Nel BURL Regione Lazio n°13 del 13 febbraio 2020 è stato pubblicato il PTPR approvato, così come votato dalla Giunta il 02 agosto 2019: viene quindi a concludersi il lungo iter che ha visto, nel 2007, la adozione della prima stesura di questo fondamentale documento. In questo post, inserisco qualche appunto utile per tutti.
premessa della premessa
questo post, per chi vi atterra senza conoscere la recente storia del PTPR Lazio, potrà sembrare disorientante o confusionario: è quindi necessario spendere due parole per spiegarne la struttura apparentemente illogica. Il piano paesaggistico del Lazio è lo strumento di cui la regione si è dotata ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e rappresenta ad oggi l'unico riferimento vincolistico riguardo alla pianificazione paesaggistica (escluso il solo ptp 15/12). Il piano, la cui produzione è iniziata agli inizi degli anni 2000 ed il cui progetto è ancora precedente, è stato inizialmente adottato nel 2007, ma la effettiva approvazione non arrivò prima del 2020. La prima approvazione, però, fu impugnata dal governo per alcuni vizi procedurali di fronte alla corte costituzionale che diede ragione a palazzo Chigi, a cui si pose rimedio dopo qualche mese: il piano dunque fu dapprima annullato, e poi di nuovo approvato in via definitiva nel giugno 2021.
In questo post avevo raccolto le notizie della vicenda che si è svolta tra il 2020 ed il 2021, perché si sollevarono dei non secondari problemi relativi alla effettiva validità dei vincoli ed alla loro concreta gestione, essendo entrate di fatto in vigore delle norme di salvaguardia specifiche in quanto si dovette presupporre che ci si trovava in una condizione di assenza di pianificazione. Ho deciso, però, di mantenere questo carattere di "precarietà" del post, soprattutto per chi avesse bisogno a posteriori di ricostruire le evoluzioni di quelle concitate fasi.
Come se non fosse bastato il momento di grave tensione che si creò con questa parentesi operativa, accadde che la Regione fu bersagliata nell'agosto del 2021 da un attacco hacker che comportò il completo annullamento del portale internet ufficiale dell'ente, con conseguente impossibilità di accesso al PTPR per diverso tempo. Oggi, dopo oltre un anno da quelle vicende, la situazione sembra essere tornata alla normalità ed il piano è tornato consultabile. di seguito, i link alle pagine ufficiali:
link al geoportale cartografico della Regione Lazio
dove l'ente indica che i contenuti sono aggiornati alla seconda correzione errori materiali di agosto 2022
link alla pagina della Regione Lazio dove è possibile effettuare il download delle singole tavole
**07/04/2020 si riporta la notizia che il Governo ha sollevato ricorso alla Corte Costituzionale contro la delibera del Consiglio che ha approvato il PTPR. e, in data 17 novembre 2020, è stata pubblicata la sentenza n°240/2020 con la quale la Corte accoglie il ricorso del Governo ed annulla gli effetti dell'approvazione del PTPR: leggi nel testo per un quadro della situazione**
***aggiornamento: il 21 aprile 2021 è stato approvato dal Consiglio il PTPR, dopo aver apportato le modifiche richieste dalla Soprintendenza: appena il testo sarà pubblicato, aggiornerò questo post***
****aggiornamento: il 10 giugno 2021 è stato pubblicato il PTPR approvato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°59 di pari data.
in carattere blu scuro è evidenziato un testo aggiunto il 3 dicembre 2020 per commentare la circolare MiBACT che fornisce indirizzi alla Regione per la chiarificazione del panorama legislativo vigente in questo interregno
Premessa
è doverosa una premessa, visto che il piano è stato adottato nel 2007, approvato a febbraio 2020, ma la cui delibera di approvazione è stata annullata dalla Corte Costituzionale a novembre 2020. Il Piano fu poi ri-approvato il 21 aprile 2021 ed è stato infine pubblicato, in via ormai si spera definitivia, il 10 giugno 2021. Il testo della premessa, ad oggi è da intendersi superato in quanto l'approvazione definitiva del piano rende inutili le riflessioni fatte nel periodo in cui il Piano è rimasto "sospeso", cioè da Novembre 2020 a Giugno 2021. Lascio comunque il seguente testo delle premesse solo per futura memoria: chi è interessato a leggere il discorso del Piano all'attualità, può scorrere fino alla frase in rosso più in basso e leggere a partire da lì.
