Questo post non citerà quasi per niente delle fonti normative, ma si basa quasi esclusivamente sull'esperienza che il sottoscritto ha avuto in diversi contesti con la ASL romana, in particolare con il servizio progetti, quello a cui occorre rivolgersi non per i nulla osta tecnico-sanitari, ma per l'avallo dei progetti per esempio di nuova costruzione o di trasformazione urbanistica.
perché non vengono citate fonti? perché in realtà le norme di riferimento sono a volte vaghe, a volte molto settoriali ma, soprattutto, perché la ASL ha una certa discrezionalità nella valutazione dei progetti e quindi legittimamente ha costruito una propria interpretazione, condivisibile o no, di diversi contesti specifici. Man mano che dovessi trovare chiari riferimenti aggiornerò il post nel corso del tempo: nel frattempo sono ovviamente sempre molto ben accette le contribuzioni dei lettori, perché questo blog vuole essere soprattutto un posto di condivisione dell'informazione.
Le considerazioni di questo post possono non valere in altre ASL di altre regioni, nelle quali possono esserci specifiche norme, diverse da quelle romane e laziali.
Metto subito le mani avanti: come indicato, questo post è frutto delle mie esperienze personali, dunque potreste trovare riscontri diversi andando a parlare voi stessi di un progetto nello specifico.
cambi di destinazione d'uso
In linea di principio, modificare la destinazione d'uso originaria verso altre destinazioni non presenta particolari problemi, se non il fatto, ovviamente, che il locale nella sua destinazione "post operam" dovrà rispettare le caratteristiche tecnico-dimensionali proprie prescritte per la specifica configurazione: il riferimento tipico è all'altezza interna, che per esempio per le unità abitative è fissata in 270cm mentre per i locali commerciali è 300cm: non è quindi possibile per esempio convertire una abitazione con altezza minima in un locale commerciale se non si può aumentare l'altezza utile.
è ammissibile con più criticità il
cambio di destinazione d'uso verso attività in cui è prevista la presenza non saltuaria di persone
in locali parzialmente o totalmente interrati (in linea con l'art. 48 del
regolamento d'igiene). Questo vale quindi sia per i cambi d'uso verso destinazioni abitative, sia verso destinazioni per esempio commerciali o produttive dove è evidente che si debba prevedere la presenza di persone fisse lavoratrici o di pubblico. Tuttavia, l'ufficio concede deroghe qualora la destinazione originaria sia già legittimata come uso che prevede stazionamento di persone (p.e. da laboratorio artigiano a commerciale o vice-versa). Per esperienza, posso dirvi che piccole deroghe a questa regola possono essere concesse se la quota di interramento è molto modesta (qualche decina di centimetri rispetto al piano strada) o se il locale ha delle oggettive caratteristiche per cui si può fare leva per derogare alla regola: se si è in presenza di un immobile che è suscettibile di ricevere il nulla-osta ma non è completamente fuori terra, tra le cose che certamente vi verranno chieste è di alzare la quota dei pavimenti il più possibile, per ridurre la quota di interro, e di realizzare o specificare l'esistenza di sistemi o tecnologie specifiche per contrastare l'umidità di risalita. Ovviamente, nell'alzare le quote dei pavimenti non si potrà in nessun caso scendere al di sotto delle altezze minime previste dalla normativa (2,70mt per le abitazioni e gli uffici, 3,00 mt per i locali commerciali).
In generale, nei cambi di destinazione d'uso non è ammessa deroga alle altezze minime previste dalla legge.
Generalmente la ASL consente di derogare al vincolo del regolamento edilizio dell'art. 39 secondo cui le abitazioni poste al primo piano devono essere rialzate di almeno un metro da terra, dimostrando che sono messe in atto delle opportune tecniche di difesa contro l'umidità di risalita e che comunque gli ambienti siano tutti opportunamente ventilati ed illuminati.
Alcune prescrizioni tipiche dell'ufficio romano, per i cambi d'uso di locali al piano terra verso abitativo: la quota del calpestio interno può essere allo stesso livello del calpestio esterno, e questo può essere anche al di sotto della quota della strada, laddove l'affaccio rispetti i requisiti igienico-sanitari; se vi sono finestre realizzate in vani in origine utilizzati per esempio come vetrine e che quindi sono direttamente prospicienti la pubblica via, deve essere realizzata una porzione di infisso in basso alto almeno 60cm da terra, non apribile e non computabile nei rapporti aeroilluminanti; se l'accesso avviene attraverso la vetrina lato strada (ma anche se non), la porzione di infisso che rappresenta la porta di ingresso non deve essere computata ai fini aeroilluminanti; generalmente, si richiede che le finestre abbiano una normale libera di almeno otto metri nella zona storica e dieci metri al di fuori del centro. Comunque le specifiche di dettaglio possono essere oggetto di ulteriore deroga, ma uno degli aspetti principali può essere il raggiungimento del
fattore medio di luce diurna, così come prescritto dal Decreto Sanità, il cui rispetto potrebbe indurre l'ufficio a rilasciare pareri favorevoli anche laddove la normale non fosse rispettata (anche perché il calcolo del fattore medio di luce diurna è fortemente influenzato dalla presenza di ostacoli di fronte alla finestra, quindi se la normale è limitata, e davanti si ha un fabbricato alto, è molto difficile riuscire a verificare il parametro di legge, dunque sono due concetti tecnici intimamente connessi).
La prescrizione della normale libera di 8 metri in centro storico e 10 metri al di fuori del centro storico vale a prescindere dal piano a cui si trova l'immobile.
