Oggi sul sito ufficiale del Dipartimento PAU è
comparsa la notizia dell'adozione, a partire dal
1 marzo 2015, dei nuovi modelli unificati semplificati, redatti sulla base dei modelli predisposti dalla recente normativa nazionale. La nota contiene anche qualche ulteriore dato da snocciolare: conviene fare un punto della situazione.
Il modulo CILA , essendo predisposto per la
manutenzione straordinaria, deve oggi ricomprendere tutte quelle attività edilizie che attualmente vi sono ricomprese, che sono sia le "semplici" ristrutturazioni degli appartamenti o dei locali commerciali, ma anche le opere di frazionamento - anche con aumento di SUL ma senza aumento di volume - e fusione, oltre ai cambi di destinazione d'uso nell'ambito di immobili in cui si svolge attività d'impresa (aspetto finora mai chiarito per bene).
La nota del Dipartimento specifica che la CILA, ora, diventa competente per opere che sono
soggette ad onerosità, senza specificare meglio la questione. Tuttavia ritengo - personalmente, e potrei sbagliarmi - che ciò non possa riguardare
fusioni e frazionamenti, poiché nel momento in cui questi interventi sono classificati come manutenzione straordinaria dalla legge nazionale, automaticamente, in virtù delle stesse delibere di Roma Capitale (le prime delibere sull'onerosità del 1978, di cui parlo più esaustivamente
in quest'altro post), non sono più soggetti nè al contributo sul costo di costruzione, nè a quello per le urbanizzazioni. Sul punto però, vi preavviso, potrei essere smentito.
Dunque le opere che ora ricadono in CILA e che sarebbero soggette ad onerosità potrebbero essere, per esempio, le seguenti: ampliamenti di SUL correlati ad opere di franzionamento o fusione, purché senza aumento di volume (sono casi un po rari ma può capitare), che sono soggetti sia al calcolo dell'onerosità sulle opere, sia alla monetizzazione degli standard necessari per la nuova superficie prodotta; cambi di destinazione d'uso di un immobile adibito ad attività d'impresa, qualora il nuovo uso abbia un carico urbanistico maggiore di quello precedente; tutti i casi in cui si può produrre un maggior carico urbanistico. Al di là del cambio d'uso in locali per attività d'impresa, sono secondo me, nella realtà della pratica, casi abbastanza rari. è
comunque curioso notare che l'aumento di SUL ricade in CILA solo se connesso ad opere di frazionamento/fusione, perché di fatto, se non connesso a tali opere, rimane soggetto a SCIA o DIA: controsensi di leggi modificate forse senza riflettere per bene. Immagino che tra qualche mese ci sarà un aggiornamento della f
amosa circolare di giugno 2012.
Tornando al contenuto della nota del Dipartimento, si legge invece una novità sconvolgente per le procedure di CILA (e si spera a questo punto non solo limitate alla CILA) a Roma: la verifica della legittimità della preesistenza non sarebbe più in carico al cittadino (cioè al tecnico che assiste il cittadino) ma ai municipi, tanto che "i municipi dovranno modificare la loro organizzazione a tal fine". Ecco, questa è una vera semplificazione delle procedure urbanistiche: il togliere ai tecnici l'onere e la responsabilità di questa verifica è davvero importante e, secondo me, giusto. Ma è anche logico: gli atti che consentono di verificare la legittimità sono in possesso del Comune, e quindi fino ad oggi era una sorta di controsenso che il Comune stesso chiedesse al tecnico di verificare l'esistenza e la rispondenza di documenti già suoi. Soprattutto così si evitano omissioni, magari fatte inconsapevolmente, che possono portare a gravi conseguenze per il committente.
I municipi immagino che dovranno fare un lavoro titanico: l'unico modo infatti di effettuare questa verifica è acquisire dal Dipartimento tutti i progetti edilizi di tutti gli immobili ricadenti nel proprio territorio (uno scambio di tonnellate di carte e di dati), più classificare e catalogare (cosa che viene fatta digitalmente ma solo per gli atti più recenti) tutte le successive istanze edilizie presentate nel tempo sui singoli immobili. Per risolvere questi problemi, da tempo penso che sarebbe ideale costruire un database virtuale, rispolverando l'accantonata idea del "fascicolo di fabbricato", dove per ciascun edificio sia contenuta tutta la documentazione relativa, dal primo progetto edilizio fino all'ultimo certificato di conformità: sarebbe anche una nuova opportunità lavorativa per i tecnici privati diventare "gestori responsabili" di questo fascicolo digitale.
Un'altra novità che posso definire sconvolgente (anche se non tanto quanto quella di prima) è quella della possibilità di indicare che i lavori si svolgeranno in economia, cioè senza la nomina di un'impresa qualificata. Ciò è un cambiamento importante per Roma, dove da anni ormai nessun municipio accetta pratiche senza l'impresa. L'impresa è sempre necessaria, secondo una non sbagliata idea dei tecnici comunali, perché quando si fanno delle opere murarie interne, praticamente sempre si toccano gli impianti (che siano idrici, elettrici o del gas); dato che il DM 37/08 rende obbligatorio l'intervento di personale qualificato nella modifica degli impianti, ecco che diventa implicito il ricorso sempre e comunque ad una impresa.
è anche vero che mi sono capitati casi reali in cui, in effetti, le opere erano talmente banali che non avrebbero riguardato gli impianti: in quei casi abbiamo dovuto "tirare fuori" un'impresa anche se poi i lavori, legittimamente e senza violare nessuna norma, sono stati fatti dal committente.
Vi invito comunque a non abusare di questa possibilità: se presentate un progetto in cui prevedete la totale demolizione dell'appartamento, è abbastanza inverosimile pensare che non tocchiate gli impianti.
Altre novità di questo modulo CILA è la necessità di individuare specificatamente il "responsabile dei lavori": per come è impostato il modello,
si può scegliere se nominare un tecnico apposito per prendersi questa
responsabilità, oppure se tenerla in capo al titolare dell'istanza, ovvero il committente. La
scelta, che deve essere fatta secondo me dal committente, è cruciale: le
responsabilità in gioco non sono poche, perché il responsabile dei
lavori è colui che verifica che l'impresa sia in regola con i contributi
ai dipendenti, che siano attuate correttamente tutte le norme del
decreto sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (d.lgs. 81/08), che il
contratto di lavoro applicato agli operai sia quello corretto, ed altri
aspetti. Dunque se si decide che debba essere il tecnico ad occuparsi di
questa verifica, questi ovviamente vorrà essere pagato per farlo; prima
il responsabile della sicurezza era tacitamente individuato nel
direttore lavori, e quindi questa possibilità di scelta oggi consente di
scegliere di risparmiare sulla parcella del tecnico.
Infine, è da rimarcare anche il fatto che con questo modulo è espressamente previsto di poter presentare una istanza anche in assenza degli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa (p.e. autorizzazioni per vincoli paesaggistici o architettonici), lasciando quindi allo Sportello Unico per l'Edilizia l'onere di reperire questi atti di assenso (cioè si materializza a Roma quello che non è mai esistito, cioè lo "sportello UNICO"). Qualora vi avvaliate di questa facoltà, l'autorizzazione alle opere vi verrà comunicata dal Municipio solo nel omento in cui tutti gli atti di assenso sono stati acquisiti: dunque potrebbe passare un tempo non facilmente determinabile. Ovviamente, è data sempre la possibilità di acquisire in via autonoma tutte le autorizzazioni necessarie, ed allegarle o citarle nella CILA.
Ciao Marco, effettivamente il fatto che la verifica della preesistenza sia ora in carico ai Municipi è un grande cambiamento...ma penso che in ogni caso dobbiamo a priori essere sicuri che lo stato di fatto sia legittimo, quindi dobbiamo comunque avere un'idea precisa della situazione acquisendo tutte le informazioni necessarie...o no? ;)
RispondiEliminaCiao Davide, in linea di massima hai ragione: la verifica della legittimità potrebbe essere utile a prescindere. Comunque se l'onere in realtà verrà spostato sul municipio, il nostro ruolo potrebbe limitarsi esclusivamente a certificare che le opere previste siano conformi alla normativa vigente: le misure contenute in queste novità infatti mi sembrano mirate a ridurre le responsabilità dei tecnici anche al fine di abbassare le parcelle (già basse).
EliminaDiciamo che la verifica preventiva della legittimità potrebbe e dovrebbe essere sempre effettuata in caso di vendita dell'immobile: in questo senso immagino che inaugureranno presso i municipi nuove procedure atte solo a verificare la legittimità dell'immobile, magari mediante la presentazione di una specifica richiesta che prevederà una risposta motivata da parte dell'ufficio. Ma magari è solo fantascienza e tutto si tradurrà in un gran casino, come al solito: staremo a vedere.
Grazie per l'ennesimo aggiornamento. Speravo che in occasione dell'adozione del modulo unificato si facesse chiarezza sulla variazione catastale, ma mi pare di capire che non sia così
RispondiEliminamah, sul catasto non vedo il problema. premesso che l'intento è di semplificare e far risparmiare il cittadino (non perchè il governo e bravo ma per favorire i lavori di ristrutturazione: più iva, più emersione, ecc) proviamo a pensare ad un iter del genere: alla fine dei lavori il cittadino invia una comunicazione di fine lavori al comune, senza allegare il docfa. il comune la invia all'agenzia delle entrate che, semplicemente, aggiunge un ulteriore stadio nella storia dell'immobile relativo alla sola annotazione dei lavori, tanto la rendita, come sappiamo non cambia se non cambia la superficie (quindi non vale per la manutenzione straordinaria per frazionamento). fine del lavoro. Se invece ne facciamo un problema di pagnotta, allora è un'altra cosa. Sbaglio?
EliminaDipende. Molti Municipi per molto tempo hanno sempre richiesto la variazione catastale con la comunicazione di fine lavori, poco importa se questa non fosse neppure obbligatoria in caso di CILA.
EliminaE come questo blog ha evidenziato più volte, non sono rari i casi in cui si è forzata la mano, ad esempio richiedendo di indicare il direttore dei lavori in casi in cui la figura non è obbligatoria per legge.
Avrei auspicato che con il nuovo modulo si fosse colta l'occasione di fare chiarezza in merito. Chiarezza che non manca affatto nel decreto, ma che sulla questione della variazione catastale evidentemente i Municipi non fanno.
Per quanto riguarda il problema di pagnotta, direi che sì, sbagli. Offire la variazione catastale tra le prestazioni del tecnico come conclusione naturale dell'iter rimane secondo me auspicabile, ma è facile immaginare che il cliente, informato che non sia più obbligatoria, scelga o di non farla (salvo poi richiamare il tecnico quando dovesse trovarsi che so, a rivendere l'appartamento ristrutturato prima che la variazione sia stata acquisita dal Catasto coi rapidissimi tempi della burocrazia), o a chiedere al tecnico di farla comunque, ma come "servizio di cortesia" gratuito.
Insomma sarebbe bastato un attimo di chiarezza. Ma tant'è.
Ovvio che sono d'accordo sulla necessità di chiarezza. Piuttosto penso che la modulistica sia il grimaldello per far cessare le ingerenze dei municipi e dei comuni in genere. Oltre alla direzione lavori e fine lavori in cila (mai previsti dalla legge) avete notato che la modifica dell'art. 23 toglie anche il fine lavori della SCIA (rimane solo per la superdia)???
EliminaCiao Marco, la verifica della legittimità della preesistenza il municipio non riuscirà mai a farla per motivi che hai detto, anzi sono convinto che i municipi si rifiuteranno di fare questo lavoro. In realtà il nodo verrà al pettine al momento della vendita: non passeranno ancora un paio d'anni che l'abitabilità diverrà obbligatoria. E, alla fine, saremo noi tecnici ad asseverare la bontà dell'immobile sotto tutti i punti di vista: urbanistico, impiantistico, energetico, ecc. Certo, se ci fosse un archivio dei titoli e dei progetti efficiente sarebbe fantastico, ma, come dicevi, è fantascienza. Certo, preferirei asseverare solo i lavori che mi appresto a progettare e non anche quelli precedenti: quanti di noi verificano che tutte le autorizzazioni edilizie, art. 26, dia e oggi cila e scia sono state presentate, nei precedenti dell'immobile, legittimamente? Anche perchè, se i lavori che verranno effettuati sono legittimi, cosa importa che quelli precedenti (a parte la prima licenza/concessione/permesso a costruire) non lo erano?
