martedì 2 luglio 2019

sanare aperture su muri portanti

Spesso capita di imbatterci nella situazione in cui, in un immobile, in passato sono stati eseguiti lavori privi del necessario titolo edilizio. Se questi lavori hanno riguardato anche le strutture portanti del fabbricato, è possibile che ci si trovi in casi delicati, da affrontare con la dovuta cautela.

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L'argomento è assai vasto ed in questo post vorrei limitare il discorso alla seguente casistica: immobili con struttura portante in muratura (escluso quindi cemento armato e acciaio) che hanno subito alterazioni delle murature (tipo creazione di nuovi vani murari o spostamento degli stessi) in assenza di titolo, concentrandoci sulla città di Roma.

Occorre brevemente riassumere il panorama normativo. Attualmente, il regolamento sismico regionale (che risale al luglio del 2016) in vigore nel Lazio specifica che sono sempre soggetti a deposito a genio civile gli interventi di qualunque natura effettuati su muratura portante, e distingue due livelli di complessità nella procedura a seconda dell'estensione dell'intervento in relazione alla dimensione del muro. Roma attualmente è classificata come zona sismica (qui la classificazione regionale dal 2003, quando Roma fu portata omogeneamente in zona 3, e qui quella attualmente vigente, nell'allegato alla DGR del 2009, in cui la parte Est della città è stata portata in zona 2 - aumentandone quindi il livello di rischio sismico: dunque dal 2003 Roma passa in zona 3 e dal 2009 la sola parte ad est del Tevere "sale" alla zona 2). prima del 2003, il territorio della Capitale non era considerato a rischio sisimico e quindi beneficiava, diciamo, di diverse semplificazioni procedurali nonché di semplificazioni nei calcoli delle strutture, le quali potevano essere all'epoca ancora progettate considerando i soli carichi verticali (e non quelli dinamici tipici dei terremoti, che generano l'inversione dei momenti e tante altre cose).

Se a tutto ciò affianchiamo il fatto che la normativa nazionale si è evoluta molto lentamente nel corso del tempo (solo dal 2008 si ha una norma tecnica univoca: prima di allora, era ancora "a scelta" del progettista l'utilizzo di normative tecniche anche precedenti) e che di fatto non ha considerato la muratura portante se non nelle ultimissime evoluzioni (le leggi sono nate in origine praticamente solo per il calcestruzzo armato e acciaio, e solo molto di recente ha "inglobato" anche la muratura). Riguardo a questo tema, ho in bozza da tempo un post che prima o poi pubblicherò e a cui vi rimanderò per approfondimenti.

Dunque per farvela breve, sia perché prima del 2003 Roma non era considerata zona sismica, sia perché non c'erano normative specifiche per la progettazione di strutture in muratura (e, conseguentemente, non c'era una normativa specifica per la modifica di queste strutture), di fatto le modifiche delle strutture portanti in muratura non erano soggette ad uno specifico iter autorizzativo e progettuale da un punto di vista strutturale, anche se era sempre ben gradita la presenza di un progetto di rinforzo. Anche se ad oggi può sembrare allucinante, fino a non molto tempo fa di fatto era possibile effettuare modifiche a strutture portanti in muratura praticamente senza fare adempimenti correlati alla progettazione strutturale.

L'affermazione di cui sopra però è limitativa: difatti, il realizzare un varco in un muro portante, allargare o spostare quelli esistenti, era, ed è, comunque considerato un intervento di "diversa distribuzione spazi interni" e, in quanto tale, soggetto comunque alla presentazione di una istanza urbanistica. Facendo riferimento a quest'altro post, è chiaro che le modifiche di questo tipo fino al 1985 erano comunque soggette all'ottenimento di una licenza edilizia; a partire dal 1985 e fino al 2003, dette opere erano soggette alla procedura dell'art. 26 della L. 47/85, e, più di recente, a DIA (a partire dal 1996) e poi infine a SCIA come è tuttora. Attualmente, il titolo edilizio da presentare per autorizzare opere di manutenzione straordinaria pesante (così sono definite le opere di questo tipo dopo il decreto SCIA 2) è la SCIA ordinaria.