Il travagliato iter di approvazione del nuovo PTPR Lazio, che sembrava giunto al termine a febbraio 2020, a novembre 2020 riprende i suoi travagli in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza 240/2020 ha accolto il ricorso del Governo, annullando le delibere di approvazione del PTPR.
La Corte accoglie le doglianze del Governo in particolare riguardo al fatto che la Regione non avrebbe (perché, di fatto, non ha) rispettato gli accordi presi a suo tempo con il Ministero dei Beni Culturali per la redazione congiunta delle norme di pianificazione, così come espressamente previsto dal Codice dei Beni Culturali.
La Regione, tuttavia, ha capito velocemente che non avrebbe avuto facilmente la meglio su questa vicenda e, quindi, ha già predisposto un testo con degli emendamenti alle norme tecniche del PTPR (che trovate come allegato alla
proposta di deliberazione consiliare n°42/2020) che tuttavia sono rimaste in bozza, probabilmente in attesa di sviluppi. Questo testo, per quanto riportato nelle stesse premesse, è stato già approvato dal Mibact e quindi è probabile che diventerà quello definitivo ed efficace.
le doglianze del Ministero erano puntuali ma diffuse su tutto il testo delle norme tecniche di attuazione, e le trovate puntualmente indicate nel punto 1.3 della sentenza della Corte. Una delle doglianze era specifica sull'articolo 44 (centri storici) in cui il MiBACT lamentava la riduzione della fascia di rispetto dei centri storici (da 150 a 100 metri) e l'obliterazione della specifica secondo cui il centro storico di Roma doveva attendere l'adozione di specifiche prescrizioni da parte del Ministero, e rendeva invece direttamente ed esclusivamente operativo il "protocollo d'intesa" tra Comune e MiBACT circa la gestione delle richieste di nulla-osta. Dunque, nei fatti, ammesso che il testo della proposta 42 diventerà quello definitivo, non vi sarà comunque uno stravolgimento delle procedure attualmente vigenti, che prevedono per il centro storico di Roma l'assenza di un vero e proprio strumento di tutela (paradossalmente, il vincolo paesistico presente in tutti i centri storici del Lazio non è operativo per la Capitale): sul tema, rimando a
questo post che cita una sentenza TAR Lazio nella quale è specificato che questo regime "anomalo" sarebbe incongruo.
Immagino che la Regione stesse attendendo la pubblicazione della Sentenza per rimettersi al lavoro e quindi presentare, auspicabilmente in tempi più che rapidi, l'approvazione definitiva.
Allo stato attuale delle cose, come evocato dalla stessa Regione nella sua difesa, dovrebbe ritenersi operativa la clausola di salvaguardia prevista
dall'art. 21 LRL 24/1998 secondo la quale se il PTPR non dovesse essere approvato entro il 14 febbraio 2020, non si "torna" al piano del 2007 ma entrerebbero in vigore delle norme di salvaguardia che impongono di fatto la sola esecuzione di opere di "
ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo". Sul punto però aspetterei pronunce ufficiali: nella sentenza comunque ci sono possibili elementi per cogliere che l'annullamento dell'approvazione, trattandosi di un piano "nuovo" rispetto alle situazioni precedenti - i PTP - deve intendersi come se non si fossero rispettati i termini dell'art. 21 (varie note nel testo della sentenza, tra cui ultimo capoverso del punto 5.2).