RispondiEliminaCome ho scritto in qualche altro commento in qualche altro post del mio blog, io continuerò ad effettuare per i miei clienti l'aggiornamento catastale finché non mi sarà fisicamente impedito, e questo soprattutto a tutela loro. Se non vorranno farlo, perché di fatto oggi non è più obbligatorio che lo si faccia a seguito di CILA, mi farò scrivere una dichiarazione apposita.
RispondiEliminaComunque questa cosa è nata male: conosco degli amici che lavorano in catasto che sono totalmente basiti da questa scelta del governo. ai ministri competenti e ai relatori della legge è stato più volte ribadito che questo obbligo non ha senso, perché i municpi non sono attrezzati per poter effettuare le variazioni catastali, ed anche perché è logico e naturale che la variazione la faccia lo stesso proprietario delle opere, che ha interesse a che l'immobile abbia una storia catastale ed urbanistica il più limpida possibile. Speravo che la legge "nascondesse" delle nuove procedure, magari telematiche, che erano "segretamente" allo studio del governo, ma dopo aver parlato con diversi addetti ai lavori, ho capito che è stata solo una forzatura per poter consentire al politico di turno di andare in tivvù a sbandierare presunte smeplificazioni che in realtà creano solo gravi questioni procedurali ed amministrative, lasciando i nostri committenti ancora più confusi di prima.
concordo
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaSalve, visto questo periodo di transizione volevo chiedervi un parere. Devo effettuare una ristrutturazione straordinaria con cambio aperture pareti, allargamento di una stanza, divisione di un bagno per ricavarne due, impianto elettrico ed idrico. Proprio per l'entrata in vigore della nuova modulistica mi è stato chiesto di firmare celermente le prestazioni per:
RispondiEliminaRedazione e presentazione CILA
Redazione e presentazione della nuova planimetria catastale
per un ammontare di 1400€ per il punto 1 ed 500€ per il punto 2, escluso iva, cassa e previdenza.
Secondo voi viste le nuove norme erano necessarie tali attività e il compenso richiesto è in linea con i prezzi di mercato? Avevo anche chiesto, per risparmiare, se era possibile escludere la direzione lavori e mi è stato detto che questo prezzo non la comprendeva, ma si faceva il favore di includerà ugualmente. Sul contratto non se ne parlava, dove la avrei dovuta riscontrare, nella modulistica della CILA? Avrei dovuto riceverne una copia?
Grazie mille e buona serata.
Marco
Sul blog non amo parlare di soldi, anche per questioni deontologiche, soprattutto se si tratta di giudicare compensi altrui. Volentieri le fornirò la mia opinione, nei limiti delle regole deontologiche: abbia solo l'accortezza di scrivermi via email a info@architetticampagna.it
Eliminaper quanto riguarda la procedura di CILA, questa resterà comunque necessaria: si sta però evolvendo la modulistica, la quale prevederà implicitamente delle minori responsabilità professionali, limitatamente ad alcuni ambiti, che potrebbero portare ad una riduzione in futuro delle tariffe esigibili.
Salve,
RispondiEliminaavete notizie di un aggiornamento della modulistica anche per quanto riguarda il piano casa vista le recente 'revisione'?
Il piano casa non è stato stravolto, ma sono stati soltanto modificati alcuni aspetti localizzati; non penso che verrà modificata la modulistica di riferimento perché mi sembra ancora adeguata ed adatta alla versione attuale della legge.
EliminaCiao,
RispondiEliminaleggendo sul sito www.casa.governo.it che riporta le nuove norme in materia edilzia leggo che CIL e CILA possono essere comunicate digitalmente e che il comune ha l'obbligo di fare l'aggiornamento catastale.
I municipi hanno recepito queste nuove norme?
Grazie
Gianpietro
ovviamente no.
EliminaPer quanto riguarda l'invio telematico, sembra che il comune di Roma si stia lentamente adeguando, ma nessuno sa nulla.
Per quanto riguarda invece l'aggiornamento catastale, secondo me è un totale abbaglio del legislatore, perché i municipi non hanno proprio gli strumenti nè il modo (oltre che le risorse) per eseguire un corretto aggiornamento catastale. Fino ad indicazioni contrarie e finché non me lo impediranno, io proseguo a fare le variazioni catastali a fine lavori, anche e soprattutto a tutela dei miei committenti.
Salve arch. Campagna
RispondiEliminaA seguito di una chiacchierata con un tecnico di municipio in merito alla non piu' necessaria verifica sulla leggitimita' della preesisteza e' emerso che l'amministrazione comunale in caso di contenzioso potrebbe addossare la resposabilita' al professionista che a presentato la pratica e al propietario. Noi tecnici in questo caso dovremmo dimostrare di non essere responsabili sulla verifica della leggitimita' della preesistenza mi chiedo a questo punto che tipo di appiglio avremmo in termini di legge . Non credo che la nota del Dipartimento PAU abbia valore legale e leggendo la LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 non mi sembra vi siano appigli che scagionino il tecnico in caso di omessa verifica della leggitimita'. Capisco che si tratti di un aspetto quasi legale della cosa ma dovremmo tutelarci in qualche modo. Spero che questa riflessione possa alimentare il dibattito daltronde si accorcerebbero i tempi di deposito di una cila visto che non si dovrebbe leggittimare la preesistenza ma al tempo stesso effettivamente si potrebbero autorizzare manutenzioni su preesistenze abusive. Non si sa piu come comportarci in questa giungla di leggi....
In effetti questo è un aspetto preoccupante della vicenda: al di là di quello che dice il dipartimento, che in effetti non ha valore di legge, la normativa nazionale nel rimanere vaga di fatto non ha eliminato la verifica della legittimità della preesistenza. So che alcuni municipi hanno scritto al dipartimento lamentandosi del nuovo modulo CILA, ma questo ormai è imposto dalla legge nazionale e quindi non ci sono molti margini di modifica. Per ora sto presentando solo SCIA e DIA, quindi la questione non me la sono ancora posta, ma alla prossima CILA senz'altro verificherò comunque la preesisntenza prima di presentare l'istanza, indipendentemente dal modulo che mi diranno di usare.
EliminaMa è stato quindi approvato ed è già in vigore? Io devo presentare una CILA per ottenere la legittimazione dell'immobile sto impazzendo. Se posso risparmiarmelo sarebbe una gran bella notizia!
RispondiEliminail modulo deve oggi essere accettato da tutti i municipi, ma molti ancora accetteranno anche il vecchio modulo per qualche altro giorno o settimana (non si sa). come si discuteva poco sopra, in queste prime fasi di assestamento è bene continuare a fare la verifica della legittimità.
EliminaBuongiorno arch. Campagna,
RispondiEliminasull'argomento ho scritto queste mie considerazioni. Mi piacebbe conoscere la tua opinione.
http://nuove-geometrie.blogspot.it/2015/03/modulistica-cil-cila-scia-dia-e-pdc.html
saluti
Ciao. sul discorso della direzione lavori hai ragione, non c'è un obbligo normativo a che sia indicato nelle pratiche edilizie di CILA (e molti tecnici municipali lo sanno, ma non sono maggioranza), e dunque il tuo discorso è impeccabile. Secondo me da un punto di vista procedurale non sarebbe sbagliato comunque imporre che il tecnico non si limiti al progetto ma esegua anche una verifica "post operam" per accertare che i lavori siano stati fatti conformemente al titolo edilizio, perché né l'impresa nè il proprietario sono soggetti titolati ad avere competenza in tal senso: dunque si, è vero che presentare una CILA non dovrebbe comportare nè direttore lavori nè collaudatore fine lavori, ma, soprattutto quest'ultimo, sono figure che si inquadrerebbero in un discorso di completezza dell'iter amministrativo. Per questo motivo io effettuo sempre i fine lavori di qualunque pratica: è un atto che tutela soprattutto il committente ed anche l'impresa (se nessuno certifica che i lavori sono finiti e sono stati eseguiti secondo progetto, eventuali modifiche successive all'immobile potrebbero essere oggetto di contenzioso).
Eliminabuongiorno a tutti,
Eliminascrivo in merito al suddetto articolo molto interessante relativo a fine lavori/direzione lavori e presentazione CILA
vi scrivo per chiedervi se ritenete corretto che, seppure nell'ambito della man straordinaria, anche se il modello cila non richiede come obbligatoria la fine lavori, sia comunque necessaria in taluni casi definiti da ALTRE leggi.
non ritengo che in queste situazioni sia obbligatoria anche la direzione lavori.
tali casi a me risultano essere quelli rientranti nella L. 192/2005 (ex legge 10), casi in cui sia necessaria la presentazione del progetto impianti ai sensi 37/2008, nei casi di opere su cementi armati e in ambito sismico.
ritenete ci siano altre situazioni in cui sia obbligatoria la fine lavori? oppure la ritenete obbligatoria sempre?
ringrazio anticipatamente per la disponibilità e auguro una buona giornata a tutti,
laura
io ritengo che il fine lavori, anche se non obbligatorio, sia utile a tutti quanti: è utile al committente perché così può dimostrare (al fisco o a chi altri) l'esatta conclusione dei lavori; è utile al direttore lavori, che così pone fine in modo preciso al periodo delle sue responsabilità, e, documentando implicitamente che le opere sono conformi al progetto, ci si svincola anche da responsabilità nel caso in cui il committente successivamente alla pratica facesse nuovi interventi edilizi privi di titolo. Detto ciò, gli interventi strutturali sono di competenza della SCIA, la quale comunque ha il fine lavori; in ogni caso la procedura di autorizzazione sismica prevede l'invio del certificato di collaudo (relativo alle sole opere strutturali) al genio civile. Dunque l'unico caso può essere quello degli interventi in base alla legge 10 e smi, quantomeno quei (rari) casi che rientrano in CILA.
Eliminagrazie mille della risposta.
Eliminaanche io trovo che la presentazione della fine lavori sia di estrema utilità. è purtroppo proprio la sua non obbligatorietà di legge che ci mette in una posizione difficile.
in merito a quanto esposto, trovo comunque che la non conformità della realizzazione delle opere al progetto allegato alla CILA non sia responsabilità del tecnico asseverante la stessa, quanto solo appunto del direttore lavori.
ma anche in questo caso, la nomina della d.l. non risulta obbligatoria (vedi modelli cila unificati), e di nuovo si ricorre in una condizione difficile per il professionista.
in ogni caso, a seguito di quesito legale presso il mio ordine di competenza, mi è stato confermato che il tecnico asseverante CILA non è responsabile della realizzazione delle opere in cantiere a meno di esplicito incarico di direzione lavori da parte della proprietà.
il quesito a questo punto rimane: quando la direzione lavori è obbligatoria ai fini di legge?
Marco buongiorno, devo presentare una CILA per un appartamento che ricade nella cartà qualità (edificio moderno di rilevante interesse architettonico). Anche se si tratta di sole opere interne mi risulta che devo richiedere il parere consultivo all' ufficio carta della qualità (Soprintendenza comunale). In casi analoghi che mi sono capitati in passato, allegavo come relazione la stessa preparata per il municipio con tanto di verifica della legittimità delle preesistenze, ora cosa devo fare?? La legittimità delle preesistenze è stata eliminata solo per la presentazione delle pratiche in Municipio o anche per le richieste di parere all' ufficio carta della qualità?
RispondiEliminagrazie, buon lavoro e complimentoi come sempre per il tuo insostituibile blog !
Andrea Sciolari
Alla sovrintendenza non importa della legittimità, né adesso né prima. Io l'ho sempre indicata nelle mie pratiche verso quell'ufficio, ma appunto la loro responsabilità si limita alla valutazione del progetto che gli si presenta. Potrebbe avere un senso indicare la legittimità se si sta chiedendo l'autorizzazione per opere in accertamento di conformità: e questo potrebbe essere il tuo caso, se è vero che la legittimità non cel'hai (cioè l'immobile non è conforme). Comunque io consiglio a tutti, in questa fase di transizione, di continuare a verificare ed attestare la legittimità, perché di fatto nessuno sa cosa succederà se un domani il municipio dovesse accertare che si è presentata una pratica per un immobile difforme.
