- realizzazione ponteggi con vita attesa inferiore a 2 anni (prima il limite era l'altezza); realizzazione linee vita sulle coperture dei fabbricati;
- demolizione e ricostruzione di tramezzi interni e tamponature esterne "che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali". Questa definizione è presa da quella del vecchio regolamento e qui permane una grande ambiguità o, comunque, una forte problematica di tipo operativo: per come è scritto nel regolamento, di fatto ogni volta che si demolisce un tramezzo occorrerebbe far fare uno studio da uno strutturista per capire se la demolizione di quel tramezzo possa influire sullo stato deformativo. Detto fra noi, negli edifici realizzati fino a qualche decennio fa, lo stato deformativo viene sempre alterato dalla rimozione dei tramezzi, perché essendo le strutture progettate senza obbligo di dover rispettare delle frecce limite d'inflessione, queste vanno ad "adagiarsi" nel momento in cui vengono rimossi i tramezzi che "impedivano" il naturale assestamento. Qui scatta una questione prettamente interpretativa: rimuovendo un tramezzo che fa "assestare" il solaio - solo perché quel tramezzo impediva il suo naturale assestamento -, sto "modificando il comportamento deformativo?" in verità no, perché la deformazione è connaturata nel funzionamento stesso delle strutture, ma per come è scritto il passaggio normativo permane il dubbio interpretativo. Diverso è il caso limite dei solai comunque realizzati in modo errato, ma sono situazioni difficilmente prevedibili in sede di progettazione. Personalmente, invece che fare degli studi preliminari che possono risultare anche inutili se non del tutto impossibili (bisognerebbe fare dei saggi nelle strutture portanti per determinarne con precisione le dimensioni e la qualità), preferisco adottare delle tempistiche di cantiere che impediscano un assestamento dei solai (p.e. realizzazione dei futuri tramezzi prima della demolizione di quelli preesistenti) oppure l'impiego di appositi puntelli, da rimuovere solo dopo l'avvenuta esecuzione dei nuovi tramezzi.
- rifacimento di impianti e pavimentazioni;
- rifacimento di piccole orditure o manti di copertura e lastrici (la frase non è scritta secondo me in modo del tutto chiaro);
- ringhiere, cancelli mobili, gabbionate di altezza fino ad un metro;
- scale interne in legno o metallo prefabbricate (questa è importante perché assente nel precedente regolamento) in edifici privati non aperti al pubblico. Dunque nel caso di realizzazione di scale in calcestruzzo, occorre comunque il progetto;
- arredi interni e scaffalature;
- controsoffitti leggeri. Questa definizione viene riportata in modo esatto a come era nel vecchio regolamento: mi sarei aspettato un miglioramento di questa definizione perché di controsoffitti ve ne sono di centinaia di tipi: esistono controsoffitti acustici con lastre di peso specifico molto elevato e coibentati, così come esistono soppalchi realizzati con semplice controsoffittatura;
- chiusure con infissi di porticati o logge;
- muri di recinzione non aventi anche funzione di sostegno, se di altezza fino ad 1 metro da terra escludendo dal calcolo l'eventuale ulteriore recinzione (che fino ad un ulteriore metro è anch'essa esclusa, a leggere la relativa definizione, ma non è chiaro se le dimensioni si debbano "sommare", nel qual caso si sconfinerebbe nell'applicazione dell'art. 6 descritto in seguito);
- trasformazione di finestra in porta-finestra e vice-versa su muratura portante;
- impianti solari o fotovoltaici realizzati sulle coperture dei fabbricati se di peso fino a 0,2kN/mq (circa 20kg/mq) - attenzione: un semplice impianto solare con boiler esterno supera facilmente questo valore, perché il boiler già di per sè, riempito d'acqua, arriva a pesare anche fino a 200kg. dunque se anche l'impronta a terra complessiva del pannello può essere di 5mq, il valore medio viene facilmente superato. Questa distinzione è una novità rispetto a prima;
- piccole costruzioni isolate, non destinate ad abitazione, con superficie a terra fino a 10mq e altezza fino a 350cm.
- pergolati in legno o metallo, se con superficie fino a 20mq e con altezza massima di 3,50 mt. A mio parere, tale limite si impone anche per le pergotende, essendo sotto molti aspetti assimilate alle pergole e pergolati.