- laddove ci si trovi all'interno di un vincolo imposto con decreto ministeriale o con altre procedure che non riguardano l'iter di approvazione del Piano Paesistico, deve considerarsi valida la disposizione dell'art. 21 sopra indicata (che in effetti così recita, riferendosi alle aree sottoposte a vincolo con provvedimento dell'amministrazione competente). dunque in questi casi, sembra che non sia possibile ottenere l'autorizzazione per opere diverse dalla MO, MS ed RC, escluse tutte le altre;
- stessa sorte per i vincoli ope legis, o anche vincoli della legge Galasso;
- laddove invece ci si trovi all'interno dei vincoli che sono stati istituiti nell'iter di formazione del PTPR adottato (attenzione: vale il ptpr adottato, non quello approvato), il Ministero indica che questa disciplina non subisce modifica in quanto l'annullamento dell'approvazione del PTPR non avrebbe annullato anche il PTPR adottato, in quanto nella normativa statale non sembra esserci un richiamo all'eventuale decadimento di un piano adottato dopo un certo tempo: in buona sostanza, nel caso di vincoli di PTPR adottato si possono fare le opere conformemente a quanto previsto da detta versione del Piano;
- per quanto riguarda i PTP, il Ministero dapprima fornisce una indicazione secondo cui gli stessi sarebbero da considerare "resuscitati", ma poi non ne delimita in concreto il campo di applicazione. trattasi comunque di documenti che, a quanto sembra leggersi dalla circolare, non possono non essere considerati "resuscitati" proprio perché la loro archiviazione era stata disposta dall'approvazione definitiva del PTPR, la quale è, appunto, stata annullata. In caso in cui vi trovaste ad operare in questo interregno su dei vincoli presenti nei ptp e con disciplina diversa dal PTPR adottato, suggerisco enorme, enorme enorme cautela e si valuti se non procrastinare gli interventi da farsi a quando il PTPR sarà di nuovo approvato (mi sembra che la Regione abbia ben chiara questa urgenza). Va da sé che laddove si operi in un PTP o nel PTPR in presenza di un vincolo ope legis o decretato, vale in ogni caso la disciplina più restrittiva.
in risposta alla nota del MiBACT, la Regione ha immediatamente predisposto una propria nota per la conferma della disciplina transitoria fino all'approvazione definitiva del Piano. questa nota naturalmente non si discosta da quanto indicato nella nota MiBACT ma vi aggiunge qualche sfumatura che è forse utile rimarcare: - nel confermare che i vincoli "decretati" ad oggi devono soggiacere alle restrizioni dell'art. 21, vi è la possibilità che, laddove il decreto di vincolo contenga anche la disciplina di tutela (caso raro ma possibile, come ad esempio il recente vincolo "villini" del quartiere Trieste a Roma), si possa applicare appunto la disciplina medesima e quindi se questa è più permissiva dell'art. 21, si potrebbe comunque procedere al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- nei vincoli scaturiti attraverso la formazione del Piano stesso (art. 134 c. 1 lett. c), che non soggiacciono alle restrizioni dell'art. 21, il progetto deve rispettare le norme dettate dal PTPR 2007, ma senza applicare la classificazione per zona dei PTP.
si conferma, ma era a mio parere ovvio, che in caso non raro di compresenza di più vincoli di natura diversa, si applica la disciplina più restrittiva.
