La ristrutturazione edilizia è una categoria di interventi edilizi che ricomprende delle lavorazioni abbastanza variegate; purtroppo il termine si usa correntemente anche per descrivere per esempio le opere che si effettuano in un appartamento per rinnovarlo completamente ("ho ristrutturato l'appartamento") e questo genera sempre confusione nei non addetti ai lavori: le ristrutturazioni degli appartamenti, se non contemplano opere di rilevanza esterna, generalmente rientrano nella manutenzione straordinaria. E'però vero che a volte è facile "sconfinare" nella ristrutturazione edilizia anche quando si fa una banale ristrutturazione del proprio appartamento. Con questo post vorrei cercare di fare chiarezza tra le diverse tipologie di ristrutturazione edilizia.
Per parlare di ristrutturazione edilizia dobbiamo prendere a riferimento il
DPR 380/01, art. 3, comma 1, lett. d. Purtroppo la definizione data dalla normativa statale è molto vaga e assai poco circoscritta, e questo ha fatto sì che praticamente ogni comune si facesse una propria idea di cosa rientra in questa categoria edilizia e cosa no. Grosso modo tutti i comuni si sono allineati sulle stesse definizioni, anche se, ovviamente, non mancano le eccezioni: le varie interpretazioni comunque sono scaturite anche a seguito delle diverse sentenze che sono sate negli anni pubblicate sul tema.
Per quanto riguarda Roma nello specifico, per la definizione precisa della categoria di intervento si deve fare riferimento alla
circolare dipartimentale di marzo 2012 e, di conseguenza, si può fare riferimento allo
schema riepilogativo degli interventi edilizi curato dal municipio VII ex IX; questa circolare ha cercato di delineare nel modo più chiaro possibile le varie opere definibili di ristrutturazione classificandole in tre sotto-categorie:
RE 1 - la ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera - che in verità non è molto usuale, rappresenta quegli interventi che non modificano la sagoma, il volume, le superfici e nemmeno l'aspetto esterno nè i prospetti dell'edificio. Esempi riportati nella circolare di questa categoria sono: dem-ric di solai con diversa quota d'imposta rispetto all'originale; realizzazione di una nuova struttura portante di un fabbricato con elementi tipologicamente differenti; realizzazione o modifica di collegamenti verticali (scale ed ascensori) se interni alla sagoma del fabbricato. Le opere che ricadono in RE1 sono autorizzabili in SCIA.
RE 2 - la ristrutturazione edilizia
cosiddetta pesante - esempi: modifica di prospetti, tra cui qualunque modifica alla dimensione del vano finestra, dunque anche lo "sparapettamento" di una finestra o la conversione di una porta-finestra in finestra; la realizzazione o rimozione di balconi esterni; gli aumenti di superficie utile lorda (se ammissibili e se avete cubatura edificabile da utilizzare) nel limite del 2% dell'unità immobiliare, ed anche le riduzioni o traslazioni di volumi all'interno della stessa unità immobiliare o all'interno dello stesso edificio. Una volta rientravano in questa categoria anche i frazionamenti, ma il
decreto sblocca-italia ha trasferito questo tipo di attività nella manutenzione straordinaria e di conseguenza non rientra più in questa classificazione. Le opere di RE2
sono autorizzabili in PdC o, in alternativa, la DIA. Nel caso in cui si opti per la DIA, l'istanza va depositata presso il municipio territorialmente competente invece che al Dipartimento centrale.
RE 3 - le opere di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, purché non contemplino aumenti di SUL.
La distinzione in sotto-categorie serve a distinguere sia la procedura autorizzativa da seguire (SCIA, DIA o PdC), e sia la modalità di calcolo degli oneri concessori:
RE 1 - sono interventi che si autorizzano mediante SCIA, e sono interventi che generalmente non sono soggetti al contributo di costruzione.
RE 2 - sono interventi che si autorizzano mediante DIA e che sono generalmente soggetti al contributo di costruzione. Per il calcolo del contributo bisogna fare riferimento alla
circolare dipartimentale di giugno 2013,
che ho commentato in quest'altro post. Potete poi fare riferimento anche in generale a
questo mio post di qualche anno fa. La cosa importante che specifica la circolare di giugno è che occorre fare preliminarmente una verifica per determinare se si ricade in ristrutturazione edilizia
pesante totale o parziale, e lo si fa effettuando due volte, con due diversi criteri, il contributo di urbanizzazione: una prima volta, si determinerà come se stessimo computando degli oneri per una nuova costruzione, e quindi si farà un calcolo in base al volume dell'unità immobiliare oggetto di intervento; un secondo calcolo invece andrà effettuato relazionando la formula all'entità delle opere, determinata mediante computo metrico dal tecnico. Se la formula calcolata in relazione al computo metrico viene maggiore dell'onerosità calcolata come se fosse nuova costruzione, saremmo nella casistica della ristrutturazione totale e quindi dovremo applicare la formula appunto come se fosse nuova costruzione: ciò è a vantaggio dell'utente, in questo caso, perché di fatto questa procedura impedisce che gli oneri di urbanizzazione possano produrre cifre indeterminatamente elevate, fissandone di fatto un tetto massimo.
