domenica 27 gennaio 2019

come leggere il PTPR Lazio

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è lo strumento a cui la Regione Lazio ha lavorato per molti anni, e che rappresenta la sintesi, nonché l'evoluzione, degli strumenti pianificatori precedenti (i PTP o piani territoriali paesistici, tuttora in vigore, fino all'approvazione definitiva del PTPR). Dato che la sua lettura è fondamentale per l'individuazione dei vincoli di progetto, ho ritenuto utile scrivere questo post, per accompagnare il tecnico o anche il semplice cittadino nella lettura di questo importante documento.


estratto del PTPR Lazio: individuazione di un
vincolo di tipo C, con relativa fascia di rispetto
Va anzitutto premesso che i Piani Paesaggistici sono strumenti di pianificazione urbanistica che afferiscono quei beni tutelati ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004), dunque non ricomprendono, ma a volte comunque rilevano a titolo informativo, i beni di cui alla parte II tra i quali si annoverano i singoli edifici oggetto di tutela o anche ville e parchi storici. Dunque stiamo parlando di un documento che non è l'unica cosa che va consultata per verificare la presenza dei vincoli: per effettuare le altre ricerche che si dovessero ritenere necessarie, potete fare riferimento a quest'altro post, mentre per una visione generale sul Codice dei Beni Culturali e la distinzione tra parte II e parte III vi rimando a quest'altro post.

Nel PTPR Lazio sono individuati due tipi di vincoli, fondamentalmente: quelli cosiddetti "decretati", cioè scaturiti da un decreto (o anche da un atto proprio della stessa Regione, che è un ente che ha facoltà di imporre vincoli paesaggistici durante la stesura dei relativi piani), e quelli "ope legis", cioè esistenti in base ad una legge che impone dei vincoli legati al sussistere di determinate condizioni. Esempio classico dei vincoli ope legis sono le fasce di rispetto di fiumi, laghi e della costa marina.

I vincoli ope legis hanno delle clausole di disinnesco, cioè non si applicano in determinati contesti: il PTPR Lazio, e non potrebbe diversamente, fa sue le deroghe del d.gs. 42/04 a sua volta mutuate dalla Legge Galasso. All'art. 9 co. 2 delle norme tecniche difatti leggiamo che i vincoli che ricadono nelle zone che, al 1985, erano A, B o zone indicate in programmi pluriennali di attuazione (con previsioni realizzate: ne ho parlato anche in quest'altro post) il vincolo non ha alcuna efficacia, anche se l'area risulta perimetrata sulle tavole B. il PTPR introduce comunque ulteriori livelli di semplificazione, nel caso in cui le aree siano individuate come "insediamenti urbani": alcuni tipi di vincolo per esempio non applicano le disposizioni più restrittive (per esempio nel divieto di intubazione dei torrenti) nel caso in cui ci si trovi in zone già urbanizzate. Ovviamente, laddove si ricada nella condizione di esclusione a prescindere (zone A o B) il vincolo non ha validità. Nel caso in cui quindi si ricada in zone urbanizzate, diverse da quelle di inapplicabilità (zone A o B), bisogna comunque chiedere l'autorizzazione paesaggistica ma alcune opere possono comunque essere autorizzate anche se vietate in via generale. I vincoli decretati invece quasi mai hanno clausole di disinnesco o comunque se le hanno, vanno cercate nello stesso decreto istitutivo. I decreti che istituiscono vincoli paesaggistici in genere si trovano pubblicati nella gazzetta ufficiale, a differenza invece dei decreti di vincolo puntuale che non sono pubblicati ma solo notificati ai diretti interessati.

Per verificare se al 1985 una zona era definita A o B bisogna andare a vedere il PRG che era in vigore in un determinato comune a quella data: attualmente molti dei PRG in vigore sono precedenti al 1985 quindi basterà leggere il documento attuale; nei comuni in cui il PRG è stato completamente riscritto successivamente a tale data, bisogna andare a ricercare il PRG che era in vigore al 1985. è per esempio il caso di Roma, in quanto il PRG vigente è adottato nel 2003 e approvato nel 2008: al 1985 era quindi ancora in vigore il precedente PRG del 1963 integrato e variato nel 1979. purtroppo è difficile trovare riferimenti al vecchio piano e il nuovo piano non ha tavole che ripercorrono la pianificazione precedente, sebbene vi sono articoli che vi rimandano e quindi sarebbe anche logico che il comune mettesse a disposizione anche il precedente piano. per Roma comunque il piano precedente è visibile presso la sede del Dipartimento PAU.

I vincoli decretati possono avere delle fasce di rispetto (i vincoli ope legis tedenzialmente no, perché sono essi stessi delle fasce di rispetto), individuate sempre sullo stesso PTPR. Se vi siete imbattuti nel vincolo del centro storico di Roma, e avete notato che, differentemente da tutti gli altri, questi non ha la fascia di rispetto, e vi siete chiesti un perché, vi invito a leggere quest'altro post.

Giova ricordare che ottenere l'autorizzazione paesaggistica, o in generale l'autorizzazione dell'ente tutore del vincolo per qualunque ordine di vincolo, è atto autonomo e presupposto (art. 146 del codice, relativo alle autorizzazioni paesaggistiche) e quindi eventuali istanze edilizie depositate in assenza di autorizzazione paesaggistica per opere per le quali era prevista, sono atti non necessariamente nulli ma comunque inefficaci o comunque le opere edilizie eventualmente realizzate sono da intendersi prive di autorizzazione o con autorizzazione non perfezionata. per tale motivo è importante saper verificare correttamente e preventivamente la presenza di vincoli per poter preventivamente procedere a richiedere la relativa autorizzazione. Nelle procedure edilizie, la presenza di un vincolo viene asseverata dal tecnico progettista.

