sabato 25 marzo 2017

DPR 31/17 ed esenzione dall'autorizzazione paesaggistica.

dopo mesi di gestazione, è finalmente stato pubblicato in gazzetta ufficiale (la n"68 del 22/03/2017) il DPR 31/17 ovvero il decreto di migliore definizione, nonché esclusione in alcuni casi, dell'autorizzazione paesaggistica. Il decreto più che altro cerca di apportare una novità importante, cioè la definizione definitiva di quegli interventi che non richiedono nessuna autorizzazione, cosa prima quasi del tutto non prevista. Analizziamone gli aspetti principali.

aggiornamento del 03 maggio 2017: è pubblicata sul sito del mibact una prima circolare interpretativa/applicativa del decreto.
aggiornamento del 25 settembre 2017: il Ministero ha pubblicato una seconda circolare applicativa (n°42/2017), che ho descritto in quest'altro post.

Il decreto entrerà in vigore il 06 aprile 2017 quindi fino a quella data non lo vedrete accessibile su normattiva ma solo sul sito della gazzetta ufficiale.
L'articolo 2 del decreto è netto e imperativo: tutte le opere indicate all'allegato A sono da considerarsi escluse da qualunque autorizzazione paesaggistica, anche se poi in molte definizioni si legge che l'esclusione vale solo se il vincolo non ricade tra quelli di cui all'art. 136 comma 1 lettere a), b) e c) (ma per quest'ultima con ulteriori specifiche) - dunque andrebbe da sè che, per esempio, tutti i vincoli di cui all'art. 142 (ex legge Galasso) sono soggetti all'applicazione delle norme senza eccezioni: molte di queste definizioni si ritrovano elencate all'allegato B (e quindi sono soggette a semplificata e comunque non ad ordinaria) ma va considerato che l'art. 4 introduce un secondo livello di semplificazione "potenziale" per cui in alcuni casi, di cui parlerò in calce al post, anche alcune opere dell'allegato B possono essere comunque libere da qualunque autorizzazione. l'articolo 4 però limita la liberalizzazione di alcuni interventi dell'allegato A per cui occorre prestare estrema attenzione (A.2 secondo periodo; A.5; A.7; A.13; A.14).

tra le opere dunque escluse completamente dall'autorizzazione paesaggistica ne troviamo alcune invero interessanti. Elenco quelle che mi risultano più utili nella vita pratica professionale:
A1. opere interne e cambi di destinazione d'uso. già c'erano state diverse sentenze ed interpretazioni in questa direzione, ora che viene stabilito anche a livello legislativo è un bene.
A2. elenca una serie di interventi esterni che possono capitare molto spesso come rifacimento intonaci e coloriture o anche integrazione o sostituzione di vetrine di locali commerciali o anche di infissi (questa è molto importante, perché prima anche solo la sostituzione infissi in area vincolata era soggetta ad autorizzazione) purché nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche esistenti e dei materiali. Il punto A2 è diviso in due periodi: occhio perché le opere elencate al secondo periodo sono normate anche all'art. 4 di cui parlerò in calce. le opere del secondo periodo sono infatti leggermente più invasive, prevedendo anche la "realizzazione o modifica di aperture esterne o di finestra tetto" ma l'esenzione in questo caso vale solo se gli interventi sono eseguiti su aree soggette a vincoli diversi da quelli imposti dall'art. 136 del Codice dei beni culturali comma 1 lettere a), b) e c) (quest'ultima con alcune limitazioni); per esempio quindi le disposizioni del secondo periodo non valgono nei centri storici. tuttavia, l'art. 4 consente in alcuni casi di considerarle comunque libere. Facciamo un esempio, abbastanza comune soprattutto per quanto riguarda le sanatorie: lo spostamento di una finestra. In base alle disposizioni urbanistiche, è un opera che ricade nella definizione di ristrutturazione edilizia e quindi soggetta a DIA (che tra poco scomparirà venendo inglobata nella SCIA); ora in base alle nuove disposizioni di questo decreto, se ci troviamo in un vincolo normato dall'art. 136 comma 1 lettera d) o lettera c)  - per la lettera c) al di fuori dei centri storici o in uno degli altri casi indicati e, contestualmente, se sono stati pubblicati da Regione o Ministero la conferma delle condizioni di esonero - allora l'intervento non richiede più autorizzazione paesaggistica, nemmeno in sanatoria (vedi art. 17 di questo decreto).
A5. sono elencate le opere di installazione di impianti tecnologici purché non su facciate visibili dal suolo pubblico o comunque all'interno di chiostrine o pozzi di luce: questa è una innovazione importante perché prima non vi era ufficialmente distinzione tra facciate interne ed esterne e di fatto l'autorizzazione era a discrezione del dirigente di turno. Purtroppo comunque la definizione non è del tutto chiara quindi prevedo numerosi ricorsi sull'interpretazione di questo passaggio. Sono escluse dall'applicazione dell'intero punto le aree sempre all'art. 167 comma 1 lett a, b, c: dunque anche qui nei centri storici continuano ad essere necessarie le autorizzazioni per installazioni impiantistiche anche in facciate non visibili all'esterno, ma anche per questo articolo valgono le prescrizioni dell'articolo 4, dunque finché non vengono confermati da Ministero o Regione le condizioni di esonero, il punto non è effettivamente operativo;
A12. sistemazioni esterne generiche di giardini ma anche demolizione, senza ricostruzione, di volumi tecnici esterni di piccole dimensioni o serre per uso domestico (saranno ricomprese anche le serre solari? forse si). il punto non si applica per vincoli di cui all'art. 167 c. 1 lett. b) (ville storiche, giardini e parchi tutelati al capo II).
A17. questo punto potrebbe far sobbalzare sulla sedia: senza nessuna restrizione, quindi applicabile ad ogni ordine di vincolo, sono realizzabili in attività economiche senza autorizzazione l'installazione di strutture leggere, non ancorate al suolo, quali gazebo, pergotende, elementi ombreggianti, pedane, senza vincolo temporale.
A22. installazione di tende parasole su superfici private: anche questa è una novità importante, soprattutto perché non ci sono limitazioni nella tipologia di vincolo e quindi è applicabile per esempio anche nei centri storici.
Quando parlo di esenzione o inclusione nei centri storici, bisogna sempre fare un discorso a parte per Roma, perché questa ha sì un vincolo di tipo "paesaggistico" sul centro storico, ma è anche un vincolo imposto da una convenzione speciale in quanto sito UNESCO. Ritengo che queste indicazioni, anche laddove liberamente applicabili nei centri storici, non valgano per Roma la quale attende da decenni una regolamentazione specifica per il vincolo "speciale".

