domenica 29 dicembre 2013

detrazioni fiscali prorogate: (ri) facciamo il punto

Dopo l'approvazione in Senato, dobbiamo solo attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta proroga delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico degli immobili. Penso sia utile (ri)spendere qualche parola sul tema.

detrazioni per le ristrutturazioni edili

vengono prorogate per tutto il 2014 alle stesse condizioni che hanno dal giugno 2013, ovvero:

50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (40% dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015; 36% dal 1 gennaio 2016) ovvero fino al 30 giugno 2015 per le parti comuni dei condomini (40% dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016; 36% dal 1 gennaio 2016), ripartendo la detrazione in 10 quote annuali di pari importo:
  • per l'acquisto di mobili effettuati in concomitanza con la ristrutturazione principale, fino ad un massimo di euro 10.000.
Gli importi indicati si riferiscono al totale comprensivo dell'IVA, e possono ricomprendere anche le spese sostenute per le prestazioni professionali correlate alla ristrutturazione stessa (per esempio per la pratica edilizia laddove necessaria, o per la direzione lavori). Per una descrizione di quando e come si possa applicare l'iva agevolata al 10% vi rimando sempre a questo mio post sull'argomento.


detrazioni per l'efficientamento energetico


vengono prorogate per tutto il 2014 alle stesse condizioni che hanno dal giugno 2013, ovvero:
  •  65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (50% dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015) ovvero fino al 30 giugno 2015 per le parti comuni dei condomini (50% dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016), ripartendo la detrazione in 10 quote annuali di pari importo:
    • fino ad un ammontare complessivo di euro 100.000 (iva compresa) per un insieme sistematico di opere che porti ad abbassare l'indice di prestazione invernale di un valore del 20% inferiore di quelli di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1, annesso al D.Lgs 192/2005 (comma 344 legge 296/2006)
    • fino ad un ammontare complessivo di euro 60.000 (iva compresa) per gli interventi sulle strutture opache (pareti, solai) o trasparenti (infissi) di separazione verso l'esterno (o verso locali non riscaldati) che portino l'elemento a rispettare il parametro di trasmittanza termica riportato nella tabella 3 (comma 345);
    • fino ad un ammontare complessivo di euro 60.000 (iva compresa) per gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per qualunque uso (riscaldamento o acqua calda sanitaria) (comma 346);
    • contrariamente a quanto recitato nei commi originali della legge 296/06, in virtù di quanto sancito all'art. 14 della legge 90/2013, sono ESCLUSE dalla detrazione fiscale le spese sostenute per il rifacimento degli impianti termici con caldaie a condensazione, l'installazione di scaldaacqua elettrici a pompa di calore e gli impianti geotermici a bassa entalpia.
I valori di trasmittanza termica che gli infissi o le chiusure opache devono rispettare sono quelli della tabella 2 allegata al DM 26 gennaio 2010.

Alcuni potrebbero pensare che la detrazione per l'efficientamento generale dell'edificio e quella per l'intervento sui singoli elementi di chiusura verso l'esterno (pareti, soffitti, infissi) in parte si sovrapponga: in realtà non è così, o meglio nella prima, la ristrutturazione globale, si può intervenire in modo più sistematico sull'intera unità immobiliare, ma ciò presuppone che gli interventi siano strutturati e progettati, perché quello che deve verificarsi non è un certo valore di trasmittanza per ogni singola parete, ma bensì il valore globale di efficienza energetica relativa all'intera unità. Per questo, il limite massimo di spesa per questi interventi è più alto. 

Per contro, intervenire sui singoli elementi opachi o trasparenti verso l'esterno può essere altrettanto efficace da un punto di vista energetico, senza necessariamente dover prevedere un progetto energetico di riqualificazione: per questo è previsto un tetto di spesa più basso. Ad ogni modo, per il singolo immobile, qualora si facesse sia sostituzione infissi e sia efficientamento degli elementi opachi, il tetto massimo di spesa è comunque 60.000 euro, e non si avrebbe diritto a due detti da 60.000 euro per ciascuna tipologia di intervento (parliamo comunque di una cifra più che ragionevole quando si interviene su immobili di dimensioni fino a 200mq). La differenza normativa tra sostituzione infissi ed efficientamento delle pareti o solai è che la prima non necessita dell'attestato di qualificazione energetica, mentre la seconda sì. La parcella per la redazione dell'attestato è comunque detraibile nei 60.000 euro.

13 commenti:

  1. Buongiorno,
    innanzitutto le faccio i complimenti per questo utilissimo blog.
    Le vorrei chiedere qualche chiarimento rispetto alla necessità, o meno, di nominare un coordinatore della sicurezza in un caso di manutenzione straordinaria: se non ho capito male è indispensabile quando sul cantiere intervengono CONTEMPORANEAMENTE 2 o più imprese. Quello che spesso accade è che il committente abbia un contratto con una singola impresa che però a sua volta "delega" / subappalta una parte dei lavori ad altre imprese o artigiani indipendenti.
    In questo caso, se il committente cmq salda tutti i pagamenti all'impresa principale con cui ha il contratto, di fatto intervengono imprese differenti come idraulico, elettricista, parquettista, etc.. : è quindi necessario il responsabile della sicurezza?
    Diversamente l'intervento di un falegname che monti i serramenti o la cucina può essere considerato come un "cantiere distinto", che non si realizza contemporaneamente ai lavori di manutenzioni straordinaria, e quindi senza necessità di avere un responsabile alla sicurezza?

