martedì 25 maggio 2021

la CILA e la nuova modifica del superbonus: la chiameremo super CILA?

Oggi un post veloce per commentare le modifiche apportate al decreto rilancio dal d.l. 77/2021, in particolare quelle modifiche che sono apportate al testo normativo per rendere più "snella" l'applicazione del super-ecobonus 110%.

Immagine da Pixabay

[in calce a questo post ho aggiunto delle ulteriori considerazioni scritte a giugno 2022 dopo quindi un anno circa dall'introduzione della CILA-S]

Questo post l'avevo scritto nei giorni antecedenti alla pubblicazione del decreto, che è poi effettivamente avvenuta il 31 maggio 2021 e confluita nel Decreto Legge di pari data, n°77/2021. l'art. 33 comma 1 lett. c) è stato pubblicato secondo i ltesto commentato in questo articolo, che vado ad aggiornare con ulteriori riflessioni rispetto alla prima stesura.

Con l'articolo indicato, viene ulteriormente modificato l'art. 119 del Decreto Rilancio n°34/2020 che contiene la procedura meglio nota come super-ecobonus 110% e super-sismabonus 110%. Il decreto originario, già modificato diverse volte, viene dunque ulteriormente modificato per cercare di superare l'empasse evidentissima provocata dal fatto che la conformità edilizia, in Italia, è una chimera (e spiace che ce ne sia resi conto solo adesso che l'esecuzione di questi interventi è diventato un obiettivo strategico nazionale peraltro pure urgente: succede quando per TROPPI anni viene ignorata la normativa urbanistica, effettuando modifiche poco ragionate e troppo circoscritte ad un testo unico che già era un copia-incolla di precedenti leggi aventi tutte obiettivi e prospettive differenti tra loro).

la soluzione prevede di assoggettare gli interventi oggetto di superbonus ad una "semplice" CILA, ma non una normale, una in cui specificamente si potrà (dovrà?) NON asseverare la conformità edilizia del fabbricato, ma semplicemente "citare" il titolo edilizio originariamente legittimante: una cosa simile si può fare nei rogiti notarili, in cui lo stesso non è annullabile se vi è il riferimento al titolo originario (vedi Cass 8230/2019), ma anche laddove vi è una difformità rispetto a questo. Tutto ciò senza avere la cognizione che un titolo edilizio non è un rogito: questi sono due documenti che afferiscono a tutele del tutto differenti, e non è opportuno inserire nell'una gli strumenti dell'altra.

Va detto che è comunque apprezzabile lo sforzo del Governo: non dimentichiamoci che il superbonus è una delle componenti che serve al Paese per arrivare a centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera entro il 2030, che è un impegno che l'Italia si è presa nei confronti dell'Europa. La riduzione del consumo energetico è una delle componenti chiave di questa strategia, quindi è giusto che la politica faccia di tutto per incentivare questi interventi. Non è però a mio avviso condivisibile la strategia: continuare a mettere "toppe" ad un sistema legislativo che evidentemente non funziona, non è una soluzione ma una moltiplicazione dei possibili problemi, nonché una produzione di una serie infinita di "nicchie" procedurali per cui alla fine avremo una specifica procedura per ogni intervento (ricordiamoci che fino al 1985 avevamo un solo titolo edilizio per ogni intervento: forse era meno semplificato, ma era più semplice).

qui di seguito, il testo dell'articolo citato che sostituisce il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto 34/2020:

«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.»

Io vedo alcuni profili di criticità che offre la lettura di questa modifica.

anzitutto, mi sembra eccessivo introdurre quella che, nei fatti, è la quinta procedura autorizzativa edilizia: non si può parlare difatti di una CILA vera e propria, ma è una CILA specifica, in cui occorre produrre delle attestazioni differenti rispetto a quella dell'art. 6 bis del DPR 380/01. Dunque assieme alla SCIA art. 22, alla SCIA alternativa al Permesso in art. 23, al Permesso di Costruire ed alla CILA "ordinaria", avremo la CILA "superbonus". Come semplificazione, non c'è male.

per distinguere la CILA ordinaria da questa nuova "speciale" mi permetto di prendere in prestito la locuzione "super" già utilizzata dal legislatore per indicare la DIA alternativa al permesso di costruire quando fu introdotta: dunque abbiamo CILA ordinaria e, perché no, la super CILA per le opere legate al superbonus, ma con esclusione della demolizione e ricostruzione.

