domenica 8 gennaio 2017

cucine, ventilazione, canne fumarie e normativa

chi segue questo blog sa bene che le norme che sovrastano l'edilizia sono tante, diversificate e, soprattutto, spesso sono in contraddizione fra di loro. Analizziamo oggi un caso assolutamente tipico che va affrontato in tutte le ristrutturazioni di immobili residenziali: la normativa relativa alla cucina, alla necessità di ventilazione dell'ambiente, e la correlata normativa urbanistica di riferimento.

immagine da Pixabay

le norme che sovrastano l'ambiente cucina sono di tre famiglie:
  • le norme tecniche di settore, o norme UNI, e nel caso specifico la UNI 7129 il cui ultimo aggiornamento è del 2008, che riguarda sia il corretto posizionamento della tubazione del gas, sia le caratteristiche di ventilazione degli ambienti. questa norma UNI non si applica nelle cucine in cui non è presente un piano di cottura a gas (p.e. piano cottura elettrico o a induzione);
  • le norme urbanistiche e tecniche nazionali, le quali nel caso specifico parlano solo di altezza e ventilazione nel decreto sanità del 1975;
  • le norme edilizie ed igienico-sanitarie, le quali sono dettate da delle linee guida nazionali ma poi sono tradotte localmente tramite i regolamenti edilizi ed igienico-sanitari che devono essere redatti da ciascun comune individualmente (anche se a volte nei comuni minori sono copie di quelli dei capoluoghi di provincia). i regolamenti locali comunque non possono essere in contrasto con le norme nazionali (magari intervenute successivamente): laddove lo fossero, prevale la norma nazionale;
  • il codice civile, che si limita a dire che l'immissione di vapori verso le altre proprietà non deve arrecare disturbo;
La norma UNI 

La norma UNI è molto vincolante nella corretta progettazione della cucina, tanto che, spesso, in contesti urbanistici molto vincolati (p.e. i centri storici) può essere indicato o addirittura necessario optare per una cucina non a gas, proprio per evitare di dover realizzare fori esterni o condotti di ventilazione dal sicuro impatto estetico. Tuttavia alcuni comuni, tra i quali come si vedrà c'è la Capitale, anche le cucine elettriche non sono esentate dal dover obbligatoriamente avere sistemi per l'evacuazione fumi verso l'esterno.

Purtroppo le norme tecniche non sono disponibili per la consultazione pubblica e gratuita, se non recandosi fisicamente presso uno dei centri UNI: dato che le norme sono pure coperte da copyright (ancora devo trovare un controsenso più insensato di delle norme o leggi che non sono accessibili al pubblico) mi dovrò limitare a sintetizzarvi i vincoli che la UNI 7129:2008 impone per gli ambienti dove c'è il posto di cottura (se a gas):
  • l'ambiente deve essere sempre areato e ventilato: significa che deve avere un foro sempre aperto in diretta comunicazione con l'esterno, o avere condotti di aerazione appositamente dimensionati;
  • deve in più verificarsi anche UNA SOLA delle seguenti condizioni (punto 5.1.1. della parte 2):
    • essere presente una cappa a tiraggio naturale o elettrica in comunicazione con l'esterno. se la cappa è elettrica, deve rimanere accesa (dall'utente) per tutto il tempo in cui è acceso il gas. Se la cappa è rotta tecnicamente non si può cucinare. Sul fatto che l'esalazione possa essere a parete o a tetto la norma non è chiara: la preferenza è verso lo scarico a tetto, ma anche quello a parete è ammesso. Nella parte 3 della UNI comunque si parla quasi esclusivamente di scarico di caldaie;
    • presenza di un elettroventilatore sulla parte alta di una delle pareti della cucina che esali direttamente all'esterno anche mediante tubazione. può essere installato sul vetro di una finestra;
    • aerazione di tipo diretto, realizzata mediante fori nella muratura perimetrale (due fori, uno in basso - h max 30cm da terra - e uno in alto - h min 180cm da terra - di sezione utile non inferiore a 100cmq) dell'ambiente cucina: per questa soluzione ci sono i seguenti limiti: la potenza dei fornelli non deve superare gli 11,7kW (un piano cottura domestico difficilmente si avvicina a questo valore); se nell'ambiente è installato anche una caldaietta di tipo A (cioè a camera aperta senza ventilatore e senza cappa) la potenza totale dei fuochi e della caldaietta non può superare i 15kW. si parla sempre di potenze nominali.
    • se si è in un monolocale, è obbligatorio che il piano cottura abbia il sistema di sorveglianza di fiamma (oggi cel'hanno tutti di serie) - punto 4.2.4 della parte 2.
come si è visto, non basta la presenza della sola finestra a garantire il rispetto della normativa: occorre comunque un sistema specifico di evacuazione dei vapori di cottura (e soprattutto del prodotto della combustione del gas) verso l'esterno, oltre che un foro di ventilazione sempre aperto. L'installazione di caldaie nella cucina non crea problemi dal punto di vista normativo, purché si impieghino possibilmente apparecchi di tipo B (a camera aperta, cioè aspira l'aria dall'ambiente ma la scarica in un condotto) o ancora meglio di tipo C (a camera stagna e tiraggio forzato, cioè caldaie che non scambiano l'aria con l'ambiente in cui sono installate ma prelevano ed espellono direttamente all'esterno). ovviamente, i condotti di scarico di eventuali caldaie e della cappa della cucina devono essere distinti.

il foro di ventilazione "fisso" deve essere posizionato in basso, al massimo a 300mm dal pavimento, ed avere una dimensione commisurata alla potenza degli apparecchi installati: nel caso in cui si abbia una cucina con solo un piano cottura a gas, difficilmente il calcolo produrrà un valore superiore a 100cmq. Questo comunque è il valore minimo inderogabile della dimensione dell'apertura verso l'esterno. Attenzione: l'apertura deve essere calcolata come dimensione netta, quindi se già sappiamo che a rifinitura del foro andrà una griglia, bisogna considerare l'effettiva superficie areante. La norma non specifica che deve stare per forza su una parete, quindi potrebbe essere anche posizionato sul vetro di una porta-finestra, purché rispetti la quota massima da terra.

Dunque la norma UNI impone un foro fisso: e se per ragioni estetiche (pensiamo ai centri storici) questo foro non è realizzabile? Allora in questo caso implicitamente non potremmo installare un piano cottura a gas: usando un piano ad induzione, decade l'obbligo di ventilazione diretta in base alla norma UNI.

