in questo post sostanzialmente vado a raggruppare sia dei miei stessi post, sia degli strumenti esterni, il tutto in modo ragionato, al fine di produrre uno strumento che aiuti a sintetizzare, ripassare ed effettuare le verifiche necessarie ogni qualvolta si deve iniziare a pensare ad un nuovo progetto da autorizzare, sia essa una banale ristrutturazione in CILA, sia un più complesso intervento globale. I riferimenti qui inseriti non hanno pretesa di esaustività, ma mi impegno ad aggiornare la pagina ogni qualvolta dovessi notare una carenza.
come è prassi di questo blog, il tutto è calato decisamente all'interno della realtà romana. Tuttavia, molti concetti e procedure sono validi anche nel Lazio ed anche in tutta Italia.
verifiche di PRG e vincoli
L'immobile va sempre correttamente inquadrato nel piano regolatore, per poter valutare se nel tessuto specifico l'intervento è ammissibile oppure no, oppure per sapere se stiamo intervenendo in zona A piuttosto che in altre. Negli interventi interni questa verifica è spesso superflua ma va fatta in ogni caso, ma occorre sempre verificare l'eventuale presenza di vincoli, che possono invece influire anche sulle opere esclusivamente interne.
come leggere il prg di Roma
Nuova Infrastruttura Cartografica di Roma Capitale sulla quale dal 29 ottobre 2018 è stato inserito anche il Piano Regolatore Generale e consente la visura diretta anche dei vincoli di carta per la qualità.
qualora la NIC non funzionasse, o comunque se volete fare riferimento ai pdf scansionati (che sono in verità i documenti ufficiali, posto che gli unici documenti che fanno davvero fede sono gli originali custoditi presso il Dipartimento PAU ed accessibili dietro visura), fate riferimento ai documenti di seguito:
tavole del PRG originaria stesura in pdf
tavole con le controdeduzioni alle osservazioni in pdf
PRG Roma in webgis (sito non ufficiale, dovrebbe leggere i dati del webgis del punto successivo)
mappa catastale Roma webgis
mappa catastale Italia webgis
nella valutazione degli interventi (soprattutto nei cambi d'uso ed interventi dalla RE in su) bisogna poi anche verificare l'eventuale inserimento nelle zone di
vincolo idrogeologico (
PAI - leggi questo post specifico) nonché, se interventi particolarmente invasivi (NE e AMP) anche l'eventuale inserimento nella
rete ecologica che farebbe scaturire la necessità delle procedure di cui all'art. 72 delle NTA del PRG romano.
tabella A d.lgs. 222/16 per capire in quale titolo edilizio ricade l'intervento
glossario unico dell'edilizia libera
come leggere la carta per la qualità
carta per la qualità (oggi inserita anche nella NIC di cui sopra)
ricordate che se l'immobile è in carta per la qualità, il vostro intervento è soggetto a parere preventivo della Sovrintendenza Capitolina,
a meno che non siano solo opere interne in morfologie degli impianti urbani. Se non siete in carta per la qualità ma siete in città storica, e non avete altri vincoli paesaggistici, per interventi di RE, AMP, NE è necessario il parere consultivo COQUE.
PTPR Lazio webgis ufficiale tavola B (individua i vincoli paesaggistici, art.
136 comma 1 lett a) b) e c) del Codice, ma NON la lettera d) . la tavola B individua vincoli
prescrittivi)
PTPR Lazio download tavole C (individua diverse cose delle quali molte solo in senso ricognitivo e quindi
non prescrittivo: tuttavia identifica anche i beni di cui all'art 10 del d.lgs. 42/04 - beni archeologici - che richiedono attenzione, nonché alcune fasce di rispetto e, specificatamente, i beni di cui all'art.
136 comma 1 lettera d) che descrive le visuali, anche lineari. questi beni sarebbero quindi prescrittivi anche se non è così ben chiarito nelle stesse norme).
La differenza tra le tavole B e C è descritta all'articolo 3 comma 2 delle
norme tecniche del PTPR medesimo. La salvaguardia delle visuali (lettera d) ) in particolare è descritta all'art. 49 dello stesso documento.
effettuare le ricerche per i vincoli
saper leggere il PTPR Lazio
DPR 31/17 e opere esentate dall'autorizzazione paesaggistica
post di questo blog con tag "vincolo"
quando si devono effettuare interventi di cambio d'uso o nuova costruzione in zone a rischio idraulico, è necessario acquisire il preventivo parere dell'
autorità di bacino dell'appennino centrale. In
questa pagina, le tavole specifiche per la città di Roma, anche se non mi risultano aggiornate agli ultimi sviluppi del PAI.