Di recente, il DPR 31/17 è andato a chiarire le procedure di autorizzazione, stabilendo una serie (cospicua e ampia) di interventi che si devono ad oggi intendere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, e chiarendo meglio, abrogando le disposizioni precedenti, le procedure per l'autorizzazione semplificata. Attenzione perché il DPR 31/17 agisce solo per i beni di cui alla parte III del codice (beni paesaggistici) e non su quelli di cui alla parte II (beni culturali, tra i quali singoli edifici e ville e parchi storici). Attualmente dunque abbiamo, nel panorama normativo: opere libere dall'autorizzazione paesaggistica; opere soggette ad autorizzazione semplificata; opere soggette ad autorizzazione ordinaria. Molti dei comuni del Lazio sono subdelegati a gestire le autorizzazioni semplificate.

Altra cosa che mi sembra importante sintetizzare in questo post, anche se meriterebbe trattazioni più ampie, è il concetto di pianificazione limitativa dell'attività edificatoria. Il piano paesaggistico non è limitativo dell'attività, nel senso che non impone l'inedificabilità di terreni che invece erano magari edificabili, nè impone la non trasformabilità, ma assoggetta queste attività a delle norme specifiche (che possono essere limitative in relazione a zone limitrofe ma non vincolate) per far si che lo sviluppo urbano  venga ordinato non solo dalla pianificazione comunale (PRG o altri strumenti sovracomunali) che dà prescrizioni in senso dimensionale (altezze massime, volumi, distanze), ma anche da regole di tipo estetico, per far si che quel paesaggio di cui i terreni e gli edifici fanno parte non perda le caratteristiche per cui è stato considerato di notevole interesse. Tutto ciò differentemente quindi dai beni di cui alla parte II del codice, i quali invece impongono, laddove applicati agli immobili,  quasi sempre dei vincoli di inedificabilità implicita nonché di generale immutabilità, salvo interventi da valutare con grande attenzione.

Il PTPR si compone di delle norme tecniche di attuazione, nonché di delle tavole grafiche. Le tavole grafiche sono raggruppate in quattro tipologie, ciascuna contenente indicazioni differenti. Vi sono poi degli ulteriori documenti a corollario, di cui parlerò più brevemente perché utili solo in contesti specifici.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione sono indicate le prescrizioni fondamentali, divise per singolo vincolo o per singola categoria di vincolo. è sempre bene leggere l'articolo delle norme tecniche relative al vincolo in cui dobbiamo intervenire.

la struttura del PTPR

Iniziamo a vedere come è strutturato il Piano.

tavole A - sono quelle di individuazione e classificazione del territorio regionale. In questa tavola NON sono individuati dei vincoli, ma è, diciamo, solo una tavola ricognitiva. Tutto il territorio regionale è zonizzato in queste tavole, anche le porzioni non soggette a vincoli: questo perché le tavole A vogliono essere anche uno strumento ricognitivo generale anche per eventuali futuri vincoli da apporsi ma non ancora imposti, esattamente così come specifica la Legge (art. 135 comma 1 d.lgs. 42/04). L'articolo 6 delle Norme Tecniche del PTPR è molto chiaro nel dire che il Piano è prescrittivo solo nelle zone vincolate: dunque i paesaggi individuati nelle tavole A hanno norme prescrittive solo laddove vi è contestualmente un vincolo paesaggistico istituito ai sensi dell'art. 134 co 1 lett a), b), c). Non avrebbe altresì avuto senso che la tavola A fosse prescrittiva per l'intero territorio regionale, altrimenti sarebbe stato come assoggettare l'intero Lazio ad un unico, enorme vincolo paesaggistico, e non è questo lo spirito della norma. Lo stesso principio, anche se non è scritto espressamente da nessuna parte, si applica anche al PTP 15/12, unico piano paesistico sopravvissuto (il PTPR ha abrogato tutti i PTP previgenti, tranne appunto il 15/12): le tavole E del PTP sono come la tavola B del PTPR, dunque le prescrizioni delle altre tavole, cioè della zonizzazione di base, si applicano solo dove effettivamente vi è un vincolo e non indistintamente in tutta l'area del Piano. Le zone di competenza territoriale del ptp 15/12 che non sono interessate da vincoli paesaggistici sono, difatti, generalmente classificate come Tl/a, ovvero zone a tutela limitata dove non vengono prescritte specifiche previsioni per le trasformazioni urbanistiche (sono zone in cui il piano rimanda alle norme urbanistiche ed al prg in vigore).

tavole B - sono le tavole più importanti, sotto certi aspetti, perché contengono l'individuazione dei vincoli prescrittivi, cioè i vincoli paesaggistici veri e propri. Come specificato all'art. 3 comma 2 delle norme tecniche del PTPR, in queste tavole sono graficizzati i beni di cui all'art. 136 comma 1 lettere a, b c e d. Se l'immobile di interesse si trova all'interno di uno dei perimetri individuati in queste tavole, ci si trova di fronte ad un ambito vincolato ed occorre quindi porsi il problema della procedura autorizzativa, fatte salve le opere che legittimamente possono essere fatte senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 31/17. In presenza di vincolo, diventa importante, oltre a seguire le regole generali del decreto che ha imposto il vincolo, rispettare le regole imposte dal paesaggio specifico individuato nelle tavole A.