Per quanto riguarda l'allegato B, rimando i commenti ad un eventuale successivo post, comunque vi troverete per esempio normate le cose escluse dall'allegato A. In particolare, all'allegato B compaiono per esempio gli interventi che, in base al punto 2 dell'allegato A, sono esclusi dall'essere "liberi" perché inseriti nei beni di cui all'art. 136 comma 1 lett a, b, o c.

interessante la disposizione al secondo comma dell'art. 17, secondo cui se un intervento è escluso dalle autorizzazioni edilizie ed è anche escluso dall'autorizzazione paesaggistica in virtù dell'art. 2, allora anche se realizzato abusivamente anteriormente all'entrata in vigore del decreto, non può essere demolito forzatamente. Attenzione però perché per come è scritto questo articolo, non si sta contestualmente dicendo che le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del decreto siano automaticamente sanate se rientranti nell'applicabilità dell'art. 2: per essere certi di questa visione - auspicabile - si dovrà attendere una conferma da parte del Ministero. Alla Regione Lazio attualmente per opere che rientrano nell'art. 2 ancora richiedono il deposito della domanda in art. 167.

tornando sull'art. 4 di cui accennavo prima, di fatto viene introdotto un secondo livello di semplificazione specifico per quegli interventi che, nell'allegato A, vengono indicati come esclusi in quei vincoli di cui all'art. 136 comma 1 lett a, b, c. In alcuni di quei casi - non tutti - l'art. 4 consente che gli interventi indicati siano comunque liberi, purché vi sia una diretta indicazione della regione che stabilisca modalità e dettagli delle opere "libere". Questo è il senso della frase della lettera a) del comma 1 di questo articolo che può apparire contorta laddove parla di "combinato disposto delle tabelle A e B": in pratica si indica che appunto se la regione pubblica degli elenchi di opere, chiaramente individuate, che possono essere escluse dall'autorizzazione paesaggistica, la deroga praticamente "sposta" nel campo di validità dell'art. 2 anche alcune delle opere che si trovano invece di norma nell'allegato B e quindi sottoposti a semplificata.

Questa esenzione avrà valore solo dal momento in cui risulterà pubblicato l'elenco sui canali ufficiali della regione, e sicuramente ci vorrà un po'di tempo.