Dunque prima del 2003, gli interventi di modifica delle murature portanti non erano "liberi" ma erano implicitamente soggetti alla stessa procedura cui dovevano essere soggette le modifiche interne su elementi non portanti (demolizione e ricostruzione tramezzi). Ne consegue che per gli interventi realizzati prima del 2003, a Roma, legittimati da un titolo edilizio all'epoca congruo, possono considerarsi del tutto legittimi anche se privi di una specifica progettazione strutturale.

Attenzione però perché il discorso può non essere così semplice: la normativa nazionale è vero che si è disinteressata della muratura portante per molti anni, ma è anche vero che invece il calcestruzzo armato e l'acciaio sono stati fin da subito (fin dagli anni 20 del XX secolo) normati da specifiche indicazioni, e queste hanno da sempre avuto valore sia per edifici con struttura interamente in calcestruzzo armato, sia per singoli elementi strutturali composti di quel materiale, anche se inseriti in edifici con struttura in muratura: dato che i solai degli edifici in muratura sono quasi sempre in laterocemento o in ferro, ne può conseguire, in senso stretto, che la presenza di questi elementi possa implicitamente assoggettare a necessità di progettazione anche gli edifici in muratura, rendendo quindi nullo il discorso che stiamo facendo. Purtroppo su questi argomenti non c'è molta giurisprudenza, quindi si naviga un po' "a vista".

Il tema quindi è il seguente: come affrontare delle difformità strutturali, in edifici con muratura portante, che non sono state nemmeno indicate nel titoli edilizi "semplificati" in epoca ante 2003? con grande fatica ed attenzione, si potrebbe provare a delineare un percorso. 

Le norme vigenti impongono che, quando si effettua una sanatoria urbanistica, sia verificata la cosiddetta "doppia conformità", ovvero gli interventi di cui si chiede la sanatoria devono essere autorizzabili sia riguardo alla normativa vigente, sia riguardo alla normativa in vigore all'epoca della realizzazione abusiva. Tuttavia, gli articoli di riferimento (artt. 36 e 37 del DPR 380/01) si riferiscono esclusivamente alle procedure urbanistiche e non anche a quelle strutturali: ne consegue che i due iter devono essere mantenuti distinti e possono avere procedure differenziate, non necessariamente coincidenti in termini temporali (si può fare generico riferimento a questa sentenza della corte di cassazione del 2009 n°9922, anche se ci si concentra solo sugli aspetti della responsabilità penale): la cosa importante è che per poter dichiarare la conformità di un intervento abusivo di tipo strutturale, occorre che si sia ottenuta sia la sanatoria urbanistica che quella strutturale, e che a sugello dell'operazione sia anche aggiornato o richiesto il certificato di agibilità (il quale richiede sempre il collaudo statico, nei casi in cui la Legge lo prevede).

La procedura per sanare interventi di questo tipo a mio parere deve essere effettuata seguendo la procedura che, ad oggi, servirebbe per autorizzarli, e dunque la SCIA ordinaria (a meno che contestualmente non siano svolti altri interventi che rientrerebbero in titoli superiori) indipendentemente dall'epoca dell'abuso: essendo una sanatoria, le oblazioni da applicare a Roma sono quelle attualmente previste per questi tipi di istanze, ai sensi della LR 15/08 e della delibera 44/2011 (in quest'ultima, le opere di "manutenzione straordinaria non valutabili in termini di superficie lorda" hanno una oblazione variabile dai 5.000 ai 10.000 euro, a seconda della zona territoriale omogenea; tra questi interventi rientra la "creazione di nuovi vani su muratura portante": parrebbero quindi esclusi da questa sanzione gli interventi su muratura portante che non siano di "creazione" di nuovi varchi), aventi validità nella città di Roma.

