domenica 10 marzo 2019

nuova circolare sovrintendenza capitolina per opere in carta per la qualità

Di carta per la qualità si è parlato molto in questo blog (vedi tutti i post con tag Carta per la Qualità) la quale, in estrema sintesi, è una sorta di sistema vincolistico di cui Roma Capitale si è voluto dotare, e che integra, ma non affianca nè sostituisce, il sistema vincolistico delle norme nazionali o regionali (difatti, in linea di massima e salvo casi specifici, se un intervento risulta sia soggetto a nulla-osta in virtù di leggi nazionali sia che ai sensi della carta per la qualità, questo secondo parere diventa ininfluente rispetto al primo). Oggi parliamo della seconda circolare esplicativa  del 4 febbraio 2019 (prot. RI 2727 del 2019) emanata dalla Sovrintendenza Capitolina, organo a cui è affidato il compito della tutela dei beni individuati in carta per la qualità, attraverso l'espressione di pareri preventivi.
estratto delle tavole della Carta per la Qualità


Questa circolare segue, a distanza di quasi tre anni, la prima, già discussa in quest'altro post specifico, nella quale furono già individuate una serie di linee guida per indirizzare il progettista, nonché il committente, verso il parere favorevole dell'ufficio, specificando le criticità tipiche di alcuni interventi-tipo.

In questa seconda circolare, di cui trovate il link in calce al post, si specificano i dettagli di alcuni interventi molto ricorrenti. Rimandandovi necessariamente alla lettura del testo, per avere contezza di tutto il contenuto, molto sinteticamente si possono individuare gli elementi-chiave, distinti per tipologia di intervento. Attenzione: le linee guida non indicano modalità per eseguire opere prive di autorizzazione ma solo gli elementi essenziali per essere sufficientemente certi che il parere della Sovrintendenza sia positivo: rimane quindi sempre fermo l'obbligo di ottenere il parere anche per progetti che sembrano conformarsi perfettamente alle linee guida, ovviamente quando l'intervento è soggetto al parere:
  • interventi su serramenti esterni - generalmente si devono rispettare le coloriture e le partizioni originarie degli infissi, modificando il colore solo laddove si sta sostituendo un infisso che non è più conforme agli altri del fabbricato, adeguandolo appunto alla maggioranza o allo "stato normale". Si deve evitare per quanto possibile di modificare la dimensione del telaio rispetto alla situazione originale. La tecnologia oscurante originaria deve essere sempre rispettata (anche laddove esistano gli scuretti interni) quindi non appare possibile generalmente sostituire le tapparelle con le veneziane o vice-versa. Ovviamente il discorso può non valere laddove l'intervento sia esteso all'intero edificio e vengano dimostrati motivi architettonici per cui può essere opportuno alterare significativamente detti sistemi al fine di una maggiore uniformità o qualità architettonica.
  • grate di sicurezza - sono generalmente ammissibili ma deve verificarsi la qualità architettonica dell'inserimento e l'eventuale omogeneizzazione a soluzioni preesistenti (soprattutto se originarie). Qui non vengono date prescrizioni specifiche: sarà quindi il progettista che deve cogliere le esigenze di armonizzazione caso per caso. Sulla recente tecnologia delle grate avvolgibili, per esperienza personale, la Sovrintendenza è generalmente benevola ma con attenzione al colore degli elementi (possibilmente tono su tono rispetto agli altri sistemi oscuranti se presenti).
  • condizionatori privati e caldaie - rimandandovi genericamente a quest'altro post per indirizzarvi sulle indicazioni della norma nazionale, per la carta per la qualità i criteri sono differenti e più stringenti. Anzitutto, non viene recepita la deroga all'autorizzazione per impianti al di sotto dei 12kW (quindi non viene recepito, come forse qualcuno si aspettava, il concetto di liberalizzazione introdotto dal DPR 31/17 riguardo alle attività libere dall'autorizzazione paesaggistica): tutti gli impianti, anche di potenza inferiore, devono rispettare i dettami del PRG romano. I condizionatori non sono ammissibili sulle facciate principali, sulle coperture, sui balconi, ivi comprese le facciate interne su cortili, ma è ammissibile la loro integrazione, purché mimetizzati, nei vani finestra o nei vani vetrina dei locali al piano terra, oppure in vani interrati areati o in preesistenti locali tecnici, i quali possono essere adattati all'uso. Più o meno la stessa logica vale per le caldaie esterne, con il dettaglio che invece i fori di ventilazione o per l'evacuazione fumi possono invece essere ricavati nelle facciate interne dei cortili (sempre previo ottenimento di parere favorevole). Per quanto riguarda i condizionatori d'aria con motocondensante interno ma con i fori di ventilazione esterni, questi possono essere ammessi se il posizionamento dei fori è inquadrato all'interno dell'estetica architettonica delle facciate e se la soluzione viene applicata per l'intero fabbricato. In questi casi potrebbe valutarsi l'installazione di impianti con scambiatore aria-acqua, i quali cioè scambiano calore non con l'aria esterna ma con acqua prelevata dall'acquedotto comunale, e che possono essere collocati all'interno senza prese d'aria.
  • terrazzi, lastrici solari e coperture a falde - qui le indicazioni sono generiche ma chiare: l'eventuale intervento su questi elementi deve tendere alla conservazione delle caratteristiche di forma, sagoma e finiture. Se ne deduce quindi che anche il rifacimento della pavimentazione per esigenze di rifacimento impermeabilizzazione deve tendere a mantenere la stessa estetica originaria o preesistente.
  • pergole, pergotende, tettoie e balconi - per le tende, viene data la prescrizione che queste siano uniformate all'estetica dell'intero condominio (non tutti i condomini però hanno regole interne sulla uniformità) e che le stesse debbano andare a coprire l'intera larghezza del balcone: appare quindi che siano escluse le tende che vanno a coprire solo una parte dello spazio esterno. questo potrebbe essere un problema per i balconi molto lunghi per esempio dei piani attici. in generale anche per le altre tipologie di sistemi ombreggianti, si deve evitare che questi elementi vadano a sovrapporsi alla facciata o risultare particolarmente invasivi dal punto di vista architettonico. Per i balconi, la loro realizzazione ex-novo è generalmente ammissibile solo nei cortili interni.
La circolare scende anche nel dettaglio di ulteriori interventi che qui non ho commentato, come per esempio: impianti tecnologici pubblici; antenne e parabole; pluviali; piscine; abbaini e lucernari; coibentazioni termiche ed acustiche; superamento barriere architettoniche; volumi tecnici; movimenti terra; parapetti e recinzioni.