[testo aggiunto il 23 aprile 2021] Nelle more della pubblicazione del Piano votato il 21 aprile 2021, segnalo la sentenza Consiglio di Stato n°3067/2021 del 14 aprile 2021 ha toccato appena l'argomento, dando però un avallo indiretto ai contenuti della circolare regionale che ha imposto il regime transitorio di tutela ed ha considerato correttamente "resuscitato" il PTPR adottato 2007, senza cioè dare peso alle ipotesi che ritenevano annullato tutto il dispositivo, anche quello dell'adozione 2007. dalla sentenza è utile estrarre la seguente massima:
Le esigenze di tutela del vincolo in questione sussistono tuttora, sia perché comunque imposto dal codice n. 42 del 2004, sia perché la sentenza della Corte costituzionale 17 novembre 2020, n. 240, che ha annullato come eccedente le attribuzioni regionali la deliberazione del Consiglio 2 agosto 2019, n. 5, di approvazione del Piano stesso, non ha fatto venir meno l’efficacia della sua adozione, come chiarito dalla circolare della Direzione regionale pianificazione territoriale 3 dicembre 2020, n. 1056599.
Fatta questa doverosa premessa, lascio inalterato qui appresso il testo del post che scrissi all'indomani dell'approvazione del PTPR.
Anzitutto, qualche link:
Precedentemente, avevo già pubblicato un post di commento e link al
materiale del PTPR votato dalla Giunta Regionale il 02 agosto 2019, che aveva approvato il piano. Non so dare una spiegazione al perché sia trascorso così tanto tempo tra la votazione e la pubblicazione sul BURL, anche perché non ci sono sostanziali modifiche tra i documenti di agosto e di oggi, tranne che per la presenza, nella cartografia ufficiale delle nuove tavole B, del
nuovo vincolo dei "villini" della zona di Corso Trieste che è stato approvato in via definitiva dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del 28 gennaio 2020: essendo molto vicine la data di pubblicazione di questo vincolo e dell'approvazione del PTPR, posso ipotizzare che le due cose sono collegate, nel senso che la Regione ha atteso di poter inserire il nuovo vincolo direttamente nella documentazione aggiornata, senza dover fare nuove pubblicazioni subito dopo l'approvazione. Se è così, bisogna dare atto che è una cosa positiva.
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stralcio nuova tavola B n°24 PTPR Lazio approvato, nella zona
del nuovo vincolo "villini" di Corso Trieste |
Qualche nota.
Da oggi, ufficialmente,
i vecchi PTP non esistono più, in quanto espressamente abrogati ai sensi dell'art. 7 delle NTA. Lo stesso art. 7 però, come già si sapeva, mantiene "in vita" solo
l'ultimo PTP, il 15/12, valle della Caffarella: a controprova di ciò, nelle tavole B ufficiali, oggi è stralciata completamente l'area di competenza del PTP 15/12 (e sulle tavole aggiornate al 2022 è espressamente indicato di fare riferimento al PTP 15/12 per le aree stralciate: nelle tavole versione 2021 questa cosa non era specificata e ci si poteva confondere se non avvezzi). Quindi per i regimi vincolistici romani, da oggi si hanno solo due strumenti: il PTPR Lazio approvato ed il PTP 15/12.
Il PTP 15/12 non è facile da leggere, perché è strutturato come i "vecchi" PTP regionali, che erano divisi in diverse classi di tavole anche a rappresentare vincoli diversi: non è come nel PTPR in cui si ha l'unico riferimento della tavola B per l'analisi dei vincoli prescrittivi. Tuttavia, una prima orientata potete darla attraverso le
mappe interattive curate dal Parco dell'Appia Antica, che è un Parco archeologico che si trova all'interno del PTP 15/12 (motivo per cui questo PTP è rimasto stralciato dal PTPR: al suo interno si trova una delle aree più delicate dell'intero Stato); anche se il sito riguarda solo il Parco, la geometria dei vincoli sembra essere estesa a tutto il territorio del PTP 15/12. Doppia attenzione: il Parco dell'Appia ha una sua perimetrazione, più ristretta rispetto al PTP 15/12: quello che è all'interno del Parco subisce sempre un doppio regime di tutela, se non triplo: la tutela del Parco (quale parco istituito ai sensi della legge quadro sulle aree protette, diversa ed indipendente dal Codice dei Beni Culturali); la tutela paesaggistica (perché tutti i parchi sono anche vincoli paesaggistici, oltre ai vincoli istituiti precedentemente); l'eventuale, ma spesso presente, tutela diretta archeologica. Interessante che una delle due mappe interattive del Parco sia quella dei vincoli diretti: di fatto ad oggi (agosto 2023) si tratta dell'unica mappa interattiva presente a Roma per i vincoli della parte II del Codice.