Nell'operare, mediante specifici interventi, vicino agli aereoporti, occorre
verificare la fascia in cui si ricade per comprendere se l'intervento è totalmente inibito, o se è soggetto ad autorizzazione.
L'art. 16 comma 8 delle NTA del PRG impone due cose particolari:
1. che in caso di esecuzione di degli scavi, su tutto il territorio comunale e di qualunque tipo, occorre acquisire il parere della soprintendenza archeologica;
2. che in caso di esecuzione di qualunque tipo di opera, anche semplice e che non comprende scavi, in locali interrati in città storica, occorre "comunicare" l'inizio dei lavori alla soprintendenza archeologica. in caso di sanatoria, occorre valutare di richiedere un nulla osta.
L'art. 16 è quello della carta per la qualità, ma pare che l'interpretazione del comma 8 più corretta sia quella che lo rende valido su tutta Roma senza distinzione se ci si trova o meno all'interno della carta per la qualità.
valutazioni conformità preesistenza
A mio parere la ricerca della conformità della preesistenza va fatta sempre ed a prescindere dal tipo di istanza che stiamo per fare e dalle opere edilizie che si devono autorizzare (anche nelle banali CILA insomma): qui sotto alcuni post e link su come districarsi.
CILA e verifica della legittimità della preesistenza (per una tematica anche generale)
post su come indagare sulla legittimità
SIPRE ricerca progetti edilizi
post su come effettuare ricerche all'archivio storico capitolino
valutazioni delle complessità del progetto
qui sono linkati dei post relativi a quegli adempimenti che non riguardano direttamente la pratica edilizia in sè ma possono concretizzarsi anche facilmente nelle semplici ristrutturazioni: se si presenta una istanza in qualità di progettisti, a mio parere si diventa anche automaticamente responsabili della corretta applicazione delle norme collegate e quindi passibili di punizione in caso non si sia adempiuto. Attenzione: gli obblighi normativi qui richiamati non sono tutti quelli afferenti la sfera dell'edilizia ma solo una piccola parte, selezionata tra quella che può ricorrere con maggiore frequenza: l'onniscenza normativa, checché ne dica la definizione giuridica, è matematicamente impossibile.
barriere architettoniche nelle ristrutturazioni
(attenzione a quando si interviene su edifici realizzati in regime di vigenza della norma del 1989, quindi con progetti edilizi approvati successivamente a questa data, o in generale a quando si effettuano interventi di ristrutturazione edilizia)
in caso di interventi di modifica di sagoma,
occhio alle distanze tra costruzioni.
adempimenti energetici obbligatori anche in interventi comuni non di riqualificazione energetica
(attenzione va applicata anche quando banalmente si deve rifare l'impianto termico di casa o anche solo per la sostituzione infissi. prevede la produzione e deposito della relazione ex L 10/91, il deposito a fine lavori di una certificazione, la produzione dell'attestato di qualificazione energetica)
nuovo regolamento sismico regione lazio e quando si applica
(occhio a elementi apparentemente "innocui" come le pergole, pergotende o le tettoie, invece richiamate come soggetti ad autorizzazione - le tettoie sempre; pergole e pergotende se al di sopra dei 20mq) Attenzione perché il non depositare il progetto strutturale quando era obbligatorio è una seria responsabilità penale, che coinvolge sia il committente che il progettista che il direttore lavori.
Attenzione anche al concetto dell'aumento del rischio connesso al collasso della struttura in caso di eventi sismici, in relazione ad opere che possono comportare l'aumento della classe di rischio (per esempio nei cambi di destinazione d'uso ma anche accorpamenti). la Regione Lazio si è dotata di una tabella di classi di rischio abbastanza restrittiva: per esempio i locali commerciali rientrano nella III se superano i 500mc, il che avviene molto spesso.