Il testo della circolare è pubblicato sul sito ufficiale della Sovrintendenza e comunque è scaricabile da questo link.

Molte delle opere di cui abbiamo parlato sono attività edilizia libera, effettuabile cioè senza alcuna autorizzazione ed anche senza la necessità di inviare una CILA. In questi casi, la responsabilità dell'applicazione della norma ricade esclusivamente sul committente/proprietario dell'unità immobiliare, mentre negli altri casi il committente condivide la sua responsabilità con il tecnico progettista. La eventuale disapplicazione degli obblighi di cui all'art. 16 delle NTA del PRG comunque non pare prevedere alcuna sanzione, o quantomeno le norme specifiche non ne prevedono (nè potrebbero prevederle sotto certi aspetti, non trattandosi di vincoli statali per i quali esiste una normativa anche sanzionatoria specifica).



63 commenti:

  1. Buongiorno architetto,
    le scrivo per esporle una situazione un po' particolare: un condominio mi ha chiesto di occuparmi di un piccolo intervento su una parte comune che richiede una CILA (modifica non strutturale riguardante uno dei due cancelli di accesso). Fatte le dovute indagini ho visto che l'edificio è indicato nella Carta della Qualità del comune di Roma (vincolo del tipo G1b), ma che le finiture delle facciate (bugnati, modanature e cornici) e i muri di cinta (finiture e posizione delle bucature, compreso il cancello oggetto dell'auspicato intervento) non corrispondono al progetto approvato nel 1922. In pratica la Sovrintendenza ha posto un vincolo su un edificio le cui facciate non sono conformi al progetto approvato all'epoca della costruzione, e all'Archivio Capitolino a piazza dell'Orologio non ho trovato varianti approvate successivamente. Presumibilmente l'edificio è stato realizzato direttamente con queste importanti difformità. Cosa fare? Si dovrebbe fare un accertamento di conformità? Ma su quali basi? Come si potrebbero ritenere abusivi quegli elementi architettonici che hanno spinto la Sovrintendenza a porre un vincolo e che da soli conferiscono un simile valore all'edificio? Grazie
    Arch. Lorenzo Leggeri

