Una sentenza TAR Lazio di fine anno 2019 ci guida verso un approfondimento interessante avente ad oggetto l'installazione di climatizzatori in centro storico a Roma.
In estrema sintesi, l'installazione dei condizionatori a pompa di calore è stata una delle poche cose effettivamente "semplificate" dai recenti avvicendamenti normativi, e questo perché questo tipo di sistemi sono in effetti a basso impatto ambientale: sia perché non hanno produzione in loco di fumi (a differenza delle caldaie o anche delle meno impattanti bio stufe a pellet), sia perché sfruttano una fonte rinnovabile (l'energia contenuta nell'atmosfera terrestre).
Il loro impatto estetico però è oggettivamente invasivo, e può risultare deleterio in contesti delicati come i centri storici ed ancor di più laddove i centri storici sono di una certa rilevanza storico-culturale, come quello di Roma; tuttavia, a Roma la tutela del centro storico non è "diretta" e piena come ci si potrebbe aspettare, ma, attualmente (gennaio 2020),
deriva esclusivamente dall'attuazione di alcuni passaggi del Piano Regolatore romano.
In sintesi, le modifiche aventi rilevanza esterna del centro storico romano devono essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza statale (SSABAP) ma non in virtù di un vincolo di belle arti o paesaggistico ma bensì in virtù di un "accordo" (
protocollo d'intesa) tra comune e Soprintendenza per l'
emissione di dei pareri "consultivi" (e quindi tecnicamente non prescrittivi).
In particolare, il riferimento delle
norme tecniche di attuazione di cui sopra è il comma 19 dell'art. 24. ne riporto qui di seguito il testo per facilitare la lettura:
Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane
- dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25,
comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i
beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma,
organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso
agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da
abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21.
Dunque il tema è abbastanza chiaro: in caso di interventi di MS (manutenzione straordinaria) o superiori, se ci si trova in zona vincolo UNESCO (corrispondente, in base al protocollo d'intesa, alla "zona rossa" individuata nel PTPR Lazio) occorre acquisire il preventivo parere della SSABAP, ovvero attendere il
trascorrere dei 60 giorni di silenzio-assenso.
Dunque, dalla piana lettura del dettame normativo, appare che le opere di Manutenzione Ordinaria non sono soggette a parere, benché il successivo comma 21 dell'art. 24, richiamato dal comma 19, sibillinamente sottoponga comunque questi interventi a "DIA" se con rilevanza esterna, in alcune speciali condizioni che vedremo, estendendo di fatto l'applicabilità della norma, in quanto il comma 21 è espressamente richiamato dal sopra riportato comma 19. Tuttavia la DIA ad oggi non esiste più per sopravvenuta diversa normazione statale, dal che si potrebbe dedurre (ma ognuno deve trarre le proprie conclusioni sul punto assumendosene autonomamente le responsabilità) che il dettame sia implicitamente abrogato ma, a mio parere, non per quanto riguarda la procedura di autorizzazione della Soprintendenza.
La Soprintendenza nella stesura del protocollo d'intesa assieme al comune ha stabilito che non devono essere oggetto di richiesta di parere tutte le forme di intervento esclusivamente interno, anche se determina mutamento di destinazione d'uso, dal che se ne deduce che le opere oggetto di parere possono essere solo quelle di rilevanza esterna. Ci si chiede - giusto per fare un po' di polemica - perché il Comune non abbia recepito questa esclusione anche nelle sue equivalenti forme autorizzative consultive come il COQUE o la Sovrintendenza Capitolina: è legittimo che il Comune sottoponga a procedure consultive, in zone meno "pregiate" esterne al centro, interventi che in zona unesco espressamente esclude da detta procedura? a naso, in considerazione dell'ottica dello snellimento procedurale, del divieto di aggravio del procedimento amministrativo e nell'ottica della equiparazione dei diritti dei cittadini, direi più no che sì.
Eccoci al punto: i condizionatori, che tipo di intervento sono? prima dei recenti sviluppi normativi l'installazione di un condizionatore di per sè era considerato intervento o di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo, dunque in ogni caso soggetto, in zona Unesco, a parere consultivo della SSABAP e sempre soggetto all'acquisizione di un titolo edilizio o tutt'al più a CILA.