è importante sottolineare che qualora le opere previste riguardino esclusivamente modifica di prospetti esterni, di falde del tetto o modifica di volumi accessori, cioè modifiche di elementi che non producono SUL, gli
oneri di urbanizzazione non sono dovuti, ma sono dovuti solo quelli sul costo di costruzione, così come è indicato sempre nella
circolare dipartimentale di giugno 2013 (pag. 11, punto b).
Dunque per riassumere si ha:
1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA - RE1 secondo il PRG di Roma
opere che non influiscono sulla sagoma, sui volumi, sui prospetti o sulle superfici assentite di un immobile ma che comunque non rientrano nei RC che possono essere, a titolo esemplificativo: rifacimento di un solaio con diversa quota d'imposta; rifacimento o nuova realizzazione di collegamenti verticali (p.e. una nuova scala in un appartamento per fare una fusione in verticale) se all'interno del volume edificato.
2. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE - RE2 secondo il PRG di Roma
opere che influiscono su sagoma, volumi, prospetti o superfici ma che NON sono di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati.
che a sua volta può essere
2A. PARZIALE
se, effettuando il calcolo delle onerosità mediante computo metrico viene un importo inferiore al risultato del computo effettuato come se fosse nuova costruzione (dunque sul volume e non sul computo metrico)
2B. TOTALE
se effettuato il calcolo di cui sopra, viene con il computo metrico un valore superiore agli oneri per nuova costruzione: nel qual caso, si applicano questi ultimi che in sostanza funzionano da "tetto".
la distinzione tra
parziale e
totale dunque è solo finalizzata alla quantificazione degli oneri concessori.
Caro Marco,
RispondiEliminasono Tommaso Angeletti, tuo collega. Seguo come "cellula latente" il tuo blog da anni e - finalmente - colgo l'occasione per farti i complimenti per tutto l'impegno e lo sforzo che fai per dare una mano a tutti noi. Di cuore, grazie.
Ti pongo un quesito inerente questo post: mi trovo a dover sanare con DIA in sanatoria una CILA per manutenzione straordinaria e frazionamento che il Committente ha fatto abusivamente dirottato in RE2, aprendo 1 vano finestra in un muro laterale di un balcone (che confina col salotto), trasformando una finestra in porta finestra (su un secondo balcone di servizio) e - infine - erigendo un tramezzo di separazione su questo secondo balcone (che così sarà usufruibile da entrambi gli appartamenti). Fortunatamente tutto ciò avviene su balconi non aggettanti e parzialmente nascosti da imponenti grigliati in metallo (presenti su tutti i balconi dell'edificio), quindi non gli sono ancora arrivati i Federali per portarlo a Guantanamo...
Appena me ne sono accorto, ho naturalmente scritto una lettera di fuoco a lui ed alla Ditta e sto preparando in fretta e furia una DIA in sanatoria. A dirla tutta dovrei anche denunciare il fatto al Responsabile del Municipio competente (art. 29 DPR 380/11), ma trovandosi in Città Storica, questo equivale a €25.000 di multa sull'unghia.
Sono stato al Municipio XII dove il responsabile, competente e gentilissimo, mi ha fatto presente che il "Contributo Costo di Costruzione" sarà di 3 volte l'importo lavori (da computo), più i diritti di segreteria di 501,24€.
Leggendo il tuo post (ed i tuoi altri relativi ai calcoli degli oneri della DIA) scopro con gioia che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, ma solo - deduco - il CCC.
Ora ti chiedo, gentilmente, trattandosi di DIA in sanatoria, calcolo il CCC come si fa normalmente o metto direttamente il triplo del Costo di Costruzione da Computo in quanto sanatoria?
