Il superbonus 110% al momento di scrivere il presente post è ormai giunto alla sua conclusione, almeno per quanto riguarda gli aspetti dell'appetibilità e della sua concreta applicabilità, ma non si esauriscono le novità normative che lo riguardano, le quali purtroppo sono spesso negative. Una delle notizie più rilevanti dell'ultimo periodo è relativo al fatto che alcuni esponenti dell'attuale Governo hanno sollevato il tema dell'aumento di valore catastale dell'immobile conseguente all'esecuzione di opere di miglioramento edilizio: con questo post vorrei cercare di fare chiarezza e dare una guida per quanto possibile fare in un blog.
immagine di libero utilizzo da Pixabay |
Premetto che questo è un post lungo e complesso: in rete, prima di decidere di scrivere questo testo, ho trovato su questo tema notizie frammentate, parziali, disorientanti, soprattutto perché nessuno ha affrontato il tema del valore catastale nella sua completezza e partendo dall'inizio. Se non si parla prima del concetto di valore catastale e di come questo viene determinato e del perché non c'entra (quasi) nulla con il valore economico degli immobili, non si può comprendere appieno il criterio che si ritiene si debba applicare alla valutazione dell'impatto del superbonus sui valori catastali. Dunque mi scuserete, ma questo post non può essere breve. Attenzione inoltre al fatto che questo post è frutto delle mie personali valutazioni fatte al momento di pubblicare il testo (fate riferimento alla data di pubblicazione), dunque le riflessioni e le affermazioni che farò potranno essere smentite o superate da successivi provvedimenti o circolari (dei quali peraltro, come vedrete se leggerete fino in fondo, io stesso auspico la pubblicazione). In linea di principio, ricordate sempre che tutto quello che trovate scritto in questo blog è riportato a solo titolo di condivisione di conoscenze e di idee e di collaborazione tra tecnici e tra tecnici e cittadini, e ciascun tecnico o privato cittadino che deciderà di fare uso di quanto qui riportato lo farà sempre e solo a proprio rischio e pericolo senza che il sottoscritto possa ritenersi responsabile di alcunché.
Occorre subito sgomberare il campo dal primo dubbio: non si tratta di una questione nata con il superbonus ma, bensì, di un qualcosa già esistente nella norma italiana. Per comprendere il discorso anche per chi non è un tecnico, bisogna fare un piccolo passo indietro: il catasto è una struttura amministrativa che non ha altra finalità se non quella di tenere traccia del valore economico degli immobili ai soli ed esclusivi fini di consentire di potervi applicare una tassazione equa e proporzionata. Il catasto non ha altre finalità, sebbene i documenti depositati nel corso degli anni presso questa struttura amministrativa possano avere anche altre utilità, anche ai fini urbanistici in limitati e circoscritti casi.
La logica del catasto dunque vuole che il valore economico, che viene stimato attraverso procedimenti diversi a seconda della categoria catastale a cui l'immobile appartiene, venga riprodotto nella "rendita catastale" sulla base della quale si applicano le tasse (sostanzialmente, l'IMU e la rendita dei fabbricati a fini IRPEF): tuttavia, occorre chiarire fin da subito che la rendita catastale non è legata ai criteri del mercato immobiliare, sicché il "valore catastale" degli immobili difficilmente finisce col coincidere con il valore economico reale del bene immobiliare, soprattutto nelle zone in cui i valori immobiliari sono elevati (cioè le grandi città o le sacche economiche speciali in cui i valori immobiliari sono influenzati da altri fattori, tipo Portofino giusto per fare un esempio). Occorre quindi chiarire prima di tutto che il valore "catastale" non è il valore "immobiliare" e se vi è coincidenza fra le due è più un caso che una regola.
La rendita catastale è determinata in diversi modi, a seconda che l'immobile abbia il carattere dell'ordinarietà o meno. Gli immobili ordinari sono quelli di cui vi è abbondanza nella zona commerciale o che rivestono in assoluto un carattere di tipicità e replicazione, ma tipicamente sono le abitazioni, i negozi, i posti auto e box auto, i laboratori, ovvero tutti gli immobili che ricadono nelle categorie A, B e C. Gli appartamenti si trovano nelle categorie A ed in genere sono A/2 o A/3, più raramente A/4, A/7 e A/1. Negli immobili di queste categorie "ordinarie" la rendita catastale viene determinata in modo tabellare attribuendo all'unità la corretta categoria (A/2 o A/3 ad esempio), determinandone la consistenza (per la categoria A si determina in vani e non in metri quadri, anche se sulla visura catastale trovate anche questo dato il quale però ai fini della rendita non rileva), e stimando la corretta classe di appartenenza. Nella visura catastale di casa vostra difatti troverete questi tre dati che influenzano la rendita: la categoria (ad es. A/2) la consistenza (ad esempio 5,5 vani), la classe (ad esempio 4): questi valori sono specifici per il vostro appartamento anche se possono essere ricorrenti nel fabbricato e nel loro insieme si chiamano classamento, mentre altri parametri sono invece generali, come la zona censuaria o la sezione urbana (variano da comune a comune). la combinazione di tutti questi valori determina, come detto in modo tabellare in base ai valori d'estimo catastali, la rendita catastale.
