul tetto di una camera con tetto spiovente nel superattico. Il condominio è nel XIV municipio. Di quali autorizzazioni necessito? Grazie
RispondiEliminal'apertura di una velux è un'opera secondo me ricadente in DIA in quanto c'è modifica dei prospetti. Alcuni municipi potrebbero tuttavia accontentarsi della SCIA. nel 14 municipio ci sono molti vincoli paesaggistici: se vi ricadete, dovete prima chiedere l'autorizzazione paesaggistica semplificata. Se per realizzare la velux bisogna tagliare un travetto del tetto, serve anche la pratica strutturale con deposito al genio civile.
EliminaCiao Marco, dei colleghi mi hanno chiesto una mano per realizzare un chiosco in un parco pubblico a Talenti, parco S.Lazzaro. La proprietà del terreno è privata, ma la destinazione d'uso del lotto è verde pubblico. Secondo le NTA e al dipartimento d'urbanistica ci hanno detto che per realizzare l'opera è necessario un Piano Attuativo. A questo punto ti chiedo, come fare un Piano attuativo, chi sono i soggetti da coinvolgere , come muoversi? Grazie ancora
RispondiEliminaSalve Architetto e complimenti per il blog.
RispondiEliminaSono un ing. di Terni e dovrei fare una CILA per un appartamento sito in Via Arno n.33 a Roma. al Municipio mi hanno fatto sapere che occorre compilare il modello G1B..sa per caso di cosa si tratta?...Dovrebbe riguardare la Carta della Qualità..Grazie
non esistono modelli G1b, ma è il nome di una tavola del PRG che va consultata per verificare se l'immobile non sia soggetto a vincolo di sovrintendenza capitolina, nel qual caso occorre verificare se è necessari o no il relativo parere
EliminaGrazie...
EliminaCiao Marca, anche io rinnovo i miei complimenti per TUTTO il tuo blog, che oramai consulto abitudinariamente prima di fare qualsiasi cosa ;-)
RispondiEliminaAllora vengo oggi dal municipio di ROMA che mi invita ad utilizzare per il calcolo degli onerila "delibera del Consiglio Comunale N° 73 del 2010, poi modificata (ovviamente....) con la Giunta Capitolina N° 115/2011 dove prendendo a riferimento il Carico Urbanistico riferito alle classificazioni delle destinazioni d'uso posso estrapolare il valore Tum (rapporto fra V e K) ma come estrapolo Dnr ? in pratica nel mio caso devo aprire un ambulatorio veterinario in un locale C1 quindi a detta del tecnico devo fare una DIA per cambio di destinazione d'uso da commerciale a Terziaria = servizi per la corrispondenza delle categorie generali di destinazione d'uso delle NTA della Circolare esplicativa del 4/08/2015.. mi puoi aiutare? scusa ti ho scritto anche qui, che forse è piu appropriato...
Buongiorno Architetto e complimenti per il blog.
RispondiEliminaLe pongo questo quesito: sto facendo una manutenzione straordinaria del mio appartamento e sto rifacendo l'impianto idrico sanitario. Se acquisto io il box doccia e relativo piatto presso un negozio e lo faccio posare dall'idraulico che svolge i lavori ho diritto a metterlo in detrazione al 50%? Oppure devo far comprare tutto dall'idraulico? Stesso discorso vale per sanitari e rubinetti.
Io ho capito che se compro il materiale in autonomia ho iva al 22% ma posso detrarre al 50%. E' corretto?
La ringrazio
Ciao Marco,
RispondiEliminaavrei piacere di sentire un tuo parere rispetto ad una situazione spinosa.
Mi trovo a redigere una CILA in sanatoria, necessaria per la futura vendita un villino su tre piani in provincia di Roma, relativa ad una piccola difformità interna (spostamento di un bagno al posto di un ripostiglio) rispetto alla planimetria catastale del 1964.