Per quanto riguarda la superficie degli spazi dei vani finestre, riferendosi allo spazio che si crea internamente laddove l'infisso è inserito in muri perimetrali dallo spessore ragguardevole (l'imbotte finestra), e quando detto spazio sia appunto calpestabile, sono da considerarsi come superficie calpestabile pienamente valevole ai fini del calcolo della superficie netta. Secondo me questo principio è estensibile al computo della superficie lorda, ma questo è un altro argomento.
ciascun tecnico, assieme al committente, ha facoltà di valutare se ci sono i presupposti per autocertificare il rispetto dei requisiti. Nella modulistica unificata della SCIA attualmente in vigore, il tecnico di base autocertifica la presenza dei requisiti igienico-sanitari, e non vi è più necessità di allegare una apposita dichiarazione.
rapporti aeroilluminanti e finestre in genere
Ovviamente, nei locali per abitazione e nei locali commerciali deve essere sempre presente il
rispetto dei rapporti aeroilluminanti tali che vi sia un rapporto minimo di 1/8 tra la superficie apribile degli infissi verso l'esterno e la superficie calpestabile dell'ambiente servito. cosa si deve considerare per superficie finestrata apribile? se interpretiamo il dettame normativo in senso stretto, dovremmo considerare la superficie effettivamente apribile quindi al netto del telaio; tuttavia, diversi regolamenti edilizi, quando specificano questa cosa, indicano che ci si deve riferire invece alla misura al lordo telaio, ovvero misura del "vano architettonico" (p.e. regolamento edilizio di Bologna): la cosa comporta una certa differenza, perché in genere tra i due valori vi è una differenza anche del 15%. si presti attenzione anche ad eventuali porzioni fisse dell'infisso: le parti fisse non dovrebbero poter concorrere al calcolo del rapporto per la ventilazione, ma concorrono a quello per l'illuminazione. nelle città che non hanno indicato in modo specifico come calcolare il dato (come per esempio Roma), ci si regoli secondo coscienza. Il rapporto non deve essere rispettato per i locali di servizio (bagni, ma è obbligatoria la ventilazione meccanica se assente la finestra), serventi (corridoi, antibagni), o non destinati direttamente allo stazionamento delle persone (cantine, depositi annessi alle unità immobiliari, ripostigli). Al servizio progetti difficilmente accettano di derogare a queste disposizioni con gli impianti di ventilazione meccanica, ma ci si può appellare sempre
all'art. 47 del regolamento di igiene di Roma che consente di avere "sufficiente ventilazione, anche ad ambiente chiuso": più permissive sotto questo punto di vista sono le ASL competenti per i N.O.T.S. . Comunque è possibile farsi approvare negli edifici di nuova costruzione, purché non residenziali, impianti di ventilazione meccanica a fronte di un rapporto di ventilazione volutamente insufficiente.
Come già accennato, viene dato molto peso alla normale libera che deve essere presente davanti alle finestre. Questa normale è di 10 metri per le "abitazioni in semisottosuolo" di cui all'art. 38 del
regolamento edilizio di Roma, e generalmente viene esteso anche agli immobili ad altri usi destinati sempre se parzialmente interrati, anche se ciò non è esplicitamente indicato nel r.e.; soprattutto, questa normale è ritenuta quella minima indispensabile per ogni intervento al di fuori del centro storico della città, anche se questa prescrizione non è espressamente presente nella normativa regolamentare romana. L'affaccio nei cortili invece deve rispettare gli 8 metri di normale libera o altre norme più specifiche in caso di cortili secondari; questo è anche il valore richiesto per le abitazioni in centro storico, al di là del fatto che l'affaccio sia effettivamente in un cortile o meno. Negli immobili fuori terra sono indicate delle normali minime solo in caso di affaccio in cortile (art. 29 e seguenti sempre del regolamento edilizio), ma per affacci esterni fuori terra non è indicata una normale minima, anche se questa è implicita nel calcolo del fattore medio di luce diurna il quale se viene verificato può consentire la deroga anche per distanze molto ravvicinate, sempre se l'affaccio non è in cortile o se non ci si trova in un semisottosuolo. In sostanza, occorre fare attenzione perché le normali libere, anche se nelle norme regolamentari sono imposte solo per interventi specifici, vengono poi nella prassi estese anche alle situazioni non espressamente indicate.
In generale, NON possono essere considerate finestre, e quindi non entrano nel conteggio delle superfici utili alla determinazione dei rapporti aeroilluminanti, le finestre allineate ed integrate con le falde del tetto (c.d. "velux") nonché i lucernari a soffitto in genere. Possono essere accettate le finestrature a "shed" solo laddove specificatamente previsto, e generlamente nelle strutture industriali. Le uniche finestre che possono essere considerate ai fini del rapporto aeroilluminante sono quelle verticali, dunque se dovete effettuare un recupero sottotetti in un ambiente che può avere solo finestre sulle falde, sarete costretti a creare degli abbaini, a meno che la normativa regionale non specifichi espressamente la possibilità di ricorrere anche a finestre non verticali per il fabbisogno aeroilluminante.
Analogo problema può porsi per finestre poste in alto sulle pareti, tali da non consentire l'affaccio verso l'esterno: laddove strutturalmente possibile, viene sempre chiesto di fare in modo che le finestre stiano a circa un metro dal piano di calpestio interno, o abbassandole, o alzando la pavimentazione interna, se ciò è consentito dalle maggiori altezze interne.
La
porta di ingresso può essere considerata nel calcolo dei rapporti aeroilluminanti solo per i locali commerciali, mentre invece non può essere considerata per le abitazioni o per gli uffici (e per tutte le altre destinazioni funzionamente analoghe alle abitazioni, tipo le attività extralberghiere o gli studi medici) anche se è strutturata come una finestra. Dunque se si ha una unità immobiliare residenziale che ha l'accesso direttamente su strada o su un ballatoio aperto, la dimensione della porta, anche se realizzata esattamente come una porta-finestra, non può essere conteggiata ai fini del rapporto aeroilluminante. Se invece si realizza, all'interno dello stesso vano murario, un unico infisso che contiene sia la porta d'ingresso e sia una porzione apribile tipo finestra, allora la porzione a finestra può essere conteggiata nel rapporto aeroilluminante. Pertanto occorre prestare attenzione per esempio quando si effettua un cambio d'uso di una unità commerciale a piano strada in abitativo: la superficie aeroilluminante che era magari sufficiente per la bottega potrebbe non essere sufficiente per il residenziale, visto che appunto non si può conteggiare la porta d'ingresso che invece nella precedente destinazione aveva valore.