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    1. anzitutto, la carta per la qualità non imprime veri e propri vincoli, si tratta di un documento più di indagine conoscitiva che di inibizione all'attività edificatoria. Detto ciò, ovviamente la situazione, se ci sono delle difformità, va preventivamente sanata: nel caso sia acclarato che le modifiche sono risalenti all'epoca della costruzione, vedrai che il funzionario della capitolina non avrà difficoltà a concedere il parere "in sanatoria" e quindi successivamente autorizzare le nuove opere. Difatti, la carta per la qualità, non essendo un vincolo statale (ma verificherei che l'immobile non sia invece vincolato puntualmente dalla statale), non ha problemi con le sanatorie perché non opera il d.lgs. 42/04.

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  2. Buongiorno architetto,
    Ho verificato, e l'edificio non ha il vincolo della soprintendenza statale.
    Ma il mio problema ora è questo: come faccio a sanare le difformità? Sarebbe una pratica ulteriore rispetto alla CILA? E occorrerebbe pagare una penale? Grazie mille per l'aiuto

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    1. se si tratta di finestre spostate, sono interventi di ristrutturazione edilizia da sanare in accertamento di conformità. La procedura di sanatoria è quella dell'art. 36 TUE e art. 22 LR 15/08. c'è ovviamente una oblazione, che può arrivare a cifre importanti: ne ho parlato in molti altri post specifici.

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  3. Buonasera.
    Ho appena acquistato un immobile di un edificio di nuova costruzione in classe A (ultimato a fine 2017). La costruzione di tale edificio giace su un'area in cui esistevano precedenti manufatti di archeologia industriale, in quanto tali ricadenti in un vincolo di tipo G1b. In pratica l'opera ha comportato il risanamento complessivo di una vecchia area industriale in zona semicentrale di Roma. Ora io dovrei fare una piccola modifica a un tramezzo interno e ovviamente l'architetto stava preparando la CILA ma poi si è reso conto del fatto che il vecchio manufatto rientrava nella carta della qualità e quindi ora spingerebbe per fare anche la domanda alla Soprintendenza Capitolina. Solo che questo allungherebbe notevolmente i tempi per l'effettuazione dei lavori.
    Secondo lei in questo caso come bisognerebbe operare? Grazie mille per il contributo

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    1. in caso di immobili individuati in carta per la qualità, G1b in particolare, ogni modifica allo stato dei luoghi deve essere preceduta dall'acquisizione del parere preventivo della sovrintendenza capitolina.

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  5. Buonasera architetto,
    commento questo post perché l'argomento tratta la soprintendenza Capitolina ed i suoi aggiornamenti.

    Sono impegnata in un progetto di ristrutturazione di un appartamento vincolato puntualmente solo nella carta della qualità, già oggetto in passato di Nulla Osta da parte della Soprintendenza Capitolina.

    Oggi per eccesso di scrupolo ho verificato la cartografia su "Vincoli in rete" ed ho scoperto che l'edificio è stato censito come "Vincolo architettonico di interesse culturale non verificato" (icona verde).
    Il vincolo però non risulta "dichiarato".

    Questo edificio era un complesso di case popolari, ma il tecnico precedente non ha mai richiesto un Nulla Osta allo SBAP, pertanto ho sempre pensato che l'unico vincolo fosse della Soprintendenza Capitolina.

    Può cortesemente darmi un parere in merito.
    Grazie mille e complimenti per il blog.

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    1. vincoli in rete a mio parere non è attualmente attendibile, nel senso che io stesso sono andato a fare la verifica vincoli di immobili che risultavano censiti in quel portale, ma poi in soprintendenza non risultavano vincoli di alcun tipo. in questi casi è necessario fare la verifica vincoli, posto che di fatto andrebbe fatta sempre.

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  6. buonasera architetto, lei è a conoscenza se la soprintendenza capitolina prevede opere in sanatoria?

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    1. la Soprintendenza si esprime anche sulle istanze in sanatoria.

