sabato 27 settembre 2014

canne fumarie: quando e come

L'edilizia nel nostro Paese non è roba da persone ansiose: si rischia seriamente di farsi venire un infarto cercando di stare appresso a tutta la normativa che sia quella nazionale, quella locale o quella tecnica. Oggi parliamo di canne fumarie: quando sono necessarie, perché sono necessarie, quando sono necessarie ma non possono essere fatte per altri motivi.

***ho aggiornato questo post alla luce del d.lgs. 102/2014 che ha introdotto piccole ma determinanti modifiche normative all'argomento di cui trattasi [27dic2014]***altro lieve aggiornamento è del 23 marzo 2016 ***

questo post, per questioni di spazio, si occuperà principalmente del tema delle canne fumarie che possono riguardare immobili residenziali, e dunque canne fumarie per caldaie da riscaldamento, per scaldabagni a gas, per cucine.

prima di addentrarci nella descrizione pratica, occorre fare un importante preambolo. Sulle canne fumarie e sugli impianti di riscaldamento gravano diversi livelli normativi. In particolare, abbiamo:
  • la legislazione nazionale, che definisce a grandi linee la necessità della presenza della canna fumaria piuttosto che l'efficienza intrinseca che il sistema di riscaldamento deve avere. La legge nazionale che ci riguarda in questo caso è il DPR 412/93 di recente modificato sia nel 2012 e poi, in parziale contrasto con le modifiche del 2012, anche nel 2013 e poi ancora nel 2014, stavolta migliorando alcuni aspetti.
  • la normativa tecnica (norme UNI) che invece si occupano di stabilire in modo prettamente tecnico il dimensionamento delle canne fumarie e, cosa più importante, anche le fasce di rispetto che la fuoriuscita fumi deve garantire rispetto ad altre finestrature piuttosto che la distanza da volumi chiusi che potrebbero influire sul tiraggio. Il riferimento generale è la UNI 7129, che parla degli impianti a gas per uso domestico e, in particolare, descrive sia quando serve la canna fumaria (al capitolo 3 si stabiliscono alcuni casi di esclusione), e sia quali distanze debbano essere rispettate nel collocare il comignolo di fuoriuscita.
  • il codice civile, che detta altre norme prettamente legate al rispetto di terzi per quanto riguarda le distanze in particolare e, anche, quando la canna fumaria deve necessariamente interessare la proprietà di quancun altro. L'articolo 873 stabilisce che anche le canne fumarie debbano rispettare tutti i criteri di distanze contenuti negli articoli 873, 905, 906 e 907, che stabiliscono i limiti di distanze nelle costruzioni e le norme per il rispetto degli affacci e delle vedute.
  • la normativa locale che può essere di livello regionale o comunale, le cui norme possono agire direttamente o indirettamente sul come, quando e dove poter installare una canna fumaria. Un esempio di vincolo indiretto è nel centro storico di Roma: qui tutte le superfici esterne di ogni edificio sono vincolate dalle belle arti, e quindi è implicitamente vietato realizzare canne fumarie, anche se queste rispettano tutte le altre normative di cui sopra. Significa quindi che nel centro storico di Roma non si possono riscaldare le case? fortunatamente no: la legge (L. 90/2013) prevede che se c'è una incompatibilità tecnica o di tutela che rende impossibile realizzare la canna fumaria con sbocco sopra il tetto, è possibile allora realizzare lo sbocco in facciata, ma, in questo caso, la situazione deve essere asseverata da un tecnico (in questi casi, è obbligatorio installare una caldaia a condensazione, come poi vedremo). Il posizionamento dello sbocco in facciata deve comunque rispettare le distanze minime della norma UNI 7129.
  • la giurisprudenza, che nel corso dei decenni ci ha lasciato un enorme bagaglio di sentenze che, comunque, sostanzialmente riguardano le interpretazioni del codice civile ma non solo. Importante risulta la sentenza della corte di cassazione num 4936/2014 (inserite il numero sentenza nel motore di ricerca per scaricarla) che sancisce che la canna fumaria non deve rispettare le distanze minime del codice civile in quanto non rappresenterebbe una costruzione: valgono dunque le sole regole del regolamento di condominio e le eventuali regole contenute nei regolamenti edilizi e di igiene comunali. Qui trovate una raccolta di altre sentenze sul sito di confedilizia.

canne fumarie per sola acqua calda sanitaria


in base alla più recente normativa, una nuova caldaia da riscaldamento deve sempre (salvo i rari casi che vedremo) essere collegata ad un sistema di scarico (appunto, canna fumaria) con sbocco al di sopra del tetto dell'edificio.

Anzitutto, quando serve la canna fumaria? sostanzialmente, l'obbligo di realizzare una canna fumaria fino al tetto c'è per i soli impianti di riscaldamento, mentre gli scaldaacqua per uso domestico non sono tenuti ad avere uno sbocco fino al tetto (DPR 412/93, non è scritto esplicitamente ma è implicito). Questo è sancito dalla normativa nazionale. La norma invece che ci dice come, quando e dove mettere la canna fumaria è la norma tecnica UNI, in particolare la UNI 7129:2008.

La norma UNI è abbastanza generica e consente, per le caldaie, anche l'evacuazione fumi direttamente in facciata. Dato che la norma nazionale impone la realizzazione della canna fumaria fino al tetto, questa deve essere realizzata secondo i parametri imposti dalla norma UNI, in particolare per quanto riguarda il camino di evacuazione. Questo per quanto riguarda le caldaie da riscaldamento.

Per le caldaie per la produzione di acqua calda sanitaria, invece, escluse dalla trattazione del DPR, valgono esclusivamente gli obblighi della norma UNI. Occorre quindi fare un piccolo prospettino perché ci sono diversi casi.
  1.  apparecchi di tipo B (apparecchi previsti per l'allaccio in canna fumaria) a tiraggio naturale o forzato: non possono scaricare nelle chiostrine interne ma solo e soltanto sulle pareti esterne dei fabbricati, e devono rispettare le distanze dalle aperture finestrate di cui ai punti 4.3.4.3. per gli apparecchi a tiraggio naturale e punto 4.4.2.3. per quelli a tiraggio forzato. Questi ultimi hanno dei valori meno restrittivi rispetto ai primi.
  2. apparecchi di tipo C (previsti per l'allaccio in canna fumaria ma a camera stagna) possono essere installati anche nei pozzi di luce o chiostrine (purché siano a cielo libero) purché di potenza non superiore a 35kW, e purché il lato minore in pianta della chiostrina non sia inferiore a 350cm. Altre prescrizioni sono indicate nel punto 4.7 della norma UNI. Per quanto riguarda le distanze dalle aperture finestrate, devono essere rispettate le distanze di cui al punto 4.4.2.3.
Non posso linkarvi le norme UNI perché, come sapete, sono accessibili soltanto pagando. Questa è una assurdità, che deriva in primis dall'ente di normalizzazione europeo: nell'attesa che venga reso pubblico ciò che è ovvio che sia di libero accesso (ma dove si è mai visto che le leggi - o norme che siano - si debbano pagare?), accontentiamoci di ricercare i documenti su google: qualcosa si trova.

Esistono in commercio degli apparecchi monoblocco con scarico fumi integrato nello stesso apparecchio. Sono bruciatori che vanno posizionati ovviamente direttamente all'esterno, ma è come se "incorporassero" lo scarico a parete: dunque secondo me nel posizionamento di questi apparecchi è necessario rispettare sempre le indicazioni della norma UNI.

ovviamente, occorre sempre e comunque rispettare le regole tecniche di installazione della caldaia contenute nelle istruzioni: verificate sempre che l'installatore le segua alla lettera.

canne fumarie per caldaie da riscaldamento - iter autorizzativo

dunque abbiamo visto che le caldaie per sola acqua calda sanitaria sono "esentate" dal dover necessariamente essere innestate in una canna fumaria, mentre invece quelle per riscaldamento sono obbligate. Solo in alcuni casi è possibile derogare a tale obbligo: per esempio se si interviene su edifici vincolati (art. 5 comma 9 bis lett. b del citato DPR), come per esempio nel centro storico di Roma (grosso modo il centro all'interno delle mura aureliane), si è impossibilitati nel realizzare una canna fumaria perché palesemente incompatibile con le norme di tutela.

Il vincolo però, come stabilisce la stessa legge, può essere anche regionale o comunale, oltre che ovviamente statale: sempre nel caso di Roma è dunque da considerarsi tale la "carta per la qualità", gestita dalla Sovrintendenza Capitolina, a cui vi dovrete rivolgere nel caso in cui dobbiate intervenire in un tessuto urbano o un immobile individuato in questo documento.

Per quanto riguarda gli edifici non vincolati, invece, è oggi possibile (grazie alle modifiche recenti introdotte dal d.lgs. 102/2014) evitare di dover realizzare una nuova canna fumaria in determinati contesti:
  1. quando si deve sostituire un generatore di calore individuale preesistente (e legittimamente installato) privo di canna fumaria;
  2. quando si sostituisce l'intero sistema di riscaldamento individuale in edifici plurifamiliari che non sono dotati di camini e che non dispongono nemmeno di sistemi "adeguabili" a tale scopo;
  3. quando si installano uno o più "generatori ibridi compatti" composti da una caldaia a condensazione e una pompa di calore elettrica;
La casistica di cui sopra è esplicitata all'art.5 comma 9-bis del DPR 412/93 così come modificata nel 2013 e nel 2014.

Se non si ricade in nessuna delle casistiche di cui sopra, è obbligatorio realizzare un condotto fumi fino al tetto dell'edificio, in conformità anche alla UNI 7129 ed agli eventuali regolamenti edilizi locali.

Se ci si trova nel caso 1 di cui sopra, è obbligatorio installare una caldaia non necessariamente a condensazione, ma in ogni caso deve essere una camera stagna con rendimenti elevati (superiori a quelli indicati nell'articolo 4, comma 6, lettera a, del DPR 59/09)

Se ci si trova invece nel caso 2 di cui sopra c'è l'obbligo di adottare caldaie a condensazione con emissioni medie di ossidi di azoto non superiori a 70 mq/Kwh. Il caso 2 può essere utilizzato per "superare" il problema del dover realizzare una nuova canna fumaria fino al tetto, nel caso in cui si abbia un vecchio impianto non a caldaia (casi rari): in ogni caso, non si può applicare nelle realizzazioni di impianti completamente nuovi.

Dunque chi decide di staccarsi dal riscaldamento centralizzato non ricade né nel caso 1 né nel caso 2: l'unica possibilità di evitare la realizzazione della canna fumaria in questo caso è o essere tecnicamente impossibilitati a farlo (va certificato da un tecnico che deve dimostrare, ragionamenti alla mano, che è impossibile) oppure ricadere nel caso 3, installando cioè un generatore ibrido compatto certificato dal produttore.

riporto qualche esempio commerciale di sistema ibrido compatto:

in generale tutte le case principali stanno fornendo prodotti di questa tipologia, quindi se avete una ditta "prediletta" verificate nel loro catalogo che abbiano uno di questi sistemi in produzione.

questi sistemi sono composti, appunto come è scritto sulla normativa, da una caldaia a condensazione ed una pompa di calore elettrica, che dialogano in modo tale da sfruttare le caratteristiche di massima efficienza dell'uno e dell'altro sistema, ottenendo un impianto che può arrivare a COP superiori a 5, cioè valori inarrivabili per le pompe di calore elettriche. Sono sistemi che consentono risparmi energetici massimi, irraggungibili con le sole caldaie a condensazione o con le sole pompe di calore elettriche; ovviamente hanno dei costi consequenziali alla complessità del sistema, e per installarli serve personale qualificato.