In virtù di un Ordine di Servizio congiunto ASL e Dipartimento IX (di cui non ho copia), è stato stabilito che i locali commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 250mq si ritengono sufficientemente aeroilluminanti se si verifica il
rapporto di 1/20 tra superficie apribile e superficie calpestabile. La superficie di vendita non è la superficie lorda né è la superficie complessiva di tutto l'immobile, ma quella effettivamente destinata alla vendita: ne ho parlato più
approfonditamente in quest'altro post. Se invece si è fino a 250mq, bisogna che sia rispettato il rapporto di 1/8 tra superficie apribile e superficie calpestabile, comprendendo nel calcolo, come detto, anche la porta d'ingresso del locale. Altre regioni e/o comuni possono avere norme diverse e più particolari per il calcolo di questi rapporti.
cucine
la ASL tende a concedere deroghe al dover realizzare
canne fumarie fino al tetto nel caso in cui si dimostri che è fisicamente impossibile realizzarla, o comunque qualora sia molto complesso tecnicamente. Su questo argomento comunque è competente anche il Comune/Municipio, quindi se ottenete la deroga dall'uno non è detto che la si riesca ad ottenere anche dall'altro.
ambienti chiusi non direttamente finestrati
è possibile realizzare, in specifici contesti (certamente non nelle abitazioni), degli ambienti adatti per la presenza fissa di persone ma che
non hanno finestre direttamente verso l'esterno: in tal caso devono necessariamente confinare con un altro ambiente questo sì dotato di finestre verso l'esterno, e tra i due ambienti devono essere presenti delle aperture, anche non necessariamente vetrate, sempre e comunque pari ad 1/8 della superficie dell'ambiente "cieco". in questo caso è richiesto che la superficie delle finestre dell'ambiente confinante siano tali da soddisfare i requisiti di entrambi gli ambienti, come se fosse un ambiente unico. Facciamo l'esempio di due stanze, entrambe da 12 mq, la prima cieca, la seconda con finestre, direttamente comunicanti attraverso una porta. La stanza "cieca", per essere a norma, dovrà avere una o più aperture apribili (porte, finestre interne, etc) aventi una superficie apribile pari a 1/8 di 12mq, cioè 1,5mq. Una normale porta standard larga 80cm ed alta 210cm ha una superficie apribile di 1,7mq, dunque il parametro sarebbe rispettato. L'ambiente con finestre, però, dovrà rispettare il valore di 1/8 di finestratura verso l'esterno sia relativamente all'ambiente con finestre e sia all'ambiente cieco: dunque dovrà avere finestrature apribili per un totale di almeno 3mq, ed ovviamente rispettare la normale libera di cui sopra. In questo caso secondo il servizio progetti non servono impianti di ventilazione meccanica per sopperire al fabbisogno aeroilluminante.
Questa interpretazione generalmente non è condivisa dai municipi, ma se si presenta una istanza autorizzativa (CILA, SCIA, DIA) con il nulla osta ASL allegato relativo al progetto nello specifico, non potranno obiettare perché i rapporti aeroilluminanti sono precisa e specifica competenza del servizio progetti. è inutile andare direttamente ai municipi chiedendo di autorizzare progetti con questa soluzione distributiva dicendo che "per la ASL va bene": bisogna presentarsi col progetto già approvato.
riferimenti certi
Ho scritto in premessa che l'articolo non citerà fonti, ma qualcosa in verità c'è. La documentazione che certamente fa riferimento in ambito sanitario, per quanto sopra descritto, è fondamentalmente la seguente:
Un aspetto non Asl ma comunque di una certa rilevanza è il cambio d'uso in cui la nuova destinazione preveda carichi di esercizio superiori (es. un locale sottotetto accessibile che viene convertito ad uso abitativo o addirittura ad ufficio).
RispondiEliminaè corretto, i solai vanno utilizzati in base ai carichi previsti, e se si cambia l'uso e se il nuovo uso prevede carichi superiori, occorre un adeguamento. Comunque non afferisce alla sfera di competenza ASL.
EliminaCiao Marco, vorrei segnalarti che gli uffici Asl RmC non ricevono più il pubblico!!!!
RispondiEliminaAh. so che da pochissimo hanno cambiato identificazione in Asl Roma 2 servizio P.A.A.P. ma non che avessero soppresso il ricevimento al pubblico. grazie del triste feedback, staremo a vedere.
EliminaCiao, sono passato stamattina: il ricevimento è aperto come è sempre stato. forse eri capitato in un giorno in cui era chiuso per caso?
EliminaBuon giorno, vorrei sapere in quali casi è possibile effettuare un' autocertificazione asl che sostituisce il parere sanitario rilasciato dalla asl. Grazie
RispondiEliminain caso di realizzazione di destinazioni residenziali o in caso di cambio d'uso verso destinazioni residenziali che non siano seminterrati o che non lo siano anche parzialmente.
EliminaSalve,
RispondiEliminadovrei realizzare una Bioserra a ridosso di una portafinestra (piano terra) di una camera da letto che non ha altre finestre che danno sull'esterno. Secondo Lei che tipo di deroga dovrei richiedere alla ASL per poter realizzare la Bioserra anche in assenza di un accesso direttamente aereoilluminato?