vincoli di progetto al crescere delle dimensioni dell'immobile
(un post che cerca di sintetizzare a braccio una serie di vincoli che si manifestano al crescere proporzionale delle dimensioni dell'unità immobiliare, in particolare per unità non abitative)
caratteristiche che devono avere i singoli ambienti
(superfici minime, rapporti aeroilluminanti, etc)
caratteristiche specifiche dell'ambiente cucina, e problemi legati alla ventilazione obbligatoria ed allo scarico vapori
(la cucina deve avere una ventilazione fissa, da UNI 7129, ed i vapori cottura, per inviluppo della UNI e del regolamento edilizio e di igiene, devono essere portati al di sopra del tetto, salvo casi particolari)
complessità eventuali nell'installazione di condizionatori
a volte diventa implicitamente necessario
verificare il rispetto del fattore medio di luce diurna, oltre alla verifica della rispondenza del rapporto minimo aeroilluminante.
Valutare l'eventuale necessità di SCIA antincendio, necessaria per moltissime destinazioni d'uso (l'adempimento è comunque a carico del proprietario/committente ed il tecnico antincendio non necessariamente è lo stesso che si occupa degli aspetti urbanistici).
Alcuni interventi, soprattutto di cambio di destinazione d'uso, riguardo agli
aspetti igienico-sanitari, necessitano una "semplice" dichiarazione del tecnico, il quale peraltro fornisce questa dichiarazione direttamente ed implicitamente nel nuovo modulo unificato SCIA edilizia. Tuttavia, nell'attesa che vengano pubblicate le regole tecniche igienico-sanitarie invocate dal decreto 222/2016 (che dovevano essere pubblicate dopo 90gg dalla pubblicazione del decreto, ma attualmente sono passati tre anni e non si è visto niente) è tuttora spesso indispensabile acquisire il
nulla osta igienico sanitario gestito, a Roma, dall'ufficio ASL Roma 2 servizio interzonale PAAP
durante i lavori
Durante lo svolgimento dei lavori devono essere prodotti dall'impresa i
formulari discarica, atti a dimostrare di aver smaltito i residui di cantiere secondo le norme di legge. Alcune regioni e comuni possono avere particolari procedure per questo adempimento.
A Roma abbiamo la delibera 100/2016 che ha attuato a sua volta una legge della Regione Lazio. Attenzione quindi a predisporre la modulistica relativa al corretto smaltimento, la quale prevede non solo la raccolta dei formulari, ma, preventivamente, la produzione di un modulo, in caso di lavori su immobili residenziali fino a 30mc di residui presunti, oppure, in tutti gli altri casi ivi compresa qualunque intervento su immobili non residenziali, la redazione di un piano di smaltimento.
Attenzione poi, o prima o durante i lavori, al fatto se il cantiere "sconfina" tra quelli soggetti all'obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza e relativi adempimenti, ai sensi del d.lgs. 81/08. Se non nominato espressamente, il responsabile dei lavori, che è la figura che deve stabilire se il cantiere vi rientra oppure no, coincide con il committente, ma attenzione perché se succede qualunque cosa di brutto, può essere ritenuto responsabile del mancato adempimento anche il direttore lavori il quale non può ignorare la norma. Su questo blog non trovate post su questo argomento, non è escluso che ne scriverò a breve.
chiusi i lavori...
l'attività (o la responsabilità) del tecnico non si esaurisce al concludersi del cantiere, ma ci sono altri adempimenti a cui prestare attenzione. Alcuni di questi, comunque, sono di responsabilità del tecnico solo se sono stati specificamente citati nella lettera d'incarico.
La variazione catastale è buona norma farla poco prima di emettere il collaudo. è saggio far si che la data di fine lavori indicata nel DOCFA coincida con quella dichiarata nel collaudo.
gli impianti fatti non a norma o non correttamente certificati possono essere un problema serio anche per il tecnico. Volete un consiglio, che forse sarà in contrasto con qualche regola? nella lettera d'incarico, specificate che la direzione lavori sugli impianti ha responsabilità limitata alla sola verifica della esecuzione di quanto indicato in capitolato, in termini quantitativi, sollevandovi dalle responsabilità in ordine a eventuali sezionamenti sbagliati, cavi inadeguati, impiego di prodotti non certificati. In questo modo la responsabilità dell'impianto ricade solo sull'impiantista che emette il certificato, dunque come avviene in tutte le condizioni in cui l'impianto si esegue in un ambito in cui non è richiesta la direzione lavori (p.e. opere di manutenzione ordinaria).
gli adempimenti dell'agibilità secondo me non sono obbligatori per il tecnico che è stato nominato progettista o direttore lavori, in quanto l'adempimento è di responsabilità del proponente o committente delle opere. Ovviamente, ne siete obbligati se lo avete espressamente indicato nella lettera d'incarico. in ogni caso, se si è nominati direttore lavori è implicito il dovere di redigere la relazione da allegare alla SCIA per l'agibilità, ma, in ogni caso, l'iniziativa del presentare l'agibilità, per Legge, è del committente/proprietario.
