detrazioni per le ristrutturazioni edili
50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (40% dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015; 36% dal 1 gennaio 2016) ovvero fino al 30 giugno 2015 per le parti comuni dei condomini (40% dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016; 36% dal 1 gennaio 2016), ripartendo la detrazione in 10 quote annuali di pari importo:
- per opere di "manutenzione straordinaria" invervenute sugli immobili, fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro (48.000 euro dal 1 gennaio 2016). Dato che su questo punto non ci sono grosse differenze con il passato, vi rimando alla lettura di questo mio vecchio post sulle ristrutturazioni, e a quest'altro post in cui ragiono sulla definizione di "manutenzione straordinaria".
- per l'acquisto di mobili effettuati in concomitanza con la ristrutturazione principale, fino ad un massimo di euro 10.000.
detrazioni per l'efficientamento energetico
- 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (50% dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015) ovvero fino al 30 giugno 2015 per le parti comuni dei condomini (50% dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016), ripartendo la detrazione in 10 quote annuali di pari importo:
- fino ad un ammontare complessivo di euro 100.000 (iva compresa) per un insieme sistematico di opere che porti ad abbassare l'indice di prestazione invernale di un valore del 20% inferiore di quelli di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1, annesso al D.Lgs 192/2005 (comma 344 legge 296/2006)
- fino ad un ammontare complessivo di euro 60.000 (iva compresa) per gli interventi sulle strutture opache (pareti, solai) o trasparenti (infissi) di separazione verso l'esterno (o verso locali non riscaldati) che portino l'elemento a rispettare il parametro di trasmittanza termica riportato nella tabella 3 (comma 345);
- fino ad un ammontare complessivo di euro 60.000 (iva compresa) per gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per qualunque uso (riscaldamento o acqua calda sanitaria) (comma 346);
- contrariamente a quanto recitato nei commi originali della legge 296/06, in virtù di quanto sancito all'art. 14 della legge 90/2013, sono ESCLUSE dalla detrazione fiscale le spese sostenute per il rifacimento degli impianti termici con caldaie a condensazione, l'installazione di scaldaacqua elettrici a pompa di calore e gli impianti geotermici a bassa entalpia.
Buongiorno,
RispondiEliminainnanzitutto le faccio i complimenti per questo utilissimo blog.
Le vorrei chiedere qualche chiarimento rispetto alla necessità, o meno, di nominare un coordinatore della sicurezza in un caso di manutenzione straordinaria: se non ho capito male è indispensabile quando sul cantiere intervengono CONTEMPORANEAMENTE 2 o più imprese. Quello che spesso accade è che il committente abbia un contratto con una singola impresa che però a sua volta "delega" / subappalta una parte dei lavori ad altre imprese o artigiani indipendenti.
In questo caso, se il committente cmq salda tutti i pagamenti all'impresa principale con cui ha il contratto, di fatto intervengono imprese differenti come idraulico, elettricista, parquettista, etc.. : è quindi necessario il responsabile della sicurezza?
Diversamente l'intervento di un falegname che monti i serramenti o la cucina può essere considerato come un "cantiere distinto", che non si realizza contemporaneamente ai lavori di manutenzioni straordinaria, e quindi senza necessità di avere un responsabile alla sicurezza?
la presenza dei subappaltatori di fatto fa nascere la necessità di nominare il coordinatore, a meno che questi non siano iscritti in camera di commercio come "lavoratori autonomi": in questo caso allora non vengono conteggiati come "impresa". In ogni caso, anche se non fosse contemporanea la loro presenza, la legge impone comunque la nomina del cordinatore.
EliminaGrazie mille per la risposta molto chiara.
EliminaMi sembra di capire che in questo caso i serramenti non si possano scorporare conccretamente. Il montaggio di arredi fissi (cucina, armadiature etc..) potrebbe invece essere distinto e non implicare , da solo, la necessità di un responsabile della sicurezza?
Grazie ancora,
Simona
secondo me è logico anche presupporre che gli infissi facciano parte di un cantiere a sè stante, comunque certamente i mobili non sono assimilabili al cantiere edile: seguendo questa logica dovremmo nominare un coordinatore anche se chiamiamo il muratore per tinteggiare una stanza ed un facchino per spostarci i mobili. è anche vero che la legge è talmente stupida che effettivamente è così...