Grazie mille
dipende in che regione siamo: per esempio nel Lazio ed a Roma le serre non devono far si che l'ambiente perda il rapporto aeroilluminante, e ciò per legge, quindi non è derogabile, per come la vedo io.
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RispondiEliminaGentile Arch. Campagna, vorrei sottoporle un quesito: come ci si comporta con le strutture tipo lucerari a raso ma apribili completamente per il passaggio di persone necessarie per il collegamento tra appartamento e terrazzo esclusivo? Rientrano secondo lei nel rapporto aeroilluminante o come i lucernari sono esclusi perchè non verticali ma orizzontali? Grazie
RispondiEliminasecondo la asl romana espressamente no, non vi rientrano, appunto perché orizzontali e non verticali.
EliminaGrazie mille!
EliminaBuonasera Arch. Campagna,
RispondiEliminavorrei chiederle un consiglio.
Sto richiedendo un parere igienico sanitario per un piano di uffici con, all'interno, 2 aule didattiche che non soddisfano il rapporto di 1/8 della superficie finestrata apribile, seppur di poco.
Entrambe le aule presentano un intero lato interamente finestrato, ma composto di 2 ante apribili e 2 ante fisse.
Inoltre, in tutto il piano è presente un impianto di trattamento dell'aria U.T.A.
L'ispettrice della Asl però non ammette che nelle due aule si supplisca al deficit di superficie finestrata apribile con l'impianto di trattamento dell'aria, appellandosi al D.M. 75 del 18/12/1975 sull'edilizia scolastica.
Lei sostiene che l'UTA possa venire in aiuto per gli uffici, ma non per le aule e richiede l'apertura di due piccoli oblò con ventola sulle due ante fisse. Il problema è che le ante fanno parte del prospetto vetrato dell'edificio e sono fatte in maniera tale da non poter essere tagliate in nessun modo.
Inoltre io, su questo decreto ministeriale non trovo nulla che menzioni il parametro minimo di 1/8 delle superficie necessariamente apribile e che escluda il trattamento dell'aria in aiuto per gli ambienti destinati ad aule didattiche e dovrei dare delle risposte più esaurienti alla Committenza.
Lei saprebbe aiutarmi? Come mi consiglia di agire?
Grazie e buona giornata
la questione di quali destinazioni possano andare sotto ventilazione meccanica è talmente vaga e vasta che praticamente ogni posizione non è mai sbagliata. Purtroppo servirebbe una regolamentazione chiara ed univoca sul tema, che manca. Comunque la ASL, nell'incertezza, ha potere interpretativo quindi se loro impongono un qualcosa, non c'è un altro ente che possa controbattere dunque l'unica è cercare di convincerli con valide argomentazioni tecniche.
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RispondiEliminaSalve Architetto,
RispondiEliminadevo presentare una CILA a Roma con un bagno cieco che nel post operam avrà una finestra larga 1.20 m, alta 0.40 m e collocata a 2.30 m dal pavimento. Tale finestra si affaccia sull'altro bagno che possiede una propria finestra con affaccio esterno.
Vorrei sapere: nel calcolo dei rapporti aeroilluminanti, bisogna considerare la finestra del bagno cieco? Se è sì, sempre rispettando il rapporto di 1/8? Grazie anticipatamente
generalmente le finestre di questo tipo non sono considerate tali e quindi l'ambiente va considerato comunque cieco. tuttavia non mi risulta ci siano norme specifiche quindi ci si potrebbe imbattere in interpretazioni differenti. io cautelativamente li ho sempre considerati ciechi.
EliminaGrazie mille
EliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminanel suo post afferma che "se si ha una unità immobiliare residenziale che ha l'accesso direttamente su strada o su un ballatoio aperto, la dimensione della porta, anche se realizzata esattamente come una porta-finestra, non può essere conteggiata ai fini del rapporto aeroilluminante".
Questo è vero anche nel caso in cui l'accesso all'abitazione avvenga tramite porta-finestra su giardino o corte privata? In questo caso la porta-finestra non può essere l'unica superficie aeroilluminante del soggiorno?
Grazie per il suo lavoro, buona giornata.
Generalmente la ASL la inerpreta così: anche se la porta (purché sia quella unica di ingresso all'appartamento) non può essere considerata a fini aeroilluminanti neanche se è di fatto una porta-finestra.
EliminaSalve architetto, se si hanno 3 entrate con portafinestra (+scuri esterni), tutte e 3 vengono considerate entrate e non valgono per il rapporto aeroilluminante? O l'entrata può essere considerata una sola? La portefinestre affacciano tutte su giardino di proprietà. Grazie
Eliminava visto nel caso specifico, comunque in via generale immagino che l'ingresso "ufficiale" può essere uno solo, e le altre delle "porte finestre" valevoli per i rapporti aeroilluminanti.
EliminaBuonasera Architetto, anzitutto grazie per la completezza del blog e per la costante disponibilità.
RispondiEliminaIl mio quesito riguarda la ventilazione forzata di un bagno, posto all'interno di un ufficio (A10) a Roma sito al
piano primodi un palazzo dell'800.
Al fine di rispettare la normativa igienica di Roma ed in previsione di un sopralluogo degli ispettori ASL (visto l'imminente avvio di un laboratorio),invece del classico impianto con ventola tubo e sfiato esterno, sarebbe possibile montare in un bagno cieco, un aspitarore da parete centrifugo, con filtro di carbone attivo che rimettere in circolazione l’aria depurat e non necessita perciò di tubo di uscita e quindi anche di opere edili costose?
Grzie mille
non credo comunque si può chiedere se la ASL rilascerebbe una deroga in tal senso.
EliminaBuonasera Architetto, le volevo chiedere se è possibile integrare l'aerazione naturale tramite un impianto di condizionamento con split
RispondiEliminaimmagino di no, lo split non porta aria primaria.