Per scrupolo ho richiesto copia del progetto originale della licenza edilizia del 1950 e ho ahimè riscontrato delle rilevanti differenze sostanziali (spostamento della scala interna, modifica della sagoma con aumento di cubatura, apertura di una porta finestra, una porzione di copertura piana al posto di un tetto a falde, ecc.). A detta dei proprietari il fabbricato (edificato nel 1952) non ha subito alcuna modifica rispetto all'edificazione originaria (a parte ovviamente il bagno in questione). Se ne deduce che in fase di costruzione sono state introdotte le sostanziali varianti di cui sopra, senza alcuna comunicazione o progetto di sorta. Siccome a oggi tali difformità non sono ragionevolmente sanabili con accertamento di conformità (aumento di cubatura, opere strutturali, presenza di vincolo paesaggistico) e dal momento che nella CILA per opere interne non strutturali (attività libera) non occorre più asseverare la conformità con il titolo edilizio, mi chiedo se sia possibile presentare comunque la CILA solo per sanare la piccola difformità interna e allineare lo stato dei luoghi quanto meno al catastale, per consentire la compravendita dell'immobile.
In tal caso quale responsabilità rimarrebbe in capo al progettista qualora venissero riscontrate le difformità rispetto al progetto originale?
Ti ringrazio anticipatamente e ti invio cordiali saluti.
che nella CILA non si debba più dichiarare la legittimità della preesistenza è una affermazione non vera: secondo me va sempre verificata. in ogni caso, se la situazione è sanabile, procederei con una sanatoria, anche se con l'aumento volumetrico la vedo dura.
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EliminaBuonasera Arch. Campagna, volevo avere dei chiarimenti in quanto ho un immobile destinato a negozio in cui ho sanato delle opere interne di cui: fusione dei due locali in un solo collocati al ps e pt, allargamenti di vani porta e finestra, realizzazione di tramezzature interne ed un piccolo ampliamento in sagoma di circa 1 mt. anche meno, il tutto in Roma.
RispondiEliminaNaturalmente per tali difformità sono in possesso dell’accertamento di conformità rilasciatomi dall’Ufficio Tecnico del Comune.
Ora debbo redigere la pratica DOCFA, ma vedendo le relative visure mi sono accorto che l’immobile non è unico ma diviso in due immobili con due sub e perlopiù ambedue con destinazione a magazzino anziché a negozio, infine le planimetrie catastali esistenti risultano specchiate tra loro ed errate e pertanto per tale situazione ritengo di fare:
1. Prenotare il mio subalterno, ma dovrò prenotarlo mediante il portale sister “presentazione documenti” li ho notato un box “prenotazione subalterni”, è corretto e i tempi sono veloci?
2. Presentare una variazione per: esatta rappresentazione grafica, fusione, diversa disposizione interna ed ampliamento (il mio ampliamento rispetto alla sagoma rientra in misura inferiore al 10% anche meno non credo che necessiti del tipo mappale).
Grazie e buona serata.
Salve Marco complimenti per il blog e per la tua professionalità.
RispondiEliminaSono un arch. Della provincia di Roma.
Mi trovo a dover eseguire la prog. Le pratiche e la DL per una palazzina tra Roma ed ostia.
L edificio va ristrutturato dentro e fuori completamente e poi frazionato in 3 appartamenti
I u.i.) P-1 e PT
II u.i.) P1
III u.i.)
Ci sono anche interventi strutturali ergo dovremmo essere in regime di SCIA.
La mia domanda è Fraziono e faccio 3 SCIA distinte o faccio una SCIA unica?
In secondo luogo, mi hanno detto di verificare il "VINCOLO CBTAR" Ma al X municipio non ricevono nessuno per info!
Grazie
Manu
Ovviamente intendevo dire
RispondiEliminaIII u.i.) P2
Architetto buongiorno, non ho trovato in altri post questa questione e le scrivo qui. Se si ha la necessità di realizzare un vano tecnico per una caldaia su un terrazzo, giusto delle dimensioni tali da proteggere la caldaia come da prescrizioni per le caldaie a condensazione che chiedono un "luogo parzialmente protetto", è necessario presentare qualche documentazione? L'idea sarebbero due banalissime spallette (massimo 5-6cm) di 40cm di profondità per 1,5m di altezza con una tettoia e uno sportello con possibilità di aerazione frontale. Ho letto su diversi siti che se queste strutture sono esclusivamente vani tecnici non richiedono alcuna comunicazione in quanto non aumentano la volumetria, è vero?