Se si ha un condotto di evacuazione fumi di una cucina a gas, in base alla stessa UNI questo condotto non potrà accogliere altre emissioni derivanti da combustione (dunque non può esistere un unico condotto in cui scaricano le caldaie e che sia anche canna di evacuazione di cucine a gas) ma non è esplicitamente vietato (quantomeno io non ho letto conflitti nella norma) che il condotto accolga altre ventilazioni non derivanti da combustione, come per esempio l'estrazione dei bagni ciechi. In teoria un condotto fumi deve essere solo fumi, ma se per esempio avessimo una cucina elettrica, che quindi non produce combustione ma solo vapori di cottura, nello stesso condotto non mi pare ci siano norme che vietino di farvi evacuare anche altri tipi di ventilazioni, comunque non derivanti da combustione. Questa riflessione ha senso nelle ristrutturazioni degli edifici in particolare storici o vincolati, dove la realizzazione anche di un foro in facciata può comportare complicazioni autorizzative notevoli: se è presente nell'immobile l'originaria canna fumaria delle cucine, installando una cucina elettrica sarà possibile sfruttare lo stesso condotto anche per l'evacuazione degli eventuali bagni ciechi. Se qualcuno ha contezza di norme che contrastano con questa riflessione, per favore me lo segnali.

La norma nazionale

Il decreto sanità del 1975 è di fatto l'unica norma specifica applicabile a livello di normativa nazionale sul tema delle cucine, e si limita solamente ad imporre alla cucina la presenza di una finestra che comunichi direttamente verso l'esterno. Inoltre, seppure non esplicitamente citato, in quanto "ambiente abitabile" deve avere anche una superficie finestrata superiore ad 1/8 della superficie calpestabile ed avere una altezza utile interna di almeno 270cm. Non ci sono però altri vincoli specifici, nè di superficie minima, nè di cubatura.

La normativa locale

Arrivati a questo punto bisognerebbe scrivere un paragrafo per ogni regione ed uno per ogni comune d'Italia: io opero su Roma pertanto qui mi limiterò a descrivere le direttive che vengono imposte nella Capitale, e la relativa prassi amministrativa.
Nel regolamento edilizio di Roma Capitale c'è un articolo specifico, il 59, che descrive le norme per le canne fumarie: queste devono necessariamente essere singole, cioè una per ogni cucina, e devono avere sbocco "al di sopra del tetto del fabbricato" e che comunque non possono essere installate esternamente a facciate prospettanti sul suolo pubblico; la canna fumaria può essere collettiva se ha accorgimenti specifici per evitare che ci sia interferenza tra i tiraggi. Il regolamento indica però che se c'è l'impossibilità tecnica di portare lo scarico fumi fino al tetto, allora è possibile fare un semplice scarico a parete, purché sia all'aria libera (leggi sotto). Dunque il regolamento fornisce la possibilità di scarico a parete, ma occorre che vi sia una problematica tecnica o normativa insormontabile perché la canna si possa non realizzare fino al tetto. Per esempio, motivi di impossibilità tecnica sono per esempio eventuali vincoli architettonici (pensiamo per esempio a tutto il centro storico all'interno dell'anello aurealiano, dove però vige comunque il vincolo anche per la realizzazione di semplici rosette di ventilazione in facciata) o anche specifici vincoli di PRG (come per esempio la carta per la qualità). Questa specifica è stata introdotta nel regolamento di Roma nel 1978, dunque gli edifici costruiti prima di tale data possono non essere per nulla dotati di tali sistemi: intervenire quindi anche con una semplice ristrutturazione in un immobile inserito in un fabbricato anteriore a tale data e quindi non dotato di canne fumarie può comportare la non irrilevante problematica del dover realizzare scarichi fumi che risulterebbero in ogni caso invasivi.
Tuttavia, è da considerare che secondo la prassi amministrativa quando si ha a che fare con situazioni precedentemente legittimate, seppure difformi dalla normativa attualmente in vigore - e soprattutto quando la normativa è quella locale -, è da sempre ritenuto legittimo utilizzare il vano cucina nello stato in cui è, quindi anche eventualmente privo della canna fumaria esterna: dunque in questi casi specific il problema nasce nel momento in cui si vuole trasformare l'immobile portandolo ad una conformazione diversa da quella originaria, ammesso che questa sia legittima.
Sempre riguardo la collocazione temporale dell'obbligo, si è visto che questo è stato introdotto nel 1978; tuttavia in epoca precedente esistevano comunque specifiche indicazioni relativamente alla presenza della canna fumaria per le cucine, ed è per questo che negli edifici realizzati prima degli anni '50 spesso le canne fumarie sono presenti.
Nel caso sia possibile realizzare i fori di esalazione in facciata, anche se non sarebbe necessario, è bene a mio parere rispettare comunque le distanze minime di rispetto imposte dalla UNI 7129:2008, non per altro perché è l'unico riferimento specifico che abbia una diretta attinenza (in realtà sono presenti altre norme UNI che normano in generale le componenti di un sistema di scarico fumi, come la 11278, ma che non danno indicazioni sulla posizione del foro di uscita come invece fa la 7129).
Il regolamento parla anche di fornelli elettrici, indicando che in questo caso non c'è bisogno che l'esalazione arrivi fino al tetto del fabbricato ma specifica comunque che deve esserci una aspirazione diretta sopra i fornelli la cui esalazione arrivi "all'aria libera" (e quindi è da intuirsi che non può avvenire in chiostrine e pozzi di luce, ma solo nei cortili o verso l'esterno).
Si capisce quindi che a Roma di fatto non è mai a norma una cappa cucina che sia solo filtrante, anche se l'ambiente in cui è messa può essere comunque a norma rispetto alle imposizioni UNI, se non nel caso di ambienti cucina legittimati da titoli edilizi antecedenti il 1978.
Vi ricordo che il regolamento edilizio è derogabile, nel senso che il Comune può autorizzare eventuali soluzioni in difformità da esso, ma le deroghe devono essere preventivamente autorizzate.
Riguardo al citato obbligo di non installare condotti da fumo su facciate prospettanti su suolo pubblico, va detto che probabilmente si riferisce a norme di ornato non più considerate (sono le norme che impongono anche che le facciate su suolo pubblico devono essere decorate nelle nuove costruzioni...): comunque l'obbligo ufficialmente c'è, dunque nel caso va gestito in modo accorto.
Due parole in più conviene spenderle ancora per il vincolo UNESCO che ricopre tutto il centro storico di Roma all'interno delle mura Aureliane: qui vige l'obbligo di doversi rivolgere alla sovrintendenza statale per qualunque modifica che abbia rilevanza esterna. In passato sono state emesse dalla stessa sovrintendenza delle circolari, di due soprintendenti diversi in tempi diversi, in cui veniva indicato che le canne fumarie sono sempre incompatibili con il vincolo UNESCO, dal che se ne deduce che non sono mai autorizzabili, anche all'interno di chiostrine già degradate o comunque non visibili da suolo pubblico. Possono essere autorizzati i rifacimenti di canne fumarie preesistenti e legittime, ma la realizzazione di una nuova struttura è praticamente impossibile, salvo casi molto particolari.