Se fate caso alle schede di dettaglio dei vincoli (si trovano come allegati alla tavola B e se avete difficoltà a navigare i pesanti pdf, potete scaricare le tavole in formato vettoriale: all'interno del file zip troverete dei file tipo database che possono essere aperti in office o libreoffice, con l'elenco navigabile di tutti i beni leggibile come foglio di calcolo), noterete che molte perimetrazioni sono individuate come vincoli di tipo ab o cd, senza apparente distinzione specifica se si tratti di lettere a, b, c o d, con ovvio riferimento all'art. 136 comma 1. L'apparente ambiguità di questo "accorpamento" di lettere deriva dal fatto che questa classificazione fa riferimento a dei vincoli che sono stati istituiti in vigenza della precedente legge 1497/1939, la quale pure conteneva, all'articolo 1, la distinzione dei vincoli come le lettere a, b, c e d, ma i relativi decreti di vincolo istituiti nel corso dei lunghi anni fino al 1999 non hanno quasi mai dato una specifica indicazione di appartenenza ad una delle quattro tipologie, perché sostanzialmente non si riteneva utile arrivare a quel livello di dettaglio. Oggi, invece, quella distinzione è molto importante, soprattutto dal momento che il DPR 31/17 ha introdotto delle selettive semplificazioni in funzione della tipologia di vincolo. Per questi vincoli più vecchi, però, non è possibile in effetti distinguere l'effettivo riferimento ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 136, dunque le discipline - a mio parere - devono ritenersi accorpate e, quindi, in assenza di indicazioni specifiche, operare come se il vincolo generasse la condizione più sfavorevole. I vincoli istituiti dopo la pubblicazione del Codice dei Beni Culturali, invece, devono contenere l'indicazione specifica della lettera dell'art. 136 a cui fanno riferimento.

Le tavole e le norme sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione Lazio. Qui potete trovare il quadro d'unione delle tavole: ovviamente il numero di tavola vale per tutte e quattro le tipologie. Nel nuovo sito della Regione non hanno riproposto il webgis precedente, ma hanno pubblicato un nuovo geoportale in cui hanno riportato anche le tavole A e B (qui il link alla tavola B sul geoportale). il precedente webgis era un po' più utilizzabile, in quanto permetteva anche di isolare singoli metadati: questo mi sembra più rigido.

tavole C - sono tavole ricognitive di alcuni specifici ambiti territoriali e non sono di massima prescrittive. Nelle tavole C sono individuati anche altri tipi di vincolo che possono prevedere comunque delle procedure di autorizzazione ma non necessariamente del tipo paesaggistico, come per esempio gli ambiti tutelati e gestiti da Roma Natura o, come detto nella parte iniziale, l'individuazione dei vincoli imposti ai sensi della parte II del codice, che non sono beni paesaggistici ma beni culturali. Nelle norme tecniche di attuazione, l'articolo 3 ben chiarisce che queste tavole hanno carattere ricognitivo ed informativo, ma non prescrittivo. Si legga di seguito per capire come fare se appaiono disegni sulla tavola C ma non sulla B.

tavole D - sono le tavole in cui vengono individuate le proposte di modifica delle perimetrazioni di vincolo inviate dai comuni alla regione durante l'iter di approvazione del piano. Molte di queste proposte sono state nel frattempo evase: si spera che nell'approvazione definitiva del PTPR verranno recepite nel disegno definitivo del Piano.

Fare la lettura del vincolo è relativamente semplice: una volta individuato sulla cartografia l'immobile di interesse, occorre fare la lettura su tutte e quattro le tavole, e vedere cosa risulta. Se l'immobile risulta soggetto a vincolo di PTPR, potremmo trovarci in una di queste casistiche:

  • vincoli paesaggistici di cui all'art. 136 parte III del Codice, imposti da leggi statali (per decreto ministeriale) o comunque in base alle procedure di cui all'artt. 138 e 139, in base alle disposizioni della parte III del Codice, o anche imposti attraverso l'iter stesso di approvazione del Piano, e possono essere:
  1. beni di cui alla lettera a): possono essere dei paesaggi di qualunque natura, individuati perché l'insieme di elementi naturali e antropici compone una unione particolarmente notevole e meritevole di essere mantenuta; singolarità geologiche; particolari situazioni ambientali eventualmente anche antropizzate che costituiscono insiemi di particolare bellezza;
  2. beni di cui alla lettera b) sono ville, giardini e parchi non già tutelati dalla parte II del codice, dunque volgarmente potremmo dire che sono quei parchi belli ma non bellissimi;
  3. beni di cui alla lettera c): complessi di cose che compongono un quadro che connota un particolare aspetto meritevole di tutela, compresi i nuclei storici, anche se questo tipo di vincolo non è esclusivamente limitato solo a questi (anzi sono spesso i vincoli più estesi e quelli in cui è più facile trovarsi quando si interviene in aree urbanizzate o in loro prossimità);
  4. beni di cui alla lettera d) [come detto, rappresentati nelle tavole C ma per ora possono essere considerati non ancora prescrittivi, almeno fino all'approvazione definitiva del Piano]: sono le bellezze panoramiche ed anche i punti dai quali si possono ammirare quelle bellezze. nel PTPR dentro tali "bellezze" ci sono per esempio le infrastrutture ferroviarie ed alcune infrastrutture stradali.
I vincoli qui sopra sono quelli imposti attraverso una specifica procedura di vincolo (decreto ministeriale ad esempio) oppure imposti dal PTPR stesso (la regione ha facoltà di individuare dei beni paesaggistici nell'iter di formazione del piano stesso). Di seguito, invece, quelli imposti non da una puntuale procedura di vincolo ma individuati per espressa previsione di legge (art. 143 del codice). Senza che ve li elenco tutti, i quali sono compiutamente descritti nell'articolo citato, vi rappresento quelli in cui è più facile imbattersi:
  1. fascia di 300 metri calcolata dalla battigia del mare e dei laghi;
  2. fasce di rispetto dei fiumi (150 metri per lato);
  3. le zone di interesse archeologico, le quali sono anche vincolo paesaggistico secondo quanto scritto in quest'altro post.
Se per qualche motivo si avesse necessità di leggere i dettagli del vincolo, in particolare se ci si trova nelle aree individuate dalle tavole D, cioè dei vincoli che sono stati interessati da proposte di modifica (vi ricordo che il piano deve ancora essere adottato), allora è giusto andare a leggere la singola scheda di vincolo: leggere questo documento non è facile, perché queste sono raggruppate in degli unici, enormi e pesantissimi pdf da sfogliare pagina per pagina: questi documenti sono scaricabili da questa pagina (fare riferimento agli allegati 3).