Nella rendita, come è facile capire, alcuni valori non cambiano anche se si effettuano lavori importanti su un immobile: la categoria catastale A/2 o A/3 ad esempio non può essere cambiata perché fa parte delle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare ma anche dell'edificio in cui è inserita, mentre la consistenza varia solo se si effettuano opere interne di diversa distribuzione spazi interni che incidono appunto sul numero dei vani (per fare un esempio per certi versi anche non del tutto corretto, se avete un appartamento con un soggiorno di 22 mq questo conta 1 vano, ma se decidete di isolare la cucina dal soggiorno creando un living di 15 mq ed una cucina di 7 mq, conteranno ciascuno 1 vano quindi la consistenza catastale aumenterà di un vano - attenzione: questa affermazione può non essere vera perché il calcolo viene eseguito da un tecnico che deve tenere conto delle caratteristiche di tutto l'immobile e non solo del singolo vano). Dunque in caso di lavori superbonus di efficientamento energetico difficilmente si avrà variazione di categoria e consistenza catastale, mentre la zona censuaria in modo assoluto non può cambiare perché dipende dalla zona territoriale.
Dunque l'unico fattore che incide sulla rendita catastale e che può fluttuare in base alle caratteristiche specifiche dell'immobile anche a seguito dell'esecuzione di opere edilizie o di efficientamento è la classe catastale. La classe è un valore che deve essere stabilito dal tecnico classatore all'interno di una scala che è predeterminata dal catasto: ci sono zone in cui le unità A/2 hanno un massimo di 6 classi, mentre altre in cui ve ne sono solo 4 o altre in cui ve ne possono essere 7 o 8: anche questo dipende dalle zone e dalla sua tipicità. la classe 1 è quella che ha le tariffe d'estimo più basse, le altre a salire hanno valori proporzionalmente maggiori; tra la classe minima e la classe massima il valore può essere anche più del doppio, quindi la forbice valutativa è ampia. Considerate che le regole che si applicano oggi al catasto sono state scritte alla fine degli anni trenta del novecento, quindi sono criteri di estimo risalenti a novanta anni fa: tuttavia anche all'epoca si sviluppò un meccanismo che non fosse necessariamente collegato al mercato immobiliare ma che potesse offrire un calcolo oggettivo e che potesse essere controllato dal catasto aggiornando le tariffe d'estimo volta per volta, cosa che poi nel tempo non è stato fatto. Rimane comunque un meccanismo che produce dei valori non rispondenti a quelli commerciali.
Facciamo un esempio di valore catastale. La rendita catastale dovrebbe rappresentare l'affitto annuo che un immobile è in grado di produrre se immesso sul mercato locativo. Un appartamento a Roma, zona est, semi-periferia (l'esempio sopra riportato) di circa 100 mq lordi ha il seguente classamento: categoria A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani, zona censuaria 5, ed ha una rendita attribuita di 1.200 euro circa (attenzione: qualunque altro appartamento che fosse A/3 di classe 4 di 5,5 vani nella stessa zona avrebbe lo stesso, identico valore): un po'poco considerando che sul mercato degli affitti potrebbe rendere da otto a dieci volte tanto. Il meccanismo per calcolare il valore "catastale" di un immobile per la finalità del calcolo dell'IMU prevede di moltiplicare la rendita per dei fattori che variano, peraltro, al variare se si tratta di prima casa o no, il che è inconcepibile riguardo al concetto del valore di mercato che non tiene conto di tale fattispecie (se vendete un immobile, il fatto che per voi o per l'acquirente sia prima o seconda casa non varia il valore di vendita): comunque considerando l'ipotesi che non si tratti di prima casa, l'appartamento dell'esempio avrà un valore pari a: rendita catastale aumentata del 5% x 120, totale circa 150.000 euro, a fronte di un valore di mercato, per esperienza, pari a circa il doppio. Dunque con un semplice esempio abbiamo visto che la rendita catastale è "sballata" di un fattore 8 rispetto al mercato, mentre il "valore catastale" lo è di un fattore 2. Questo solo per dimostrare che si tratta di valori fittizi, concepiti per far pagare le tasse in modo proporzionato ed equo, ma usando criteri che non appartengono a quelli della stima economica degli immobili: non si tratta di un errore o di un sistema sbagliato, è un criterio semplificato che per anni a funzionato e che continua ad essere congruo rispetto alle sue finalità.