Attenzione sempre alle
conformità degli impianti, che devono essere allegate alla SCIA (o protocollate a parte, come avviene al PAU).
non sono di roma, e non lavoro abitualmente su roma, volevo chiedere due cose: la planimetria di impianto (e il moddulo 1 e 5) si prende presso l'ufficio di via ciamarra, o ci sono altri uffici separati per le zone? la documentazione completa di un condono (del quale ho concessioen edilizia) si ritira presso il municipio di competenza?
RispondiEliminala sede del catasto adesso è in via raffaele costi, e si fa richiesta lì. il punto di accesso per l'archivio del condono è l'ufficio di scopo condono edilizio in via di decima: hanno il sito su cui ci si deve iscrivere per prenotare le visure fascicoli.
Eliminagrazie, apprezzo molto la sua gentilezza e la disponibilità...
Eliminail sito è davvero utile specialmente per chi come me viene da fuori, perché è propedeutico per le informazioni (numerosissime e anche complete) che sono disponibili nelle sezioni del sito del Comune di Roma.
Resta sempre un po' di amarezza perché a Roma chi segue le regole ottiene fra milel ostacoli e imposizioni,invece, chi non le segue raggiunge il risultato... tipo mille autorizazioni per mettere su un vetro posto dietro un'inferriata l'espulsione della ventilazione meccanica di un bagno e il market etinico posto a fianco ha due belle grandi unità esterne... Roma!
conosco benissimo il senso di frustrazione che perseguita anche me. Io ho ormai deciso di non fare più pratiche che non siano rispondenti in ogni angolo alle norme (posto che forse il rispetto di davvero tutte le norme o l'eliminazione totale di ogni possibile errore in un progetto è utopia) a costo di perdere clienti.
EliminaUrca.... che lavorone che hai fatto... utilissimo. Grazie, adesso stidio
RispondiEliminaAcquisizione Informale copie atti Condono, occorre registrasi su "risorse per roma" prenotarsi come "visura" (questo lo presuno perché il sito non lo spiega) e presentarsi al front office. Quello che non si capisce è QUANDO si consegna il modulo della richiesta con i dati. Poiché al call center non risponde nessuno e l'email infocondono invita a rvcolgersi al callcenter. Ammesso che si riesca a prenotare perché è tutto pieno.
RispondiEliminaApprofitto della tua disponibilità e gentilezza per chiedere questo: se prenoto una visura indicando il numero del condono, il giorno dell'appuntamento mi fanno trovare tutta la cartella? sarà poi la mia domanda ad indicare quanti e quali documenti dovranno essere estratti?
Cmq fare il tecnico su Roma è davvero un "accollo" come dite voi muoversi in un contesto di procedure rigide nella disorganizzazioen più totale, infine da quanto mi dicono complce anche l'alta concorrenza fra tecnici, tutti questi sforzi non vengono neppure adeguatamente retribuiti.
Ach!
Non è una città facile in cui lavorare serenamente. La visura va prenotata appena si apre il portale alla mattina, nel giro di pochi minuti finiscono le disponibilità. La delega e la domanda di accesso vanno portate con sé e protocollate lo stesso giorno. Il fascicolo dovrebbe essere già disponibile, salvo disguidi. Te lo fanno vedere e decidi tu cosa copiare, ti fanno subito le copie e finisce li.
Eliminasalve architetto.. per la visura dei progetti invece, so che l'archivio è ne caos piu completo per scadenza contratto società che gestisce la sede di pomezia.. ne sa qualcosa?