Il deposito di una SCIA in sanatoria quindi esaurisce l'ambito urbanistico e sana la relativa non conformità. Da un punto di vista strutturale il discorso è più complesso, per via del fatto che non esiste una normazione specifica - o quantomeno non esiste nella nostra Regione - che scende così in dettaglio. Da un lato, se l'intervento è stato effettuato nel periodo in cui non era richiesto nessun adempimento strutturale, e dato che la normativa strutturale non richiede necessariamente la "doppia conformità", si potrebbe essere propensi a ritenere che non serva una vera e propria verifica sismica (cioè un progetto che verifichi che la struttura fatta all'epoca rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente), ma è comunque opportuno, a mio parere, che venga incaricato un tecnico di effettuare una valutazione sugli interventi eseguiti e valuti un eventuale progetto di rinforzo qualora consideri che l'intervento fatto all'epoca sia insufficiente per garantire i requisiti minimi di sicurezza. In questo caso, sarà necessario un deposito al genio civile per effettuare il rinforzo (e in questo caso la procedura probabilmente non verrà vista dall'ufficio come "sanatoria" ma come procedura ordinaria, e questo semplifica di molto il percorso); qualora invece il tecnico dovesse valutare la congruità della struttura riguardo alla sicurezza, sarebbe opportuno asseverare questa circostanza in una relazione da allegare alla SCIA, assumendosene le conseguenti responsabilità. A lume di naso è più facile che si debba procedere con un rinforzo, dato che in passato, interventi di questo tipo sono stati fatti spesso un po' alla buona, senza effettuare attente valutazioni statiche o senza essersi affidati a tecnici qualificati; la procedura del rinforzo aiuta anche alla "completezza" dell'iter di sanatoria, in quanto se vi è stato un intervento di rinforzo, si avrà una procedura di deposito strutturale che si potrà citare nella successiva agibilità, avendo quindi in mano un iter complessivamente molto difficile da confutare a posteriori (ricordiamoci infatti che oggi più che in passato nella messa in vendita di un immobile diventa fondamentale poter esibire titoli che legittimano la conformità dell'immobile: e se state leggendo queste pagine, è possibile che siate o delle persone in procinto di vendere il proprio immobile e che si sono imbattuti in delle difformità fino ad oggi ignote, oppure dei tecnici che stanno intervenendo a supporto di una compravendita: spendere qualcosa di più per fare un intervento "completo" è a garanzia di tutti).

Dunque in estrema sintesi, salvo casi particolari ed in base alla mia esperienza (che non fa legge, quindi ogni tecnico dovrà fare le sue valutazioni e scegliere l'iter che ritiene opportuno, assumendosene le responsabilità, a prescindere da quanto ho qui scritto), per sanare interventi anche invasivi effettuati su muratura portante certificabili come realizzati prima del 2003, la procedura è quella della SCIA edilizia in sanatoria, da depositare al municipio territorialmente competente, congiuntamente ad una dichiarazione di un tecnico sull'assenza di pregiudizio degli interventi effettuati, oppure con un deposito al genio civile per interventi di rinforzo strutturale. Conseguentemente, sarebbe sempre necessario procedere al rinnovo del certificato di agibilità perché le opere hanno riguardato anche la statica.

Qualora le opere rientrino nella ristrutturazione edilizia (pensiamo per esempio alla realizzazione di una finestra effettuata su un edificio a muratura portante), il titolo da presentare, coerentemente con l'intervento edilizio, sarebbe la SCIA alternativa al permesso o direttamente permesso a costruire. la SCIA alternativa al PdC in sanatoria non pare essere espressamente presente nel panorama legislativo vigente, ma vi è una tendenza prevalente della giustizia amministrativa che la ritiene legittima, in quanto l'art. 36 espressamente evoca l'accertamento di conformità per opere effettuate in assenza di PdC o di SCIA ad esso alternativa: se avete legittimamente dubbi su ciò, interpellate l'ufficio tecnico del vostro comune. Il regime sanzionatorio in questo caso segue quello della ristrutturazione edilizia, ma sempre da valutare caso per caso.