EliminaSalve Arch. Campagna,
RispondiEliminanon so se questo sia il post corretto per porre il seguente quesito.
Vorrei cortesemente sapere se esiste un regolamento d'igiene per il Comune di Roma circa le indicazioni da rispettare in funzione di un tipo specifico o meno di attività non residenziale. Mi spiego meglio. Ho necessità di conoscere le superfici ed i requisiti minimi (ad es. locale preparazione, servizi igienici, deposito, locale vendita..ecc.) per un locale commerciale da adibire a paninoteca. Avrei bisogno comunque di indicazioni anche per altre attività commerciali (somministrazione, ecc..). Sul sito del Suap le indicazioni sono rivolte solo alla scelta corretta circa la modulistica da utilizzare per la Scia Commerciale, ma nulla, salvo non sia riuscito io a trovarlo, che possa rimandare a specifiche dettagliate circa gli spazi idonei e adeguati. Sono riuscito a trovare alcune specifiche ma onestamente non da fonti attendibili o certe.
La ringrazio per la disponibilità.
Saluti
bisogna rivolgersi direttamente al servizio ASL preposto al rilascio del nulla-osta igienico di quella specifica destinazione.
EliminaLa ringrazio.
EliminaSaluti
Buonasera Marco, sono una collega alle prese forse con un progetto per il quale vorrei dare al mio cliente un quadro realistico delle possibilità di trasformazione. In particolare sarebbe in procinto di acquistare un appartamento su due piani, il piano superiore e ultimo è un sottotetto (a falda h variabile 1,4-2,8m) originariamente a soffitta che ha avuto una concessione in sanatoria come superficie interamente residenziale- planimetria allegata 3 camere e un bagno, il tutto come uniche superfici aereoilluminanti dei lucernai. Il tecnico del municipio mi conferma che di fatto non si potrebbe apportare alcuna variazione alla situazione attuale senza inficiare le "deroghe" ottenute con la concessione in sanatoria e quindi essere costretti a rispettare tutti i parametri del regolamento edilizio. Di conseguenza con i soli lucernai non si avrebbero mai i corretti rapporti aereoilluminanti considerando solo la proiezione di essi sulla verticale. E'davvero così senza via di uscita a tuo avviso? Neanche sfruttando la legge sul recupero dei sottotetti possono essere considerati nel calcolo i lucernai interamente? Trovandosi anche in carta per la qualità G1a diventa difficile immaginare trasformazioni più radicali del tetto...
RispondiEliminaMi sarebbe di grande conforto la tua opinione.
Ti ringrazio per l'impagabile lavoro di informazione che fai!
Salve, ho da poco acquistato un immobile da ristrutturare e l'architetto dice che dovrei far ampliare una finestra, tanto da farlo diventare un balcone. In sostanza, l'ambiente è di 40mq. e ci sono già 2 finestre. Una di 3,3 mq ed un'altra di 2,2 mq. Quest'ultima finestra però si affaccia su un porticato chiuso a vetri trasparenti. L'architetto sostiene che questa seconda finestra è come se non ci fosse. Secondo lei, ha ragione, oppure c'è qualche falla nel suo ragionamento?
RispondiEliminaGrazie.
gli ambienti devono rispettare, oltre al valore prescritto di 1/8, anche il fattore medio di luce diurna, che non deve essere inferiore al 2%. alcuni regolamenti edilizi indicano che ai fini dei rapporti aeroilluminanti è sufficiente solo 1/8 ma altri che non lo specificano di fatto impongono la verifica di entrambi i valori. una finestra che affaccia su una tettoia, che quindi limita fortemente la porzione di cielo visibile da quella finestra, effettivamente concorre pochissimo al fattore medio di luce diurna. immagino possa essere stato questo il ragionamento del collega.
EliminaGrazie per la sua risposta.
EliminaSecondo lei sarebbe possibile rientrare entro il 2% di luce con la sola finestra totalmente scoperta e illuminata (3,3 mq.), nel qual caso l'apporto della seconda finestra diventi ininfluente? Voglio dire, l'importante è che tra entrambe le finestre si arrivi a 1/8 della superficie della stanza e comunque venga rispettato il 2% con una sola finestra.
il calcolo può essere verificato anche con una sola finestra "esposta alla luce" e l'altra no, ma entrambe concorrere per 1/8. bisogna fare dei calcoli complessi, comunque, oppure utilizzare software specifici. Su questo blog c'è un post su come simulare il calcolo usando DiaLux.
EliminaBuonasera,
RispondiEliminavorrei sapere se il calcolo della superficie finestrata apribile (che dovrà essere superiore ad 1/8 del pavimento), si può effettuare misurando la larghezza e l'altezza della finestra aperta, in pratica il buco netto dell'infisso.
Inoltre vorrei avere conferma circa il fatto che per il calcolo del fattore medio di luce diurna ci si riferisce esclusivamente al vetro.
Nel caso di più finestre che danno luce allo stesso vano, i vari parametri (fattore finestra, ostruzioni ecc) per il calcolo del fattore medio devono essere mediati?
Grazie e buon lavoro
ritengo corretto calcolare l'apertura della finestra considerando il vano netto che si ha aprendo tutte le ante apribili. I calcoli semplificati del FMLD entrano in crisi in caso di più finestre o di ambienti con geometria complessa: in questi casi consiglio il calcolo informatico (c'è un post apposito sul blog su come calcolarlo con DIALUX).
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminanel mio appartamento abbattendo un muro tra una stanza e il corridoio d'ingresso non rispetterei il valore di 1/8 tra superfice pavimento e finestra. Se faccio montare una porta blindata con vetro apribile posso calcolarla come superficie fenestrata? Nella stanza c'è anche un vetro sopraporta che affaccia su altra stanza, è da calcolare ai fini della superficie fenestrata?
