Anzitutto, una breve considerazione di carattere generale: questa delibera attribuisce al tecnico (che sia progettista o direttore lavori) ulteriori responsabilità gravi. Invito tutti i colleghi che dovessero capitare su questa pagina a valutare questo peso adeguando opportunamente le proprie parcelle, evitando di chiedere cifre irrisorie per le pratiche edilizie che portano tutti noi a dover abbassare le richieste che sono sempre più ridicole, a fronte delle responsabilità sempre maggiori che ci dobbiamo prendere ed alla luce di una totale assenza ormai di tariffa minima che tutelava sia noi sia il ruolo che dobbiamo ricoprire, che, non ci si dimentichi, è di interesse pubblico.
La delibera è abbastanza chiara come linee generali, comunque la sintesi è la seguente:
- in caso di lavori edili soggetti a PdC, DIA, SCIA, CILA, CIL (non sono esplicitamente citate dunque le opere di sola manutenzione ordinaria non soggetta a comunicazione obbligatoria) nei quali viene prodotto un quantitativo di rifiuti fino a 30mc (dopo vedremo come stimarlo) e per immobili residenziali o assimilabili (dunque gli uffici e poco altro, esclusi i negozi e tutto il resto) sarà obbligatorio inviare ASSIEME all'istanza urbanistica anche il modulo di cui all'allegato 1 della delibera, nel quale il Tecnico nominato dal committente valuta la quantità di rifiuti che verranno prodotti dal cantiere. la CIL non prevede la nomina di un tecnico, dunque non si capisce cosa succede in quei casi, se andrà nominato un tecnico solamente per gestire lo smaltimento rifiuti o se di tale incombenza se ne occuperà lo stesso committente. Penso che sarà necessario sciogliere subito questo aspetto e quello legato alle manutenzioni ordinarie non soggette neanche a CIL;
- se non si ricade nella tipologia di opere di cui al punto precedente (dunque rifiuti oltre i 30mc o interventi su immobili non residenziali o assimilabili) bisognerà predisporre un vero e proprio piano di gestione dei rifiuti, redatto secondo le linee guida della delibera 34. l'allegato 6 di questa delibera definisce il contenuto di questi piani: non c'è una modulistica predisposta (quantomeno per ora) dunque si tratterà di redigere un documento-tipo da allegare alla comunicazione/richiesta di permesso. L'elaborato grafico del titolo edilizio potrà integrare le informazioni richieste da questo piano, che sono essenzialmente la localizzazione cartografica su mappa catastale, cosa che generalmente già si fa. Per i cantieri piccoli, come può capitare nelle semplici ristrutturazioni di un locale commerciale per esempio, sarà necessario attuare questa procedura, che appare sproporzionata rispetto al "rischio";
- a seconda della procedura che avete dovuto seguire, a fine lavori occorrerà produrre non solo i formulari discarica, ma anche un documento in cui si riepiloga l'avvenuta corretta gestione del rifiuto, che deve coincidere con quanto dichiarato in sede progettuale (quindi i metri cubi di rifiuti previsti in progetto dovranno poi coincidere con quelli effettivamente conferiti, fatta salva la possibilità di giustificare eventuali differenze);
Il piano di gestione rifiuti, se parliamo di cantieri edili di ristrutturazione, privi di materiali pericolosi e privi di rocce e terre da scavo, alla fine dei conti non è particolarmente difficile da fare: in rete si possono trovare degli esempi. Per ora, per quanto ho capito, non deve essere inviato ad altri enti se non l'ufficio tecnico e non necessita di validazione preventiva. Se il cantiere contiene materiali pericolosi (caso tipico e forse anche quasi unico, l'amianto) bisogna predisporre lo specifico piano di smaltimento, da allegare al piano di gestione generale.
L'allegato 1 o il piano di gestione rifiuti devono essere allegati alle richieste di titolo edilizio o alle CILA/CIL anche se inviate telematicamente (il SUET prevede espressamente di caricare questi documenti, a pena della non procedibilità della presentazione della CILA o del fine lavori, dal 22 luglio 2019).
per il calcolo del volume di rifiuto prodotto, io attuerei un procedimento lineare: se occorre demolire una parete tramezza lunga 3,5 metri, alta 3 metri e spessa 8 cm compresi gli intonaci e che comprende una porta, io farei il computo del volume vuoto per pieno, quindi 3,5x3x0,08=0,84 mc, senza considerare i "vuoti" dei mattoni forati ed il vuoto della porta. Nella demolizione di un pavimento con relativo massetto, si può facilmente moltiplicare la superficie calpestabile per lo spessore medio presunto, dunque per esempio per 90mq di pavimento in grès (spessore 1cm) e massetto di 5 cm si può calcolare nel seguente modo: 90 x 0,06 = 5,4mc. In verità, il volume effettivo del rifiuto è superiore al volume esatto di quanto demolito, e questo perché gli inerti edili sono incoerenti e di grossa pezzatura, e insreriti nei sacchetti occupano più spazio di quello nominale. facilmente, 5mc di rifiuto "reale" sviluppano fino a 10mc di rifiuto effettivo. La delibera non specifica quale parametro utilizzare: in mancanza di dettaglio, attuerei il calcolo vuoto per pieno "esatto": in questo modo, ben difficilmente una ristrutturazione anche integrale di appartamenti anche fino a 120mq dovrebbero rimanere all'interno dei 30mc limite.
Per calcolare il peso dei rifiuti, richiesto nella compilazione dell'allegato 1, si può procedere moltiplicando il valore di volume vuoto per pieno già calcolato per il peso specifico medio degli elememti edilizi. Un massetto tradizionale pesa circa 1.800 kg/mc, mentre una piastrella in grès generalmente sta intorno ai 2.200 kg/mc. dunque riprendendo il calcolo di prima relativo a pavimento e massetto, avremmo le seguenti: peso massetto: 90mq x 0,05 mt x 1.800kg/mc = 8.100kg = 8,1ton + peso pavimento 90mq x 0,01mt x 2.200 = 1.980kg = 1,98 ton. Demolire un pavimento e massetto di 90mq comporta quindi la produzione di circa 10 tonnellate di rifiuto edile, ovvero il peso di circa 6 automobili di dimensioni medie. Considerate che i formulari discarica vanno generalmente a peso e non a volume.
Nella documentazione dovete indicare anche la discarica presso cui verranno smaltiti i materiali di risulta: se poi la destinazione dei rifiuti dovesse cambiare durante i lavori, non credo sia un problema, basta che sia coerente con i formulari discarica e con quanto dichiarato nel modulo da produrre a fine lavori. Al massimo si potrebbe pensare di allegare un nuovo modulo rifiuti in sostituzione dell'originale.
Comunque, per stimare il volume partendo dal peso, si può usare a riferimento il peso stimato medio di 1mc di detriti sciolti da edilizia (lo chiameremo peso apparente, perché si intende ricompreso dei vuoti inevitabili che si creano tra le varie scaglie di detriti), che è convenzialmente pari a 1,3 tonnellate per mc. Dunque dato che i formulari discarica (FIR) vengono quasi sempre quotati a peso (i mezzi vengono "pesati" all'ingresso e poi all'uscita, e si va per differenza), ma considerando che la norma indica il valore limite per rendere sufficiente la "semplice" comunicazione di produzione rifiuti in volume, si può facilmente desumere che il limite, pari a 30mc, corrisponde "teoricamente" a 39 tonnellate di rifiuti.
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RispondiEliminaCaro collega ... qui invece di semplificare le cose le stiamo complicando ... come ha detto all'inizio aumentano le responsabilità ma l'onorario per poter lavorare è sempre quello (ovvero basso). La ringrazio come sempre per la sua tempestiva ed esaustiva spiegazione. Vedremo come allegare questa nuova documentazione alla CILA telematica anche se come dice lei i municipi ci metteranno settimane ma secondo me parecchi mesi ad adeguarsi (calcoli che una CILA per lavori eseguiti presentata telematicamente il 30.08.2016 e chiusa praticamente qualche giorno dopo alla data odierna risulta appena andata in scelta esito ... assurdo)
RispondiEliminaIn sintesi: Allegato 1 a presentazione mentre l'Allegato 2 a fine lavori con i formulari in allegato giusto?
si, allegato 1 da presentarsi insieme al titolo ed allegato 2 a fine lavori.