41 commenti:

  1. Salve Architetto,
    quindi nel caso di opere eseguite nel 2005 o 2006, comunque prima dell'entrata in vigore delle NTA 2006 ( se non sbaglio) dove andavano a verifica anche le opere in muratura cosa si dovrebbe fare? C'è il rischio del penale anche per un varco in un muro interno di 1 metro?

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    1. nel post ho tratteggiato le varie casistiche in senso astratto, ma poi è chiaro che ogni caso va calato nel suo contesto e studiato a parte. L'omessa denuncia non può a mio parere essere ipotizzato come reato se commesso in epoca in cui la legge non prevedeva l'obbligo di denuncia: il problema sono le norme attuali che sono scritte male e mal si adattano all'esigenza, ormai dilagante, del dover fare interventi in sanatoria.

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  2. Ciao Marco, spero tu stia bene! :)

    Ti volevo chiedere un'opinione su un caso che mi è capitato in questi ultimi mesi e dal quale non riesco ad uscirne: un cliente deve ristrutturare un appartamento a San Giovanni (una mera MS). Il problema è che sul prospetto laterale del fabbricato [la classica orribile facciata liscia che il costruttore avrebbe voluto usare per realizzare un altro edificio in aderenza, mai realizzato] compare una finestra che non risulta nella planimetria catastale del 1939. La finestra è presente anche ai piani superiori e inferiori.

    Sono stato all'archivio capitolino, trovando alcuni documenti degli anni 20 in cui la finestra non c'è. Si tratta però di progetti *respinti* dal Comune per varie ragioni. In archivio PAU risultano due progetti, estratti da me, in cui però quella parte di edificio non è documentata.

    Non ho, per tanto, alcuna pezza di appoggio per dichiarare come legittima quella finestra.

    Rogne: la finestra è in una muratura portante e l'edificio è in carta della qualità.

    Sono sicuro che si tratti di finestre fatte 60 anni fa, perchè nel catastale del piano di sopra, ad esempio, del 1968, la finestra è già presente. Potrei attingere a qualche archivio fotografico e sono sicuro che le vedrei così. Tuttavia l'unico titolo abilitativo (senza menzionare quelli "respinti") la nega.
    Secondo me è stato realizzato senza finestre appunto nell'ottica di realizzarci un edificio in aderenza; dopo il censimento di Mussolini del catasto immagino siano state aperte abusivamente tutte le finestre in facciata.

    Il cliente non vuole andare al Municipio a chiedere cosa fare per paura di azioni. Io credo sia l'unica cosa da fare, invece.

    La domanda che ti rivolgo è: si tratterebbe di una SCIA in sanatoria con allegati la dichiarazione di non pregiudizio statico (o in alternativa iter in sanatoria del Genio) e il nulla osta della Sovrintendenza Capitolina in sanatoria, vero?

    Una eventuale ammenda, ultima domanda, dalla LR dovrebbe essere compresa tra i 5000 ed i 10000 euro, vero?

    Grazie, come sempre!

    Tommaso

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    1. l'ammenda in caso di azione del municipio spontanea sarebbe di 15.000 euro (RE in città storica), ragion per cui anche io ritengo che sia una situazione da sanare con iniziativa del cliente. documentando l'esistenza della finestra in qualche modo già da epoca risalente, e da come descrivi la situazione, potresti in effetti procedere come descritto nel post. ovviamente bisogna acquisire parere della capitolina, ma penso che sia una mera formalità.

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    2. Come al solito, grazie della tua infinita cortesia.

      Si, penso che la SCIA in sanatoria spontanea sia la cosa più giusta.