RispondiEliminaBuonasera Arch. Campagna,
RispondiEliminaLe scrivo per chiederle un consiglio, sono assegnataria di un'abitazione in cooperativa il cui atto è stato stipulato nel 1997. dall'atto si rileva come l'originario costruttore abbia realizzato degli abusi sulle parti comuni ( alloggio portiere e deposito condominiale) per i quali ha presentato , ovviamente prima delle assegnazioni, istanza di condono ai sensi della legge 47/85 e succ. ii, per la quale è stata versata unicamente l'oblazione e nulla più. Tale pratica, negli anni, è stata da tutti noi assegnatari condomini accantonata, ora trovandomi nella condizione di voler vendere, mi è stato detto che la mancata sanatoria di tali abusi rende difficoltoso se non impossibile la vendita. cosa posso fare? Grazie
Buonasera Architetto,
RispondiEliminaNel condominio in cui abito ogni appartamento ha come pertinenza una parte privata, confinante il vialetto di proprietà condominiale che porta dal cancello principale al portone condominiale, che usiamo come posti auto.
Attualmente queste proprietà private usate come parcheggi sono delimitate con i classici paletti e rete verde.
Volendo fare una cosa più carina si potrebbero delimitare con delle divisioni in legno (pareti in legno alte circa 2 metri) imbullonate nel terreno e quindi smontabili e non permanenti come potrebbe essere un muro o prima c'è bisogno di chiedere un permesso al comune aprendo una CILA o cose simili?
Da quello che leggo su internet se volessimo fare, per esempio, dei muretti anche bassi con rete elettrosaldata imbullonata sopra si dovrebbe aprire una CILA presentando il progetto è tutto il resto al comune corretto? Per la soluzione pareti in legno c'è da fare lo stesso?
Grazie in anticipo
sono casistiche che vanno viste nella loro specificità, comunque certamente muretto e recinzione vanno in una qualche istanza edilizia (comunicativa o segnalativa), sugli elementi provvisori andrebbero visti in dettaglio. Ma questi posti auto sono urbanisticamente legittimati come tali? altrimenti il problema è più che altro questo.
EliminaBuongiorno Collega,una domanda semplicissima devo rifare i frontalini di un edificio e sottobalconi a Roma . Chiaramente l'edificio è in periferia .Per il Municipio posso fare la CIL con il SUET? Ho questo dubbio perchè sono lavori di manutenzione ordinaria e altre volte ho fatto solamente la comunicazione al Municipio con PEC ...chiaramente per le altre comunicazioni non ho dubbi....Grazie Adolfo Bardoni
RispondiEliminala CIL attualmente si può fare solo per opere temporanee e/o mobili, non è adatta a mio parere alle opere che mi sembra di aver capito che dobbiate fare.
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminadovrei realizzare un recupero di SUL su un edificio residenziale realizzato prima del 1939 in tessuto T5 per procedere a una RE2 con cambio di destinazione d'uso per una delle unità presenti che attualmente è accatastata C2. Il recupero della SUL volevamo ottenerlo sfruttando il nuovo vano ascensore interno previsto (e necessario) che sottrarrebbe superficie abitabile alle altre abitazioni presenti.
Non raggiungendo la quota di circa 50 mq del locale C2, avrei necessità di reperirne ulteriore. Da qui la duplice domanda:
1-è possibile recuperare SUL con l'inserimento dell'ascensore su immobili ante 1939?
2-è possibile considerare recuperabile la quota parte di SUL eccedente lo spessore di 30 cm dei muri esterni, in considerazione del fatto che prima di questa norma la superficie era calcolata considerando tutta la muratura?
Nel ringraziarla anticipatamente,
invio cordiali saluti
Buon giorno architetto, volevo porle il seguente quesito: mio padre nel 1985 ha condonato una piccola palazzina che in precedenza aveva costruito abusivamente; dal progetto a sanatoria nell'appartamento poi pervenuto a me risulta come camera (C) un'ambiente di mq 7,77; successivamente, per rendere vivibile questo spazio adibito a camera di mia figlia, ho realizzato, abusivamente, un piccolo ampliamento (mq 2,83) utilizzando in minima parte la superficie del terrazzo di pertinenza.
RispondiEliminaPoiché la situazione di fatto consiste in una camera di mq 10,80 (quindi di dimensioni regolari per la normativa vigente) e con una superficie finestrata di mq 1,80 (anch'essa superiore a 1/8 della superficie di calpestio) volevo chiederle se,secondo lei,c'è la possibilità di poter chiedere una sanatoria.