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    1. la presenza dei subappaltatori di fatto fa nascere la necessità di nominare il coordinatore, a meno che questi non siano iscritti in camera di commercio come "lavoratori autonomi": in questo caso allora non vengono conteggiati come "impresa". In ogni caso, anche se non fosse contemporanea la loro presenza, la legge impone comunque la nomina del cordinatore.

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    2. Grazie mille per la risposta molto chiara.
      Mi sembra di capire che in questo caso i serramenti non si possano scorporare conccretamente. Il montaggio di arredi fissi (cucina, armadiature etc..) potrebbe invece essere distinto e non implicare , da solo, la necessità di un responsabile della sicurezza?
      Grazie ancora,
      Simona

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    3. secondo me è logico anche presupporre che gli infissi facciano parte di un cantiere a sè stante, comunque certamente i mobili non sono assimilabili al cantiere edile: seguendo questa logica dovremmo nominare un coordinatore anche se chiamiamo il muratore per tinteggiare una stanza ed un facchino per spostarci i mobili. è anche vero che la legge è talmente stupida che effettivamente è così...

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    4. concordo con lei sul far prevalere il buon senso.
      =D
      grazie mille, simona

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  2. Buonasera Architetto Campagna,

    alla luce dell'estensione di tutte le detrazioni per tutto i 2015 le volevo sottoporre un quesito.

    Un cliente ha comprato dei materiali per un bagno (pavimenti, rivestimenti, rubinetteria, ...) pagando con bonifico parlante. Questo pagamento è avvenuto con qualche settimana di anticipo rispetto alla presentazione della CILA.

    Ci troviamo quindi nella situazione in cui il bonifico ha data precedente al titolo abilitativo.

    Lei ha esperienza in tal senso?

    Saluti
    Paolo Grumelli

    La guida dell'agenzia delle entrate non chiarisce nulla di questa situazione, anche se a buon senso sembrerebbe necessario che la data di presentazione della CILA sia anteriore alla data dei bonifici.

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    1. dato che il rinnovamento di un bagno può essere comunque detratto, in quanto si tratterebbe di "adeguamento impiantistico" (andrebbe però dimostrato che si stia intervenendo su un bagno che abbia obiettiva necessità di rinnovamento), secondo me la discrepanza tra acquisto materiali e CILA non rileva. Comunque, uno ha sempre il diritto di poter acquistare in anticipo i materiali per stoccarli in opera; è invece l'inizio dei lavori che è incentivato solo se viene effettuato solo con la pratica presentata. Questa ovviamente è la mia personale opinione che può differire da quella dell'agenzia delle entrate.

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  3. Avrei bisogno di un chiarimento perchè ho letto ovunque e non trovo risposta:
    Mio caso: Abitazione in corso di restauro e risanamento conservativo con tutte le SCIA e autorizzazioni necessarie.
    La sottoscritta, committente e proprietaria della casa, vuole acquistare delle mattonelle in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti direttamente da un fornitore quindi senza la fornitura della posa.
    L'IVA sul materiale può essere agevolata e cioè posso chiedere al fornitore di applicarmi in fattura l'IVA al 10% anzichè al 22%?

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    1. per la tipologia di opere in svolgimento secondo me no, perché non è classificabile come "ristrutturazione edilizia". Per ottenere l'iva agevolata sulla fornitura dovrà farla transitare per la partita iva dell'impresa, che glie la fatturerà assieme alla posa in opera.

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  4. buongiorno carissimo Architetto Marco.
    Ho le idee poco chiare sulle agevolazioni edilizie, ad ogni legge di stabilità cambia qualcosa, in più in corso d'anno con le varie leggi aiuta italia, confondi italia e così via qualche altra cosa cambia sempre.
    metto il mio caso.
    devo fare dei lavori nella prima casa di mia madre.
    1. primo problema discriminante la manutenzione straordinaria (intervento per il quale è prevista l'agevolazione) come si qualifica?
    dalla legge:
    b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
    integrare gli impianti può essere considerato la modifica di un bagno senza variazione planimetrica e quindi senza presentare nella cila le planimetrie e soprattutto senza riaccatastare l'immobile?

    2. secodo problema nel caso di manutenzione ordinaria di prima casa l'iva è ridotta al 4%, e gli over 80 non possono più ottenere il vantaggio di detrarre gli importi in tre sole rate? (mia madre ha 87 anni)

    3. agevolazioni mobili, è previsto uno sconto sull'iva dei mobili collegati alla manutenzione straordinaria della prima casa?

    grazie

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    1. sull'interpretazione della manutenzione straordinaria non c'è mai stata chiarezza assoluta, comuqnue ho fatto diverse considerazioni in un altro post specifico di qualche tempo fa.
      sul secondo problema non saprei, comunque l'iva al 4% in edilizia sembra si possa applicare solo alle nuove costruzioni.
      per i mobili non mi risulta siano previsti sconti sull'iva.

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    2. grazie marco ti inviato anche una mail,

      su un altro argomento

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  5. Buongiorno Architetto, per poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 16 bi t.u.i.r. è necessario che l'impresa che vende l'unità abitativa abbia eseguito direttamente i lavori di ristrutturazione o può essersi avvalsa di imprese appaltatrici? Grazie.


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