Con il decreto SCIA 2 è stata specificamente inserita nell'art. 6 (attività edilizia libera) del DPR 380/01 l'installazione di impianti aria/aria (attenzione: non tutti gli impianti sono aria/aria, ma alcuni sono aria/acqua i quali sembrerebbero esclusi dalla semplificazione) con potenza nominale fino a 12kW (intesa come potenza termina nominale, non come assorbimento elettrico). Successivamente, il
glossario unico dell'edilizia libera ulteriormente ribadisce che questo tipo di macchine rientrano nell'attività libera. Dunque macchine che rientrano nei parametri
sono diventati automaticamente manutenzione ordinaria.
Non solo: il
temporalmente successivo DPR 31/17 ha inserito tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica proprio l'installazione di macchinari di climatizzazione, purché gli stessi rientrino nell'attività edilizia libera (e quindi rifacendosi alle limitazioni di cui sopra). Ovviamente questo DPR vale solo in caso di presenza di vincolo paesaggistico, quale non abbiamo visto essere quello del centro storico.
Sicché la questione apparirebbe ormai chiara: laddove si installino macchine che rientrano nella definizione di attività edilizia libera (impianti aria/aria fino a 12kW di potenza nominale), queste non sono soggette all'acquisizione del parere consultivo SSABAP. Ma occorre fare attenzione anche al comma 21 dell'art. 24, il quale specifica, come ci siamo detti sopra, che se ci si trova in zone T1, T2 e T3, T10 della città storica, nei complessi speciali e negli immobili in carta per la qualità, le opere di MO sono soggette a DIA e se ricadono in questa specifica, sono invece soggette a parere consultivo perché così specificatamente richiama il comma 19. Attenzione perché le zone da T1 a T3 ricomprendono la quasi totalità del centro più antico più gli sviluppi della prima epoca sabauda, quindi stiamo parlando del fatto che questa attività "libera" di cui parliamo può applicarsi in concreto alle porzioni residuali che non rientrano nei tessuti da T1 a T3 tipo il quartiere Sallustiano, Ludovisi, Castro Pretorio, piazza Vittorio, Testaccio, ecc, salvo singoli edifici puntualmente inseriti in altri tessuti.
Dunque per rendere più complesse le cose, anche se il passaggio che obbliga alla DIA potremmo ritenerlo in ipotesi abrogato perché la DIA non esiste più, rimane il fatto che in alcuni specifici tessuti o zone particolari sia comunque dovuta la richiesta del parere consultivo per interventi di manutenzione ordinaria perché il comma 19 fa esplicito riferimento al comma 21, e quindi anche per l'installazione di condizionatori.
è giusto il caso di ricordare che nel caso in cui il fabbricato abbia un vincolo diretto gestito da un decreto ministeriale, tutto il discorso fatto non ha ovviamente alcuna validità, giacché un bene tutelato ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali deve sempre essere soggetto a preventivo nulla-osta della Soprintendenza (ed un nulla-osta è certamente prescrittivo ed ha quindi natura diversa da un parere consultivo), anche per interventi di manutenzione ordinaria, sia interni che esterni. E occorre fare particolare attenzione perché il centro di Roma è zeppo di beni vincolati.
Questi passaggi sono stati oggetto di una interessante sentenza
TAR Lazio sez. 2b n°14879/2019 del 27 dicembre 2019, in cui è stato ritenuto non soggetto a parere un impianto di circa 7kw installato in epoca risalente in area non ricompresa in carta per la qualità, e quindi conseguentemente annullata l'azione repressiva del comune.