Ringraziandola anticipatamente le invio cordiali saluti.
a mio parere, il fatto che la camera rispetti i requisiti igienico-sanitari è uno dei presupposti per ottenere l'accertamento di conformità, ma non è certamente l'unico dei presupposti.
EliminaBuona sera architetto, non so interpreto bene le sue parole ma mi sembra di capire che sebbene ora la camera rispetti i requisiti sanitari, l'ambiente non è sanabile, perché, sebbene di piccole dimensioni,permane sempre l'abuso edilizio. La ringrazio di nuovo per il chiarimento.
RispondiEliminasono situazioni che vanno studiate approfonditamente e non può essere sufficiente uno scambio di opinioni sul blog per produrre una asseverazione: le confermo quello che ho scritto sopra ma conviene che si affidi ad un tecnico per approfondire la questione.
EliminaBuongiorno architetto, a Roma devo procedere al frazionamento di un locale C1 in due diverse unità. La superficie complessiva è di 37 mq, l'altezza è di 4 metri e sono presenti due ingressi indipendenti con due finestre apribili. Devo solo creare un secondo bagno e dividere con una parete. Il mio dubbio è se la superficie delle singole unità (circa 18 mq ciascuna) consente il frazionamento. La ringrazio anticipatamente per la risposta.
RispondiEliminami risulta che la superficie minima per i frazionamenti riguardi solo le destinazioni abitative.
EliminaLa ringrazio molto per la sua disponibilità e, come da suo consiglio mi affidero ad un tecnico per verificare la possibilità di sanare il manufatto. Grazie di nuovo
RispondiEliminaBuongiorno architetto, ho scoperto dalla visura storica catastale che l’immobile che stavo acquistando ha un abuso non sanato (trasformazione di un balcone in veranda avvenuta nel 2011). Nel 2013 l’immobile e’ stato acquistato dall’attuale proprietario dal tribunale ( asta) che segnalava di sanare l’abuso. L’attuale proprietario non ha sanato nulla. L’agenzia sostiene che sanano l’abuso attraverso la demolizione della veranda ( ripristino del balcone). Per poter ripristinare il balcone quale pratica va presentata ( CILA, scia..)?
RispondiEliminaInoltre, immobile ha il certificato di agibilità rilasciato dopo la costruzione dell’edificio ( cioè del 1954) ma non risultano aggiornamenti dell’agibilità. Sempre nel 2011 dalla visura risulta oltre ampliamento ( trasformazione balcone in veranda) una diversa distruzione degli spazi interni. Visto che la distribuzione degli spazi interni sono stati cambiati , l’attuale proprietario non è obbligato a richiedere aggiornamento dell’agibilità prima di vendere?
Un’altra cosa che desidero sottoporle e’ che la cucina apre su chiostrina. Il regolamento edilizio vieta questa possibilità. L’agenzia sostiene che sulla planimetria è stato riportato un termine sbagliato perché secondo loro si tratta di un cortile. Se così fosse non credo sia sufficiente una correzione della planimetria ma avviare una pratica urbanistica. In questo caso quale pratica dovrebbe essere avviata ( anche nel caso se lo stesso errore lo riscontriamo nel progetto iniziale ma i parametri sono quelli del cortile e non della chiostrina) ?
La ringrazio in anticipo i chiarimenti
l'abuso può essere demolito con una pratica di ripristino: generalmente i comuni associano questa attività con il risanamento conservativo, ma può non essere una modalità universalmente riconosciuta. per la cucina, se in effetti fosse un cortile, la cucina vi potrebbe affacciare: va misurato il cortile e valutata la sua effettiva rispondenza alle norme locali che eventualmente lo disciplinano. Se tutto torna, basterà sanare lo stato di fatto; se vi sono invece contrasti, la cucina non potrebbe rimanere nel punto in cui si trova o comunque la situazione interna non sarebbe sanabile nello stato rilevato.
EliminaLa ringrazio, per cortese risposta. Invece, per quanto riguarda l’aggiornamento dell’agibilta’ l’attuale proprietario non è tenuto a richiederla, visto che ha acquistato un immobile dove sono documentati variazioni degli spazi interni ( tramezzi) ?