Mi aspetto, comunque, che venga predisposta una modulistica unificata specifica, perché, nei fatti, non ritengo utilizzabile quella già esistente utilizzata per l'attuale "normale" CILA: un esempio lampante dell'inadeguatezza dell'attuale modulistica si ha semplicemente pensando agli interventi di miglioramento sismico. Nella modulistica attuale, essendo la CILA espressamente NON competente per opere strutturali di ogni natura, è previsto di dichiarare solamente che l'intervento non contempla tali interventi: è chiaro quindi che il modulo attuale è inefficace nel gestire le opere di miglioramento sismico che attualmente appaiono comprese nella super CILA. [la modulistica unificata a livello nazionale (modulistica che ha anche sollevato delle questioni non secondarie - è stata predisposta poco dopo la pubblicazione della legge definitiva - nota di giugno 2022]

La norma, è evidente, introduce una forzatura nell'interpretazione amministrativa: tutte le opere che ricadono nel superbonus, siano esse assimilabili alla manutenzione ordinaria (sostituzione della caldaia centralizzata, sostituzione infissi con altri identici) sia quelle che viaggiano verso la ristrutturazione edilizia (realizzazione cappotto esterno, stando alle mie valutazioni affidate a questo post), sono soggette a CILA. Questa è una forzatura anomala: si passa dal titolo edilizio che consegue la tipologia di intervento edilizio, al titolo edilizio che sovrasta le definizioni di interventi: è un pericoloso precedente; potrebbe andare bene finché rimane una cosa una tantum e incentrata ad uno specifico obiettivo, ma, si sa, una volta che le cose sono sdoganate a livello legislativo, poi, inevitabilmente, dilagano. Bene comunque l'aver circoscritto i casi in cui il beneficio può essere perduto.

è comunque interessante notare che se il governo ha sentito la necessità di introdurre una CILA che espressamente non prevede la dichiarazione sulla legittimità, è evidente ritenere che nelle CILA "normali" questa dichiarazione è implicita: del fatto che le CILA non sono sottratte alla valutazione sulla legittimità ne avevo già scritto in passato.

La norma comunque non risolve il problema della conformità edilizia, ma lo sposta più avanti nel tempo. il nuovo comma 13 ter difatti si conclude con la frase: resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile. Il che significa che gli abusi rimangono tali, ma che sulle superfici abusive si può applicare il superbonus. E se poi l'unico modo per raggiungere uno stato di conformità edilizia è demolire quel muro? sembrerebbe un po' una beffa.


Richiamo l'attenzione, comunque, su un tema di cui nessuno sembra preoccuparsi, ed è quello dell'agibilità. La segnalazione certificata per l'agibilità può essere conseguita solo su immobili che sono urbanisticamente legittimi. Se uniamo questo concetto al fatto che questa procedura deve, per Legge, essere attivata ogni volta che si eseguono interventi di efficientamento energetico*, nasce subito spontaneamente il problema: se ho autorizzato i lavori di efficientamento con una CILA in cui ho potuto non dichiarare nulla riguardo alla conformità, cosa succede quando dovrò fare l'agibilità? succederà che o non si conseguirà nessuna agibilità, oppure si sarà costretti ad eseguire delle sanatorie subito dopo aver completato gli interventi di superbonus, accedendo a dei fondi che non possono essere ricompresi nei bonus fiscali. E se gli abusi sono tali per cui non possono essere sanati? A me sembra che questo scenario non potrà non portare all'emanazione del quarto condono edilizio, il che non è una cosa così tremenda come qualcuno potrebbe pensare leggendola alla leggera. Riguardo all'agibilità, si legga più sotto la novità introdotta in sede di conversione in legge. 

*l'attuale formulazione dell'art. 24 del DPR 380/01 prevede che l'agibilità debba attestare, tra le altre, le condizioni di efficienza energetica e la conformità dell'edificio interessato. Ogni volta che mutano le condizioni di efficienza energetica, occorre rinnovare l'agibilità. Il comma 2 lett. c) difatti chiaramente indica che l'agibilità deve essere rinnovata ogni qualvolta si vanno a mutare le condizioni del comma 1, ed in quest'ultimo vi è il chiaro richiamo alle condizioni di risparmio energetico.

Inoltre, non tralasciamo un aspetto: queste CILA prive dell'attestazione di legittimità conterranno degli elaborati grafici i quali finiranno negli archivi dei comuni. diventeranno quindi ottimo strumenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio ma anche ottime basi per i comuni per effettuare le verifiche di conformità: saranno, di fatto, delle dichiarazioni depositate negli archivi comunali, i quali potranno disporne a piacimento per le verifiche sulle pratiche pregresse e future.

Non è del tutto chiaro, a parere di chi scrive, quale sarà la posizione di responsabilità del tecnico che (non) attesta la conformità nella super CILA: da un lato, questi non dovrebbe avere alcuna responsabilità nello stretto merito del procedimento amministrativo, ma questo non significa che non potranno esserci risvolti in futuro, soprattutto nel caso sia stato deliberatamente omesso di essere a conoscenza di delle non conformità.