EliminaBuonasera Marco.
RispondiEliminadevo sanare un frazionamento (e cdu di parte dell'unita ) abusivo e relativa creazione servizio nella nuova unità. ora in base alla nuova legge posso farlo con una cila. l'unita ricavata avra una destinazione diversa dall'attuale (da negozio a deposito) posso procedere con una unica cila sanatoria che regolarizza il frazionamento e cdu oltre alla creazione del secondo servizio e successivo docfa o devo procedere con 2 step con 2 cila (1 sana il servizio, 1 sana il frazionamento e cdu) e quindi doppio docfa, doppia sanzione da 1000€ e cosi via?
il tutto e' ancora soggetto sia a oneri di urbanizzazione sia a costro di costruzione in base al computo da me redatto o il costo di costruzione e stato eliminato con la nuova legge?
Grazie
Andrea.
trova la risposta nell'altro post; qui aggiungo che l'onerosità nei cambi d'uso che ricadono in CILA non è più dovuta, ma la monetizzazione degli standard urbanistici si.
EliminaGrazie! ma sono dovute anche se c'e diminuzione del carico urbanistico passando da negozio a deposito? perche parlando con il municipio hanno un po di confusione in merito all'applicazione dello sblocca italia proprio su questo nodo.
EliminaNel caso in cui la dotazione di standard della destinazione post operam fosse inferiore a quella ante, allora non sarebbero dovute le monetizzazioni, ovviamente. bisogna comunque fare tutti i calcoli e dimostrare che vengono valori negativi. Sarebbe comunque un caso abbastanza singolare, ma in effetti tra commerciale e produttivo potrebbe capitare.
EliminaBuongiorno Architetto, mi rivolgo a Lei per non incorrere in sanzioni o guai, ormai è così...facile! L'appartamento di cui mia figlia è proprietaria, di circa 40 mq scarsi, come può vedere dalla cartina che le allego gode di un bagno bellissimo ma eccessivamente grande (in proporzione alla casa). Vorremmo ridurlo quasi della metà, e nell'antibagno spostare l'angolo cottura. Da un punto di vista legale è possibile? Vanno comunicate le eventuali modifiche al catasto? Nel caso non si potesse mettere lì la cucina per qualsiasi motivo, si potrebbe comunque rendere più piccolo il bagno o ci sono delle dimensioni sotto le quali non si può scendere? Grazie davvero per la sua competenza, e l'aiuto che ci fornisce. Mpia (PS credevo si potessero allegare dei file...)
RispondiEliminaSui commenti non è possibile allegare file, ma può caricare immagini su server esterni (p.e. imageshak, se esiste ancora) e copincollare il link nel testo. Per quanto riguarda il suo quesito, il bagno non può avere accesso diretto dall'ambiente in cui c'è l'angolo cottura, perché è in violazione di norme igienico-sanitarie. Il bagno in questo caso dovrebbe avere un anti-bagno che filtra i due ambienti. IL bagno non ha dimensioni minime inderogabili, può essere anche minuscolo. Ma, per il regolamento edilizio, almeno un bagno della casa deve avere tutti i sanitari (vaso, bidet, lavabo, vasca o doccia) dunque per esempio non è possibile realizzare l'unico bagno di casa, per esempio, senza il bidet.
EliminaBuonasera architetto,
RispondiEliminadesidero condividere la mia esperienza odierna. Il tecnico comunale mi ha chiesto di presentare una perizia giurata con la mappa catastale degli anni 20 ed una foto del Sara nistri. Le sembra corretto?
Inoltre un'altra domanda...il durc a questo punto non serve più compresa la firma dell'impresa esecutrice?
Grazie.
se le hanno chiesto una perizia, anche se giurata mi sembra eccessivo, è perché il tecnico, immagino, avrà dei forti dubbi sulla legittimità del fabbricato. COmunque, ripeto, farla giurata mi sembra esagerato.
Eliminail durc non serve più che sia allegato alle pratiche edilizie, ma l'impresa deve essere comunque in regola in quanto il municipio potrebbe fare dei controlli e, se l'impresa dovesse risutare non regolare, verrebbe sospesa la validità dell'istanza.
buansera architetto,
RispondiEliminavorrei da lei un parere in merito alla necessità di attestare la legittimità delle preesistenze quando si presenta una CILA in sanatoria. Mentre è chiaro dalla circolare che presentando una CILA la competenze di verificare la leggittimità non è più del tecnico ma del comune, cosa succede secondo lei in caso di cila in sanatoria?
grazie, saluti
andrea
La CILA in sanatoria è in effetti un po un controsenso, perché dal momento in cui non si è più tenuti a verificare la legittimità, che senso ha farla a sanatoria? il senso in realtà c'è, e cioè che non è stato eliminato l'obbligo di verifica della legittimità, ma è solo stato spostato in carico al municipio. Ciò comunque secondo me non esime il tecnico dal dover fare la verifica della legittimità e, laddove scoprisse discrepanze, le debba sanare.
EliminaBuonasera Marco.
RispondiEliminadomanda banale... e' legittimo da parte del municipio che per abusi ante 2010 (semplice manutenzione straordinaria senza toccare le strutture ma spostando gli impianti elettrico ed idrauilico per l'inversione bagno/cucina) il municipio pretende la SCIA in sanatoria (pagando 512€ invece che 252€) invece che la solita CILA che accettano quasi tutti i municipi?
che tu sappia la novità della modulistica unificata impatta anche la SCIA? non riesco a repertire da nessuna parte il mod SCIA con il layout nuovo simile a quello CILA. vedo allegati "rinominati" come "SCIA proc. unificata" ma il file e' sempre relativo al modulo SCIA vecchio... mi sta venendo il dubbio che le modulistiche unificate intaccano solo CIL e CILA.... Grazie!
il modulo SCIA predisposto dal governo ancora non è stato recepito dal Comune, quindi ancora è valido quello vecchio. Mentre invece per la CILA c'è stata una circolare dipartimentale che l'ha imposto. Con il nuovo modulo CILA mi sembra abbastanza chiaro che non c'è un orizzonte temporale prima del quale la procedura non è valida ma, non essendoci indicazioni specifiche dal dipartimento, i municipi possono ritenere che per opere ante 2010 serva una diversa procedura, anche se secondo me è un principio sbagliato, ma io non faccio il dirigente pubblico.
EliminaIn realta' quando sono stata a vistare la pratica ho fatto presente che altre pratiche simili in altri municipi avevano recepito la cila senza problemi.... il tecnico ha tirato fuori la sentenza dell'avvocatura di stato che non gli consente di accettare una pratica come la cila per opere abusive ante 2010.asserendo che loro fanno cosi, degli altri se ne fregano.... addirittura se le opere fossero state fatte nel 2009 (post 2005) volevano anche il durc...
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminapremetto che non sono un tecnico per cui mi perdonerà se non uso una terminologia corretta.
Sono proprietario di un appartamento a Roma che necessita di lavori di ristrutturazione importanti (rifacimento impianto elettrico, impianto idraulico, apertura di porte interne e spostamento di pareti interne che non riguardano le parti strutturali dell'edificio) senza in alcun modo aumentare il volume complessivo.
Vorrei fare i lavori tramite una ditta specializzata e usufruire di tutte le detrazioni fiscali previste ad oggi per i lavori di manutenzione straordinaria.
Ora, se ho capito bene, per fare questo tipo di intervento è necessario presentare (per tramite di un tecnico, architetto o geometra ad esempio) il modulo CILA opportunamente compilato presso gli uffici tecnici del municipio di riferimento.
Purtroppo sull'appartamento è tuttora aperta una vecchia pratica di domanda di sanatoria per le opere rientranti nelle tipologie di abuso 4-5-6 della legge 28 feb 1985, n. 47 (il primo condono edilizio): in estrema sintesi, la domanda fu fatta per sanare il frazionamento di due appartamenti.
Le domande che vorrei porle sono: posso presentare il modulo CILA in presenza di una pratica di domanda di concessione edilizia in sanatoria ancora aperta? Nel caso affermativo, devo riportare nel modulo CILA gli estremi della pratica di condono o posso non citarla in quanto i lavori da fare non sono strettamente correlati all'oggetto del condono in atto?
Grazie per la cortese attenzione
Umberto
La CILA può essere depositata, solo che in questo caso occorrerà allegare all'istanza la copia dell'intero fascicolo di condono, ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il proprietario rinuncia al plusvalore e a rifarsi nei confronti del Comune (la dicitura esatta glie la diranno al municipio, perché ognuno ha una sua formula preferita) qualora la domanda di condono venisse rigettata. Alcuni municipi sono tanto fiscali da pretendere non una dichiarazione ma un vero e proprio atto d'obbligo da stipulare presso un notaio, che in effetti è a maggior tutela dell'Amministrazione, ma che ha dei costi non indifferenti.
EliminaGentilissimo, grazie mille per la risposta e per i tempi rapidissimi!
EliminaSalve architetto, una semplice domanda: ma il modulo nuovo della Cila non ha il fine lavori? per la comunicazione di fine lavori da inviare al Municipio lei utilizza la vecchia modulistica?
RispondiEliminaGrazie e complimenti per il suo blog.
la norma nazionale non prevede il fine lavori per le comunicazioni di inizio lavori, ma la norma locale romana invece si (in realtà deriva da una secondo me troppo stretta lettura di un passaggio del regolamento edilizio), dunque per i fine lavori io uso la modulistica predisposita dai vari municipi o, in assenza, lo compilo su carta libera oppure uso il modulo di un altro municipio. l'importante è allegare le cose che servono, cioè almeno i formulari discarica (o dichiarazione che il cantiere non ha prodotto rifiuti), la ricevuta di variazione catastale con la planimetria, la dichiarazione relativa alla non necessità dell'AQE (o l'AQE). alcuni municipi chiedono anche le certificazioni impiantistiche, ma non sarebbe loro diritto chiederlo perché l'ufficio che le deve ricevere è un altro.
EliminaScusate se mi intrometto ma mi sorge una domanda, ho notato che nella fine lavori non si parla più ne di AQE nè il formulario discarica. E' ancora necessario allegarli? Ovviamente non si tratta di nulla di complicato ma è giusto per capire se ciò che è sempre stato valido lo è ancora! Grazie
Eliminal'AQE è sempre necessario se c'è stato un progetto legge 10; il formulario discarica pure sarebbe sempre utile averlo.
EliminaBuonasera Marco, complimenti per la chiarezza, non è frequente in questo ambito.
RispondiEliminaUna domanda: oggi, all'atto di presentazione di una CILA per opere di manutenzione straordinaria in un piccolo appartamentino, mi è stata chiesta, come documentazione integrativa da aggiungere alla modulistica uniformata della CILA, una relazione tecnica timbrata e firmata, che asseveri la legittimità della preesistenza e la corrispondenza agli strumenti urbanistici, senza la quale non accettano la pratica. Le risulta si possa fare? Non è un modo per bypassare la questione, da parte dell'amministrazione? Grazie
il dipartimento di recente ha sancito che l'onere della verifica della legittimità spetterebbe ai municipi, ma di fatto è impossibile che lo possano fare; dunque anche se non sarebbe previsto dalla modulistica unificata, alcuni municipi (non tutti) richiedono la relazione aggiuntiva. Io in genere la compilo usando il "vecchio" modulo CILA comunale.
EliminaMolte grazie della risposta tempestiva e per l'ottimo lavoro che stai facendo.
EliminaBuongiorno Marco, se posso vorrei rubarti due minuti per una semplice domanda.
RispondiEliminaSulla vecchia mudulistica CILA c'era la voce per presentare la Variante della cila in corso...ora sulla nuova modulistica è scomparsa, come mi consigli di procedere per una variante? Grazie mille
in questi casi io scrivo in sovrapposizione, su uno spazio vuoto della prima pagina, che trattasi appunto di variante: poi al protocollo lo specifico, così collegano gli atti. purtroppo il modulo non è fatto molto bene.