Per quanto riguarda la zona UNESCO del Comune di Roma, va indicato che
permane lo stato che abbiamo avuto fino a prima di oggi, cioè il centro storico romano non è "elevato" a vincolo paesaggistico, ma rimane solo tutelato dall'art. 24 delle NTA del PRG e dal relativo e susseguente protocollo d'intesa tra SSABAP e Comune stipulato nel 2009. L'indicazione è contenuta nell'art. 44 comma 19 delle nuove norme tecniche del PTPR.
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altro stralcio della tavola n°24 del PTPR approvato: la zona in bianco
ritagliata è quella che è oggetto di tutela ai sensi del PTP 15/12 |
il nuovo PTPR supera quella che a mio parere era una incongruenza, legata in particolare ai beni di cui all'art. 136 comma 1 lettera d) del codice, ovvero le visuali panoramiche. Nella versione adottata, tali vincoli non erano "operativi" ma erano solo rappresentati, per questioni di informazione, nelle tavole C. nelle norme era contenuta però una dicitura sibillina che diceva che con l'approvazione del PTPR tali vincoli sarebbero diventati prescrittivi. la norma è stata modificata ed oggi l'art. 50 delle vigenti norme tecniche indicano che le visuali panoramiche sono individuate nelle tavole A e costituiscono un vincolo paesistico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. d). attenzione quindi che anche le tavole A possono contenere delle norme prescrittive, anche se lo stesso PTPR all'art. 5 comma 3 sembra voler indicare che solo nelle tavole B si possono rinvenire le perimetrazioni prescrittive: attenzione dunque perché non necessariamente è così.
Sempre l'art. 7 delle Norme indica abbastanza chiaramente che le prescrizioni, appunto, possono trovarsi solo nelle tavole B, anche se come visto qualcosina può stare anche nelle tavole A. si presti però attenzione al fatto che le tavole C è vero che non sono prescrittive a livello di ptpr, ma contengono la graficizzazione di dei vincoli che in alcuni casi possono derivare anche da quelli istituiti ai sensi della parte II del Codice, ovvero vincoli di beni architettonici e monumentali, la cui gestione è ancora più complessa e stringente di quelli che sono "solo" vincoli paesaggistici.
Dunque per sintetizzare, per quanto riguarda la lettura dei vincoli:
- in base all'art. 5 delle norme, il PTPR è vincolante solo dove esistono vincoli di cui all'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice;
- all'art. 7 delle Norme, il PTPR dispone la decadenza di tutti i PTP previgenti, ad eccezione del PTP 15/12 a tutela della Valle della Caffarella ed Appia Antica, che è l'unico PTP che NON decade con il piano regionale. dunque gli strumenti di tutela paesistici nel Lazio ad oggi sono solo due: il PTPR ed il PTP 15/12;
- le uniche tavole che ufficialmente contengono le prescrizioni di tutela paesaggistica sono le B, tuttavia solo nelle tavole A sono graficizzate le "visuali panoramiche" che producono un vincolo ai sensi dell'art. 50 delle NTA;
- le tavole C non sono dunque prescrittive, ma contengono la graficizzazione di vincoli che provengono da altri strumenti di tutela di tipo non paesaggistico, come i vincoli dei beni culturali di cui alla parte II del Codice - attenzione perché questi sono vincoli anche più delicati di quelli paesaggistici. La graficizzazione riportata sulle tavole C dei beni putuali prevede sempre una "fascia di rispetto" la quale però nei dispositivi di tutela non è quasi mai "reale".