Chi opera nel Lazio sa che esiste un Piano Territoriale Paesistico Regionale (peraltro solo approvato e non ancora adottato) che individua tutti i beni paesaggistici, e che rappresenta diciamo il punto privilegiato di accesso e verifica dei regimi vincolistici. Nella visura di PTPR potreste non capire subito se il vincolo che vi interessa ricade o meno nella fattispecie di quelli di cui all'art. 136 comma 1 lett a, b, c o d o sotto altro articolo, ma per fortuna ci vengono in aiuto gli allegati al PTPR: l'allegato A per esempio elenca, provincia per provincia (l'allegato A4 è per la provincia di Roma) e uno per uno i vincoli che ricadono nelle lettere c e d, così da poter capire se è applicabile il dettame di cui all'art. 4. Comunque anche facendo la visura diretta sul PTPR, laddove il codice del vincolo inizia con le lettere "cd", significa che ci si riferisce appunto ad uno dei beni inseriti in lettera c o d.

71 commenti:

  1. Buongiorno Marco,
    non faccio in tempo a leggere di queste novità che già compare il tuo post!! Grande!!
    Ottima cosa questo aggiornamento, potrebbe sveltire i tempi.
    Volevo chiederti un consiglio: dovrei iniziare un lavoro, siamo in città consolidata, in presenza di un vincolo paesaggistico; viste le novità, potrei a questo punto pensare di mettere fuori, nel giardinetto al piano terra del proprietario, nascosta e coperta alla vista, la lavatrice?
    Grazie

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    1. la lavatrice di per sé è un elettrodomestico e non crea problemi; se devi invece realizzare un casotto, devi valutare in quale categoria può rientrare

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    2. Si pensava al classico mobiletto basso in alluminio.... removibile e sostituibile.

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  2. Buonasera e complimenti come sempre per la tempestività e competenza dei suoi commenti. Circa un paio d'anni fa le avevo fatto presente la mia situazione, ovvero il municipio di ostia mi aveva fatto una determina di demolizione per delle tende da sole (struttura in alluminio ancorata ai muretti e telo retrattile), poichè prive di paesaggistico (sono sul lungomare) e comunque considerate come cubatura. Ora, con questa nuova legge mi sembra di capire che il paesaggistico non serve più per le tende, mentre da un punto di vista edilizio sono "edilizia libera", quindi potrei istallarle comunicandolo semplicemente (magari potrei allegare il decreto e la circolare esplicativa del comune di roma in cui si spiega che le tende sono edilizia libera). Che consiglio mi da? Grazie come sempre per la sua disponibilità.

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    1. in effetti il panorama normativo nel suo caso è cambiato favorevolmente: verifichi che il vincolo sia uno di quelli di tipo "c" o "d".

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  3. buongiorno e grazie sempre della sua disponibilità.
    mi trovo con un immobile vincolato dall'art. 136 lettera a) e b) , detto immobile rietra nel PTP ambito 15/12 "valle della caffarella" e quindi con norme specifiche su quello che si può e non si può fare . in questo caso, secondo lei, è appicabile l'art. 4 ???

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    1. no, almeno finché la Regione Lazio non pubblichi l'elenco delle opere puntualmente escluse. Fino a tale momento, l'art. 4 non si può applicare sui vincoli a e b: su questo aspetto la legge mi sembra più che chiara. vale comunque l'art. 2 e quindi sono libere le opere di cui al punto A2 primo periodo.

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  4. Secondo voi è possibile non chiedere l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di pannelli fotovoltaici su tetto a falda (punto A6) a servizio di un immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico?

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  5. Buonasera,
    quindi sarebbe possibile mettere una pergotenda su un terrazzo di un'abitazione privata senza chiedere la paesaggistica??
    grazie

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  6. Buongiorno Architetto,

    seguo il suo blog dal lontano 2013, e sono felice di avere finalmente un argomento che reputo degno di portare alla sua attenzione.

    Proprio in oggetto alla tabella A del DPR 31/17, al punto A15 ho un quesito da proporle che magari potrebbe interessare anche altri lettori.

    Cito il punto A15:
    (omissis) la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della "morfologia del terreno" e che non incidano sugli "assetti vegetazionali", quali:
    volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo;
    (omissis)
    serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo;


    Stante la lettura di questo punto, un normale cittadino sarebbe portato a ritenere che la realizzazione di "cisterne interrate" e di "volumi completamente interrati" siano stati dal legislatore volutamente esclusi dalla richiesta di nulla osta paesaggistico (salvo per le zone archeologiche).
    Altresi' il legislatore NON fa riferimento alle dimensioni di queste opere.