Come accennato sopra, il PTPR non rappresenta TUTTI i vincoli in cui ci si può imbattere, soprattutto in un contesto complesso e delicato come quello romano. nella capitale in particolare il PRG ha un secondo sistema vincolistico, che è stato nominato carta per la qualità, e può sovrapporsi ai vincoli del PTPR. Ricordo ancora che i vincoli di cui alla parte II del codice possono essere individuati o sul portale www.vincolinrete.it (che a volte tuttavia non è aggiornato o restituisce risultati non veritieri) oppure, in modo infallibile, andando a fare visura presso la Soprintendenza oppure chiedendo il certificato di vincolo (se il bene non è tutelato, vi risponderanno appunto che non risultano provvedimenti di tutela).

le linee archeologiche viola hanno la fascia di rispetto anche se non è disegnata?

Una postilla per un caso che mi è capitato di dover approfondire. l'art. 45 del PTPR Lazio delinea i caratteri dei beni puntuali e lineari di tipo archeologico, indicando che questi hanno generalmente una fascia di rispetto di 100 metri. Tuttavia, ci si può facilmente imbattere in questi beni che, rappresentati nella tavola B, in particolare all'interno dei centri urbani, hanno dei tratti privi di fascia di rispetto graficizzata, ma sono quindi composti solo dall'asse dell'elemento, senza ulteriori indicazioni grafiche. Di fatto, leggendo l'art. 45 cui questi beni fanno riferimento, si deve intendere che sia da considerarsi presente la fascia di rispetto anche se non graficizzata, in quanto non sono presenti clausole di disapplicazione, mentre se si fa una visura vincolo, gli uffici risponderanno che non vi è tutela al di là del bene in sè. Purtroppo questo è un vuoto tecnico-normativo, che probabilmente sarà risolto nell'occasione della stesura definitiva del Piano, di cui ancora si attende l'approvazione. Nel frattempo di una chiarificazione, in effetti l'indicazione è dubbia, anche se, ripeto, gli uffici, tra cui quello stesso della Regione, specificano sempre che sono vincoli privi di fascia di rispetto e che si intende prevalente l'indicazione grafica sulla tavola B piuttosto che l'indicazione sulle norme tecniche: purtroppo però non stando scritto da nessuna parte (o quantomeno io non ho trovato scritto dove possa esserci lo "svincolo"), si potrebbe ritenere prevalente anche solo l'indicazione delle norme tecniche, ciò anche leggendo il contenuto del parere prot. 693103 del 2018 della stessa Regione Lazio. Dall'altro lato, questi beni, dovendosi ricomprendere in quelli di cui all'art. 142 comma 1 lett. m) del Codice, in zone urbanizzate classificate A o B secondo gli strumenti urbanistici non produrrebbero il relativo vincolo in forza del successivo comma 2: tuttavia, nelle NTA del PTPR questa specifica non è riportata, dunque il vincolo si dovrebbe ritenere attivo, ivi comprese le fasce di rispetto, anche in zone A o B, in quanto la norma regionale può ampliare i poteri prescrittivi rispetto a quella statale.

cosa fare se un immobile è individuato in un perimetro della tavola C ma non nella tavola B?