il codice civile

sebbene sia consentito, come abbiamo visto, in taluni specifici casi la realizzazione di scarico fumi a parete, va considerato che detti scarichi non devono arrecare danno ai vicini secondo il disposto dell'art. 844 del codice civile: il danno si produce anche solo se le esalazioni in un modo o nell'altro arrivano ad essere percepite da qualcun'altro, in modo continuativo e diretto ogni volta che si utilizza la cucina.
Dunque anche nel caso in cui si possa legittimamente realizzare l'esalazione in facciata, è possibile che, se questa crea incomodo al vicino, questi possa ottenere il ripristino o la modifica del sistema di scarico. Sarà più difficile per il vicino obbligarvi a modificare il sistema se questo comunque rispetta la norma UNI.
tuttavia la norma specifica è molto legata al concetto di "tolleranza" e "tollerabilità", cioè cose difficilmente quantificabili quando si parla di quantità di fumi e di "odori". Nel caso in cui risulti necessario o possibile realizzare il solo scarico a parete, e lo si fa in un punto in cui gli odori possono essere percepiti da altri, può risultare opportuno applicare sistemi di filtraggio tali per cui vengano ridotti al minimo le esalazioni percepibili all'esterno: per fare questo può essere sufficiente anche inserire un filtro ai carboni all'interno della cappa aspirante (come si fa quindi per le cappe che sono solo filtranti, le quali reimmettono nello stesso locale le esalazioni di cottura, solo che appunto filtrate).

Per quanto concerne le canne fumarie in sè, è importante indicare che l'art. 906 del codice civile è stato letto dalla giurisprudenza come valevole anche per detti elementi e quindi, a norma di questo articolo, la canna che passa in facciata comune non può essere posta a meno di 75cm dagli sporti dei balconi o delle finestre di altri condomini (cass. civile sez II 1345/1977), a meno di specifico accordo scritto tra le parti. Tuttavia più di recente il tribunale civile di Bari con sentenza n°2974 sez III civile del 2014 mette in discussione questa tesi applicata per decenni ed indica che quell'articolo non si applica a detti elementi sia perché non incide sulle vedute (attenzione: potrebbe essere una specifica caratteristica della vicenda in esame, dunque non è detto che questo assunto sia valido universalmente: ricordate sempre che le sentenze sono comunque sempre da calare nel caso di specie), sia perché, giacendo la canna anche nelle previsioni di cui all'art. 1102 (libero uso della cosa comune finché non si impedisce il pari uso), queste devono prevalere su quelle dell'art. 906, in assenza di normativa locale più specifica.

la disciplina urbanistica

per quanto attiene ai titoli edilizi, la canna fumaria naturalmente non sfugge alle regole degli interventi edilizi, anche laddove la stessa si possa configurare come porzione integrante di un impianto preesistente: l'impatto urbanistico difatti va analizzato nella sua compiutezza indipendentemente dal ruolo tecnico.

La realizzazione di una canna fumaria, anche se di modestissime dimensioni e sezione, se interessa i prospetti esterni, è da classificarsi almeno come opera di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo. In casi in cui la canna vada a modificare in modo sostanziale il prospetto di un edificio può anche arrivare alla definizione di ristrutturazione edilizia, dunque parliamo di interventi comunque soggetti ad un titolo abilitativo.

La formulazione vigente dell'art. 22 DPR 380/01 (vigente alla data del 28 novembre 2023 in cui si scrive questo capoverso) indica che sono soggette a SCIA le opere di manutenzione straordinaria che interessano le parti strutturali degli edifici o i prospetti: dunque laddove la canna vada ad interessare il prospetto (che può essere anche la facciata interna di un cortile) ad oggi si può senz'altro dire che è soggetta a questo titolo. Il medesimo titolo, peraltro, è coerente anche nel caso in cui la canna rientri nella definizione di ristrutturazione edilizia leggera e quindi in assenza di vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La formulazione dell'art. 22 prima del decreto semplificazioni 2020 non ricomprendeva espressamente le variazioni di prospetto dalle opere soggette a SCIA, ragion per cui in passato era ragionevole ritenere che in taluni casi, sempre da valutare caso per caso, potesse essere sufficiente una CILA; a valle di questa modifica normativa, però, a parere di chi scrive non c'è più molto spazio per differenti interpretazioni e deve ritenersi che una canna fumaria, anche se di modestissime fattezze, debba essere ricondotta a SCIA.

Su questo aspetto, e sulla riconducibilità a SCIA delle canne fumarie realizzate sui prospetti, segnalo TAR Lazio sez. 2 stralcio n°3214/2023 passata in giudicato.