EliminaDurante l'invio telematico però, non compare nella lista degli allegati all'istanza la casella dedicata all'allegato 1. Bisogna inviarlo subito dopo aver protocollato come comunicazione formale?
Eliminanelle CILA non lo allegherei finché non è espressamente richiesto, anche se la circolare è già operativa.
EliminaAlla presentazione di fine lavori però...il sistema genera la consegna del formulario ovvero della dichiarazione alternativa.
Eliminai formulari discarica vanno sempre prodotti: era obbligatorio anche prima di questa delibera (che difatti secondo me non introduce nulla di nuovo e non risolverà il problema).
EliminaGrazie per questo prezioso contributo. Purtroppo la responsabilità per i tecnici è sempre più pesante, ma come si gestiranno le CILA dove non è obbligatoria la figura del D.LL né sussiste l'obbligo di dichiarare la fine dei lavori? ci sarà la nomina ad hoc di un tecnico dei rifiuti ? Di certo è assurdo che l'80% dei rifiuti dei cantieri finisca abbandonato ai bordi delle strade, ma non ci vorrebbe molto a fare opera di prevenzione, fermare i soliti furgoni scassati che indisturbati si dedicano a questa forma di inquinamento ambientale e sequestrarli. Mentre noi tecnici ci troviamo l'ennesimo fardello burocratico, chi fa lavori in nero, con operai in nero e smaltimento in nero continuerà a prosperare.
RispondiEliminase non c'è il dl la gestione rifiuti deve essere pianificata dal progettista ma poi di fatto non si sa chi ne ha la responsabilità della verifica. in verità, comunque, i rifiuti edilizi a Roma quasi mai vengono davvero abbandonati: il problema è la tracciabilità, cosa che questa delibera cerca di risolvere ma scaricando la responsabilità sui tecnici.
EliminaCiao architetto,
RispondiEliminaper una semplice Cila che prevede poche demolizioni/rimozioni, tipo quelle da te descritte nel post, sai se ci sono dei codici CER specifici oppure bisogna rifarsi solo alla tab. I del DGR citato?
Grazie del sempre prezioso contributo.
non sembrano esserci modelli semplificati per cantieri minori.
EliminaGentilissimo Marco, innanzitutto grazie per condividere le tue riflessioni su questa ennesima bega che la pubblica amministrazione ci "accolla" e di cui si parla ancora poco. Concordo sul discorso che fai sull'adeguamento delle parcelle viste le "ulteriori responsabilità gravi" che abbiamo noi progettisti (oltre al lavoro extra!), ma questa è una questione di difficile recepimento da parte della maggior parte dei clienti e ancor più difficile da far capire a colleghi diciamo così "più smaliziati".
RispondiEliminaQuindi secondo la Delibera anche per una semplice cila per spostare un tramezzo in un c1 bisogna predisporre un piano di gestione dei rifiuti? farsi dire in anticipo dall'impresa in che discarica andrà a smaltire i materiali di risulta, calcolare le quantità di materiale prodotto (per altro divise per tipologia) e a fine lavori tutto ciò dovrà "fare scopa" con i Fir? Mi pare una follia! C'è da chiedersi a questo punto se verranno accettate tranquillamente le giustificazioni a fine lavori sulla non esattezza della stima in fase di progettazione.
Dalla tua esperienza recente ti è già capitato che richiedessero questa ulteriore documentazione sia in fase di deposito dell'istanza che in fase di fine lavori? Oppure gli uffici tecnici dei municipi ancora non stanno seguendo le prescrizioni della delibera? ci mancava anche questa!
saluti e complimenti per il blog, sei encomiabile!
Gabriele
non mi è mai capitato finora che la chiedessero ufficialmente, nè il suet pare aggiornato a questa procedura. Concordo sul fatto che è un aggravio quasi inutile, anche perché il problema non è che i materiali non vengano smaltiti correttamente, perché le ditte li portano comunque in discarica.
EliminaBuongiorno, a me è stata richiesta in fase di presentazione della CILA dal Municipio IX come documentazione da integrare per un intervento che prevedeva demolizione di tratti di tramezzi.
Eliminada qualche tempo il suet è stato implementato per richiedere obbligatoriamente gli adempimenti della delibera 100/2016: nelle prime fasi il portale non la chiedeva espressamente. consideri che si è agganciato ad una discussione del marzo 2017, quando la delibera 100 era entrata da pochi mesi in servizio.
EliminaGentilissimo Marco, condivido le risposte che mi sono state date da due diversi municipi riguardo la questione rifiuti: al 1° mi hanno detto che loro non possono controllare anche questa cosa, che non la richiedono espressamente, che se si fa si può allegare ma che per loro ancora non è obbligatorio. Al 5° invece in fase di "revisione" pre-deposito di una scia è stata espressamente citata dal tecnico, dicendomi che va allegata in fase di deposito, e l'allegato2 coi FIR a fine lavori; io l'avevo già pronta e il tecnico l'ha guardata con curiosità chiedendomi anche specifiche su dove avessi trovato i codici CER dei rifiuti e sull'impianto di discarica da me indicato (che fa recupero degli inerti) e del quale va indicato il codice autorizzativo. Insomma ancora informazioni vage e difformi a seconda di con chi si parla e in che municipio si opera!
RispondiEliminagrazie del feedback!
EliminaCiao Marco, fortunatamente sei sempre un punto di riferimento :-)
RispondiEliminaMi trovo a dover fare (o meglio far fare) un piano di gestione dei rifiuti per un cantiere (che ovviamente non rientra nei famosi 30 mc). Conosci qualche figura professionale che se ne possa occupare...non avendone io mai fatti e non volendomi imbarcare in questa cosa??
un saluto e grazie sempre per i tuoi preziosissimi contributi!!
Marcella Pelaia
Ciao Marcella,
Eliminano direttamente non conosco nessuno nè mi è mai capitato di dover fare questo piano finora.
Architetto buongiorno, mi è stato richiesto per la prima volta l'allegato 1 della del. 100, e mi chiedevo come compilarlo. Nello specifico, non sarebbe possibile indicare una stima in volume delle demolizioni, accorpata nel codice CER generico 17, o al limite 1701, per poi verificare la corrispondenza effettiva a fine lavori coi codici e le quantità specifiche? E poi, in fase iniziale, come compilare le voci 'Impianto/discarica ricevente', 'Operazione di recupero o smaltimento' e 'Titolo autorizzativo'? Grazie mille come sempre
RispondiEliminail documento iniziale non può che essere orientativo, dunque è chiaro che l'unico documento che avrà concretezza è quello che si trasmetterà alla fine. per l'impianto ricevente bisogna sentire l'impresa per sapere dove andrà a scaricare. comunque la modalità operativa di questa delibera secondo me è fatta molto male perché di difficile applicazione ed interpretazione.
EliminaPersonalmente, comincio a ritenere che le attività professionali che noi ING/ARCH svolgiamo, come questa del resto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (persona esercente un servizio di pubblica utilità ... a tutto favore dei tecnici municipali, vorrei aggiungere) dovrebbe essere retribuita: e non dal Cliente bensì dalla Istituzione stessa, magari anche mediante agevolazioni fiscali. Quanta attività professionale facciamo, ogni volta, al posto loro? ing. Giovanni Battista Lo Curzio.
RispondiEliminasi può essere d'accordo o meno sul farsi pagare dalla pubblica amministrazione per adempiere a procedure che sarebbero in carico a quest'ultima; più che altro mi sembra evidente ormai la tendenza a scaricare sul tecnico qualunque tipo di responsabilità, dopo averci addossato tutte quelle possibili immaginabili. Il problema è più che altro l'assenza di una tariffa minima: per assolvere ad un ruolo di pubblica utilità mi sembra assurdo che non ci sia un minimo tariffario.
Eliminaperdonate l'intrusione ma individuo uno scollamento fra legislazione e moduli. nel Dlgs 152/2006 si specifica che (art. 193 comma 2) il FIR "deve essere compilato,datato e firmato dal produttore o il detentore", come produttore si intende colui che ha prodotto i rifiuti. Anche il D.G.R.Lazio 34/2012 Art.2.4 è chiaro: "La normativa vigente prevede per le imprese che effettuano attività di costruzione, demolizione e scavo i seguenti adempimenti: Redazione e tenuta del Formulario dei Rifiuti (FIR) per ogni carico avviato a conferimenti in impianto autorizzato..." quindi non comprendo come la modulistica far gravare tale onere sul tecnico che a fine lavori può soltanto allegare i formulari prodotti dall'impresa e non ha strumenti ne obblighi normativi per verificarne la correttezza.
