martedì 6 agosto 2019

istituzione nuovo vincolo paesaggistico quartieri nomentano e trieste a Roma

Il 15 luglio 2019 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio di Roma capitale la proposta di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico - cioè per l'apposizione di un vincolo Paesaggistico - in una ampia (ma non amplissima) porzione di città grosso modo ricompresa tra le vie Nomentana, Regina Margherita, Tagliamento e piazza Istria, ovviamente a Roma.


Aggiornamento del 24 gennaio 2020 - questo post è stato scritto prima dell'apposizione del vincolo. Il detto strumento di tutela è stato pubblicato, sul sito della Soprintendenza, almeno dal 14 gennaio 2020. Qui il link alla pagina della Soprintendenza e qui alla pagina della Regione Lazio sulla stessa notizia.
il 28 gennaio 2020 il vincolo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto da quel giorno è ufficialmente operativo.
Anzitutto, alcuni link:
notizia sul sito di Roma Capitale
Pubblicazione sull'albo pretorio (attenzione: il link trascorso il termine di pubblicazione non sarà più valido. quando ciò accadrà, potrete scaricare il documento dal solo link di seguito)
Link alternativo per scaricare l'allegato alla pubblicazione sull'Albo Pretorio 
Link alla notizia della pubblicazione sul sito della Regione Lazio

Di fatto insomma si tratta della procedura per l'apposizione di un vincolo di tipo Paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) del Codice dei Beni Culturali, ovviamente parte III del Codice. La procedura, anche se non esplicitato, pare essere mossa ai sensi dell'art. 138 comma 3.

L'obiettivo del vincolo è quello di tutelare una delle zone dei cosiddetti "villini" della Capitale, ovvero quei quartieri, sviluppatisi principalmente sulla base della pianificazione del PRG del 1909, che sono caratterizzate da una densità edilizia medio-bassa (edifici da non più di quattro piani, distanziati tra loro, e quindi con del "verde" attorno, da cui la classificazione a "villini" distinta da quella a "palazzine" rimasta anche nel PRG del 1931) e da edifici che, per volontà precisa del Regolamento Edilizio di allora, dovevano avere le facciate decorate. Ciò ha permesso la nascita di quartieri dall'estetica veramente particolare (anche se poi spesso internamente questi edifici erano e sono molto sciatti e "poveri", in netto contrasto con gli esterni), resi unici sia dalla composizione architettonica dei singoli edifici, sia dall'insieme degli stessi che, nel loro essere variegati e disomogenei, consegnano al semplice cittadino che passa per la strada quel senso di disorientamento e di disomogeneità che inconsciamente ci dona un senso di apprezzamento e serenità.

Dopo la ormai famosa vicenda di via Ticino (di cui non metto link perché su google si trovano copiosi articoli a copertura della vicenda) in cui uno di questi villini è stato abbattuto per edificare un nuovo edificio che introduce inevitabilmente un linguaggio diverso, l'opinione pubblica è stata scossa e, per conseguenza, anche la Soprtintendenza ha quindi mosso i suoi scacchi per tutelare l'innegabile spettacolo che le bellezze di questi quartieri dona al visitatore.

Come mio solito, non toccherò il tema della opportunità della rigenerazione urbana messa in contrasto con la tutela dell'esistente, perché finirei per dare un giudizio personale delle operazioni di sostituzione edilizia: dato che questo blog vuole essere una raccolta di informazioni e documentazione sostanzialmente tecnica, mi guardo bene dal dare giudizi in questo ambito.

estratto del PTPR Lazio adottato 2007 tavola B
Qualora l'iter autorizzativo arrivi a conclusione senza significativi stravolgimenti, avremo quindi un nuovo vincolo a cui prestare attenzione. Cominciamo col dire che i vincoli in questi quartieri già sono presenti (vedi immagine sopra, estratta dalle tavole B del PTPR Lazio), dunque non è una novità assoluta. Quello che forse è un qualcosa di innovativo per questa zona è l'estensione del vincolo, visto che attualmente sono presenti solo perimetrazioni abbastanza localizzate che si estendono al massimo ad un gruppetto di edifici.
estratto della documentazione pubblicata per la procedura
di apposizione del nuovo vincolo
Aggiungo (13 febbraio 2020) che nelle tavole B allegate al PTPR approvato 2020, il vincolo è già perimetrato.
estratto della tavola B foglio 24 del PTPR approvato 2020

Che conseguenze avrà l'apposizione di un vincolo di questo tipo? leggendo le indicazioni, la procedura di tutela non è volta solo ad impedire demolizioni e ricostruzioni selvagge, ma anche a tutelare l'aspetto esteriore dell'edificio contro ogni possibile forma di incisiva manomissione.
Estrapolando alcuni interventi che risulteranno del tutto vietati, vi cito quelli che maggiormente possono interessare l'attività edilizia più "spicciola":
  • realizzazione o modifica di infissi e aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche;
  • modifica o chiusura di balconi, terrazze o similari;
  • aperture nelle coperture a falde (c.d. "velux");
  • sostituzione della tipologia dei manti di copertura;
  • sopraelevazioni;
  • accorpamenti e rifusioni tra unità edilizie distinte e non contigue;

Dunque dopo l'apposizione del vincolo gli interventi sopra elencati, nell'area di interesse, saranno tendenzialmente vietati; gli altri interventi non espressamente vietati potranno essere autorizzati, ma sempre previa acquisizione del nulla osta paesaggistico (ordinario o "semplificato", a seconda del tipo di opera) da ottenere nelle forme attualmente in vigore (andrà quindi presentata richiesta al Dipartimento, in quanto il Comune di Roma è subdelegato dalla Regione Lazio alla gestione delle autorizzazioni paesaggistiche).