Tornando al caso degli interventi nel centro storico di Roma, sarebbe possibile installare uno scarico a parete, ma purtroppo anche il solo forare un muro perimetrale è del tutto precluso. Allora che fare? si potrebbe evacuare i fumi sfruttando le finestre, sacrificandone una o anche solo una parte: ma anche qui, il posizionamento sarebbe incompatibile con le norme UNI che obbligano a tenersi ad una certa distanza dalle aperture finestrate (quindi figuriamoci il mettere lo scarico dentro la finestra). Sembra dunque che l'unica possibilità possa essere quella di sfruttare dei "buchi" preesistenti o sacrificare per intero una finestra (a volte negli edifici del centro storico si trovano delle vecchie finestrelle, assai piccole, utilizzate per dare luce ai bagni), oppure scegliere un altro sistema di riscaldamento (tipo quello elettrico, ma anche qui si pone il problema dell'ingombro delle macchine esterne o anche solo il problema della foratura dei muri perimetrali - si, se state pensando ai famosi condizionatori che richiedono solo due fori nel muro, sappiate che ho visto con i miei occhi procedure sanzionatorie elevate a danno anche di queste situazioni).

generalmente, per una nuova canna fumaria serve una SCIA o DIA (leggi dopo), o almeno così è a Roma: non è detto che tutti i comuni abbiano la stessa interpretazione. In particolare a Roma, come già detto, la canna fumaria è totalmente proibita all'interno delle mura aureliane. Qui la legge ci aiuta: se, appunto, interveniamo all'interno di zone del tutto vincolate, allora siamo esplicitamente autorizzati a derogare all'obbligo di canna fumaria: così infatti recita l'art. 5 comma 9 bis lett. b) del citato DPR; in questo caso siete esplicitamente obbligati ad installare una caldaia a condensazione con specifiche prestazioni di emissioni in atmosfera (comma 9 ter). Ma attenzione: in centro storico è anche vietato fare un foro nel muro per far uscire i fumi, dunque il problema di fondo alla fine resta sempre. Se la canna fumaria è da addossarsi ad una facciata prospiciente il suolo pubblico va autorizzata in DIA in quanto rappresenta, per il legislatore romano, una vera e propria variazione di prospetto; se invece possiamo addossarci ad una facciata interna o comunque non prospiciente il suolo pubblico, è sufficiente la SCIA. La differenza tra SCIA e DIA è anche l'onerosità. Se siamo in città storica (al di fuori delle mura aureliane) dobbiamo chiedere anche il parere del CoQUE, mentre se l'edificio è individuato in qualunque tessuto della carta per la qualità occorre il parere preventivo della sovrintendenza capitolina.

Visto che è stato sfiorato l'argomento, è bene ricordare che anche l'installazione di motori esterni per i condizionatori richiede l'autorizzazione edilizia che a Roma è concessa in SCIA, fatto salvo per gli impianti con potenza inferiore ai 12kW, che sono stati di recente "liberalizzati". Stesso discorso per le caldaie da installare all'esterno, mentre invece a mio modesto parere le caldaie da incasso da verniciarsi colore del muro non comportano variazione di prospetto. Ma questa è una mia opinione.

Deposito del progetto per la canna fumaria

In quest'altro post ho discusso più in generale dell'iter autorizzativo per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento domestico. Nello specifico, l'installazione di una canna fumaria per una singola caldaia non richiede il deposito del progetto (a proposito: a Roma i progetti si depositano al dipartimento dello sviluppo economico, ex XII, via petroselli 45, di fronte alla sede del primo municipio) perché nel DM 37/08 art. 5 comma 2 lett. f è chiaramente scritto che il progetto è necessario solo per le "caldaie collettive ramificate", cioè quando si ha un unica caldaia che raccoglie i fumi di più generatori singoli.

Rimane fermo l'obbligo per l'installatore di depositare il certificato di collaudo e/o la certificazione impiantistica entro 30gg dalla conclusione dei lavori, indipendentemente dal fatto se il progetto sia obbligatorio o no (attenzione: il progetto è sempre obbligatorio, solo che è obbligatorio depositarlo solo se si rientra nei casi in cui è anche obbligatorio che venga redatto da un professionista abilitato; in alternativa, può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice - su questo punto, che a me sembra chiaro, alcuni invece la pensano in modo diverso). A Roma in particolare questa sembra essere la norma meno rispettata di tutte, a quanto pare.

per tutto il discorso fin qui fatto, è interessante la lettura di questa sentenza del TAR lazio del 2014.


Infine, alcuni concetti fondamentali che è forse utile racchiudere qui appresso:

anche se questo post volutamente non tocca il discorso delle cappe di cottura, è bene ricordare che i vapori della cucina devono sempre essere espulsi verso l'esterno (le "cappe filtranti" sono sempre fuori legge), possibilmente in una canna fumaria, appunto. Se non è possibile realizzarla, allora la norma UNI consente lo scarico a parete, purché sia collegato ad un aspiratore meccanico che si attivi contestualmente all'accensione dei fuochi, e non manovrato dall'utente (quindi non basta la cappa aspirante autonoma, quando c'è lo scarico a parete dei fumi cucina, ma quantomeno va collegata all'accensione dei fornelli) - UNI 7129 punto 2.5.1.1.

Per quanto riguarda la città di Roma, il regolamento edilizio all'art. 58 sancisce che i posti di cottura devono comunque avere la cappa collegata ad una canna fumaria fino al tetto dell'edificio: questa indicazione pertanto prevale sulle norme UNI che ammetterebbero configurazioni diverse. Sempre lo stesso art. 58 consente, nel caso in cui si installasse un piano di cottura elettrico, all'esalazione in facciata "purché non sia ubicato direttamente sotto le finestre dei locali di abitazione": in questo caso comunque è meglio rispettare le norme UNI.

Sempre relativamente alla città di Roma, il regolamento edilizio sanitario, all'art. 64 specifica esplicitamente che sono esentati dal dover arrivare fino al tetto i fumaioli per le stufe (caldaie) a gas per il riscaldamento "di singoli ambienti".

Per quanto concerne le canne fumarie in sè, è importante indicare che l'art. 906 del codice civile è stato letto dalla giurisprudenza come valevole anche per detti elementi e quindi, a norma di questo articolo, la canna che passa in facciata comune non può essere posta a meno di 75cm dagli sporti dei balconi o delle finestre di altri condomini (cass. civile sez II 1345/1977), a meno di specifico accordo scritto tra le parti. Tuttavia più di recente il tribunale civile di Bari con sentenza n°2974 sez III civile del 2014 mette in discussione questa tesi applicata per decenni ed indica che quell'articolo non si applica a detti elementi sia perché non incide sulle vedute (attenzione: potrebbe essere una specifica caratteristica della vicenda in esame, dunque non è detto che questo assunto sia valido universalmente: ricordate sempre che le sentenze sono comunque sempre da calare nel caso di specie), sia perché, giacendo la canna anche nelle previsioni di cui all'art. 1102 (libero uso della cosa comune finché non si impedisce il pari uso), queste devono prevalere su quelle dell'art. 906, in assenza di normativa locale più specifica.

Una recente sentenza TAR Lazio (sez. 2 bis n°5199/2022) nel merito di una canna fumaria per attività di ristorazione, ha specificato che, alla luce delle modifiche alla normativa nazionale introdotte con il decreto semplificazioni 2020 (DL 76/2020), la canna fumaria se posta fuori dalle zone A e in area non sottoposta a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali non è più qualificabile come opera di ristrutturazione edilizia pesante. Dunque ad oggi è da considerarsi opera di ristrutturazione leggera, con tutto ciò che ne consegue (dunque autorizzabile in SCIA art. 22 e non in SCIA alternativa art. 23 ma, per quel che rileva nel caso preso in esame dal TAR, non sarebbe demolibile).

---

questo post tocca diversi argomenti, ma non vorrei appesantirlo troppo. Lo modificherò in base alle questioni che eventualmente mi vorrete porre nei commenti qui appresso. Come sempre, sono apprezzati i contributi di tipo tecnico di chi ha esperienze dirette anche e soprattutto se in contrasto con quanto qui trascritto: nessuno nasce imparato soprattutto riguardo la normativa urbanistica. Segnalatemi anche eventuali refusi o ripetizioni: questo post ha subito diverse ristesure e numerosi copia/incolla.

Infine, come al solito, seguire quanto scritto in questo post sarà una responsabilità soltanto vostra :-)


143 commenti:

  1. Ciao Marco,
    colgo l'occasione del tuo commento sui condizionatori che ho immediatamente confrontato con quello che scrivevi nel posta sulla CILA - i segreti per non sbagliare ("un condizionatore invece che non ha rilevanza esterna è uno posto dietro ad un parapetto in muratura o altra posizione invisibile dal prospetto del fabbricato") per chiederti se le tue recenti esperienze ti abbiano portato a ritenere opportuno essere meno elastici nella scelta del livello autorizzativo.

    L'impressione che ho, da lettore, è che, rispetto a post di qualche tempo fa, tu sia meno "possibilista" rispetto a situazioni al limite di due procedure differenti, e che tu propenda più nettamente verso la SCIA in misura maggiore rispetto al passato. Mi domandavo se questa sia, appunto, una mia impressione, o una scelta consapevole derivata dalle tue interlocuzioni coi Municipi.

    Grazie come sempre per i tuoi contributi, e buon lavoro.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao,
      in effetti in base a diverse esperienze dirette e indirette oggi sono più propenso a pensare che il condizionatore esterno vada sempre in SCIA. Può non andare in SCIA se in effetti non ha nessuna rilevanza esterna, ma i casi in cui ciò accade sono in verità molto limitati (p.e. l'esempio che riporto nell'altro post sulla CILA).
      L'elasticità ce la possiamo permettere solo se la troviamo anche nel tecnico/dirigente municipale, ma sto notando che sempre più spesso si tende ad essere rigidi nell'applicazione delle norme. Da un lato è un bene, perché così si fa chiarezza e i procedimenti sono certi ed univoci per tutti; dall'altra si arriva a dei paradossi a volte anche imbarazzanti (tipo il dover richiedere il parere alla sovrintendenza capitolina per banali opere interne nei tessuti individuati come morfologie degli impianti urbani, o cose del genere) le cui perdite di tempo relative non sono sempre ben comprese dalla committenza.

      Elimina
  2. Mi confermi la sensazione che avevo avuto leggendoti, dunque.
    Sulla questione dei condizionatori credo anche che la mancanza di rilevanza esterna (che io in alcuni casi ho effettivamente riscontrato, classico caso di motocondensante "schermata" dal parapetto pieno, appunto) si scontri con il famoso quadro sinottico del Municipio IX. "Se posti anche parzialmente all’esterno" mi sembra quasi insindacabile.