      Solo due domande: dici di documentare la presenza della finestra...ma per quale ragione? Evitare l’ammenda?

      E - infine - visto che con le ammende della SCIA non ci ho mai capito un tubo: hai idea del range economico di cui stiamo parlando?


      Grazie e buona giornata!



      Tommaso

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    3. bisogna accertare che l'intervento strutturale è stato eseguito prima del 2003 o ancora meglio prima del 1987, altrimenti devi fare anche la procedura di genio civile in sanatoria (auguri). la sanzione per la realizzazione di una finestra potrà essere sui 2.000 euro circa.

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  3. Buonasera Architetto,
    spero avrà occasione di rispondere al mio quesito, forse banale, ma non essendo un tecnico cercherò di esprimere la questione al meglio.
    Nel mio appartamento sono stati realizzati la chiusura di una porta, poi sostituita da un varco su lato opposto, un rispostiglio e un armadio a muro all'interno di un muro portante. Tutto questo all'incirca nel 1997, in contesto di lavori di "manutenzione straordinaria" dichiarati in una DIA (che però non menziona nessuno dei lavori fatti sul muro di spina).
    Ora, se volessi sanare questa situazione, sarebbe sufficiente una CILA in sanatoria o è necessaria la SCIA?
    La ringrazio in anticipo se vorrà darmi riscontro.
    Cordiali saluti

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  4. Gentile Architetto,
    le sottopongo un caso sul quale spero possa darmi delucidazioni.
    Sto trattando l'acquisto di un appartamento che si sviluppa su due livelli collegati da una scala interna. l'edificio di cui fa parte è una palazzina, costruita nel 1978-79, a struttura in c.a. con solai presumibilmente in latero-cemento armato. Uno dei proprietari che si sono succeduti ha fatto lavori, probabilmente nel 1992, spostando la scala interna, quindi bucando il solaio in un altro punto e chiudendo il foro preesistente. Nel 2002, in occasione della vendita dell'appartamento, il proprietario ha provveduto a depositare in catasto la planimetria aggiornata dell'appartamento che corrisponde allo stato attuale. Non sappiamo se a suo tempo costui avesse fatto una procedura autorizzativa.
    Volendo sanare la cosa penso occorra una SCIA; Le chiedo se è necessario anche passare preventivamente dal Genio Civile e quali conseguenze legali potrebbero esserci.
    Grazie per l'attenzione e un cordiale saluto

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    1. il passaggio al genio civile mi sembra dovuto, nel caso in cui non fosse stato tutto correttamente autorizzato all'epoca. alcune regioni, come il Lazio, hanno procedure che sono problematiche non tanto per la complessità, quanto per l'esposto in Procura d'ufficio.

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  5. Salve Arch. Campagna,
    siamo in attesa di un progetto risalente al 1943 di una palazzina a Roma, che ci permetta di dimostrare che l'appartamento in attesa di Rogito notarile sia conforme catastalmente alla planimetria depositata nel 1970.
    Proprio in quegli anni tutta la palazzina è stata accatastata, ma nell'atto notarile risalente al 1966 il notaio ha allegato una planimetria visivamente non conforme e chiaramente inerente ad un'altro appartamento proprio per le caratteristiche.
    In questa planimetria allegata si evince la difformità degli ambienti e l'inesistenza di un VARCO NELLA PARETE PORTANTE che invece nella planimetria depositata nel 1970 esiste e, a detta delle proprietà negli appartamenti gemelli e della proprietà eriditiera del bene, è sempre esistita.
    Ora il notaio ci richiede il progetto che da mesi attendiamo senza aver riscontro, per poter dimostrare l'errore del Notaio che allegò la suddetta planimetria. Se nel progetto la planimetria fosse conforme a quella allegata nel atto del 1966, quale procedura servirà attuare per regolarizzare il bene?
    Se il progetto non dovesse arrivare e cosi anche una risposta del comune che ne certificherebbe l'irrecuperabilità, come si può uscire da questo loop?