    Ora, leggendo la nota del MIBACT (nota che peraltro NON fa norma giuridica in quanto mero atto interpretativo interno privo di qulsiasi valenza giuridica, come piu' volte affermato da varie sezioni del TAR), al punto A15 e con un arzigogolo lessico tenta di limitare il punto A15 a dei "piccoli interventi interrati di allaccio alle infrastrutture", evitando totalmente di menzionare i serbatoi, le cisterne e facendo anche riferimento a delle sentenze pregresse del TAR, che essendo comunque tutte ANTE DPR 31/17 non si capisce come possano esere usate a riferimento.
    .

    La mie due domande sono le seguenti:

    Lei architetto, da attento esperto delle norme come si e' dimostrato di essere in questi anni in cui la seguo, che conclusioni trarrebbe se un privato cittadino con in mano un permesso da parte del comune si accingesse a realizzare una cisterna e/o un locale tecnico completamente interrati senza richiedere il nulla osta paesaggistico in virtu' del punto A15 del DPR 31/17?

    Le sembra che il MIBAC con questa nota informativa stia travisando e distorcendo lo spiroto del DPR 31/17 introducendo limitazioni che il legislatore non ha introdotto? (Limitazioni che lo stesso legislatore avrebbe potuto tranquillamente scrivere dentro al testo del DPR stesso!)

    Mi scuso per il lungo commento, e spero che l'argomento risulti interessante anche per lei e per gli altri tecnici che seguono questo blog.

    Cordiali Saluti

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    1. il DPR sulle cisterne secondo me compie una scelta coerente, e sinceramente non comprendo la necessità del ministero di ridimensionare il dettame normativo (come se non se ne fossero accorti?): comunque il DPR è chiaro e, secondo me, si possono depositare le richieste autorizzative di nuove opere interrate senza incorrere nel rischio di incappare nel diniego per via dell'interpretazione ministeriale. Tuttavia, se siamo a Roma, è bene ricordare che serve sempre e comunque la preventiva autorizzazione dell'archeologica.

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  7. Buongiorno Marco,
    grazie come sempre per la puntualità e la chiarezza espositiva dei tuoi articoli!
    In merito a questo articolo, vorrei chiederti se sai indicarmi una tempistica (da riportare indicativamente al cliente) per ottenere autorizzazione paesaggistica per un intervento che da nuovo decreto ricade in autorizzazione semplificata in Roma (lettera B, num.17): nello specifico si tratta di installazione di porticato di circa 12mq (incredibile che non vada in lettera A un intervento del genere!).
    Grazie,
    buona giornata e buon lavoro,
    Giona

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    1. è procedura semplificata, l'iter deve concludersi mi pare in 120 giorni (o meno, ora non ricordo) per legge.

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    2. tre autorizzazioni semplificate consegnate a fine settembre, non abbiamo ancora l'esito...no comment.

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  8. Mannaggia...speravo in tempi più brevi! Grazie per la risposta, un saluto.
    G

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  9. Ciao Marco e complimenti per i post sempre aggiornati! Volevo sottoporti la mia situazione. Mi trovo a sanare delle finestrature differenti dalla concessione di un immobile ricadente in tavola B del ptpr in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, del Codice 42/04, lettere c e d. Ora stando all'articolo 4 dovrei essere esente in quanto il mio edificio non è tra gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (limitazione della lettera c). E' corretto? Grazie

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    1. se rientra negli interventi esenti, stando alla nuovissima circolare linkata non devi più fare la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

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  10. Buonasera Architetto e innanzitutto complimenti per la tempestività e la completezza delle risposte.Ho una mansarda in Sabaudia, per la quale è pendente una domanda di condono dal 2014, domanda per la quale il Comune non si è espresso in via definitiva, anche se la ritiene non accoglibile in quanto l' immobile rientra in area soggetta a vincolo (art. 42 e Ente Parco).
    La fattispecie è quella di cambio di destinazione d'uso (da locali lavatoio e stenditoio a civile abitazione) con opere interne ma senza modifiche all' aspetto esteriore del fabbricato, peraltro a suo tempo regolarmente autorizzato.
    Può il DPR 31/2017 consentire l'accoglimento della domanda di condono?
    Grazie

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    1. se non ci sono vincoli espliciti in tal senso nella norma specifica dell'ente parco, in teoria si, il DPR 31/17 aiuterebbe, ma solo se non ci sono opere di rilevanza esterna. Se il municipio ha difficoltà a decidere in tal senso, valuti se non chiedere un interpello direttamente all'ente parco, per sollevare il comune da responsabilità.

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    2. anche se, va detto, le procedure di condono sono differenti dalle procedure ordinarie, ma così come se interviene un vincolo dopo la domanda di condono questo va considerato anche se posteriore, così dovrebbe funzionare in senso contrario, ma non è detto.