- realizzazione di tettoie con H max 350cm e con fondazioni superficiali (sono pertanto escluse, a mio avviso, le tettoie realizzate su terrazzi esistenti);
- le pensiline, cioè coperture prive di pilastri ancorate solo al muro verticale, se di sporgenza superiore ad 1,0 metri e fino a 2,5 metri: ciò impatta notevolmente, perché per esempio secondo le definizioni del comune di Roma, una pensilina è tale fino a 120cm di sporgenza: ciò significa che questa definizione adesso introduce un ulteriore livello di complessità: fino a 100cm di sbalzo abbiamo quindi pensiline che sono tali per il comune e che non necessitano di progetto strutturale; da 100 a 120cm abbiamo pensiline che necessitano di progetto strutturale asseverato; oltre 120cm abbiamo tettoie che necessitano di progetto sismico;
- pergolati di legno o acciaio, con H max 350 cm e con superficie di impronta a terra fino a 20mq - a mio avviso si applica anche alle pergotende;
- scale esterne e relative coperture;
- apertura e/o chiusura di porzioni di solaio, siano essi intermedi o di copertura;
- recinzioni di altezza compresa tra 1 metro e 3,5 metri (ne consegue che le recinzioni fino ad 1 metro di altezza non necessitano di progettazione);
- impianti solari o fotovoltaici che gravano sulla copertura del fabbricato fino ad un carico complessivo di 1,5kN/mq (circa 150 kg/mq);
- soppalchi abitabili interni realizzati al piano terra dei fabbricati ed aventi struttura indipendente (quindi è escluso il caso in cui l'edificio abbia degli ulteriori piani al di sotto di quello terreno;
- intervento localizzato di riparazione o sostituzione di solaio interpiano o di copertura, purché non ci sia variazione di geometria o di carichi;
- sostituzione di piattabande esistenti e nuova realizzazione di varchi murari su muratura portante aventi larghezza fino a 150cm e se la superficie frontale dell'apertura non supera il 25% della superficie della "parete libera piena" su cui si interviene;
Ci sono alcuni elementi che non sono citati espressamente nel regolamento sismico e che quindi, per prassi, sono comunque soggetti ad autorizzazione. Tra questi per esempio vi sono le serre solari.
se la contestazione del comune è limitata all'aspetto strutturale, si può cercare di risolverla con il deposito di un progetto in sanatoria, ma il problema è sempre la verifica della struttura che dovrà sostenere il carico. la pre istruttoria che fanno molti municipi non ha alcun valore validante, infatti sotto certi aspetti non serve a niente se non a quello di "filtrare" pratiche con errori madornali. purtroppo la materia è complessa, mi rendo conto e capisco la sua amarezza.
RispondiEliminale procedure repressive sono molto individuali e variano da municipio a municipio. penso che tratterranno la somma per convertirla in sanzione per abusivismo edilizio, visto che, avendo presentato un titolo, vi è una sorta di auto-denuncia: tanto la procedura di calcolo è la medesima. Nel frattempo, e prima che inizi la procedura repressiva che sfocerà non solo nel trattenere i soldi ma anche nell'intimare la demolizione, può provare come dicevo a superare il vizio vedendo se è possibile depositare una sanatoria strutturale, integrarla all'istanza di DIA e quindi chiedere il riesame della documentazione già trasmessa.
RispondiEliminaguardi sinceramente non ho molta esperienza di questa procedura, ma da quello che ho capito e sentito, il genio civile quando riceve una istanza di sanatoria si limita a fare l'esposto in procura, e poi procede con l'iter amministrativo. Dunque immagino che la procura poi si muova per suo conto. Se sta valutando di demolire il manufatto per far decadere il procedimento, può essere un idea ma deve coordinarsi con l'ufficio disciplina edilizia dle municipio dove la sua pratica dovrebbe essere istruita.
RispondiEliminaè una strada possibile ma le opere indicate nella SCIA devono comunque avere inizio entro un anno solare dalla protocollazione, e poi possono proseguire per concludersi entro i tre anni. la pergotenda ormai sembra l'unica soluzione urbanisticamente fattibile in molti contesti.
RispondiEliminaSalve architetto, nel mio condominio un proprietario ha installato dei pannelli solari sul lastrico di copertura del fabbricato di pertinenza condominiale.
RispondiEliminaI pannelli solari danno utilità solo al suddetto proprietario, e sono stati montati e collegati personalmente dal medesimo.
Volevo sapere se una tale opera, anche se autorizzata dai condomini, necessita di asseverazione di un tecnico anche se non ricade nella normativa antisismica.