Si presti attenzione all'art. 13 delle nuove Norme: qui è disposto il rimando alle definizioni di intervento edilizio del DPR 380/01, ma con alcune delicate eccezioni:
- quando il ptpr parla di "recupero manufatti esistenti e ampliamenti inferiori al 20%" devono intendersi ricomprese in questa tipologia tutti gli interventi dell'art. 3 comma 1 eccetto nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, ma ricompresa la ristrutturazione edilizia, ivi ricomprendendovi quindi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione così come di recente modificata. sono ricomprese in questa fattispecie anche gli ampliamenti fino al 20% anche con interventi fuori sagoma;
- la definizione di intervento "nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%" comprende la nuova costruzione (art. 3 co 1 lett e)) nonché gli ampliamenti oltre il 20%, per l'appunto.
Info di servizio e suggerimenti.
Allo stato attuale delle cose il webgis delle tavole A e B pubblicato sul sito della Regione non è aggiornato (si riferisce alla versione adottata 2007): per il momento, e nell'immediato, suggerisco di fare riferimento esclusivo ai documenti scaricabili dai link forniti, anche se per come visto sopra può sembrare macchinoso. Comunque il webgis non è mai uno strumento "ufficiale" e non lo era neanche prima: solo le tavole pubblicate lo sono.
il nuovo "retino" dei centri storici è stato "alleggerito", e quindi adesso si vedono eventuali vincoli "in trasparenza": ciò vale anche per Roma, dove adesso si vedono i vincoli paesaggistici presenti all'interno dell'area UNESCO. Attenzione, perché come detto, il vincolo UNESCO non è un vincolo paesaggistico ma i vincoli perimetrati al suo interno ovviamente sì, e prevalgono.
La fascia di rispetto dei centri storici è stata riportata a 150 metri, dopo la "riduzione" a 100 apportata nelle norme tecniche del 2020 precedentemente impugnate.
L'art. 44 comma 19 delle Norme conferma la non applicabilità del vincolo di "centro storico" alla zona di Roma individuata come Patrimonio Unesco: per questa zona viene qui espressamente citato il protocollo d'intesa del 2009, come se in un certo senso lo avesse oggi ratificato anche la Regione Lazio.
scusate ottima ricognizione ma ho sempre un dubbio se l'area ricade in bene di insieme Tavola A subisce stesse limitazione dei vincoli diffusi della tavola B? In altre parole alla zona si applicano tutte le limitazioni che impongono le NTA per quel tipo di vincolo presente graficamente nella Tavola A Grazie se qualcuno può darmi ascolto?
RispondiEliminaing. Fabrizio Scotti
la tavola A è ricognitiva, la B è quella prescrittiva. se non c'è il vincolo nella B, il fatto che nella A sia individuato come particolare paesaggio non implica di per sé un vincolo. la tavola A è stata studiata per porre le basi per eventuali futuri strumenti di tutela, e difatti classifica in paesaggi l'intero territorio regionale. così è come io l'ho sempre letto.
EliminaBuonasera ci sono notizie sulla data in cui verrà ripubblicato il ptpr dopo la nuova approvazione del 2021 ? Grazie
Eliminanon ho notizie dirette: probabilmente è in scaletta per la pubblicazione sul BURL.
EliminaSalve, sto cercando di capire come devo comportarmi con un immobile sito in testaccio, rientra in:
RispondiEliminaTav A: come abbiamo detto è ricognitiva
Tav B:
- Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto, NTA art.43 (e non 44 come leggo sopra) e vincolo CS_001
- protezione fiumi, torrenti e corsi d'acqua (si trova vicino il tevere) NTA art. 35 vincolo C058_001
Tav C:
- nei beni lista patrimonio UNESCO (in azzurro) Vincolo bpu_001
il mio dubbio è dove posso trovare le NTa e le descrizioni dei vincoli e le indicazioni sulle tipologie di pareri da richiedere? perchè gli allegati sono tanti e non di facile lettura per chi come me non è esperto di urbanistica.
le NTA sono pubblicate assieme al PTPR. gli estremi di ciascun vincolo si trovano in un corposo elaborato al PTPR, oppure possono essere estratti dal webgis (ma, attenzione, potrebbe non essere aggiornato alla versione approvata).