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  11. Ciao Marco è da poco che ti seguo e volevo esporti la mia questione. Sono titolare di un attivita di ristorazione ubicata in un edificio di fondazione della città di Latina, davanti la mia attività ho un dehor di proprietà della regione a cui pago un regolare canone di affitto, volevo installarci da anni una pergotenda, (adesso ho degli ombrelloni) con pedana annessa, credo che tale intervento ricada nell’alleagato A.17 e quindi libero da qualsiasi autorizzazione e installabile solo con la presentazione di una SCIA all’ufficio SUAP. È giusto secondo te il mio ragionamento o dovrei seguire un altro iter? Grazie

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    1. mi pare di ricordare che il centro storico di Latina sia zona rossa del PTPR, cioè considerato centro storico: in questi ambiti bisogna fare attenzione se non sia comunque soggetto a vincolo, purtroppo il decreto è nato con buone intenzioni ma è stato poi scritto in modo un po confusionario.

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  12. Ricordi bene, è in zona rossa, quindi mi stai dicendo che la norma non è applicabile nei centri storici?

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    1. no in effetti per la voce a.17 non ci sono doppi livelli di tutela, dovrebbe essere attività non soggetta ad autorizzazione. Se vuoi essere certo dell'interpretazione, come descritto nell'ultima circolare mibact linkata, puoi procedere al deposito di una domanda comunque in semplificata, alla quale *teoricamente* l'amministrazione dovrebbe risponderti dicendoti che è semplificata...

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    2. e verifica cmq che il centro storico di latina non abbia livelli di tutela diversi dal "semplice" paesaggistico.

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    3. Salve architetto, sono stato in sovrintendenza e mi hanno comunicato che l'edificio ha anche un vincolo monumentale, da questo devo dedurre che la norma in questo caso è inapplicabile per il tipo d’intervento che vorrei fare? Come dovrei muovermi secondo lei per realizzare questa benedetta Pergotenda? Grazie

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    4. no in questo caso non si applica, perché non è più un vincolo di natura paesaggistica ma diventa vincolo architettonico puntuale. A questo punto, l'ente titolato è la soprintendenza ai beni architettonici per il Lazio, dove i tecnici sono divisi per comune. Probabilmente daranno molte prescrizioni o diranno che non si può fare.

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  14. Complimenti per il forum !! Sempre molto dettagliato e aggiornato. V i volevo sottomettere la mia situazione, zona Case Rosse appena fuori il GRA di Roma. Casa con terrazza su cui era già presente al momento dell'acquisto, un pergolato di 18 mq in legno. Vorrei farlo sanare, e al comune mi hanno detto che serve il genio civile, ma da quanto ho letto in rete essendo scoperto non dovrebbe esserci necessità o sbaglio ?

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    1. con il nuovo regolamento sismico regione lazio (esiste un post apposito, dovrebbe essere dell'estate 2016) sono state inserite molte opere tra quelle soggette a progetto. conviene rivedere quel documento per capire come ci si mette.

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  15. Ciao Marco, secondo te il punto B20 dell'allegato B del DPR 31-2017 è quindi sottoposto a procedura autorizzativa semplificata oppure può essere esonerato dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica e sovrintendenze varie (considerando che nel mio caso siamo in centro storico, patrimonio unesco, edificio non vincolato e parliamo della sostituzione e ripristino in urgenza per presenza di amianto di una canna fumaria)?
    Grazie
    Raffaella

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  16. Salve e innanzitutto grazie per il suo articolo. Io sono alle prime armi e dovrei effettuare una pratica per la manutenzione ordinaria di un condominio (tinteggiatura facciate ed elementi in ferro, riparazione cornicioni e frontalini dei balconi e sostituzione delle lattonerie) che si trova in zona B come da pdf vigente nel Comune. Tutto il territorio comunale è nel perimetro dell'ente parco ma il mio edificio non rientra in quelli tutelati secondo l'articolo 136 in quanto fuori dal nucleo storico. Premetto che il mio intervento rispetterà coloriture e materiali esistenti e dunque deduco che sia totalmente esente da autorizzazione paesaggistica. Le chiedo se il mio ragionamento può sembrarle giusto. Grazie mille.

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    1. Se l ente parco ha una sua regolamentazione, questa va comunque rispettata, e può essere un vantaggio oppure uno svantaggio.

