domenica 31 dicembre 2023

differenza tra APE e AQE

Gli acronimi ormai sono ovunque in qualunque ambito: nel settore edilizio anche siamo sopraffatti dagli acronomi ed è facile confondersi tra procedure che, pur avendo un nome simile, hanno finalità completamente diverse. E' il caso dell'APE (attestato di Prestazione Energetica) da non confondersi con l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), due procedure che, sebbene concettualmente molto simili se non uguali per certi versi, hanno scopi e ruoli del tutto differenti. In questo post, vedremo come distinguerli.

Immagine di libero utilizzo da Pixabay

Vediamo anzitutto cosa hanno in comune APE ed AQE: sono entrambi documenti che afferiscono alla prestazione energetica dell'edificio e/o della singola unità immobiliare e vengono compilati da dei tecnici abilitati attraverso l'utilizzo della stessa categoria di software, ovvero quelli concepiti per il calcolo delle dispersioni termiche dell'edificio e dell'efficienza degli impianti in esso contenuti: uno di questi software, il cui ambito di applicabilità è però ristretto ad una specifica categoria di immobili, è il DOCET sviluppato da ENEA. In entrambi i documenti confluiscono le informazioni relative agli impianti installati, alla loro efficienza e tipologia, nonché le caratteristiche dell'involucro: tali dati, correttamente inseriti dal tecnico, consentono al software di classificare l'immobile in funzione della efficienza nell'utilizzo dell'energia fornita dalla rete, e/o di quella autoprodotta.

APE ed AQE sono entrambi dei documenti di analisi su una situazione esistente: non sono dunque strumenti progettuali, come invece è la relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 d.lgs 192/05 da depositare in comune ogni qualvolta sia necessario eseguire opere che incidono sulla prestazione energetica dell'immobile (ed attenzione, questo adempimento è necessario molto più spesso di quanto si possa immaginare). Queste opere possono essere di varia natura: a parte rarissimi casi, ad esempio tutte le nuove costruzioni sono soggette all'obbligo di eseguire un progetto tale per cui l'edificio abbia consumi energetici ridotti entro certi limiti. Tuttavia, non è raro che questi adempimenti possano attivarsi anche nelle semplici ristrutturazioni degli appartamenti: ad esempio è necessario depositare la relazione "ex legge 10" quando si sostituisce l'impianto termico autonomo oppure quando si va ad isolare anche una sola parete aggiungendo degli strati isolanti, oppure ancora laddove fosse necessario rifare un pavimento controterra, per non parlare del fatto che tale adempimento non è espressamente escluso nel caso in cui si esegua la mera sostituzione degli infissi: in sostanza, la legge si applica ogni volta in cui si effettuano opere, come già detto, che vanno ad incidere sulla prestazione energetica dell'immobile, ed è obbligatorio anche se l'incidenza dei lavori è marginale (salvo esclusioni espressamente indicate dalla legge, come l'installazione di pompe di calore fino ad una certa potenza).

APE e AQE sono entrambi definiti all'interno del d.lgs. 192/05 e, anche se, come detto, sono documenti tecnicamente simili, hanno delle differenze importanti:

  • l'APE deve essere redatto da un tecnico indipendente sia dalla proprietà (anche inteso nel senso che non è ammessa la parentela fino ad un certo grado) sia dalla ditta e dagli altri tecnici che hanno operato sull'immobile: deve dunque essere eseguito da una persona terza, e lo scopo di tale terzietà è che il lavoro deve essere svolto in modo imparziale ed obiettivo. In sostanza, opera come se fosse il collaudatore di interventi strutturali: anche per tale ruolo la Legge prevede una figura del tutto indipendente da chi ha progettato e diretto l'opera. La finalità è quella di garantire che chi analizza il lavoro svolto da altri possa farlo con la necessaria indipendenza critica, così da indurre chi progetta e chi dirige le opere a seguire con scrupolo le regole ed i progetti perché potrebbero essere verificati da un soggetto a loro sconosciuto (anche se il redattore dell'APE viene sempre scelto dalla committenza, dunque alla fine vi è comunque una convergenza di interessi);
  • l'AQE è di base un documento facoltativo, anche se, come si vedrà, in alcuni contesti è obbligatorio. In quanto facoltativo, può essere redatto da tecnici anche non imparziali quindi può essere compilato anche dal progettista o dal direttore lavori. contiene gli stessi valori dell'APE anche se è impaginato in modo diverso in alcuni punti;
  • l'APE deve contenere obbligatoriamente le indicazioni per opere di miglioramento della condizione energetica rilevata, perché è anche un documento conoscitivo rivolto alla proprietà la cui finalità è anche quella di prendere coscienza di cosa si possa fare per migliorare l'efficienza dell'immobile posseduto. Le indicazioni sulle opere migliorative devono essere presenti sempre, anche quando si sta attestando la prestazione su un immobile in classe A4 (fonte: FAQ MiSe), mentre invece l'AQE non deve contenere le indicazioni sulle migliorie;
  • l'APE deve essere accompagnato dal libretto d'impianto, in quanto non può essere redatto in assenza di un impianto non funzionante o non correttamente o legittimamente installato. l'AQE invece può essere redatto anche in assenza di tali documenti ma nel caso è opportuno che venga evidenziata la circostanza; in tal caso comunque non avrebbe molto senso la certificazione, perché la presenza dell'impianto è fondamentale per determinare l'efficienza: sarebbe come tentare di stimare il consumo di un'automobile priva di motore;
  • per essere efficace quale documento attestante la prestazione, l'APE deve essere depositato presso la Regione: ogni regione deve essersi dotata di un sistema per la ricezione, l'archiviazione ed il controllo a campione degli attestati inviati (art. 6 comma 12 d.lgs. 192/05). l'AQE invece non deve essere depositato presso la Regione ma, quando obbligatorio, deve corredare i documenti relativi alla dichiarazione di fine lavori di opere edilizie.

Dunque laddove si intenda dare corso ad opere che necessitano di progettazione energetica preventiva, l'iter previsto dalla legge (in particolare, il d.lgs 192/05 ovvero la ex legge 10/91) in termini di step procedurali sarà il seguente:

  1. deposito del progetto redatto ai sensi del d.lgs 192/05 che si compone almeno della relazione tecnica di cui all'art. 8 e dei relativi allegati progettuali (tanto più complessi quanto più sarà complessa la progettazione: dunque se si tratta di un nuovo edificio, sarà un progetto che riguarderà ogni aspetto, dalle trasmittanze dei singoli componenti, passando per la verifica di ogni ponte termico, fino ai progetti ed ai dettagli di ciascun impianto termico);
  2. esecuzione dei lavori progettati e deposito di eventuali varianti;
  3. deposito, a fine lavori, della comunicazione al comune di conclusione delle opere previste secondo il progetto, che deve avere come allegato l'AQE, attestato di qualificazione energetica, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs 192/05. per espressa previsione di legge, l'AQE deve essere redatto e firmato dal direttore lavori. Il Direttore lavori che deve redigere l'AQE è quello che ha seguito specificamente le opere relative all'efficientamento energetico, laddove fosse un tecnico diverso da chi si è occupato della direzione lavori architettonica o strutturale. Attenzione al rispetto dell'obbligo di deposito dell'AQE assieme al fine lavori: la legge stessa indica che in assenza di tale attestato, quando previsto, la dichiarazione di fine lavori è "inefficace a qualsiasi titolo" (pensiamo ad esempio ad un permesso di costruire: se il fine lavori non è efficace perché manca l'AQE, e trascorrono i tre anni dall'originario rilascio, la costruzione può essere considerata abusiva per essere stata eseguita in base ad un titolo abilitativo non correttamente chiuso entro i termini di legge - fatto salvo il soccorso istruttorio che in questi casi si dovrebbe attivare ragionevolmente, soprattutto laddove la mancanza non sia dolosa);
  4. nei casi previsti dalla Legge, dopo aver dichiarato la fine lavori, il proprietario deve incaricare un tecnico terzo per far redigere l'APE. Questo obbligo è previsto dall'art. 6 comma 1 d.lgs. 192/05 il quale indica che tale documento è necessario in ogni caso di nuova costruzione, oppure nei casi di "ristrutturazioni importanti" (vedi definizioni dello stesso d.lgs. 192/05 ma anche le definizioni del decreto requisiti minimi): sembra dunque escluso dall'obbligo di produrre l'APE quegli interventi classificati nelle semplici "riqualificazioni energetiche" ovvero le opere che incidono sulla prestazione energetica ma che non sono così impattanti da ricadere in una ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.
Dunque APE ed AQE sono documenti che, in concreto, sono spesso entrambi necessari nelle opere che prevedono una variazione delle prestazioni energetiche dell'immobile: non a caso, l'APE è uno dei documenti espressamente richiesti nei casi in cui sia necessario segnalare l'agibilità di un immobile, sia esso esistente, sia esso realizzato ex novo; laddove si ricada in uno dei casi in cui l'APE non è richiesto, è comunque suggerito produrre una dichiarazione in tal senso ed allegarla all'agibilità. Ribadisco ancora una volta: APE ed AQE sono documenti diversi, distinti e separati e non vanno confusi tra loro: possono esserci casi perfettamente legittimi in cui va redatto solo l'APE, altri in cui è necessario solo l'AQE, altri in cui sono obbligatori tutti e due ed infine molte altre casistiche in cui non è necessario nessuno dei due.

Laddove APE ed AQE si differenziano nettamente è in quei casi in cui si deve redigere la documentazione relativa ad una unità immobiliare oggetto di vendita o locazione: in questo caso, l'unico documento necessario è l'APE, così come previsto dall'art. 6 d.lgs. 192/05. Anche se l'attestato può essere redatto in questi casi anche diversi anni dopo l'ultima esecuzione di opere sull'edificio, è comunque preferibile che il tecnico che lo compila non abbia avuto a che fare con il precedente cantiere. L'attestato, a pena di inefficacia, deve essere redatto da un tecnico che esegue un sopralluogo sul posto e che acquisisce la documentazione prevista per legge (il libretto d'impianto e gli eventuali ulteriori documenti in caso di caldaia condominiale)


4 commenti:

  1. salve Architetto, se uno cambia gli infissi e il generatore, senza fare altre opere che necessitino cila o scia edilizie, che deve fare per usufruire degli incentivi oltre alla compilazione ENEA? ha qualche obbligo tipo la ex legge 10?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. tecnicamente la sostituzione infissi non è una attività sottratta dall'obbligo di legge 10, anche se è previsto che in tal caso l'adempimento può tradursi anche solo nella trasmissione dei certificati di trasmittanza forniti dall'installatore.

      Elimina
  2. Salve Architetto e grazie per i suoi utilissimi articoli.
    Mi sto accingendo a chiudere una CILA (manutenzione straordinaria per diversa distribuzione spazi interni) durante la ristrutturazione sono stati sostituiti gli infissi ed è stato installato uno scalda acqua a gas al posto di un boiler elettrico. L'impianto termico è condominiale. C'è necessità di produrre AQE per presentare il fine lavori?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. l'AQE è necessario ogni qualvolta sia richiesto il deposito legge 10: in caso degli infissi, la relazione legge 10 può essere sostituita con la sola trasmissione delle schede tecniche degli infissi; tuttavia in effetti non vi è un espressa deroga alla necessità di produrre l'AQE. Io per non sbagliare faccio relazione legge 10 e AQE anche per sola sostituzione infissi.

      Elimina

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.