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  7. Gentilissimo Marco,
    devo presentare una cila per opere di MS interne, l'edificio è individuato in G1-b (edifici con tipologia edilizia speciale) ma si trova subito fuori dalle Mura Aureliane. Devo chiedere il parere esclusivamente alla Sovrintendenza Capitolina?? cosa che avverrebbe direttamente tramite SUET da quello che mi è sembrato di capire... Grazie !!!!

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    1. Marco perdonami, ma ho un'ulteriore domanda..
      Lo stesso cliente per lo stesso immobile vorrebbe sostituire un'infisso, con uguale partitura, colorazione ma diverso materiale (da ferro ad alluminio)...a questo punto ricadrei in SCIA o appellandomi al fatto che non cambia l'aspetto esteriore posso rimanere in CILA (pur trattandosi di immobile in G1-B)? Perdona l'affluenza di domande ma mi trovo a dover gestire questa pratica da fuori Roma con tempi stretti e vedo in te l'unica possibilità di salvezza!

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    2. se non ci sono altri vincoli "superiori", devi ottenere solo il parere consultivo della Capitolina. La sostituzione di infisso generalmente può rientrare nel risanamento conservativo leggero, attualmente rientrante tra i poteri della CILA: non vedo quindi la necessità di SCIA, salvo casi particolari.

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  9. Buongiorno Marco.
    Nel ringraziarti anticipatamente per il supporto ti illustro brevemente questa situazione: devo presentare una CILA per un appartamento zona Eur, realizzato nei primi anni '60 ma ricadente nel perimetro della città storica, tessuto T7. Nello spulciare la carta qualità è venuto fuori che l'area corrisponde a "Morfologia degli impianti urbani moderni - Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici" (credo elemento di poco "danno" trattandosi solo ed esclusivamente di opere interne su strutture non portanti). Inoltre, però, ho riscontrato che il fabbricato è indicato come un "Edificio a Tipologia Edilizia Speciale - ad impianto seriale". Nell'elenco degli edifici ad impianto seriale non figurano però i "normali" condomini a destinazione residenziale ma solo "Residenze collettive" (di certo non paragonabili), oltre a conventi, alberghi, ospedali etc. Trattandosi di sole opere interne ricadenti in CILA, a quanto ho capito, non ci sarebbe neanche bisogno di chiedere il parere preventivo alla Soprintendenza. Come posso procedere, visto che sono subentrato in corsa ad un altro tecnico e che il cliente vorrebbe cominciare i lavori già la prossima settimana? Grazie mille anticipatamente

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    1. se avete poco tempo a disposizione, vista comunque l'identificazione del bene nella carta per la qualità come immobile "puntuale", suggerisco di presentare la richiesta di parere: in questa, nella relazione tecnica, potete valutare se inserire quegli elementi che, secondo voi, portano a desumere che ci sarebbe un errore di valutazione. Se la sovrintendenza dovesse riconoscere l'errore, non avrà difficoltà a rilasciarvi comunque il parere favorevole, per poi procedere ad una valutazione interna; oppure, se già avessero valutato la non inclusione in carta qualità, saranno loro stessi a comunicarvi la non necessità di acquisire il parere per intervenuta carenza di interesse alla tutela. altrimenti a tutto questo, dovreste presentare una istanza alla Capitolina per rivalutare la situazione, ma questo probabilmente comporta molto più tempo. penso comunque che se scrivete direttamente al funzionario competente potreste ricevere migliori e più puntuali indicazioni operative.

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  10. Buongiorno Marco,
    avrei un dubbio riguardo una prossima presentazione di Cila per opere interne di MS; la palazzina, che prende tutto un isolato, dei primi del '900, nel municipio II, ricade in Carta per la Qualità g1.c con un vincolo "Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo", nello specifico "indagini archeologiche documentate"... è la prima volta che mi capita, devo procedere con Cila, contestualmente chiedere parere e aspettare 60 giorni? Oppure va chiesto altro essendo un vincolo archeologico? Grazie!

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    1. nell'incertezza evidente, alla sovrintendenza dovrebbero gestirlo come se fosse un g1b, ma io non sono molto d'accordo.

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  11. Buongiorno arch. Campagna, approfitto della sua bontà, in merito alle opere di efficientamento energetico mediante cappotto ( 110 ) in zona della carta della qualità, riproponendo tutti gli elementi decorativi presenti nella facciate ( edificio Piazza Ischia anni 30 ). Grazie

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    1. non capisco la domanda formulata, comunque è chiaro che il progetto va sottoposto alla valutazione preventiva della sovrintendenza.