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  17. Salve Architetto,
    Per un immobile sito in pieno parco di veio la modifica di prospetto per l’aperura di un secondo accesso all’autorimessa contempla la richiesta di nulla osta o posso fare riferimento al dpr 31/2017?
    Grazie mille,
    Simone

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    1. le modifiche di prospetto sono comunque soggette a nulla osta a mio parere

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  18. Buon giorno Architetto; vista la sua competenza e la diversa interpretazione da parte di professionisti le chiederei se sull'immobile di mia proprietà, vincolato ai sensi del Dl 490/99, sia possibile installare nel giardino pertinenziale una pergotenda o pergola bioclimatica (con alette orientabili) senza autorizzazione o con autorizzazione semplificata dei Beni Culturali. In Comune il geometra mi ha già confermato che per loro non è necessaria alcuna richiesta. Grazie, Paolo B.

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    1. ps: l'immobile è al di fuori dal centro storico in zona senza vincoli.

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  19. Buongiorno Marco, per opere interne si intende anche un collegamento con la scala interna con la soffitta sovrastante l'immobile . è esente anche l'opera strutturale interna giusto ? grazie

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    1. tenderei a ritenerla opera interna; non rientri in intervento strutturale a mio parere solo se il foro nel solaio è già presente ed installi una scala prefabbricata, progettata e verificata all'origine dal produttore.

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  20. Salve architetto, vorrei chiederle se è a conoscenza del perché in regione Lazio si ostinino ad utilizzare e a pretendere la vecchia modulistica relativa al D.P.R. 139/10, abrogato dal nuovo D.P.R. 31/2017 che in quanto a documentazione necessaria è molto chiaro, escludendo, tanto per dirne una, tutte le richieste del D.P.C.M. 12/12/2005. Senza contare che mi fanno presentare tutto in cartaceo...

    Grazie. Saluti.

    Elena Coppola

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  22. Buonasera architetto, vorrei esporre una mia difficoltà con una SCIA per cambio di destinazione d'uso in zona vincolata. 
    Atteso che nella zona vi sono i seguenti vincoli: tav.A fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua, tav.B cd058_01 *LETT. C) E D)* beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (nota: l'immobile non è di interesse storico-architettonico/testimoniale), e c058_001 c) corsi delle acque pubbliche; la modifica di una bucatura preesistente sul prospetto, da trasformare da porta a finestra con parapetto, non comporta l'obbligo della richiesta di nulla osta, o mi sbaglio?
    Grazie.

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    1. la trasformazione dei prospetti se non sbaglio è ricompresa nell'allegato B e non nell'A, dunque va in semplificata. non essendoci però la semplificata in sanatoria, si dovrebbe andare a mio parere in art. 167.

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  23. Scusa Marco,in zona Cassia ho un edificio del 1950 inserito nel vincolo Camilluccia Acqua Traversa. Nel 1966 fu tamponato un sottobalcone per ricavare un ingresso all'abitazione. Ora devo presentare una SCIA per ripristino che rimuove la parete esterna e riporta allo stato leggittimo l'immobile. Poichè sia l'immobile che l'abuso sono presistenti all'imposizione del vincolo, ed oltretutto riduco la superficie, pensavo che l'intervento non necessiti di autorizzazione che, peraltro, non credo potrebbero negare: mi
    sbaglio? Grazie

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    1. un intervento di questo tipo non mi risulta rientri tra quelli esenti dall'autorizzazione, a meno che non sia il comune a dirti di farlo.

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  24. salve architetto, le volevo chiedere un parere.
    il mio condominio si trova all'interno della perimetrazione del sito UNESCO di roma centro, e per questo ogni modifica della facciata fronte strada deve essere soggetta al parere consultivo della soprintendenza. Dobbiamo fare una modifica del cancello dell'ingresso principale al palazzo, inserendo due spallette in muratura. In questo caso quale è la procedura per richiedere l'autorizzazione alla soprintendenza? rientra nella procedura semplificata?
    grazie se vorra' rispondermi

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    1. il DPR 31/17 così come il D.lgs. 42/04 non si applicano al centro storico UNESCO il quale non è, di fatto, un vincolo paesaggistico. secondo il protocollo d'intesa tra soprintendenza e comune, va chiesto il parere consultivo direttamente alla soprintendenza, o direttamente, o come atto endoprocedimentale presentando una istanza condizionata.

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  25. ANZITUTTO GRAZIE PER LA RISPOSTA!!
    le posso chiedere per favore una precisazione? il nostro amministratore di condominio quindi deve mandare una pec alla soprintendenza con richiesta di parere consultivo per la modifica del cancello, inserendo i dati catastali del palazzo e allegando solo la foto del cancello ex ante operam e un render o disegno del cancello pst operam. Non deve allegare nient'altro? la soprintendeza per i pareri consultivi di solito risponde positivamente?
    grazie

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    1. deve essere inviato un progetto redatto da un tecnico, non basta una semplice comunicazione con foto o disegni non asseverati. contattate un tecnico: penserà a tutto lui.