Eliminasalve, confermando i complimenti sulle delucidazioni della CILA dove anche io mi trovo d'accordo, volevo predisporre il seguente quesito : nel caso di lavori in economia (quindi senza D.L.) per la demolizione di un muro che divide cucina e soggiorno ed il conseguente spostamento (anche se minimo) della zona cottura e carico/scarico acqua, il progettista ha responsabilità in merito? ovvero la esecuzione di demolizione muratura ed adeguamento impianti (attività edilizia libera) eseguito direttamente dal committente a suo dire, coinvolge in qualche responsabilità il progettista, oppure tutte le responsabilità ricadrebbero appunto sul committente? è facoltà del progettista sollevarsi dall'incarico di D.L. in questo caso? Secondo il mio punto di vista, a seguito della lettura della legge con cui sono stati prodotti i modelli CILA, si, il progettista si intende sollevato dalle responsabilità e non è obbligato a fare il D.L. se il committente non vuole. Secondo Lei?
RispondiEliminala legge nazionale non prevede espressamente l'indicazione del direttore lavori, ma, interpretando in modo pedissequo un passaggio del regolamento edilizio romano, nella capitale invece viene considerato obbligatorio. In quanto obbligatorio, tra i compiti del DL è ricompreso quello di verificare che le opere edilizie, laddove assoggettate a normativa, come gli impianti, vengano eseguiti da personale qualificato in grado di emettere a fine lavori la relativa certificazione. Dunque per rispondere al quesito, si: il progettista non ha responsabilità, ma il DL, che non può non essere nominato, invece sì.
EliminaGentile Arch. Campagna, ho lo stesso dubbio di Alessandro Rossi.
EliminaUn cliente deve spostare un bagno nel suo appartamento, all'interno di una cabina armadio e mi ha detto che vorrebbe eseguire i lavori in economia, chiamando un personale di sua conoscenza (lavoratore autonomo) e non un'impresa.
Nella compilazione della CILA, dovrò nominarmi come progettista, ma esentarmi a quel punto dalla D.L. e dalla nomina dell'impresa, è possibile? Oppure si incorre in un rischio e dovrei avvisare il cliente che non è possibile lavori impiantistici in economia?
il passaggio del regolamento edilizio citato non è applicato in modo esatto da tutti i municipi, quindi in alcuni è probabile che accettino delle pratiche senza indicazione della direzione lavori. tuttavia, invece, per il discorso dei lavori in economia, tutti i municipi sono generalmente allineati nel NON accettare tale dichiarazione quando le opere vanno a riguardare, in modo evidente (come lo spostamento di un bagno), dei lavori che prevedono interventi sugli impianti, i quali devono essere sempre e comunque effettuati da personale qualificato in grado di rilasciare regolare certificato di conformità (anche per impianti di carico e scarico acqua). in pratica, i lavori in economia possono essere fatti solo se si vanno a modificare delle pareti che non portano nessun impianto (il che è in genere difficile, perché un corrugato elettrico c'è quasi sempre).
Eliminasalve, io ho una domanda sulla nuova modulistica della CILA 2015, vedo che da nessuna parte sono indicati i timbri sia del progettista incaricato sia dell'impresa, come ci regoliamo? timbriamo lo stesso?
RispondiEliminagrazie e complimenti
la parte del timbro dell'impresa è in effetti scomparsa, ma quella del tecnico è rimasta. io comunque appongo i timbri su tutti i fogli della relazione.
EliminaGrazie mille per la risposta! farò così anche io per sicurezza!
RispondiEliminaSalve, avrei un quesito in merito alla nuova CILA: poiché non vi è l'obbligo di nominare il Direttore dei lavori, in assenza di quest'ultimo chi firma il certificato di collaudo di fine lavori? Il progettista? Oppure non va consegnato con la comunicazione di fine lavori? Grazie.
RispondiEliminala CILA di per sè, essendo una comunicazione, non prevede l'obbligo di nominare un DL e, di conseguenza, non è obbligatorio il fine lavori. tuttavia alcune città, come Roma, interpretando in modo forse troppo stringente un certo passaggio del regolamento edilizio, comunque ne impone la presenza e, di conseguenza, diventa obbligatoria pure la fine lavori. così almeno è come la interpreto io.
EliminaGrazie mille per la risposta. Comunque guardando la nuova modulistica della CILA a Roma sembrerebbe che anche per la capitale non sia più obbligatorio indicare il Direttore dei lavori, infatti c'è scritto "solo se necessario". Tuttavia volendo chiudere l'iter della pratica edilizia in maniera precisa e incontestabile, e quindi presentando la comunicazione di fine lavori, mi chiedevo chi dovesse firmare il certificato di collaudo di fine lavori in assenza del Direttore dei lavori. Grazie.
RispondiEliminala legge prevede che qualunque tecnico, anche privo di ruoli precedenti sulle opere, può certificare i lavori. Anzi in alcuni casi la stessa legge prescrive che collaudatore e direttore lavori non possano concidere. dunque in caso di CILA il fine lavori può farlo anche il progettista, o anche un altro tecnico esterno.
EliminaGentilissimo, grazie per la risposta celere!
EliminaVorrei precisare che la dizione "solo se necessario" si riferisce ai casi in cui la figura del DL è prevista per legge: si tratta di particolari opere quali modifiche strutturali o modifiche della prestazione energetica dell'appartamento-impianto. Il primo caso si riferisce alla SCIA il secondo anche alla CILA. L'obbligo pertanto è previsto solo in via residuale per particolari opere. Ovviamente è possibile incaricare comunque un direttore dei lavori, oltre che ai fini dell'esecuzione delle opere a regola d'arte e secondo contratto, anche per le funzioni di controllo sulla regolarità delle opere eseguite rispetto a quelle progettate. Anche in questo caso, comunque, non sussiste l'obbligo di collaudo che rimane solo per le opere oggetto dell'art. 22 e 23 (DIA alternativa al permesso a costruire ma, a mio avviso, non per la SCIA). Ciò detto condivido anche il punti di vista dell'autore del Blog che ritiene più cautelativo, anche per lo stesso progettista, figurare anche come direttore dei lavori e inoltrare il fine lavori, in modo da "chiudere" i lavori progettati ad una data certa.
EliminaMAurizio
scusate la mia testardaggine: se una procedura non è prevista per legge, specialmente se superata da una norma di semplificazione, continuare a utilizzarla è moralmente ingiusto oltre che contrario alla stessa legge. Questo paese non cambierà mai se non cogliamo quei pochi segnali di cambiamento.
RispondiEliminacon stima
MAurizio
Ho discusso più volte la questione anche con i tecnici amministrativi: molti sono concordi sul fatto che il direttore lavori non è necessario, ma, al contrario, i dirigenti tecnici di molti municipi preferiscono interpretare in modo pedissequo l'art. 2 del regolamento edilizio del comune di roma, che ne richiede implicitamente la presenza in ogni tipo di istanza urbanistica. Purtroppo, i Comuni hanno facoltà di restringere il campo di applicazione delle norme statali, sebbene entro certi limiti; comunque, il regolamento edilizio è in fase di completa riscrittura e dovrebbe essere imminente la pubblicazione di quello nuovo, ammesso che non si sia tutto bloccato per lo sconquasso politico recente.
EliminaSalve Architetto,
RispondiEliminainnanzitutto complimenti per il suo blog che risulta sempre molto utile!
Domanda: sono andata a presentare una CILA al III municipio e il tecnico non l'ha accettata perchè c'era un bagno con areazione forzata. Mi ha detto che devo fare una SCIA, e di guardare la circolare 19137 del 2012...Le riuslta? ma perchè si tratterebbe di modifiche in facciata (un foro di 12cm?!)? o perchè andrebbe portato sul tetto? E soprattutto non mi sembra che nella circolare ci sia scritto qualcosa a proposito.
La cosa assurda è che in altri municipi mi hanno accettato CILA con bagni arezione forzata senza obiezioni!!
La ringrazio per l'attenzione e aspetto sue notizie.
sara
purtroppo i fori in facciata vanno in SCIA, pertanto se si indica un bagno cieco, bisogna anche rappresentare come l'aria viene espulsa: si rimane in CILA se si può sfruttare un buco esistente e legittimo. Diciamo comunque che è una situazione davvero al limite, ma purtroppo non è sbagliata. anche in altri municipi fanno questioni su questo aspetto.
Eliminail riferimento alla circolare 19137/2012 è alla pagina 14 lettera l) dove l'opera è classificata come "risanamento conservativo". Qualcuno suggerisce di canalizzare nel celetto dell'avvolgibile (!?!). Paradossalmente, modificando l'aspetto esteriore dell'edificio, andrebbe in DIA (e con l'autorizzazione del condominio ...... ), quindi, se provo a interpretare il loro punto di vista, ci hanno fatto uno sconto .........
EliminaMolte Grazie.
Eliminaa presto
.s
si essendo classificato come risanamento conservativo va comunque in SCIA.
Eliminabuongiorno Marco, una domanda semplice semplice: la C.I.L.A. (diversa distribuzione di spazi interni) ha bisogno del fine lavori?
RispondiEliminaGrazie
Francesco Magliocca
questione già molto dibattuta nei commenti forse ad altri post: nel comune di Roma interpretano in modo forse eccessivamente pedissequo uno specifico articolo del regolamento edilizio (mi pare l'art 2 ma vado a memoria) che dice più o meno che le domande di autorizzazione devono essere firmate dal committente e dal direttore lavori. Di fatto dunque la presenza del direttore lavori è obbligatoria, e questo fa si che sia obbligatorio anche il relativo fine lavori.
EliminaAl di là della obbligatorietà effettiva o meno, io ritengo che il fine lavori sia comunque una cosa da farsi, perché tutela sia il committente, perché mette un punto fermo alle opere e questo serve spesso anche contrattualmente con l'impresa, e sia il tecnico, protetto così da eventuali successivi lavori fatti dal proprietario e privi di autorizzazione.
grazie infinite; sono nuovo del sito ma, data la competenza riscontrata, credo ne approfitterò spesso.
EliminaBuon lavoro
Buongiorno Arch. Campagna, constatata la imbarazzante situazione che vige quanto meno a Roma (ma non ho dubbi che sia così un po ovunque)dove il buon esito di ogni richiesta/pratica è funzione dello specifico tecnico delle specifico municipio, mi chiedevo quale fosse il modo formale per presentare la modulista di fine lavori a conclusione di una CILA. Bisogna recarsi (mio caso municipio iii) all'Ufficio Front-office Ispettorato Edilizio oppure all'ufficio protocollo? oppure ad entrambi (che per chi nn lo sa sono fisicamente in posti diversi)?
RispondiEliminai fine lavori generalmente si possono portare direttamente al protocollo: sinceramente è passato qualche tempo dall'ultima pratica al terzo municipio, non mi ricordo se vogliono anche il passaggio dal tecnico ma mi pare di no.
EliminaSalve Architetto, i moduli unificati in oggetto (che Lei sappia) sono tuttora validi? Lo chiedo perché nella modulistica sul sito di alcuni municipi si fa ancora riferimento a moduli del 2012 o ad altri comunque diversi da questi. A cosa conviene fare riferimento? Grazie
RispondiEliminala modulistica ufficiale attualmente è quella dei moduli nuovi oggetto di questo post: la comunicazione del dipartimento che li autorizza infatti non è mai stata revocata, a quanto mi risulta. Alcuni municipi tuttavia possono ancora accogliere la vecchia modulistica, anzi alcuni comunque pretendono, probabilmente in modo non del tutto legittimo, ma comprensibile, che alla modulistica nuova venga allegata la relazione tecnica compilata sul vecchio modulo.
EliminaSalve Architetto.
RispondiEliminaLe chiedo se nel caso di manutenzione ordinaria con lo strumento della CILA, sia necessario effettuare la certificazione energetica dell'appartamento ai sensi del Dlgs 192/05 e s.m.i. Verranno sostituiti tutti gli infissi (superficie minore del 25% del totale delle superfici disperdenti) e parte dei termosifoni (termo arredi nei bagni). La caldaia potrebbe rimanere la stessa. L'impianto dell'appartamento è a colonne montanti.