Inoltre quali altri adempimenti avrebbe dovuto fare il condomino.
A tal proposito leggendo il suo post non ho capito se il limite per essere esonerati dalla normativa antisismica nel caso di pannelli solari è di 20 kg al m2 oppure di 150 kg/m2.
Grazie mille
il limite di peso per essere esonerati da ogni procedura sismica è 20kg/mq per impianti solari/fotovoltaici; se tuttavia l'impianto fosse stato installato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo me non è soggetto ad adempimenti di progettazione sismica anche se oggi li dovrebbe rispettare(la norma non può essere retroattiva) perché il precedente regolamento non specificava nulla; e se si intende non soggetto, non necessita di nessuna asseverazione tecnica. viceversa se fosse stato installato posteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, allora sarebbe stato obbligatorio effettuare il progetto (se si supera il valore indicato) redatto da tecnico qualificato e depositato presso il genio civile.
EliminaSalve, vorrei un suo parere su una situazione complessa che si è venuta a creare all'interno di un PdC Piano Casa Regione Campania Parco del Cilento. Una porzione dell'edificio (casa monofamiliare da ampliare e suddividere) ha mostrato cedimenti fondali in una porzione esistente della stessa e in particolare quella in muratura (abbiamo una parte della casa in tufo e l'altra in c.a.). Si può considerare variante in corso d'opera la demolizione parziale e controllata della suddetta parte per ricostruirla in c.a. nel rispetto delle norme sismiche o meglio comprendente il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari) che non creano diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario anzi ne costituiscono miglioramento e garanzia? L'intervento necessario prevede il rifacimento strutturale parziale della sola porzione di muratura, della porzione di solaio a quota +0.80 realizzato con un magrone su terrapieno e della porzione di tetto che poggia sulla parte con fondazioni cedevoli, assolutamente nel rispetto del titolo autorizzativo concesso.
RispondiEliminaNaturalmente vorremmo non fermare il cantiere e procedere sia nel progetto autorizzato di ampliamento e suddivisione sia nel miglioramento strutturale (variante in corso d'opera) con deposito ad integrazione al genio del progetto già depositato per la porzione in aderenza che si andava ad ampliare. Mi scuso se non sono riuscita a spiegare. Grazie anticipatamente
come forse ho già scritto non sono uno strutturista: mi informo sulle procedure per sapere quando ho bisogno di un collega che se ne occupa, ma non ho dimestichezza con i casi limite. dovreste sentire uno strutturista e confrontarvi col Genio Civile.
EliminaGrazie per la sua solerte risposta e lo strutturista c'è, ma la domanda riguardava l'aspetto della procedura amministrativa che si deve intraprendere.
Elimina1-Scia per variante in corso d'opera non sostanziale perchè il progetto non viene assolutamente variato nella suo aspetto architettonico e quindi senza fermo cantiere
2-Dia per variante sostanziale con attesa di tutti i NullaOsta??
grazie comunque un suo parere ci potrebbe aiutare
secondo me si può andare in SCIA, ma se la modifica incide su eventuali vincoli, bisogna chiedere l'aggiornamento anche dei rispettivi pareri.
Eliminagrazie mille
EliminaSalve architetto Campagna,
RispondiEliminariguardo il punto h dell'art. 6 sembrerebbe riportato per le pergotende l'asseveramento per superfici mqggiori di 20 mq, e non fino a mq 20 che suppongo possano essere montate senza nessun adempimento. Mi sbaglio? Grazie
h)tettoie e portici con altezza massima pari a 3,50 metri, misurata alla quota d’imposta della falda, con fondazione superficiale; pensiline esterne a sbalzo su strutture esistenti, o isolate su fondazioni superficiali, con aggetto superiore ad 1,00 metro e fino a 2,50 metri; pergolati con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di 3,50 metri con superficie maggiore di 20 metri quadrati
Buongiorno Aechitetto, mi sa dire quale era la normativa di riferimento prima del 2008?
RispondiEliminaGrazie
prima coesistevano diverse norme tecniche, del 2003 e del 1996 mi pare (non sono uno strutturista), che poi nel 2008 sono state tutte elminate ed unificate nell'unico testo. Il precedente regolamento sismico della regione lazio invece era del 2010 se non ricordo male, dovrebbe trovarsi copia ancora in rete, se interessa.
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RispondiEliminaSalve Architetto,
RispondiEliminasecondo lei le seguenti tipologie d’intervento sono escluse dall’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione sismica ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c), d) del Regolamento Regione Lazio n.14/16?
