La sentenza del Consiglio di Stato n°1579/2019 del 07 marzo 2019 (
link al modulo di ricerca sentenze della Giustizia Amministrativa) si esprime nel merito di una controversia su opere edilizie effettuate su un bene tutelato ai sensi del titolo II del Codice dei Beni Culturali, sancendo che, a seguito delle recenti modifiche del DPR 380/01, la CILA è competente per interventi su detti beni, potendo ricomprendere la stessa anche opere di "risanamento conservativo" e "restauro" ed anche in virtù della competenza per "residualità" che oggi spetta alla CILA (prima competeva alla SCIA). Ma la sentenza si esprime anche su altri concetti, tutti interessanti benché alcuni lasciano qualche dubbio interpretativo, data la specificità della vicenda su cui si esprime.
La controversia, in estrema sintesi, è la seguente: una società senza scopo di lucro possiede alcune unità immobiliari in un immobile dichiarato di interesse culturale, e presenta richiesta per ottenere l'autorizzazione dalla Soprintendenza statale per effettuare opere consistenti, tra le altre, in: installazione di dei gazebo esterni nel giardino (pure vincolato) e apertura di un nuovo cancello nel muro del fabbricato per creare un nuovo accesso al giardino dai locali interni. Uno degli altri comproprietari del fabbricato si oppone agli interventi, intimando al comune di annullare la CILA per incompetenza. Il Comune risponde ritenendo legittima la procedura seguita, e quindi il terzo si oppone dinanzi al TAR. Il TAR per la Liguria in prima sentenza dà torto a quest'ultimo, confermando la validità della procedura, e quindi si ricorre al CdS.
Altre opere previste nell'intervento erano il ripristino e restauro di un preesistente pergolato, di dei camminamenti esterni, la sistemazione del verde, più altre opere a corollario. Occorre specificare che la società proponente non agisce a scopo di lucro (è di fatto una biblioteca, se non ho capito male), nel senso che le opere richieste non hanno finalità commerciali, e questo in un qualche modo incide.
Il CdS riguardo alla vicenda in esame, con trattazione articolata, arriva a indicare che:
- la CILA, dopo l'evoluzione normativa recente, è da considerarsi idonea ad autorizzare gli interventi progettati, essendo alcuni degli interventi previsti riconducibili al restauro e risanamento conservativo leggero e alla manutenzione straordinaria leggera, mentre gli altri sono riconducibili all'attività edilizia libera (gazebo esterni, sistemazioni varie anche esterne);
- l'installazione di gazebo da destinarsi a "zona di lettura" rientrano nell'attività edilizia libera (sono composti da una piattaforma in legno e da una struttura che sorregge un telo ombreggiante) benché ci si trovi in un bene tutelato. Dalla sentenza difatti così si legge: "la conformazione e le ridotte dimensioni di un manufatto amovibile, leggero, privo di tamponature laterali, e con copertura in telo rimuovibile, ne rendono evidente la sua esclusiva finalità di riparo e protezione e di migliore fruizione temporanea dello spazio esterno (per gli stessi motivi deve escludersi che l’intervento in questione comporti la creazione di “superficie lorda di pavimento”, ai sensi delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. del Comune di Chiavari)"
- veniamo al terzo punto che secondo me è invece difficile da definire in modo chiaro. La sentenza, riguardo all'installazione del cancello sul muro, così recita: "l’apertura del muro (di origine non medievale, bensì risalente alla fine del 1700), nella parte in cui lo stesso era gravemente lesionato e nei soli limiti sufficienti alla installazione di un cancello di ingresso (regolarmente assentito dalla Soprintendenza), rientra nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, sottoposta a CILA, interessando le parti esterne non strutturali (solo la manutenzione straordinaria “pesante”, resta sottoposta, invece, al regime della SCIA)" Questa affermazione è ambigua, ma è pur vero che non è possibile analizzare i progetti e, di conseguenza, non è possibile capire quale intervento è stato effettivamente realizzato: dal tono delle parole usate, sembra comprendersi che si è trattato di installare un cancello apribile su una breccia già esistente sul muro (anche se si usano le parole "apertura del muro"), senza ulteriori interventi. Si deve presupporre quindi l'assenza di interventi strutturali per consolidare la breccia o la lesione ed anche occorre ritenere assente una vera e propria variazione di prospetto: se vi fossero stati interventi strutturali, sarebbe stata soggetta a SCIA per l'enunciato stesso della sentenza, mentre qualora vi sia stata variazione di prospetto, sarebbe ricaduta in SCIA alternativa, in quanto rubricabile in Ristrutturazione Edilizia pesante. Dunque evidentemente l'intervento non è ricaduto in queste categorie. Attenzione quindi qualora si decida di utilizzare questa pronuncia per ritenere "liberalizzate" indistintamente tutte le realizzazioni di cancelli di ingresso su muri prospettanti su spazio esterno, perché la sentenza non è generalizzabile ma a mio parere molto calata in un caso molto particolare e che andrebbe conosciuto in dettaglio per potersi esprimere.