RispondiEliminaperdonate l'intrusione ma individuo uno scollamento fra legislazione e moduli. nel Dlgs 152/2006 si specifica che (art. 193 comma 2) il FIR "deve essere compilato,datato e firmato dal produttore o il detentore", come produttore si intende colui che ha prodotto i rifiuti. Anche il D.G.R.Lazio 34/2012 Art.2.4 è chiaro: "La normativa vigente prevede per le imprese che effettuano attività di costruzione, demolizione e scavo i seguenti adempimenti: Redazione e tenuta del Formulario dei Rifiuti (FIR) per ogni carico avviato a conferimenti in impianto autorizzato..." quindi non comprendo come la modulistica far gravare tale onere sul tecnico che a fine lavori può soltanto allegare i formulari prodotti dall'impresa e non ha strumenti ne obblighi normativi per verificarne la correttezza.
RispondiEliminarileggendo i passaggi normativi in effetti la responsabilità non è del tecnico ma solo dell'impresa, sebbene la giurisprudenza nel tempo ha attribuito al DL responsabilità di ogni sorta. Si potrebbe fare un interpello/esposto al nostro ordine: se hai tempo preparalo con dovizia di dettagli e riferimenti e mandamelo, così farò un post apposito per raccogliere le firme di sottoscrizione.
EliminaHai ragione, si dovrebbe. Ci penso! Grazie.
EliminaGentile architetto,
RispondiEliminaal di la delle responsabilità del committente riguardo ai rifiuti edili, volevo chiederle se lo smantellamento del pavimento e dei rivestimenti delle pareti di una cucina piastrellata in appartamento, con relativa posa di nuovo pavimento e rivestimento, è soggetto a CIL? Oppure non è necessaria nessuna pratica burocratica da parte del committente?
Grazie.
è attività libera, se non è in immobile vincolato.
EliminaBuonasera Arch. Campagna, se vado a demolire un vano porta chiuso con mattoni e con gli stessi,quindi riutilizzandoli, vado a chiudere un varco su tramezzo non produco rifiuti in quanto li riutilizzo, come devo comportarmi nel redigere il fine lavori della cila? grazie
RispondiEliminaBuonasera arch. Campagna,
RispondiEliminaa quanto pare ad oggi la delibera comunale 100 del 25/11/2016 impone la presentazione della dichiarazione di produzione rifiuti (allegato 1) Per Dia Scia Cila e Cil. Nel caso della Cila il Suet non ha ancora predisposto la possibilità di inserire tale dichiarazione. Parlando con un mio amico avvocato lui mi suggerisce di inviare, in qualità di progettista, il modello firmato e timbrato tramite pec al municipio di competenza e a chiusura lavori inserire nell'apposito campo sia i F.I.R. che la dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti (allegato 2) Altra tutela suggeritami: A volte mi è capitato di ricevere il FIR in copia originale (con timbro discarica) e in questo caso nessun problema. Altre volte invece ho ricevuto una copia cartacea o tramite mail. La procedura corretta è quest'ultima poichè le copie dovrebbero rimanere al produttore/detentore - al trasportatore, alla discarica e non al Direttore dei lavori. In quest'ultimo caso il consiglio è stato quello di farsi aggiungere sulla copia del fir una nota a penna "copia conforme all'originale" e di seguito firma data e timbro del trasportatore. Volevo sapere cosa pensi in merito ai due suggerimenti Grazie per il lavoro che fai con il Blog
Buongiorno architetto,
RispondiEliminanel caso di lavori in economia (il caso riguarda soltanto la demolizione di due pareti in un'abitazione) come si fa?
Le spiego meglio; il proprietario farà lui stesso i lavori a casa, pertanto non essendoci un'impresa ho chiesto all'AMA e mi hanno detto che non rilasciano al privato nessuna ricevuta. In quel caso basta che faccio fare al proprietario una dichiarazione in cui mi dichiara che ha smaltito i rifiuti presso l'area ecologica xxx il giorno xx?
Grazie mille
Purtroppo in casi del genere non ci sono indicazioni ufficiali pertanto a mio parere può essere opportuno produrre delle autocertificazioni di avvenuto smaltimento presso i centri AMA. Ciò non fornisce garanzia che qualcuno un domani non abbia qualcosa da ridire su questa procedura.
EliminaGentile architetto, volevo porre la seguente situazione che è molto ingarbugliata.
RispondiEliminaCantiere aperto con CILA in un appartamento a ottobre 2016, quindi prima della Delibera sullo smaltimento dei rifiuti. Dopo una serie di problemi con la ditta esecutrice, questa è praticamente sparita lasciando l'appartamento praticamente quasi terminato, a parte alcune cose. Dopo quasi un anno di tentativi di mediazione anche tramite avvocati, si è arrivati a poter chiudere il cantiere. Chiaramente oggi essendo sparita la ditta, questa non può rilasciare alcun certificato di corretto smaltimento.
Crede che per la chiusura lavori sia necessario redigere l'allegato 2 anche se la CILA è precedente alla Delibera di giunta?
se la cila è anteriore alla delibera, a mio parere si può omettere la procedura prevista. in ogni caso, i formulari discarica sono necessari per la chiusura dei lavori, e questo avveniva anche prima della delibera.
EliminaGrazie Architetto. Premetto che parlo come committente e non da tecnico. Ma in questo caso allora che posso fare? Se non posso chiudere il cantiere come ne esco? Ho già atteso un anno e credevo che l'incubo stesse per finire, avendo capito di poter fare le certificazioni di Rispondenza per gli impianti.
Eliminale dichiarazioni di rispondenza possono essere fatte solo per impianti ante 2008 e non possono essere prodotte per impianti fatti successivamente. Per i formulari, provate a chiedere presso la società di smaltimento dove ha portato i detriti l'impresa esecutrice: dovrebbero averne delle copie.
EliminaMi scusi architetto, ma nelle CILA presentate prima dell'entrata in vigore della delibera, i formulari di smaltimento in discarica andavano allegati alla fine lavori?
EliminaGrazie
Anche io sinceramente fino al 2015 non ricordo fossero richiesti per la fine lavori. Saluti, Giorgio
Eliminaprima della CILA telematica, ciascun municipio aveva le sue procedure ed il "suo" modulo fine lavori: su molti di questi moduli era espressamente previsto di allegare i formulari. solo un paio di municipi non li richiedevano, se non ricordo male.
EliminaMa se in una ristrutturazione con CILA la ditta non rilascia i formulari, dopo invito formale della D.l. è sufficiente fare denuncia alla ASL e allegarla alla documentazione di fine lavori, per poter chiudere un cantiere?
RispondiEliminaNon credo sia sufficiente
EliminaBuonasera a tutti, ho trovato questo blog molto interessante e volevo chiedervi un parere: mio suocero è alle prese con il lavoro di ristrutturazione del suo appartamento e mi chiedeva se è lui titolato a firmare il formulario di presa in carico dei rifiuti edili, da parte dell'impresa incaricata a eseguire i lavori, perchè l'impresa gli ha detto che provvede da sola. Il direttore lavori non lo ha convinto quindi ha chiesto a me di cercare maggiori informazioni ma su internet non ho trovato quello che mi serviva... Il cantiere è per la ristrutturazione di un appartamento nel comune di Roma, il cantiere è partito prima dell'entrata in vigore della delibera di cui state parlando ma per vari motivi è in fase di chiusura solo ora. Secondo voi è possibile che la ditta porti via dal cantiere i calcinacci e li smaltisca senza che il proprietario di casa firmi niente? Grazie
RispondiEliminaa mio parere la ditta ha implicita autorizzazione allo smaltimento, nel momento in cui esiste un accordo per l'esecuzione dei lavori. La legge tuttavia stabilisce che il committente ed il direttore lavori sono comunque responsabili di verificare che l'adempimento venga portato correttamente a termine.