Una situazione che crea spesso disagio ed ambiguità è quando passiamo dalla felicità di aver riscontrato che in tavola B il nostro edificio non è presente in perimetrazioni di vincolo, all'angoscia di vedere che invece si trova campito all'interno di una fascia colorata della tavola C. Vediamo come fare in questo caso.
Anzitutto, come già detto sopra, la tavola C non è prescrittiva, cioè non contiene prescrizioni dirette, non individua vincoli paesaggistici e non attiva le regole delle norme tecniche di attuazione: i vincoli paesaggistici sono individuati solo ed esclusivamente nella tavola B e solo se l'edificio è individuato in quelle perimetrazioni allora si attivano le prescrizioni delle norme tecniche, facendo diventare automaticamente prescrittiva anche la tavola A (la quale come detto, e giusto per ribadire, diventa prescrittiva solo in presenza di un vincolo paesaggistico). Dunque il discorso potrebbe finire qui ma non è così. la tavola C ha lo scopo di fornire una base di studio per eventuali future evoluzioni della pianificazione di livello comunale o anche provinciale e regionale e, per far si che la base di studio sia solida, in questa tavola sono state fatte confluire le esperienze di studi e valutazioni di diversi documenti. Soprattutto, in questa tavola sono riportati molti (non tutti) dei vincoli monumentali, cioè edifici o suoli che sono interessati da vincoli diretti ai sensi della parte II del Codice. Dunque la prima verifica da fare se in tavola C il nostro immobile appare individuato è accertarsi che non sia interessato da un vincolo diretto: nel territorio di Roma Capitale, possiamo fare richiesta di un certificato che attesti che il singolo immobile sia o meno interessato da provvedimenti di tutela: in caso positivo, l'iter di autorizzazione sarà più complesso; in caso negativo, potremo procedere senza richiedere autorizzazioni perché non ci sarebbe vigenza né di vincoli di cui alla parte II del Codice, né di vincoli di cui alla parte III.
Per far comprendere come la tavola C sia meramente ricognitiva, basta vedere quali tipi di edifici sono individuati: gli elementi del gruppo CC ad esempio, i beni puntuali dell'architettura contemporanea, racchiudono sia edifici effettivamente vincolati (il palazzo delle Poste di Piazza Bologna di Mario Ridolfi) sia alcune delle stazioni della Metro B realizzate dallo studio TRANSIT negli anni 80 (che non mi risulta siano ancora vincolate: lo saranno automaticamente al compimento dei settanta anni di età, salvo esito negativo della VIC), ma nelle tavole sono ignorati, ovvero non sono individuati come beni sensibili, altri edifici che invece hanno certamente il decreto di vincolo (il centro storico dovrebbe essere una unica enorme macchia celeste).
Dunque per riepilogare:
  • i beni individuati in tavola C ma non individuati in perimetrazioni in tavola B non rappresentano automaticamente dei vincoli: l'individuazione del bene in tavola C può, però, essere uno stimolo per verificare che non siano presenti vincoli di cui alla parte II del Codice, quindi non vincoli paesaggistici ma dei beni culturali;
  • se non vi sono perimetrazioni nella tavola B e le altre indagini sui vincoli hanno dimostrato l'assenza di provvedimenti di tutela, deve desumersi che l'ambito non è interessato da vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali (ciò non significa che non possa avere altre tipologie di vincolo, tipo idrogeologico o boschivo, ovvero che non vigono comunque altre disposizioni ope legis del Codice dei Beni Culturali come ad esempio quello relativo ad edifici pubblici con più di settanta anni di età).

40 commenti:

  1. Buongiorno Arch. visto che nessuno ha ancora lasciato commenti in questo post ci penso io :-), mi servirebbe un suo parere per capire se l'immobile dove devo eseguire un intervento ricade tra quelli esclusi dalla richiesta paesaggistica o va in semplificata dpr 31/17 art 4 e allegato A punto A2.
    Lavori: cambio d'uso e modifica del prospetto per trasformazione della vetrina del vecchio negozio in entrata di un'abitazione (portoncino blindato e finestra)
    vincolo: PTPR tav.B cd058 beni di insieme vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche art 136 lett.c-d Dlvo 42/04. (campitura a linea continua rossa inclinata a 45°)
    Da quanto ho capito io leggendo l'art. 4 e l'allegato A2 del dpr 31/17 ultimo periodo, devo presentare la richiesta semplificata solo in caso l'immobile sia di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale in tutti gli altri casi posso procedere senza autorizzazione paesaggistica, ho capito bene? dove vedo se l'immobile è storico-architettonico o storico-testimoniale?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. l'interpretazione data del punto A.2 è quella che ho ricavato anche io. la storicità dell'immobile si ricava sia dal tipo di vincolo (bisogna leggere il dispositivo di tutela) e comunque fare attenzione se l'immobile è antecedente al 1945, come da circolare MiBACT del 2017 di interpretazione del DPR 31/17 (c'è un mio post specifico sia sul DPR che sulla circolare citata).

      Elimina
    2. Grazie, ho letto l'altro post e le circolari mibact e l'anno 1945 indicato nelle circolari come spartiacque dovrebbe giocare in mio favore, in quanto l'immobile è stato realizzato nel 1962, non ricade in città storica e da tutelare c'è ben poco in quanto si tratta di un normalissimo condominio di 6/7 piani. In realtà il vincolo riguarda il parco della caffarella, ma per qualche motivo solo il vincolo cd058 si estende anche ad una porzione di insediamento urbano (forse per la veduta sul parco). Io sinceramente pensavo di dichiarare in scia che è vincolato, ma non soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dpr 31/17. Lei che ne pensa sono abbastanza tutelato viste anche le due circolari mibact? Come saprà di questi tempi parlare con gli uffici comunali è impossibile sia per telefono che per mail.
      Grazie ancora

      Elimina
    3. non posso rispondere senza analizzare il progetto, comunque se si ritiene che gli interventi rientrino tra quelli esclusi, basterà dichiararlo.