EliminaSalve Architetto,
RispondiEliminacomplimenti per l'ottimo blog sempre utile e completo. Mi trovo a dover presentare una SCIA commerciale per l'apertura di un nuovo bar. Il progetto prevede la creazione di nuove partizioni interne. Mi chiedo se in questo caso oltre alla SCIA commerciale è necessario presentare anche la CILA al SUET oppure per i locali commerciali va fatto tutto tramite SUAP?
la legge prevede la possibilità di presentare una SCIA unica che ricomprenda anche i lavori edili, anzi sarebbe la procedura prevista. In ogni caso, non mi risulta sia vietato scegliere di presentare un titolo edilizio autonomo dalla scia commerciale per i lavori interni.
EliminaMarco buongiorno,
RispondiEliminacome purtroppo noto il servizio visure progetti è ancora sospeso. Sai se la sospensione riguarda anche le visure per l'agibilità? Avevo appuntamento per domani per visura progetto e agibilità di un fabbricato, ho ricevuto oggi mail in cui mi comunicano la sospensione del servizio visura progetti ma non si fa cenno alle visure per l'agibilità...Grazie
se parliamo di certificati di agibilità, quelli dovrebbero essere tutti presso la sede dell'EUR; se parliamo dei fascicoli di agibilità, non so dirti ma è possibile che anche quelli in parte stiano all'archivio esterno.
Eliminasi, mi riferivo al certificato non al fascicolo. Per cui almeno quello domani dovrei riuscire a recuperarlo. Grazie!
EliminaSalve architetto, grazie per i suoi blog sempre molto utili. Non so se mi sto inserendo nel blog giusto ma ho cercato e non ho trovato risposte. Devo occuparmi di una ristrutturazione straordinaria (sposamento muri, rifacimento impianti, rifacimento bangni con sostituzione di caldaia per acqua sanitaria e predisposizione per condizionatori) per cui ho predisposto una CILA. Io risulto essere anche direttore dei lavori.
RispondiElimina1)In questo caso la fine lavori è obbligatoria? Sono a Roma e nel Suet appena fatta una cila compare un crononprogramma con la data entro cui bisogna presentarla per cui pensavo fosse obbligatoria.
2) Alla fine lavori sul Suet devo allegare il DOcfa aggiornato?
3) per quanto riguarda la certificazione energetica devo farla? e allegarla alla fine lavori?
Il mio committente che ovviamente vuole risparmiare sulla parcella sta cercando di depennare molte voci dalla lettera di incarico tra cui docfa e certificazione energetica. se non ho obblighi a presentarle mi trovo costretta a toglierle
se c'è un direttore lavori, a mio parere questo vincola anche alla presenza del fine lavori e collaudo. la variazione catastale è obbligatoria, ma la responsabilità di predisporla è del committente, per cui se questi espressamente ti esonerasse dal farla, le sanzioni (salate) ricadrebbero su di lui: detto fra noi, non gli conviene. la relazione legge 10 non mi pare serva per le cose che hai descritto, dunque non serve nemmeno il relativo aqe. Comunque un incarico professionale non è una lista della spesa dove il committente toglie le cose a piacimento: io lo farei presente.
EliminaCiao Marco, ma per interventi solo interni per un C1 che ricade in centro storico ma fuori dalle mura aureliane e non vincolato (quindi COQUE), devo appunto chiedere comunque il parere consultivo del COQUE?
RispondiEliminaLA categoria RE cosa comprende?
grazie
Re interni ormai ne sono rimasti pochi dopo lo spostamento del frazionamento in ms. Possono comunque esserci interventi che ci ricadono tipo lo spostamento di solai con diversa quota d imposta.
EliminaBuongiorno architetto
RispondiEliminaSecondo lei l’installazione di unità esterne di 3 condizionatori e caldaia su facciata secondaria in un immobile ricadente in “Beni paesaggistici, lett. c) e d) beni d’insieme, vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche” non ha bisogno di Autorizzazione Paesaggistica secondo il puto A.5 DPR 31/17, è corretto?
Grazie anticipatamente
Si può ritenere di no ma deve valutare il suo tecnico
EliminaBuonasera Architetto e buon anno.
RispondiEliminaHo fatto la fine lavori il 10 novembre e collaudo il 18. Per varie ragioni non ho ancora mandato la comunicazione di fine lavori ma ho tutto pronto, compreso docfa e dichiarazione firmata dal committente. E' un problema se la invio in questi giorni dopo 2 mesi o no? Sarebbe meglio spostare la data di fine lavori? Grazie mille in anticipo.
la vairazione catastale dopo 30 giorni va in sanzione.