RispondiEliminaAncora Grazie
Gentile architetto,
RispondiEliminala contatto per avere un suo parere in merito alla possibilità realizzativa di un intervento:
il cliente è interessato ad un appartamento da acquistare e ristrutturare con pochi interventi e mi chiede se sarà possibile spostare la cucina attuale (che gode di una portafinestra su terrazzo) in una stanza che affaccia solamente in una chiostrina interna al condominio (stanza tra l’altro non usufruibile come camera singola in quanto le superfici e tantomeno il rapporto aeroilluminante non lo consentirebbero), insomma, di invertire i due ambienti. Ora, consapevole che la cucina non può avere affaccio sulla chiostrina, mi chiedo se la stessa cucina può diventare un angolo cottura “aperto” su un grande spazio salone e modificare la finestra sulla chiostrina trasformandola in infisso non apribile (per evitare che gli odori della cucina vadano nella chiostrina). La particolarità della proposta sta nel fatto che quest’angolo cottura sarebbe “distante” dal salone-pranzo circa 11 m (dal centro cucina, alla finestra del salone) per via di un ingresso che si interpone tra i due ma solo in termini di funzione, di uso, non di spazi chiusi o semichiusi, mantenendo un rapporto diretto di percorso, visuale, luce e aria, tra angolo cottura e salone, tenendo conto che questo salone ha una porta finestra e una finestra molto grandi.
Mi chiedo se c’è un limite di distanza tra la zona servente (angolo cottura) e la zona servita (salone-pranzo) e se questa proposta possa essere realizzata. E’ opportuno consultare l’ufficio tecnico del dipartimento di appartenenza per avere un ulteriore indicazione? La ringrazio per la sua disponibilità.
Buonasera
RispondiEliminacooperativa di circa 100 soci ( con asegnazione a proprietà divisa) che ha acquistato area con fabbricati industriali e uffici demoliti e ricostruiti con sagoma, sedime e volumetrie diverse, area di rigenerazione urbana ( Città con grado sismico 3 )
Progetto presentato in comune (no asseverazione) in aprile 2019 , permesso di costruire rilasciato a dicembre 2019.
Costruzione in atto , fine prevista maggio 2022.
SOCI possono rientrare nelle agevolazioni previste dal Sismabonus acquisti?
Buonasera Arch.,
RispondiEliminaNel caso di intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione), a suo parere se si affiancasse la costruzione di autorimessa pertineziale interrata(l. Tognoli) di estensione pari a quella del edificio ricostruito, si correrebbe il rischio di vedersi classificare l'intero intervento come nuova costruzione? (Con conseguente revoca delle agevolazioni fiscali).
Le faccio i complimenti per il suo libro che sto leggendo con grande interesse.
le faccio i miei complimenti per
il rischio è oggettivamente concreto, perché, preso nel suo complesso, l'edificio post-operam potrebbe dedursi radicalmente diverso da quello ante-operam. è anche vero, tuttavia, che l'innovata definizione di ristrutturazione edilizia ad oggi ricomprende una casistica assai ampia di dem-ric e non è neanche del tutto escludibile che questa fattispecie possa rientrarvi, con le dovute cautele. nel dubbio comunque tenderei a suggerire di autorizzare l'opera con un PdC. Grazie per aver acquistato il mio libro!
EliminaBuongiorno architetto, abito in una villetta in provincia di Roma comprata in costruzione nel 2000, facente parte di un complesso esafamiliare (6 villette sotto lo stesso tetto), e composta da un piano terra di altezza m. 2.70 e un primo piano soffitta di altezza m. 2.20.
RispondiEliminaNei mesi scorsi ho iniziato a valutare se vi era la possibilità di poter beneficiare del superbonus 110% e poter così fare dei lavori di risparmio energetico, tra cui la coibentazione del tetto.
Nel prendere il carteggio relativo al progetto dell’immobile, ho stata riscontrato una difformità tra il progetto e lo stato di fatto dell’immobile; nello specifico, nel progetto il tetto era presente a falde con pendenza del 15% (a partire la m 2.20 a scendere a circa 1,50) e sovrastato da tegole, ma in realtà l’intero complesso esafamiliare è stato realizzato con un tetto piano, non calpestabile, ricoperto con guaina impermeabile.