Inoltre sia la finestra che la suddetta porta affacciano in un piccolo "corridoio" chiuso che si affaccia sul ballatoio. La finestra praticamente confina con ballatoio stesso mentre la porta dista circa 2,5 mt dal ballatoio (sono comunque entrambe discretamente luminose). E' un problema dal punto di vista del rapporto aeroilluminante?
Grazie mille
la ASL di Roma non riconosce, nelle abitazioni, le porte come elementi che contribuiscono ai rapporti aeroilluminanti. il sopraluce secondo me si può calcolare, ammesso che possa essere aperto senza sollevarsi dal pavimento. per l'affaccio su corridoio, data la particolarità della situazione, occorrerebbe fare un calcolo illuminotecnico e verificare che con quella soluzione l'ambiente raggiunge il 2% di fattore medio luce diurna.
EliminaBuonasera architetto, complimenti per il blog e grazie della sua disponibilità.
RispondiEliminaUn cliente deve ristrutturare un locale commerciale, che si presenta come un rettangolo 4,00 x 12,00 m di lunghezza, con fronte su strada vetrato e porta vetrata apribile ( 1,90 mq). Sulla parete di fondo, per tutta la larghezza, c'è una finestra ad altezza 2,40 m.
Nel progetto, devo creare un magazzino in fondo (quindi areato), separato con tramezzo e dividere lo spazio restante con una parete vetrata, per creare un "ufficio" posteriore del negozio, che sarebbe un ambiente cieco, ma diviso con parete e porta vetrata dal locale anteriore.
Vorrei realizzare una finestra sopraluce sul tramezzo divisorio del magazzino, in modo da poter prendere luce ed aria dalla finestra alta di fondo.
Domanda: secondo lei, con parete vetrata e sopraluce, il locale in mezzo risulta lo stesso cieco?
Eventualmente può essere definito magazzino in CILA?
Considerando che la sola porta all'ingresso non basterebbe come superficie aeroilluminante ( circa 1,90 mq) di 1/8 per tutto il locale ( 40 mq - esclusi bagno e magazzino ), anche senza parete divisoria.
Secondo lei, per questa attività commerciale di Agenzia Immobiliare, serve parere della ASL su questo intervento?
Grazie ancora
se è magazzino può essere cieco. se è ufficio no, ma può risultare fattibile il discorso del sopraluce, anche se a livello urbanistico non sarebbe ammissibile (tuttavia si può provare ad ottenere il nulla osta ASL).
EliminaBuonasera. In una cila mi ritrovo il rapporto non rispettato nel vano salone. Devo però solo spostare un tramezzo nel bagno (dove invece non ho problmi. Devo comunque riportare tutti i rapporti aeroilluminanti dell'u.i. (Roma). Grazie.
RispondiEliminaPreciso che il catastale è coerente,ma la finestra del salone non soddisfa i requisiti del 1/8 sup aeroilluminante (Ho trovato così dall'accatastamento del 1999). Grazie
RispondiEliminale verifiche vanno estese a tutti gli ambienti ma si può valutare se le eventuali illegittimità non derivino dal fatto che sono fabbricati realizzati in epoche in cui il rapporto da rispettare era diverso o non prescritto. il catastale generalmente non è utilizzabile come legittimità.
EliminaBuongiorno Architetto, avrei un quesito. Per il calcolo del 1/8 di superfici apribili in un locale commerciale si misura anche la porta d'entrata? E'possibile ci sia una differenza di calcolo secondo la tipologia di attività svolta?
RispondiEliminain genere sì, per i locali commerciali si conta anche l'entrata, a differenza delle abitazioni. almeno queste sono le indicazioni della ASL romana.
EliminaBuongiorno Architetto.
RispondiEliminaMi trovo ad intervenire in un locale commerciale già attivo e avviato (uffici agenzia assicurativa) in un piano terra dentro un immobile a Colleferro, con modifiche degli spazi interni. Per necessità un archivio deve essere convertito in una piccola sala riunioni di circa 12 mq (capienza max 6 persone). Essendo presente una sola finestra il rapporto 1/8 non viene soddisfatto, pertanto io e i miei colleghi pensavamo di installare un impianto per il ricambio d'aria.
La nostra domanda è: secondo lei, dobbiamo chiedere un parere preventivo all'Asl competente (Asl Roma 5) prima di consegnare la pratica edilizia?
Grazie
secondo me ci si può provare, ma ovviamente la questione andrebbe vista nella sua interezza.
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RispondiEliminaGent.mo Arch. Campagna,
RispondiEliminarapporti r.a.i. 1/8 soddisfatti solo se soggiorno e cucina vengono considerati come un unico ambiente.
-soggiorno 25.28mq + 2.31mq finestra
-cucina 8.5mq + 1.95mq finestra
Qual'è l'apertura minima utile per considerarli un unico ambiente?
>>>Un tecnico a Milano mi aveva detto che deve essere maggiore di un terzo della parete che li divide. La mia è 542cm quindi sarebbe sufficiente 180cm? Le risulta?<<<
Nb: la superficie delle finestre di ciascun ambiente confinante non è in grado da sola di soddisfare i requisiti di entrambi gli ambienti.
Grazie infinite.
singoli comuni possono avere regole specifiche nei propri regolamenti edilizi o nella prassi, dunque anzitutto va verificato quello. Se il comune non ha una regola specifica, si deve andare un po' a "senso" oppure farsi supportare da un parere ASL oppure ancora con un progetto in cui si verifica che il fattore medio di luce diurna è rispettato considerando la superficie unita nella sua interezza.
EliminaGentilissimo Architetto,
RispondiEliminasto acquistando un immobile a Roma ma ho un dubbio relativamente al rapporto aeroilluminante.