Non va confuso il classamento delle unità ordinarie con la stima economica delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali e particolari che sono quelle appartenenti alle categorie dei gruppi D (immobili a destinazione speciale non ordinara tipo fabbriche, impianti industriali, palestre, centri commerciali, ospedali con finalità di lucro) ed E (immobili non ordinari a destinazione particolare, si tratta in genere di strutture di uso pubblico come edifici difensivi quali caserme, oppure porti, aeroporti, cimiteri, ospedali pubblici, chiese), dove in effetti il procedimento di stima prevede di determinare una rendita secondo dei principi che sono più vicini a quelli della valutazione immobiliare del libero mercato ma, anche qui, il tutto avviene con criteri diversi mediante i quali si ottengono comunque valori non "commerciali". Ci si può confondere perché nel procedimento di stima della rendita di queste unità particolari e speciali bisogna considerare il valore degli impianti integrati nell'edificio ma, ripeto, è un qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto si sta dicendo in questo post.
Veniamo adesso al punto: che tipo di verifica bisogna fare per capire se un immobile deve essere adeguato dopo dei lavori legati al superbonus? la legge indica che in tal caso bisogna verificare quale sia la quota di valore immobiliare su cui il superbonus ha eventualmente inciso, e determinare se tale valore supera o meno la soglia del 15% del valore iniziale dell'immobile. Vediamo anzitutto i riferimenti normativi:
- art. 1 comma 86 L 30 dicembre 2023 n°213: "L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilita' e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati". questo è il comma che ha fatto nascere il tema di cui si parla in questo post. notate che si fa espresso riferimento alle sole procedure di superbonus;
- i commi 1 e 2 del DM 701/1994 citati nel passaggio sopra si riferiscono alla istituzione della procedura DOCFA che è l'attuale strumento attraverso il quale si presentano le variazioni o iscrizioni catastali all'agenzia delle Entrate (ad oggi esclusivamente per via telematica da parte del tecnico abilitato).
Ai fini dell’attribuzione della classe di redditività per le unità immobiliari a destinazione ordinaria si avrà riguardo, principalmente, a tutte le caratteristiche estrinseche e, secondariamente, alle caratteristiche intrinseche della stessa, laddove non se ne sia già tenuto conto nell’attribuzione della categoria. Per “caratteristiche estrinseche” devono intendersi: l’ubicazione: in relazione al genere della località, verrà considerata la posizione e il collegamento con il centro degli affari, dei ritrovi, dei mercati, degli uffici e, in genere, delle infrastrutture quali scuole, farmacie, supermercati, banche; la salubrità della zona; l’esistenza e l’efficienza dei servizi pubblici di acqua, luce, gas, trasporti collettivi, manutenzione e pulizia stradale; la rispondenza della zona a particolari esigenze ed abitudini locali per l’esercizio del commercio e delle professioni o anche a particolari preferenze della popolazione. Per “caratteristiche intrinseche” devono intendersi, invece: l’esposizione prevalente; il grado di finimento e l’ordinario stato di conservazione e manutenzione; le caratteristiche igieniche ed estetiche; l’importanza e lo sviluppo dei servizi interni; le dimensioni dei vani in rapporto a quelli normali; la consistenza in rapporto alla maggiore o minore rispondenza allo scopo cui le singole unità immobiliari sono destinate; l’esistenza di servizi comuni.
- fare una indagine dei classamenti degli edifici limitrofi a quello in stima, per vedere soprattutto le categorie e le classi prevalenti e "tipiche", e valutare se l'immobile in stima ha una classe congrua o se già non abbia una classe "sovrastimata", nel qual caso forse il valore catastale può ritenersi già adeguato. la valutazione, però, deve essere fatta da un tecnico che sia possibilmente contemporaneamente esperto sia di catasto che di stime immobiliari;
- eseguire una stima economica del valore delle opere eseguite: se di efficientamento energetico, valutando la minore spesa futura attesa per consumi energetici ed attualizzandola (come se fossero redditi futuri da capitalizzare), ma senza ignorare eventuali maggiori presunti costi futuri per manutenzioni più onerose o nuovi costi prima assenti (per esempio nel caso di installazione di impianti più complessi di prima e che richiedono contratti di assistenza più corposi); se di efficientamento sismico, la stima è oggettivamente più complessa ma dei parametri si possono comunque trovare, il tutto rapportato all'investimento che non può essere semplicemente sommato al valore immobiliare;
- valutare se la stima di cui al punto precedente produce un valore economico superiore al 15% del valore iniziale del bene e, se sì, informare la committenza della eventuale necessità di presentare un DOCFA con causale "altre: riqualificazione parti comuni" con solo adeguamento della rendita mediante variazione della classe, trovando uno "scaglione" di nuova classe coerente con l'effettivo incremento di valore dimostrato.
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.