Inoltre, ricollegandomi ai post precedenti, Le chiedo se, qualora la Committenza decidesse di non nominare un DL e non fare comunicazione di fine lavori/collaudo, la certificazione degli impianti rimane alla Committenza come documentazione a corredo dei lavori?
Grazie
Saluti
la manutenzione ordinaria si effettua in CIL e non in CILA, comunque la certificazione energetica a mio avviso non è richiesta. ho scritto un post apposito di qualche tempo fa. Se i lavori sono di ordinaria manutenzione non sono soggetti a collaudo da parte di un tecnico esterno, ma sarà sufficiente la certificazione che dovrà rilasciare l'impiantista.
EliminaIntanto grazie per la risposta immediata.
EliminaHo sbagliato, intendevo straordinaria (ai sensi del TUE).
Quindi nel caso di manutenzione straordinaria effettuata con CILA come ci si comporta nei confronti del collaudo?
Inoltre, il Committente vorrebbe modificare la partizione dei serramenti; se applicassimo la norma alla lettera, dovremmo produrre una SCIA (anziché una CILA) con necessità di DL e collaudo finale. Giusto?
a Roma il regolamento edilizio, se letto in modo pedissequo, prevede comunque un direttore lavori, e quindi anche un collaudo. comunque nel caso specifico secondo me l'APE non serve. Se si modifica la partizione degli infissi allora si, diventa SCIA la quale prevede comunque DL e collaudo, come la CILA.
EliminaBuongiorno, vorrei chiederle arch. Campagna quali sono le informazioni che ha relativamente alla modulistica relativa alla pratica di fine lavori CILA nei vari Municipi. Mi risulta che ci siano più moduli, in quello che credo più recente si richiede, tra l'altro, di allegare AQE relativa all'immobile. Nel mio caso si tratta di una differente distribuzione degli spazi interni ed il necessario conseguente rifacimento degli impianti elettrico ed idrico sanitario, oltre alla sostituzione degli infissi. Secondo lei quale è il modulo da utilizzare, visto che facendo una ricerca in rete al primo posto esce il modello in cui si richiedono meno dichiarazioni, e poi, alla luce dei lavori effettuati le chiedo se ritenga obbligatorio redigere AQE. La ringrazio anticipatamente ed ancora complimenti per il blog.
RispondiEliminaconfermo che non c'è un modulo unificato per il fine lavori, anche perché a livello nazionale la CILA non necessariamente lo necessita (a Roma è obbligatorio se si legge in modo pedissequo un passaggio del regolamento edilizio, ma secondo me è sempre bene farlo): se il municipio non ne ha uno suo (si può verificare sul sito dello stesso municipio o sul motore di ricerca della modulistica romana cliccando su "servizi al cittadino") si può utilizzare quello di un altro municpio (preferibile) o anche consegnare una comunicazione in carta libera. L'AQE serve solo se si sono effettuate opere soggette a progettazione legge 10: se non ne sono state fatte, basta dichiararlo.
EliminaCaro Marco,
RispondiEliminain una diversa distribuzione spazi interni (CILA) in un appartamento a Monteverde, mi verrei a trovare con una camera da letto (14,08 mq) che (orientativamente) al centro avrebbe una trave (alta) larga 27 cm con una altezza da pavimento finito ad intradosso trave pari a 195 cm. L’intervento è fattibile?
Grazie mille
Ho risposto nell'altro post. comunque, se l'ambiente ha le altezze minime regolamentari, generalmente sono ammessi elementi intradossati.
EliminaTi ringrazio moltissimo per la risposta e approfitto per sottoporti altri quesiti, confidando nella Tua gentilezza e disponibilità oltre che nell’indiscutibile competenza professionale.
EliminaSto preparando la documentazione per un ampliamento per “piano casa” , in un appartamento per il quale è stata riconosciuta anche dal Tecnico del Municipio l’autonomia funzionale. Si tratta di un appartamento a piano terra con ingresso indipendente (con progetto originario su pilotis, successivamente chiuso dal proprietario al quale il costruttore aveva venduto parte del piano pilotis), condonato con regolare concessione in sanatoria già rilasciata molti anni fa. In virtù del condono l’altezza (in deroga) dell’appartamento è pari 2.60 m.
La parte in ampliamento continuerebbe ad avere un’altezza di 2.60 m e quindi non potrebbe essere destinata a camera da letto o soggiorno; potrebbe avere destinazione corridoio come Tu suggerisci in altre Tue risposte; la mia domanda è:
1) Un ambiente (orientativamente di forma quadrata) di circa 16 mq (avente altezza 2.60 m e quindi maggiore dei 2.40 m regolamentari) munito di ampia finestra, senza porta di divisione con il restante corridoio (di circa 2 mq) può essere considerato continuazione dell’esistente corridoio? Preciso che in un angoletto di questo ambiente verrebbe realizzato un piccolo ripostiglio di 3 mq senza finestra e con porta.
Il secondo quesito riguarda la l. 13/89 sulle barriere architettoniche: attualmente nell’appartamento c’è un bagno, abbastanza grande di circa 8 mq (altezza anch’essa in deroga di 2.35 m) con gradino di circa 25 cm. Il bagno verrebbe diviso in due per ottenere due bagni , nella stessa zona, entrambi con gradino di 25 cm.
Tale circostanza renderebbe l’intero appartamento non “visitabile”. L’eliminazione del gradino sarebbe possibile con dei lavori che richiederebbero il consenso del proprietario del box sottostante, che categoricamente nega l’accesso nel suo box.
2) Visto che l’intervento non sarebbe conforme alla 13/89 , quale dichiarazione posso aggiungere nella relazione tecnica per esplicitare tale circostanza, tenendo anche conto che si tratta di un immobile realizzato (condonato) prima dell’entrata in vigore della predetta legge?
3) Uno dei due bagni sarebbe cieco: Ti chiedo se con un aspiratore elicoidale, l’aria potrebbe essere espulsa nell’adiacente bagno munito di finestra (eventualmente praticando anche un foro sulla predetta finestra per il successivo montaggio di un aereatore) ? O è comunque obbligatoria l’espulsione all’esterno?
Per usufruire, nell’ampliamento, di un ulteriore 10%, oltre il 20% , sto prevedendo l’utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile, con potenza non inferiore ad 1 Kw: impianto fotovoltaico (o pompa di calore come Tu consigli); il Tecnico del municipio mi ha detto che deve essere preliminarmente presentato un apposito progetto ad un dipartimento, ma non sapeva esattamente a quale dipartimento:
4) sai darmi Tu qualche indicazione più precisa?
5) E’ previsto un angolo cottura su un lato del soggiorno: l’angolo cottura avrebbe un lato lungo 3.40 m sul quale sarebbero disposti lavello, piano cottura, frigorifero, lavastoviglie etc.: è possibile chiudere (parzialmente e senza porta) il muro davanti adiacente al soggiorno, lasciando un’apertura di soli 1.20 m di larghezza x 2.20 di altezza? o è troppo poco per poter considerare l’angolo cottura “ampiamente comunicante con il soggiorno”?
Infinitamente grazie per le tue risposte e preziosissimi suggerimenti e scusami per l’elevato numero di domande!
su questo blog non posso dare risposte troppo circostanziate, sia per questioni di spazio, sia perché in molti casi si sconfina nella vera e propria consulenza tecnica. Comunque, per le barriere architettoniche, devi dimostrare con apposita relazione che hai fatto di tutto per abbatterle il più possibile e che le soluzioni impiantistiche non consentono di fare altrimenti. L'aria del bagno va espulsa direttamente all'esterno. il posto di cottura deve "comunicare ampiamente" con il locale di soggiorno: valuta tu.
EliminaStefano, mi permetto umilmente di replicare io ai quesiti lasciati in sospeso dell’impagabile Marco.
EliminaIn merito al corridoio si tratta di ambienti per i quali esistono chiarissime norme; infatti nel Regolamento edilizio generale del Comune di Roma è stabilito all’articolo riguardante “corridoi, disimpegni e ripostigli” che: a) l’altezza minima interna (per i predetti locali) è fissata in 2,40 m; b) non possono considerarsi ripostigli, gli ambienti muniti di finestra con superficie superiore a 4 mq. Si evince quindi che, in fase di progettazione, per i rispostigli devi attenerti a due parameri (altezza e superficie) o meglio a tre parametri (altezza, superficie ed eventuale presenza di finestra) mentre per i corridoi, soltanto ad un parametro e cioè l’altezza (indipendentemente dal fatto che nell’immaginario collettivo i corridoi siano considerati ambienti “stretti e lunghi”): cioè, in altre parole, per un ambiente come quello da te proposto, nulla vieta di destinarlo a “corridoio”, visto che l’altezza (2.60 m) non è inferiore a quella prevista dal regolamento (2,40 m), a prescindere dalla sua forma (che indichi come orientativamente quadrata), dalla sua superficie (circa 16+2 mq) e dalla presenza di ampia finestra.
Relativamente all’uso di fonti di energia rinnovabile (da Te citate), ti informo che in base all’art. 6 c.1 lett. a) del DPR 380/01, l’installazione di una pompa di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12Kw non richiede nessun titolo abilitativo (AEL) e non mi risulta che la pdc (riconosciuta dalla normativa europea una fonte rinnovabile) debba essere alimentata elettricamente da impianto fotovoltaico: di conseguenza è errata l’indicazione che Ti ha dato il tecnico del municipio circa la necessità di interpellare qualsivoglia dipartimento.
Perfetto, quindi indicherò la presenza della pompa di calore nell'elaborato grafico allegato alla DIA per piano casa. Grazie ancora per le risposte
EliminaBuongiorno Architetto Campagna,
RispondiEliminale chiedo una gentile conferma.
Sto preparando una CILA e nei nuovi moduli non ho trovato alcuna richiesta di consegna di una relazione tecnica, che invece in passato era richiesta.
Può cortesemente confermarmelo?
Un'altra domanda banale : non è più necessario allegare nell'elaborato grafico lo stralcio di foglio catastale?
EliminaLa ringrazio
il foglio catastale io lo allego sempre, ma non tutti i municipi espressamente lo richiedono. La relazione tecnica non è più obbligatoria, ma comunque il nuovo modulo contiene sempre una frase che il tecnico deve sottoscrivere che sintetizza diverse responsabilità. io continuo a compilare la relazione sul vecchio modulo e la porto sempre con me: se al municipio poi espressamente non la vogliono, non la allego.
EliminaLa ringrazio, pensavo effettivamente di fare la stessa cosa.
EliminaSiccome il Committente mi ha consegnato la pianta catastale, ma non l'estratto del foglio di mappa, l'ho scaricato gratuitamente dal geoportale del Comune di Roma (è un formato Gis), io credo che, essendo un documento gestito e fornito direttamente dal Comune di Roma, che possa andare bene ugualmente.
Può essere d'accordo con me ?
Trovo il suo blog davvero utile per districarsi in queste procedure piuttosto complesse.
Grazie
secondo me in generale non è un documento essenziale, comunque in genere io faccio l'estratto di mappa catastale dal sister.
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaBuongiorno architetto Campagna, in relazione al nuovo modulo della cila che non richiede di riportare dati relativi alla legittimità, vorrei capire che responsabilità rimane in carico al tecnico che firma la pratica. In particolare visto che io comunque verifico sempre che l'edificio è stato realizzato con un titolo edilizio, devo comunque verificare la rispondenza dello stato di fatto con il progetto presentato per ottenere la licenza, richiedendolo all'archivio progetti del comune di roma? Grazie intanto
RispondiEliminanel nuovo modulo CILA il tecnico deve comunque rendere la dichiarazione relativa al fatto che l'intervento è realizzabile secondo la normativa vigente: ciò implica anche la verifica della legittimità urbanistica, per come la vedo io.
EliminaSalve, volevo sapere in caso di presentazione di una CILA in sanatoria:
RispondiElimina1. il d.l. può anche non essere nominato?
2. come dobbiamo comportarci con il fine lavori?
grazie anticipatamente, saluti.
può fare riferimento a quest'altro post più recente http://architetticampagna.blogspot.com/2016/01/cila-lavori-in-economia-durc-e-obbligo.html
EliminaSalve. Volevo sapere se si può presentare una finelavori con la CILA con allegata una variante non sostanziale, dove ci sono solo piccoli spostamenti.