Eliminascusate mi intrometto perchè mi trovo in una situazione molto simile aggravata dal fatto che è un cantiere recente.Dopo aver elemosinato in ogni modo il formulario e non aver ottenuto nulla che alternativa ho come tecnico? Devo chiudere la cila.Mi pareva bisognasse denunciare la ditta ma non riesco a capire a quale organo? Grazie e scusate l'intromissione
EliminaArianna
l'organo di vigilanza dovrebbe essere la provincia, comunque l'esposto può essere anche alla Procura in quanto lo smaltimento non regolamentato di rifiuti è un reato penale. Attenzione però perché la denuncia potrebbe riflettersi anche sul committente: il presentare denuncia non fa decadere infatti le proprie responsabilità. Purtroppo comunque è un sistema organizzato veramente male perché né committente né tecnico hanno di fatto strumenti per controllare o "punire" la ditta in tal senso, quindi non ci sono strumenti validi per tutelare sé stessi. è un discorso simile alle dichiarazioni di conformità.
EliminaGrazie Marco .In effetti è incredibile che si possa ritenere responsabili Committente o Tecnico quando non hanno alcun controllo se non richiedere il FIR .Mah io sono tentata di allegare invece del FIR una dichiarazione del Committente controfirmata da me che è stato fatto tutto il possibile per ottenere il Fir e che ci riserviamo di presentare esposto .Poi come ovvio nessuno controllerà e semmai ci chiedessero altro provvederemo con esposto .Grazie mille
EliminaArianna
facciamo sempre grande attenzione a quello che sottoscriviamo in un atto pubblico.
EliminaGentile Architetto,
RispondiEliminase il cantiere produce un modesto quantitativo di rifiuti (viene solamente spostata una porta di 1m e demolite due spallette da 10cm) e il committente vuole riutilizzare i calcinacci ad esempio per piccole opere per abbellire il proprio giardino privato, senza smaltirle, come ci si comporta? Secondo lei a fine lavori si può fare una dichiarazione in tal senso? La firma il DL o il proprietario?
Grazie mille
se c'è un DL, il documento deve essere sottoscritto anche da costui, oltre che dal committente che è sempre il principale responsabile. In questo caso l'ideale sarebbe predisporre un piano di gestione rifiuti in cui si spiega come verranno riutilizzati (cosa che la legge suggerisce sempre di fare: il riuso invece dello smaltimento) e, quindi, a fine lavori far produrre al committente una auto dichiarazione di avvenuta "trasformazione" del rifiuto. Forse non è proprio il massimo del rispetto della norma (il rifiuto deve essere gestito da personale qualificato) ma per piccoli quantitativi non credo facciano storie.
EliminaGrazie Architetto!
EliminaBuonasera Archietto
RispondiEliminaLe scrivo perchè nel Giugno 2017 ho aperto sul SUET una pratica CILA per opere interne. Le opere sono finite nell'arco di 2 mesi e dall'ora chiedo allla Ditta il formulario/i identificazione rifiuti che attestano l'avenuto scarico in discarica dei rifiuti, senza i quali non posso chiudere il titolo. Dato che la Ditta latita (e spero non sia fallita nel frattempo) come posso fare per non incorrere personalmente in sanzioni?
Invierei alla ditta una richiesta formale per la trasmissione di questi formulari, firmata dal direttore lavori e dal committente. Se la ditta non ottempera in un tempo ragionevole, il DL può decidere di estromettere formalmente la ditta dal cantiere e darne comunicazione al municipio e di non autorizzare il pagamento a saldo (se vi sono saldi residui). Dal punto di vista pratico, al municipio potrebbe, ma non dovrebbe, bastare questo scambio di comunicazioni per procedere al fine lavori.
EliminaBuonasera architetto, leggo sempre con molto interesse il suo blog e altre volte sono intervenuta per scambiare opinioni e esperienze. Questa volta volevo chiedere un consiglio perchè, nonostante abbia dichiarato 11000 kg di rifiuti per una ristrutturazione SCIA, la ditta mi ha fornito solo cedole per 2800 kg. In prima battuta mi ha detto che le aveva perse ma confermo che telefonando alle discariche mi è stato detto che loro informatizzano tutto e quindi, se avessero ricevuto il materiale , avrebbero potuto anche a posteriori recuperare la cedola. Dopo aver insistito con la richiesta la ditta mi ha detto che ha portato via il materiale un po' alla volta, così da venir associato ad altri carichi. Per problemi di passaggio degli scarichi abbiamo dovuto rialzare tutto l'appartamento di 6 cm così la ditta mi ha suggerito di giustificare con la macinazione e successivo riutilizzo dei calcinacci la poca quantità di rifiuti prodotta. Non ho capito nemmeno se sia lecito o meno questo riutilizzo fatto direttamente in cantiere con le macine e senza autorizzazione alcuna. Cosa mi consigliate per non rischiare di incorrere in sanzioni (sia io che il committente)? La ditta si giustifica dicendo che nesuno mai verrà a controllare!!!!! Nel modulo 2 è scritto che bisogna giustificare la mancata coerenza tra i rifiuti ipotizzati nel modulo 1 e quelli portati a discarica. Sembrerebbe più un problema mio piuttosto che di responsabilità della ditta!!! potrei chiedergli di rilasciarmi una dichiarazione a proposito su carta intestata ? grazie per i suggerimenti e scusatemi per la mancanza di sintesi nel resoconto dell'accaduto. cordiali saluti
RispondiEliminala normativa in realtà suggerisce di provvedere al riciclo degli inerti laddove possibile, proprio per limitare la quantità di materiale da dover portare a discarica. Comunque il problema è proprio che noi tecnici non abbiamo potere di controllare l'operato della ditta nello smaltimento rifiuti, ma ne abbiamo comunque la responsabilità, ma al legislatore questo pare non interessare per niente. la responsabilità in ogni caso è anche del committente e della ditta, non solo del tecnico.
EliminaGrazie collega, oggi ho parlato con due tecnici del municipio che mi avrebbero consigliato di far redigere dalla ditta una autocertificazione sul riuso del materiale e poi, come tecnico incaricato, la allegherei prendendone atto. Comunque rischio di rimanerne coinvolta, così come la committente, per una superficialità (a meno che non sia malafede) della ditta. Altra frase tipica dei tecnici del municipio: "tanto chi verrà mai a controllare!!!!" Tu cosa mi consiglieresti di fare? Grazie mille e a presto
Eliminapenso che quella suggerita dal Municipio sia una buona strada, e, se te la hanno suggerita così, è probabile che tu non sia stata la prima a chiedrgli aiuto in questa situazione. Spesso non è né superficialità né malafede, ma una questione banalmente fiscale, gestita però in modo sciocco. è anche vero che fare controlli a ritroso per l'amministrazione è oggettivamente complesso.
EliminaSalve Architetto,
RispondiEliminama nel caso di una semplice CILA, che prevede solo la realizzazione di qualche nuovo tramezzo e nessuna demolizione o rimozione, il formulario viene meno?
La ringrazio.
in questi casi io lo invio comunque, specificando che non sono previste demolizioni. si potrebbe comunque considerare anche disapplicata la norma, sotto certi aspetti: si valuti caso per caso se lanciarsi in interpretazioni.
EliminaSalve devo ultimare i lavori in un appartemento e mi è stato detto che devo avviare la scia....preciso che non devo demolire nessuna parete il certificato per lo smaltimento lo devo fare comunque e se è si ha una tassa fissa o cambia a seconda.del peso?? Grazie
RispondiEliminagli adempimenti verso il comune non prevedono diritti di segreteria, a quanto mi risulta.
EliminaQuindi dovrò avviare la scia ma senza certificato di smaltimento ? Scusi ma vorreu capire come iniziare...la scia la devo avviare??
RispondiEliminadeve affidarsi al suo tecnico di fiducia, io a distanza non posso darle suggerimenti perché non potrebbero essere coerenti con la vostra situazione.
EliminaGentile Collega, mai saranno sufficienti i ringraziamenti per questo prezioso blog, ormai un punto di riferimento.
RispondiEliminaVengo al dunque: ho aperto una Cila presso il SUET ad ottobre del 2017 per manutenzione straordinaria.
Capisco che la legge non ammette ignoranza, ma da nessuna parte ho trovato nel SUET l'obbligo dell'allegato 1. Per cui immagino che sia da inserire negli allegati o da allegare in fase di chiusura qualora la cila sia già stata protocollata.
Nell'ottica del risparmio forzato, e Le posso assicurare, con iniziativa del tutto estemporanea, il Committente ha caricato i sacchi e li ha portati in tre viaggi alla discarica AMA.