      Elimina
  2. Buongiorno, ho presentato al Comune di Anzio (che opera in sub-delega) un'autorizzazione paesaggistica per una CILA relativa ad opere da eseguirsi di manutenzione straordinaria (apertura di un passo carrabile su un muro di cinta e la sostituzione di una vetrata di una veranda condonata con pannelli in cls allegerito). Dopo un mese il comune mi ha risposto che l'istanza non può essere accolta perché:
    "La sentenza della Corte Costituzionale del 17/11/2020 n°240 ha annullato la Deliberazione del Consiglio Regionale n°5 del 02/08/2019 con la quale si approvava il PTPR, di conseguenza rimangono vigenti le norme di salvaguardia ai sensi della Legge Regionale 24/1998 art.21 comma 1. Si resta in attesa di nuovo provvedimento che disciplini l'invio delle pratiche ricadenti nella suddetta casistica. Pertanto la richiesta inoltrata sarà archiviata per improcedibilità".
    Vorrei contestare tale decisione in quanto la stessa Regione Lazio ha emanato la "Direttiva disciplina paesaggistica da applicare" (qui il link:http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=276) con la nota del Mibact emessa sul medesimo tema e in essa recepita.
    Cosa ne pensa?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se le opere ricadono effettivamente in manutenzione straordinaria l'ufficio potrebbe procedere, ma è una situazione di caos generalizzato.

      Elimina
  3. La ringrazio, proverò ad insistere con il Comune

    RispondiElimina
  4. buongiorno architetto e grazie per il post esaustivo. se un'area è soggetta a vincolo, per sapere banalmente quello che "si può fare e non si può fare", si vanno a leggere le NTA relative all'ambito di paesaggio nel quale quell'area vincolata ricade? purtroppo con la digitalizzazione dei sistemi informativi dell'amministrazione pubblica è diventato impossibile avere un colloquio telefonico con gli uffici tecnici per avere informazioni più o meno dettagliate.
    grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. in linea di massima sì: occorre inquadrare il tipo di vincolo e poi andare a leggere le NTA. ovviamente, se è un vincolo che scaturisce da vecchi decreti, bisogna verificare anche quello.

      Elimina
  5. Salve Architetto, complimenti per l'articolo, le volevo fare una domanda sulla Tavola C.
    Su un un lotto industriale regolato da PRT una parte ricade nella fascia "Viabilità Antica" (fascia di rispetto 50 m) della Tavola C.
    Le volevo chiedere se è meglio escludere tale fascia dal progetto in quanto vincolata secondo la II parte del codice come bene Culturale, oppure c'è qualche possibilità di poter edificare su tale fascia? Le faccio questa domanda perchè per altre situazioni la regione (uff. paesaggio) e la Soprintendenza hanno solo verificato la TAV B, ma mai mensionato la Tavola C. Ovviamente le parlo di un parere del mese scorso.
    Grazie
    Vita

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la tavola C non è prescrittiva ma solo indicativa: tuttavia, a volte le risultanze della tavola C derivano da vincoli di altra natura, tipo appunto quelli della parte II del Codice: in tal caso, bisogna capire la natura dell'eventuale vincolo ed operare di conseguenza.

      Elimina
  6. Buongiorno architetto, devo effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di un casale sottoposto a vincolo dichiarativo. Nella tavola d è riportato che il comune ha fatto un'osservazione in quanto la zona è anche consortile e ci sono capannoni industriali. Nelle schede c'è scritto che l'osservazione è accolta, questo vuol dire che non devo presentare alcuna autorizzazione paesaggistica?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se è stata accolta una domanda di modifica del vincolo, questo dovrebbe risultare nel ptpr che dovrebbe essere pubblicato in via definitiva a giorni. attenderei la pubblicazione del ptpr approvato e verificherei le tavole B definitive.

      Elimina
  7. Buongiorno Architetto. Vorrei porgerle una domanda. Ho un casolare con un terreno circostante di circa 10000 metri che rientra nel ptpr nelle tab. a,B,C. Su questo terreno c'è un piano Peep degli anni 70. Da mia domanda è: il comune o Ater possono edificare palazzi popolari un mio terreno che ricade nel ptpr con vincoli paesaggistici e centro storico? Sicuro di una sua risposta! Le porgo distinti saluti.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. i peep di norma prevedevano l'esproprio delle aree, oppure degli accordi in cui il privato partecipa in qualche modo. Comunque il comune non può di sua iniziativa edificare su un terreno privato. il ptpr graficizza l'intero territorio regionale, solo la tavola B rappresenta vincoli prescrittivi.

      Elimina
  8. Grazie della risposta.Ma la mia domanda era se eventualmente con lo esproprio il comune le può fare visto che come le dicevo il terreno ricade nella tabella B. Quindi il comune si dovrebbe attenere a rigorosi vincoli costruttivi che andrebbero a ridurre di molto la volumetria degli edifici!!! È giusto ciò che dico?? Grazie mille del tempo che dedica. Le auguro una buona giornata.

    RispondiElimina
  9. Complimenti per l'articolo e la chiara esposizione della normativa. E' corretto dedurne che le prescrizioni di cui alla Tavola A non hanno natura di vero a proprio vincolo e che dunque non rendono necessario l'ottenimento della previa autorizzazione paesaggistica (si tratta di una ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria di un casale sito in un'area classificata come "Paesaggio agrario di valore". Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per espressa previsione della normativa nazionale, il ptpr Lazio ha valutato i caratteri dell'intero territorio regionale, dunque è ovvio che la tavola A abbia una indicazione per ogni singolo appezzamento. per i vincoli prescrittivi difatti si fa riferimento alla tavola B.

      Elimina
  10. Buongiorno architetto, vorrei chiederle un chiarimento sul nuovo ptpr. Ho un casale che rientra tra le zone di semplificazione dell'allegato s delle norme. Per un intervento di demolizione e ricostruzione fuori sagoma devo presentare la paesaggistica (semplificata o ordinaria?) oppure basta il titolo edilizio rilasciato dal comune?grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. mi scusi non ho capito quale è il vincolo che interessa il casale. se è il vincolo specifico dei casali, va considerato che è un vincolo abbastanza stringente.