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  12. Marco buongiorno,
    relativamente ad un'immobile inserito in carta della qualità g1b come "complesso di edifici di rilevante interesse architettonico, urbano o ambientale" sul quale pende un'istanza di condono del 1985 non ancora rilasciata per la chiusura di un balcone con una veranda . Dal tuo punto di vista, al fine di perfezionare il condono occorrerà richiedere il parere alla soprintendenza capitolina al fine di concludere la pratica?
    L'immobile non risulta vincolato dalla soprintendenza ministeriale.
    grazie

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    1. no perché il condono è derogatorio degli strumenti urbanistici, e la carta per la qualità non è un vincolo di cui al codice dei beni culturali.

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  13. Buongiorno, ho una domanda di carattere generale, per intervenire su un edificio in carta della qualità è necessaria la firma di un architetto (in quanto bene artistico) o può richiedere di intervenire anche un geometra?

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    1. secondo me non è esclusivo degli architetti l'intervento sui beni in carta per la qualità, in quanto non è una disciplina equiparabile a quella della parte II del Codice.

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  14. Buonasera Marco,
    mi trovo in un condominio che vuole fare il superbonus e quindi interventi esterni e che ricade in "morfologie degli impianti urbani". Stando vicino al Tevere contestualmente c'è il vincolo dell'art.136 lettera d) del 42/04 oltre alla fascia di rispetto. La sovrintendenza dice che in base all'art. 16 comma 9 delle NTA la competenza è di ordine superiore e quindi non devo chiedere a loro il parere preventivo, bensì, immagino all'ufficio delle autorizzazioni paesaggistiche del DPAU. Se però i miei interventi ricadono in una delle voci A del dpr 31/17 (cappotto, impianto fotovoltaico, sostituzione impianti) posso eseguire i lavori senza richiesta di parere preventivo di altro ente? Nella CILA, o meglio SCIA trattandosi di risanamento conservativo, che andrò a presentare al Municipio i vincoli vanno comunque indicati anche senza avere avuto un parere preventivo favorevole? Grazie in anticipo della tua eventuale risposta. Francesca

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    1. se parliamo della fascia rispetto del Tevere istituita ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/04, la stessa si disapplica automaticamente ai sensi dell'art. 142 comma 2 se l'abitato era considerato come zona territoriale A o B alla data del 1985 (quindi al vecchio prg, variante generale 1979): se dunque si disapplica il vincolo, è come se non ci fosse e quindi a mio parere riemerge la necessità di chiedere il parere alla capitolina. se invece il vincolo si applica, sarebbe necessario seguire le indicazioni che la Regione Lazio ha da poco ricevuto dalla Soprintendenza circa i livelli di attenzione da porre tra immobili ante o post 1945.

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    2. Grazie Marco. Il vincolo è l'art.136 comma 1 lettere c) e d) quindi si dovrebbe applicare. Riguardo alle indicazioni della Soprintendenza ti riferisci per caso alla circolare 42/2017?
      Grazie

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    3. se è un vincolo decretato allora si applica senza dubbio. mi riferivo all'ultimo botta e risposta tra regione lazio e Soprintendenza riguardo a come comportarsi nell'attuale situazione di annullamento dell'approvazione del ptpr: trovi i miei commenti nel post "ptpr lazio approvato" e sulla pagina della Regione Lazio.

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  15. Buonasera Architetto,
    dovrei effettuare una CILA per opere interne e sostituzione infissi in un appartamento nel TUSCOLANO I identificato nella Carta della Qualità in Morfologie degli impianti urbani
    Morfologie degli impianti urbani moderni, Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici. la domanda è: DEVO ASPETTARE CHE LA SOVRINTENDENZA APPROVI IL CAMBIO INFISSI PRIMA DI COMINCIARE I LAVORI ANCHE SULLE PARTI INETRNE NON OGGETTO DEL VINCOLO? Presentando la CILA sul SUET non mi permette di identificare la data di inizio lavori senza l'Assenso della Capitolina... Grazie e buon lavoro

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    1. teoricamente è l'intera pratica che rimane inefficace fino al parere della capitolina: io suggerisco di attendere.