    Per restare in tema di caldaie e canne fumarie, dalla tua esperienza c'è un livello di discrezionalità da parte dei Municipi nell'autorizzare l'installazione all'esterno? Dando per scontato che quanto prevediamo non sia prospettante sul suolo pubblico, ritieni che possa esserci un livello di "decoro" che possa portare all'inibizione dell'intervento, o semplicemente, una volta presentata la SCIA (e in assenza di vincoli specifici), l'installazione non può che essere approvata?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. l'ufficio tecnico municipale non ha competenza riguardo al decoro architettonico: si limita a verificare se quello che vuoi fare è conforme alle norme tecniche di settore. Dunque di fatto il municipio non può opporsi a "scempi" a meno che non violino delle precise norme (anche le norme UNI per esempio). La discrezionalità in tema di decoro cel'ha il condominio (!!!) e qualora si vada in causa per questioni condominiali, sarà il giudice a stabilire l'eventuale impatto sul decoro (ci si rende conto che non c'è una vera e propria "autorità" garante del decoro).
      Tuttavia, di decoro sono invece competenti le amministrazioni quando sono presenti dei vincoli: dunque in tutti i tessuti storici di Roma esterni al centro entro le mura è "vincolato" al parere del coque; all'interno delle mura invece c'è la sovrintendenza statale; nelle zone invece nella carta per la qualità c'è la sovrintendenza capitolina; e dovunque vi sia un vincolo paesaggistico c'è l'ente preposto alla tutela dello stesso. Questi sono tutti enti che hanno un potere discrezionale sul decoro, e possono pronunciarsi inibendo l'attività edilizia se in contrasto con quello che LORO reputano sia il "decoro".

      Anche qui la normativa non è del tutto chiara, ma oramai sono convinto che qualunque opera esterna, anche la più banale (quindi anche una caldaia), che rientra in una delle cateogire citate necessita del relativo iter autorizzativo, a meno che non sia esplicitamente escluso il ricorso al parere dell'ente, come per esempio nel caso della sovrintendenza statale che ha ufficialmente escluso le opere interne negli immobili nelle mura aureliane non gravati da un vincolo specifico.

      Elimina
    2. Grazie Marco,
      sono d'accordo con te su tutta la linea.
      Seguendo il prospetto sugli interventi edilizi del Municipio IX la nuova installazione di una caldaia esterna rientra in RC.
      Dalla tua esperienza quando "scatta" la necessità di parere del CoQuE? (tessuto di città storica, esterno alle mura, senza vincoli e non in carta della qualità)
      E' vero che la modifica dell’aspetto esteriore degli edifici, sempre per lo stesso Municipio si costituisce come RE, ma a questo punto che senso ha inserire gli impianti "posti anche parzialmente all’esterno" in RC, se il fatto di essere, appunto, all'esterno ci porta comunque in RE?

      Elimina
    3. la questione RC/RE è dibattuta. in verità i coque si attiva in effetti solo per oprere di RE, ma a quel punto il confine è labile. La canna fumaria in facciata, se la facciata è prospiciente il pubblico suolo, va comunque in RE quindi il coque serve comunque. Per le facciate interne invece il dubbio mi rimane.

      Elimina
  3. dovrei installare una canna fumaria esterna, per una stufa a legna, in un comprensorio dove vivo in un villino angolare. la canna fumaria andrebbe nella parte angolare che confina con un'altro villino alla distanza di 10 metri circa ed alle spalle ho il mio confinante. la stufa che dovrei installare è a legna e, mi servirebbe per produrre acqua calda per il riscaldamento della casa - termosifoni- e per l'uso sanitario; detta stufa ha una potenza di 28 kw, non è possibile alloggiare la canna fumaria della stufa nel comignolo della caldaia poichè non v'è spazioil. comprensorio dove abito si chiama parchi della colombo, località infernetto e, non dovrebbe ricadera nella carta qualità se non sbaglio, è stato realizzato due anni fà. posso installare la canna fumaria a parete? quali regole devo osservare? devo chiedere autorizzazione al condominio del comprensorio?grazie anticipate per le preziosi informazioni.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. L'autorizzazione del condominio e del comprensorio potrebbe non essere necessaria, in quanto si tratta di "uso legittimo degli spazi comuni per proprio uso", ma una comunicazione all'amministratore è quantomeno doverosa.
      La canna fumaria dovrà rispettare le varie distanze da altre finestrature imposte dalla legge, e per l'autorizzazione servirà una SCIA o una DIA al municipio, a secondo della "rilevanza" che la canna fumaria avrà se vista dal suolo pubblico.

      Elimina
  4. Salve Architetto, dovrei installare una canna fumaria su di un lastrico solare condominiale, l'appartamento si trova al VII ed ultimo piano ,quindi proprio sotto il lastrico.
    La C.F. verrebbe collegata tramite un foro di circa 40x 40 sul solaio e rimarrebbe più centrale ad una distanza di circa 1.5 dal parapetto in muratura della terrazza stessa. quindi presenterebbe una dimensione non incidente sulla dimensione dell'immobile e non modificherebbe il prospetto della facciata se non per il metro circa di sporgenza in elevazione rispetto all'altezza del parapetto.Non toccando ,facciate ed essendo un solo foro nel solaio devo obbligatoriamente presentare una scia?mi sembra esagerato dover fare tutta questa pratica,considerato il tipo di lavori.
    Può illuminarmi sull'iter? e se c 'è un modo appunto per non dover presentare una scia?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Avendo esperienza di come la vedono i tecnici amministrativi in queste situazioni, ti dico che quasi certamente interpreteranno queste opere come assoggettabili a SCIA.

      Elimina
    2. se però il foro di passaggio non tocca i travetti di tessitura del solaio e la canna fumaria ,che poi si potrebbe chiamare comignolo non è in facciata ,ma sul lastrico solare e teoricamente e praticamente non comporta né modifiche prospettiche né opere strutturali assoggettabili a SCIA, a livello giuridico essendo pertinenziale non necessita neanche di consenso condominiale.

      Elimina
    3. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

      Elimina
  5. Salve , aveva ragione purtroppo mi chiedono la scia,anzi mi stanno chiedendo addirittura il deposito del progetto strutturale,possibile?? per un foro di 40 cm tra un travetto e l'altro devo depositare il progetto al genio civile? è più l'impresa che la spesa! è possibile?grazie in anticipo per la risposta

    RispondiElimina
    Risposte
    1. In linea teorica non è sbagliato chiedere il deposito strutturale, perché la soletta armata del solaio è un elemento strutturale collaborante: certo mi rendo conto che è più la spesa che l'impresa...a meno che non si facciano prima dei saggi per vedere se tante volte il solaio fosse di quelli con soletta non armata: in quel caso si potrebbe dichiarare che, non essendo collaborante, non vengono toccate le strutture, perché in effetti sarebbe così.

      Elimina
  6. Buongiorno Marco, un mio cliente sta comprando un locale C1 adiacente il locale già in suo possesso (sempre C/1), dove svolge attività di somministrazione e bevande e tavola fredda, ora con il nuovo locale, che andrà fatta una fusione, volevo chiederti due cose a livello urbanistico, la fusione può essere fatta con semplice CILA non onerosa? i lavori che deve fare sono apertura porta su tramezzatura, realizzazione tramezzi per separare il nuovo locale dalla cucina, non c'è incremento di SUL. Inoltre credo che serva il parere del Co.qu.e trovandomi in città storica fuori dalle mura aureliane (Monteverde) CILA per fusione delle due unità dovrebbe andar bene con lavori da eseguire? Ora un altra domanda è nella cucina ci dovrà stare una cappa con canna fumaria, l'immobile è ad un solo piano, quindi la canna fumaria risulta anche abbastanza lontana da edifici confinanti, più di 3 metri come da codice civile, ma le distanze dai fabbricati e le dimensioni della canna fumaria da uni 7129 quali sono? realizzando la cucina la cappa è obbligatoria e quindi dovrà essere collegata alla canna fumaria? come si può autorizzare questa procedura? in DIA? occorre anche il progetto dell'impresa installatrice della canna fumaria? per l'autorizzazione della SCIA commerciale occorre anche autorizzarsi alla provincia?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la fusione è realizzabile in CILA e secondo me non serve il COQUE perché con lo sblocca-italia il loro parere serve solo dalla RE in su, e fusioni e frazionamenti sono stati portati in MS. Comunque informati presso la segreteria del coque perché ancora non mi è capitato di dovergli porre questo quesito. La canna fumaria sarà necessaria, e dovrà rispettare ovviamente le norme della UNI 7129: sulla norma stessa è scritto in modo abbastanza chiaro quali sono le distanze da rispettare, anche se variano a seconda di cosa verrà emesso.
      la canna fumaria va in DIA se coinvolge prospetti verso strade pubbliche o se comunque è visibile dalla strada, oppure in SCIA negli altri casi. non penso serva un progetto vero e proprio di canna fumaria ma non saprei dirti: potrebbe dipendere appunto dal tipo di fumi che avrai. Per l'autorizzazione della provincia, devi vedere se l'attività che farai rientra tra quelle che necessitano l'autorizzazione all'emissione fumi in atmosfera: comunque per le tavole calde mi pare di si, ma non mi ricordo.

      Elimina
    2. per la canna fumaria in sè per sè credo servirà anche il COQUE, soprattutto se soggetta a DIA.

      Elimina
    3. grazie per la risposta e per la disponibilità!

      Elimina
    4. Se la canna fumaria esce dalla copertura piana del solaio ed il solaio è un solaio in laterocemento o soletta c.a. bisogna pensare anche al Genio Civile? in questo caso è una SCIA o DIA se la canna fumaria esce dalla copertura piana del solaio?

      Elimina
    5. bucando il solaio in teoria si, dovresti fare il progetto strutturale. sia la scia che la dia sono competenti in materia strutturale dunque il discorso di base non cambia.

      Elimina
  7. Buongiorno devo installare una caldaia a pellet in un locale tecnico esterno ma annesso all'immobile; la normativa dello scarico della canna fumaria a tetto può essere riferita al tetto del locale tecnico (anche se più basso della casa) o deve per forza arrivare al tetto dell'immobile stesso?
    Grazie.

    RispondiElimina
  8. Buonasera,
    mi trovo a montare un camino a legna in un appartamento in centro storico a Roma, dove la canna fumaria è già esistente e non è fruibile dagli altri condomini perchè "tappata" da materiali di vario genere.
    La parte finale di canna fumaria, ovvero quello del mio cliente che si trova all'ultimo piano, è completamente libera: secondo la tue esperienze, ho bisogno di un titolo abilitativo per l'installazione del camino??
    Confidando in una tua risposta, ti ringrazio anticipatamente.
    Buona serata.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se il comignolo rispetta le norme UNI allora puoi installare il camino anche senza autorizzazioni, a meno che tu in qualità di tecnico non dovessi valutare che l'installazione del camino possa necessitare una CILA.

