Viviamo in un paese di norme, stratificate e contorte: per noi tecnici che siamo nel pieno della bufera, non ci rimane che barcamentarci. Oggi parliamo dei vincoli normativi, di svariata natura, che subentrano negli edifici al crescere della complessità del progetto o anche semplicemente al crescere della dimensione dell'immobile con cui abbiamo a che fare. Questo post ha la utopistica pretesa di voler raccogliere tutti i vari vincoli, per essere usato da tutti noi come riferimento da sbirciare ogni qualvolta ci capita di iniziare un nuovo progetto.
Obblighi imposti in funzione della dimensione planimetrica dell'immobile e/o della destinazione d'uso
anzitutto, generalmente, e salvo diversa specifica indicazione, per dimensione planimetrica si intende la superficie lorda, cioè quella compresa dello spessore dei muri perimetrali. Per Roma, tale spessore è rappresentato dai primi trenta centimetri di profondità: se il muro supera tale valore, la quota eccedente non va computata (benché la LR 6/2008 art. 12, del maggio 2008 - il prg è del febbraio 2008 -, individua un criterio più articolato: non valgono i primi 30 cm ma per un massimo di ulteriori 25: dunque oltre uno spessore di 55cm bisognerebbe riconteggiare lo spessore in SUL, anche per edifici esistenti). Per il catasto, invece, si devono considerare i primi 50cm.
al di sopra dei 150mq se in centro storico di Roma subentra:
- per le
attività commerciali l'obbligo di richiedere il parere sanitario: in base al tipo di prodotto commercializzato cambia il servizio a cui rivolgersi. molte attività sono comunque soggette ad obbligo indipendentemente dalla superficie -
pdf di riferimento per Roma.
al di sopra dei
200mq subentra:
- l'obbligo di redigere il progetto dell'impianto elettrico da parte di un tecnico qualificato negli immobili
commerciali o sedi di attività, indipendentemente dalla potenza impiegata
- per le
palestre, l'obbligo del progetto delle prescrizioni antincendio, rientrante nelle procedure di categoria "B" (di categoria "C" se con capacità superiore alle 200 persone)
al di sopra dei
250mq subentra:
- nei locali sedi di
attività private ma aperte al pubblico (locali di vendita prodotti; studi medici; laboratori analisi; etc) l'obbligo di realizzare almeno un servizio igienico visitabile (DM LLPP 14 giugno 1989 n°236 art. 3 punto 3.4 lett e). è specificato in questo caso che il limite di 250mq si riferisce alla superficie netta.
- nei
magazzini l'obbligo di richiedere il parere sanitario, a seconda se si tratti di magazzini non alimentari o alimentari cambia il servizio della ASL a cui rivolgersi (SISP, SIAN o SVET) -
pdf di riferimento per Roma.
- nei
locali commerciali l'obbligo di richiedere il parere sanitario: in base al tipo di prodotto commercializzato cambia il servizio a cui rivolgersi
al di sopra dei
300mq subentra:
- nelle
autorimesse per veicoli (auto e moto) l'obbligo di adottare specifiche prescrizioni antincendio (categoria "A" di cui al d.p.r. 151/2011)
al di sopra dei
400mq subentra:
- l'obbligo di redigere il progetto dell'impianto elettrico nelle abitazioni private, indipendentemente dalla potenza impiegata;
- per i locali commerciali l'obbligo di adottare delle specifiche prescrizioni antincendio e di redigere un relativo progetto, da inviare al comando locale (categoria "A" di cui al d.p.r. 151/2011)
al di sopra dei
600mq:
- nei
locali commerciali si passa dalla categoria "A" alla "B" delle norme per la prevenzione incendi
al di sopra dei
1.000mq:
- nelle
autorimesse per veicoli (auto e moto) si passa dalla categoria "A" alla "B" delle norme per la prevenzione incendi
al di sopra dei
1.500mq:
- nei
locali commerciali si passa dalla categoria "B" alla "C" delle norme per la prevenzione incendi
obblighi imposti in funzione delle caratteristiche degli impianti installati (d.m. 37/08)
impianti elettrici
vi è sempre l'obbligo di eseguire il progetto dell'impianto: per impianti al di sotto dei
6kW di potenza massima impiegabile, tale progetto può essere redatto dallo stesso installatore (che ovviamente deve avere i requisiti previsti dalla normativa) e deve essere
allegato alla dichiarazione di conformità assieme alla dichiarazione sui materiali impiegati. In genere per impianti piccoli è rappresentato da un semplice schema funzionale.