    Grazie Mille in anticipo.

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    1. sarebbe davvero importante che uscisse questo progetto, perché altrimenti bisognerebbe impostare una sanatoria sulla base di atti non urbanistici e discordanti fra loro, cioè una cosa molto complessa da gestire. attenderei quindi il progetto, non vedo altre vie.

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  6. Buonasera Arch. Campagna
    visto che sto vendendo casa,e sul muro maestro in tufo costruzione anni 1911. ho solo fatto un'apertura di cm alt. 1,49 lung. 79 cm.larg. 50 cm lasciando sotto muro maestro di 90 cm. diciamo che ho fatto dove c era la porta un' asola a U x apertura (su una porta esistente un lato è stato un po aperto con le misure elencate.
    sono ultimo piano con sopra solo terrazzo. prima di aprire questa asola ho rinforzato con 2 putrelle
    H avvitate fra loro con rete e gettata.affogate x 20 cm nei muri portanti.
    a cosa rincorro? lavori eseguiti nel 2005/06.
    La ringrazio anticipatamente

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    1. dal 2003 Roma è zona sismica quindi l'intervento va inquadrato in tale ottica.

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  7. Buonasera Marco,
    sono Claudio, un collega, e ci siamo visti diverse volte in giro per uffici :-) . Gradirei un tuo parere in merito alla questione se una SCIA in sanatoria, per opere su murature portanti eseguite (o meglio dichiarate) anteriori al 1986, sia soggetta a formazione di silenzio-diniego. O di fatto, allegando la dichiarazione di mancanza di pregiudizio si può procedere direttamente al deposito della variazione catastale e poi al rinnovo del certificato di agibilità.
    Grazie in anticipo,
    Claudio

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    1. se si opera ai sensi dell'art. 36, è chiaro che occorre la risposta dell'ufficio. se si opera in art. 37, la visione è altalenante.

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    2. Grazie Marco, diciamo che in punta di DPR 380, sull'art.36 la risposta è specificatamente prevista, sull'art.37 non viene invece citata.

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    3. purtroppo laddove la legge non fornisce specifiche, è la giustizia amministrativa che prende decisioni: alcune sentenze ritengono che l'art. 37 si consolidi al momento del deposito, altre, appellandosi alla frase sibillina che dice che il responsabile deve pronunciarsi sull'entità della sanzione, ritengono che debba invece esprimersi.

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  8. Buongiorno architetto devo presentare una CILA per opere di straordinaria manutenzione ma il committente mi ha chiesto di poter allargare una nicchia esitente (prof 16 he largh 100) per allrgarla quanto la testata del letto (160. La nicchia da sempre è presente nell'appartamento ed è riportata anche nei grafici dell'ultima ristrutturazione effettuata (2008) e nel successivo accatastamento. L'edificio è c.a. e muratura in forati e la nicchia è presente nella muratura divisoria tra il nostro appartaento e quello dell'altra scala. Pensa che posso far rientrare l'intervento in una CILA? grazie mille

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  9. Mi so o consultata con un collega che mi ha consigliato di riportare la modifica sui grafici e nella relazione riportare la dicitura RIDIMENSIONAMENTO NICCHIA ESISTENTE. Essendo in muratura non portante penso possa essere inserita in CILA. Lei cosa ne pensa?Dipende anche dal rinforzo con cui chiuderà in alto il futuro ampliamento? Grazie mille

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    1. se l'edificio è con telaio in cls armato, la modifica parziale di un muro in forati, tendenzialmente, non dovrebbe modificare gli stati tensionali.