Inoltre nel controllare il carteggio, ho visto che nella richiesta di concessione edilizia della Ditta al Comune vi è la dichiarazione che l’immobile sarebbe stato realizzato nel rispetto della concessione rilasciata secondo il progetto depositato e delle normative in materia ed anche nell’ atto di compravendita è stata dichiarata la conformità dell’immobile a norma di legge, con assenza di alcuna difformità da dover sanare (peraltro lo stesso Comune nel 2002 ha rilasciato l’abitabilita’ del fabbricato, in quanto conforme alla legge).
Mi è stato detto che non posso presentare una scia in sanatoria (e neanche richiesta di recupero del sottotetto), poiché non è possibile sanare una situazione che ad oggi non è sanabile in quanto trattasi di un “abuso” non rimediabile (salvo condono), realizzato “ab origine” e avvallato peraltro da varie dichiarazioni che nel tempo hanno attestato la regolarità urbanistica del manufatto (vi è anche da dire che nella zona in cui abito sono presenti una moltitudine di immobili analoghi al mio, quindi presumo che al tempo era una prassi edilizia alquanto frequente, e tacitamente permessa).
Cio’ premesso, Le chiedo cortesemente se in qualche modo sia possibile risolvere la situazione.
Grazie mille
non sono in grado di fornire un parere su una questione così delicata senza prendere contatto con l'immobile e con i suoi documenti legittimanti: quello che posso suggerire, è di esaminare i fascicoli progettuali e quelli successivi per capire se è stata depositata una variante prima (o dopo?) il fine lavori. laddove si confermasse la difformità, non è detto comunque che sia ingestibile, potrebbero esserci delle possibilità.
EliminaBuongiorno architetto.
RispondiEliminaHo presentanto una semplice cila per trasformazione di camera in soggiorno+a/c e di cucina in camera. L'immobile è stato oggetto di condono 47/85. Adesso il cliente mi dice che vuole sostituire la caldaia (stessa potenza)e che dovrà chiedere agibilità parziale finalizzata a vendita. La caldaia mi sembra si possa considerare manutenz. ordinaria (art 3 c. 1 lett. a - mantenere in efficienza impianti tecnologici)e quindi non soggetta a cila. Secondo te potrei allegare a fine lavori AQE anche se la sost. della caldaia non era menzionata in cila? Visto che l'AQE insieme all'APE è un documento richiesto per l'agibilità parziale sarebbe d'aiuto poterlo produrre in questa sede. Che ne pensi? Grazie
la CILA può naturalmente inglobare interventi che ricadono in un livello minore di classificazione, quindi anche la manutenzione ordinaria. comunque se pure fosse al di fuori della cila, l'AQE potrebbe essere direttamente allegato alla SCAG, secondo me, a meno che non ricada in quelle specifiche casistiche in cui l'intervento non è proprio soggetto a legge 10.
EliminaIn effetti nel caso di sostituzione di generatore <50 kW con stesso combustibile non c'è obbligo di legge 10 e quindi nemmeno di deposito AQE.
EliminaIl problema è che nella SCAG leggo che l'AQE è un allegato obbligatorio in quanto collaudo della l. 10 allegata al PdC originario.
Si può allegare alla SCAG un AQE che fotografa lo stato di fatto (caldaia nuova) e non in quanto collaudo di legge 10 mai prodotta?
Grazie
l'AQE, se non sbaglio, fu introdotto con il d.lgs. 192/05 e quindi se la L. 10 è antecedente, non è previsto. Se la costruzione è posteriore, potrebbe essere il caso di produrre un AQE ora per allora: non mi sembra che la norma specifichi un divieto di poterlo fare "a sanatoria".
EliminaBuonasera arch. volevo sapere se nel caso in cui si sia già usufruito in passato del piano casa per ampliamento superficie abitazione, è comunque possibile accedere ai benefici in termini di ampliamento cubatura previsti dalla L.R. 7/2017 sulla rigenerazione urbana? Grazie
RispondiEliminale circolari interpretative della rigenerazione sembrano escludere questa possibilità. ne ho parlato in uno dei post specifici.
EliminaBuonasera architetto, le vorrei chiedere un parere in merito alla presentazione di una cila per accorpamento di due unità immobiliari. La pratica è già stata inviata al suet di Roma e mi sono accorto che nel progetto anteoperam uno stanzino, che nel post diventerà bagno, è già stato indicato come bagno. Può essere un problema, anche futuro nel caso di vendita o divisione dell'immobile? Come si può ovviare al problema? La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.