Essendo circa 10 metri cubi totali e possedendo un pick up non ha avuto alcuna difficoltà.
Salvo presentarsi al lunedì e candidamente mostrarmi l'immobile privo delle pareti demolite dall'impresa e ma senza i sacchetti con i calcinacci.
Ovviamente l'impresa si rifiuta di certificare il corretto smaltimento, non avendone in alcun modo preso parte.
Cosa mi suggerisce?
Ricordo che in un'altra occasione il Committente (che abitava a 50 metri dall'isola ecologica)aveva smaltito una parte presso l'isola ecologica
Eliminail SUET non è allineato alla delibera, comunque io la comunicazione dei rifiuti la mando come integrazione a parte dopo aver protocollato la CILA. per il fine lavori, a questo punto mi farei dichiarare per iscritto dal committente che ha smaltito presso i centri AMA, cosa comunque ammessa dalla legge e che quindi non può essere ritenuto un abuso o una cosa illegittima.
EliminaGrazie per il prezioso consiglio.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminaun mio collega si ritrova a dover fare il Fine Lavori di una C.I.L.A e a dover allegare il formulario dei rifiuti, solo che il proprietario dell'immobile in oggetto, essendo andato fuori budget con i lavori di ristrutturazione, non ha potuto pagare una ditta per lo smaltimento, di conseguenza si è ritrovato a doverli smaltire lui in discarica.
Come ci si comporta in questo caso?
La ringrazio per la sua disponibilità.
nessuno ha finora dato una risposta ufficiale a questa casistica, comunque immagino si possa autocertificare che si è smaltito presso i centri raccolta ama, i quali non mi risulta rilascino dichiarazioni di avvenuto smaltimento. La cosa è credibile tuttavia per piccole quantità di rifiuto inerte, come peraltro prescritto dalle norme di AMA, e, a mio parere, difficilmente applicabile a ristrutturazioni importanti. Se si è smaltito presso una discarica privata, queste mi sembra debbano comunque rilasciare una ricevuta di avvenuto conferimento.
EliminaLe confermo che i centri AMA non rilasciano nessun formulario di avvenuto smaltimento in quanto il proprietario dell'immobile è proprio in uno di questi che ha depositato gli inerti.
EliminaSe fosse che questo stesso autocertificasse l'avvenuto smaltimento, ho notato che nel Fine Lavori non esiste uno spazio apposito dove allegare una dichiarazione del genere, se non che, forse, nella sezione "Dichiarazione di non necessità di inoltro degli Allegati 2 o 3 di cui alla DGC 100/16, in quanto trattasi di intervento senza produzione di rifiuti (D.lgs n.152/06 - DGR Lazio 34/12 - DGC 100/16)", che però non ha corrispondenza con quello che stiamo dicendo.
Dove potrebbe essere possibile allegarla?
Grazie ancora
Salve architetto, grazie dell'aiuto e del suo lavoro.
RispondiEliminaDevo chiudere una CILA presentata prima dell'introduzione dell'obbligo degli allegati sullo smaltimento rifiuti. Il SUET però, mi obbliga a inserire in ogni caso o l'allegato 2 o il 3. Lo devo compilare anche se in fase di apertura della pratica non è stato presentato il progetto di smaltimento?
ricordo che l'obbligo di produrre questi documenti vige dal 2016, momento in cui è stata pubblicata la delibera n°100. Detto ciò, compilerei comunque quanto richiesto dal SUET, eventualmente integrando, ora per allora, anche il modulo che in teoria andava presentato prima dei lavori, magari facendo una integrazione qualche giorno prima di procedere al collaudo. Non mi risultano tuttavia indicazioni specifiche nel merito e non posso garantire che così facendo non si creino problemi interpretativi da parte dell'ufficio.
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RispondiEliminaGentile Architetto, in primis grazie per le preziose informazioni riportate sul suo blog!
RispondiEliminavista la predisposizione sul SUET per allegare la dichiarazione di produzione dei rifiuti anche per le CILA e seguendo un pò ciò che nel blog viene riportato, ho fatto il calcolo per i rifuti che deriveranno dalla demolizione delle tramezzature e per dalla demolizione dei pavimenti. Mi chiedevo se nella compilazione dovessero essere incluse anche lo smaltimento di porte, finestre e eventuali cavi visto che, nel mio caso, il rifacimento dell'apparamento comprende anche gli impianti.
Grazie mille!
in genere io faccio un calcolo vuoto per pieno, così da far rientrare anche i pesi degli elementi quali porte ed impianti. Alcuni elementi comunque vanno smaltiti separatamente.
EliminaBuonasera,
RispondiEliminaLe scrivo sperando possa essermi di aiuto nel trovare le risposte che cerco anche per chi si troverà difronte alla medesima situazione. Mi è stato chiesto di subentrare come tecnico per la fine lavori di una Cila in scadenza (ho visto che il Suet permette la nomina del solo collaudatore, è corretto?). Il problema è che il committente sostiene di non aver mai ricevuto dalla ditta il formulario dei rifiuti e che nè la ditta nè il DL secondo lui ne sono in possesso, oltre al fatto che i rapporti sono stati chiusi malamente con entrambi. Al di là della denuncia che andrebbe effettuata nei confronti sia della ditta che del DL, come si può risolvere la situazione dato che senza questo documento non si può procedere? Lasciar cadere la pratica e fare una sanatoria? In che tempistiche? Cosa succede alle detrazioni avviate?
Grazie,
Cordiali saluti
la responsabilità a mio parere è anche del committente, non solo di impresa e DL, comunque è evidente che senza formulari, o senza una auto-denuncia, non si possa chiudere la pratica. è tuttavia possibile che, se le quantità erano modestissime (dipende dalle opere autorizzate), tipo una decina di sacchi di calcinacci, si sia provveduto a conferire i rifiuti presso i centri di raccolta delle aziende municipalizzate, le quali non sempre rilasciano specifiche ricevute per questo tipo di conferimenti.
EliminaGentile architetto,
RispondiEliminacome comportarsi nel caso di CILA in sanatoria?
Ovviamente il cliente non ha modo di risalire alla ditta che anni fa effettuò il lavoro.
In caso di cila in sanatoria non è richiesta né la ditta né i FIR e l'allegato 2
Eliminastavo per fare la stessa domanda perchè sul SUET sembrava un allegato obbligatorio, invece rileggendo bene dice:"**** Uno dei due allegati relativi allo smaltimento rifiuti è obbligatorio, esclusivamente in presenza di produzione di rifiuti."
EliminaGentilissimo, nel caso di volume di rifiuti inferiore a 30 mc, nella tabella delle consistenze dei materiali da conferire a discarica, "Titolo autorizzativo dell’impianto o discarica" non ho ben capito se si riferisce al titolo che autorizza la discarica allo smaltimento, o se l'impresa si debba far autorizzare con un titolo.
RispondiEliminasi fa riferimento all'autorizzazione che consente alla discarica di poter operare legittimamente.
EliminaGentilissimo Campagna
RispondiEliminaPotresti indicarmi un sito da dove prendere l'elenco delle discariche di Roma, è impensabile che l'impresa, che di solito chiama a smaltire una ditta specializzata, sappia prima dove la ditta andrà a scaricare quindi presum sia più semplice indicare il luogo di smaltimento più vicino al cantiere. Se lo chiedi dicono tutti "Ardeatina", ma non credo vadano tutti lì
grazie
Francesco
anche se la modulistica predisposta non lo prevede espressamente, a mio avviso non è vietato scaricare in una discarica diversa da quella inizialmente indicata. alcune discariche romane hanno il sito internet con le informazioni che servono; altre basta chiamare e le forniscono.
EliminaBuonsera, ho un problema con la ditta che ha fatto i lavori nel mio negozio. Dobbiamo fare il fine lavori ma a quanto pare la ditta non ha il formulario dei rifiuti e nessun altro documento che dichiari lo smaltimento dei rifiuti in discarica, in quanto ha detta del titolare "erano pochi calcinacci". Penso fossero poco meno di 1 mc ma mi sembra di capire che essendo un esercizio commerciale va fatta. Esiste un modo per bypassare il problema? posso farlo fare da un'altra ditta?Posso inserire una denuncia nei confronti della ditta e procedere comunque? siamo fermi da mesi e il titolare continua a non rispondere al telefono e a non farsi trovare in ufficio. grazie
RispondiEliminanon è possibile incaricare una nuova ditta per smaltire dei detriti che non esistono più... purtroppo la legge ha grossi vuoti e non consente alcuna tutela della committenza. Proverei a sentire il comune presso cui è stato depositato il titolo e valutare assieme a loro.