      Elimina
  9. Ciao Marco,
    volevo segnalare ai colleghi che i Vigili Urbani 5 gg. fa hanno sanzionato uno scarico fumi esterno in violazione dell'art 59 del R.E.!!!!!!!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. So che hanno cominciato a sanzionare gli scarichi irregolari, ma dell'applicazione dell'art. 59 non l'avevo sentita finora, anche perché è un articolo vecchio che è in conflitto con la normativa nazionale vigente (ma purtroppo applicabile). Stanno effettuando controlli in particolare sulle nuove installazioni di caldaie laddove prima erano assenti e, in tal caso, chiedono il progetto legge 10. le sanzioni sono di svariate centinaia di euro quindi occhio.

      Elimina
    2. ciao
      la sanzione supera gli 800 e.
      L'avvocato vuole fare ricorso al Giudice di pace perchè oggi il Comune avrebbe dovuto adeguare il R.E. ai sensi dell'art. 9-quater della Legge 3.8.2013, n. 90 .
      L’articolo 17 bis riscrive i commi 9 ed introduce i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, dell’articolo 5 "Requisiti e dimensionamento degli impianti termici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n.412 “ obbligando il Comune all'adeguamento dei regolamenti locali e prevedendo quindi la possibilità di scaricare a parete. Pertanto oggi l'art. 59 del R.E. non avrebbe dovuto esistere più e il Giudice di Pace dovrebbe annullare la sanzione. Vedremo...

      Elimina
    3. si penso anche io che sia perseguibile questa tesi: ti sarei grato se mi informassi dell'esito, anche in privato se ritieni.

      Elimina
    4. ho saputo che è stata sanzionata anche per la Legge 10. Proveremo anche li il ricorso secondo le indicazioni del tuo post sugli obblighi di consegna. Comunque i proprietari hanno due appartamenti: nel primo i Vigili sono entrati ed hanno sanzionato canna a parete eL. 10, nel secondo hanno sanzionato solo la canna.il figlio non c'era).
      Hanno preso un appuntamento per tornare e nle frattempo è stata depositata una L 10 tardiva e quando sono tornati non hanno potuto sanzionare. Ti aggiorno. Grazie


      Elimina
    5. Pretendevano il deposito della legge 10? aggiornami, grazie.

      Elimina
    6. si, faremo ricorso anche qui seguendo le tue indicazioni. Tutto comunque è nato da una "spiata" condominiale, non credo vadano in giro senza segnalazione (spero) altrimenti se girano ad occhi in su a Roma fanno i miliardi.

      Elimina
  10. Buonasera Marco, sono una tua collega e volevo porti un quesito. E' la seconda volta che mi capitano dei clienti che mi chiedono di seguirli per una ristrutturazione interna di un appartamento che presenta un camino con relativa canna fumaria, che non risulta riportata nelle planimetrie catastali. Visionando la copertura dell'immobile le canne fumarie sono parecchie e sembrano essere state costruite tutte all'epoca del progetto e non chiaramente realizzate in proprio. La prima volta che mi è capitato il mio cliente doveva ancora acquistare, quindi ho fatto richiedere al proprietario precedente il progetto originale al IX dipartimento e verificando che anche nel progetto non erano presenti canne fumarie, ho consigliato di fare una scia in sanatoria, in quanto fra l’altro c’erano problemi per il conferimento del mutuo che l’istituto non voleva erogare se la planimetria non fosse stata conforme. Ora mi capita invece che i clienti abbiano già acquistato ed hanno la stessa situazione. Non hanno chiesto mutuo quindi nessuno si è posto il problema, ma vogliono una nuova distribuzione interna, quindi sarò io a dover presentare le pratiche. Ho paura che anche nel progetto originale non risulti perchè, a quanto pare, a Roma sono situazioni molto frequenti. Per cui mi viene il dubbio su come procedere sapendo che la sanzione per scia in sanatoria in questi casi va dai 1000 ai 5000 € e non mi sembra giusto che debbano pagare se comunque i comignoli sono stati realizzati prima e dal costruttore stesso. Come procederesti in un caso simile? Tieni presente che il camino sorge a metà di una parete piana di 6 metri e la bocca sporge dalla muratura di circa 45 cm; attualmente è coperto con della boiserie e non ho idea se la parte strutturale della canna fumaria sia o meno integrata nel muro. Se lo fosse potrebbe non essere riportata nei grafici da allegare alla Cila e al Docfa? Grazie mille per il tuo aiuto e per questo sito che più volte mi è stato davvero molto utile.
    Chiara

    RispondiElimina
    Risposte
    1. noi tecnici abbiamo l'obbligo di non nascondere nulla nelle nostre pratiche, ma a volte questo per il cliente può significare dover spendere molti soldi dovuti a problemi che non li riguardano. Valuta la situazione con il tuo cliente e decidete assieme come procedere.

      Elimina
  11. A ROMA le canne fumarie devono SEMPRE essere condotte oltre il tetto, e insieme alle caldaie NON possono in alcun caso essere poste sulla facciata esterna dell'edificio.


    Regolamento Edilizio del Comune di Roma, art. 59 “Art. 59. Condotti di fumo: Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento di igiene, è vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.”

    Regolamento Sanitario del Comune di Roma, art. 64 “Art. 64. - Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, dove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno e incomodo ai vicini. Sono eccettuati da questa disposizione solamente i fumaioli delle stufe per il riscaldamento di un singolo vano, a coke o gas, sempre purché non sbocchino sotto le finestre dei piani superiori. [...]”

    Codice Civile art. 1120, comma 2 Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

    Codice Civile art. 1122 “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. [...]”

    Sentenza della Corte Cassazione n.20985 del 6 ottobre 2014 “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione”

    Sentenza della Corte Cassazione n. 14455/2009 “Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120, secondo comma, c.c. in materia di divieto di innovazioni suite parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e l'armonia complessiva che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.”

    RispondiElimina
  12. Ciao, vorrei essere aiutato a fare il punto della situazione circa le i fumi da cappa cottura, in edificio condominiale a Roma (città storica non unesco).
    1- C'è l'obbligo di portarli all'esterno?
    2- Nel caso di impossibilità tecnica di portare lo scarico oltre il colmo del tetto e di assenza di canna fumaria condominiale è possibile evitarlo, per legge (ovvero è possibile evitare lo scarico a parete o questo per Reg. Ed. di Roma è sempre da escludere?
    Le aperture di sicurezza fuoriuscite gas metano ( 150 + 100 cmq) sono comunque obbligatorie, penso: sono comunque soggette a richiesta al coque e oggetto nella scia?
    Grazie e sempre complimenti.
    Giovanni

    RispondiElimina
    Risposte
    1. il regolamento edilizio chiede di portare i fumi fino al tetto dell'edificio, ma la norma UNI di riferimento consentirebbe anche altre soluzioni. Tra le due, generalmente prevale il regolamento edilizio, il quale però può essere considerato in certi contesti derogabile dall'amministrazione. Il piano di cottura elettrico comunque fa decadere l'obbligo di canna fumaria, a mio parere.

      Elimina
  13. Il decreto del 93 che, a seguito delle modifiche del 2013 e 2014, richiama la norma UNI prevede di evitare lo scarico a parete solo in caso di deroga all'art.9, deroga impossibile se in contrasto con il regolamento edilizio comunale (art. 9 quater). La normativa nazionale quindi, si applica solamente ai comuni che non sono dotati di regolamento edilizio o in quei comuni in cui il regolamento edilizio prevede la stessa deroga della normativa nazionale.

    Non a Roma, quindi, dove tanto il regolamento edilizio, quanto quello igienico-sanitario, escludono ogni tipo di scarico a parete.

    RispondiElimina
  14. Buongiorno, vorrei gentilmente avere una informazione. Sto valutando l'acquisto di una casa a Milano. Al momento è un bilocale che vorremmo trasformare in trilo. La cucina diventerebbe quindi una cameretta. Ovviamente lo scaldabagno lo dobbiamo necessariamente mettere all'esterno, sul balcone della facciata esterna (non abbiamo balconi all'interno). Ci è stato detto dall'amministratore che non vogliono scaldabagni sulla facciata esterna. Vorrei quindi sapere se il condominio può porre questo divieto o se ci sono leggi che invece autorizzano a farlo. grazie mille. Cordiali Saluti

    RispondiElimina
    Risposte
    1. da un lato, il codice civile consente la modifica della cosa comune per il miglior godimento; dall'altra se l'assemblea o il regolamento di condominio vietano una specifica modifica, è difficile aggirare il divieto. in ogni caso, anche se sembra strano, all'assemblea è affidato il potere di valutare l'impatto estetico delle modifiche di facciata.

      Elimina
  15. Salve,

    leggevo con interesse il post, soffermandomi sui "famosi condizionatori che richiedono solo due fori nel muro". Personalmente (contesto di appartamento in tessuto storico, esterno Mura Aureliane, edificio vincolato da SBAP ed in Carta Qualità) non ho trovato eccessivi problemi nel farmi passare dal tecnico SBAP il "doppio foro" di areazione per le macchine interne, a patto di trovare una soluzione esteticamente accettabile e di basso impatto. Morale della favola: racchiudere l'"inviluppo" dei due fori in una griglia rettangolare, sotto finestra, tinteggiata dello stesso colore della facciata (ad intonaco). Simile discorso per foro scarico caldaia a parete. Il tutto in attesa di Nulla Osta del Sovrintendente (che, ahimè, potrebbe potenzialmente porre "prescrizioni").

    Detto questo, complimenti per il blog, sempre fonte di spunti e riflessioni interessanti.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Mi chiedevo, comunque, se i vari municipi accettano, in linea di principio, lo scarico a parete (per caldaie acs + riscaldamento), su pareti in aree private, dato che il regolamento edilizio all'art. 59 sembra vietarlo.

      Elimina
    2. i municipi tendono ad accogliere istanze di questo tipo, ovviamente nel rispetto della norma UNI, quando fare altrimenti diventerebbe troppo invasivo. Il regolamento edilizio infatti non è una legge nazionale, ed il comune stesso ha facoltà di derogarlo nel concedere le autorizzazioni.

      Elimina
  16. Buon pomeriggio,
    nel mio condominio abbiamo un problema con una canna fumaria mai costruita, ma sembra che sia presente nel progetto originale. Il proprietario dell'appartamento a piano terra dice che la canna fumaria è di costruire in quanto presente e che il costo è da ripartire tra tutti i condomini. Leggendo nel rogito del notaio datato 28/02/2006 tutti i nuovi proprietari hanno dichiarato di accettare gli appartamenti nelle condizioni in cui si trovavano al momento del rogito? può obbligarci a costruire questa canna fumaria e sostenere questo costo. Consideri che dovrebbero bucare un terrazzo ed un tetto.. La ringrazio per la sua attenzione. Barbara

    RispondiElimina
    Risposte
    1. secondo me la situazione può essere più facilmente sanata con una pratica edilizia di sanatoria, piuttosto che realizzare la canna fumaria che certamente è una operazione più costosa. bisognerà però verificare se gli impianti realizzati in difformità dal progetto siano stati comunque regolarmente eseguiti seguendo altre soluzioni tecniche altrettanto valide.

      Elimina
    2. il problema che il proprietario del piano terra vuole la canna fumaria, quindi dovremmo sobbarcarci tutti le spese di realizzazione. io voglio capire se siamo obbligati o se possiamo opporci. grazie

      Elimina
    3. se non c'è una motivazione tecnica, non c'è nessuna necessità di realizzare la canna fumaria, e se non c'è nessuna necessità, secondo me l'assemblea può decidere a maggioranza tra il sanare la situazione ed il realizzare in effetti la canna fumaria, decidendo anche in base a quale delle due costa di meno.