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  17. Gentilissimo Architetto,
    ho un appartamento in Carta della Qualità - Morfologie degli impianti urbani, per sostituire gli infissi con altri di uguale ripartizione e finitura esterna so che devo richiedere il parere alla Sovrintendenza Comunale.

    Poichè la sostituzione infissi ricade in Attività Edilizia Libera, posso richiedere SOLO il parere della Sovrintendenza SENZA presentare una CILA/SCIA?

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    1. secondo me sì ma potresti trovare chi la pensa diversamente.

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  18. Gentile architetto, devo presentare una cila tardiva per un immobile che ricade in carta qualità. Nella licenza edilizia del 1933 è presente una finestra che è stata successivamente murata perchè è stato costruito un fabbricato in aderenza. Nella planimetria catastale del 1940, infatti, la finestra non è più riportata. Per sanare questa chiusura è necessario il parere della Soprintendenza Capitolina anche se il prospetto di fatto non è modificato in quanto non è più un prospetto?! Grazie, i suoi post sono sempre molto esaustivi...

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    1. da un certo punto di vista, la chiusura della finestra potrebbe ritenersi autorizzata dalla licenza del fabbricato che è stato edificato in aderenza, anche se non necessariamente. ad ogni modo, per come la vedo io, se siete in "morfologie degli impianti urbani" probabilmente non serve, se siete in altre tipologie di tutela, sì.

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  19. Buongiorno architetto,
    per applicazione superbonus si richiede la conformità urbanistica di un immobile inserito in Carta della Qualità: MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI - Città storica T5 (Prati). L'appartamento è un attico con terrazzo dove è stata realizzata una pergotenda (elementi smontabili sup < 20mq), una finestra di un bagno e piccole opere in muratura addossate alla parete (per lavabo esterno e copertura caldaia). Tutte queste opere sono state realizzate prima dell'approvazione del prg del 2008. Secondo te la pergotenda necessità di parere a sanatoria? la finestra potrebbe rientrare in manutenzione straordinaria essendo di dimensioni ridotte? Sul sito della Carta per la Qualità si invita a prendere appuntamento tramite il servizio tupassi che però non prevede tale possibilità, sai se c'è altro modo per parlare con gli uffici?
    Grazie

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    1. per contattare i funzionari della sovrintendenza capitolina, prova via email: ciascuno ha la sua. la pergotenda, se dimostri che è ante 2008, potrebbe non necessitare di un parere consultivo in sanatoria, ma le altre cose molto probabilmente sì, quindi inserirei anche la pergotenda nella richiesta di parere di assentibilità. la finestra del bagno potrebbe forse, astrattamente, essere inserita in manutenzione straordinaria ma la cosa non è ancora del tutto chiara quindi suggerisco di ritenerla RE leggera.

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  20. Gentile Architetto,devo presentare una CILA per opere interne in un edificio del centro storico individuato in G1b in edifici e complessi edilizi moderni,opere di rilevate interesse architettonico. Oltretutto l'individuazione è opinabile,in quanto sono due edifici contigui .Il primo è di rilevante interesse, il secondo ,dove c'è l'appartamento in oggetto, costruito in seguito, oltremodo insignificante dal punto di vista architettonico. E obbligatorio chiedere il parere alla s. capitolina?

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    1. finché è così individuato sì. potete chiedere però conferma se l'edificio è effettivamente di interesse, ma è una procedura che può far perdere più tempo che non chiedere direttamente il parere.

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    2. grazie mille, si, conviene richiedere il parere per non perdere tempo, ma è evidente che l'opera di rilevante interesse è quella del 1928 e non il palazzo attiguo costruito nel 1950, molto anonimo. Oltretutto ho notato che non sono nemmeno contigui ma attigui (collegati solo all'esterno da un muro di perimetrazione del lotto )però essendo un unico isolato è stato colorato tutto di viola..

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    3. è chiaramente vincolato. purtroppo il prg dice che la carta per la qualità dovrebbe essere revisionata almeno ogni due anni, purtroppo non è stata mai toccata dal 2003 almeno a quanto ne so.