EliminaSalve architetto, una domanda, gli allegati 1 e 2 vengono firmati dal "tecnico nominato",può essere sia il tecnico progettista che il D.L.?
RispondiEliminagrazie
in effetti il modulo non lo specifica ma ritengo sia sottinteso che lo debba firmare il progettista perché è lui che valuta preventivamente la quantità di inerti che si andranno a produrre. viceversa, se il DL è diverso dal progettista, sarà questi che dovrà invece firmare il modulo per il fine lavori.
EliminaGentile architetto,
RispondiEliminacome comportarsi nel caso di CILA Tardiva?
Il cliente ha eseguito i lavori in economia smaltendo i rifiuti presso i centri AMA. Tranne che per un'esigua quantità (24kg) smaltita in discarica privata.
A chiusura della stessa resta solo l'impianto elettrico, che non produrrà rifiuti che necessitano smaltimento in discarica.
Grazie
Olga
ps:
La leggo sempre con molto interesse, grazie per tutte le informazioni che condivide.
con procedura di CILA tardiva il SUET non dovrebbe chiedere obbligatoriamente l'allegato rifiuti. Se comunque gli stessi sono stati smaltiti nel rispetto della norma, può essere preferibile comunicarlo all'amministrazione.
EliminaBuongiorno Architetto, sembra che il Suet chieda l'allegato rifiuti anche in caso di Cila tardiva. Essendo subentrato in cantiere a demolizioni e rimozioni avvenute, come posso certificarne quantità e modalità di smaltimento? Devo dichiarare che il mio cliente (operando in economia) si è servito dei Centri Ama, che non gli hanno rilasciato nulla. E' legittimo? Non rischio che per la Fine Lavori mi venga chiesto il formulario? ..che ovviamente non esiste.
EliminaGrazie, Andrea
non mi risulta che lo chieda, o almeno fino a poche settimane fa no. verificate di aver indicato che la pratica è in sanatoria negli specifici riquadri. Se è una pratica che è stata aperta tempo fa, è bene abbandonarla e aprirne una nuova.
EliminaBuonasera, per opere edili anche CILA in sanatoria il SUET chiede almeno una dichiarazione di non necessità di inoltro degli Allegati 2 o 3 di cui alla DGC 100/16, in quanto trattasi di intervento senza produzione di rifiuti ... che non è la realtà nel caso di eliminazione tramezzi. Per concludere la procedura allegherei in corrispondenza della dichiarazione di non produzione una dichiarazione di non necessità di inoltro poiché all’epoca non obbligatoria ... si può fare?
Eliminadipende dall'epoca di realizzazione delle opere.
Eliminaciao Marco
RispondiEliminami serve un consiglio. sto effettuando una cila in prosecuzione alla precedente. ci ho messo un anno esatto a ricompilarla , perchè ne frattempo ho dovuto richiedere l'accesso agli atti. per fortuna è andata bene. adesso sto riformulando la nuova cila. mi guardo i formulari e sto a 82 tonnellate di rifiuti. ovviamente stiamo parlando di un edificio industriale a Roma. ora sta rottura del piano di gestione rifiuti. quindi dovrei ipotizzare la quantità di rifiuti e poi fare questo piano? dammi un consiglio. grazie
bisogna sviluppare il piano di gestione ed allegarlo alla CILA: trattandosi di destinazione non abitativa il piano serve a prescindere dalla effettiva quantità di rifiuti prodotti o stimati.
Eliminasalve Marco ho un problema sto compilando una fine lavori per una cila e ho allegato il formulario rifiuti mi richiedono la Dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti - Allegato 2 della DGC 100/16. ** ma io non ho mai prodotto l'allegato 1 (non mi è stato chiesto alla presentazione su suet...) cosa faccio adesso secondo te? grazie mille per il tuo aiuto
RispondiEliminain questo caso io farei, prima del fine lavori, una integrazione in cui si allega alla pratica l'allegato 1 e quindi successivamente si procede al fine lavori. comunque è solo un consiglio: non mi pare che ci siano indicazioni ufficiali in merito. in ogni caso la delibera deve essere considerata operativa già dal momento della sua pubblicazione.
Eliminagrazie mille per la risposta vista la situazione vado in municipio a chiedere e poi ti riferisco.
Eliminarisolto parlando con il responsabile al municipio era come dicevi tu ho predisposto l'allegato e fatto l'integrazione prima della fine dei lavori grazie mille per i tuoi consigli sono sempre preziosi Chiara
Eliminabene, grazie del feedback.
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RispondiEliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminagrazie per la preziosa guida.
Sono un committente che sta avendo non pochi problemi con la ditta appaltatrice e il tecnico incaricato per i lavori.
Nel dettaglio la ditta si rifiuta di consegnare il formulario dei rifiuti, assieme al nuovo tecnico incaricato stiamo cercando di capire come chiudere la CILA pur non disponendo del suddetto documento. Sa darci delle indicazioni in merito?
In attesa di un suo cortese riscontro.
Saluti,
Jacopo
non si è ancora capito come si può procedere in tal senso: l'obbligo di acquisire questi documenti è di fatto in capo al committente, anche se questi oggettivamente non ha "potere" effettivo sulla ditta, se non quello economico. a me appare come un grave vuoto normativo.
EliminaHai risolto in qualche modo?
EliminaSalve Architetto,
RispondiEliminadevo chiudere una Cila e non ho ben capito la differenza tra Allegato 2 e Allegato 3. La cila riguarda un appartamento di 60 mq, con pochi rifiuti. Grazie
sempre più complicato fare l'archietto...in ogni caso per le murature e i rivestimenti ce la posso fare, ma quando il rifiuto è costituito da porte e finestre o dai radiatori?
RispondiEliminaogni materiale deve essere differenziato e occorrerebbe avere un formulario per ogni materiale, o almeno un documento che attesta che i prodotti sono stati presi in carico da altra figura.
EliminaGentile architetto,all'interno del comune di Roma come si è evoluta la situazione nel caso di rifiuti per una attività commerciale, derivanti da Cila? Visto che non posso utilizzare il modello Residenziale per la dichiarazione di produzione rifiuti,dovrei redarre un piano di smaltimento anche se si tratta di pochi rifiuti derivanti dalla sostituzione dell'impianto elettrico e da qualche calcinaccio? E' sufficiente,di solito,una relazione sui lavori effettuati descrivendo i rifiuti prodotti? (in pratica una estensione del modello Residenziale e fino a 30 mq di rifiuti). E nel caso si smonti un controsoffitto per conservarlo (è nuovo,andrà rivenduto ),come ci si comporta? La ringrazio per l'attenzione.
RispondiEliminail piano di gestione rifiuti in caso di piccoli cantieri può essere ristretto alle informazioni essenziali. comunque no, non vi è una procedura alternativa semplificata per le destinazioni non residenziali, quindi va fatto anche per minime quantità di inerte.
EliminaInnanzitutto grazie per la celerissima risposta. Mi limiterò alle informazioni essenziali, seguendo come traccia l'allegato 6 della Deliberazione Giunta Regionale - numero 34 del 26/01/2012 (nell'allegato A). Credo sia un giusto compromesso trattandosi veramente di un piccolo cantiere in 40 mq. Un saluto e grazie ancora.
EliminaBuonasera Marco, non so se puoi aiutarmi...
RispondiEliminain apertura di una CILA per fusione di due appartamenti, i cui lavori di fatto hanno comportato la demolizione di pochi metri quadri di pareti in cartongesso,
non ho inserito l'allegato 1 e ora non è possibile inserirlo, come invece leggo qui consigli di fare prima della chiusura lavori. Inoltre, essendo davvero pochi rifiuti leggo si può dichiarare che il committente ha smaltito presso la discarica da solo, ma sinceramente non vedo dove poter allegare e cosa realmente dichiarare. Devo comunque trovare il modo di allegare l'1 e allegare comunque il 2 anche se non allego i formulari dell'impresa e inserire la dichiarazione del proprietario? Faccio un unico invio in fondo alla scheda dove si dice "aggiungi allegato" di tutti i moduli?? non so se sono stata chiara. Grazie per il tuo consiglio eventuale e buon lavoro.
mi sembra strano che tu non possa allegare documenti alla CILA: forse l'hai già collaudata e chiusa?