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  10. Gent.mo Architetto,
    sono un amministratore di condominio, e mi ritrovo in una piccola palazzina due diversi appartamenti che hanno spostato una porta su di un muro portante in mattoni, senza cerchiatura e senza deposito al genio;
    mi è stato consegnato il decreto di condanna ex art. 95 del dpr 380/01 per questi condomini da un altro condomino -che li ha querelati.
    parlando con i condannati, uno pare che stia incaricando tecnico e ditta per fare il cerchiaggio della porta, l'altro invece avrebbe fatto opposizione in quanto la modifica sarebbe avvenuta prima dell'entrata in vigore della "nuova normativa antisismica nazionale"
    il condominio si trova in provincia di pescara
    vorrei unicamente sapere se io come amministratore di condominio ho qualche dovere a riguardo, e se pagare l'ammenda ed eventualmente fare cerchiaggio e deposito estingua il reato
    grazie
    carlo

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    1. non ho piena conoscenza delle responsabilità degli amministratori di condominio, comunque uno dei suoi ruoli è quello di vigilare affinché non si creino situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone (situazione che può facilmente derivare da ogni intervento sulle strutture portanti): i muri portanti, peraltro, sotto certi aspetti sono considerabili come di proprietà comune, fatta salva la possibilità del singolo di apportarvi le modifiche che egli ritenga per il miglior godimento. Non saprei se è opportuno operare in qualche modo come amministratore, tuttavia vigilerei affinché la situazione venga risolta a livello edilizio e sismico.

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    2. più o meno quello che avevo pensato: chiedere con raccomandata conto della messa a norma dal punto di vista amministrativo e forse anche penale
      grazie infinite
      carlo

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  11. Buonasera Arch. Campagna, in un accertamento di conformità di un villino in muratura portante sito a Roma costruito fine anni 50 sono presenti due nicchie sulla mutatura di spina non indicate nel progetto originale. Con quale metodo devo calcolare la sanzione? visto che queste non costituiscono varco?

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  12. Buongiorno arch. Campagna,
    due appartamenti confinanti, ricadenti nel I municipio a Roma, negli anni ‘60 sono stati fusi aprendo un varco su un muro portante, ma non ho documenti che attestino la legittimità dell’intervento eseguito.
    Trattandosi però di un intervento eseguito prima del 2003, non necessitava di progettazione strutturale a fronte però del titolo edilizio che ne autorizzasse l’esecuzione. Ma non ho neanche questo titolo.
    La documentazione catastale dal 1939 attesta che la fusione non è mai stata denunciata.
    Negli anni Ottanta le due unità immobiliari vengono di nuovo frazionate, realizzando però solo un tramezzo dello spessore di cm. 10, senza cioè ripristinare l’intero spessore della muratura portante. E questa configurazione nel 2012 viene denunciata al NCEU. Nel 2016 viene realizzato un altro tramezzo di 10 cm che ripristina l’intero spessore della muratura portante, ma senza titolo autorizzativo.
    Come sanare questa situazione, considerando che nell’atto di proprietà è allegata la planimetria catastale del 2012 che riporta un solo tramezzo? Grazie mille. Loretana

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    1. immagino vada sanata l'esecuzione del varco murario, facendo una pratica che coinvolge entrambe le unità.

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  13. Buongiorno: come si potrebbe procedere per sanare l'allargamento di un varco, presumibilmente fatto nel 1975 nel quadro di grossi lavori di ampliamento della casa, di un muro, forse portante (in attesa di verifica), di separazione tra due vani della sala ? L'apertura c'è sempre stata sin dalle origini (1930) ma fu evidentemente allargata senza lasciare traccia sui disegni e pratiche edilizie. Nel 1986 in occasione del condono edilizio fu sanata un'altra apertura fatta ex-novo da un'altra parte allo stesso piano terra della casa, ma di questo altro allargamento non c'è traccia. Dimenticanza o forse la parete non è portante sebbene molto spessa ? Grazie.