Per tutto quanto qui sopra esposto, io ritengo che questa procedura anomala abbia il solo vantaggio di velocizzare la cantierizzazione delle opere, ma lascerà in mano ai tecnici ed ai condomini il problema della conformità edilizia: e qui viene fuori la vera natura di tutta questa norma strampalata del superbonus, ed è quella di favorire banche ed investimenti non necessariamente legati al mondo dell'edilizia, senza contestualmente dare a condomini e tecnici gli strumenti idonei per poter superare i problemi urbanistici. Attenzione, perché il governo in queste fasi ha solamente interesse che partano i cantieri, ma potrà non avere la stessa sensibilità verso i tecnici quando inizieranno ad arrivare i problemi connessi alle dichiarazioni rese nelle agibilità.

Se avete piacere di valutarli, alla luce di quanto visto, io mi permetto di sottoporvi i seguenti suggerimenti:

  1. eviterei di dare corso agli interventi senza comunque aver fatto la verifica della conformità edilizia: anche se questa può essere esplicitamente omessa nella super CILA, per quanto visto ed a meno di ulteriori future modifiche normative all'art. 24 DPR 380/01, il problema si porrà a valle dei lavori, quando si dovrà attestare la conformità nell'agibilità. è bene quindi che il Condominio sia comunque consapevole di ciò che va a fare, di quale sia il livello di gravità delle eventuali non conformità e, soprattutto, se le stesse siano sanabili o meno;
  2. a corollario del punto precedente, sarebbe opportuno, una volta compresi i livelli di non conformità, stipulare un accordo con il condominio che vincoli lo stesso all'esecuzione delle sanatorie, anche a valle deli lavori effettuati. in ogni caso, suggerisco ai colleghi tecnici di non vincolarsi al rilascio delle dichiarazioni nell'ambito dell'agibilità se il Condominio non intende procedere all'appianamento delle difformità eventualmente riscontrate;
  3. laddove si conosce già lo stato di conformità o non conformità di un edificio, può essere opportuno rappresentarlo nella super CILA.

Vi faccio notare, infine, che il decreto, con l'art. 63, ha introdotto la riduzione a dodici mesi, dai diciotto iniziali, del termine entro cui il Comune può avviare il procedimento di autotutela: viene difatti modificato in tal senso il testo dell'art. 21 nonies della L. 241/90 (parliamo sempre ancora di ipotesi). Come già in passato accaduto per l'introduzione del concetto dei diciotto mesi nella 241, ha senso ritenere che la modifica avrà efficacia per le pratiche presentate a partire dal 1 giugno 2021.

paragrafo aggiunto il 23 luglio 2021 ed aggiornato a dicembre 2021: verso la conversione in legge del decreto

In sede di conversione in legge del decreto (poi avvenuta in via definitiva confermando le ipotesi delle bozze), circolano alcune bozze del testo che vedremo in sede di conversione. Le modifiche, che al momento di scrivere questo paragrafo aggiunto non sono ancora in vigore, non sono molte e non sono nemmeno sostanziali, dunque è confermata l'introduzione di questa anomala CILA onnicomprensiva.
Anzitutto, nel testo dell'art.13 ter viene aggiunta la specifica che la super CILA vale anche per gli interventi strutturali, e si comprende che deve essere presentata anche qualora gli interventi sono classificabili come manutenzione ordinaria (così si coglie chiaramente leggendo il futuro possibile comma 13 quinques): come ho già avuto modo di scrivere sopra, questo è un pericoloso precedente, perché si scardina il principio secondo cui i titoli edilizi sono al di sopra delle definizioni degli interventi; introdurre un meccanismo inverso, in cui sono gli interventi, peraltro collocati in un contesto puntuale e temporaneo di una legge speciale, che determinano il titolo, significa introdurre un pericoloso precedente perché potrebbe portare allo scompiglio amministrativo in cui ogni nuova legge si inventerà una procedura edilizia specifica e dedicata, trasversale rispetto alla disciplina del DPR 380/01: sinceramente, non se ne sente la necessità, giacché gli interventi sismici possono già andare in SCIA ordinaria la quale non ha silenzio-assenso, dunque non rappresenta una "perdita di tempo" ulteriore. certo con la SCIA non si può girare attorno al tema della non conformità, e questo è il nodo dolente di tutto.