EliminaBuongiorno Marco, forse non sono stata chiara io. Secondo te potrei fare un unico allegato al momento del collaudo (in fondo alla pagina) sia dell'allegato 1 che di eventualw dichiarazione da parte del proprietario di aver lui stesso provveduto allo smaltimento? Perché non trovo dove poter altro dichiararlo. E in quel caso, non devo allegare altro secondo te? Grazie
RispondiEliminasecondo me è meglio se l'allegato 1 e la documentazione post-operam abbiano protocolli separati. comunque prova a sentire in municipio cosa ti dicono di fare.
EliminaBuonasera, intervento in un ufficio, smontaggio pareti mobili da immagazzinare, già specificato nella CILA che non si sarebbe avuta produzione di rifiuti: è corretto allegare una dichiarazione in carta intestata che non vi è necessità di inoltro degli Allegati 2 o 3 di cui alla DGC 100/16, in quanto trattasi di intervento senza produzione di rifiuti (D.lgs n.152/06 - DGR Lazio 34/12 - DGC 100/16)? Nella Delibera di Giunta Capitolina n.100 in attuazione della dgr Lazio 34/2012 non c'è modulo predisposto tra gli allegati.
RispondiEliminadovrebbe, nella legislazione nazionale, esserci un riferimento alla possibilità di dichiarare che i materiali sono stati presi temporaneamente in carico da altra ditta, o una cosa del genere.
EliminaGrazie mille
EliminaBuongiorno arch Campagna volevo chiederle un'informazione perchè per la prima volta sono stata incaricata solo come progettista e non come direttore dei lavori. Chi è in questo caso che dovrà presentare i doc relativi alla tracciabilità dei rifiuti? si parla di tecnico incaricato ma non ho trovato nessun altra specifica in proposito. Grazi mille
RispondiEliminala legge non chiarisce chi è la figura responsabile: secondo me è una responsabilità trasversale tra ditta, committente e direttore lavori.
Eliminainfatti la firma con il timbro viene messo sotto la dicitura TECNICO NOMINATO. Andrebbe indicato nella lettera di incarico del d. l.? il progettista ne è responsabile secondo lei?
Eliminagrazie mille
il progettista è responsabile del pre-dimensionamento, ma, se non coincide con il direttore lavori, come può essere considerato responsabile in caso di mancati adempimenti in corso d'opera?
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaBuongiorno, sto compilando una fine lavori per una cila e mi sono accorta di non aver caricato l'allegato 1 per lo smaltimento rifiuti (il sistema non mi ha bloccato l'invio della pratica). E' possibile caricare l'allegato 2 senza aver prodotto l'allegato 1? Leggo nei commenti che lei suggerisce in questi casi un'integrazione alla pratica, ma il portale non mi consente la modifica degli allegati. Mi devo rivolgere direttamente al municipio? O c'è una procedura specifica? Grazie
RispondiEliminaalcuni municipi accettano che sia caricato anche successivamente.
EliminaBuonasera arch. Campagna, mi trovo a dover comunicare una fine lavori di una CILA consegnata nel 2016 da un collega non più presente nello studio in cui lavoro. Il formulario di avvenuto conferimento rifiuti fornito dalla ditta però è datato agosto 2016 mentre l'inizio lavori della CILA è indicato a ottobre 2016. Questo perchè la Cila presente sul suet è la correzione di una CILA consegnata in cartaceo a maggio 2016 (non appare infatti nell'elenco delle pratiche avviate del Suet) . Secondo lei si può comunque procedere nel fine lavori tralasciando il fatto che il Fir ha una data antecedente all'inizio lavori indicata nella CILA? grazie
RispondiEliminadirei di specificare che si riferisce a lavori autorizzati con un precedente titolo di cui quello che si va a chiudere rappresenta una sorta di variante o integrazione.
EliminaBuongiorno, chiedo scusa ma rileggendo il testo della delibera non trovo il senso di "o entro i 30mc o per gli immobili residenziali". Mi sembra invece di capire che in ogni caso in cui ci si trovi nella produzione di più di 30 mc di rifiuti il piano debba essere redatto.
RispondiEliminaComma a della Del.100: a) in caso di interventi che producano al massimo 30 mc. di rifiuti non pericolosi e riguardino immobili a carattere residenziale o assimilabile
l'interpretazione che è stata data è questa: solo per le destinazioni residenziali, finché il quantitativo è fino a 30mc, è possibile inviare il modulo semplificato; in tutti gli altri casi è necessario il piano di gestione.
EliminaCiao Marco, per quanto riguarda la redazione del piano di gestione dei rifiuti per una ristrutturazione totale di un appartamento a Roma, non ho trovato alcun fac simile di piano in rete. Per caso hai qualche indicazione in più su dove cercare?
RispondiEliminaGrazie in anticipo.
T. Moretti
Buonasera arch. Campagna, sto compilando una CILA per lavori di manutenzione straordinaria in un ufficio privato (destinazione catastale A10). I lavori in questione riguardano la sola realizzazione di tramezzature in cartongesso. Pertanto, dando come ipotesi che possa avvalermi della modulistica semplificata in quanto "assimilabile" al residenziale, come comportarmi rispetto alla compilazione dell'Allegato 1 e 2 sul SUET non dovendo effettuare demolizioni e/o produzione di rifiuti? Dovrei creare un'autodichiarazione che attesti la non produzione di rifiuti? Grazie in anticipo
RispondiEliminase non vi è produzione di rifiuti (nemmeno un sacchetto?) non è chiaro cosa si debba fare: potrei ritenere sufficiente compilare la modulistica e poi lasciare in bianco la parte della stima dei rifiuti, indicando più sotto che non se ne produrranno.
EliminaBuonasera, ho un quesito, ma se le opere sono fatte in economia nel solo spostamento di una porta, va comunque inoltrato l'allegato 1?
RispondiEliminaGrazie.
non mi risulta ci sia un limite minimo di opere al di sotto del quale la procedura non va fatta
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaSalve,
RispondiEliminada ing. avrei un quesito; nel fare una cila nel quale i lavori sono molto esigui e vengono svolti in prima persona dal committente, i rifiuti prodotti vengono smaltiti nell'isola ecologica e quindi senza formulario o altre ricevute. In questo caso l'allegato come deve essere compilato ?
la delibera non lo specifica ma ritengo che in questi casi, consentiti dalla Legge, possa ritenersi congrua una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il committente dichiara di aver adempiuto all'obbligo di legge in questo modo. Se volete il mio spassionato consiglio, comunque, li andrei a smaltire presso una discarica autorizzata in grado di rilasciare regolare formulario.
EliminaSalve, architetto le espongo il quesito: ho ristrutturato un appartamento e la ditta incaricata non vuole consegnarmi i formulari. fra le altre cose la ditta ha chiamato il responsabile del sito intimandolo di non consegnarmeli perché altrimenti lo avrebbe denunciato.comuque io ho diffidato la ditta per finire i lavori, ma adesso mi chiedo come posso ottenere i formulari a chi mi devo rivolgere? Grazie
RispondiEliminapurtroppo è una situazione ambigua perché la legge non tutela né la figura del committente - che è responsabile della produzione di questi documenti, anche se è del tutto evidente che non è lui che materialmente li produce - né quella del tecnico. io credo che la discarica possa produrre le copie dei formulari, chiedendogliele. sentirei anche un legale.
Eliminasalve Marco ho un problema devo compilare una fine lavori per una cila ho previsto con l'allegato1 9000 kg (ho fatto una stima superficiale) oggi l'impresa ho scoperto che mi ha prodotto altri 8000 kg (gli ho fatto demolire delle ricostruzioni a mio parere non fatte a regola d'arte) cosa faccio adesso secondo te, cosa mi consigli di scrivere nell'allegato2? grazie mille per il tuo aiuto Chiara
RispondiEliminaBasta specificare, nel campo relativo alle note, a cosa sono dovuti quei kg in più. Succede (quasi) sempre che le quantità riportate nei FIR non tornino con le quantità stimate, sia per modifiche al progetto, sia per altri motivi. Io specifico sempre le motivazioni e non ho mai avuto problemi. D'altra parte, nonostante non sarebbe nostra responsabilità tutta questa questione dei rifiuti, il modulo è pensato (per fortuna) per poter motivare le eventuali discordanze. Penso che l'ottimo collega Marco ti darà una risposta molto simile. Saluti
RispondiEliminagrazie mille Lorenzo per la tua risposta, allora specificherò le motivazioni dei kg prodotti in piu' nella nota.