1) la chiusura con una tamponatura in muratura (sp. 10 cm) con contestuale creazione di uno o due vani porta, di una preesistente apertura già munita di saracinesca.
E’ necessario tenere conto anche delle dimensioni più o meno ampie (L x H) del vano da chiudere?
2) l'apertura di una nuova finestra o portafinestra su una tamponatura perimetrale non avente funzioni strutturali di edificio in cemento armato.
E’ necessario effettuare la verifica dell’alterazione della rigidezza del telaio o dell’aumento dei carichi?
Grazie
per il primo caso direi quasi certamente no; nel secondo caso direi pure, ma certo in teoria la verifica dell'alterazione della rigidezza e la verifica dell'eventuale aumento dei carichi, ad essere proprio pignoli, andrebbe fatta in entrambi i casi.
EliminaSalve Architetto,
RispondiEliminagrazie per il sollecito riscontro, avrei necessità di un ulteriore chiarimento, in merito a come comportarsi nel caso della sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sia non strutturali (come i tramezzi interni e l'apertura di una finestra su una tamponatura) che strutturali (come la realizzazione di un solaio a chiusura di un’asola di una scala e di una tettoria esterna).
Un conoscente mi ha detto di procedere nel seguente modo:
1) ottenere il preventivo parere di compatibilità paesaggistico;
2) presentare una D.I.A. in sanatoria, a condizione che le opere risultino conformi alla normativa urbanistica vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della domanda;
3) presentare una denuncia strutturale in sanatoria al Genio Civile;
In alternativa:
4) si potrebbero sanare con D.I.A. le opere non strutturali (tramezzi e finestra), procedendo nel contempo alla demolizione delle opere strutturali (solaio interno asola scala e tettoia esterna), prevedendo la loro ricostruzione con altra D.I.A. una volta ottenuta l’autorizzazione sismica;
La necessità di predisporre due pratiche edilizie, sembrerebbe connessa alla impossibilità nell’ambito di una sanatoria di prevedere l’esecuzione di ulteriori opere, tanto più se inerenti la modifica del manufatto da regolarizzare al fine di renderlo conforme alla normativa. Che ne pensa?
A questo punto nasce però una domanda, come la mettiamo con il parere di compatibilità paesaggistico già ottenuto che legittimava la tettoia esterna da rimuovere per motivi strutturali?
Ci potrebbero essere problemi nella “fase intermedia”, tra la presentazione della prima D.I.A. a sanatoria con demolizione della tettoia e la seconda D.I.A. di nuova costruzione della tettoia? Cosa mi consiglia?
Grazie
la procedura di DIA può prevedere sia la sanatoria di abusi, sia ulteriori opere necessarie o meno alla legittimizzazione. la sanatoria dello strutturale ha il problema dell'esposto in procura, ed inoltre la struttura realizzata dovrebbe rispettare le norme di progettazione sismica attualmente in vigore il che non è detto: forse effettivamente conviene agire come da punto 4, fermo restando il chiedere preventivamente il paesaggistico in sanatoria, per il quale però ci vuole molto tempo (qualche anno).
EliminaSalve volevo un suo parere in relazione agli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica.
RispondiEliminaCon le nuove indicazioni del regolamento del luglio 2016 nel suo articolo parla al punto 2 di demolizione e ricostruzione di tramezzature interne ed esterne che non interferiscono con lo stato tensionale. In realtà nella circolare si parla solo di tramezzi (quindi suppongo solo interne) per cui è specificato la demolizione e ricostruzione (punto b art 8). Mentre al punto c) sempre art 8 si parla di interventi su tamponature (quindi suppongo sia esterne che interne) e non viene specificato nulla sulla demolizioni e ricostruzione, come fatto al punto sopra. Quindi mi sembra di capire che per interventi si intenda solamente magari una aumento di spessore (per installazione capotto ad esempio) e non la demolizione o la costruzione di una nuova tamponatura perimetrale (che naturalmente non deve interferire con il comportamento strutturale). La mia interpretazione è a suo parere troppo restrittiva o no e le chiedo nel caso in cui sia necessaria una tamponatura di una parete perimetrale (per chiusura balcone) di altezza pari a 2.70m e dimensione inferiore ai 2.00m (sempre non interferente con il comportamento strutturale del telaio) è necessario presentare la pratica sismica?
non sono uno strutturista, dunque dovrebbe porre domande così specifiche a chi si occupa di questo ambito. tendenzialmente direi che non serve il progetto strutturale nei casi da lei citati, ma è bene chiedere a chi eventualmente se ne occuperà.