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminaprobabilmente non è la sezione adatta. Sto cercando informazioni sulla procedura per creare una stanza di servizio al piano pilotis di un condominio a Roma, avente funzione di sala a servizio del condominio, per il portiere, o per le riunioni dell'assemblea condominiale.
Grazie
a mio parere si tratta di ampliamento, soggetto a permesso di costruire.
EliminaArchitetto buongiorno. Volevo sapere come fare per cambiare l'impresa in corso d'opera. E prevista una procedura tramite SUET senza dover ripresentare una nuova CILA da capo? Grazie mille
RispondiEliminadovrebbe trovarsi una procedura specifica, inserita di recente.
EliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminaHo necessità di aprire delle finestre e i corrispettivi pozzi di luce in un locale semi interrato.
Non insistendo l’intervento sul prospetto esterno e sulla struttura dell’edificio vorrei procedere all’intervento mediante una CILA.
A suo avviso è corretto il mio ragionamento o è necessario presentare una SCIA?
La ringrazio
suggerisco di operare almeno in SCIA, comunque dipende anche dall'eventuale presenza di vincoli.
EliminaBuonasera Architetto, e complimenti. Spero di intervenire nel giusto post. Argomento: cila in variante. Ché infatti non esiste...
RispondiEliminaHo depositato la cila e diretto i lavori, premurandomi di raccogliere certificazioni di impianti e formulari dei rifiuti. A pochi giorni dalla chiusura, il cliente ha deciso una piccola modifica (la creazione di un ripostiglio). Ora: se deposito una nuova cila mi ritroverei a chiudere i lavori con formulari antecedenti di quasi un anno rispetto all'apertura della pratica. Segnalare la nuova pratica come variante risolve questo genere di problemi? Grazie infinite, cordiali saluti
la variante mi sembra di capire sia costruttiva e non prevede demolizioni, comunque non vedo strani problemi nel presentare una "sostituzione pratica".
Eliminaarchitetto buongiorno.
EliminaPer caso sa a quanto ammonta la reversale della sostituzione pratica? Corrisponde sempre ai diritti di segreteria, in base alla superficie?
che io sappia è pari alla reversale ordinaria
Eliminagrazie
EliminaSalve Architetto, dovrei fare una pratica per l'aggiunta di una piccola tettoia sopra al cancelletto pedonale di accesso ad una palazzina di 3 piani e 3 appartamenti. Il cancelletto si trova su strada, proprio al limite della carreggiata, la tettoia andrebbe posizionata sopra ai due pilastri (scatolari a sezione quadrata 15x15) esistenti a cui è incernierato il cancello. Devo presentare una SCIA? Quanto può aggettare su strada la tettoia? E' necessario presentare il progetto al Genio Civile?
RispondiEliminanon è di facile inquadramento a livello urbanistico un elemento del genere: io tendo a considerarlo tettoia ad ogni effetto, con la conseguenza che vi sarebbe il problema delle distanze dalle strade e da suolo pubblico; il municipio potrebbe essere di parere diverso.
EliminaBuongiorno Marco e complimenti per il blog. Sto preparando una CILA in città consolidata T3, non presente in carta per la qualità. Volevo capire se nell'elaborato grafico devo inserire lo stralcio della tav A e tav B del PTPR, e se l'estratto di mappa è necessario. Attualmente ho inserito l'inquadramento territoriale al 5000, il prg al 10000 e la planimetria catastale al 100. Grazie dell'attenzione
RispondiEliminaio metto sempre tutto, scanso equivoci.
EliminaBuongiorno architetto, come sempre rinnovo i miei complimenti per il blog. Le volevo chiedere una questione riguardo una CILA che ho presentato a Roma di cui sono state fatte delle piccole varianti in corso d'opera che consistono in chiusura di alcune riseghe con cartongesso, spostamento di una porta di 10 cm e la creazione di un muretto alto circa 90 cm largo 30 e lungo 1 metro circa. I tramezzi sono comunque stati realizzati come previsto nel progetto. Le volevo chiedere se secondo lei queste modifiche sono soggette a variante e alla presentazione di una nuova CILA oppure essendo di natura non sostanziale cioè che non hanno modificato le superfici degli ambienti ma hanno riempito alcuni vuoti e riseghe di alcune pareti si potrebbe anche lasciare tutto com'è e procedere all'accatastamento e al fine lavori senza avere problemi in futuro. Volevo un suo consiglio. La ringrazio anticipatamente.