In sostanza, le modifiche introdotte sono le seguenti:

  • tutti gli interventi ammessi al super ecobonus o super sismabonus dovranno essere autorizzati mediante la super CILA specifica, anche laddove, secondo la disciplina ordinaria, siano da inquadrarsi nella manutenzione ordinaria, e che, dunque, secondo l'ordinamento naturale non necessiterebbero alcun titolo edilizio;
  • laddove le opere siano riconducibili alla manutenzione ordinaria secondo la disciplina del testo unico (e possono essere, se connesse ai bonus: sostituzione del generatore di calore; installazione di pompe di calore fino a 12kW nominali; sostituzione infissi con altri aventi caratteristiche totalmente identiche alle originarie; installazione di pannelli solari se con specifiche caratteristiche; nuova tinteggiatura, se con colore uguale all'originario - ma, attenzione, a mio parere non vi si potrebbe far rientrare il cappotto termico), dovranno comunque essere ricondotte ad una CILA, nella quale, però, può essere rappresentato solo il progetto dell'intervento, e non anche lo stato urbanistico dell'immobile;
  • sempre in caso di opere di manutenzione ordinaria - e solo in queste - non sarà necessario presentare la SCAg (SCIA per l'agibilità) di cui all'art. 24 del DPR 380/01. Attenzione, perché questa cosa conferma quello che io vado dicendo da un po', e, cioè, che le opere di efficientamento energetico (a meno che non rientrino nelle opere di MO, vedi sopra) necessitano comunque dell'aggiornamento o presentazione dell'agibilità. Nell'agibilità, l'attuale formulazione dell'art. 24, prevede chiaramente che il tecnico debba asseverare la conformità edilizia del fabbricato su cui si sono effettuati gli interventi e, quindi, il nodo della eventuale non conformità verrà comunque al pettine. Ribadisco che, da come è formulato l'art. 13 quinques, si comprende che SOLO in caso di opere di MO non servirà l'agibilità e, per conseguenza, sarà necessaria in tutti gli altri casi. Questo aspetto apre a diversi scenari sulla corretta interpretabilità di cosa esattamente sia un opera di edilizia libera, ma non mi sembra il caso di aprire una parentesi troppo estesa in questo post: forse è sufficiente riflettere sul fatto che, se sostituire una caldaia con una posta nello stesso ambiente, allora forse ricadiamo nell'edilizia libera (ma non se, ad esempio, disinstalliamo una caldaia installata in centrale termica e la mettiamo sul tetto dell'edificio), ma, ad esempio, la sostituzione infissi non sempre e non per forza rientra invece in questa fattispecie, posto che, a mio modesto parere, il cappotto termico non vi rientra invece mai, a meno che non si riesca ad eseguire in intercapedine.
  • l'intervento di installazione di cappotto termico non concorre al calcolo delle distanze e delle altezze, derogando al codice civile. La norma sembra focalizzata solo sul codice civile, lasciando quindi in essere le norme ordinarie che consentono le deroghe in questo tipo di interventi. tale indicazione sarà contenuta in un nuovo ultimo periodo del comma 3.
Le valutazioni qui sopra sono fatte sulla base del testo normativo messo a disposizione su questa pagina di Edil Tecnico.

considerazioni di giugno 2022

A distanza di un anno dall'introduzione di questo ambiguo strumento, sento l'esigenza di condividere alcune riflessioni riguardo a questa CILA-S, maturate dopo diversi mesi di esperienza e riflessioni accumulate. Come quasi tutto ciò che è girato attorno al cosiddetto super-ecobonus, anche la CILA-S patisce di una certa leggerezza nell'approccio sia di tecnici che di altri operatori edilizi ma, purtroppo, non è la soluzione a tutti i problemi e non tiene immune il committente da possibili futuri problemi nel caso si decida di operare su un immobile che presenta delle difformità edilizie.
la CILA-S, come visto, consente effettivamente di autorizzare i soli interventi Super-ecobonus anche senza dover verificare la conformità edilizia dell'immobile su cui si va ad operare, ma è ovviamente specificato che l'istanza non pregiudica la possibilità dell'amministrazione di avviare azioni repressive sull'immobile, nel momento in cui dovesse rendersi conto della presenza delle difformità.

Presentando un elaborato grafico allegato alla CILA-S, ad esempio, si vanno a mettere nero su bianco le eventuali difformità di un fabbricato o, quantomeno, si andrà a rappresentare e, quindi, dichiarare le forme e le caratteristiche dell'immobile al momento del deposito: il Comune, a questo punto, avrà in mano un documento, firmato dallo stesso committente/proprietario, che potrà confrontare con la documentazione che già dovrebbe essere in possesso del comune riguardo alla legittimità e, in caso di discordanza (sia dei grafici in sé, sia delle dichiarazioni rese), può (anzi, deve) avviare le azioni repressive degli abusi eventualmente riscontrati.
Quello che è senz'altro chiaro è che pure in presenza di abusi allo Stato sarà preclusa la possibilità di annullare le detrazioni ma ciò non significa che vi sarà salvezza dalle azioni repressive edilizie.