in sintesi

si può sintetizzare il tutto, relativamente all'applicazione nella città di Roma, come qui appresso:
  • la canna fumaria di esalazione verso l'esterno è sempre obbligatoria, sia per fornelli a gas, sia elettrici (o a induzione, per coerenza);
  • nel caso di fornelli elettrici, o nel caso in cui si dimostri l'impossibilità tecnica di realizzare una canna fumaria fino al tetto, è possibile esalare in facciata, purché sia verso "l'aria libera", cioè sono secondo me da escludersi chiostrine e pozzi di luce;
  • nel caso di fornelli a gas, è necessario realizzare o disporre della canna fumaria con sbocco al di sopra del tetto del fabbricato. Si può derogare in caso di impossibilità tecnica o nel caso per esempio della presenza di vincoli architettonici o paesaggistici;
  • se dotato di esalazione verso l'esterno, l'ambiente rispetta la norma UNI anche senza altre specifiche soluzioni di ventilazione; altrimenti deve verificarsi almeno uno degli altri criteri descritti sopra;
  • nel caso sia possibile l'esalazione in facciata, è buona regola che lo sbocco rispetti le distanze previste dalla norma UNI 7129:2008, sebbene non sia esplicitamente obbligatorio per le cucine non a gas;
  • gli unici casi in cui è legittimo non avere nessuna esalazione verso l'esterno a Roma è quando si interviene su edifici che sono stati realizzati legittimamente in epoca in cui non vigeva espressamente l'obbligo della canna fumaria: in tali casi, ammesso che l'immobile sia conforme al titolo originario di costruzione (o altro titolo legittimante equipollente), è legittimo a mio parere non avere nessun sistema di esalazione verso l'esterno. Se si ristruttura un immobile con tale caratteristica, per beneficiare dell'esonero, è necessario che l'ambiente cucina non venga modificato rispetto al progetto originario. Tutto ciò è frutto di mie supposizioni e dell'esperienza nella prassi amministrativa: non è detto che valga a prescindere.
Per quanto attiene invece alla conformità edilizia delle canne fumarie, va detto che in questo contesto questa segue le norme generali per cui una canna fumaria esistente per essere utilizzata o modificata deve essere legittima, cioè autorizzata a suo tempo. 
Nell'ottica della conformità, appare interessante il discorso sviluppato nella sentenza del Consiglio di Stato n°631/2015 relativa alla diatriba sulla effettiva legittimità di una canna fumaria (in centro storico a Roma su edificio vincolato) la quale sarebbe stata rappresentata nella documentazione tecnica allegata ad un condono edilizio del 1986 su cui la Soprintendenza ha apposto il suo visto: a fronte della contestazione relativa al fatto che quella canna fumaria non fosse stata in verità sanata dal condono perché non espressamente citata, i giudici hanno invece stabilito che dato il fatto che la canna fumaria è elemento imprescindibile dell'attività che si svolgeva nel locale già all'epoca (pizzeria), si deve considerare come sottintesa l'approvazione anche della relativa canna, senza la quale appunto l'attività non avrebbe potuto svolgersi. in parallelo, questa sentenza è interessante anche perché puntualizza la non cogenza dei dati catastali nel merito della conformità edilizia.

80 commenti:

  1. Grazie Marco, sempre preziosissimi i tuoi post... ma avrei una osservazione da fare e poi se posso un paio di domande:

    - osservazione

    a me è capitato che su un edificio anni'20 (non proprio in centro storico ma cmq in zona centrale di Roma) pur non spostando la posizione originaria della cucina e dimostrando l'assenza della canna fumaria (vista l'età dell'edificio) gli addetti del gas non hanno fatto l'allaccio..... è brutto dirlo ma in pratica sarebbe stato meglio fare una semplice voltura senza distacco...evitando così che ci fossero sopralluoghi interni all'appartamento...

    domande

    1 - la combinazione piano cottura a induzione/ cappa filtrante quindi non è ammessa (almeno a Roma) giusto? Per cui nell'impossibilità di andare a tetto, il buco in facciata (sottintendendo il rispetto delle norme e in un edificio non segnato nella carta per la qualità) va fatto con una pratica a parte (scia nel caso) o è sufficiente la cila dei lavori di ristrutturazione?

    2 - a proposito di caldaie, un semplice scaldabagno a gas (stagno) per acqua sanitaria, collocato internamente nel bagno (in una casa senza balconi), e che richiede scarico fumi (in facciata)...anche in questo caso vale quanto detto sopra (si procede con scia separata)?

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    1. per l'osservazione, i tecnici del gas devono attenersi all'attuale norma UNI, quindi vale quanto detto nel post relativamente a questo argomento: come visto, la canna fumaria non è indispensabile per la UNI ma se è assente servono altri sistemi (ventilazione a parete per esempio): si può provare ad ovviare in questo modo.
      per le domande, la risposta è che un foro a parete va attualmente sempre e comunque in SCIA, e dunque non basta la sola CILA per ristrutturazione interna a giustificarlo. A volte però si riescono a sfruttare fori esistenti, e questo consente di non andare in SCIA, ma bisogna dimostrare la preesistenza. La cappa filtrante a Roma di fatto non è mai ammessa.

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    2. grazie Marco ottima rinfrescata di UNI :))))

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    3. Buon giorno, io sono un elettricista di Torino, tempo fa ho avuto una discussione con un idraulico.
      Il nostro problema era nella aspirazione fumi nelle cucine.
      Oltre al tubo evacuazioni fumi, l' idraulico ha piazzato un aspiratore con ingressi multipli, bagno, antibagno e cucina.
      Per me in presenza di un piano cottura a gas non deve avere altre aspirazioni tranne la cappa collegata in tubazione, perché se una ventola motorizzata supera il valore di aspirazione (per motivi di potenza o di filtri sporchi) chi cucina è soggetto a respirare i gas della combustione della cucina.
      Chi sa rispondere al nostro problema?

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    4. è un problema di difficile soluzione, stante il fatto che la norma sul punto non è chiara. Potrebbe essere necessario, in alcuni contesti in particolare con vincoli, fare tubazioni "accorpate": nel caso almeno imporrei la presenza di delle valvole di non ritorno ma, mi ripeto, non ho mai trovato un passaggio normativo che chiarisse incontrovertibilmente la cosa, sia in senso negativo che in senso positivo.

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  2. Gentile Architetto,
    se possibile avrei un quesito da sottoporle: io e mia sorella abbiamo frazionato un appartamento nella capitale utilizzando regolarmente la CILA. Nel secondo appartamento di risulta, quella che era una camera da letto è diventata una cucina con fornelli a gas e cappa filtrante, la mia domanda è: per rispettare le norme UNI è sufficinete inserire SOLO un elettroventilatore installandolo sul vetro della finestra per far si che esali direttamente all'esterno?

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    1. per far si che l'ambiente sia conforme alla norma UNI è sufficiente che sia rispettata almeno una delle condizioni sopra elencate. tuttavia, stareste apposto solo con la norma UNI ma non con il regolamento edilizio.

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    2. grazie mille per la risposta....per stare a norma con il regolamento edilizio ci vuole per forza la cappa ad aspirazone diretta o le due bucature se non si può realizzare lo "scarico" al di sopra del tetto con la cappa, oppure ho capito male?

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    3. per i regolamenti romani ci vuole sempre la cappa aspirante con esalazione possibilmente fino al tetto del fabbricato (!) ma è ammesso anche in facciata, purché non arrechi disturbo ad altri (quindi è opportuno che sia anche filtrante, come scrivo nel post).

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    4. ultima domanda: sarebbe ritenuta a norma edilizia se ad esempio la cappa della nuova cucina si allacciasse alla canna fumaria condominiale principale, ovvero, per capirci, a quella della cucina preesistente che è rimasta così com'era nel primo appartamento del frazionamento?(nel secondo , quello di risulta come Le dicevo è stata trasformata una camera da letto in una cucina)questa canna fumaria però dista più di 2 mt dalla nuova cucina...e mi pareva di aver capito che il tubo o flessibile non debba superare tale distanza.