L’immobile:
- ha una stanza (come da progetto iniziale, verificato anche in altri appartamenti) che non rispetta il rapporto aeroilluminante di 1/8 (la finestra coprirebbe circa la metà della stanza che è di circa 25 mq)
- dovrà essere ristrutturato e quindi bisognerà fare una CILA ma sulla stanza in oggetto non sono previste opere murarie (solo sostituzione pavimenti)
- probabilmente in fase di ristrutturazione subirà delle opere murarie su altre stanze (rispettando, ovviamente, i rapporti aeroilluminanti)
Ho due dubbi:
1) dato che in fase di ristrutturazione non sarà modificata la stanza, è possibile andare in deroga alla legge sul rapporto aeroilluminante oppure dovrà essere sanata obbligatoriamente questa problematica?
2) se restringessimo un po' la stanza senza però riuscire a rientrare nel rapporto di 1/8, è possibile andare in deroga alla legge visto che l'intervento è migliorativo rispetto alla situazione attuale?
In caso di risposta positiva alle domande sopra, le deroghe a chi vanno richieste?
Aggiungo che l’immobile ha una licenza edilizia del dicembre 1971, i lavori sono stati ultimati a dicembre 1975 mentre il certificato di abitabilità è stato rilasciato nel 1985.
La ringrazio anticipatamente se riuscirà ad aiutarmi
se l'ambiente è attualmente esattamente come da progetto, e se anche la finestra è conforme al progetto in quanto a dimensioni e posizione, è possibile, a mio parere, evocare queste circostanze nel titolo edilizio successivo. non è una garanzia che il comune possa non gradire, ma quantomeno non è riconducibile ad una errata o falsa rappresentazione.
EliminaGentile Architetto,
RispondiEliminaVorrei chiedere un’informazione per una situazione che, per la mia logica, è paradossale. Un CTU, nominato in Appello per verificare la comoda divisibilità di una porzione di villino bifamiliare, presenta un progetto divisionale in cui almeno una delle unità (invero, entrambe) non rispettano il D.M. 5/7/1975. Aggiungo che il Regolamento Edilizio, oltre a riportare le specifiche su rapporti aeroilluminanti e altezze minime, esplicitamente recita “Sono considerati comunque requisiti minimi obbligatori quelli previsti dal D.M. 5/7/1975.“
Il mio CTP lo ha scritto nelle Osservazioni; il CTU non ne ha tenuto conto.
Ove la Corte approvasse il progetto divisionale del CTU, devo pensare che la Sentenza prevalga sulla Normativa?
Anticipatamente La ringrazio.
la sentenza a mio parere non può prevalere sulla normativa: il DM sanità è un testo che contiene norme inderogabili perché finalizzate alla tutela della salute pubblica. Comunque è pure possibile che, allegando la sentenza all'istanza di frazionamento, il comune non faccia questioni.
EliminaLa ringrazio, Architetto.
EliminaPensare che questo “progetto divisionale” del CTU è finalizzato a scorporare 30 mq di Superficie utile per il Quotista di minoranza … mi lascia molto perplessa.
Avevo letto (forse da sito architetti Milano) che “le disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975 integrano “ una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265…”
Pensare che la Corte d’Appello statuisca una “comoda divisibilità” con questi presupposti, mi lascia ancora più perplessa!
ma non è che il ctu vuole operare un più semplice frazionamento per trasferimento di diritti, cioè una procedura esclusivamente catastale? comunque in 30 mq potrebbe essere ricavato un alloggio autonomo, se parliamo di superfici calpestabili.
EliminaFrazionamento per trasferimento di diritti … non conoscevo questa espressione. Comunque direi di no, visto che elenca una serie di opere edili e ne indica il costo.
EliminaLa ringrazio molto, Architetto, per attenzione e disponibilità, anche nei confronti di non Colleghi.
Salve,
RispondiEliminain un appartamento composto da salone, cucina, due camere da letto e bagno la proprietà ha intenzione di unire salone e cucina trasformandolo in salone con angolo cottura. Lo SDF è conforme all'ultimo titolo presentato.
Attualmente il salone è 28 mq con finestra (1.2x1.56) quindi non rispetta il rapporto aeroilluminante di 1/8 mentre la cucina è 11 mq con finestra (1.2x1.53).
Secondo lei è possibile avere un ambiente unico? Esiste una deroga al rapporto 1/8 per l'aeroilluminante sugli edifici esistenti?
l'unica deroga è quella applicabile alle situazioni legittime di edifici realizzati prima del 1975, da usare con cautela.
EliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminaper l'asl Roma2 è molto semplice richiedere parere per progetto edilizio. Sto riscontrando difficoltà in merito all'asl Roma1. Ha per caso consigli in merito? Ho già tentato telefonicamente, via mail e di persona senza successo. Riproverò di persona ma nel frattempo volevo capire se sono l'unica ad aver riscontrato problemi.
Grazie come sempre dei preziosi consigli
il servizio valutazione progetti PAAP è interzonale, nel senso che è la ASL RM2 che rilascia i pareri per tutto il comune, indipendentemente dal settore ASL di appartenenza.
EliminaARCHITETTO CAMPAGNA BUONGIORNO, COLLEGANDOMI AL LINK DA LEI FORNITO DEL REGOLAMENTO IGIENICO SANITARIO DI ROMA MI SEMBRA DI FARE UN SALTO INDIETRO NEL TEMPO DI ALMENO CINQUANT' ANNI...MA NON E' STATO MAI AGGIORNATO?? CITO PER ESEMPIO L' ART 35
RispondiEliminaArt. 35. - Le condutture destinate a raccogliere le materie dei cessi dovranno essere di ghisa o di
piombo. Se di ghisa, avranno giunture impiombate o di corda e catrame (...)
il grosso del regolamento di igiene risale al 1932. quello edilizio è di due anni più giovane: sono stati integrati negli anni ma alcune porzioni dei testi sono ancora quelle originali.