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente,
arch. Tommaso Angeletti
le somme sono dovute entrambe, in caso di sanatoria: sia il ccc, calcolato come per procedure ordinarie, sia l'oblazione, calcolato come triplo del computo. comunque in teoria si, dovresti denunciare il committente e sollevarti dall'incarico (unico caso in cui noi possiamo dimetterci senza violare le norme deontologiche), per tutelare il tuo ruolo di DL. Purtroppo in ciò la prassi non aiuta affatto, e il fatto che a Roma ci facciano obbligatoriamente timbrare anche come DL - che è un abuso - ci pone sempre in situazioni delicate e ci pone sempre di fronte all'eterno dilemma: imporre al cliente la "vera" direzione lavori, andando quindi ovviamente fuori mercato per le normali tariffe CILA, oppure adeguarsi al mercato ed assumere l'(alto) rischio. io comunque nella tariffa CILA inserisco sempre una o due visite in cantiere, a tutela mia e del committente.
EliminaCaro Marco, ti ringrazio molto!
EliminaOk, procederò come dici e - comunque - martedì farò un salto al Municipio per avere una conferma di pre-istruttoria.
Quindi ricapitolando: 501,24 (diritti) + CCC + 3 volte importo lavori da CME. Sai che ti dico? Sono (quasi contento).
Ah, poi c'è la mia parcella, che devo ancora valutare. Gli ho appena ultimato tutti gli elaborati grafici del COQUE...
Hai perfettamente ragione sul nostro ruolo "ingrato". In questo caso particolare, tuttavia, vado quasi tutte le settimane in cantiere...ma gli sono bastati solo due pomeriggi per realizzare questi abusi.
Grazie e buona serata,
Tommaso
PS
Ti posterò quello che accade, nel caso ad altri possa essere di aiuto.
Marco,
Eliminarileggendo ed approfondendo sul tuo blog, ho trovato un quesito simile di un certo Adolfo Bardoni, nel tuo post "gli oneri concessori a Roma" e la tua risposta dice:
"Se è a sanatoria non devi calcolare gli oneri ma capire in quale regime sanzionatorio ricadi (in genere l'applicazione delle sanzioni ingloba anche il pagamento degli oneri, ma non sempre è interpretata così quindi chiedi)..."
Sbaglio nel confrontare i due casi?
Grazie,
Tommaso
è una risposta probabilmente vecchia e superata da più recenti esperienze dirette. Purtroppo non mi è possibile rivedere, aggiornare e correggere tutto quanto detto e scritto su questo blog.
EliminaCaro Marco, ti aggiorno sulla soluzione trovata al mio problema, sperando che possa essere di aiuto anche a qualcun altro.
EliminaAbbiamo risolto nel migliore dei modi: a tavolino l'ho fatto ragionare su quanto erano le ammende e sul rischio che correva. Morale: ha richiuso tutto, rimettendo anche le tessere di cortina sul lato esterno.
Ora metteremo tutto in una bella DIA, previa autorizzazione Sovrintendenza Capitolina (ricadeva nella carta della qualità).
Morale: sanatorie e ammende...con attenzione e pazienza si possono evitare...al patto di non di commettere abusi. O di correggerli in tempo!
bene sono contento che si sia risolto in modo logico.
EliminaSalve architetto Campagna, ho un quesito da porle, ho acquistato un immobile al primo piano di una palazzina di 4 all'interno di un comprensorio e ho necessità di trasformare una porta finestra in finestra e di ampliare un ripostiglio in balcone (quest'ultima cosa già fatta da altri condomini) è obbligatorio presentare la DIA o posso proporlo in assemblea e sperare nel benestare dei condomini? Grazie mille
RispondiEliminaFederica
sono obbligatorie sia la DIA che il benestare dell'assemblea. L'ampliamento del ripostiglio non credo sia autorizzabile, a meno che non lo si possa giustificare come volume tecnico correlato a qualche particolare impianto.
EliminaGrazie mille della risposta, potrebbe gentilmente dirmi i costi della pratica per la presentazione della DIA? Potrebbero esserci dei problemi se i lavori verranno fatti in maniera fai da te e quindi no con una ditta certificata?
EliminaGrazie ancora
Federica
i costi della DIA dipendono moltissimo dal contesto e dalle opere nel dettaglio. Diciamo che può partire da un minimo di 3.000 euro considerando parcelle del tecnico, oneri concessori, costi vari e può arrivare a cifre anche sensibilmente maggiori in caso di vincoli o ulteriori procedure. Per opere di questo tipo è bene che ci sia un'impresa, ma in effetti non riguardando impianti potrebbero anche essere svolti in economia.
EliminaGrazie mille per le risposte fornite non esiteremo a contattarla qualora decidessimo di iniziare le pratiche per la DIA
EliminaBuona serata
Federica
Grazie mille per le risposte fornite non esiteremo a contattarla qualora decidessimo di iniziare le pratiche per la DIA
EliminaBuona serata
Federica
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminacomplimenti per il blog, strumento utilissimo per orientarsi nel dedalo della normativa urbanistico-edilizia a Roma.