      Elimina
    4. Grazie Architetto, mi ha chiarito le idee. buon lavoro

      Elimina
  17. ciao marco
    la norma uni da delle direttive sul posizionamento della canna fumaria anche se a condensazione.
    dal prospetto 4 si evince che sui balconi e quasi impossibile istallare una canna fumaria a parete.
    però nei punti successivi descrive le distanze su un sottobalcone. ma se la devo istallare sul balcone qual è la soluzione giusta?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. sul balcone, sotto ad un altro balcone, la cosa più difficile che si verifichi è la distanza lineare di due metri dallo scarico fino al parapetto, calcolando anche la profondità del sottobalcone, soprattutto se il parapetto non è in muratura ma aperto. Con parapetto aperto in effetti è praticamente impossibile installarla legittimamente sotto ad un piccolo balcone, a meno che non ci siano grandi altezze.

      Elimina
  18. Marco buongiorno,
    secondo te la rimozione di una canna fumaria in eternit installata sulla facciata interna di un fabbricato con chiostrina condominiale è classificabile come intervento di restauro/risanamento conservativo e quindi va in SCIA?
    Essendo poi il fabbricato in città storica, tessuto T3, va richiesto parere preventivo alla SBAP?

    grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per canne fumarie su chiostrine interne, si, si va in SCIA. Se si è all'interno delle mura aureliane serve la SBAP.

      Elimina
  19. grazie, quindi anche nel caso di sola rimozione (senza nuova installazione) di canna fumaria installate su facciate interne l'iter è parere SBAP+SCIA?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. penso proprio di si, comunque il caso specifico non mi è mai capitato finora.

      Elimina
  20. Ciao Marco,
    Innanzitutto complimenti per l'articolo. Ti illustro brevemente l mia situazione: ho acquistato un appartamento in un condominio e sono in fase di ristrutturazione. Approfittando di quest'ultima ho intenzione di installare un riscaldamento a radianti a pavimenti con, come logica, caldaia a condensazione. Qui nascono i problemi: la scala dove sono io è provvista di canna fumaria per lo scarico dei fumi, l'impresa che sta facendo i lavori mi ha detto che potrebbero intubare direttamente nella canna fumaria ma col rischio di intasare lo scarico degli altri oppure fare direttamente lo scarico a parete. Il mio dubbio è: in entrambi i casi non è comunque necessaria una relazione da parte di un termotecnico per valutare la soluzione migliore e non provocare problemi agli altri!? Tu cosa mi consigli di fare? O comunque come dovrei procedere? Grazie mille per la disponibilità

    RispondiElimina
    Risposte
    1. bisogna capire se questa canna esistente è stata progettata esclusivamente per accogliere gli scarichi delle caldaie ai vari piani: se ha qualunque altro scopo, non va toccata; se è stata realizzata per servire utenze ai piani più bassi ma non prevede altri allacci, non va toccata. Lo scarico a parete può essere fatto solo se in sostituzione di una caldaia preesistente e con i limiti imposti dalla legge, altrimenti è necessaria una nuova canna fino al tetto o l'installazione di un sistema ibrido compatto.

      Elimina
    2. Da quanto ne so io è stata progettata per accogliere gli scarichi delle varie caldaie (3 piani e 1 piano terra). In realtà però solo 3/4 utenze scarichiamo lì. Devo contattare un termotecnico per valutare la situazione e farmi consigliare come procedere?
      Grazie mille per la disponibilità

      Elimina
    3. di questa canna esisterà un progetto, dovrebbe essere sufficiente consultarlo. se non si dovesse trovare o se si avessero difficoltà, converrà chiamare un tecnico esperto in progettazione termotecnica per capire se e come ci si possa agganciare.

      Elimina
    4. Grazie mille per le informazioni preziose fornite.

      Elimina
  21. Buongiorno,

    i proprietari di un ristorante a Roma mi hanno dato l'incarico di cercare la documentazione per attestare che la canna fumaria interna alle mura del palazzo, edificato all' inizio del novecento, sia di loro esclusiva proprietà a differenza di quanto attestano i condomini. Faccio presente che nessun appartamento al momento ha un attacco alla canna fumaria in questione e sarebbero tutti da realizzare e così facendo la canna non sarebbe più utilizzabile dal ristorante perchè dovrebbe averne una ad uso esclusivo. Dove potrei cercare tale documentazione se esiste? le è mai capitato un caso simile?
    Grazie infinite

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se si ritiene sia stata fatta prima del 1931, si può cercare alla conservatoria in piazza dell'orologio,dove si potrebbero trovare anche solo delle lettere senza elaborati grafici. se è posteriore, all'archivio del dipartimento PAU (ma senza riferimento esatto la vedo dura).

      Elimina
    2. Grazie per la celere risposta, che tipo di riferimento intende?

      Elimina
    3. un numero di protocollo o un numero di progetto o di licenza

      Elimina
  22. Grazie mille per la sua risposta datami ieri su un altro topic.
    Mi sposto su questo post per farle un'altra domanda, riguardante non le canne fumarie ma i fori su muri perimetrali: come procedere per poter praticare un foro sulla muratura del cortile interno, per allacciarsi alla colonna di scarico condominiale (che si trova addossata a tale parete, esternamente, con braga già predisposta)? Che permessi è necessario richiedere? La ringrazio ancora.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Specifico che mi trovo nel municipio I, città storica tessuto T4, edificio non vincolato e non segnalato sulla carta della qualità, e ribadisco che si tratterebbe di forare un prospetto prospicente il cortile interno.

      Elimina
    2. l'opera da compiersi in effetti è modesta, ma le norme non prevedono deroghe per interventi al di sotto di una certa entità: teoricamente dunque occorrerebbe procedere come per qualunque altra variazione esterna in centro storico.

      Elimina
  23. Gentilissimo Architetto Campagna,
    avrei una domanda da porle in merito al condotto fumario di vecchi scaldabagni a gas, tuttora non utilizzato. Vivo in un condominio degli anni 70 dotato di due bagni, in uno dei quali è installato lo scaldabagno (il riscaldamento e' centralizzato con apparecchi conta calorie) e, accanto a questo, vi è il condotto fumario con canna fumaria comune ramificata (penso si chiami così) risalente agli anni 70 e mai aggiornata. Dei 5 condomini, un appartamento monta uno scaldabagno a gas con scarico in facciata e i restanti 4 montano scaldabagni elettrici. Dovendo ristrutturare il bagno - già di suo molto piccolo - volevo sapere se è possibile fare domanda per interrompere e smantellare la canna fumaria inutilizzata, nel nostro bagno, potendo aumentare così lo spazio disponibile.

    Grazie mille!
    Saluti
    Elena

    RispondiElimina
    Risposte
    1. deve ottenere il permesso di tutti gli altri compartecipanti: una volta ottenuto, si può fare senza problemi.

      Elimina
  24. gentile Architetto Campagna, vorrei aprire una gastronomia nel VII municipio di Roma, il locale che sto visionando non ha la canna fumaria, ho chiesto al proprietario se vi è la possibilità di metterla, visto i costi elevati avrei pensato ad altre soluzioni. quindi le chiedo è possibile secondo lei superare il problema utilizzando dei fuochi elettrici invece che a gas? ho sentito parlare anche di canne fumarie a carboni attivi però ho letto diversi articoli che le classificano come fuori legge. cosa mi consiglia di fare? grazie anticipatamente

    RispondiElimina
    Risposte
    1. attualmente è in corso un inasprimento nella lettura di questi passaggi normativi, per cui - sembra - non è più consentito avere cucine, anche elettriche, prive di canna fumaria fino al tetto. sto cercando di raccogliere informazioni per farne un nuovo post specifico, ma non lo potrò pubblicare a breve.

      Elimina
  25. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. sul post è scritto come comportarsi in caso di caldaia non per riscaldamento. in caso di scarico a parete nelle chiostrine ci sono comunque dei limiti che vanno verificati caso per caso.

      Elimina
  26. Gent.mo architetto, vivo in un condominio di 9 appartamenti dotati di riscaldamento autonomo con caldaia "stagna".
    Dalle recenti ristrutturazioni da parte di altri condomini apprendiamo che nonostante il palazzo sia stato costruito in tempi relativamente recente (meno di 20 anni) le nostre canne fumarie condominiali non sono idonee all'installazione delle caldaie a condensazione ora in commercio (mi pare di aver capito che abbiamo canna fumaria unica per tutti). Abbiamo appreso che le caldaie a camera stagna non sono più in produzione. I condomini che hanno effettuato la ristrutturazione sono riusciti a trovare "rimanenze" di caldaie costruite prima dell'entrata in vigore della normativa di divieto. Queste caldaie ormai sono impossibili da recuperare. Quando sarà il momento di sostituire la mia caldaia (e nella mia situazione saremo a breve in diversi ) come potro' trovare una soluzione? la legge non ha previsto questi casi? Grazie per l'attenzione che vorrà dedicarmi

    RispondiElimina
    Risposte
    1. non sono specializzato in progettazione di canne fumarie da un punto di vista del dimensionamento, ma mi sembra comunque strano che una canna fumaria sia inidonea ad una condensazione: forse quello che manca è lo scarico per la raccolta delle condense acide.

      Elimina
  27. Buonasera architetto. Ho letto i vari post circa le canne fumarie ed i comigmoli. Io dovrei installare un termocamino ad integrazione del riscaldamento presente e per beneficiare dell'aliquota agevolata del 10% mi è stato consigliato di presentare una Cila per ristrutturazione. Quello che temo che mi creerà problemi è l'esistenza del comignolo che dagli elaborati progettuali di cui al permesso a costruire del mio il villino unifamiliare (2006-2019) NON Risultano riportato.. ora nel presentare la Cila l'ufficio tecnico potrebbe notare la discrepanza e imputarmi una violazione etc...?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. generalmente le pratiche vengono visionate per verificare la completezza formale e verificare la correttezza delle dichiarazioni e della configurazione post-operam; raramente si scende nel merito con approfondimenti tecnici e sinceramente quasi mai l'ufficio di sua spontanea volotà va a confrontare il progetto. è tenuto però a farlo a seguito di eventuale esposto, e comunque rimane il fatto che la sua pratica si baserebbe su una non corretta (per non dire proprio falsa) dichiarazione di base sulle legittimità della preesistenza.

      Elimina
  28. Buongiorno,
    vorrei sapere se è possibile, in caso di nuova installazione di caldaia per riscaldamento, in un edificio con impianto centralizzato, di una canna fumaria che passa all'interno di un vecchio scarico a tetto per i fumi delle cucine, fatto in tracantone in muratura.
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. si, se ovviamente il condotto perde del tutto la sua funzione originaria, e comunque preventivamente verificando che il condotto fumi sia corente con la norma UNI specifica sulle caratteristiche delle canne fumarie.