Attenzione perché diventerà a questo punto più complesso procedere alla sanatoria delle trasformazioni sopra elencate o comunque in generale a qualunque trasformazione che possa aver riguardato l'esterno degli edifici: chi frequenta questo blog sa bene quanto è diffusa la difformità edilizia in questa città, e molti avventori sono giunti su queste pagine proprio per cercare informazioni su come sanare situazioni di illegittimità che spesso e volentieri ricomprendono balconi e finestre che compaiono nel progetto ma non presenti nell'edificio o vice-versa, per non parlare poi delle aperture sulle falde dei tetti. Domani che il vincolo sarà attivo, per procedere alla sanatoria edilizia delle difformità, occorrera preventivamente acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica, seguendo l'art. 167 del Codice dei Beni Culturali, cosa che comporta lungaggini importanti e ulteriori oblazioni, anche se gli interventi risalgono ad epoca precedente l'apposizione del vincolo (in tal caso, la Regione nel valutare la sanatoria dovrebbe però considerare la data effettiva di esecuzione dell'"abuso").

Trattandosi di un vincolo paesaggistico, tuttavia, varranno le disposizioni del DPR 31/17 avente ad oggetto l'introduzione di una serie di interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica (anche in sanatoria).

8 commenti:

  1. Mi domando se saranno respinte le domande del terzo condono edilizio ricadenti in queste aree, ora vincolate , qualora non fosse stata ritirata la concessione in sanatoria.

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    1. considerando che il terzo condono non è ammissibile in aree soggette a vincolo, e che l'istruttoria del condono deve considerare i vincoli presenti al momento dell'istruttoria e non quelli in vigore solo al momento dell'abuso, tenderei a pensare che tali domande siano destinate a rigetto. tuttavia il vincolo non è stato ancora istituito: deve trascorrere il tempo di pubblicazione e, in caso di osservazioni, dovranno valutarle e solo dopo verrà istituito il vincolo, il quale dovrà risultare sul PTPR.

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  2. Buonasera architetto, in un edificio compreso nel perimetro vincolato in esame, su Corso Trieste, sono stati recentemente effettuati sul perimetro esterno della facciata dei fori 20cmx20cm (dodici in totale, due sotto ogni finestra, ben visibili al primo piano) atti a consentire l'installazione di pompe di calore/clima. A suo modo di vedere un intervento di questo tipo rientra tra quelli del tutto vietati o sarebbero potenzialmente ammissibili previo parere della sovrintendenza? La ringrazio anticipatamente

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    1. è un tema abbastanza complesso da affrontare, in assenza di pronunce dirette (quantomeno, io non ne conosco) e di esplicite indicazioni normative: se, comunque, facciamo una lettura letterale della norma, potrebbe inquadrarsi come opera soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 31/17 allegato A punto b.2: "realizzazione di aperture". il vincolo è di tipo paesaggistico, quindi la soprintendenza non deve essere interpellata direttamente dal richiedente, ma solo come atto endoprocedimentale da parte del comune, subdelegato dalla regione.

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    2. E' stato molto chiaro e la ringrazio. Do peraltro per scontato che in quanto "aperture" sulla facciata siano opere da realizzarsi in SCIA, non CILA, pertanto suppongo sia nel contesto dei 30 giorni di silenzio-assenso che dovrebbe avvenire detto "interpello endoprocedimentale". Grazie ancora

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    3. di per sé io le vedo più come opere di risanamento conservativo e quindi potrebbero andare anche in CILA: l'autorizzazione paesaggistica è comunque una cosa a sé stante (come dice la legge stessa, è atto autonomo e presupposto).

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    4. Grazie ancora per la risposta, in effetti non avevo considerato le nuove previsioni sul risanamento conservativo a valere dal 2017.

      Se posso, avrei un altro quesito: sullo stesso stabile il condominio si sta preparando al rifacimento della facciata, che richiede senz'altro il preventivo parere della soprintendenza. Il problema è che lo stato esterno (ma anche quello interno) dell'immobile risulta conforme ai vari catastali del 1939, ma diverso da quello del progetto complessivo di impianto approvato del 1928: nel progetto mancano completamente ai piani attici e al piano sottostante alcuni volumi/stanze esistenti (costruiti già dal 1932, ci sono prove fotografiche, nello stesso stile del resto dell'edificio) e vi sono invece dei terrazzi.

      In teoria il progetto del 1928 dovrebbe prevalere sul catastale del 1939, ma è possibile che siano state poi approvate delle varianti (non reperibili, pare) al progetto originario? Segnalo che nel 1930 fu emesso il certificato di abitabilità per tutto il fabbricato.

      Ha qualche suggerimento su come muoversi con municipio e soprintendenza?

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    5. io ritengo che debba prevalere il progetto del 1928 se è vero, come è vero, che Roma ha avuto un regolamento edilizio avente valore di Legge fin dal 1912 ed anche precedentemente. Presso i municipi però si possono trovare opinioni differenti.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.