RispondiEliminaGrazie
a mio avviso è bene depositare prima la variante e poi, successivamente, il fine lavori.
EliminaGrazie molte
EliminaSalve Architetto.
RispondiEliminaUna richiesta particolare: Per eseguire una manutenzione ordinaria per la quale basterebbe una CIL potrei presentare una CILA?
Il cliente vorrebbe portare in detrazione il costo della ristrutturazione che però non prevede opere di tramezzature e impiantistica ma solo sostituzione dei sanitari di un bagno e nuovi pavimenti rivestimenti e tinteggiature ma la sola CIL non è sufficiente per ottenere il bonus.
In attesa di un suo gentile riscontro la ringrazio anticipatamente
Giorgio
il bonus non è collegato alla pratica, ma al tipo di opere: quindi presentare una CILA per opere di ordinaria manutenzione secondo me non fa diventare detraibili opere che non lo sarebbero.
EliminaCaro Marco, come sempre il tuo blog è un riferimento assoluto in presenza di dubbi e curiosità. Non ho ancora mai depositato una CILA da quando è stata introdotta (e soprattutto, accettata, da tutti i municipi) la nuova modulistica. Trovo sia una bellissima notizia che le preesistenza non siano più a nostro carico e finalmente sfatiamo un grande controsenso. Avrei un paio di dubbi: 1- vorrei appunto depositare una CILA per una manutenzione straordinaria per casa mia. Posso essere tecnico e committente allo stesso tempo? Immagino di si ma di fatto, non ne ho la certezza. 2- Per quanto riguarda la relazione tecnica da allegare insieme alla planimetria, è un modulo predeterminato? Te lo chiedo perchè immagino non ci siano più le sezioni riguardanti appunto le preesistenze?! 3- (ho barato quando ho detto di avere solo un paio di dubbi ;-)) il fabbricato del mio appartamento è del '62 e nel mio appartamento vi è una concessione in sanatoria del '98 (ho documento e riesco sicuramente a reperire variazione catastale annessa in catasto) ma non riesco a trovare da nessuna parte dati su eventuale licenza edilizia. Cosa mi sta sfuggendo?!
RispondiEliminaPotrei anche non andare a fondo vista la novità introdotta sulla preesistenza ed il condono, a tuo parere, potrebbe essere abbastanza x farmi vivere serena? Siamo nel III Municipio. Grazie per l'aiuto!
tecnicamente non è stato "eliminato" il dovere del tecnico di verificare la legittimità urbanistica, ma si è resa di fatto implicita: dunque noi continuiamo ad asseverarla e, per farlo, dobbiamo poter esibire ad eventuale richiesta la documentazione da cui la si possa evincere, in caso di contenzioso. La concessione del 98 probabilmente ti da una seconda giovinezza, e puoi anche indicare solo quella come legittimità. Puoi essere tecnico e committente allo stesso tempo: non c'è conflitto d'interessi.
EliminaPerfetto grazie. E per quanto riguarda la relazione tecnica, come funziona? Se volessi comunque risalire alla licenza del fabbricato data apparentemente nel '62 come dovrei fare?
Eliminale ricerche si possono fare anche sul sito del comune, se il fabbricato ha l'agibilità, altrimenti direttamente presso il dipartimento, archivio progetti. la relazione nel nuovo modulo è semplicemente compressa nelle due righe in cui il tecnico dichiara la rispondenza del progetto.
EliminaGrazie Marco! Buona Pasqua!
RispondiEliminaBuonasera, interessantissimo punto sulla situazione, come al solito.
RispondiEliminaDunque dalle ultime modifiche normative, sembrerebbe non essere più necessaria LA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI per esempio per una CILA di manutenzione straordinaria (demolizione di alcuni tramezzi). Ho oggi il problema di indicare un num di protocollo di fine lavori assegnato dal comune per la redazione della documentazione relativa ad una Scia SUAP commerciale di apertura di attività di B&b non imprenditoriale di una mia cliente per la quale avevo in precedenza seguito i lavori di Man straordinaria proprio per rendere il suo appartamento idoneo a tale futura attività di b&b. Ora i moduli SUAP del Comune di Roma per la presentazione di nuova attività di B&B prevedono la redazione di una relazione tecnica firmata da un tecnico iscritto all'albo, nella quale va indicato obbligatoriamente il num di protocollo di eventuali pratiche edilizie presentate ed ovviamente il relativo num. di prot. del Fine lavori consegnato al Comune. Ma se non è più obbligatorio consegnare il fine lavori, che numero di protocollo inserisco? La mia relazione non sarebbe completa e resterebbero mancante di un dato. Come posso ovviare al problema? Il Municipio di cui trattasi è il n° 1 e la CILA è stata presentata a LUGLIO 2015 alla sede di Circonvallazione Trionfale 19 - dove ora, fra l'altro hanno abolito l'ufficio protocollo e l'ufficio tecnico e sembrerebbe esserci solo quello in Via Petroselli senza indicazioni sul sito dell'orario dell'ufficio protocollo...dove e quando mi potranno mai ricevere? Ho provato anche a telefonare per chiedere se posso mandare il tutto via pec, ma non sanno rispondere. Hai qualche info su orari e sull'effettiva abolizione della consegna del fine lavori relativo alla CILA?
Ti ringrazio in anticipo per il tuo prezioso riscontro.
Ivana
la CILA è una comunicazione e pertanto si SUPPONE che non richieda il fine lavori. tuttavia se tu hai firmato la CILA anche come direttore lavori (come a Roma praticamente impongono) allora sei comunque tenuta al fine lavori. comunque puoi inviarlo via PEC in quel municipio, io l'ho fatto diverse volte.
Eliminacmq il protocollo in via petroselli è aperto tutte le mattine ed i pomeriggi di mar e giov, mi pare.
EliminaSiamo trattando (in effetti abbiamo raggiunto un accordo di massima) l’acquisto di una porzione di villa bifamiliare facente parte di un fabbricato edificato, secondo quanto riportato nell’atto di provenienza, in base a una concessione n.xxx del ’82 dichiarata abitabile con licenza n.xxx del 1985. Successivamente è stata presentata domanda di condono presso la XV circ. del comune di Roma nel 1995 prot. N.yyyyyyy a seguito della quale è stata rilasciata concessione in sanatoria dal comune di Roma n. zzzz nel 1997.
RispondiEliminaIl nostro notaio (che considera l’oggetto della sanatoria, una variazione molto importante: si passa da 9,5 vani a 15 vani- Probabilmente hanno reso A/7 anche tutto il semiinterrato) prima di procedere al preliminare, ha chiesto ai proprietari di procurarsi la copia della sanatoria per verificare la legittimità dell’atto. I proprietari hanno incaricato un tecnico per le richieste del caso.
A questo punto vorremmo porre alcune domande.
E’ troppo scrupoloso il nostro notaio o sapete anche voi di casi in cui la presenza di una concessione in sanatoria non assicuri del tutto sulla legittimità dell’immobile?
Che tempi stimate ci vogliono per ottenere la documentazione relativa alla sanatoria?
Grazie
Laura
nelle pratiche complesse è sempre meglio andare a verificare il fascicolo completo, anche se comunque la concessione in sanatoria è sempre correlata ad uno specifico accatastamento, e già la verifica positiva della rispondenza con quello specifico documento è già un ottimo punto. Comunque se si vede il fascicolo intero è sempre meglio. Generalmente la procedura per la visura e copia dei fascicoli richiede un mese circa.
EliminaGrazie per la pronta risposta. Non sono sicura di aver capito bene tutte le implicazioni, ma non ci resta altro che aspettare e sperare di non avere brutte sorprese.
RispondiEliminaIn base alla sua esperienza, il tecnico che segue la pratica può, in qualche modo, avere visione della situazione in anticipo rispetto al rilascio formale delle copie documentali del fascicolo?
[Teniamo tanto a concludere il prima possibile questa compravendita e l'attesa, nel dubbio sull'esito, per un mese ci sembra psicologicamente pesante :-)].
Aggiungo a quanto scritto nel rpecedente messaggio che la sanatoria riguarda i precedenti proprietari della villa, non gli attuali che hanno acquistato nel 2000 e non sono in possesso dei documenti del fascicolo di sanatoria.
Puo ipotizzare/congetturare il motivo per cui nell'atto precedente non è stato allegata la documentazione relativa alla sanatoria?
Grazie ancora per la sua rara disponibilità e ancor più rara professionalità (mi riferisco ai continui richiami al rispetto delle regole e al rifiuto di mettere in atto operazioni anche solo "opportunistiche")
Laura
se c'è la concessione, nell'atto di rogito basta citarla: forse per questo non è allegata al precedente rogito. Quando si richiede la visura di un fascicolo di condono, si fa tutto lo stesso giorno: visura e copie, quindi non c'è possibilità di vedere prima la situazione.
EliminaGrazie per i complimenti: nella mia lunga esperienza con le amministrazioni ho avuto modo di imparare che agire per opportunismo è sempre controproducente, al di là del fatto che la cosa è estranea alla mia etica.
Buonasera. mi scusi manon mi è chiara una cosa e spero possa darmi un consiglio. Devo presentare una C.I.L.A. (in variante a un PdC)ma non mi è chiaro quali siano gli atti di assenso da reperire e in che modo farlo. Grazie. Francesca.
RispondiEliminagli atti di assenso sono quelli eventualmente necessari nel caso le opere in variante intervengano su porzioni di progetto sottoposti al parere di altri enti, tipo p.e. in caso di vincolo.
EliminaCiao Marco, sono d'accordo quando dici che se non si toccano gli impianti si può dichiarare "lavori in proprio", ma più avanti nei moduli viene chiesto se i lavori NON ricadono nell'ambito della 81/2008, Oppure ricadono nella 81/2008 e quindi va verificato come minimo il DURC dell'impresa(obbligatorio nel modulo). Bene, ora trattandosi di lavori in proprio verrebbe da dire "non ricadono nella 81/2008" ma si rischia comuqnue di dire il falso in quanto per definizione tutti i lavori edili ci ricadono. Al contrario dicendo "ricadono nella 81/2008" il modulo sarebbe irricevibile in quanto mancante del DURC. Quindi come si risolve secondo te questo punto? Io ci ragiono da un pò e non trovo una via d'uscita.
RispondiEliminaprobabilmente è scritto in modo non cristallino, comunque se i lavori sono in proprio, secondo me non è sbagliato indicare che non ricade nell'81/08
EliminaOk grazie,
RispondiEliminain effetti sono moduli generici. Ma il nostro futuro sarà tutto spuntare caselle e unire i puntini per trovare la figura nascosta? non c'è più la discrezionalità del tecnico che può dire o non dire qualcosa in base alla propria esperienza. A compilare questi moduli mi sento un robot.
Ottimo articolo molto in gamba complimenti
RispondiEliminaOttimo articolo molto in gamba complimenti
RispondiEliminabuona sera Marco,
RispondiEliminaper un’ipotesi d’intervento su un locale tecnico a piano terra di mq 7,5 (netti), pertinenza di abitazione, in cui si vuole rimuovere la copertura in eternit e sostituirla con un classico tetto a tegole e sostituire la caldaia che vi si trova all’interno (collegata a canna fumaria esistente che supera il piano terrazzo – palazzina unifamiliare con 3 piani accatastati separatamente – Roma senza vincoli)…mi viene da pensare che tali operazioni possano essere presentate in SCIA, configurate come RE1.
Ho pensato anche ad un RC o MS da attuare con CILA, però non ne sono sicuro.
Premesso che a breve farò un giro d’indagine tra ASL e Tecnico, te come la vedi? grazie;)
mi sembra un classico caso ricadente in SCIA di RC. Solo se la sostituzione avvenisse con un manto di copertura del tutto identico all'originale allora potrebbe andare in MO.
EliminaCiao Marco,
RispondiEliminati è già capitato di inviare una Cila tramite supporto telematico? Ho visto che c'è una guida ma non risulta chiarissima. Inoltre sembra non siano menzionati i casi di variante cila. Hai qualche informazione a riguardo?