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    5. se ventilato meccanicamente, non credo ci siano problemi di lunghezza. è certamente meglio allacciarlo alla vecchia canna fumaria, ma così facendo uno dei due appartamenti avrà una servitù impiantistica rispetto all'altro.

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    6. eh, purtroppo si...ma il nostro Tecnico (se così vogliamo chiamarlo) aveva tralasciato questo "piccolo" dettaglio....e ora, poichè mi è sembrato molto strano che potesse bastare la sola cappa filtrante, non convinta, documentandomi, è emerso questo problema e vorrei risolverlo...poichè siamo in un condominio che,seppur pienamente nei nostri diritti e con tanto di approvazione di assemblea condominiale, ha già tanto storto il naso per la tubazione esterna del gas con relativo contatore, non vorremmo sollevare altre inutili polemiche....non approverebbero mai la canna fumaria fino al tetto e avrebbero da ridire anche sulle forature perimetrali...metteremo sicuramente l'elettroventilatore al vetro della finestra, ma mancherebeb la seconda foratura....a questo punto seppur con una piccola servitù, forse il male minore è allacciare la cappa a quella esistente...con ventilazione meccanica.
      LA ringrazio infinitamente delle sue importanti informazioni e Le rinnovo i sinceri complimenti per questo blog che mi è sempre stato utilissimo.

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    7. gentile Architetto, scusi se La disturbo di nuovo e mi permetto di sottoporLe un altro dubbio: per non ricorrere alla suddetta servitù, cambierebbe qualcosa e potrei essere a norma anche per quella edilizia, se posizionassi entrambe le due bucature di aereazione e ventilazione non a muro ma sulle finestre? la quota di quella dell'aereazione sarebbe corretta, quella per la ventilazione poichè non a quota idonea(max 30Cm dal pavimento)lo faremmo maggiorato del 50%??

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    8. come dicevo sopra, il fatto che l'ambiente rispetti la norma UNI con i fori di ventilazione non necessariamente significa che rispetti anche il regolamento edilizio: sulla norma UNI infatti (vado a memoria) è precisato che le norme non prevalgono su altri regolamenti, tra i quali sono da intendersi quello edilizio e d'igiene, per esempio. Se sul regolamento di Roma (cosa che non è) ci fosse scritto che le norme da rispettare sono le UNI, allora cambierebbe il discorso.

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    9. ah ecco....ma quindi mi potrebbe suggerire dove poter controllare questi regolamenti edilizi/igienici? nel senso come faccio io a sapere se sono a norma o meno pur mettendomi in regola almeno per la normativa UNI? o chi potrebbe dirmelo? dal momento che per chi ha eseguito i lavori siamo a posto così? io non vorrei incappare in qualche sanzione o denuncia o altro ecco, vorrei sistemare tutto quanto.
      In ogni caso la ringrazio nuovamente per tutto.

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    10. il regolamento edilizio ed igienico sono pubblicati sul sito del Comune: comunque temo le occorra la consulenza di un tecnico, se deve andare in contraddittorio con l'impresa.

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    11. ok, grazie mille è stato davvero molto gentile.

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  4. Buonasera architetto, possiedo un appartamento in centro storico a roma primo municipio nel quartiere ludovisi, questo appartamento ha una soffitta di pertinenza di 50 mq con soffitti molto alti circa 4 mt nella parte +alta e circa 1,20 nella parte + bassa. Volevo sapere come posso cambiare la destinazione d'uso cioè da soffitta ad abitazione o ufficio.
    Il cambio di destinazione è reso possibile dalla LR n.13 del 16/04/2009?
    Potrebbe essere poi considerata come abitazione autonoma? Secondo la sua esperienza è più facile presentare domanda di cambio di destinazione d'uso ad C2 ad A2 (collegata all'appartamento principale o autonoma)oppure ad ufficio?
    cordiali saluti

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    1. la legge recupero sottotetti, per espressa previsione di norma, non può essere applicata ai centri storici individuati nel PTPR: per Roma, la perimetrazione del centro storico coincide con le mura aureliane. Se si è dentro dunque è impossibile; se si è fuori ci si può ragionare. portarlo verso altre destinazioni, come p.e. ufficio, può essere fattibile se la soffitta da progetto originario di costruzione è stata concepita come spazio sfruttabile, e quindi sviluppante cubatura anche all'epoca. Occorre fare uno studio di fattibilità con analisi dei documenti legittimanti: mi contatti in privato per ulteriori informazioni.

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    2. comunque avendo una altezza ragguardevole, non è detto che non si possa portare comunque in abitativo anche senza recupero sottotetti, ma sempre prima verificando se urbanisticamente lo spazio può essere considerato come sviluppante cubatura fin dall'origine.

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  5. Buonasera architetto, mi è stato chiesto di verificare che alcune unità immobiliare siano inagibili e quindi dichiararle F2 -unità collabenti. Mi potrebbe indicare l'iter procedurale per poterlo fare? Io so che c'è bisogno di una relazione con foto, planimetria e dichiarazione di inagibilità per motivi vari (tipo mancanza id tetto o altro) e poi fare una docfa al catasto e allegare tale relazione, è corretto? grazie per i consigli
    Inoltre per quelle unità già dichiarate F2 al catasto e non pagare l'Ici, come si dovrebbe agire?Solo una dichairazione da parte del commercialista nella dichiarazione dei redditi? ancora grazie

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    1. non ho mai affrontato il tema nello specifico ma immagino che si proceda con un docfa specificando nella relazione tecnica cosa si sta facendo. allegherei una relazione anche con fotografie per dimostrare l'inagibilità. Per non pagare le tasse comunali, occorre fare una comunicazione specifica all'amministrazione.