Le scrivo per chiederLe un parere: sono proprietario di un immobile che mi pare di aver capito sia sito in città storica T4 e che (da carta della qualità G1 a) abbia la seguente morfologia degli impianti urbani "Impianti con progetto unitario e disegno urbano a struttura geometrica regolare".
Dovendo eseguire degli interventi rappresentatimi come di edilizia libera, abbiamo presentato una CILA che però il Municipio II sembrerebbe aver rifiutato per carenza del preventivo parere della sovrintendenza.
Ho provato a leggere tra i Suoi commenti e post, ma non sono riuscito a comprendere se per lavori interni tale parere sia effettivamente necessario o meno (i lavori interni sono piuttosto leggeri, l'elemento che a dire del tecnico del Municipio giustificherebbe la necessità del parere sarebbe la demolizione di un tramezzo tra ingresso e sala).
La ringrazio in anticipo.
Mattia
la questione è stata trattata in altri post dove troverà una trattazione più vasta della tematica. Comunque attualmente si, è obbligatorio il parere della sovrintendenza capitolina, ma a breve dovrebbero esentare questo tipo di operazioni.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminaHo acquistato una villetta (prov. di Milano) indipendente e mi sto accingendo a fare dei lavori. Tali lavori comprendono il rifacimento di un bagno, lo spostamento di un'altro bagno in altra stanza, abbattimento di tavolati interni, apertura di un nuovo velux, unione di due finestre esterne (per cerearne una di maggiori dimensioni)
Le chiedo se è possibile presentare una Scia come ristrutturazione " leggera"; vogliamo che sia ristrutturazione , e non manutenzione straordinaria,per non avere complicazione per l'iva agevolata al 10% (infatti credo che per le detrazioni non ci siano differenze)
La ringrazio in anticipo per il Suo tempo dedicatomi.
la modifica degli infissi a Roma va sempre in DIA, perché viene intesa modifica dei prospetti e quindi Ristrutturazione Edilizia, ma non è detto che tale interpretazione sia omogenea in tutta Italia. Dovreste chiedere al vostro comune per essere certi della procedura necessaria.
EliminaBuongiorno architetto.
RispondiEliminaCercavo su web alcune informazioni e mi sono impattato in questo splendido blog. Complimenti sinceri.
Ne approfitto per porle un quesito anche se non sono sicuro di essere nella sessione corretta.
Dovremmo ristrutturare il tetto del palazzo del quale il piano terra (i magazzini) è di proprietà di P1, il primo piano è di proprietà di P2 e, infine, il secondo piano e quello superiore (vano lavanderia sottotetto) è di mia proprietà. Preciso quindi che ho l'accesso esclusivo al sottotetto direttamente dall'interno del mio appartamento. Il palazzo non dispone di una scala interna comune bensì gli accessi sono separati, un ingresso è lato sud e l'altro lato nord.
Fatta la premessa le chiedo quindi come vanno ripartite le spese di ristrutturazione.
Certo di un suo gentile riscontro,
cordiali saluti
se si tratta di un tetto a falde e non terrazzo, secondo me la spesa va ripartita in base a quelle che sarebbero le quote millesimali di un ipotetico condominio, quindi sarebbe opportuno fare anche un semplice specchio di calcoli per costruire una seppure rudimentale tabella millesimale, che tenga conto, con i dovuti ragguagli, delle varie superfici. Se fosse invece un terrazzo, andrebbe con la proporzione 1/3-2/3. comunque negli immobili che non hanno condominio gli accordi non seguono necessariamente delle regole prestabilite.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminasto acquistando un appartamento a Roma (XII municipio) ed ho il rogito programmato per il 31/10.
I venditori hanno presentato un mesetto fa una Dia in accertamento di conformità che si è appena chiusa positivamente.
Io dovrò fare dei lavori di ristrutturazione che prevedono la presentazione di un'altra Dia (in quanto tra le altre cose è prevista la modifica di una finestra/luce che affaccia sul terrazzo condominiale e di un infisso posto tra la veranda e il terrazzo).
Visto che per iniziare i lavori dovrò aspettare l'esito di questa Dia, è tecnicamente possibile, per guadagnare un po di tempo, presentare la pratica prima del rogito ? Il tal caso dovrebbe essere formalmente presentata dall'attuale proprietario e poi chiusa da me che nel frattempo diventerei il nuovo proprietario ?
O esistono eventuali altre soluzioni (a parte quella di anticipare il rogito, che non è possibile)?