RispondiEliminase non capisco male, si tratta di trasformazioni di entità davvero modesta: in questo caso, direi che si può evocare il comma 2 dell'art. 34 bis e dichiararle come rientranti nel concetto di tolleranza. trasmetterei comunque un elaborato "as built", perché poi dovrà coincidere con il catastale.
EliminaGrazie per la risposta, si ha ben capito. Quindi in fase di chiusura dei lavori si allega una nuova planimetria post operam che va a coincidere con quella che sarà depositata in catasto? Ho capito bene?
EliminaBuon pomeriggio, desideravo sapere entro quanto tempo dalla redazione del verbale di fine lavori per una SCIA va presentato il Collaudo Finale e la Fine Lavori presso il Comune di roma. Grazie
RispondiEliminanon vi è un tempo limite imposto direttamente, tuttavia, per l'agibilità, il termine ultimo è di 15 giorni dalla fine dei lavori.
EliminaBuongiorno Arch. Campagna,
RispondiEliminagrazie sempre per gli utilissimi consigli.
Ho avviato CILA lavori di manutenzione straordinaria in un appartamento con pratica di sconto in fattura.Ora, superati i 96000€ di lavori ammessi all' agevolazione e definite le pratiche per lo sconto in fattura continuano gli ultimi lavori con normali bonifici alla ditta e si vorrebbe ingrandire la superficie del bagno e creare una cabina armadio. Questo andrebbe a configurarsi come una variante della CILA originaria (quindi una nuova CILA). E' corretto fare una sostituzione pratica? Rimane valido il vecchio numero di protocollo legato alla CILA presentata per lo sconto in fattura? il mio dubbio è che facendo una sostituzione non sia più valido il numero di protocollo legato alla pratica dello sconto in fattura.
sinceramente non mi è mai capitato di dover fare una sostituzione pratica per dei miei lavori, ma immagino che nella procedura l'originaria CILA rimanga in vita o quantomeno come riferimento per i lavori fatti precedentemente.
Eliminagrazie
EliminaBuona sera Arch., in caso di SCIA art. 22 d.p.r. 380/01 presentata municipio di Roma, dove è stato nominato un direttore dei lavori diverso dal progettista architettonico a chi spetta la redazione e firma del collaudo amministrativo a fine lavori e dell' AQE?
RispondiEliminaal direttore lavori, se non è nominato appositamente un collaudatore.
EliminaGentile Arch. Campagna,
RispondiEliminale porgo il seguente quesito.
Ho presentato tempo fa un Cila per manutenzione straordinaria di un appartamento.I lavori più importanti sono finiti da tempo e la ditta mi ha consegnato con molto ritardo i Dico, inoltre erano rimasti in sospeso alcuni lavori di finitura. Ora a causa anche di gravi motivazioni personali non mi è stato possibile svolgere prima le pratiche per consegnare la fine lavori al suet.
Volevo chiederle quale sia la procedura idonea per non incorrere in sanzioni amministrative nella presentazione dei documenti.
Io pensavo di redigere il collaudo ad una data più recente (tenendo anche conto che i lavori non hanno interessato le strutture), quindi presentare il docfa con data uguale a quella del collaudo e presentare subito la fine lavori con tutta la documentazione (sempre entro i tre anni dalla presentazione Cila).
Mi domandavo dove si potrebbe correre il rischio di far venir meno la concordanza tra le date delle documentazioni od incorrere in sanzioni per ritardo nell'espletamento delle pratiche.
Ci potrebbero essere dei problemi nel momento in cui dovrò presentare l'agibilità?
Grazie.
il termine di presentazione per l'agibilità è di quindici giorni dalla data dichiarata di fine lavori: dunque si tenga conto di questa ristretta tempistica nel caso in cui le opere abbiano incidenza su tale aspetto. quanto al resto, la comunicazione di fine lavori può anche essere tardiva (ma vedi sempre problema agibilità), ma ciò comporta sanzioni sia a livello amministrativo che catastale (denuncia tardiva). Se non vi sono scenari che contrastano fra di loro, e se comunque ne ricorrono i presupposti, la data di fine lavori effettiva può essere anche quella del momento in cui si invia la comunicazione al comune.
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