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  6. Buongiorno Architetto, ho avuto l'incarico di verificare la possibilità di installare una nuova canna fumaria in un locale C/1 nel centro storico di Roma. Verificato appunto che ciò non è più possibile, non sono riuscito invece ad ottenere informazioni sulle cappe filtranti, che a delibera del I municipio del 2015, non sono più regolari, ovvero non si rilasciano nuove SCIA commerciali con questo sistema.
    Lei ha aggiornamenti normativi al 2017?
    grazie

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  7. Buongiorno Architetto,
    in una cucina di 18 mq con finestra di (Largh. X Alt.) 2,40m x 1.60m situata a Roma in zona G1.a della Carta per la Qualità, è presente un piano cottura con fornelli a GAS METANO avente potenza 8.5kW.
    Per rispettare la norme UNI 7129 sono stati realizzati due fori (Areazione e Ventilazione) con diametro di 125mm (realizzando un Area di passaggio per ogni foro di 122cmq > del Area minima di 100cmq prescritti dalla UNI) che scaricano nel cortile interno.
    Poiché la cappa è filtrante immette l’aria nuovamente nella cucina (non esiste un condotto di scarico diretto all’esterno ), occorre dotare la cucina di un estrattore che dovrà essere in funzione per tutto il tempo che il gas dei fornelli è acceso.
    L’estrattore può essere installato nel foro di Aerazione (il foro in alto)?
    Occorre eseguire un secondo foro anche se a poca distanza?
    Ringraziando in anticipo per le indicazioni fornite, mi scuso qualora avessi scritto delle imprecisioni.
    Resto in attesa saluti
    Vincenzo

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    1. le norme tecniche stabiliscono che le cucine devono esalare "all'aria libera" il che induce molti a pensare che non si possa effettuare lo scarico nelle chiostrine. al di là di questo, per autorizzare lo scarico in facciata servirebbe la relazione di un tecnico, o ancora meglio un parere della sovrintendenza capitolina, che indichi l'incompatibilità della canna fumaria con il vincolo. Comunque in G1a nelle chiostrine è possibile realizzare impianti tecnici, dunque è parimenti possibile che la sovrintendenza dia invece l'assenso, il che la obbligherebbe poi a fare la canna fumaria fino al tetto, come prescrive la norma in caso di fornelli a gas.

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    2. Grazie per la celere risposta,
      vorrei aggiungere a quanto detto prima che:
      - la finestra e gli scarichi a parete sono su CORTILE interno (ho verificato che la superfice interna, delimitata dai palazzi è maggiore di 1/5 della somma delle superfici verticali dei palazzi circostanti;
      - alla richiesta di installazione dello stendibiancheria fisso e delle tende parasole sul balcone interno (affaccio nel cortile) la Sovrintendenza ha bocciato la richiesta, ancor prima della presentazione ufficiale, lasciando solo le richieste per gli adeguamenti alle Norme sulla Sicurezza (altezza del parapetto del balcone).
      Il mio dubbio era se realizzare due fori nella parte alta.
      Uno foro di Areazione e uno foro per l’estrattore (scarico a parete o canna fumi cucina da portare sopra il tetto) oppure utilizzare lo stesso foro di scarico a parete e inserire all’interno un estrattore assiale (effettuando uno scarico a parete e non più un camino).
      Quali riferimenti prescrivono quanto detto, la sola UNI 7129-2 non è esaustiva.
      Vincenzo

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    3. se è cortile allora per la sovrintendenza vale come facciata esterna, e da ciò possono giustificarsi le bocciature indicate. In tale ottica potrebbe bocciare anche i fori. Le indicazioni generali su quando serve la canna fumaria si trovano nei regolamenti edilizio ed igienico-sanitario, comunque i riferimenti stanno nel post.

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    4. Nella richiesta di parere alla sovraintendenza i fori di Ventilazione e Areazione sono stati ben indicati e fortunatamente (oppure per evitare di entrare in contraddittori con le norme di sicurezza o con le competenze di una diversa suddivisione degli spazi interni) la sovrintendenza ha espresso parere favorevole agli interventi manutentivi.
      grazie. saluti
      Vincenzo

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  8. Quali norme nazionali si devono osservare per il dimensionamento e posizionamento del condotto di evacuazione dei "fumi" in caso di cucina ad induzione di un bar ristorante?

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  9. Buongiorno, le porgo la seguente domanda. Un bar tavola fredda che volesse cucinare piatti caldi con l'ausilio di piastre elettriche e ad induzione (fermo restante gli ulteriori requisiti del laboratorio cucina) è obbligata ad installare canna fumaria oltre il tetto, o può anche utilizzare uno sbocco a parete (non direttamente al di sotto di finestre altrui)? Grazie mille

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    1. come scritto nel post, le cucine elettriche non sono direttamente obbligate ad avere una canna fumaria fino al tetto, tuttavia i vapori di cottura, che hanno degli odori, possono incidere sui diritti civili di chi potrebbe respirarli. Per il resto, ogni situazione va vista in dettaglio per poter dare una risposta compiuta.

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    2. Certo, noi volevamo sapere se la norma si applica anche a cucine non residenziali? Diciamo per stare a posto a livello normativo/autorizzativo, poi se i vicini dovessero lamentarsi è chiaro che sarebbe una lite civile.

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    3. l'articolo del regolamento edilizio che disciplina le esalazioni delle cucine (art. 58) non è specifico di una destinazione d'uso in particolare, dunque di fatto vale per le cucine sia residenziali che professionali. Lo stesso articolo comunque indica che nel caso di attività, gli impianti devono essere progettati in base alle indicazioni specifiche della ASL, la quale quindi per altri versi o seguendo altri regolamenti potrebbe imporre lo sbocco fino al tetto, anche se il regolamento edilizio non lo obbliga in senso diretto.

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  10. Egr. Arch. Campagna, avrei intenzione di aprire una friggitoria. Il venditore della friggitrice mi ha detto che è possibile evacuare in facciata purché l'impianto d'aspirazione sia provvisto di centralina a carboni attivi e che la cottura avvenga con friggitrice elettrica.
    Se si vuole usare una macchina a gas è obbligatoria la canna fumaria con scarico sopra il tetto perché non sarebbe ammesso lo scarico del monossido di carbonio della combustione a livello strada (la centralina non lo abbatte). Secondo lei è corretta come interpretazione della normativa attuale?
    Grazie.

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    1. fino a qualche tempo fa, era in corso una questione interpretativa tra municipi e ASL su questo tema. sinceramente non ho più seguito il filone perché non ne ho avuto necessità.

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  11. Egregio architetto,
    Ai fini della areazione superiore secondo uni o della estrazione vapori di cottura (qualora possibile in facciata può essere usato il vano cassonetto tapparella ammesso che sia rispettata la superficie minima e che in caso di fumi sia usata anche cappa filtrante per evitare accumulo di grassi entro il cassonetto?
    Ovviamente quanto sopra per evitare nuova foratura in facciata è relativa scia.

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    1. non mi risulta sia una soluzione ammessa dalle norme tecniche di settore, comunque in casi limite ritengo sia utilizzabile al massimo per la ventilazione, non per espulsione fumi o vapori.

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  12. gentile architetto, quindi nel comune di Roma, in un condominio plurifamiliare, al piano intermedio si può effettuare un estrazione a parete dei vapori della cucina a condizione che i fornelli siano elettrici o a induzione e il foro non sia direttamente sotto altre finestre giusto?

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    1. dimostrando l'impossibilità tecnica del realizzare la canna fumaria fino al tetto, teoricamente sì.