Dunque in estrema sintesi, alla luce del PRG e della sentenza emessa, appare possibile installare liberamente dei condizionatori aria/aria di potenza inferiore a 12kW o comunque effettuare interventi che possono classificarsi di "attività edilizia libera" in centro storico patrimonio UNESCO a Roma, valutando tutte le accortezze del caso e sottolineando che è comunque opportuno fare attenzione ed agire con grande osservanza, nonché di incaricare un tecnico per la corretta lettura dei vincoli e del prg, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
- l'immobile non sia specificamente e puntualmente vincolato con decreto di vincolo;
- non rientri in fasce di rispetto di monumenti o beni architettonici o monumentali;
- non sia ricompreso nei tessuti T1, T2, T3, T10 della città storica del PRG romano;
- non sia individuato nella carta per la qualità;
- il fabbricato non sia individuato come complessi speciali;
Quanto fin qui scritto è frutto della mia esperienza e studio personali, ma ciascun caso è a sé stante e ciascuno deve fare le proprie valutazioni sia come tecnico che come cittadino in ogni singola fattispecie: il sottoscritto non assume alcuna responsabilità derivante da quanto sopra scritto in caso di diversa interpretazione da parte degli uffici comunali o della Soprintendenza.
Ciao,
RispondiEliminama se, trovandomi nel perimetro UNESCO, tessuto T1, il condizionatore fosse già istallato e si volesse ricorrere alla procedura in sanatoria? Come e cosa richiedere alla Soprintendenza?
se non c'è vincolo puntuale e quindi si è al di fuori del d.lgs. 42/04, la Soprintendenza non dovrebbe avere difficoltà a gestire il parere consultivo in accertamento di compatibilità. bisogna però parlarne con il funzionario di zona.
EliminaSalve, l'articolo è molto interessante tuttavia troppo tecnico per le mie competenze. Abito in una traversa di via del governo vecchio a Roma, si tratta di un vicolo cieco tempestato da questi orribili scatoloni bianchi. Quando si varca la via sembra di uscire dal rione parione ed entrare direttamente a San Basilio, l'impressione sembra condivisa da ubriaconi,senzatetto e dall'ama, i primi vengono qui a fare i loro bisogni, i secondi puliscono solo via del governo vecchio lasciando rifiuti, escrementi e topi morti alla nostra vista (e fiuto). Vortei fare segnalazione al comune di Roma per far rimuovere i climatizzatori tramite il form online ma mi chiedo se non esistano altre strade. Secondo lei come dovrei procedere per ottenere, se non giustizia, almeno pubblica decenza?
RispondiEliminaGrazie in anticipo per la risposta
Buongiorno architetto (e grazie di esistere!),
RispondiEliminaDevo realizzare un impianto d'aria condizionata (da 14.5 KW) in un appartamento sito in città storica Tessuto T4 di cui un lato prospetta su V.le regina Margherita (alla. G1.a carta qualità)
Vorrei posizionare l'unità esterna sul balcone prospiciente il cortile interno codominiale che NON prospetta su vle regina Margherita e dove è già presente la caldaia a gas per l'impianto di riscaldamento autonomo...
Quale procedura attuare?
Devo presentare una SCIA o una CILA ?
Devo richiedere il parere del Coque?
Devo richiedere parere alla Sovrintendenza Capitolina anche se l'installazione non coinvolge il prospetto di V.le Regina Margherita?
Grazie!
l'intervento potrebbe andare in CILA (risanamento conservativo) ma qualcuno di più smaliziato potrebbe dire che serve SCIA alt (RE per "installazione nuovi impianti"). in ogni caso serve il parere della capitolina, la quale non sarà incline a rilasciarlo (in un altro post c'è il riferimento ad una circolare della sovrintendenza in cui hanno specificato l'orientamento verso questo tipo di interventi). il coque non serve perché c'è la capitolina.
EliminaOk
EliminaGrazie!
Buonasera, chiedo se le facciate delle chiostrine siano considerate al pari di quelle su strada. Per mettere un motore esterno di aria condizionata acqua/aria su chiostrina in centro storico a Roma, servono autorizzazioni? Grazie mille
RispondiEliminaè un intervento che si ritiene soggetto a parere consultivo della soprintendenza, anche se leggendo tra le righe del prg potrebbe sembrare non esserlo.
EliminaGrazie, rapido ed efficiente. Quindi parere alla Sovrintendenza Statale ma non serve CIla o SCIA. Giusto? Grazie mille
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