Grazie in anticipo
la DIA può essere presentata dall'attuale proprietario, se è d'accordo, e poi comunicare al comune il cambio di titolarità sia dell'immobile che della DIA. Dato che le informazioni sul proprietario, sul tecnico e sull'impresa vengono spedite d'ufficio all'agenzia delle entrate per eventuali controlli incrociati, l'unico inconveniente del fare così è che un domani l'Agenzia potrebbe fare un accertamento sul venditore che si chiuderà magari positivamente ma che può far perdere tempo. Altri problemi tecnicamente non ce ne sono.
EliminaCiao Marco, innanzitutto ti ringrazio per la grande competenza che metti a disposizione degli altri tecnici ! Ti sottopongo il mio dubbio: il piano seminterrato di una palazzina del 1924 (non abitativa e di unico proprietario) è stato computato nel titolo originario (1924) come SNR ( superficie non residenziale ),e' all'interno della sagoma e ospita depositi. Il cliente vuole procedere alla modifica di tali spazi accessori, legittimi ed esistenti, e questo configurerebbe aumento di SUL e come tale richiederebbe pagamento di oneri etc.... L'intervento ricade in RE2 (2.4 punto 2 lett.e della circolare esplicativa sugli interventi edilizi n. 19137/2012). Mi è stato detto in 2° municipio che con RE2 non posso ampliare piu' del 10% ma nelle NTA per "citta' storica" e zona T5 ( dove RE2 è consentita) non ho trovato limiti, né li ho trovati su altra normativa. Fumosamente il tecnico mi ha citato l'art.21 delle NTA, dove compare questo limite del 10% ma non mi sembra pertinente al nostro caso (piano seminterrato escluso in origine dal computo della SUL ai sensi dell'art.4 co.1 delle NTA).
RispondiEliminaSpero tu mi possa aiutare !!! Ciao!
Serena Cotronei
in città storica non è ammesso nessun ampliamento volumetrico: possono essere ammessi piccoli ampliamenti in casi specifici e solo in alcuni tessuti che lo prevedono espressamente. che cosa ci si vuole fare in questo spazio seminterrato? nei seminterrati la possibilità di trasformazione verso superfici abitative o altro è comunque fortemente limitata per via dei parametri dell'abitabilità.
EliminaCiao Marco, grazie per la tempestiva risposta. Stiamo realizzazndo un intervento di ristrutturazione edilizia pesante con cambio di destinazione d'uso nella stessa categoria (c)servizi)da "uffici pubblici" a "clinica privata" (per procreazione assistita). L'intero immobile ospitera' dunque una clinica e al piano seminterrato verrebbero collocati: sala operatoria, laboratori,ambulatori, spogliatoi e sala di attesa. Verra' ovviamente sottoposto al parere della ASL. Leggendo la circolare 19137/2012 sugli interventi e il quadro sinottico degli interventi ad essa riferito ho appurato che l'intervento ricade in RE2 con aumento di SUL conseguente al riuso di locali esistenti esclusi dal computo della SUL per effetto dell'art.4 co.1 NTA (cosi' definito anche nella circolare sul contributo di costruzione 67246/2013 punto 3.2.1 a1). Il mio dubbio era il limite massimo consentito per questo aumento di SUL in citta' storica T5,considerando che trattandosi di piano seminterrato esistente non ci sarebbe modifica della sagoma né del volume del fabbricato. ...aiuto !!!!
RispondiEliminadirei che sarebbe preferibile poter dimostrare che i locali seminterrati già sviluppano SUL: per esempio solo alcune tipologie di ambienti sono esclusi (p.e. le cantine associate agli appartamenti) dunque se dimostri che non rientri in quei casi, salti tutti i problemi di ampliamento. Altrimenti fai un piano casa.
EliminaGrazie Marco, ti aggiornero' sugli svolgimenti !
EliminaSalve architetto, avrei da farle una domanda "secca" circa un questione che mi sta attanagliando dal qualche anno (2011). Il costruttore ha fatto passare per "ristrutturazione leggera" una demolizione TOTALE di un immobile vecchi e in disuso, e costruito al suo posto ex-novo una palazzina rispettando la volumetria. In sede notarile attraverso una promessa di vendita, il notaio ha aggiunto nella stessa che la proprietà era esonerata dal produrre postuma decennale ai sensi dell’art. 4 D.L. 122/2005 non esistendo presupposti legislativi previsti dal medesimo. Le chiedo: posso impugnare questa promessa di vendita? La ringrazio per la risposta che gentilmente mi fornirà.
RispondiEliminaimmagino di sì se si conferma che il titolo edilizio è illegittimo. comunque la questione andrebbe studiata attentamente.
EliminaHo eliminato il secondo commento: se vuoi sapere perché scrivimi in privato.