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  13. Buonasera le scrivo in quanto a seguito di una ristrutturazione un magazzino su strada é diventato un negozio/abitazione e si é munito di caldaia a pellet. Lo stesso si trova a circa 20 25 metri in line d' aria dalla mia abitazione ( con strada privata nel mezzo ) ed é di un solo piano. La mia abitaizone si trova invece al quinto piano dell'edificio prospicente e quando la loro stufa e accesa in tutta casa si sente l' odore di bruciato, in particolar modo con vento a favore. cosa posso fare per affrontare la questione?

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    1. nel post sono citati gli articoli del codice civile che dicono che l'esalazione non deve arrecare incomodo ai vicini. sentirei un legale esperto di diritto civile.

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  14. se la cappa ha sbocco con canna al tetto, è obbligatoria l'aspirazione elettrica? anche se il fornello è elettrico? almeno la luce della cappa è facoltativa, ossia se la lampada si brucia non è obbligatorio metterne una funzionante?
    il forno è esonerato da canne? i forni portatili funzionano solo con le spine. oppure basta la presenza di un forno installato a muro per obbligo della cappa?

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  15. Buongiorno. Ho il seguente problema: cucina di 21 m3, caldaia a condensazione con propria presa aria e scarico a tetto, finestra, fornelli a gas senza cappa, nessun foro di aerazione o ventilazione. Devo mettere un elettroventilatore in alto visto che non posso fare nessun foro in facciata? Andrebbe anche bene installarlo sul cassonetto della tapparella? O la tapparella blocca l'aria in uscita? Grazie

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  16. Buonasera, una domanda: la canna collettiva per l'esalazione dei vapori a servizio di un tot di piani cottura è soggetta a progetto, come previsto per le caldaie? Grazie

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    1. la norma in effetti parla solo di caldaie, non di esalatori di vapori: mi informerei presso gli uffici preposti, i quali probabilmente suggeriranno di presentare comunque il progetto (posto che un progetto va comunque fatto per garantire il corretto tiraggio).

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  17. Buongiorno Architetto, avrei un quesito sulla canna fumaria di un ristorante.
    La cucina di questo ristorante, esistente da almeno 60 anni, usa una canna fumaria presente all'interno di una muratura in pietra da sempre ed è sempre stata l'unica utenza, quindi è la canna fumaria del ristorante e basta.
    Esiste una qualche normativa per cui questa canna fumaria deve essere intubata o messa a norma con gli attuali regolamenti o si può lasciare come è? dalla video ispezione eseguita su pressione di un condomino non risulta nulla di particolare, è chiro che si tratta comunque di una canna fumaria in muratura che avrà più di 100 anni.
    Grazie anticipatamente per la risposta

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  18. Gentile Architetto,

    Mi domando se in presenza di fornelli ad induzione sia possibile utilizzare una vecchia canna fumaria ad uso esclusivo senza procedere ad intubazione.

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  19. Save vorrei porre una domanda: le bocchette di aerazione per la cappa cucina, non sono permesse con sbocco sulla chiostrina. Essono il mio appartamento al piano attico, quindi ultimo piano, posso far uscire le bocchette di aspirazione della cappa cucina in chiostrina? visto che al di sopra del mio appartamneto (essendo attico) non c'è nulla? Ringrazio anicipatamente

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  20. Buongiorno Sig. Campagna,

    esiste un diametro minimo della canna fumaria sotto il quale l'impianto stesso non è più a norma? Mi trovo nella condizione di avere un edificio nuovo con canna fumaria da 100mm di diametro e molti produttori di cappe non fanno partire la garanzia sulle loro cappe quel diametro. Spesso mi viene dato come minimo il diametro 120mm se non 150mm.
    Grazie mille.

    Roberto

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  21. La norma UNI 7129 indica un area minima delle aperture di ventilazione e aerazione di 100 cmq (con una o più aperture).
    Per soddisfare questo vincolo con un unica tubazione il diametro del tubo dovrà essere non inferiore a 11,28 cm [D=radquatrata(4∙AREA/π)]. Per soddisfare la rorma si scelgle il diametri maggiore standardizzato presente in commercio (diametro 120, 125, 150).

    Vincenzo

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  22. gentile Collega, vorrei chiederti un parere relativo ad una cucina di un attico. Vorrei capire se posso inserire la cucina in un ambiente di circa 15 mq (4.50x 3.50) , dotato di grandi finestre apribili sui lati corti (un lato corto affaccia uno sul terrazzo e l'altro in chiostrina) mentre un lato lungo è in diretto contatto con la casa e l'alto è di confine con il vicino. L'altezza media di questa veranda condonata è di circa 2.14 (2 metri nel punto piu basso, 2.18 in quello piu alto). Secondo il tecnico del comune non potrei neanche battezzare questo ambiente, difatti nella scia che ho presentato (per fare alcune modifiche della facciata) non mi ha fatto scrivere nessuna destinazione all'interno, ma quell'ambiente lo vorrei destinare a cucina e vorrei capire se ho la possibilità di farlo e come poi ottenere l'agibilità. grazie Luca

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    1. tecnicamente, è un ambiente che non potrebbe ottenere l'agibilità (altezza minima 2,20 secondo le determinazioni dirigenziali di Roma), quindi nel caso riterrei anche io un immobile non suscettibile di trasformazione in tal senso. valuterei una trasformazione che consentisse di portare lo spazio in una conformazione conforme alla norma.

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    2. Marco ti ringrazio, non posso neanche far valere la determina dirigenziale n. 65 del 2012 che ammette le camere che hanno il tetto inclinato altezza media di 2.10m ? D'altronde la cucina posizionata nella veranda (che ha il tetto inclinato, quindi è in un sottotetto, se puo' essere inteso così, ha altezza media 2.14m . grazie per la tua gentilezza

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    3. è molto tirata, però in effetti parla di tetto inclinato. il suo però non mi sembra "molto" inclinato.

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    4. si, è una vera forzatura...grazie

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  23. Buongiorno, vorrei un parere sulla realizzazione di uno sfiato in facciata per una cucina con cappa aspirante e fornelli a gas in un palazzo anni 50 (città storica ma non centro storico a Roma) sprovvisto di canna fumaria. Il prospetto è quello principale, l’alternativa potrebbe essere portarlo sul fianco del balcone. L’amministratore ha detto che possiamo procedere senza richiesta di pareri condominiali, ma a livello urbanistico non riesco a capire quanto sia corretto. Nel palazzo non si vedono altri sfiati tranne uno che risulta inattivo (tutte cappe filtranti senza areazione?) Grazie! Cordiali Saluti

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    1. se il piano cottura è elettrico è meno problematico perché il regolamento edilizio espressamente lo prevede; se è a gas, occorre dimostrare l'oggettiva impossibilità tecnica.