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  26. Buon giorno architetto, innanzitutto la ringrazio per il supporto che reca alla nostra comunità.

    Vorrei porle due domande.

    Premessa:

    Dovrei fare un intervento sul prospetto di un edificio cambiando gli infissi trasformando una finestra in una portafinestra.

    L’edificio è individuato:
    -dal PRG in città storica, tessuti di espansione novecentesca t7
    - Dalla carta per la qualità in Morfologie degli impianti urbani moderni, Tessuti o porzioni di tessuto caratterizzati dal rapporto fra tracciati, occupazione del suolo e/o qualità degli spazi aperti
    - Dal ptpr in area urbanizzata del ptpr, individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, lett c) e d) beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche.

    Domande:

    1. Secondo il DPR 31/17 allegato b. Art 2 il procedimento andrebbe in paesaggistica semplificata.
    Devo richiedere anche il parere alla soprintendenza?

    2. I documenti da presentare per l’autorizzazione con procedimento semplificato sono sempre:
    * Modello di Domanda Procedimento Semplificato
    * Modello di Autorizzazione Paesaggistica Relazione Tecnica Asseverata
    * Modello di Autorizzazione Paesaggistica Scheda allegata al D.P.C.M. del 12-12-2005

    La ringrazio nuovamente ed anticipatamente per la risposta che mi darà.

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    1. se avete già verificato che non possa ricadere nell'esenzione del punto A.2, la procedura è quella dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. la modulistica è pubblicata sul sito del dipartimento, a cui va rivolta la domanda: loro penseranno alla trasmissione alla sovrintendenza per l'acquisizione del relativo parere endoprocedimentale.

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  27. Gentile Architetto premessa: abitazione in perimetro UNESCO - T4 - no carta qualità - no vincolo diretto - rispettate le fasce rispetto delle mura gianicolensi e di altri vincoli come da ultimo elaborato PTPR -
    Posa in opera di una UTA da 8 KW a servizio di un impianto di riscaldamento-raffrescamento a pavimento ( aria -acqua ) su lastrico solare condominiale accanto ad un torrino che ospita le canne fumarie ( singole per ogni appartamento ). L'appartamento è al piano sottostante il terrazzo di copertura quindi potremmo utilizzare la canna fumaria dedicata per portare collegamenti alla UTA senza effettuare alcuna opera strutturale o di modifica alle parti comuni. Va richiesto parere consultivo di cui art. 24 NTA? Va depositata relazione impianto di cui art. 8 dlgs 192/2005? grazie anticipatamente

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    1. la risposta a mio avviso è affermativa ad entrambe le domande. Ho cancellato gli altri messaggi dello stesso contenuto che avevi scritto sull'altro post.

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    2. grazie per la conferma. Cordiali Saluti

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  28. Salve arch. Campagna, grazie del suo contributo la seguo già da qualche anno. Le vorrei chiedere un consiglio: devo fare lavori di ristrutturazione straordinaria in un immobile città storica T5- dentro mure aureliane - tavola B ptpr: insediamenti urbani storici. Ho necessità di fare un foro in facciata (facciata non principale ma comunque visibile dalla strada) di circa 20 cm di diametro in cucina per aereazione e ventilazione. Il mio dubbio è se per questo intervento in facciata oltre al parere della sovrintendenza devo chiedere anche l'autorizzazione paesaggistica. La ringrazio in anticipo

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    1. la zona unesco è regolamentata solo dal protocollo d'intesa del 2009

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  30. buonasera, in caso di accertamento di conformità in zona vincolata (parchi ville e giardini storici) non è stata prevista alcuna procedura? Nel mio caso due lati di una camera di un appartamento confinanti con il balcone di pertinenza risultano di misure diverse e quindi di forma (rispetto al prog approvato) nonostante la superficie sia la stessa. Grazie

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    1. le procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica esistono: sono normate dall'art. 167 del codice dei beni culturali. Se poi ci si trova nelle definizioni dell'allegato A al DPR 31/17, si può omettere del tutto l'accertamento.

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  31. Buongiorno, devo cambiare finestre e persiane in una palazzina che ricade nella zona del quartiere Trieste con il vincolo paesaggistico. Le nuove saranno identiche per forma e colore a quelle esistenti, però vorremmo farle in alluminio anzichè in legno come sono adesso: questo dettaglio del materiale con cui sono realizzate comporta che dobbiamo passare per il nulla osta della regione oppure no?
    grazie!!