EliminaGrazie
RispondiEliminabuongiorno Marco
RispondiEliminaoggi è la prima volta che visito il tuo blog e ti faccio con sincerità i miei complimenti, non solo per la professionalità del contenuto ma anche per la tua disponibilità. Vorrei porre la tua attenzione su una tipologia di lavori che il genio civile rifiuta come progetto strutturale asseverato di seguito descritto: art. 6) lettera non mi ricordo..... sostituzione di piattabande e apertura di vano in muri portanti.....
Voglio dire, che a seguito di sicuro errore nello scrivere la normativa regionale la quale si riferisce alla parola vano e non vani, il genio civile rifiuta una pratica di asseverazione se il progetto presenta contemporaneamente due apertura su muratura portante. E' incredibile quanto imbarazzante ma vero (esperienza diretta)
un cordiale saluto
andrea lombardi
non sono uno strutturista, ma la normativa tecnica (non ricordo esattamente il punto ma ricordo la questione) specifica che è in effetti ammissibile la realizzazione di un solo vano su una porzione di muratura portante in modalità semplificata, mentre la realizazione di più vani è un intervento più delicato, ed in effetti è così: laddove si toglie il muro, bisogna ripristinare capacità portante con telai in acciaio, e la concentrazione di carico potrebbe essere un problema e va gestita. Secondo me dunque il genio non è in errore pretendendo un progetto non semplificato per la realizzazione di più di un vano.
EliminaSalve Architetto e a tutti secondo voi quali sono le caratteristiche della scala prefabbricata in legno o metallo?
RispondiEliminaIo direi sicuramente l'Autoportanza, dopodichè soprattutto per il metallo il discorso di prefabbricazione diventa un pò vago.
Voi che dite?
Saluti e grazie
Salve Architetto,
RispondiEliminaapprofitto spesso negli ultimi tempi della sua esperienza e disponibilità in questo campo. Mi sono anche io imbattuta nella lettura attenta del regolamento del genio civile per capire con quali tempistiche avrò a che fare per procedere all'apertura di un vano per scala interna. Secondo l'art. 6-i) è un'opera non soggt5ta a controllo, ma a semplice deposito e "verifica formale", mi chiedevo però quale fossero i tempi effettivi, ovvero l'autorizzazione a procedere con SCIA è immediata? Se qualcuno deve effettuare anche solo una verifica formale della documentazione presentata ci vorrà del tempo, ma non viene esplicitato nulla al riguardo . Dovendo organizzare i lavori come committente e progettista al tempo stesso, vorrei dare le giuste informazioni all'impresa riguardo le tempistiche. Grazie
Salve, se a qualcuno dovesse interessare, posso testimoniare nel mio caso quali sono state le tempistiche per il rilascio dell'attestato di deposito da parte del sistema Opengenio (intervento locale, non soggetto a sorteggio, genio civile competente di Frosinone). Ho caricato tutta la pratica in data 29 Aprile e ho ticevuto l'attestato di deposito oggi in data 23 Maggio, considerando le festività a ridosso del caricamento, ci sono volute 3 settimane. faccio notare che il sistema rilascia inizialmente una ricevuta di protocollazione, che però non equivale all'attestazione di deposito, ovvero non consente l'avvio lavori.
Eliminagrazie del feedback.
EliminaCiao Elena,
Eliminascusa se intervengo a 2 anni di distanza.
Parli di un tempo per la ricevuta di 3 settimane (e questo per me è male), ma parli di una rciveuta di protocollazione che io non riesco a trovare.
Puoi aiutarmi?
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RispondiEliminaSalve, gentilmente mi occorrerebbe un chiarimento rispetto alla recente normativa di costruzione in zona sismica 2B.
RispondiEliminaDevo chiudere un pergolato di altezza inferiore a 3,50 m e superficie di circa 9mq su un terrazzo.La chiusura avverrà con una finestra nella parte anteriore di altezza 60cm e dei pannelli laterali fono assorbenti e isolanti termicamente in siporex di altezza inferiore ad 1m. Non riesco a capire in quale categoria rientro.
Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica? Art. 8
Progetti asseverabili non sottoposti a controllo? Art.6
oppure altro?