In tutti gli altri casi, descritti al comma 2 dell'art. 5 del citato d.m., il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato. In questo caso, vi è anche l'obbligo di deposito presso lo sportello unico dell'edilizia del comune. In questo caso a Roma è richiesto anche di allegarlo alle istanze urbanistiche. Se si prevedono opere di attività edilizia libera con comunicazione facoltativa, io vi allego comunque il solo progetto dell'impianto.
impianti di riscaldamento
anche in questo caso, l'obbligo di progetto c'è sempre: la distinzione è tra progetti che vanno redatti anche dal responsabile tecnico dell'impresa e semplicemente consegnati al committente e progetti che, invece, vanno redatti da un professionista abilitato e consegnati anche in comune.
il
d.m. 01/12/75 prescrive il progetto dell'impianto di riscaldamento fatto dal professionista al di sopra delle
30.000 kcal/h (circa 35kW) con contestuale denuncia all'ISPESL.
Il progetto dell'impianto fatto dal professionista è altresì obbligatorio, questa volta in base al DM 37/08, qualora gli scarichi di più caldaie di potenza inferiore ai 35kW siano convogliati in una canna fumaria unica ramificata.
Se abbiamo a che fare invece con impianti di climatizzazione, il progetto del professionista è obbligatorio al di sopra di una potenzialità di 40.000 frigorie/h.
al di sopra dei 116kW di potenza al focolare, l'iter procedurale è ulteriormente affinato dalle procedure relative alle norme per la prevenzione incendi.
Sulla nuova istallazione o completo rifacimento dell'impianto di riscaldamento autonomo gravano altri vincoli ed obblighi che ho più esaustivamente trattato in
quest'altro mio post.
impianti di distribuzione gas
il progetto redatto dal professionsta è obbligatorio quando l'impianto deve servire apparecchiature a gas per una potenza complessiva superiore a 50kW, da intendersi secondo me come totale delle apparecchiature installate nella singola unità immobiliare. dunque considerando che un piano cottura difficilmente ha una potenza dei fuochi superiore a 12-14kW e che le caldaie domestiche non sono mai superiori a 35kW tecnicamente non serve mai il progetto negli appartamenti. tuttavia già per esempio se aveste due cucine con due differenti piani cottura ed una caldaia potreste superare il limite.
norme per la prevenzione incendi
Queste norme sono assai variegate in funzione in particolare della destinazione d'uso: farne una trattazione esaustiva in un blog è impossibile: intanto vi rimando alla
pagina principale della normativa del sito istituzionale dei Vigili del Fuoco. Nel testo ho inserito alcune prescrizioni per le destinazioni d'uso più ricorrenti.
Ci sono per esempio attività che sono sempre soggette alle norme di prevenzione (come per esempio gli studi per le riprese cinematografiche e televisive) o altre attività che lo sono in funzione della superficie (come per esempio le attività commerciali, che al di sotto dei 400mq non sono soggette: come ho riportato nella classificazione di cui sopra). il riferimento normativo principale è quello dell'allegato I al
DPR 151/11.
obblighi normativi riguardo alla ASL
Anche qui, come per gli incendi, è difficilissimo dare delle indicazioni generiche, perché praticamente ogni tipo di attività ha le sue specifiche necessità. Per quanto riguarda gli appartamenti, non ci sono mai degli obblighi relativi a procedure ASL, se non il semplice rispetto dei parametri del regolamento d'igiene. Per i locali sedi di attività invece molto spesso, se non quasi sempre, è necessario istruire una procedura di nulla osta presso la ASL locale.
Anche qui, come per l'antincendio, ci sono attività che sono sempre soggette al parere sanitario come per esempio gli estetisti, le sale giochi e le autorimesse. Per altre attività invece l'obbligo scatta al di sopra di una certa superficie. Per Roma, come già linkato, si può fare riferimento
a questo pdf.
Segnalatemi errori, refusi o ulteriori vincoli che ritenete giusto inserire in questa pagina.
Come al solito, questo testo è una sorta di appunto personale: lo condivido volentieri per spirito di umana collaborazione professionale e non. Pertanto non è un documento ufficiale e quindi non mi assumo nessuna responsabilità riguardo ad eventuali errori ed omissioni che vi possiate trovare.
buongiorno architetto,
RispondiEliminacome al solito è sempre molto utile quello che leggo nel blog.
in merito alla 37/08 avrei una domanda da porle.
è stata presentata una cila per opere interne per un laboratorio di pasta all'uovo che vende anche al pubblico.
successivamente si sono resi conto di dover presentare il progetto degli impianti.
la domanda è, è possibile integrare il tutto nella cila già aperta, o è necessario avviare un altro iter?
grazie e complimenti per il lavoro che svolge.
se la CILA non è stata ancora chiusa, è possibile integrarla dichiarando che la necessità del progetto impiantistico è "venuta fuori" in corso d'opera. non ci crederà nessuno, ma la procedura non è sbagliata.
Eliminagrazie infinite per la pronta risposta.
EliminaBuongiorno Marco, volevo avere da te alcuni chiarimenti, su una sanatoria art. 167 co.4, l'immobile si trova in fasce di rispetto archeologica beni individuati alla lettera m), l'immobile è concessionato da sanatoria dove da quanto ho capito nella sanatoria deve essere citato il visto l'ex art. 32 zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della galasso ecc... se non c'è bisogna annullare la vecchia concessione e richiedere la nuova con questo visto.