      Elimina
  29. Salve, vorrei istallare una stufa a pellet nella veranda sita all'ultimo piano di un condominio a Roma (ad integrazione del riscaldamento condominiale).
    La canna fumaria passerebbe dal fianco della veranda in un foro fra la vetrata e il tetto in legno della veranda, per poi risale per circa un metro lungo il parapetto esterno del solaio condominiale.
    Il tutto avverrebbe su di una facciata interna.
    Quali autorizzazioni dovrei richiedere?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per competezza di informazione, aggiungo che la canna fumaria non comporterebbe alcun foro del solaio, nè della parete e/o facciata del condominio, ma passerrebbe attraverso un foro nella parete (in vetro e legno) della veranda, adiacende al terrazzo sempre di mia proprietà.
      Grazie per l'attenzione.

      Elimina
    2. per la canna fumaria in sè, è competente la SCIA se la facciata non è visibile da suolo pubblico; altrimenti DIA - ma tra non molto andrà tutto comunque in SCIA perché la DIA scomparirà.

      Elimina
  30. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  31. Salve Architetto, premetto che non so granchè circa il turbine di normative che regolano l'istallazione di canne fumarie (per cui sono particolarmente esposta agli attacchi d'ansia che lei citava ad inizio articolo!)Quello che vorrei chiederle è se è possibile far rientrare l'istallazione di un condotto esterno in scia citandolo solo nella relazione tecnica, sezione"descrizione degli inteventi edilizi", facendolo rientrare nella locuzione'revisione e istallazione nuovi impianti tecnologici', senza alcuna ulteriore specifica del tipo di impianto, nè di alcuna planimetria relativa allegata?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. è opportuno rappresentare le opere nei grafici, non è sufficiente citarli.

      Elimina
  32. Buongiorno Architetto, avrei una domanda da sottoporle.
    Mio zio ha un ristorante con regolare canna fumaria, attualmente è in costruzione accanto al ristorante una nuova palazzina. Il costruttore ha richiesto (a nostro carico) lavori di adeguamento delle canne fumarie (andrebbero rialzate) e l'installazione di una macchina con filtri per eliminare gli odori.
    Questi lavori devono veramente essere eseguiti a spese del ristoratore, anche se il ristorante è preesistente alla palazzina in costruzione oppure è un onere del costruttore occuparsene?
    Grazie per l'attenzione.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. considerando che non posso conoscere la situazione, e quindi quello che dico va preso con le pinze, se la canna fumaria è regolarmente legittimata e rispetta la normativa tecnica riguardo agli edifici esistenti al momento della realizzazione, è il costruttore a mio avviso che dovrebbe farsi carico della modifica perché voi non avete leso nessun diritto potenziale realizzandola quando non c'era nessun edificio sul lotto confinante. Se la canna fumaria dovesse essere invece stata fatta in modo totalmente o parzialmente abusivo, o non dovesse rispettare le norme tecniche attualmente in vigore o in vigore al momento della realizzazione, invece ci sarebbero comunque dei problemi. Comunque è un problema civilistico, nel caso, e come tale va trattato.

      Elimina
  33. Buonasera, dalla discussione non ho capito quale sia la distanza, in base al R.E del comune di Roma e alla uni 7129, della canna fumaria del riscaldamento dal tetto e da abitazioni a livello. Dobbiamo sostituire la caldaia con una a condensazione solo che la canna attuale sta a circa 2 metri dal parapetto e in più l'ex lavatoio nel tempo è stato trasformato in mansarda con il risultato che la stessa si trova all'altezza del comignolo e ad una distanza non di sicurezza. Io credo che la canna dovrebbe essere alzata di qualche metro rispetto alla punta della mansarda ma, come dicevo, non conosco bene la normativa. Mi da' qualche indicazione concreta? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la 7129 prevede il rispetto di diversi parametri, non c'è un dato univoco da citarle: deve contattare un tecnico e far fare un progetto.

      Elimina
  34. Buongiorno architetto
    Le sottopongo il mio quesito.
    Sono proprietario delle mura di una pizzeria, dotata di canna fumaria per il proprio forno elettrico. Ho ereditato la pizzeria da qualche anno, ma penso che la canna fumaria sia stata realizzata, non so quando, senza richiedere le necessarie autorizzazioni.
    Recentemente un condomino ha presentato un esposto lamentando la presenza di amianto nella canna fumaria; a fronte del successivo sopralluogo dei vigili urbani, il mio municipio (14, di Roma) mi ha inviato una determinazione dirigenziale in cui, "accertata l'esecuzione dell'attività urbanistico-edilizia consistente in presenza di canna fumaria di mt 10 per mt 0,30 di diametro ancorata alla parete dell'edificio, a servizio dell'attività di ristorazione, di epoca vetusta e realizzata in materiale sconosciuto. Constatato che tale attività viene eseguita in violazione di norme di legge e/o di regolamento, e precisamente art. 19 legge reg. Lazio n.15/2008," ingiunge "l'immediata sospensione dei lavori edilizi".
    A fronte di ciò, mi sono attivato con un tecnico e una ditta qualificata per la rimozione amianto, per presentare SCIA di rimozione e di ripristino della nuova canna fumaria in acciaio inox.
    Vengo al quesito.
    Io vorrei ripristinare la nuova canna fumaria, a norma, in forme e dimensioni identiche a quella che verrà rimossa; il tecnico sostiene invece che, per le norme UNI, l'altezza della canna fumaria deve essere superiore di almeno un metro rispetto al tetto degli edifici vicini, qualora gli stessi distino dalla canna fumaria meno di 10 metri.
    Dal momento che l'edificio più vicino dista 8 metri, ed è di due piani più alto dell'edificio della pizzeria, mi troverei o a dover far arretrare lo sbocco della canna fumaria di almeno due metri sul solaio dell'edificio della pizzeria, o a dover allungare la lunghezza della nuova canna fumaria di diversi metri.
    Io non mi trovo d'accordo, ma non sono riuscito a trovare queste norme che disciplinano la distanza dagli edifici contigui: lei saprebbe aiutarmi? Ovviamente voglio eseguire lavori a norma e nel rispetto delle leggi, ma non vorrei dover affrontare costi non richiesti, come il prolungamento della canna fumaria, qualora non fossero necessari.
    La ringrazio anticipatamente
    Massimiliano

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la norma è la UNI 7129:2008. purtroppo le norme UNI sono a pagamento (ebbene sì) e non sono di pubblico dominio. il suo tecnico ha ragione: o deve fare la canna più alta, o la deve arretrare sul lastrico condominiale.

      Elimina
    2. Grazie mille sia per la risposta che per la tempestività!

      Elimina
  35. buongiorno Arch
    le evidenzio che non sono un tecnico,amministro un condominio senza scopo di lucro in quanto proprietario di una unità abitativa. Per ingiunzione comunale il fabbricato è in messa in sicurezza, esso è dotato di canna fumaria e relativa caldaia.Mi è stato riferito dalla ditta di smaltimento che le norme vigenti di rimozione prevedono la rimozione contemporanea della canna fumaria e della caldaia.Le chiedo i riferimenti degli art. di queste norme. La ringrazio
    Distinti saluti
    francescopaolo.gargiulo@virgilio.it Franco Gargiulo

    RispondiElimina
  36. Salve,
    Sto operando la ristrutturazione di un attico e mi distaccherò dall’impianto centralizzato. Ho già presentato perizia ed essendoci i contabilizzatori mi comporterò pagando le stesse spese che pagherebbe un utente che tiene le valvole chiuse. Ovvero manut. ord, straord e consumo involontario. Installando una caldaia a condensazione che requisiti devo rispettare essendo all’ultimo piano con il tetto sopra di me e disponibilità del lastrico solare ad uso esclusivo? La caldaia verrà posizionata in un locale aggiunto sul terrazzo e condonato già molti anni fa. Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. l'emissione fumi deve in ogni caso rispettare la UNI 7129, e, rispetto al regolamento edilizio, il camino deve essere più alto delle coperture.

      Elimina
  37. Gent. le arch campagna,
    la norma uni 7129 al punto da lei richiamato 2.5.1.1. cosi recita:

    2.5.1.1. Gli apparecchi di cottura devono sempre scaricare i prodotti
    della combustione in apposite cappe, che devono essere collegate a
    camini, canne fumarie, o direttamente all'esterno.
    In caso non esista la possibilita' di applicazione della cappa, e'
    consentito l'impiego di un elettroventilatore, installato su finestra
    o su parete affacciate sull'esterno, da mettere in funzione
    contemporaneamente all'apparecchio, purche' siano tassativamente
    rispettate le norme inerenti la ventilazione, di cui in 3.4.

    Trovandomi nel caso in cui non esiste una canna fumaria in cucina e non esiste la possibilità tecnica di realizzarla sulla facciata esterna, devo optare per la realizzazione di un foro sulla finestra ( o sulla facciata) al quale, se interpreto bene l’ articolo 2.5.1.1, devo semplicemente applicare un elettroventilatore da accendere quando i fuochi sono in funzione ( la norma non dice che questa accensione deve essere automatica).
    Non ho quindi obbligo di mettere anche una cappa filtrante ne di collegare con un tubo la suddetta cappa al foro che realizzerò sulla finestra. Giusto??
    Grazie e buon lavoro
    Andrea

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per rispettare la UNI sì, è sufficiente fare come dice, oltre a realizzare il foro di ventilazione in basso, comunque obbligatorio. Però bisogna verificare anche le regole del regolamento edilizio e di igiene: per esempio per Roma l'obbligo è comunque di scaricare sopra al tetto del fabbricato, e convivendo entrambe le norme, si applica la più restrittiva.

      Elimina
  38. la ringrazio della risposta e del giusto richiamo al restrittivo regolamento del comune di roma il quale mi sembra però che consenta ( in caso di impossibilità di realizzare una canna fumaria) lo scarico diretto dei fumi in facciata ma in questo caso, se interpreto bene, lo scarico deve essere all' aria libera e soprattutto occorre una tubazione che collega la cappa al punto di uscita in facciata (cosa non prevista dalle norme UNI). Inoltre dice che l' uscita non può stare sotto ad un' altra finestra mentre le norme UNI ( davvero strano!!!) tra i vari obblighi di distanziamento dalle aperture non prevedono nessun vincolo rispetto al fatto che sopra possa esserci un' altra finestra, purchè disti almeno 60 cm dall' uscita dei fumi...Giusto?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. il regolamento romano risale al 1934 e molte porzioni sono rimaste invariate da allora: vi sono tuttora diverse indicazioni tecniche che risultano ormai anacronistiche, ma essendo il regolamento ancora in validità, vanno rispettate ugualmente. Gli unici casi in cui si può evitare la canna fumaria a Roma per le cucine sono 1. installazione in contesti storici o vincolati; 2. installazione di un piano cottura elettrico.

      Elimina
  39. all' art 58 del regolamento edilizio è però scritto:
    "I locali destinati a cucina debbono, inoltre, essere dotati di cappa posta sopra i fornelli, comunicante con canna esalatrice che dovrà possedere i requisiti elencati nel comma precedente. Qualora si usino fornelli elettrici è sufficiente che detta canna esalatrice sfoci all'aria libera, su un muro esterno, purché sia dotata di efficiente aspiratore elettrico e purché lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione.
    Tale ultima soluzione può essere ammessa anche in caso di fornelli a fiamma viva, quando, per motivi strutturali o tecnici, non sia possibile prolungare le canne esalatrici delle cucine oltre il piano di copertura del fabbricato...."
    quindi mi sembra di capire che lo sbocco diretto in facciata è ammesso anche nel caso di cucine a gas ma solo laddove non sia possibile realizzare la canna fumaria, giusto?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. si ma deve esserci una ragione tecnica concreta, come appunto la presenza di un vincolo ai beni culturali o particolarissime (e rare) condizioni tecniche per cui è davvero fisicamente impossibile realizzarla: il tutto dovrà essere opportunamente rappresentato e asseverato dal tecnico. il fattore economico ovviamente non può essere evocato come impedimento tecnico.