Grazie mille.
Chiara
attualmente la variante alla CILA non esiste: si deve fare una nuova CILA. Per il SUET, scriverò un post apposito appena ho un attimo di respiro.
EliminaHo chiesto io in comune. per la variante la presenti come la cila normale, penso richiamando la cila già presentata richiamandola dal pannello di amministrazione del tuo profilo
RispondiEliminadovrebbe trattarsi di una vera e propria nuova istanza, tant'è che non c'è più lo "sconto" del 50% sui diritti di segreteria. non è escluso però che la implementino in futuro, ma dovrebbero adeguare anche il modulo nazionale perché è quello che non la prevede.
EliminaGrazie Mille!
EliminaBuonasera Marco,
RispondiEliminasto per presentare una CILA in sanatoria sul portale SUET, come ormai obbligatorio dal 16 maggio 2016. Speravo di trovare un tuo prezioso vademecum sul blog ma proverò da sola e ti terrò aggiornato sull'esito.
Per quanto riguarda la variazione catastale che dovrò presentare subito dopo (una demolizione di un tramezzo), come posso ovviare alla mora sui diritti catastali se dovessi indicare come anno di ristrutturazione finale l'anno 2008 (anno reale della modifica avvenuta)? E' lecito indicare come anno di ristrutturazione finale quello della CILA in Sanatoria che presento oggi nel 2016? Grazie in anticipo per le info.
teoricamente è più corretto inserire la data effettiva e pagare la mora (che è molto costosa), ma diverse persone ritengono comunque corretto anche il mettere la data della presentazione della CILA. Il vademecum del SUET arriverà a breve, ma ci sono delle cose che io stesso ancora non ho capito o non sperimentato.
Eliminabuonasera Architetto,
RispondiEliminaho letto con attenzione questo bellissimo post, ma non riesco a trovare la risposta ad una mia domanda: il fine lavori come deve essere comunicato da adesso sul SUET? il sito non ha una sezione in cui caricare il modulo generico, solo un menu a tendina in cui si trova la dicitura "invio comunicazione collaudo e fine lavori". come mi consiglia di procedere?
ho pubblicato un post nel primo pomeriggio di oggi: lì dovresti trovare la tua risposta.
Eliminagrazie mille, ho mandato la comunicazione e attendo che venga presa in carico per i passi successivi. Complimenti ancora.
EliminaGrande Collega!!! Ottimo lavoro molto,professionale
RispondiEliminaUna domanda a cui non riesco a darmi una risposta!!!
Come devo presentare una Variante in Corso Opera per una CILA presentata prima de 16 maggio 2016?
Sul SUET non tro una possibilità del genere.
Puoi aiutarmi
Saluto e ringrazio
devi fare una nuova cila che annulla e sostituisce la precedente: non esiste più la possibilità di fare varianti alla CILA, purtroppo.
EliminaBuongiorno arch. Campagna, devo affrontare un frazionamento di una unità abitativa senza aumento di SUL a Roma. Ha avuto modo di verificare se per gli interventi di fusione e frazionamento in MS diventa cmq una CILA onerosa?
RispondiEliminain condizioni normali no
EliminaCosa vuol dire in condizioni normali? Non tutti i Municipi di Roma applicano la legge nazionale?
Eliminaintendevo in interventi che non prevedono altre opere che richiedono altri titoli. se è un semplice frazionamento va in CILA non onerosa.
EliminaOk. Grazie, l'intervento sarà di frazionamento e nuova distribuzione interna. Quindi condizioni normali.
Eliminabuon giorno architetto devo effettuare una CILA in sanatoria per lavori effettuati negli anni '80 per una fusione di due appartamenti.
RispondiEliminasono andato al catasto e mi hanno dato le planimetrie dei due subalterni che adesso sono soppressi visto che nel 1997 era stato incaricato un tecnico per effettuare la fusione catastale,nel vedere le planimetrie e effettuato un sopralluogo dell'immobile ho notato che il muro che a suo tempo era di confine e un muro portante dove sono state create due porte una da 90cm la seconda da 160cm.
la domanda è
- se presentando la domanda di CILA mi fanno problemi
- se io tecnico incaricato timbrando il progetto posso rischiare qualche cosa
-i signori una volta sistemata questo problema vogliono presentare un'altra cila per diversa distribuzione interna
P.s. i miei clienti non sono ancora proprietari dell'immobile il rogito e fissato per inizi agosto
grazie Giuseppe Farruggio
mi sembra di capire che sono stati rilevati dei lavori strutturali abusivi: è preferibile che questa situazione venga sanata prima del rogito, altrimenti la responsabilità ed i costi ricadranno sugli acquirenti e, considerando che per lo strutturale in sanatoria c'è l'esposto in procura d'ufficio, penso sia meglio evitare.
Eliminasono andato all'ufficio tecnico del municipio di appartenenza e mi hanno spiegato che devo effettuare una SCIA in sanatoria ma per sanare le porte che sono state aperte nel muro portante mi devo riferire al bollettino ufficiale della regione lazio n°56 del luglio 2016 in cui deve essere incaricato anche un geologo.
Eliminami sembra tutto un pò complicato
se serve il geologo lo deve stabilire il progettista strutturale. sicuramente serve la pratica strutturale in sanatoria.
Eliminagrazie
RispondiEliminami recherò al dipartimento per tirare fuori il progetto visto che l'amministratore non hanno ne certificato di agibilità dello stabile nè copia di concessione edilizia, licenza di costruire ecc ecc
praticamente non si sà neanche quando è stato edificato
se è stato redatto il fascicolo di fabbricato, potrebbero essere contenuti lì dentro
EliminaCiao Architetto,
RispondiEliminaho presentato una SCIA per M.S. anche su strutture portanti e per fusione immobiliare. La proprietà vorrebbe ora, in corso d'opera, chiudere una finestra. Secondo te è possibile presentare una DIA di variante della SCIA oppure bisogna aspettare il fine lavori per riproporre DIA solo sulla ui (fusione da 3 a 2 uiu) interessata dalla chiusura finestra?
Grazie
teoricamente non dovrebbero accettare di poter integrare una pratica con un titolo superiore, ma alcuni municipi lo fanno fare. devi andare a chiedere a loro.
EliminaBuongiorno, spero di scrivere sotto il posto corretto.
RispondiEliminaSecondo lei è possibile presentare una CILA per modifiche interne e nel giro di pochi giorni presentare anche una DIA per modifica di prospetto (modifica di un paio di bucature) dello stesso immobile, così da poter iniziare i lavori interni prima dei 30 giorni di attesa della DIA ? Grazie mille per la disponibilità
in teoria no, non si potrebbe, ma alcuni municipi lo fanno fare.
EliminaGentile Arch. Campagna,
RispondiEliminaun mio cliente mi ha chiesto di presentare una CILA in sanatoria a Roma per lavori ultimati l'estate scorsa in economia. Il problema è che tali lavori non potevano essere svolti in economia, in quanto hanno comportato una modifica, seppur non molto rilevante, degli impianti. Come posso compilare la CILA non essendoci un'impresa? Grazie
a rigore di logica, i lavori non sarebbero autorizzabili, se contemplano interventi su impianti NON realizzati da personale qualificato, quindi di fatto non sono neanche sanabili...
EliminaLa ringrazio Architetto.
EliminaQuindi dovrebbero demolire tutto e riportare allo stato precedente?
Eliminala legge non ammette "sanatoria" per gli impianti realizzati posteriormente al 2008, formalmente l'impianto andrebbe sfilato e rifatto. sentite un elettricista su cosa poter fare adesso.
EliminaGrazie
EliminaGentile Arch. Campagna,
RispondiEliminale scrivo in merito ad un problema che è stato affrontato in questa pagina ma non mi è ancora molto chiaro. Devo presentare una CILA per una ristrutturazione interna che consiste nella modifica di qualche muro e spostamento di alcune porte. Nel modulo della CILA, nello spazio dedicato alla direzione lavori, leggo: "solo se necessario e diverso dal progettista delle opere architettoniche". Per la categoria dei lavori di cui sopra, a quanto ho capito, non è necessaria la designazione di un direttore lavori ma al comune mi hanno detto che se non inserisco nulla nei dati del DL loro considerano me progettista come Direttore Lavori in automatico. Ma se dovesse esserci un problema (tocchiamo ferro) in futuro, cosa conta di più? La loro interpretazione o la mia CILA in cui non dichiaro nessun Direttore Lavori? Ammesso che non serva e per questo le chiedo conferma. Grazie.
non è come dice il municipio: il Dipartimento è stato chiaro, la DL non è obbligatoria e, nel caso, non serve neanche il fine lavori.
EliminaGentile Marco, un quesito che ho scoperto non solo mio: a Roma, ad inizio anno ho operato una manutenzione straordinaria, con relativa CILA, per ristrutturazione interni (rifacimento bagno, spostamento pareti, trasformazione porte in scorrevoli, ecc.): in questi giorni sto provvedendo a dichiarare la fine lavori ed al DOCFA con le nuove risultanze catastali.
RispondiEliminaVorrei ora, con una nuova azienda diversa da quella edile che ha fatto i lavori, procedere all'acquisto delle porte interne necessarie dopo la trasformazione delle vecchie in scorrevoli.
Il DL mi dice che occorre una nuova comunicazione di MS al Comune perchè la vecchia CILA ha esaurito il suo corso e questo acquisto non verrebbe visto come continuo del precedente.
Ora, a parte che il costo di una nuova CILA sarebbe sproporzionato per le sole porte, come mi suggerisce di operare? Come si fa per la detrazione di lavori successivi ad una MS ?
Grazie per il tempo che potrà dedicarmi.
se si tratta di installare delle porte in dei casseri che sono stati posizionati come previsto nella CILA, non serve secondo me un ulteriore titolo per procedere al montaggio delle porte.
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaGentile collega,
RispondiEliminaa seguito di CILA per ristrutturazione di un bagno e abbattimento di un divisore, ho ricevuto una notifica dall'UTC che mi segnala una difformità dal regolamento edilizio per quanto riguarda una stanza di meno di 9mq (7,3)e dotata di aperrtura su chiostra, non interessata dai lavori e che avevo chiamato studio (in continuità con una piantina datami dalla cliente).
L'immobile non presenta pianta catastale (la ristrutturazione era anche l'occasione per presentare docfa con nuova distribuzione).
Come mi devo comportare visto anche il limbo in cui si trovano i locali di sup. compresa tra 4-9 mq dotati di finestratura?
Ti ringrazio anticipatamente!
occorre risalire al progetto originario di costruzione e verificare se quell'ambiente era autorizzato nelle forme e nelle consistenze in cui attualmente risulta. Se è verificato, basterà comunicare al Comune che si tratta di un ambiente precedentemente autorizzato e non modificato; se invece la situazione di progetto fosse difforme (anche solo come destinazione d'uso: magari era autorizzato come ripostiglio) occorrerà modificare il progetto della CILA per renderlo conforme all'attuale normativa.
EliminaSalve architetto Campagna
RispondiEliminale vorrei chiedere se per l'accorpamento di due negozi (parrucchiere ed estetica) sia necessaria la scia o va bene la Cila?Io ho presentato Cila tramite Suet (indicando demolizione/ricostruzione di tramezzi e apertura porta per mettere in comunicazione i due locali) e per la legge sblocca Italia è indicato che:"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso. Poi dovrò fare Docfa per fusione due unità immobiliari.
La commercialista del mio cliente mi ha chiesto però la Scia (da presentare alla camera di commercio??) e vorrei avere conferma di aver operato in maniera corretta!La ringrazio molto
Federica
la SCIA commerciale è una procedura distinta da quelle urbansitiche, quindi a seguito di CILA edilizia bisognerà comunque presentare la SCIA commerciale perché l'unica società andrà ad operare su un immobile diverso rispetto a prima. Dovete però prima chiedere l'agibilità.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminagrazie per le sue indicazioni,quindi la scia commerciale la presento una volta fatto accorpamento dei due negozi e chiesta la agibilità?Agibilità anche se già entrambi i negozi ce la hanno?Scusi ma è una pratica nuova e non vorrei fare errori.