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    1. il cambio di materiale già di per sé fa sconfinare l'intervento oltre i confini della manutenzione ordinaria, anche se non è effettivamente chiarissimo. dunque io consiglio di chiedere l'autorizzazione paesaggistica, anche perché l'esenzione è per interventi "nel rispetto dei materiali" (punto A2).

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    2. Una recentissima sentenza del TAR di Tivoli

      Vedi al riguardo il punto ii) a pag 8

      file://server-pc/Server/RISTRUTTURAZIONI/ATTUALI/via%20ticino%2024/sentenza-tar-lazio-19042022-4635.pdf

      afferma però che la sostituzione di infissi non è mai soggetta alla necessità di nulla osta paesaggistico in quanto rientra tra le opere di ordinaria manutenzione comprese nel glossario dell'edilizia libera nel qaule non si (nel glossario peraltro non è scritto che se si cambia materiale o altro non è più ordinaria manutenzione)

      https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0240600100010110001&dgu=2018-04-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-07&art.codiceRedazionale=18A02406&art.num=1&art.tiposerie=SG

      Sembrerebbe dunque che se si sostituiscono solo gli infissi non occorra mai il nulla osta paesaggistico, ma resta il dubbio se, nel caso in cui la sostituzione degli infissi rientri nell'ambito di una ristrutturazione più ampia soggetta a cila o scia, a questo punto necessiti del nulla osta paesaggistico (anche se solo nel caso in cui si cambi materiale e/o disegno dell' infisso)
      una apparente assurdità??!!
      Una apparente assurdità??!!

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    3. questa sentenza l'avevo già commentata qui https://architetticampagna.blogspot.com/2019/11/raccolta-di-sentenze-significative-per.html comunque non entra nel merito specifico dell'assoggettabilità o meno della sostituzione infissi ad autorizzazione, quanto piuttosto indica un difetto di motivazione da parte del Comune che non avrebbe ben specificato quale norma la cosa avrebbe violato. Ritengo preferibile fare riferimento al dettame normativo il quale indica che non vi è necessità di autorizzazione finché vi è identità di materiali. ALmeno finché non dovesse uscire una sentenza ancora più puntuale nel merito.

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  32. Buonasera Marco e grazie per il tuo blog che è diventato un manuale per me. Volevo chiederti se devo chiedere la conformità paesaggistica per un appartamento che durante la costruzione ha subito variazioni di dimensionamento e posizionamento diverso di finestre, di cambio prospetto (il parapetto da progetto era in metallo invece è stato costruito in muratura), e di copertura (il tetto di questo attico era costituito da una pensilina sorretta da pilastri mai realizzati) . A mio parere questo accertamento ricade nell'allegato B.3 del dpr13/2/2017 n.3. E' giusto?; da prg è una zona B, e sul ptpr sono vincoli dichiarativi=beni d'insieme e vincoli ricognitivi= costa del mare.
    Inoltre l'istallazione della pergotenda è considerata nel punto A.22. ?che recita: installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato?

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    1. per dare una risposta compiuta dovrei analizzare la situazione, comunque se c'è vincolo paesaggistico, occorre procedere con la richiesta di accertamento di compatibilità. attenzione agli eventuali aumenti di volume, perché sarebbero espressamente esclusi ai sensi dell'art. 167.

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  33. Marco un'altra domanda: visto che devo chiedere sia l'accertamento di conformità paesagg. e la richiesta di parere paesagg. semplificato posso farlo sullo stesso modello di procedimento semplificato? Il modello dell'accertamento difatti non mi sembra che esista.Cosi anche la tavola grafica la farei unica... grazie

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    1. secondo me va presentata una pratica unica, corrispondente al livello più elevato di intervento oggetto di sanatoria.

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  34. architetto buongiorno, vorrei avere una delucidazione in merito all'applicazione della voce A2 per lo spostamento di una finestra eseguito in fase di costruzione del fabbricato. In caso di sanatoria lei dice nel suo post che si rientra comunque nel non obbligo di richiesta di paesaggistica semplificata e fa riferimento all'art. 17 del D.P.R., ma questo dice al comma 2 che "Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica". Pertanto interpreto che anche opere eseguite precedentemente all'entrata in vigore del decreto restano esentate dalla richiesta, ma non capisco quando si afferma "non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica". lei come interpreta questo ultimo capoverso? grazie in anticipo

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    1. l'ultimo capoverso letto in modo netto indica che il principio si applica agli interventi che non necessitavano di titolo abilitativo edilizio, cioè opere di manutenzione ordinaria. comunque la frase parla del caso specifico dell'intimazione al ripristino da parte della PA.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.