      Elimina
  40. certo, la presenza di balconi continui pensa sia un sufficiente impedimento visto che per fare una canna fino al tetto dovrei bucarli tutti passando nelle proprietà altrui?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. secondo me no, si potrebbe obiettare che la canna può passare davanti al filo dei balconi. comunque, il comune potrebbe anche non obiettare: la responsabilità è del tecnico che assevera.

      Elimina
  41. Buongiorno
    Chiedo una Sua opinione sulla seguente questione:
    ho acquistato da poco in uno stabile costruito nel 2003 all'ultimo piano mansardato, ristrutturato nel 2011 (normativa vigente UNI 7129/08).
    L'impresa che si è occupata della ristrutturazione ha realizzato un lucernario (su tetto a falda) in prossimità della canna fumaria esistente a servizio delle cappe cucina.
    Premesso che le distanze e le zone di rispetto non fossero verificate già in precedenza alla ristrutturazione (ovvero, le prescrizioni imposte in termini di altezza dalla normativa UNI 7129/92 non erano rispettate) ritiene che fosse comunque responsabilità dell'impresa adeguare anche la canna fumaria contestualmente all'apertura del lucernario?
    Può gentilmente indicarmi la normativa che regola tale questione?
    E se il lucernario fosse già esistente, con distanze comunque non idonee nei confronti della canna fumaria, ritiene che fosse ugualmente responsabilità dell'impresa adeguare la canna fumaria?
    Ringrazio
    Cordialmente
    Andrea

    RispondiElimina
    Risposte
    1. bisogna capire come è stata autorizzata la finestra (con che titolo) e la canna e su quali presupposti: analizzando le rispettive autorizzazioni edilizie si possono capire molte cose nello specifico.

      Elimina
  42. Gentile Architetto,
    ho comprato un immobile nel Comune di Roma (costruzione metà anni 80), in cui ogni appartamento ha un caminetto. Purtroppo questi non vengono utilizzati da nessuno, in quanto la canna fumaria è unica per tutti i camini (5 piani) e non garantisce adeguato tiraggio e presenta problemi di coibentazione. Vorrei procedere all'installazione di una nuova canna fumaria esterna in acciaio per il solo mio caminetto. La canna fumaria verrebbe installata in un cavedio interno, dove non vi sono finestre e dal terzo piano arriverebbe sopra il tetto. Occorrono autorizzazioni particolari dal condominio o dagli Enti? il lavoro è realizzabile da qualunque impresa edile o occorrono abilitazioni specifiche? Devono essere rilasciati particolari certificati di conformità per una canna fumaria di un vecchio caminetto a legna?
    Grazie mille
    Diego

    RispondiElimina
  43. Gentile Architetto, sono un tecnico della provincia di rieti che si trova a dover predisporre una pratica per la realizzazione ex-novo di un impianto di riscaldamento per un appartamento nel centro storico di roma, ricompreso all'interno delle mura aureliane, ma non vincolato puntualmente. Considerata la necessità di richiedere il parere consultivo alla SBAP ai sensi dell'art 24 delle NTA del prg di roma, per vedersi autorizzare una canna fumaria esterna, non avendo mai avuto esperienze dirette con la Soprintendenza di Roma, mi chiedevo se come geometra posso sottoscrivere la suddetta pratica presso la SBAP, o se la stessa accetta solo pratiche timbrate da un Architetto o Ingegnere, poichè consultando la modulistica on line sul sito viene richiesto espressamente l'intervento di un Architetto o di un Ingegnere. Inoltre vorrei capire se ci sono effettivamente possibilità di farsi autorizzare una canna fumaria prospiciente un cortile interno non visibile dalle pubbliche vie.
    Ringraziandola anticipatamente, porgo distinti saluti.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. le canne fumarie generalmente non vengono autorizzate in centro storico, fatto salvo se sono in ripristino di elementi preesistenti o come restauro ed adeguamento di quelle esistenti, oppure, in casi assai rari e comunque da valutare, possono essere sfruttati cavedi tecnici o elementi architettonici che non erano in origine canne fumarie, nel caso in cui delle preesistenti canne sono state per qualche motivo eliminate o rese inutilizzabili. se si tratta di una singola unità immobiliare, è probabile che si debba optare per un sistema non a gas; oppure si potrebbe valutare se applicare eventuale deroga che consente l'installazione del foro di evacuazione in facciata (nel caso occorre verificare la UNI 7129). Sinceramente non mi sono mai posto il problema del titolo necessario ma credo che serva in effetti essere un architetto o ingegnere.

      Elimina
    2. Gent.mo Architetto, qualora la SBAP non autorizzasse la realizzazione della canna fumaria esterna, a suo avviso, potrei vedermi autorizzare lo scarico dei fumi a parete con una cannetta coassiale per caldaia a condensazione, invocando la deroga concessa dall'art. 5, comma 9 bis, lettera b) del D.P.R. 412/93 in caso di incompatibilità con la tutela del vincolo ?, e se si, potrei utilizzare tale deroga anche per ovviare all'obbligo di evacuazione dei fumi a tetto previsto dal regolamento edilizio del Comune di Roma in fase di presentazione della scia ?
      Grazie

      Elimina
    3. secondo me è probabile. se si tratta di una caldaia per utenza unifamiliare, e se il foro viene praticato comunque verso un lato non visibile da suolo pubblico, e se non si tratta di un edificio di una certa vetustà dove il foro potrebbe creare interferenze con la materia della parete, potrebbero acconsentire. automaticamente in quel caso si può invocare la deroga del regolamento edilizio.

      Elimina
  44. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  45. Ciao Marco,
    come sempre ti ringrazio per il tuo fantastico lavoro.
    Devo fare una pratica per installare una canna fumaria per un forno di una pizzeria nella corte interna di un condominio, il funzionario del municipio mi ha detto che, se la canna fumaria non tocca parti strutturali basta la CILA per manutenzione straordinaria.
    Seguendo il testo unico però, se la canna fumaria si caratterizza come "nuovo impianto", sarebbe una ristrutturazione edilizia che avrebbe bisogno di una SCIA..
    Cosa ne pensi? Grazie!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la circolare di armonizzazione del 2012 del dipartimento stabiliva che canne di questo tipo possono classificarsi come risanamento conservativo e dunque in effetti ad oggi possono andare in CILA. Comunque l'inserimento impianti rientra anche come manutenzione straordinaria.

      Elimina
    2. Grazie mille Marco.
      Se la suddetta cappa passasse sopra una scala di servizio condominiale di 100 cm, riducendo quindi in un piccolo tratto il passaggio in quanto non si rispetterebbe l'altezza minima, potrebbe essere un problema?

      Elimina
  46. buone sera, vorrei acquistare una stufa a pellet ma non ho canna fumaria idonea. e' possibile adattare la canna fumaria della caldaia a metano a quella pellet?? ovviamente il metano non sarebbe più collegato. in sostanza si potrebbe far passare un tubo di acciaio delle sezione di 10 cm nel condotto esistente fino al comignolo?
    grazie

    RispondiElimina
  47. Ciao Marco mi trovo in città storica T7 (fuori mura aureliane); installazione canna fumaria per un camino privato del piano attico. Vincolo paesaggistico beni d'insieme lett. c,d per cui è ammessa autorizzazione semplificata punto B.4 dpr 31/17; poi a seguire SCIA urbanistica. La mi domanda è: devo interessare anche CoQUE? grazie come sempre dei tuoi utili pareri

    RispondiElimina
    Risposte
    1. A mio parere, in presenza di vincoli statali o di altri vincoli eventualmente paritetici (carta per la qualità), si disapplica l'operatività del COQUE, che automaticamente viene sostituita dal vincolo che deve ritenersi superiore (il comune non può andare in contrasto con procedure autorizzative statali, dunque è inutile che si pronunci).

      Elimina
  48. Ciao Marco un'informazione vorrei montare una stufa a legna al primo piano con uscita del tubo sul tetto nella mia villetta ma secondo te devo chiedere sempre l'autorizzazione? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. generalmente la realizzazione di un condotto esterno è una attività soggetta a licenza o a CILA, comunque potrebbe arrivare una semplificazione da una interpretazione del glossario unico dell'edilizia libera. Fino ad un chiarimento in tal senso, continuerei a ritenere la realizzazione dei condotti fumo come vere e proprie canne fumarie, quindi soggette ad istanza edilizia. Bisogna comunque verificare la normativa locale.

      Elimina
  49. Ciao Marco, mi trovo a casal palocco, Città consolidata T3.
    sto seguendo una ristrutturazione che prevede una semplice diversa distribuzione di spazi interni di un immobile che è l''appartamento finale di una stecca di case in linea. Il cliente vorrebbe mettere un camino a legna, e dovremmo bucare il soffitto, ovviamente solo le pignatte, per creare il comignolo del camino; la domanda è, è possibile fare una semplice CILA o devo fare una SCIA per la creazione di un comignolo per un camino a legno, (sperando che non sia una SCIA in alternativa...)?
    ti specifico che il tetto è direttamente sopra l'appartamento del mio cliente che si trova al primo piano, mentre al piano terra è presente un 'altra proprietà, quindi è possibile che perlomeno serva l'autorizzazione del possessore della casa al piano terra per realizzare il comignolo sul tetto?Grazie in anticipo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la normativa in casi come questo non è affatto chiara: si passa da una interpretazione (troppo estrema a mio parere) che darebbe l'intervento in attività edilizia libera in quanto nel glossario unico figura un qualcosa a riguardo i comignoli, ad interpretazioni più cautelative che fanno rientrare la cosa in variazione di prospetto e quindi SCIA alternativa. Secondo me la cosa va contestualizzata, valutare l'impatto sulla sagoma, sui prospetti, sulle altezze e poi decidere possibilmente assieme al municipio. Se comunque sopra la pignatta, tra i travetti, c'è la soletta armata, si tratta comunque di un intervento strutturale, anche se molto modesto.