EliminaSalve, allo stato attuale quale stralci cartografici dovremmo adottare a seguito dell'annullamento del PTPR?
RispondiEliminaal momento sembra occorra fare riferimento al ptpr 2007
EliminaBuonasera, dal momento in cui sono stati approvati i nuovi ptpr lazio 2021, a quale tavole devo fare riferimento? la pagina interattiva della regione è aggiornata? o dobbiamo attendere la pubblicazione di nuove tavole? grazie
RispondiEliminabisogna aspettare la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la versione definitiva.
EliminaBuongiorno e complimenti per la chiara io illustrazione . quesito :Il comune a seguito scia mi richiede una autorizzazione ptpr ai sensi dell'art 134 comma 1 letto.b e art. 142 comma 1 letto.g del Dlgs 42/04.
RispondiEliminaNelle tavole ptpr A-B-C non c'è alcun vincolo . Solo campitura grigia aree urbanizzate . Nella tavola D invece risulta una retinatura boschiva parziale sull intervento (demolizione e rifacimento muro di cinta . Nell'area non vi è alcun bosco ne piantumazione solo siepe di recinzione . Cosa posso fare per evitare l 'autorizzazione paesaggistica ?
la via più breve sarebbe verificare se, tante volte l'intervento non rientri tra quelli esclusi dall'autorizzazione, ai sensi del dpr 31/17. secondo, se effettivamente risulta un bosco ma questo non c'è , è possibile chiedere alla Regione di prendere atto dell'assenza del bosco, ma serve una relazione di un agronomo forestale e non è una procedura immediata.
EliminaBuonasera, grazie come sempre per gli articoli pubblicati. Non riesco a trovare le tavole PTPR approvate, forse a causa dell'attacco hacker ai siti della Regione Lazio. Come posso fare? Voi come vi state muovendo?
RispondiEliminaGrazie
Ho aggiunto nel post un link di condivisione della cartella contenente il ptpr, da me scaricato appena fu disponibile. puoi ricaricare la pagina ed accedere al link che troverai in alto. non mi assumo responsabilità sul contenuto.
EliminaGrazie mille!!
EliminaGrazie utilissimo!!!!
RispondiEliminaSei sempre sul pezzo. Complimenti e ... grazie infinite.
RispondiEliminagent.mo collega anzitutto un enorme grazie per questo prezioso post e per il link alla documentazione!!!
RispondiEliminaPer quanto riguarda poi il PTP 15/12 ho provato a seguire il link relativo sul sito della Regione Lazio e la risposta è "pagina non trovata".. chissà se qualcuno sa di link alternativi a quelle tavole..
per tutta la documentazione dobbiamo aspettare il ripristino delle funzioni del sito della regione: il PTP io lo scaricai ma non in maniera completa.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminaSto provando a scaricare le tavole ma una volta cliccato sul link mi dice che la cartella non esiste, è possibile?
Grazie, un saluto
Silvia Farina
erano settimane (da quando era in down completo il sito della regione) che cercavo di reperire il ptpr da qualche parte... fino a pochi giorni fa funzionava sul sito della città metropolitana di roma, ora sparito anche quello. La tua copia salverà parecchi colleghi... incluso me! non so proprio come ringraziarti!
RispondiEliminaattenzione perché quello che era pubblicato sul sito della città metropolitana, così come il webgis che stava sul sito della regione quando funzionava, facevano entrambi riferimento alla versione 2007: la versione 2021 ha dei vincoli che risultano mutati (a volte anche in riduzione!)