Tutto ciò, si badi bene, vale solo finché le opere che si pongono in essere sono strettamente ed esclusivamente quelle del super-ecobonus ma occorre valutare con accortezza che gli interventi possono facilmente non essere solo strettamente di efficientamento energetico ma potrebbero sconfinare, anche implicitamente o anche per opere inevitabilmente connesse, in interventi edilizi "ordinari", facendo così decadere l'esclusiva operatività della CILA-S. Forse è più chiaro con un esempio. Se si opera sul fabbricato mediante sostituzione del generatore di calore, senza altri interventi e senza spostare il generatore dal posto in cui si trova, allora si ricade in un intervento puro di super-ecobonus (sussistendone i presupposti) e si potrà dunque autorizzare il tutto con CILA-S e dunque sarà possibile ignorare le eventuali difformità (anche perché, nel caso di specie, è possibile presentare l'istanza anche senza grafici allegati, come prevede la stessa legge). Se, però, la sostituzione del generatore di calore implica anche lo spostamento fisico dell'impianto (perché, magari, la centrale termica è un luogo non più idoneo per gli impianti a gas, oppure perché si sta cambiando tipologia di generatore il quale non può essere collocato in centrale termica, come ad esempio una pompa di calore), allora l'intervento è sempre di super-ecobonus ma è anche un intervento edilizio che ha una sua specifica definizione che non è quella della sola manutenzione ordinaria (come è invece nel primo caso d'esempio). In questo secondo caso la CILA-S non è sufficiente e va depositato anche un titolo abilitativo coerente con la tipologia di intervento che si sta ponendo in essere: questa sarà una pratica "normale", di cui la CILA-S sarà una integrazione (come peraltro espressamente prevede lo stesso modulo unificato), ed in questa pratica "normale" non sarà possibile eludere il problema della legittimità. Attenzione perché a mio avviso, ma spero di sbagliarmi, si applica anche ai cappotti termici esterni, i quali non possono essere classificati solo di "manutenzione ordinaria" ma necessitano sempre anche di un titolo abilitativo a parte, al di là della CILA-S.

Richiamo quindi l'attenzione sulla specificità dell'intervento che si intende porre in essere, perché non è detto che la CILA-S possa garantire indennità nei riguardi delle azioni amministrative e, in ogni caso, un suggerimento che mi sento di dare è quello di effettuare sempre e comunque la verifica della conformità edilizia dell'immobile su cui si interviene, anche di fronte all'evidenza del fatto che nella CILA-S è possibile non rendere dichiarazioni specifiche riguardo a questo aspetto.

le prime sentenze del 2023

A distanza di qualche tempo dalla prima stesura di questo post e delle successive integrazioni, cominciano ad arrivare delle sentenze che riguardano il tema della CILA-S connesso a quello della legittimità edilizia e che purtroppo vanno a confermare il dubbio di fondo circa il rapporto tra legittimità edilizia ed opere di efficientamento energetico. Una di queste è TAR Lazio 18386/2023che entra nel merito del rapporto proprio tra opere del c.d. superbonus con la pregressa legittimità. Il caso preso in esame è complesso: viene prima depositata una SCIA in sanatoria per pregresse difformità del fabbricato e, trascorso un breve termine, viene presentata la CILA-S, il tutto con riguardo ad un fabbricato che pare essere interessato da vincolo sia idrogeologico che paesaggistico. Il Comune tempestivamente comunica che la SCIA in sanatoria è inefficace per una pluralità di motivi ma, per conseguenza, dichiara che le opere da eseguirsi per il superbonus non possono essere eseguite in quanto sarebbero afferenti ad uno stato edilizio non legittimo e non sanato dalla SCIA. 

