La domanda ce la siamo sempre posta in molti: il rifacimento di un bagno, inteso come demolizione e completo rifacimento degli impianti (magari per ammaloramento) e dei rivestimenti, dato che non richiede alcun titolo abilitativo, è fiscalmente detraibile oppure no? la risposta ad un recente interpello finalmente pone fine alle ricerche e alle riflessioni nel merito.
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La domanda non è (anzi, non era) di semplice risposta perché da un lato la normativa sul recupero fiscale indica che le opere per essere detraibili devono rispettare la normativa edilizia ed urbanistica, mentre dall'altra veniva sempre ritenuto che la messa a norma degli impianti fosse considerata comunque passibile di detrazione in quanto espressamente indicata nella guida fiscale agli interventi passibili di beneficio. Che la questione sia annosa lo dimostra anche un mio vecchio post del 2012 in cui ho parlato dello stesso tema.
L'incertezza di fondo era dovuta alla corretta classificazione dell'intervento, in quanto c'è una dicotomia tra come interpreta le opere l'agenzia delle entrate e come la interpretano le norme urbanistiche: nei fatti, il rifacimento di un bagno, laddove non prevede spostamento di tramezzi o di porte, è classificabile come manutenzione ordinaria e per questo motivo non soggetta nemmeno a CILA a prescindere, in quanto poteva rientrare nella definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/01 il quale indica che sono opere di manutenzione ordinaria quelle "necessarie ad integrare e a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"; dall'altra, la definizione di "manutenzione straordinaria" contenuta alla lett. b) come sopra lascia forse intendere che il rifacimento del bagno possa rientrare in questa categoria, in quanto in tali opere rientrano quelle per "realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnlologici". Purtroppo il confine tra le due definizioni non è mai stato chiarito, anche se a livello urbanistico-edilizio è sempre stato pacifico che non servisse alcun titolo laddove non ci fosse spostamento di tramezzi o porte, opere che certamente fanno scattare l'obbligo di CILA.
Più di recente, con la pubblicazione del glossario unico dell'edilizia libera (punto 19 del glossario), si era andato ulteriormente a chiarire che il rifacimento di un bagno non necessita di titolo edilizio, nemmeno meramente comunicativo quale è la CILA, ma riferendosi espressamente alle opere di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) le quali richiamano espressamente quelle di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), cioè le opere di manutenzione ordinaria.
Personalmente ho sempre ritenuto che il rifacimento impianti, a prescindere se soggetto o meno a CILA, fosse detraibile fiscalmente perché questa era anche la ratio della norma, soprattutto laddove l'adeguamento impiantistico è finalizzato alla messa a norma, cioè perseguendo il concetto che vanno incentivati quegli interventi che aumentano il livello di sicurezza nelle case, inteso sia come elevazione della sicurezza dell'impianto in sé, sia come prevenzione di prevedibili danni dovuti all'assenza di manutenzione.
L'agenzia delle entrate si è finalmente espressa in modo chiaro e definitivo sul tema con la risposta all'interpello n°287/2019, indicando che il rifacimento di un bagno, al di là di quanto specificato nel glossario, è classificabile di manutenzione straordinaria e, in quanto tale, incentivabile anche laddove non necessiti di un titolo edilizio. La conclusione è comunque in contrasto con il glossario unico ma a mio parere va comunque incontro alla logica ed alla ratio delle detrazioni fiscali. La non perfetta sovrapposizione tra indicazioni dell'agenzia delle entrate ed indicazioni del DPR 380 è dovuta anche alla sciagurata decisione di pubblicare il solo glossario dell'edilizia libera, senza contestualmente pubblicare quelli delle altre categorie di intervento per poter avere maggiore chiarezza. Ovviamente, nella risposta, l'agenzia delle Entrate non entra nel merito delle questioni prettamente urbanistiche e quindi la risposta è circoscritta all'intervento in sé come descritto dal contribuente che ha effettuato il quesito (il quale non entra molto nel merito delle effettive opere svolte).
Pertanto, alla luce di quanto detto, si potrebbe ritenere che ad oggi si possa accedere alle detrazioni fiscali anche in quei lavori di rifacimento di un bagno che non necessitano, per la loro natura, di una pratica edilizia.
Va da sé che il sottoscritto non può assumersi nessuna responsabilità nel merito di questioni inerenti le problematiche specifiche dei lettori, ed anche l'interpello stesso, sebbene pubblicato per avere ampia portata, riguarda il caso specifico di chi ha fatto la richiesta: qualora si necessiti di una consulenza professionale personalizzata, contattatemi attraverso i canali che trovate nella pagina "chi sono- contatti", oppure se si ha una condizione diversa da quella qui trattata, è invitato a porre uno specifico interpello all'Agenzia delle Entrate.
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