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    2. Si il piano cottura è a gas e la cucina resta esattamente dove era collocata prima (e in origine) e non sono presenti cavedi con canne fumarie fino al tetto. Come si dimostra l’impossibilità tecnica? L’unica opzione è fare uno sfiato sul prospetto altrimenti non saprei come arrivare fino al tetto. Grazie!

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    3. il regolamento edilizio di Roma da parecchio tempo fa obbligo di avere condotti di esalazione: è possibile che esista ma se ne sia persa la memoria (magari sono annegati in qualche muro perimetrale). per dimostrare l'impossibiltà tecnica non c'è una linea guida generale: il tecnico fa le sue valutazioni e quindi assevera la circostanza.

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  24. Buongiorno.Purtroppo da diverso tempo gli occupanti degli appartamenti inferiori al mio hanno collegato cappe ad aspirazione forzata alla canna condominiale dei fumi di cucina provocando la fuoriuscita di cattivi odori e di fumi nel mio appartamento dalla cappa della mia cucina e dagli infissi del bagno padronale che è attiguo alla cucina.Come mi posso muovere per risolvere il problema visto che i numerosi richiami, da parte dell'amministratrice,ad usare in maniera appropriata la cappa comune non ha da dato risultati? Ho anche provato ad installare una valvola di non ritorno ma i fumi e gli odori uscivano tutti nel bagno e quindi ho preferito rimuoverla.È possibile mettere a norma la canna fumaria fumi di cucina preesistente,visto il problema delle esalazioni oltre che degli odori anche delle sostanze nocive derivanti dalla combustione del gas metano ad uso cottura, e creare singole canne per ciascun appartamento? Quali sono in caso gli organi preposti ai quali posso fare riferimento? Grazie

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    1. l'ufficio competente alla verifica del rispetto di questi requisiti dovrebbe essere la ASL, ma anche il municipio dovrebbe essere competente in quanto si tratta di una regola anche del regolamento edilizio. comunque in alternativa può incaricare un tecnico di effettuare una verifica progettuale sulla canna fumaria, valutare gli interventi che devono essere messi in campo per renderla a norma, e proporre la soluzione al condominio; se questi non dovesse dar corso alle opere, può farsi promotore di un Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale.

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  25. Buongiorno è possibile utilizzare la canna fumaria della cucina per l'aspirazione forzata del bagno senza finestre? grazie

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    1. secondo me si può fare solo in caso di ristrutturazioni, comunque non ho trovato norme che lo vietano espressamente. è opportuno mettere delle valvole di non ritorno su entrambi i rami del condotto.

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  26. Buongiorno, sostituendo i fornelli a gas con piastra ad induzione in un appartamento sito a piano terra di un condominio, è possibile utilizzare per lo scarico dei vapori di cottura non solo lo scarico preposto per la cappa, del diametro di 100 mm (reputato insufficiente) ma anche la canna di ventilazione naturale posta in parete della cucina, con scarico a tetto in comune con altri condomini? Se ciò è possibile, si rischia di provocare esalazioni negli appartamenti altrui?

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    1. in assenza di gas secondo me i condotti fumo (che diventano condotto vapori) potrebbero essere idonei, ma bisogna farli verificare da un tecnico per capire se possono funzionare senza arrecare immissioni fastidiose presso gli altri.

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  27. La ringrazio molto della corte risposta

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  28. salve, in una casa residenziale isolata in campagna (unico proprietario), il tubo di scarico per l'evacuazione dei fumi e vapori della cucina è possibile metterlo sulla facciata esterna?
    grazie e Buon 2022.

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    1. il regolamento edilizio non contempla una casistica separata per abitazioni isolate o per altre situazioni, quindi sostanzialmente la canna fumaria va portata fino a sopra al tetto, a meno che non si acceda ai casi specifici indicati nel post.

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  30. Buongiorno Marco, in zona con vincolo paesaggistico ( non centro, ma vincolo da fascia di rispetto per Parco Caffarella) nel ristrutturare l'appartamento si vorrebbe realizzare la griglia in prospetto ( come altri già hanno fatto nel condominio, non essendoci canne fumarie).
    Imbarcarsi nella richiesta di parere paesaggistico per un foro su fronte non principale reputi sia necessario?
    In caso di diniego bisognerebbe scegliere tra avere cucina non a norma (impatto sulla sicerezza quindi) o foro non dichiarato, ripristinabile in caso. Parliamo di immobile con semplice intonaco senza alcun pregio particolare..

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    1. verifica se tra le voci del DPR 31/17 c'è qualcosa che possa essere riconducibile alla tua casistica.

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    2. Il dubbio è proprio se l'intervento può essere considerato tra quelli al punto A.2 allegato A (realizzazione aperture esterne) considerando che non siamo in centro storico né l'immobile ricade tra quelli di valore storico artistico

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    3. posto che non c'è un riferimento diretto nell'allegato A e che quindi è opinabile, secondo me forse è più congruo il punto A.5

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  31. Cia Marco,
    visto quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma, (obbligo di esalazione all'aria libera anche in caso di fornelli elettrici/induzione), nel caso di cucina spostata rispetto alla sua posizione originaria e attualmente dotata di piano ad induzione con cappa filtrante integrata, per essere a norma, è possibile installare un'aspiratore d'aria collegato, tramite condotto, alla canna fumaria (con sbocco in copertura) ubicata a parete nell'ambiente originariamente destinato a cucina?
    grazie

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    1. se non ho capito male, intendi collegare la cappa ad un tubo che, percorrendo diversi metri all'interno dell'unità, si collega ad una preesistente canna di esalazione vapori cottura. se è così, secondo me va bene, purchè sia garantito il funzionamento ed il tiraggio.

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    2. ciao Marco, grazie per la risposta.
      In realtà, per ragioni estetiche, non vorremmo utilizzare una cappa a vista ma una cappa integrata nel piano cottura ad induzione, che però essendo di tipo filtrante, non ha sbocco all'aria libera.
      Per essere a norma avevo pensato quindi di installare in aggiunta, nei pressi dell'angolo cottura, anche un areatore a parete collegato tramite tubo, che come hai ben interpretato attraverserà alcuni metri a controsoffitto, ad una preesistente canna di esalazione vapori cottura ubicata nell'ambiente originariamente destinato a cucina.
      In linea teorica un areatore o una cappa dovrebbe essere la stessa cosa, (spero...).

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.