RispondiEliminafarei una integrazione documentale in cui specifico che c'è stato un errore di mera rappresentazione.
EliminaBuongiorno avrei due quesiti da porvi se posso.
RispondiElimina1) può esistere secondo i regolamenti di Roma un soggiorno/camera da letto ambedue in unico ambiente non diviso?
2) se acquisto una casa con un ripostiglio che da su una chiostrina ( locale tra l'altro antecedentemente adibito a cucina e così risultante da planimetria catastale originaria) l'atto di vendita è impugnabile? grazie in anticipo. Achille Molinari
salve, 1) il regolamento prevede espressamente la possibilità che possa esistere l'"alloggio monostanza", in cui in un unico ambiente si svolgono tutte le funzioni abitative. parallelamente, non vieta espressamente che se esiste un ambiente unico, non possano esisterne altri sempre ad uso residenziale: tuttavia, non è nemmeno espressamente consentito 2) secondo me non incide sulla legittimità del rogito, però potrebbero esserci dei profili civilistici da approfondire con un legale.
EliminaGent.le Arch. Campagna,
RispondiEliminaSono interessato all'acquisto in asta tel. di un immobile sito nel com. di Napoli che presenta le seguenti difformità:
CIT. CTU ARCH. nominato dal G.E.
"-Modifica della originaria apertura a balcone in finestra con la creazione di davanzale di circa mt. 1,10 da terra nell'attuale bagno padronale.
-ampliamento dell'originale finestra in porta balcone con demolizione del davanzale nell'attuale bagno di servizio.
-I due servizi, attigui fra loro, hanno affaccio sullo stesso balconcino.
Nella CTU è inoltre dichiarato che, a seguito verifica presso gli uffici competenti del Comune e all'Amministratore, gli interventi edilizi sono stati eseguiti in TOTALE assenza di autorizzazione, pertanto ai sensi dell'art. 33 del L.380/01 è previsto il ripristino dello stato dei luoghi in cui costo è di circa EU 5.000,00."
Fine CIT. CTU ARCH. nom. dal G.E.
La banca a cui mi sono rivolto mi ha detto che non mi sarà possibile richiedere un mutuo perché le facciate modificate non possono essere sanate e che nessuna baca mi rilascerà il voucer. Ma qui non si tratta di sanare a mio avviso, devo solo ripristinare lo stato dei luoghi. A cosa vado incontro? quali atti (CILA, SCIA, DIA) o formalità bisogna espletare per questo problema?
Grazie mille
se si tratta di "sole" modifiche di prospetto, dovrebbe esserci un modo per sanare, a meno di specifici e particolari vincoli da valutare. le suggerisco di contattare un tecnico di sua fiducia che operi sul posto, per uno studio di fattibilità.
EliminaBuongiorno Marco,
RispondiEliminami hanno richiesto di regolarizzare un stato di fatto, ovvero un locale commerciale C1 ed un magazzino, C2, adiacenti, sono di fatto comunicanti. Immobili ante del 1960 con titolo edilizio.
Ci troviamo in un comune in cui all'epoca non vi era PRG.
Dal punto di vista urbanistico la Cila è possibile adottarla, creando come post operam:
zona commerciale nella porzione C1 più retro negozio adibito a magazzino con bagno nella porzione C2.
Non riesco a trovare riferimenti legislativi sul caso.
Grazie
anzitutto verificherei se non ci si trova in uno di quei casi in cui l'ante 67 in effetti vale come esenzione dall'obbligo di licenza; in secondo ordine, secondo me unificare un C1 ed un C2 rappresenta comunque un mutamento d'uso, anche se il c2 diventa retronegozio.
EliminaGrazie Marco,
RispondiEliminacatastalmente sono separate, come tutti piani terra di questo edificio, sul fronte della piazza commerciale ed il retro un magazzino, ma di fatto tutti uniti.
Il progetto approvato il 1960, nel quale vi è il PT, piano Tipo e Piano di copertura, gli immobili al piano terra sono tutti uniti da fronte al retro come tante lottizzazioni senza indicazione di destinazione d'uso.