Il Collegio, nel confermare la bontà dell'azione repressiva del comune, indica che anche se la CILA-S non prevede espressamente di dover dichiarare nella comunicazione la legittimità, ciò non vuol dire che le opere possano comunque essere eseguite su porzioni non legittime, citando la ormai copiosa giurisprudenza di merito. Il TAR dunque sembra voler sconfessare l'approccio più semplicistico della vicenda, cioè la questione che non dovendosi espressamente dichiarare la legittimità, le opere del superbonus potevano considerarsi contenute entro uno specifico limbo e quindi essere eseguite anche senza che vi sia una concreta legittimità del pregresso. Purtroppo questa diversa visione del TAR ribalta questo approccio e riporta tutti al vero nocciolo del problema, peraltro già delineato nel post: non è possibile eseguire legittimamente nessun intervento edilizio su fabbricati non urbanisticamente legittimi. Si ritiene, tuttavia, che possa ritenersi fatto salvo il fatto che le opere, benché vadano considerate abusive a questo punto, non possano essere oggetto di annullamento dei benefici fiscali ottenuti; dunque forse questa sentenza aiuta a capire l'inquadramento reale della questione: le opere eseguite su un fabbricato non conforme rimangono opere urbanisticamente illegittime, perché riproducono l'illegittimità originaria, ma, una volta eseguite, non potrebbero essere oggetto di annullamento del beneficio fiscale a meno che non sussistano le specifiche clausole di esclusione previste dalla norma.

Va detto, però, che il caso di specie è complesso ed è avvenuto in una fattispecie molto particolare in cui la decadenza della CILA-S, almeno per quanto si riesce a comprendere leggendo solo il dispositivo, è derivata più dalla declaratoria di inefficacia della precedente SCIA. La sentenza al momento di scrivere la presente non è stata appellata e non è ancora decaduto il termine per farlo; cercherò di aggiornare il post laddove fosse proposto appello o passasse in giudicato.

22 commenti:

  1. buon giorno Architetto, questo superbonus purtroppo lega la parte politica, la sfera fiscale e quella urbanistica e purtroppo non tutte queste materie hanno gli stessi intenti e gli stessi principi. Il testo unico è stato violentato più volte in questi ultimi anni e purtroppo siamo arrivati ad un punto che neanche i moduli comunali riescono a sta dietro alle modifiche che vengono fatte. Questa è un ulteriore forzatura fatta sul povero 380/01, e in tutto ciò i vari municipi/comuni non capiranno in tempo come reagire a queste pratiche, se pensiamo che più di un municipio mi ha fatto resistenza sul presentare una pratica "condominiale" per rifacimento cappotto, caldaia e pannelli fotovoltaici.
    Staremo a vedere, come stiamo del resto aspettando il PTPR da più di un anno!

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  2. Caro Marco. Volevo condividere con te delle riflessioni fatte dopo avere letto la bozza definitiva.
    Siamo nel classico scenario nel quale la toppa è peggio del buco.
    Premesso che da circa 1 anno ci fanno fare gli investigatori privati degli abusi con mattinate al dipartimento, pec di accesso agli atti dove non risponde nessuno a causa s.w., reperimento di titoli spesso del sbagliati... sopralluoghi in cui ho visto l'impossibile ed oltre; ora il legislatore tenta di rattoppare in maniera sconsiderata un problema che giustamente aveva fatto nascere la prima lettura del dl rilancio.
    Le criticità che nel mio piccolo riscontro e volevo condividere sono relative in primis a noi tecnici, che ancora una volta siamo chiamati con una norma sui generis a chiudere gli occhi di fronte a ogni tipo di abuso e difformità mettendoci la faccia e la firma, per poi vederci un giorno richiamare dalla signora maria che deve vendere casa e il notaio o il perito ha fatto eccezioni.
    Un altro punto critico è costituito da tutti i soggetti quali general contractor, e simili che stanno portando a casa una fetta enorme delle opere da realizzare mediante cessione del credito. Ora alla luce della ulteriore toppa inserita a fine articolo "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile" quale azienda investe e compra il credito da un condominio X sapendo che potenzialmente è un credito "sporco" ovvero sul quale lo stato può comunque applicare ritorsioni con una virgola in più o in meno inserita in un ennesimo decreto?. Credo in pochi e considerando che il mercato è in mano a questi soggetti sarà nuovamente motivo di rinvio, blocchi procedurali, attese (quanto impiegherà Ats solo per aggiornare il SUET di Roma alla nuova CILA senza verifica di legittimità - 5' titolo autorizzativo!!!???)
    E tutte le sentenze che si rincorrono da anni con le quali finalmente avevamo visto nascere l'art. 9 bis del DPR?
    Sono molto molto scettica oltre che frustrata.
    Ho l'impressione che di fatto abbiamo buttato 1 anno di lavoro, fatica, per nulla o poco più e anche quei cantiere attualmente in fase di allineamento urbanistico per poi partire subito dopo l'estate subiranno l'ennesimo rinvio fino alla sorpresa definitiva che immagini quale ipotizzo possa essere...
    Un abbraccio.
    MDR