Ovviamente non conoscendo i dettagli del progetto è difficile entrare troppo nel merito delle varie casistiche. Comunque mi sembra di poter delineare con una certa sicurezza che viene a confermarsi che i gazebo facilmente amovibili, anche con piattaforma in legno, con struttura necessaria e sufficiente a sorreggere strutture ombreggianti possano ricadere pacificamente nell'attività edilizia libera (quindi se l'intervento fosse stato solo questo, era realizzabile senza presentare nulla al comune, ma previa comunque acquisizione del nulla osta della Soprintendenza).
Alcune massime estrapolabili dalla sentenza:
[...] resta fermo che, anche gli interventi, non sottoposti a regime né provvedimentale, né dichiarativo [ovvero soggette a CILA, n.d.r.], debbono risultare conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e alle altre di settore
Ovvero la CILA non è una procedura di deregolamentazione, ma un istituto semplificativo degli adempimenti burocratici, ma è implicito che gli interventi edilizi che sono autorizzati attraverso essa devono
sempre e comunque essere conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, ed in ciò non sono dissimili dalle opere autorizzate mediante SCIA, SCIA alternativa o Permesso a costruire.
l’eliminazione di alcuni gradini e la realizzazione di due rampe e di un piccolo servoscala, essendo finalizzatiall’eliminazione di barriere architettoniche(senza «realizzazione di ascensori esterni, e neppure«manufatti che alterino la sagoma dell’edificio»), soggiacciono al regime dell’edilizia libera
Per quanto enunciato qui sopra, si conferma che piccoli interventi di abbattimento di barriere architettoniche vanno in attività edilizia libera, anche in contesti tutelati.
nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con l’entrata in vigore dell'art. 146 del codice approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza esercita non più un sindacato di legittimità ex post sull’autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico. Il giudizio affidatole è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Tale giudizio, pertanto, è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell’adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile
La soprintendenza non è passiva nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma ha ruolo attivo: questo è il senso dell'enunciato riportato qui sopra. Nel caso di specie comunque si parla di vincolo puntuale, quindi la soprintendenza esercita i suoi poteri nell'ambito del titolo II e non del titolo III.
Buonasera Architetto,
RispondiEliminaLe chiedo un parere su questo argomento. Devo realizzare una manutenzione ordinaria di un tetto in zona vincolata. Vorrei anche, con l'occasione, applicare una coibentazione e accedere all'agevolazione del 90%. L'aspetto esterno non subirebbe nessuna variazione, quindi ritengo che l'operazione ricada in Manutenzione Ordinaria (Edilizia libera). Ma dal punto di vista dei vincoli (ricade in carta della qualità rispetto al PRG e in zone di interesse archeologico rispetto al PTPR) è necessario richiedere le relative autorizzazioni?
per quanto riguarda il vincolo paesistico, si può fare riferimento al DPR 31/17 per valutare l'eventuale non assoggettabilità; per quanto riguarda la carta per la qualità, tecnicamente dovrebbe disapplicarsi in presenza di vincolo paesistico, ma è meglio chiedere sempre. l'intervento, secondo me, se con modifica dello spessore totale del pacchetto di copertura, esce dalla manutenzione ordinaria.
EliminaLa ringrazio moltissimo. La sua risposta mi è stata di aiuto.
RispondiEliminaQuindi credi nel caso in cui ci sia già l'apertura sul muro, la sola installazione di un cancello possa andare in CILA?
RispondiEliminanon ne farei una regola universale, ma, diciamo, che in molte situazioni può essere sufficiente una CILA.
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