Eliminadomanda sulla verifica dei rapporti aeroilluminanti a Roma. Negli elaborati grafici della CILA riporto sempre la verificar numerica dei rapporti aeroilluminanti ma in realtà nel calcolo faccio riferimento alla "superficie finestrata apribile" e cioè alla luce netta calcolata rispetto al telaio fisso : è giusto? Se dovessi viceversa fare riferimento alla sola parte vetrata i calcoli non tornerebbero quasi mai e non vedo alcuna norma che me lo imponga dato che si parla sempre di "superficie finestrata apribile" ma allora perchè lo chiamano rapporto aeroilluminante??
RispondiEliminasecondo me è corretto fare riferimento alla dimensione netta del vano finestra che si ha a disposizione aprendo le ante. il netto telaio, insomma.
EliminaBuonasera Architetto Campagna e complimenti per questo blog utilissimo;
RispondiEliminami trovo a regolarizzare con cila in santoria degli abusi su un magazzino a Roma di 300 mq, con altezza 4,50 m, interrato; da progetto originario si tratterebbe di un ambiente unico, ma nel tempo sono stati realizzati dei tramezzi, alcuni dei quali vanno a creare degli ambienti chiusi, privi di finestre, con l'illuminazione che deriva soltanto dall'alto poichè i tramezzi in questione non arrivano al soffitto ma lasciano una luce di circa 50 cm.
Trattandosi di un C/2, è corretto utilizzare come RAI 1/30? O sarebbe opportuno seguire altro criterio?
Ringraziandola in anticipo la saluto cordialmente
un locale magazzino destinato effettivamente ad uso deposito può non rispettare alcun rapporto aeroilluminante in quanto non è un locale né abitabile, né utilizzabile come luogo di lavoro. All'interno di un magazzino possono esserci locali rispettosi dei rapporti aeroilluminanti se l'attività di deposito prevede anche la presenza di un ufficio o presenza anche non continuativa di personale. comunque, non c'è una norma specifica. è chiaro che questi ambienti privi di illuminazione naturale saranno sempre degli spazi deposito all'interno dell'unità immobiliare.
EliminaGrazie, prezioso come sempre.
RispondiEliminaSalve architetto Campagna sono Rossi Luca vorrei avere un informazione da lei io ho appena acquistato un immobile tramite un fondo bancario,siccome hanno dovuto fare il cambio di destinazione perché era un ufficio e io l'ho preso come appartamento mi è stato detto che dovevano sostituirmi il portoncino blindato d'ingresso,inizialmente mi avevono spiegato perché c'era la serratura rotta ma poi mi hanno detto che era per i rapporti aeroillumimati,questo a spese del fondo,il problema è che mi hanno cambiato il portoncino blindato d'ingresso con una semplice porta finestra molto leggera che come lei ben sa è molto facile da aprire e io ho molta paura che succeda qualcosa di sgradevole alla mia famiglia o alla casa,dunque volevo chiederle questo siccome c'era una porta blindata c'è una legge che obbliga il fondo bancario a ricambiarmi la porta visto che prima era un portoncino blindato? perché in commercio esistono tanti tipi di portoncini blindati che hanno il vetro per rispettare le norme,praticamente il da quello che scoperto il fondo su 5 preventivi per la sostituzione della porta ha scelto quello più economico,se può darmi qualche consiglio per risolvere questo problema, perché mi è hanno già risposto che loro il lavoro lo hanno fatto e praticamente mi devo arrangiare,ma questa cosa non la vedo giusta visto che il problema lo hanno creato loro aspetto suo riscontro distinti saluti
RispondiEliminasarebbe un caso da approfondire. se ci troviamo a Roma, il portoncino d'ingresso non può valere per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti (è un approccio della ASL che attualmente assolve il ruolo di ufficio d'igiene), anche se è vetrato, dunque non cambierebbe nulla, a meno che l'appartamento non abbia altri accessi. se non ci troviamo a Roma, potrebbero esserci regole diverse, oppure potrebbero aver ottenuto una specifica autorizzazione. per quanto attiene al resto, sono questioni contrattuali quindi bisogna vedere che tipo di accordo è stato preso e le relative clausole.
EliminaEgregio Architetto Campagna volevo chiederle in merito all'obbligatorietà del parere propedeutico del PAAP negli interventi sull'esistente.. Fatta eccezione per le nuove costruzioni, quando risulta obbligatorio acquisire il parere del PAAP negli interventi sull'esistente ? E anche nei casi in cui non risulta obbligatorio è possibile richiederlo facoltativamente (a titolo precauzionale) in caso di interventi per i quali può esserci margine di interpretabilità sulle norme sanitarie ?
RispondiEliminaGrazie.
Buonasera Arch. Campagna,
RispondiEliminaRiguardo i rapporti aeroilluminanti nei locali commerciali, esiste un vago riferimento normativo che è possibile reperire online? O comunque un richiamo al valore di 1/8.
La ringrazio anticipatamente
di base il riferimento è il regolamento edilizio di Roma che impone 1/8.
EliminaGentilissimo Marco, sto curando la ristrutturazione di un appartamento che verrà anche frazionato in 2 unità. In una delle 2, il soggiorno rimane intatto rispetto allo stato legittimo ma di fatto non rispetta i requisiti di 1/8 essendo stato costruito l'edificio in epoca antecedente al DM 75. (rispetta circa 1/10). Secondo il tuo parere, nonostante la stanza non venga toccata dai lavori dal punto di vista dimensionale, va comunque adeguato il rapporto riducendone gioco forza la superficie di pavimento del soggiorno (magari disimpegnandolo) per rispondere alle normative attuali? Grazie.
RispondiEliminasecondo me se l'ambiente non viene modificato e rispetti il rapporto di 1/10 allora sei conforme alla norma; fatta sempre salva la verifica in dettaglio.
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