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    1. condivido lo sconforto: purtroppo il superbonus è nato con scopi alti, ma si è subito scontrato con una struttura normativa del tutto inadeguata. comunque, il problema della non conformità che fa perdere i benefici fiscali esisteva anche prima (art. 49), ma non se ne era "accorto" nessuno finora. Almeno, questo superbonus ha fatto emergere una condizione che molti ignoravano o facevano finta di non vedere, e cioè che l'edilizia italiana è spesso non conforme. Comunque, la norma, anche se è una toppa, mi sembra abbastanza chiara, quindi tenderei ad escludere che un domani noi si possa essere chiamati a rispondere di delle difformità che non avremmo rappresentato in queste CILA, perché la norma espressamente ci esime dal fare l'operazione di verifica. Se volete il mio spassionato parere, comunque, la verifica della legittimità urbanistica la farei lo stesso come l'abbiamo sempre fatta e, laddove riscontrassimo difformità e il condominio volesse comunque procedere, manderei una relazione in cui comunque vengono evidenziate le difformità, così da non aver nascosto niente a nessuno. purtroppo, però, ciò si può fare solo quando si è incaricati direttamente dal condominio, mentre lavorando per un GC o per una impresa ciò verrà molto osteggiato. purtroppo. Se fossi stato io il legislatore avrei scelto una strada diversa: una revisione dei meccanismi di sanatoria, affiancato ad un quarto condono, attento e circostanziato, con possibilità di effettuare il 110% anche con domanda in corso ma con perdita dei benefici in caso di diniego.

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  3. Buonasera Marco,
    abbiamo capito che hanno messo una toppa su questo Superbonus per quanto riguarda la parte energetica e che quindi noi tecnici dobbiamo chiudere gli occhi davanti a quello che troveremo, ma invece sul SISMABONUS come la mettiamo?
    Se un immobile presenta abusi NON strutturali e quindi siamo costretti a fare una CILA (come indicato da D.L. semplificazini) come possiamo coniugare questo titolo con il Sismabonus che prevede invece la presentazione di una SCIA per poter dare corso a dei lavori sulle strutture?

    E se l'immobile presenta abusi sulle strutture?

    Possibile che il legislatore abbia dato indicazioni parziali riferendosi solo alla parte energetica??
    In questo modo in un immobilie in cui si prevedeva di fare entrambe le cose si è costretti a fare solo la parte energetica e tralasciare quella sismica.
    In alternativa si percorre la strada precedente, si verifica lo stato legittimo, si sanano gli abusi (quando possibile) e si procede alla presentazione di una SCIA per interventi di miglioramento energetico e sismico.

    Un saluto

    BP



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    1. è un argomento molto delicato. da come è scritta la norma, sembra che la CILA possa autorizzare anche l'intervento di sismabonus, ma attenderei chiarimenti.

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  4. Buongiorno architetto e complimenti per il post.

    Sempre in riferimento a queste ultime "semplificazioni" un cliente vorrebbe procedere su di un lotto dove, oltre al fabbricato principale legittimo oggetto di intervento, insistono anche un (piccolo) manufatto (in muratura) mai regolarizzato. Premesso che cercherò di sanarli o farli demolire in qualche modo, teoricamente ci sarebbero 2 modus operandi: il 1o rappresentare tutto nell'elaborato grafico nuova cila(corpo principale più manufatti) non dovendo asseverare sullo stato legittimo; il 2o rappresentare solo le parti comuni oggetto di intervento omettendo le piante interne (da retinare - nessun intervento trainati)e il resto della particella (il fabbricato insiste su un sub, a distanza altro sub con manufatto irregolare)
    Vorrei un tuo commento sulle varie implicazioni. Personalmente penso che finirò col rinunciare all'incarico nel caso in cui non riuscissi a regolarizzare il tutto.
    Grazie

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    1. da un lato, l'oggetto dell'intervento è il fabbricato, dunque potrebbero legittimamente omettersi eventuali accessori separati; dall'altra, anche il suolo su cui sorge l'edificio fa parte del fabbricato, sotto un certo punto di vista, ed avrebbe quindi senso rappresentare tutto. Tendenzialmente, sono di questa seconda visione, ma va sempre visto tutto nel caso specifico.

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  5. Buonasera architetto.
    In un condominio è possibile la sola sostituzione del manto di copertura con altra tipologia usufruendo del 50%?
    Sulla guida Ade viene riportato "Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti" Che sembrerebbe escludere qualsiasi sostituzione con materiale diverso.

    Inoltre se non sostituissi la tipologia, dovrei presentare una Cila o essendo manutenzione ordinaria nulla?
    La ringrazio, soprattutto per l'ottimo blog che aiuta noi giovani neo-tecnici.

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    1. forse la definizione sulla guida AdE si riferisce alle opere di manutenzione ordinaria? comunque la norma è abbastanza generica e sembra ammettere sulle parti comuni anche opere non di manutenzione ordinaria.