EliminaLe ho inviato una email come da sua richiesta all'indirizzo principale. Saluti e buon fine settimana.
RispondiEliminaArchitetto buongiorno, non ho trovato in altri post questa questione e le scrivo qui. Se si ha la necessità di realizzare un vano tecnico per una caldaia su un terrazzo, giusto delle dimensioni tali da proteggere la caldaia come da prescrizioni per le caldaie a condensazione che chiedono un "luogo parzialmente protetto", è necessario presentare qualche documentazione? L'idea sarebbero due banalissime spallette (massimo 5-6cm) di 40cm di profondità per 1,5m di altezza con una tettoia e uno sportello con possibilità di aerazione frontale. Ho letto su diversi siti che se queste strutture sono esclusivamente vani tecnici non richiedono alcuna comunicazione in quanto non aumentano la volumetria, è vero?
RispondiEliminaa Roma tali volumi sono esclusi dal calcolo del volume solo se realizzati al di sopra del lastrico di copertura (da leggere la dicitura esatta: qui vado a memoria), dunque in un balcone svilupperebbero cubatura. generalmente sono considerati ammissibili i carter di protezione specifici, quelli che sono aperti sotto in modo tale da non costituire volume chiuso. Altrimenti, si autorizzano solo le spallette ed il tettuccio, ma lo sportello poi rimarrebbe "abusivo".
EliminaBuongiorno, per accedere alle detrazioni fiscali del 50% con intervento di rifacimento del bagno e tinteggiatura ambienti al comune di Roma non posso presentare una CILA per manutenzione straordinaria... come posso ovviare questo problema e permettere ai miei clienti di ottenere comunque le detrazioni?
RispondiEliminala legge specifica che le opere di manutenzione ordinaria sulle singole unità immobiliari non sono detraibili, ma c'è sempre stato il dubbio sull'"adeguamento impiantistico". Sulla questione ho deciso di non pronunciarmi più apertamente, perché ogni giorno ci sono notizie discordanti sulla vicenda. Consiglio di contattare l'assistenza dell'agenzia per farsi dare una risposta scritta, benché la stessa non è vincolante in caso di accertamento.
EliminaCiao Marco mi sono persa e tu sei il faro che mi può guidare ,come sempre..Vorrei demolire un parapetto di una finestra per dare più luce ad una stanza già bella e realizzata da chissà chi in modo del tutto inappropriato creando un ambiente di 9.66 mq illuminato da una finestra di 60x135.Dunque insufficiente !!Visto che mi trovo in fase di cila in sanatoria stavo pensando invece di presentare Scia in sanatoria vista l'urgenza(usuale) di dare un nuovo catastale aggiornato alla committenza.Ma questo decreto Scia 2 è attuativo?? Dovrei fare una Scia oppure Permesso di costruire ?? E si può fare in sanatoria o non esiste in caso di modifiche di prospetto???Te l'ho detto mi sono persa...illuminami ti prego
RispondiEliminae come sempre grazie grazie grazie
Eliminaanzitutto, grazie a te. Se non ho capito male, hai necessità di sparapettare una finestra per aumentarne la superficie: nel caso si procede in SCIA alternativa al PdC e sarebbe preferibile non andare in sanatoria perché comuqnue è un intervento di RE e se fatto abusivamente ha potenziali risvolti penalmente rilevanti. Comunque verifica se tante volte la situazione urbanistica non fosse comunque legittimata in quello stato (magari così deriva dall'originario progetto) nel qual caso potresti pure valutare se lasciare le cose così. Se hai quesiti più complessi conviene che mi scrivi un email.
EliminaAccidenti no purtroppo il progetto originario prevedeva un bagno con minifinestra....di che risvolti penali parliamo?? Così per sapere di che morte morire..
Elimina:( Grazie Marco
Io non so dove trovarmi la distinzione fra scia 1 e scia 2 ...credevo che lo sparapettamento andasse in scia 1...cavolo !! A questo punto presentando una Scia 2 posso fare il docfa quasi subito(così da poterlo dare alla banca ) ma chiudendo i lavori sempre dopo minimo un mese ? Ciao ciao ciao
Eliminaio non ritengo corretto distinguere tra scia 1 e 2 (che è il nome dei decreti) ma distinguerei tra scia ordinaria e scia alternativa al pdc. la tua sarebbe questa seconda fattispecie. L'affaccio di questa finestra verso cosa è? se è una chiostrina, le camere non possono affacciarvisi a prescindere. la modifica di prospetto è opera di ristrutturazione edilizia, di fatto non esentata dalle responsabilità di cui all'art. 33 e 34. Poi magari te la cavi perché non è modifica sostanziale, però insomma è meglio evitare contenziosi di questo tipo. la SCIA alternativa ha sempre i 30gg di silenzio-assenso, e dunque i lavori andranno fatti successivamente. Agisci con cautela, se ti serve una consulenza contattami in privato via email.