RispondiEliminaQuesta è una cosa, ora l'altra è che questo immobile al piano terra è concessionato mentre al piano primo c'è un sottotetto che ha un'altezza media di 1.00+2.7/2=1.85 ora per applicare l'art. 167 co.4 lett. c) sanatoria nel caso in cui non si ha aumento di volume e superficie dell'esistente, ora mi chiedo io posso dare il piano primo come locali tecnici ovviamente non abitabili con Hmedie < 2.70, facendo non so locale alloggiamento batterie tampone fotovoltaico, locale tecnico solare termico ecc...? si può fare se però l'appartamento al piano terra è collegato con questo piano sottotetto? da quanto ho capito il sottotetto deve essere privo di autonomia funzionale. insomma l'obiettivo è avere la 167 su questa parte, negli elaborati come ante operam devo mettere quello concessionato , cioè terrazzo senza ancora il tetto, oppure devo mettere l'ultimo parere rilasciato dalla regione che approva un tetto a due falde con altezza al colmo netta di 1.80 metri? insomma quale soluzioni prospetti? in Regione non mi hanno dato molta fiducia e non hanno indicato nessuna strada. grazie
saluti
nella concessione non necessariamente deve essere citato il parere relativo al vincolo, bisognerebbe visionare l'intero fascicolo del condono per vedere se contiene le procedure necessarie. Comunque bisognerebbe pure verificare la data esatta di istituzione del vincolo.
EliminaIl piano sottotetto è più alto di 150cm e quindi tecnicamente sviluppa cubatura, a meno che non si dimostri che è un locale tecnico. la regione non farà problemi di tipo urbanistico per concedere la santoria, dunque è meglio confrontarsi fin d'ora con l'ufficio tecnico che poi accoglierà la pratica di sanatoria urbanistica.
buonasera marco,volevo avere un consiglio, mi è stato richiesto dall ufficio condono ed Acea ato2 il parere tecnico ai sensi art.32 per parere di inedificabilita parziale per presenza falde idrica, dove è cosa bisogna presentare? poi mi viene richiesto solo per l appartamento,mi sembra che il mio cliente abbia fatto lavori per la fognatura, per il rilascio del parere hanno dato 180 giorni, quale docum presentare? e dove?
RispondiEliminanon mi è mai capitata questa cosa, comunque c'è un ufficio che si occupa del rilascio dei pareri in zone con questo ti po di vincolo, non ricordo bene quale sia.
EliminaBuongiorno Arch. Campagna, avrei una domanda forse sciocca. nel caso di una villa di nuova costruzione, il certificato prevenzione incendi non serve perchè gli edifici residenziali non sono presenti nell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011, giusto? grazie mille.
RispondiEliminaSi il certificato va prodotto solo in alcuni casi, se si tratta di residenze.
EliminaBuonasera Marco,
RispondiEliminasecondo te il progetto per un impianto elettrico superiore a 6 kw può firmarla anche un architetto? La 37/08 dice che deve essere un tecnico abilitato e avere esperienza di oltre 5 anni ma non ci sono divieti per architetti e la legge non parla dell' esclusività del ruolo dell' ingegnere, ho posto la stessa domanda all' ordine il quale non mi ha saputo dare una risposta certa.Secondo te come va interpretata la questione?
Alcuni colleghi li firmano, ma sinceramente non mi sono mai messo a verificare se davvero possiamo oppure no. Comunque in linea di massima direi di si.
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RispondiEliminaSalve,
RispondiEliminaper essere a norma un impianto di riscaldamento di nuova costruzione fatto nel 2016,tubi in rame con radiatori ad acqua calda e alimentato con caldaia a metano, testine termostatiche wifi, caldaia a condensazione esterna con scarico a parete, nella dichiarazione di conformità a regola d'arte deve riportare la UNI 10202/93 oppure la UNI 10412-1/06?
Grazie per il chiarimento.
Buongiorno Marco,
RispondiEliminasecondo lei è possibile procedere alla richiesta commerciale di un'attività di Estetica e un'attività di Laboratorio Artigianale (sartoria) all'interno dello stesso locale commerciale? ho letto la Delibera n.42/2006 e sembrerebbe che le attività di estetica possano essere esercitate solo all'interno di parrucchieri o profumerie (come attività secondarie). Ma se invece fosse l'attività principale, è possibile che il SUAP rilasci autorizzazione per un'attività di laboratorio? (quindi come attività secondaria).
Se tutto questo fosse vietato, potrei a quel punto frazionare il locale di circa 66 mq.? preciso che c'è un unico civico di accesso e che dovrei eventualmente creare un disimpegno all'ingresso.
Un saluto, grazie per la disponibilità
bisogna chiedere al SUAP del municipio territorialmente competente. se le attività non sono incompatibili, teoricamente è possibile autorizzare entrambe, facendo due distinte SCIA. Altrimenti potrebbe frazionare, verificando che ci siano i presupposti.
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