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  14. Buonasera architetto, mi trovo a voler vendere un terratetto che ho ereditato e nel quale il parente che lo abitava ha aperto una porta in un muro portante interno per accedere alla soffitta,sfalsata rispetto al piano inferiore eq collegata al piano inferiore da una scala. Dai documenti risulta che erano state fatte a suo tempo, nel 2000, prove statiche e chieso il permesso per rendere la soffitta calpestabile. Come posso sanare l'abuso relativo alla porta? Grazie

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    1. è stato presentata una domanda di condono? per il varco murario, occorre capire in che epoca è stato fatto, facendo riferimento a quanto ho scritto nel post.

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  15. Buonasera architetto, In merito alle aperture di vani su muratura portante, il vecchio PRG prescriveva all'art.4 comma 6 lettera "d" "vani porta di limitata ampiezza".... ho memoria che che era accettata la misura di 120cm, ma non trovo alcun riferimento (OdS, circolare, ecc.) che precisa tale indicazione.
    Lei è in grado di fornirmi tale disposizione comunale?

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  16. Buongiorno Architetto,vorrei porle un quesito: appartamento in provincia di Roma. Nel 2008 viene spostata di 1 metro un'apertura su un muro portante in tufo (80 x 200)con DIA e accatastamento senza presentazione pratica al genio civile(era necessaria?)Nella vecchia apertura è stata creata una nicchia. E'possibile fare il ripristino dell'apertura preesistente richiudendo l'attuale vano con muratura portante e riaprendo il vano originale che è stato chiuso solo con tramezzo per fare una nicchia?con quale pratica? grazie mille,gentili saluti.

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    1. nel 2008 era probabilmente necessario procedere con un deposito di progetto strutturale. Si potrebbe valutare di presentare una istanza per ripristino, con allegato progetto strutturale per risarcitura muraria e riapertura di vano originario. penso si possa procedere in risanamento conservativo pesante.

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    2. Buonasera,il progetto strutturale per risarcitura muraria andrebbe presentato al gc? anche se nel 2008 non è stato presentato deposito per l'apertura sarebbe accettato quello per la risarcitura?,grazie per la cortese risposta e complimenti per il blog

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    3. il progetto va depositato al genio ma è opportuno valutare con attenzione cosa fare, anche in relazione al titolo abilitativo edilizio.

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  17. Caro architetto, per ripristinare la configurazione e destinazione d'uso originaria (precedente al condono) di un immobile devo anche chiudere l'apertura di un vano porta in un muro portante (sanata con il condono dell'85). Mi chiedo se per chiudere questo vano devo fare il deposito al genio civile. Al municipio mi hanno chiesto la SCIA , anzichè cila, di ripristino proprio per la chiusura del muro portante ma non mi hanno parlato di deposito al genio civile, potrebbe essere una svista? Grazie dei preziosissimi post!

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    1. ai fini strutturali l'intervento va visto nell'ottica della sicurezza sismica: se incidente, va fatto il deposito a prescindere dal tipo di intervento edilizio.

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  18. Buonasera Architetto, ho letto tutto il suo articolo perchè ho un problema simile su una casa che ho ereditato, mio padre ha costruito questa casa con regolare licenza edilizia nel 1968, la casa è a due piani, il primo piano è fedele al progetto iniziale mentre il pian terreno ha subito delle variazioni, nel 1999 mio padre per permettermi di abitare l'appartamento al pian terreno, aprì un varco in un muro portante in quanto il pian terreno era diviso in due parti non comunicanti, i muri portanti di casa sono al piano inferiore di ben 55 cm l'apertura è stata rinforzata con travi in acciaio per sostenere il muro superiore, il mio dubbio adesso è come procedere per sanare questo abuso, io abito in provincia di Frosinone , grazie per la risposta

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    1. la provincia di Frosinone ha un tasso di sismicità non basso: quanto riportato nel post vale specificamente per Roma, che fu classificata sismica solo nel 2003. non posso che suggerirle di contattare un tecnico che opera nella sua zona e valutare assieme a lui il da farsi.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.