EliminaE' proprio vero!! nel mio caso di studio la versione 2021 ha tolto il vincolo all'immobile che risultava invece incluso nel retino del vincolo nella versione 2007!
Eliminavisto? buona notizia immagino :)
EliminaOra il problema è reperire tavole, norme e quant'altro legate al PTP 15/12, vedo che nella versione 2021 la zona è stralciata, ovviamente devo operare proprio lì.. che fortuna!
RispondiEliminaGentile collega, con riferimento ai beni paesaggistici definiti all'art. 136 comma 1 del codice, non mi è chiaro come distinguere sul PTPR i vincoli della lettera c) da quelli della lettera d), quasi sempre indicati con la stessa retinatura in legenda (cd_XXXXX). In molti casi è la questione è dirimente l'individuazione delle attività non soggette ad autorizzazione o secondo procedura semplificata (es. impianti fotovoltaici integrati).
RispondiEliminaGrazie
tendenzialmente sono lettera c), comunque va verificato sulle schede dei singoli vincoli, che si trovano in uno degli allegati al ptpr.
EliminaBuonasera, sono stato incaricato per una pratica consistente nella sanatoria di un balcone; l'immobile è stato realizzato con una porzione di balcone in più (ben 4 mt. in più di lunghezza!), fin qui nulla di complicato, ho chiesto al municipio di competenza e mi hanno spiegato come articolare la pratica. Il problema è subentrato quando ho scoperto che l'immobile ricade proprio nel PTP 15/12, e, per mia sfortuna che bisogna richiedere tassativamente la compatibilità paesaggistica ai sensi del'art. 167, e che i tempi sono molto lunghi. Ci sono procedure un po' più immediate, o devo mettermi l'anima in pace?
RispondiEliminase non è possibile ricondurre l'opera tra quelle di cui all'allegato A al dpr 31/17 occorre mettersi l'anima in pace.
EliminaBuona sera Arch. non essendo molto ferrato in tema PTPR le chiedo gentilmente se può darmi delle indicazioni. Un mio cliente ha un immobile in zona prg nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, mentre per quanto riguarda il PTPR è interessato dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua c058 e dal vincolo archeologico m058. Vorrebbe frazionare l'immobile, secondo lei è fattibile senza chiedere l'autorizzazione paesaggistica in base al DPR 31/2017, se come opere esterne ci si limita solo all'apertura, chiusura e spostamento di finestre? Oppure il vincolo dei corsi d'acqua limita anche questo tipo di interventi?
RispondiEliminaGrazie
se sono presenti solo vincoli paesaggistici, come quelli evocati, non vi sono impedimenti diretti verso le oepre interne tra cui quelle di frazionamento, se il prg le ammette. per quanto riguarda lo spostamento di finestre, dovreste valutare l'applicabilità al caso di specie del punto A.2, il quale non garantisce una sottrazione indiscriminata di tali attività dall'autorizzazione paesaggistica.
EliminaGrazie per la risposta, oggi la cliente mi ha fornito i primi documenti ed è risultato che l'immobile (totalmente abusivo) ha una domanda di condono del 1986 per la quale non è stata rilasciata ancora la concessione in sanatoria. In base ai vincoli che le ho già citato in precedenza, potrebbero dare il diniego al condono? Esiste un modo per saperlo prima in modo da non far partire una procedura di diniego? Lei si occupa di nulla osta paesaggistici per un'eventuale collaborazione? grazie ancora
Eliminail condono dell'86 non prevedeva dinieghi a prescindere, a parte il caso limite delle zone con inedificabilità assoluta, ma non mi sembra questo il caso. negli altri casi, vi è sempre la valutazione dell'ufficio che analizza la situazione nel singolo caso. non vedo motivi per non portare avanti la richiesta di concessione, a meno che non possa aver senso farla rimanere silente.
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