Eliminaconcordo con lei sul far prevalere il buon senso.
Elimina=D
grazie mille, simona
Buonasera Architetto Campagna,
RispondiEliminaalla luce dell'estensione di tutte le detrazioni per tutto i 2015 le volevo sottoporre un quesito.
Un cliente ha comprato dei materiali per un bagno (pavimenti, rivestimenti, rubinetteria, ...) pagando con bonifico parlante. Questo pagamento è avvenuto con qualche settimana di anticipo rispetto alla presentazione della CILA.
Ci troviamo quindi nella situazione in cui il bonifico ha data precedente al titolo abilitativo.
Lei ha esperienza in tal senso?
Saluti
Paolo Grumelli
La guida dell'agenzia delle entrate non chiarisce nulla di questa situazione, anche se a buon senso sembrerebbe necessario che la data di presentazione della CILA sia anteriore alla data dei bonifici.
dato che il rinnovamento di un bagno può essere comunque detratto, in quanto si tratterebbe di "adeguamento impiantistico" (andrebbe però dimostrato che si stia intervenendo su un bagno che abbia obiettiva necessità di rinnovamento), secondo me la discrepanza tra acquisto materiali e CILA non rileva. Comunque, uno ha sempre il diritto di poter acquistare in anticipo i materiali per stoccarli in opera; è invece l'inizio dei lavori che è incentivato solo se viene effettuato solo con la pratica presentata. Questa ovviamente è la mia personale opinione che può differire da quella dell'agenzia delle entrate.
EliminaAvrei bisogno di un chiarimento perchè ho letto ovunque e non trovo risposta:
RispondiEliminaMio caso: Abitazione in corso di restauro e risanamento conservativo con tutte le SCIA e autorizzazioni necessarie.
La sottoscritta, committente e proprietaria della casa, vuole acquistare delle mattonelle in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti direttamente da un fornitore quindi senza la fornitura della posa.
L'IVA sul materiale può essere agevolata e cioè posso chiedere al fornitore di applicarmi in fattura l'IVA al 10% anzichè al 22%?
per la tipologia di opere in svolgimento secondo me no, perché non è classificabile come "ristrutturazione edilizia". Per ottenere l'iva agevolata sulla fornitura dovrà farla transitare per la partita iva dell'impresa, che glie la fatturerà assieme alla posa in opera.
Eliminabuongiorno carissimo Architetto Marco.
RispondiEliminaHo le idee poco chiare sulle agevolazioni edilizie, ad ogni legge di stabilità cambia qualcosa, in più in corso d'anno con le varie leggi aiuta italia, confondi italia e così via qualche altra cosa cambia sempre.
metto il mio caso.
devo fare dei lavori nella prima casa di mia madre.
1. primo problema discriminante la manutenzione straordinaria (intervento per il quale è prevista l'agevolazione) come si qualifica?
dalla legge:
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
integrare gli impianti può essere considerato la modifica di un bagno senza variazione planimetrica e quindi senza presentare nella cila le planimetrie e soprattutto senza riaccatastare l'immobile?
2. secodo problema nel caso di manutenzione ordinaria di prima casa l'iva è ridotta al 4%, e gli over 80 non possono più ottenere il vantaggio di detrarre gli importi in tre sole rate? (mia madre ha 87 anni)
3. agevolazioni mobili, è previsto uno sconto sull'iva dei mobili collegati alla manutenzione straordinaria della prima casa?
grazie
sull'interpretazione della manutenzione straordinaria non c'è mai stata chiarezza assoluta, comuqnue ho fatto diverse considerazioni in un altro post specifico di qualche tempo fa.
Eliminasul secondo problema non saprei, comunque l'iva al 4% in edilizia sembra si possa applicare solo alle nuove costruzioni.
per i mobili non mi risulta siano previsti sconti sull'iva.
grazie marco ti inviato anche una mail,
Eliminasu un altro argomento
Buongiorno Architetto, per poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 16 bi t.u.i.r. è necessario che l'impresa che vende l'unità abitativa abbia eseguito direttamente i lavori di ristrutturazione o può essersi avvalsa di imprese appaltatrici? Grazie.
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