      Elimina
    2. No no è un semplice vincolo paesaggistico, devo verificare se c'è anche una fascia di rispetto archeologica (è vicino alla via Salaria)

      Elimina
  11. Buongiorno architetto,
    innanzi tutto le faccio i complimenti per il post davvero ben fatto.
    Volevo farle una domanda,
    vorrei abbattere un albero nel mio giardino privato e come da indicazioni del comune
    https://www.comune.roma.it/PCR/resources/plugins/jptrasparenza/appr/SCHEDA%20INFORMATIVA%20ALBERATURE%20PRIVATE_3582_1.pdf
    va verificato nelle tavole B che ha indicato lei, se lo stesso ricade in un area sottoposta a Vincolo paesaggistico ai sensi art. 134C – 136 e 142. dove in caso negativo non è necessaria alcuna autorizzazione.
    Nel mio caso non ricado in nessuna delle aree presenti nella legenda ad eccezione del "grigio" che indica aree urbanizzate del PTPR.
    Non capisco però come debba essere interpretato, la legenda cita
    "aree urbanizzate del PTPR
    N.B. si intendono incluse le aree urbanizzate discendenti
    dall’accoglimento delle osservazioni di cui all’art.23 co1 LR 24/98"

    ricadendo nelle "aree urbanizzate PTPR" è sottoposta o meno a vincolo?

    Grazie in anticipo per una sua risposta

    RispondiElimina
    Risposte
    1. le aree urbanizzate, in assenza di altra tipologia di campitura, non rappresentano un vincolo, ma, diciamo, solo una "base cartografica". viene rappresentato nelle tavole B perché in alcuni tipi di vincolo il fatto che si ricade in tale area può comportare la disapplicazione del vincolo o l'applicazione di disposizioni più "leggere".

      Elimina

  12. Buongiorno architetto,
    volevo farle una domanda, dopo averle fatto i complimenti per i suoi post e le sue risposte alle domande sempre molto precise ed esplicative.

    Dovendo eseguire dei lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare costituito da due unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo con un unico proprietario, vorrei usufruire del superbonus 110%. L'edificio si trova a Quarto Miglio, proprio su via Appia Pignatelli.

    Non riesco a capire se esso è
    classificabile tra gli "immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria", caso che mi precluderebbe l'accesso al superbonus nel caso di modifica dei prospetti (nel progetto viene mantenuto il sedime e la sagoma, le due unità abitative vengono unite con il conseguente aumento di volume del 20% dovuto all'inglobamento nell'appartamento della zona delle scale che servono per ispezionare il tetto).

    Consultando la tavola B del PTPR, l'edificio risulta ricadere in una zona che ha "soltanto" la campitura a linee oblique rosse, la cui legenda recita "Vincoli Dichiarativi->Beni di insieme: valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche".
    Le due unità abitative sono state costituite abusivamente negli anni '40 e regolarizzate con una sanatoria negli anni '80.

    Come faccio a capire se tale vincolo è tra quelli che preclude il superbonus quando l'edificio non viene ricostruito esattamente come era?

    La ringrazio anticipatamente.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la definizione normativa è ampia e ricomprende evidentemente tutti gli immobili oggetto di tutela da parte del Codice, ivi compresi, secondo me, anche quelli di natura paesaggistica, in quanto non vi è distinzione apparente tra tipologie di vincolo. Voi quindi vi ricadreste. attenzione comuqnue perché potreste essere nel PTP 15/12: fate riferimento alle tavole del ptpr approvate di recente. per quanto riguarda il progetto, esso non è precluso ma, più semplicemente, una trasformazione di quel tipo non è ascrivibile alla ristrutturazione edilizia bensì alla nuova costruzione, e deve quindi seguire un iter autorizzativo coerente, ma non significa che è infattibile.

      Elimina
  13. Buongiorno Arch. Campagna,
    devo fare un intervento che riguarda le facciate ed il tetto (quindi senza opere di scavo) di un edificio che si trova nella fascia di rispetto di un bene puntuale di tipo archeologico (indicato con la sigla tp001 nella legenda del PTPR). Nel PTPR tale bene fa parte dei vincoli ricognitivi di piano (e non di legge) e rimanda all'art. 46 delle NTA del PTPR che a sua volta rimanda all'art. 42 secondo cui tali beni sono considerati paesistici. Inoltre mi trovo nella zona B del PRG secondo cui, in base alla ex legge Galasso, il vincolo non deve essere considerato. Il tecnico del comune afferma che devo presentare autorizzazione paesaggistica per le opere che devo eseguire sulle facciate e sul tetto (ripeto senza opere di scavo) anche se sono in una zona di interesse archeologico e che l'applicazione della ex legge Galasso vale solo per i vincoli ricognitivi di legge e non per i vincoli ricognitivi di piano. Secondo lei è come dice il tecnico del comune? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. i vincoli di piano hanno una loro specifica clausola di disapplicazione, in caso in cui ci si trovi nei tessuti urbanizzati del ptpr. Comunque se il vincolo deriva dalla presenza di un vincolo archeologico, soggiace comunque all'art. 142 quindi tenderei a ritenere che non si applichi se ci si trova in una porzione di territorio che era zona A o B alla data del 1985.