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  21. buongiorno Architetto,
    la mia abitazione è presente in carta per la qualità, morfologia degli impianti urbani, edifici e complessi edilizi moderni, complessi di edifici di rilevante interesse architettonico - urbano ed ambientale. L'appartamento è stato oggetto di CILA per frazionamento e la pratica è stata chiusa. L'appartamento di mia proprietà, a seguito del frazionamento, è esposto a NORD (prospetto secondario fronte tangenziale), vorrei chiedere di allungare una finestra di circa 50 cm per avere maggiore illuminazione in casa. Quindi, parere preventivo soprintendenza capitolina e seguente SCIA alternativa al PdC, secondo lei è fattibile? Ha evidenza di elementi simili assentiti dalla soprintendenza? La ringrazio anticipatamente

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    1. la sovrintendenza capitolina generalmente non vede di buon occhio trasformazioni che producono una interruzione nella geometria delle facciate, o la realizzazione di elementi che spezzano le gerarchie. comunque, il modo più semplice è presentare una richiesta di parere e vedere che succede.

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  22. Gentile Architetto, colgo l'occasione per ringraziarla del suo lavoro illuminante e le pongo il mio dubbio: Stiamo per iniziare lavori di manutenzione ordinaria sfruttando il Bonus Facciate su di un condominio individuato dalla carta della Qualità MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI, i continui cambiamenti del legislatore in materia di bonus edilizi mi spingono a voler dare inizio ai lavori prima del 31/12 per non rinunciare all'incentivo pari al 90%, ma visti i tempi della Sovrintendenza Capitolina( 60 gg) rischio di non poterlo fare, è possibile secondo lei una inizio lavori di urgenza (limitatamente all'accantieramento ed al montaggio dei ponteggi) in attesa del parere, oppure è possibile chiedere quest'ultimo in sanatoria?
    Grazie mille

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    1. il parere si può chiedere anche in sanatoria, fatto salvo il fatto che si può essere soggetti a sanzioni per violazione generica di PRG nel caso si venga scoperti in assenza di parere. comunque lo stesso riguarda esclusivamente gli interventi, dunque per come la vedo io, ponteggi ed accantieramento possono essere fatti nell'attesa del parere (il quale, però, se è negativo o positivo con prescrizioni può poi determinare un ulteriore fermo o una modifica dell'appalto). purtroppo questi bonus sono più una condanna che un'opportunità, per come è strutturata la nostra città.

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  23. gentile Marco iniziare lavorazioni in AEL in attesa di un parere certamente positivo che rischi puo' comportare? e lavorazioni lo stesso sicuramente permesse, ma da CILA, tipo controsoffittature?A cosa si è soggetti? a controlli? a sanzioni? tali da giustificare 2 mesi di attesa quando si è certi di risposta positiva?

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    1. dipende se le opere di edilizia libera sono soggette a parere: se ci si trova in G1b lo sarebbero. comunque non mi risulta sia stato mai chiarito il reale ruolo giuridico dei pareri consultivi di sovrintendenza e coque rispetto ai titoli edilizi.

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  24. marco grazie per la risposta, si l'edificio ha vincolo speciale, quindi soggetto a parere anche per AEL,ma se devo far entrare un elettricista o un impiantista per adeguamento impianti senza opere murarie e non posso aspettare 60 giorni realmente di cosa dovrei preoccuparmi?

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  25. Buongiorno, sono un privato quindi non so nulla della materia. Purtroppo ho scoperto solo in fase di rogito che l anostra casa è inserita in carta per la qualità (edifici moderni). Fermo restando che faremo tutte le richieste epareri del caso ha esperienza in merito a questi quesiti: la circolare del 2019 sempbra vietare l'installazione della caldaia o altri alloggi simili anche sul balcone che da sulla chiostrina interna, è vero? E come si dovrebbe fare secondo loro??? dove ci mettiamo la caldaia o pompa di calore? Vorremmo arretrare un muro per dare maggiore ampiezza ad un balcone che da sul cortile esterno, secondo lei lo lasciano fare? arretriamo solo il muro e dalla strada neanche si vedrà trattandosi poi di un piano alto.Grazie mille

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    1. gli impianti a vista esterni sono generalmente vietati, ma possono accogliere soluzioni nascoste, ad esempio condizionatori poggiati sul pavimento dei balconi. per il resto, occorre incaricare un tecnico che valuti la questione: è comunque possibile interpellare preventivamente i tecnici della capitolina prima di presentare un progetto.