Inoltre il pagamento delle prestazioni relative al progetto/direzione lavori etc.. possono usufruire dell'iva agevolata? e queste le posso poi detrarre in 10 anni il 50% del fatturato?
Grazie e complimenti per gli ottimi consigli che ci riserva in questo Blog.
Adriano
Qualcuno è al corrente del fatto che i progetti presentati a Open Genio ora devono avere prima di tutto l'avallo dello Sportello Unico dell'Edilzia del Municipio di competenza di Roma Capitale ? Come funziona questa procedura ?
RispondiEliminache tempi ha ?
Sono esentati sino al 3 aprile, poi dovranno essere asseverati dal tecnico.
EliminaBuonasera, io ho una situazione in cui debbo sostituire una copertura in laterocementizio con una in legno lamellare. La nuova struttura avrà un peso nettamente inferiore ma anche piccole variazioni perché contempla un abbaino e una parte lasciata a terrazzo laddove esisteva il solaio laterocementizio del tetto.
RispondiEliminaPosso farla passare secondo lei come intervento locale? Grazie
non posso esprimermi come ho scritto forse anche qui non faccio direttamente progettazione strutturale ma ci pensano dei fidati colleghi ai quali mi appoggio e che si assumono la responsabilità dell'interpretazione normativa. In linea di massima comunque tenderei a ritenere di sì.
EliminaL'importante è sia mantenuto il comportamento globale della struttura, nel caso di specie se il solaio in legno non presenterà uno strato in cls di almeno 4cm o comunque un sistema che lo renda rigido, si passerà da solaio rigido (quello in laterocemento) a solai deformabile (quello in legno) non si può considerare intervento locale.
RispondiEliminaNaturalmente c'è da dire che anche il solaio in laterecemnto deve essere effettivamente considerabile rigido (ossia avere una soletta continua di almeno 4cm di cemento gettata sopra) altrimenti ci si mantiene in ambedue deformabili e può essere passato come intervento locale. Nell'intervento locale non conta solamente il carico ma come le azioni orizzontali dopo l'intervento verranno ridistribuite sulla struttura esistente. E questo è possibile saperlo solo conoscendo in modo dettagliato l'effettivo stato di fatto ed il nuovo progetto
grazie.
EliminaBuongiorno io sto in trattativa per acquistare una casa abbiamo bloccato l immobile e nel momento del preliminare sono venuti fuori un po di problemi sia l appartamento in questione sia il palazzo hanno un condono aperto ossia da quello che ci hanno spiegato il. Costruttore ha presentato a tempo debito una planimetria e nel momento di costruzione ha presentato un altra planimetria con riportato tutti i cambiamenti ma non ha mai sanato ora il proprietario dell appartamento sta facendo tutti i giri per sanare il tutto mi sa dire su per giù quanto tempo ci vorrà e se sarà possibile sanare il tutto??
RispondiEliminase non ci sono vincoli, una pratica opportunamente sollecitata può chiudersi entro qualche mese.
EliminaGentile Architetto,
RispondiEliminasono proprietario di un magazzino di 5 mq non residenziali all'interno del mio giardino privato. Vorrei, per praticità, spostare la portafinestra esistente da un lato ad un altro o creare delle aperture sulle facciate del magazzino. C'è anche l'idea di creare un piccolo lucernario sul soffitto. A suo avviso è strettamente necessario il deposito di una pratica al Genio Civile o posso cavarmela con una variante di una Scia in PDC che ho già aperta?
In qualche modo vorrei portare luce e/o aria all'interno di questo magazzino, esiste qualche soluzione o devo per forza pagare un tecnico per una pratica al Genio civile?
Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14
EliminaInterventi non soggetti ad autorizzazione sismica:
ART.8 comma p
"piccole costruzioni isolate, non destinate a civile abitazione, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,50 metri e non rientranti nella categoria asseverabile di cui all’articolo 6 comma 1 lettera n);
A suo avviso potrebbe rientrare tra questi interventi il mio magazzino (ex locale caldaia condominiale) condonato come superficie non residenziale di 5mq?E'ubicato a Roma al XV Municipio...
il comma citato riguarda l'edificazione, non la modifica: purtroppo il dettame normativo non è chiaro. per logica, non dovrebbero essere assoggettate neanche le opere di modifica di strutture non soggette ad autorizzazione, ma spesso l'interpretazione non segue la logica. conviene chiedere presso il genio civile.