Grazie ancora e buona giornata
se c'è già va aggiornata, è una procedura più snella ma va comunque fatta e può essere anche asseverata. la scia commerciale si presenta subito dopo l'agibilità. tutto ciò se siamo a Roma; altri comuni potrebbero avere procedure diverse.
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminasono il progettista tecnico di un intervento per cui è stata presentata la CILA in un Comune della provincia di Roma. Sono nate delle controversie tra la committenza e la ditta esecutrice dei lavori, in merito a lavori extra eseguiti e da eseguire e non riconosciuti dal committente come tali. La mia domanda è la seguente: per interventi con CILA sono obbligata a presentare la fine dei lavori? Se la committenza si oppone cosa posso fare? Francamente vorrei concludere al più presto questa pratica perché ritengo che si arriverà al contenzioso legale tra la committenza e la ditta.
se l'incarico era di sola progettazione no, se nella CILA è indicato il direttore lavori, allora è necessario il fine lavori: Questa è la visione generale che è maggiormente condivisibile secondo me.
Eliminagrazie per la tempestiva risposta.
EliminaSul modello CILA presentato effettivamente è indicato che il progettista è anche DL. A questo punto,poiché la committenza dichiara che i lavori non sono stati ultimati, benché le opere in capitolato siano state eseguite, sono costretta a rinunciare all'incarico per tutelarmi?
i lavori devono essere comunque collaudati, se c'è un direttore lavori, quindi o mandi una lettera ad entrambi intimando la conclusione almeno delle opere strettamente necessarie a poter dare il fine lavori, oppure valuta le dimissioni. Senti comunque un legale.
EliminaGrazie, seguirò il tuo consiglio.
EliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminaper quanto riguarda dei lavori di manutenzione straordinaria di un appartamento nel municipio I di Roma, questi sono iniziati con l'incarico ad una sola ditta e senza effettuare la notifica preliminare all'USL perchè non obbligaoria. Durante i lavori si è scelto anche di installare dei condizionatori e sostituire le porte interne coinvolgendo pertanto altre 2 ditte. Correttamente è stato nominato un CSE (in questo caso non c'era bisogno di un CPP ma bastava un CSE) e fatta la notifica all'Usl. Correttamente il CSE ha redatto il PSC e richiesto e ottenuto il POS dalla prima ditta incaricata e dalle altre due. Non è stata fatta alcuna comunicazione al Municipio anche perchè non è chiaro quale sia il canale di comunicazione. L'unico possibile è Invio Notifiche selezionando o Lettera o invio documentazione mancante/aggiuntiva. La Cila non è possibile integrarla ed aggiornarla.
Cosa si deve fare in questi casi?
Grazie
in situazioni simili ho inviato delle notifiche per documentazione integrativa.
EliminaSalve architetto, le espongo brevemente il mio caso.
RispondiEliminaSi tratta di un’abitazione trasformata ad albergo; per tale cambio di destinazione d’uso nel 1995 è stata fatta richiesta di condono. Per tutta una serie di motivi che non le sto ad elencare (negligenza della proprietà) la concessione in sanatoria per tale cambio di destinazione d’uso è stata rilasciata solo in questi giorni.
Nel corso degli anni sono state realizzate delle opere interne all’unità immobiliare che la proprietà vorrebbe sanare con CILA (pagando i 1.000 euro di sanzione) per legittimare lo stato attuale.
Volevo sapere se ci sono dei problemi nel dichiarare nella CILA a sanatoria che i lavori sono stati fatti nel periodo tra il 1995 (data della richiesta di condono) e il 2000 (cioè prima dell’effettivo rilascio della concessione in sanatoria che ha legittimato il cambio d’uso).
Grazie
Grazie
Eliminafacendo un ragionamento molto codinola sanatoria per le opere interne si doveva chiedere prima del rilascio della concessione, ed allegare la CILA alla documentazione di condono, e quindi farsi rilasciare la concessione con lo stato dei luoghi effettivo. Tuttavia ritengo non scorretto fare una CILA anche oggi per allora.
EliminaCirca la data di realizzazione delle opere interne non è scorretto dichiarare che le stesse sono state effettuate tra il 1995 e il 2000 quando ancora non era stata rilasciata la concessione in sanatoria e quindi non ancora formalizzato il cambio d'uso ad albergo
Eliminada un lato è corretto indicare la reale data di esecuzione dei lavori; dall'altra, implicitamente si sta dichiarando che c'è stata una omissione nella pratica di condono.
EliminaLa pratica di condono in effetti era relativa solo al cambio d'uso, senza opere, realizzato nel 95 ... quindi la sanatoria è stata rilasciata esclusivamente per tale abuso.
RispondiEliminaIn corso di questi venti anni sono stati eseguite le opere interne di cui ora, legittimato il bene come albergo, si chiede la sanatoria ... mi sembra corretto ?
Salve architetto e complimenti per il suo blog !!!
RispondiEliminaLe espongo il mio caso, sperando in un suo parere:
In un appartamento a Roma di circa 130mq è presente una veranda di 3,3 mq con domanda di condono 326/03.
La concessione in sanatoria non è mai stata rilasciata, nonostante i recenti solleciti e il fascicolo originale è stato perso dal proprietario.
Inoltre l’appartamento si trova in zona periferica con vincolo paesaggistico CD (tomba di Nerone), quindi il condono sarà certamente respinto.
Parlando con i tecnici del municipio e del DPAU mi hanno detto che se presento una DIA devo aspettare che venga rilasciata la concessione in sanatoria, ma che sarà certamente respinto.
E’ possibile invece presentare una CILA o una SCIA in questa situazione senza dover attendere altre determinazioni esterne?
Alessandro
è possibile ma se verrà rigettato il condono verrà implicitamente annullata anche la CILA/SCIA con contestuale obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi.
EliminaBuongiorno architetto e complimenti per il blog.
RispondiEliminaMi accingo ad eseguire una manutenzione straordinaria e dovrò presentare una CILA.
L’impresa a cui affiderò i lavori è di tipo civile e subaffiderà ad altre imprese e/o ditte individuali gli impianti elettrici, gas, idrici, termici.
Ho due dubbi/domande:
1 - Dal punto di vista della 81/08 penso che non ci sono dubbi sul fatto che ci debba essere un CSE. Corretto ?
2 - Mi chiedo invece se, nella CILA da presentare online al comune di Roma vada indicata solo l’impresa principale con cui faro’ il contratto oppure anche le subaffidatarie.
La prassi mi sembra di indicare nella CILA solo l’impresa con cui si ha il contratto, ma se cosi’ fosse non ci sarebbero delle discrepanze con le dichiarazioni di conformità 37-08 da rilasciare alla fine dei lavori?
Grazie mille,
Alessandro
se i subappaltatori sono tutte ditte individuali, e se il cantiere è entro i 200 uomini-giorno, si ritiene che non scattino gli obblighi del d.lgs. 81/08. viceversa, sì. Generalmente nella CILA si mette solo l'impresa edile, ma non sarebbe sbagliato inserirle tutte, soprattutto se si fa la sicurezza.
EliminaCiao Marco, so che doveva essere obbligatorio ma non mi è chiaro se per una SCIA devo usare il modulo unificato o posso usare quello vecchio (Municipio IV), sai dirmi qualcosa? Il modulo nuovo è troppo dettagliato e uno spreco di carta secondo me, anche perché non tutti gli interventi sono uguali ed hanno bisogno di tutte quelle specifiche.
RispondiEliminala legge nazionale obbliga all'uso del nuovo modello, e il comune di Roma si è adeguato. c'è una nota del dipartimento del mese scorso.
EliminaCiao Marco, devo presentare una comunicazione di fine lavori di una SCIA - I Municipiio -: il nuovo modulo non prevedere di allegare il collaudo nè la ricevuta di variazione catastale. Mi puoi confermare che non sia necessario o lo devo comunque allegare?
RispondiEliminaGrazie
in questo modulo c'è
Eliminahttp://www.comune.roma.it/resources/plugins/jptrasparenza/modules/Fine_lavori_SCIA_CILA_DIA_5784_0.pdf
che modulo hai visto?
Marco, mi sa che sei gia in vacanza(te la sei meritata) e non hai visto il sito del comune dove appare il modulo di fine lavori. quanto segnalato l'ho riscontrsto anch'io. anzi, posso aggiungere che l'aqe, senza il quale il fine lavori e" inefficace (art. 8 comma 2 l. 192/05) e scatta la sanzione ( non ricordo in quale aticolo successivo), e' invece riportato frs gli allegati della SCIA di agibilita' !!!!!!@????? la cosa mi lascia molto perplesso: ho esiste qualche successivo regolamento che non conosco oppure chi a fatto la modulistica naxionale ha sbagliato (strano pero', io avevo apprezzato il lavoro). cmq, a differenza tua, continuo a non condovidere l'imposixione del collaudo nella cila quando il legislstote non lo prevede. ma questa e' una vecchia discussioni alla quale tu avevi fato i tuoi motivi di adesione)
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
Eliminaaggiungo solo che, chi continua a non contrastare questa vecchia prassi del dioartimento, perpetua l'errato comportamento di alcuni municipi e specialmente comuni italiani. comportamento che si era inteso eludere con ka midulistica unificata. cio anche se in buona fede o per motivi di perpria tutela.
Eliminaho visto il modulo, mi era sfuggito. In effetti mancano una serie di cose che la legge vuole siano allegate, tipo appunto l'AQE se necessario. Si consolida il mio sospetto che chi ha redatto questi moduli abbia poca o nulla dimestichezza con la prassi amministrativa e con la realtà professionale. Io continuerei ad allegare la documentazione che la legge prevede, quindi l'AQE e i formulari discarica (obbligatori per la delibera 100/16). Rimane a questo punto non obbligatoria solo la variazione catastale, la quale va comunque predisposta entro 30 giorni dal fine lavori, ma questa è una procedura la cui eventuale verifica non spetta al comune (credo). per quanto riguarda il fine lavori CILA, io non condivido direttamente il fatto che il comune lo imponga, perché ritengo che la motivazione sia carente, ma sostengo che sia utile ed a garanzia di tutti: committente, impresa, tecnico.
Eliminagent.mo ach. Campagna, in relazione al modulo unificato di fine lavori per una SCIA, volevo chiederti un parere; oltre a non comparire tra gli allegati neanche il collaudo (lo consegnerei comunque facendo uso del format presente nei vecchi moduli, che ne dici?), oltrechè appunto a non comparire nemmeno il formulario rifiuti e l'AQE, compare invece, nel "Quadro riepilogativo della documentazione", questa voce:"copia di elaborato planimetrico del progetto con eventuali varianti depositato in Comune con individuazione delle opere parzialmente concluse" e si precisa che questo allegato "è sempre obbligatorio in caso di lavori ultimati". Immagino che un elaborato del genere sia necessario nel caso in cui non tutti i lavori dichiarati negli elaborati consegnati a suo tempo siano stati eseguiti, ed allora è giusto segnalare quali lavori sono stati effettivamente ultimati e quali no; ma nel caso in cui i lavori sono TUTTI ultimati, davvero va consegnato un simile disegno? e che disegno sarebbe poi, solo la piantina consegnata ai tempi della consegna della pratica? quale utilità avrebbe, se il comune questi elaborati li ha già? mi sembra che abbia senso solo nel caso di ultimazione solo di una parte dei lavori dichiarati a suo tempo.. che ne dici? grazie del tuo punto di vista
Eliminase i lavori sono tutti ultimati come da progetto originariamente inviato, secondo me non c'è bisogno di produrre l'elaborato a fine lavori. Gli uffici potrebbero essere di parere contrario.
EliminaBuonasera, ho finito il lavori di una CILA al municipio IV di Roma, adesso devo fare la chiusura. Mi chiedo se c'è modo di inviare la chiusura telematicamente e se il modello che ho trovato vada bene.
RispondiEliminahttp://www.comune.roma.it/resources/plugins/jptrasparenza/modules/Modulo_Fine_Lavori_SCIA1_SCIA2_2114_21.pdf
grazie anticipatamente
se la CILA è stata fatta tramite SUET, bisogna chiuderla per via telematica, altrimenti si ammette ancora il collaudo cartaceo con la vecchia modulistica.
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