      Elimina
  14. Buongiorno, devo avviare l iter per il Superbonus 110 per una villetta. La zona Consorzio Casal Monastero rientra in alcuni vincoli paesaggistici. Vorrei essere sicuro di poter fare gli interventi trainanti (cappotto) e trainato (fotovoltaico). Ho letto vari post,circolari e decreti ma vorrei chiederle gentilmente a chi devo rivolgermi per avere un parere assoluto (Regione, Sovraintendenza,...)che mi metta al riparo da eventuali e successiva contestazioni che facciano decadere i benefici fiscali del 110 con tutto ciò che comporterebbe anche in termini di sanzioni. Grazie 1000

    RispondiElimina
    Risposte
    1. non mi è chiaro che tipo di rassicurazione desidera: se è relativa alla presenza o meno di un vincolo, bisogna chiedere un certificato di destinazione urbanistica al comune.

      Elimina
  15. Buonasera, la zona ha dei vincoli paesaggistici. Rientrando gli interventi previsti (cappotto e fotovoltaico) nell allegato A del DPR 31/2017 dovrei essere escluso dalla richiesta di autorizzazione. Vorrei essere però sicuro di questo e capire quindi se devo rivolgermi alla Regione Lazio o alla Sovraintendenza per una risposta definitiva. grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. io non sarei certo del fatto che il cappotto sia escluso dall'autorizzazione paesaggistica: produce comunque una variazione di sagoma.

      Elimina
    2. Sto cercando di parlare con la Regione Lazio in quanto dalla Circolare 42/2017 e Circolare 4 per Integrazione Circolare_42_2017 del Mibact gli interventi come Cappotto e Fotovoltaico rientrerebbero nell' Allegato A e quindi sarebbero esclusi da autorizzazione paesaggistica.La questione è che in questi casi serve un parere assoluto quindi forse l'unica cosa che mi rimane da fare e' scrivere alla Regione e chiedere formalmente "autorizzazione paesaggistica" per gli interventi in base ai voncoli esistenti sulla zona. Grazie per le sue risposte.

      Elimina
    3. Ho un caso simile, premetto che non sono un tecnico. la zona ha un vincolo per art 136 comma c del codice dei beni culturali e devo fare intervento del 110 su immobile con regolare licenza . Non viene fatto il cappotto. Basta la comunicazione o si va in valutazione semplificata?

      Elimina
    4. deve far valutare la situazione al suo tecnico: in base al tipo di intervento si valuterà se è soggetto ad autorizzazione oppure no.

      Elimina
  16. Gentilissimo collega,
    complimenti per l'articolo, le scrivo perché é la prima volta che mi avventuro nella consultazione del PTPR, e ho bisogno di un ulteriore supporto.
    Devo richiedere un permesso di costrire in una zona soggetta a due vincoli sulla Tav. B. Il vincolo relativo a "Beni di insieme vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche", cd058-001, e il vincolo relativo a "Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua". La zona rientra tra le "Zone urbanizzate del PTPR" La zona é definita "Zona O", ed é regolata dal P.P n.9/56 “Cinquina - Casal Boccone”.
    In teoria non sarebbe possibile costruire in quanto rientrante nei 150m dalla riva, ma se ho capito bene il vincolo va in deroga per i motivi esposti nei seguenti articoli.
    Art. 136. comma 7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” etc. La zona in cui insiste il terrono rientra in tale classificazione.
    Non riesco a capire invece dove trovo le prescrizioni relative all'essere parte dei "Beni di insiemeaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche", cd058-001.
    Avrei bisogno di un suo orientamento, e magari un suggerimento su come capire cosa il vincolo idrogeologico, e dei Beni di insieme permette o proibisce,
    Grazie in anticipo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. nelle norme tecniche di attuazione sono presenti gli articoli relativi alla disciplina di tutela, cioè quello che si può in concreto fare nei vari "paesaggi", mentre negli articoli successivi è fornita la disciplina operativa, cioè come si opera in presenza del vincolo. La disciplina di tutela opera solo se è presente il vincolo.

      Elimina
  17. L'area in cui devo intervenite si ritrova classificata tra i Beni di Insieme Vaste localitá con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche, con esplicito riferimento all’ Art. 8, lettera c) d), ovvero:
    c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Nello specifico si fa riferimento al codice cd058_001. Non trovo alcun riferimento a tale classificazione nelle NTA. Nelgi allegati trovo alcune schede che riportano la dicitura cd0058_001 ma nessuna prescrizione o riferimento a un Paesaggio, da cui desumenre i vincoli. Puó aiutarmi?
    Grazie

    RispondiElimina
  18. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  19. Buongiorno Arch. Campagna. In merito al Decreto Energia D.L. 17/2022 che semplificava i procedimenti per l'installazione del fotovoltaico sugli edifici residenziali e che li classificava come manutenzione ordinaria anche in zone vincolate paesaggisticamente ad eccezione degli immobili ricadenti nelle zone di cui all'art. 136 lett. b) e c) , volevo sapere in che lettera si ricade quando l'immobile è ricadente in zona "beni d'insieme" lett. c) e d) , dato che in queste aree non si menziona alcuna distinzione , e l'appartenenza ad una od altra lettera determina la necessità , o meno, di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di cui sopra.
    Cordiali saluti
    Cordiali Salut

    RispondiElimina
    Risposte
    1. quando i beni paesaggistici sono classificati con entrambe le lettere c e d, significa che derivano da vecchi decreti ministreriali dove non veniva specificata la distinzione, anche se la norma già conteneva, in passato, la classificazione. Si è dunque ritenuto di assorbire i vecchi vincoli nella nuova classificazione senza distinguere la lettera. A mio parere, ed in senso cautelativo, in questi vincoli valgono le prescrizioni più restrittive, applicando congiuntamente le regole delle lettere c e d.

      Elimina

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.