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  6. Gentile Arch.,
    a tuo avviso, se per un immobile è stata presentata una cila "superbonus" (obbligatoria anche per interventi che prima del DL semplificazioni erano MO ed edilizia libera) e sono in corso gli interventi di efficienza energetica, è possibile contemporaneamente presentare un cila "classica" per opere interne? Naturalmente integrando l'eventuale PSC e la notifica preliminare.
    In caso secondo te non fosse possibile, hai il riferimento normativo?
    Sul dpr 380/2001 e sulla 241/90 non trovo nulla in merito alla coesistenza di due titoli edilizi.
    Grazie come sempre per la tua disponibilità.
    Un saluto

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  7. Salve, nell'ottica della determinazione dei corrispettivi con il DM 17 giugno 2016, la CILA con quale codice di prestazione viene identificata?

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  8. Buonasera Marco e grazie per i temi interessanti che tratti. Ho un dubbio di cui mi piacerebbe conoscere la tua opinione: l'invio di una CILA Superbonus (CILAS per gli amici) per lavori su immobile sito a Roma, secondo te va presentata tramite SUET?
    Secondo me sarebbe più corretto presentarla via PEC, in primis perchè è un tipo di invio che la legge mi consente sempre (malgrado il Comune di Roma la pensi diversamente), in secundis perchè una CILAS non è una CILA normale.
    Oltretutto potrei utilizzare la modulistica nazionale appena approvata, cosa che tramite SUET non potrei fare, e comunque potrei presentare una pratica con i riferimenti normativi corretti (art.119 dl 34/2020 vs art 6bis DPR 380/01) e stare al riparo in caso di eventuali controlli da parte di AdE e ENEA.
    A rigor di logica dovrei attendere chiarimenti da parte del Comune di Roma, sia riguardanti la corretta modalità di presentazione da utilizzare, sia sul rispettivo costo per diritti di segreteria, ma credo che se aspettiamo un pronunciamento da parte loro possiamo anche attendere anni. Sto cercando come un matto di contattare gli uffici comunali dei vari municipi, sia via telefono, sia via mail, ci fosse uno che risponde!
    Tu come la vedi la questione? ti è capitato di presentare una pratica del genere?
    Ti ringrazio del tuo punto di vista e ti auguro buon lavoro.

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    1. il Dipartimento PAU ha diramato una nota qualche giorno fa (che trovi nella pagina ufficiale http://www.urbanistica.comune.roma.it/atti-urbanistica-edilizia/pareri.html) in cui è giunto alla stessa soluzione individuata da te: per ora, in attesa che il SUET venga adeguato (cosa che forse non avverrà mai), si procede via PEC. Al primo municipio accettano anche deposito cartaceo.

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    2. Confermo, ho scritto anche al PAU che mi ha risposto proprio stamattina con allegata la nota di cui parli. Comunque credo anch'io che il SUET non verrà mai aggiornato...

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  9. Buongiorno, leggo sempre con molto interesse i tuoi articoli e relativamente alla CILAS per il Comune di Roma, volevo chiederti se ci sono aggiornamenti, riguardo al metodo di trasmissione, perchè sul portale del Comune, non trovo alcun cenno a riguardo. Inoltre, volevo chiedere a quanto ammontano gli oneri amministrativi e nel caso di inoltro del modulo via PEC, come si può effettuare il pagamento? Ti ringrazio in anticipo per la disponibilità.

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    1. il dipartimento ha diramato una nota qualche tempo fa, anzi due. le trovi a questo indirizzo: http://www.urbanistica.comune.roma.it/atti-urbanistica-edilizia/pareri.html

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  10. salve Architetto, sul portale sireweb per il pagamento delle reversali, non trovo l'importo per la Cilas, che lei sappia va prodotta una reversale per cila normale o che altro? Inoltre l'invio della Cilas mi risulta che sia tramite pec, mi corregga se sbaglio

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    1. la reversale dovrebbe essere quella della CILA ordinaria: vedi il link che ho riportato alla risposta del commento precedente.

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    2. si, così dice il portale del comune di Roma, ossia che l'importo della Cilas è pari a quello della Cila.. Tuttavia permane il dubbio sull'importo, infatti l'importo della Cila varia in base ai mq dell'appartamento, con variabilità dai 250 ai 900 euro in base ai mq. Per la Cilas, trattandosi di condominio e non di appartamento come bisogna quindi procedere? Si applica l'importo base di 250 euro ipotizzando che le parti comuni non hanno mq computabili? Si applica l'importo in base alla superficie di tutto il condominio? In tal caso l'importo sarebbe sempre quello massimo

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