Eliminagrazie Marco
EliminaBuongiorno Architetto. Sono qui a chiederLe gentilmente una specifica. Per un intervento di manutenzione strordinaria per un appartamento che prevede la semplice diminuzione dello spazio di una cucina per l'allargamento del soggiorno, attraverso la demolizione e ricostruzione di un tramezzo, è necessario anche che tutti gli altri ambienti dell'appartamento non interessati all'intervento rispettino le metrature minime del regolamento edilizio? L'appartamento è superiore ai 70mq di s.l.p. ma uno dei due bagni ha un lato minimo di 1,55m anzichè 1,70m. ( RE di Milano ). Inoltre vi sono N.3 camere da circa 12mq ma nessuna da 14mq. L'appartamento è stato acquistato nel 1985 direttamente dal costruttore e la planimetria catastale non è mai variata. Fino ad oggi, infatti,non vi sono state opere interne di modifica, nessun condono, e la planimetria corrisponde allo stato di fatto.
RispondiEliminaVi è l'obbligo per caso di adeguare anche la larghezza del bagno principale ed eventualmente creare una camera da letto di almeno 14mq? La conformità delle opere riguarda soltanto gli ambienti oggetto dell'intervento (soggiorno e cucina) oppure bisogna portare a norma tutti gli altri ambienti della casa al RE vigente? La ringrazio moltissimo se vorrà rispondermi e complimenti per questo suo blog così ricco di informazioni utilissime.
Un saluto cordiale
occorre verificare il progetto edilizio originario per vedere se il bagno è autorizzato nello stato in cui è (il RE potrebbe essere stato modificato successivamente, ora non conosco in dettaglio la realtà milanese): se sì, a mio parere può rimanere così (ma l'ufficio locale potrebbe ritenere di no); altrimenti va adeguato tutto alle norme vigenti.
EliminaLa ringrazio molto Architetto, seguirò il suo consiglio.Un saluto cordiale.
EliminaCiao Marco Buongiorno, secondo la tua esperienza la modifica/chiusura di alcune finestre che originariamente davano accesso ad una terrazza e che ora sono state inglobate all'interno di una veranda condonata, è intervento di ristrutturazione edilizia? può in qualche modo essere considerata opera esterna che modifica il prospetto? Grazie come sempre, buona giornata.
RispondiEliminaper prassi, le facciate inglobate in successivi ampliamenti diventano semplici tramezzature interne. comunque non c'è di fatto un riferimento normativo specifico: si va per logica interpretativa.
EliminaGrazie
EliminaCiao Marco,
RispondiEliminatema: apertura finestra su muro perimetrale, municipio 1, vincolo Unesco, tessuto PRG T4. Da un colloquio informale in Soprintendenza, il responsabile di zona mi ha detto che è un intervento che loro non approvano.
Il mio cliente però vuole "un documento ufficiale" che certifichi che l'intervento non è fattibile. Penso che l'unico modo sia presentare una SCIA in alternativa al pdc richiedendo che venga ottenuto il parere della sovrintendenza da parte del Municipio.
Nel tessuto T4 è permesso la RE2, ma dove trovo i parametri edilizi per stabilire se l'intervento sia fattibile? (ad esempio distacchi, introspezione, etc..) E poi, secondo te, deve essere presentato qualcosa al Genio Civile per la staticità della facciata?
Grazie
buona giornata
se il cliente vuole risposta ufficiale, fai richiesta di nulla-osta e attendi il diniego. se il muro perimetrale è anche portante o collaborante, serve progetto al genio civile. Sulle distanze o visuali, se la facciata ha già delle finestre potrebbero non esserci grosse implicazioni; viceversa potenzialmente sì, ma sono situazioni da valutare sempre con attenzione.
Eliminagrazie mille!
EliminaCiao Marco,
Eliminaper lasciare un feedback che possa essere utile anche ad altri, ti confermo che l'iter da seguire per richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una finestra, qualora si ricada nel vincolo Unesco, è la presentazione di richiesta di nulla osta alla Soprintendenza dei Beni Culturali in via di San Michele.
Ad oggi, non esiste un modulo prestampato da compilare, ma sul sito della Soprintendenza si trova l'elenco degli allegati richiesti per il nulla osta.