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  26. Buongiorno Marco,
    mi trovo in carta della qualità g1.b. Trattasi di edifici e complessi moderni. Si stanno eseguendo lavori di manutenzione ordinaria con bonus facciate. Non è stato richiesto il parere preventivo alla S.C. dal tecnico precedente. E' possibile richiederlo in sanatoria, o meglio in corso d'opera? la richiesta tardiva, in sanatoria o l'assenza del parere preventivo può inficiare la validità del bonus? Grazie.

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    1. secondo me si può procedere ad una richiesta in corso d'opera. valutate anche la necessità di uno specifico titolo abilitativo (CILA o SCIA) perché così vorrebbero le NTA del PRG. la mancanza del parere della capitolina secondo me non è un problema se lo acquisite anche a posteriori o in corso d'opera.

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  27. Buonasera Architetto
    Devo effettuare delle opere di MO su una porzione di immobile in zona Prati, ( città storica - zona T3) censito in Carta della qualità in morfologia degli impianti urbani, nel 2018 è già stato acquisito il parere favorevole della S. Capitolina per i medesimi interventi per l'intero immobile di cui fa parte anche la zona dove ora andremo ad intervenire.
    Secondo lei il parere è ancora vigente o devo richiederlo nuovamente e ancora, urbanisticamente l'intervento ricade in CILA o SCIA
    Grazie per la sua attenzione

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    1. i pareri della carta per la qualità non hanno una scadenza individuata dalla norma: genericamente, si fa riferimento ai cinque anni che sono la durata dell'autorizzazione paesaggistica, ma il riferimento non è diretto né scontato. Tenderei a suggerire di acquisire un nuovo parere, citando quello favorevole precedente. Quanto al titolo abilitativo, le opere di manutenzione ordinaria non ne sono soggette per definizione, ma ci sono dei casi particolari, per opere di rilevanza esterna, che potrebbero essere soggette a CILA o SCIA in funzione di un passaggio specifico del piano regolatore romano: ne ho parlato altrove su questo blog.

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  28. Buonasera Architetto, avendo presentato una cila per opere interne con acquisizione di parere della sovrintendenza capitolina (g1b),dovendo presentare una variante è necessario richiederlo di nuovo?

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    1. Secondo me si, anche se ci sono stati casi in cui la variante è stata considerata inutile sui pareri consultivi.

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  29. Ciao Marco, per un immobile che ricade nelle Morfologie, stavamo valutando la possibilità di installare un impianto di condizionamento acqua-aria, di quelli che come scrivi nel tuo post, utilizzano l'acqua prelevata dall'acquedotto comunale, e che possono essere collocati all'interno senza prese d'aria.
    Il nostro tecnico impiantista ci parlava di un presunto divieto presente a Roma riguardante proprio l'installazione di tali sistemi. A te risulta? Grazie

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    1. sinceramente non mi risulta un divieto di questo tipo, ma potrei ignorarlo io.

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  30. Buongiorno architetto. Mi è capitato uno strano caso in cui un edificio risulta inserito nella carta per la qualità come "EDIFICI CON TIPOLOGIA EDILIZIA SPECIALE - SC scuola" pur essendo un edificio di abitazione (città consolidata T3 - appartamento accatastato A/2). Dovendo fare dei lavori interni e presentare una CILA, è richiesto il parere della sovrintendenza che potrebbe sollevare problemi se lo ritiene una scuola. Come dovrei comportarmi? Grazie

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    1. Incollo la risposta avuta dalla sovrintendenza (magari può essere utile per qualcun'altro): l'immobile è erroneamente censito all'interno della Carta per la Qualità come Scuola, pertanto per qualsiasi opera a farsi dovrete comunque chiedere un parere. Vi invito a segnalare l'errore materiale con una PEC all'ufficio PRG del Dip. PAU, all'attenzione dell'arch. Laura Forgione. Il nostro Ufficio sta provvedendo anche ad una segnalazione interna.

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    2. confermo che in carta per la qualità vi è qualche immobile campito per errore; in passato già alcuni casi sono stati risolti, comunque finché non viene espressamente riconosciuto come errore, bisogna fare tutta la trafila. è in corso di redazione un elaborato aggiornato, o almeno così si dice.

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