EliminaBuongiorno Architetto, secondo la normativa della regione lazio genio civile, se realizzo un massetto alleggerito o igloo per colmare un dislivello di 20 cm tra due solai, devo fare il deposito al genio perchè c'è aumento dei carichi sul solaio oppure no? Premetto che il solaio è al piano terra con cantina sottostante, in tal caso in quale lettera dell art. 6 rientrerebbe? L'unica mi pare essere la lett. q) che ne pensa?
RispondiEliminaGrazie in anticipo
Salve Architetto, ho una porzione di bifamiliare in cui anni fa furono ingrandite le scale esterne di accesso al portico, si parla di 5 gradini che danno sul portico in cui si trova l'ingresso. Il portico e quindi anche le scale poggiano sul terreno, per sanare è sufficiente una cila/scia o è necessario presentare presso il Genio?
RispondiEliminaGrazie per la disponibilità
dipende dalla tecnologia costruttiva con cui sono state realizzate, comunque in linea di massima direi di sì, ma va visto nel caso specifico.
EliminaSono costruite in pietra, sono in totale tre portici posti sui tre lati del villino a cui sono state ingrandite le scale che dal terreno permettono l'accesso al portico stesso e quindi all'ingresso.
EliminaGrazie
Sono costruite in pietra, sono in totale tre portici posti sui tre lati del villino a cui sono state ingrandite le scale che dal terreno permettono l'accesso al portico stesso e quindi all'ingresso.
RispondiEliminaGrazie
Architetto buongiorno,
RispondiEliminaSto cercando di capire cosa prevedeva il regolamento del genio civile negli anni '90 per apertura solaio. Sa dirmi dove trovare questo regolamneto, se esiste? Grazie
Buongiorno, mi si chiede di realizzare una struttura leggera per una società sportiva di tiro con l'arco. Si tratta essenzialmente di una strutturina in acciaio con copertura piana chiusa da pannelli leggere in poliuretano, altezza della struttura 3 metri. In quale categoria può rientrare questo tipo di costruzione? A prescindere dalle varie autorizzazioni comunali quali sarebbero secondo Lei gli adempimenti presso il Genio Civile?
RispondiEliminaGrazie
Buongiorno,
RispondiEliminaa quanto sembra non sono soggetti ad autorizzazione sismica, a norma dell'art.8 comma 1 lett. d), i cancelli mobili; ora però l'art. 6 (Progetti asseverabili non sottoposti a controllo) al comma 1 lett. i) include tra questi "..., pilastri di ingressi carrabili o pedonali con altezza totale superiore a 1 metro e inferiore a 3,50 metri;"
Ora la mia domanda è questa: può considerarsi "pilastro" e quindi soggetto a deposito, il montante verticale di un cancello carrabile?
Qualcuno è stato costretto a fare il deposito per opere di questo genere?
Grazie!
Salve sto acquistando un appartamento nel municipio I. Si tratta di un immobile in muratura costruito nel 1887.l'attuale proprietario ha effettuato dei lavori interni nel 1985 86 senza alcun titolo edilizio. In particolare un allargamento di un'apertura su muro portante, la chiusura di un'apertura su muro portante e contestuale riapertura su stesso muro e una piccola Nicchia. Per poter procedere alla vendita il proprietario ha fatto una scia in sanatoria con dichiarazione di mancato pregiudizio da parte di un tecnico abilitato. Il tutto é stato protocollato e accettato dal comune. Le chiedo se da un punto di vista procedurale ciò é sufficiente e se i documenti in mio possesso mi tutelerebbe da eventuali problemi che potrebbero incorrere. Grazie
RispondiEliminavi rimando al post pubblicato ieri 2 luglio, proprio specifico sulle procedure a mio avviso non sbagliate per sanare queste situazioni. Se tutto è stato fatto correttamente e con criterio da parte dei tecnici incaricati, la procedura che hanno fatto potrebbe risultare corretta.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminasi può fare riferimento ad ulteriori riferimenti normativi per quanto riguarda la progettazione di piscine? Nella legge sono elencate come opere non soggette a controllo. Ma non si specifica una dimensione minima o massima relativa all'abitazione, nè per quanto riguarda il materiale; (non necessariamente cemento armato)
Grazie anticipatamente
Saluti
Grazie anticipatamente
Buonasera,
RispondiEliminaoggi ho affrontato per la prima volta il nuovo portale Opengenio.