Purtroppo, in modo abbastanza esplicito, mi è stato comunicato che il nulla osta sarà respinto, perchè la Sovrintendenza non autorizza aperture di finestre su prospetti, se non in casu molto particolari o in caso di un progetto unitario per l'intero prospetto. (come hai già fatto presente tu più volte nei tuoi post).
Grazie ancora per il preziosissimo aiuto che dai a tutta la comunità di tecnici in balia della burocrazia!
Buona giornata
Sara
grazie del feedback!
EliminaBuonasera Marco,
RispondiEliminaMunicipio II, via di San Valentino, zona Parioli, ho un'unità immobiliare con una finestra che affaccia sulballatoio interno di un balcone dello stesso appartamento e su chiostrina interna , che vorrei trasformare in porta finestra. Normalmente per un cambio di prospetto serve una SCIA, mi chiedevo però se essendo su ballatoio interno, quindi con un parapetto davanti, il prospetto dell'immobile rimane uguale; immagino che per un immobile del genere, degli anni 50 anche (se esistesse) un progetto originario depositato con i prospetti , gli stessi siano disegnati con davanti alle finestre interne il ballatoio; voglio dire il prospetto dell'edifico non muta, posso pensare di fare solo una CILA?? Ti ripeto il balcone è a servizio dello stesso appartamento
non c'è mai stata chiarezza su questo punto: da un lato la vista prospettica in effetti non cambia; dall'altro si tratta comunque di un intervento che ha una valenza sugli spazi esterni. Io in questi casi tendo a fare comunque una SCIA alternativa, a maggior tutela mia e del committente.
EliminaGentilissimo Marco, ti scrivo per una questione relativa ad una modifica funzionale di una palestra C4: per le attività ginniche, in un locale di proprietà (ex fabbricato industriale), il cliente mi ha chiesto di voler realizzare una buca per effettuare le acrobazie. La proprietà è cielo terra, e si tratterebbe di fare uno scavo di circa 1,5 m di profondità. Dovrebbe, credo, rientrare in una SCIA, ma quello che ti chiedo è se la volumetria, trattandosi di un c4 (attività sportive senza fine di lucro), sia un parametro da conteggiare o no. Grazie in anticipo e complimenti per i tuoi post.
RispondiEliminaGentile Marco, chiarissima (come sempre) la sua ricostruzione. Le chiedo però lo sforzo di una ulteriore delucidazione in merito alla modifica dei prospetti: se la SCIA ai sensi dell'art. 22 (quindi non in alternativa al PdC) al comma 1, lettera c) abilita interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) (quindi RE2) purché non ricadenti nell'Art. 10 comma 1 lettera c) (quindi RE con modifica della volumetria/ o in zona omogenea A o sottoposto a tutela) se io non ricado in quest'ultima fattispecie, perché non potrei modificare una finestra con una SCIA semplice, ovvero relativa all'art. 22?
RispondiEliminasecondo gli ultimi sviluppi normativi sembra che ad oggi sia possibile far ricadere una modifica di finestra in ristrutturazione leggera: questo post è stato scritto prima di queste evoluzioni, ma trova post più recenti aggiornati.
EliminaMarco Buonasera, volevo chiederti se la sostituzione di una scala in ferro esterna che collega un terrazzo al suo lastrico è considerata ristrutturazione edilizia. Nel mio caso da scala lineare la sostituirei con una a chiocciola passando anche dal parere paesaggistico. grazie infinite
RispondiEliminami sembra possa in effetti poter rientrare in ristrutturazione edilizia in quanto si tratta di un cambio tipologico.
EliminaBuongiorno, sto compilando una SCIA sul Suet di Roma e mi ritrovo con un dubbio amletico sulla caratterizzazione dell'intervento. Immobile non tutelato, città consolidata, non in carta della qualità, semplice ristrutturazione interna, con in più una nuova finestra. Ho pensato da subito di inserirlo in Ristrutturazione edilizia "leggera", perché la finestra non serve ai fini dell'agibilità (in quel caso andrebbe in Cila). Ora compilando la Scia mi viene il dubbio perché nel suet mi sembra di capire che la pesante è per la modifica dei prospetti, mentre la leggera no. Tu che ne pensi? Grazie mille!
RispondiEliminami sembra di poter concordare nell'utilizzo della SCIA, e confermo ristrutturazione leggera. un unico appunto: avresti dovuto presentare una SCIA anche se l'intervento era finalizzato all'adeguamento dei rapporti aeroilluminanti: l'unica differenza è che non ci avresti pagato il contributo di costruzione.
EliminaGrazie infinite, il tuo aiuto è sempre prezioso! Grazie anche per la precisazione, questo era un altro aspetto poco chiaro. Buona giornata!
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