Grazie ancora.
se nel progetto risultano uniti, allora potrebbe intendersi che la destinazione era omogenea fin dall'origine e dunque più che un cambio d'uso potrebbe essere un ripristino. nei progetti prima degli anni ottanta poteva non essere indicata la destinazione, ma dipendeva anche dagli strumenti urbanistici.
EliminaBuongiorno prezioso,
RispondiEliminaGrazie
Buongiorno Architetto,
RispondiEliminainnanzitutto complimenti sinceri per i blog, veramente tutti utilissimi ed interessantissimi.
Questa la questione che le sottopongo per avere una sua opinione:
ho comprato a Roma una casa facente parte di "Carta della qualita1". Dopo aver richiesto un primo parere alla sovraintendenza per il quale abbiamo ricevuto riscontro positivo, successivamente, causa alcune complicazioni sorte durante i lavori di ristrutturazione, abbiamo apportato delle modifiche al progetto originario ricevendo questa volta, del tutto in modo inatteso, un paere negativo dalla Sovraintendenza "la parete attestata sul serramento esterno da' luogo ad una modifica percepibile dall' esterno". Premesso che la parete costruita internamente divide una finestra da una porta finestra e che non e' in alcun modo percebile esternamente, volevo capire quali siano le alternative a mia disposizione oltre a quelle di seguito elencate: 1) cambiare il progetto abbattendo la parete in questione; 2) aspettare una sanatoria/condono 3) fare ricorso al TAR.
Rispetto alla sanatoria/condono, che tempistiche ci sarebbero e che tipo di pratica andrebbe seguita ?
Grazie mille Saluti
Piergiuseppe
la sanatoria tendo ad escluderla perché la sovrintendenza tornerebbe a dare parere negativo: non lo vedo un modo per risolvere la questione. Se ritenete che l'impatto dell'opera sia nullo, ovvero che l'ufficio abbia dato un parere senza che gli siano stati dati tutti gli elementi per valutare bene la cosa, potete chiedere una revisione del parere allegando ulteriori dettagli o chiedendo un appuntamento con il funzionario per chiarimenti. il TAR è l'ultima spiaggia, lo sconsiglio giusto per i tempi.
EliminaGent. Architetto, mi accingo a ristrutturare un appartamento. I lavori principali da fare sono i seguenti: demolizione tramezzi, realizzazione secondo bagno, sostituzione porte interne, sostituzione infissi esterni (cambiando tipo di materiale: ora sono in legno vetro singolo e li metteremo in PVC, doppio vetro, etc), rifacimento pavimento, rifacimento impianti (idrico, elettrico, gas) e installazione nuovi impianti (caldaia a gas, climatizzatori), controsoffitto coibentato (per l'isolamento termico) in tutte le stanze. Ho due pareri discordanti sul tipo di CILA da presentare. Un professionista ritiene che vada presentata CILA per manutenzione straordinaria. Un secondo professionista ritiene si possa presentare CILA per risanamento conservativo, sulla base della circolare esplicativa Prot. 19137/2012 del Comune di Roma (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) che, alle pagg. 13 e 14 (par. 2.3) elenca la sostituzione di infissi e la nuova installazione di impianti tecnologici tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RC). La seconda ipotesi (RC) mi permetterebbe di avere IVA al 10% sull'acquisto di materiale (ceramiche, termoidraulica, infissi). A suo parere, posso presentare CILA per RC? Grazie
RispondiEliminal'intervento può ricadere in risanamento conservativo, ma giusto per le finestre e giusto perché lo dice quella (vecchia) circolare. Se vuole un consiglio spassionato, però, eviterei di fare leva solo su questo per ottenere l'IVA agevolata sulle forniture, perché per l'agenzia delle entrate non mi risulta che gli infissi siano classificati come RC (potreste verificare sulla guida aggiornata), e se dovessero fare un controllo, loro seguirebbero le loro regole e non quelle del comune.
EliminaGrazie ancora per il riscontro. In merito all'Agenzia, dal sito (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agevolazione-iva-ristrutturazioni-edilizie#:~:text=L'aliquota%20Iva%20del%2010,sanitari%2C%20caldaie%2C%20eccetera) sembrerebbe che, con CILA per RC, sia confermata IVA al 10% anche sugli infissi esterni.
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