Devo istituire una pratica che ricade nell'art. 6, lettera r (sostituzione di piattabande esistenti e nuova realizzazione di varchi murari su muratura portante aventi larghezza fino a 150cm e se la superficie frontale dell'apertura non supera il 25% della superficie della "parete libera piena" su cui si interviene).
Compilo tutto seguendo le varie schermate ma si arriva a una pagina finale dove vengono richiesti 28 (!) allegati.
Inoltre, nella schermata finale prima dell'inoltro, nel riepilogo, viene scritto:
[...]
ASSEVERA che:
1. l'intervento è soggetto a:
Autorizzazione
Sbaglio qualcosa? E' giusto che sia così?
(se sì, aiutatemi a capire, per favore)
buongiorno Architetto, nel procedere ad accesso agli atti presso il genio civile sezione di Roma per reperimento progetto di una palazzina anni 50 mi rispondono che loro questo progetto non ce l'hanno; allora dove si potrebbe reperire? grazie saluti
RispondiEliminadal 1939 e fino al 1971 i progetti dovevano essere depositati presso la prefettura.
EliminaBuongiorno,
RispondiEliminasto predisponendo una SCIA per aprire un passo a carrabile a Roma. L'apertura sarà realizzata dove è già presente un muretto di h 60 cm con una ringhiera di h 150. Il cancello, scorrevole automatizzato, con una larghezza di 3,5 metri e altezza 1,90. Verrà fatto un basamento in cls dove poggerà la trave a sostegno del binario e collegamento dei montanti (h 2,00m) del cancello. Il Regolamento regionale 26 Ottobre 2020 n. 26 all'Art. 8 classifica come "Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" i "rifacimenti di ringhiere, cancelli mobili, barriere di protezione" e le "solette in cemento armato e pavimentazioni appoggiate a terra". Ho posto la domanda all'OAR e mi hanno confermato che non occorre l'autorizzazione antisismica. Confrontandomi con altri colleghi invece risulta il contrario, in quanto i montanti dei cancelli, se superiori ad un metro, vengono considerati "pilastri" e serve l'autorizzazione.
Nel regolamento regionale, oltre a quanto riportato in questo post, non si trovano riferimenti sul caso specifico in questione.
Quale delle l'interpretazioni può intendersi corretta?
Grazie
secondo me in caso di dubbio è sempre preferibile depositare la richiesta di autorizzazione sismica, perché il non farla comporta peraltro anche sanzioni penali. Nel caso di specie, comunque, a mio parere la discriminante è la parola "rifacimento" usata dal regolamento sismico: la parola sembra riferirsi ad opere che prevedono la sostituzione di elementi esistenti o comunque opere su un qualcosa di pregresso: nel vostro caso invece mi sembra di capire che si sta installando un elemento del tutto nuovo.
EliminaA mio parere la presentazione della pratica sismica almeno per il pilastri del cancello è da presentare, in quanto all'allegato C della LR 129 del 2020, si danno indicazioni delle opere per le quali si può omettere la relazione geologica, sostituendolo con asseverazione del progettista. Li si fa riferimento proprio a pilastri d'ingresso (che sono quelli del cancello, ma anche di una semplice portale) carrabili o pedonali di altezza superiore a 100cm e inferiore a 3.50m con fondazioni superficiali. Direi che essendo questi inseriti nelle costruzioni di modesta entità dovrebbero essere soggetti a tutte le indicazioni in proposito, quindi anche collaudo, ma su questo punto chiederei anche a chi ha già presentato pratiche in tal senso
EliminaIntanto grazie per aver risposto al mio post.
EliminaIn un incontro avuto pochi giorni fa un tecnico del V municipio mi ha confermato che per il caso in questione è necessaria l'autorizzazione sismica (e questo mi fa venire dei dubbi sull'attendibilità delle risposte dell'OAR ai quesiti). Il discorso della necessità o meno di relazione geologica vorrei verificarlo: 2 ingegneri a cui ho chiesto lumi sulla pratica di autorizzazione sismica hanno fatto riferimento all'indispensabilità della relazione geologica. Nell'allegato C viene così scritto: "interventi relative alla valutazione della sicurezza di edifici esistenti per i quali è possibile
omettere la relazione geologico-sismica con l’asseverazione del progettista che attesti di basarsi su
preesistenti indagini e prove documentate": forse, non essendoci quest'ultime, l'intervento del geologo diventa necessario.
quello della necessità delle indagini geologiche è un aspetto che affronterei direttamente con lo strutturista che deciderai di incaricare per affiancarti.
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