RispondiEliminaBuonasera, per opere edili anche CILA in sanatoria il SUET chiede dei allegare almeno una dichiarazione di non necessità di inoltro degli Allegati 2 o 3 di cui alla DGC 100/16, in quanto trattasi di intervento senza produzione di rifiuti ... che non è la realtà nel caso di eliminazione tramezzi. Per concludere la procedura allegherei in corrispondenza della dichiarazione di non produzione una dichiarazione di non necessità di inoltro poiché all’epoca non obbligatoria ... si può fare?
RispondiEliminadipende dall'epoca di realizzazione. per favore non replicate le domande: io vedo tutto ciò che postate, non c'è bisogno di scrivere più volte.
EliminaBuongiorno, se l'impresa ha abbandonato il cantiere e non ha rilasciato i formulari nonostante le innumerevoli richieste?
RispondiEliminacome si procede?
grazie
purtroppo committente e tecnico non sembrano avere strumenti normativi per poter sistemare da soli la questione, ed il committente è pure responsabile dello smaltimento, anche se materialmente non ha la gestione materiale della situazione. è una norma paradossale e che ha moltissime lacune.
EliminaBuonasera arch. Campagna vorrei chiederle un consiglio. Sono stata incaricata per la presentazione di una CILA e di conseguenza incaricata come progettista. Non sono stata incaricata per la direzione lavori. Dovendo allegare la presunta produzione di rifiuti, ma non seguendo il cantiere, come potrò fare ad essere certa che mi verrà consegnata la documentazione relativa al trasporto a discarica (cedole con sopra riportate le quantità)? Sarebbe meglio se il tecnico incaricato fosse il DL che seguirà il cantiere?
RispondiEliminaPosso fare solo la prima parte mentre a chiusura lavori sarà il DL a inviare il secondo modulo? Non risulta da nessuna parte l'incarico per questa procedura
Grazie mille
il progettista esegue una stima dei detriti: è naturale che sarà poi il DL a produrre l'allegato finale con allegati i formulari. se vi saranno differenze nelle quantità, dovrà giustificarli.
EliminaGrazie arch. Campagna vorrei chiederle un'ulteriore informazione perchè sono sorti diversi attriti con il committente ancora prima della presentazione della CILA.
EliminaMi è stata tolta la direzione lavori (nonostante fossi stata incaricata e avessi già inserito l'incarico in piattaforma). Così vorrei valutare la possibilità di potermi slegare da questa dichiarazione sui detriti perchè non vorrei poi essere obligata a presentare (in qualità di tecnico incaricato) anche l'all 2
Lo chiedo perchè nell'all. 1 si parla di tecnico nominato e non di progettista incaricato nella presentazione della CILA. Oppure il progettista è comunque incaricato anche di questa dichiarazione?
Se la figura del Direttore dei Lavori non coincidesse con quella del progettista potrebbe essere comunque incaricato dal committente?
Scusi per l'insistenza ma mi sento davvero in difficoltà
Grazie mille
secondo me ha senso che la stima iniziale la faccia il progettista, anche se nel modulo non è specificato. Non devono nascere attriti su queste cose: il corretto smaltimento rifiuti è un obbligo di legge.
EliminaGrazie mille arch Campagna
EliminaBuongiorno Arch. Campagna.
RispondiEliminaSto presentando una CILA tardiva, in sanatoria. Nella sezione allegati, è indicato che nel caso di produzione rifiuti è necessario allegare i moduli/dichiarazioni previste dalla norma vigente. Nel mio caso, considerato che si tratta di un intervento fatto eseguire dal Richiedente a Luglio scorso, è necessario allegare tali dichiarazioni, con le copie dei FIR? La ringrazio. Cordiali saluti
Buonasera Architetto, grazie per il suo prezioso blog.
RispondiEliminaHo letto con attenzione anche le richieste dei miei colleghi per evitare di ripetere, ma mi pare che nessuno abbiamo fatto questa domanda che ora vorrei farle.
Sto presentando una CILA in cui sono committente, progettista e DL.
Quando vado a compilare la Dichiarazione di produzione rifiuti mi parla di un soggetto legittimato e subito dopo di un tecnico nominato: secondo lei, devo inserire i miei dati in entrambi i casi? Oppure sono costretta a nominare un tecnico diverso da me per questa questione dei rifiuti?
essendo sia committente che tecnico, dovresti compilare tutti i campi a nome tuo.
EliminaGrazie mille
EliminaSalve Marco,
RispondiEliminain riferimento alla risposta fornita a Jacopo del 26 gennaio 2020 19:54 - "... l'obbligo di acquisire questi documenti è di fatto in capo al committente, anche se questi oggettivamente non ha "potere" effettivo sulla ditta, se non quello economico. a me appare come un grave vuoto normativo":
Potresti gentilmente dirmi a quale norma esattamente posso fare riferimento per chiarire al mio Committente che l'obbligo di acquisire i Formulari Identificazione Rifiuti è in capo al Committente stesso?
Molte grazie
non credo esista un passaggio normativo esplicito: è invece implicito nel ruolo, laddove la legge individua il committente o, al più, il responsabile dei lavori (che coincide con il committente se non nomina una figura apposita) quale soggetto responsabile del corretto smaltimento e degli adempimenti correlati. il direttore lavori comunque potrebbe intimare per iscritto all'impresa di consegnarli, se ci sono problemi in tal senso.
EliminaSalve Archietto, complimenti per il suo blog. Volevo sottoporre il seguente quesito: Sto presentando SCIA in sanatoria art.37 accertamento conformità (difformità databili epoca anno 1965), il SUET non mi fa procedere se non inserisco la dichiarazione di produzione rifiuti (sebbene abbia in relazione tecnica inserito non produzione terre o rocce da scavo). secondo voi allego una dichiarazione ulteriore spiegando che trattasi di intervento in sanatoria per interventi del 1965?
RispondiEliminatalvolta il meccanismo del suet si impunta. io suggerisco sempre, appena aperta l'istanza e complati i primi campi del titolare, andare subito avanti dove si può specificare che è una sanatoria: in questo modo a me sembra che il sistema recepisca la cosa in modo più corretto e non chieda cose che dovrebbero essere richieste solo per le istanze per opere da realizzare.
EliminaBuongiorno, per una CILA per opere di manutenzione straordinaria in un appartamento, inizialmente ho calcolato circa 27 mc di rifiuti e l'ho inserito nel modulo (si tratta di una ristrutturazione totale con parecchie demolizioni). Poi durante i lavori il committente ha voluto demolire e ricostruire il tavolato interno delle tamponature per migliorare l'isolamento termico nell'intercapedine, pertanto con le demolizioni siamo arrivati a circa 45000 kg, superando così i 30 mc (circa 35).
RispondiEliminaOra, siccome devo fare comunque la sostituzione CILA sul SUET perché oltre questa modifica il committente ha voluto poi cambiare anche altri tramezzi e porte, mi chiedo se devo comunicare questo cambiamento, e fare il piano di gestione rifiuti a posteriori (magari posso immaginare di non aver ancora fatto la somma dei totali dei FIR), oppure se basta a fine lavori allegare la dichiarazione di produzione rifiuti spuntando l'opzione in cui dichiaro che il totale non corrisponde al totale stimato inizialmente e perché.
Che ne pensi? ti è mai capitata una situazione simile?
nel caso in cui ritieni che io debba produrre il piano di gestione, potresti darmi indicazioni su come farlo (fac simile, esempi ecc) siccome non mi è ancora mai capitato di farlo.
Grazie mille!!
il superamento del limite ti fa comunque ricadere nell'obbligo di piano di gestione rifiuti: nel presentare la nuova CILA manda direttamente il piano di gestione invece del modulo compilato come da delibera 100/16. Il fatto che il piano di gestione è successivo ai FIR lo diranno le stesse date dei formulari, però non mi sembra un problema serio, visto anche che hai sforato di poco, tutto sommato. La prossima volta, invia il piano di gestione come atto integrativo alla CILA/SCIA prima di superare il limite.
EliminaGrazie per il tuo consiglio! A presto.
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