      Elimina
    2. Grazie della pronta risposta; infatti la normativa non è chiara per nulla. Non avevo pensato alla eventuale presenza della soletta armata...in teoria dovrei fare scia alternativa, genio civile ed aspettare 30 gg...
      Nella realizzazione sarà un comignolo piccolo e di scarsissimo impatto visivo, fatto come gli altri già esistenti. Onestamente credo che iniziare la trafila al municipio possa allungare i tempi e di molto..in ogni caso un giro al municipio lo farò per sentire cosa dicono. grazie ancora

      Elimina
  50. buon pomeriggio Architetto Campagna. una delucidazione: ho comprato casa in zona nomentana a Roma, quindi al di fuori del centro storico: attualmente il condominio è servito dal riscaldamento centralizzato con le valvole. La ditta che sta effettuando i lavori di ristrutturazione ovviamente mi ha consigliato una caldaia di ultima generazione ecotech - modello baxi luna duo tech 28 kw sia per eliminare 2 scaldabagni, sia per la produzione di acqua calda in cucina e sia per il riscaldamento. A loro dire avrei dovuto chiedere una perizia da parte di uno studio tecnico dove si affermava che non portava pregiudizio al condominio. Ora chiamando l'amministratore lui mi dice che senza canna fumaria portata al tetto non ci si può staccare dal riscaldamento centralizzato. Premetto che l'appartamento è al 3 piano di 6. Qui c'è molta confusione e la ditta edile dice che non c'è bisogno della canna fumaria anche perché non si possono bucare i balconi altrui. E' davvero cosi? grazie molte per la risposta.

    RispondiElimina
  51. buonasera Architetto. Sto installando un inserto camino a legna con nuova canna fumaria. Il mio dubbio è questo. La canna fumaria verrebbe posizionata nel lastrico solare comune, con tutte le dovute accortezze; sul terrazzo condominiale, in prossimità della canna fumaria c'è una piccola struttura (ex contantori) che vene utilizzata quasi mai (1 volta l'anno per le assemblee) con una porta in ferro. La posizione della canna limiterebbe l'apertura della porta, non più a 180° bensì a circa 140°. Voorei capire se per legge esiste un limite di distanza dall'apertura delle porte o se eventualmente il limite di apertura potrebbe essere impugnato dai condomini. La ringrazio anticipatamente, nella speranza che possa aiutarmi. Francesca

    RispondiElimina
    Risposte
    1. non mi risulta che ci siano norme che scendono così in dettaglio, in ogni caso mi sembra una di quelle situazioni in cui è opportuno acquisire l'autorizzazione dell'assemblea, o quantomeno inviare una comunicazione formale all'amministratore.

      Elimina
    2. Consegnerò all'amministratore la SCIA presentata al Comune dove non sono state fatte obiezioni e glielo farò presente. Grazie.

      Elimina
  52. Gentilissimo collega:
    Lombardia, immobile di 4 piani esistente da inizio novecento, unità commerciale al piano terra con canna fumaria che sfocia in copertura in un comignolo.
    Comignolo superiore alle finestre esistenti ma più basso di un palazzo a confine di 5 piani con muri completamente ciechi verso il camino ma con distanza dal camino entro i 10 metri.
    Alla canna fumaria dedicata al piano terra è stata collegata per decenni caldaia a combustibile gassoso per la climatizzazione degli ambienti. Ora, senza alcun cambio di destinazione si vorrebbe collegare cappa di aspirazione per cottura cibi (45 kW)
    Compatibilmente con il rispetto della capacità di tiraggio e del ricambio volumi ora previsti dalla normativa sostengo che il comignolo in copertura non vada rialzato oltre il colmo dell’edificio a confine perché non viene modificata la sua funzione, non c’è elemento di innovazione, la circolare regionale 8/SAN del 17/03/1995 distingue vari casi di esalazione ma accomuna le prescrizioni sulle distanze per comignoli legati ad apparecchi di combustione a combustibile gassoso, che siano collegati a caldaia o a cappa fornelli.
    In questo caso il comignolo esisteva precedentemente all’entrata in vigore della normativa in oggetto.
    Cosa ne pensa?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se non ho capito male, si tratta di un unica canna che accoglie diversi prodotti: anzitutto, bisognerebbe capire se ciò non vada in contrasto con qualche normativa specifica. la norma uni generale, la 7129, non fa distinzione tra canne esistenti o di nuova installazione, ma occorre verificare le norme specifiche per le altre tipologie di esalazione. Mi sembra comunque uno di quei casi particolari in cui se si può acquisire un parere ASL o di altro ente competente (la ex provincia?) sarebbe meglio.

      Elimina
    2. Grazie per le celere risposta.
      Sarebbe un condotto dedicato per il piano terra, la caldaia a gas esistente verrebbe dismessa e sostituita con un impianto in pompa di calore e l’ampio condotto esistente, vuoto, verrebbe intubato (con sezione calcolata e certificata) per poter espellere i prodotti di combustione della cucina appunto.

      Elimina
    3. allora se la cucina è a gas occorrerà rispettare le specifiche: in fondo si tratta di una trasformazione d'uso, avendo cambiato il sistema che è collegato alla canna, anche se la struttura della condotta rimane identica esternamente. tuttavia, questa è una visione restrittiva: gli uffici locali potrebbero essere meno rigidi.

      Elimina
    4. Sì, c’è un cambio di utilizzo alla base della canna ma per la normativa di riferimento non fa differenza rispetto alla posizione e l’altezza del comignolo per caso vecchio e nuovo.
      Quindi nello specifico il “cambio d’uso” non introduce elementi di novità, tutte le altre prescrizioni sul tiraggio e la caratteristiche specifiche del condotto per cucina verrebbero rispettate.
      (Non ho nemmeno cambio di destinazione dell’unità commerciale al piano terra)

      Per assurdo, mi chiedo, dovessi sostituire caldaia rotta con una nuova in un edificio che è stato nel frattempo sorpassato da altri edifici a confine, sarei allora costretto sempre a rialzare i comignoli in copertura perché hanno nuovi ostacoli vicini?
      La metà dei comignoli, in molti centri storici, sarebbero allora fuori norma.
      Quale installatore potrebbe firmare la dichiarazione di conformità per la sostituzione di una caldaia che rispetterebbe tutte le specifiche ma avrebbe una distanza del comignolo in copertura, p.es., di 4 metri da un ostacolo più alto (edificio vicino)?

      Aggiungo che gli uffici ATS in Lombardia non rilasciano più pareri scritti e il Comune indica di ripestare R.C.I. locale che riprende il Titolo III della Regione Lombardia dove appunto non si fa differenza tra comignoli per impianti gas riscaldamento o cucina

      Elimina
  53. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  54. Buongiorno, scusate se vado un pò fuori strada ma ho un dubbio che volevo condividere con questo blog sempre molto esaustivo : per forare un solaio in laterocemento al fine di poter passare una tubazione tra l'appartamento soprastante e quello sottostante sempre dello stesso proprietario, secondo me è necessaria la SCIA in quanto vengono toccate le strutture quindi la cila non è applicabile. Tuttavia alcuni colleghi mi dicono che si può fare ugualmente in cila. Voi cosa ne pensate?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. astrattamente, si può andare in CILA solo laddove viene dimostrato che l'intervento non incide sulle strutture: questa è una definizione molto vaga e dunque priva di una specifica definizione; tuttavia, la mia idea è che laddove effettivamente si può dimostare che l'intervento è del tutto ininfluente, teoricamente si può pure andare in CILA, ma è sempre bene, nel caso, avere documenti che possono supportare la circostanza.

      Elimina
  55. Buonasera Arch. Campagna,
    In un condominio di 5 appartamenti legittimato in virtù di licenza edilizia in sanatoria ai sensi della 47/85, conforme in ogni suo aspetto o quasi, non gravante da vincoli, sul quale circa 10 anni fa è stata rimossa senza titolo la canna fumaria dell'impianto centralizzato di riscaldamento, poiché la struttura risultava pericolante e si è deciso di passare a impianti autonomi nelle singole abitazioni. L'intervento è riconducibile a manutenzione straordinaria (modifica dei prospetti)? E essendo stato realizzato senza titolo come si comporta il comune di Roma riguardo la sanzione da applicare, fa fede la delibera 44/2011 o è più consono applicare il regime sanzionatorio previsto dalla L.R. 1/2020? La ringrazio in anticipo della sua disponibilità e ci tengo a congratularmi con lei per il magnifico lavoro svolto in questo Forum.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. secondo me va visto secondo le regole stesse del comune: a seconda di dove prospettava la canna fumaria, può essere interpretato come ristrutturazione edilizia o come risanamento conservativo, posto che, comunque, questa canna doveva essere inizialmente rappresentata nel progetto edilizio altrimenti può essere contemplata come eliminazione di un qualcosa di non autorizzato. attenzione a cosa si mette nel titolo: se si specifica che ciascuno ha poi fatto un impianto autonomo, bisogna capire se all'epoca dell'operazione era già obbligatorio dotarsi di canne fumarie fino al tetto per ciascuno degli impianti autonomi, altrimenti non si potrebbe dichiarare la conformità dell'intervento, a meno che appunto ciascuno non abbia fatto una canna fumaria fino al tetto.

      Elimina
  56. canna fumaria in scia o cila grazie paolo matarazzo

    RispondiElimina
  57. Buongiorno architetto,
    dal mio appartamento in condominio (zona unesco) sale una canna fumaria che presumo risalente agli anni '70 (prima che lo comprassi). Attualmente vi si attacca una caldaia, che durante i lavori dovrei togliere, a favore di una pdc.
    Vorrei utilizzare la canna fumaria con un piccolo camino ornamentale: posso farlo? Come posso capire la legittimità amministrativa della canna?
    Grazie in anticipo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la legittimità delle canne fumarie non ha regole diverse dagli altri elementi di un fabbricato. spesso, però, veniva in effetti ignorata perché ritenuta un elemento grafico irrilevante: è necessario in questi casi dimostrare che era presente un locale caldaia da cui inevitabilmente si diramava.

      Elimina
    2. Credo che in realtà sia nata come canna fumaria al servizio della cucina (difatti è adiacente a quella che è una cucina da inizio '900).

      Elimina
  58. Buongiorno Marco, ti sottoporrei un quesito. Roma -centro storico- immobile vincolato per quanto riguarda le facciate. In facciata secondaria (non all'interno di chiostrina ma su area libera) , su proprietà privata e non su strada pubblica, sono stati realizzati due fori di areazione di circa 10cm di diametro di areazione di una unità immobiliare.. Le classiche rosette coperte con griglia con colore in tinta con la facciata. Una serve per areazione bagno e l'altra per evacuazione fumi cucina con piastra ad induzione elettrica. dovendo fare una CILa per diversa distribuzione interna mi chiedo come ora si possano regolarizzare i due fori. recentemente sono stati eseguiti i rifacimenti della facciata e la Soprintendenza tra le varie prescrizioni (ho il documento con le prescrizioni)non ha indicato nulla circa le rosette mentre ha dato prescrizioni sui condizionatori ed altre superfetazioni. Posso utilizzare il documento con le prescrizioni della Soprintendenza come assenso all'esistenza dei fori di evacuazione? ti ringrazio come sempre

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per considerare autorizzati i fori, dovresti trovarli in qualche precedente autorizzazione; se non li trovi, conviene parlarne con il funzionario di zona perché ci sono sensibilità differenti riguardo a queste modifiche.

      Elimina
  59. buongiorno, per un appartamento nel quartiere Parioli ( quindi città storica ma non centro storico) vale la direttiva della soprintendenza secondo cui non si possono mettere canne fumarie in facciata ( per una caldaia ad uso riscaldamento autonomo in questo caso) oppure no?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se ci si riferisce alla vecchia circolare della SSABAP no, quella disposizione ha valore all'interno del patrimonio unesco. in città storica bisogna però fare attenzione alle disposizioni del coque o della sovrintendenza capitolina laddove applicabile.

      Elimina

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.