giovedì 18 aprile 2024

Porte dei bagni che aprono sulla cucina: perché no a Roma

Le regole urbanistiche sono tante, diverse, stratificate, talvolta fantasiose e contraddittorie, ma sono pur sempre regole. Queste possono avere delle specificità territoriali, se è vero, come è vero, che ogni regione ed ogni comune possono dotarsi di proprie leggi, le prime, e propri regolamenti, i secondi, nei quali possono essere contenute norme settoriali nei temi dell'edilizia, dell'urbanistica e delle regole igienico-sanitarie, purché nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto e del potere dell'ente emittente.

A Roma viviamo in una situazione particolare non solo perché le norme ed i regolamenti sono davvero tanti, ma anche perché sono pure datati: il regolamento edilizio ad esempio è ancora sostanzialmente quello scritto nel 1934 e così pure la grande ossatura del regolamento igienico-sanitario risale al 1932.


immagine elaborata sulla base dell'originale di libero utilizzo da Pixabay

I regolamenti edilizio ed igienico sanitario hanno ambiti apparentemente distinti e separati; tuttavia, la loro sfera di incidenza finisce per sovrapporsi quando si parla di edilizia.

In particolare, mentre il regolamento edilizio descrive in senso generale le dimensioni minime dei singoli ambienti, le altezze minime interne e quelle massime esterne, l'ampiezza delle finestre e le dotazioni minime, il regolamento igienico-sanitario impone prescrizioni di carattere più di dettaglio sulla conformazione e funzione dei bagni, delle cucine, dei locali comuni dei lavatoi, etc.

Una delle norme che è presente solo sul regolamento di igiene ma che incide direttamente nella composizione interna degli appartamenti è quella contenuta nell'art. 34 del vigente regolamento di igiene (deliberazione n°7395 del 12 novembre 1932) che prescrive particolari attenzioni nella collocazione e accesso dei servizi igienici nelle abitazioni. il testo dell'articolo, che devo riportare con le sue esatte parole anche se desuete e forse fastidiose, è il seguente:

i cessi dovranno essere appartati e collocati in camerini aerati ad illuminati direttamente dall'esterno. saranno muniti di interruttore idraulico permanente. Per ogni cesso dovrà aversi una cassetta di cacciata per lavaggio, della capacità di circa litri quindici ed in nessun caso mai minore di litri dieci, con una dotazione di acqua proporzionale alla importanza delle abitazioni. Le pareti, i pavimenti, il vaso, nonché i sedili o le pedane dei cessi dovranno essere mantenuti costantemente puliti. Nelle case di nuova costruzione i cessi debbono avere l'ingresso indipendente dalle cucine.

L'ultimo capoverso dell'articolo come visto incide direttamente sulla distribuzione interna degli alloggi: il locale da bagno non può avere accesso dallo stesso ambiente in cui è collocata la cucina. Dunque deve esserci almeno un disimpegno tra una cucina ed un  bagno, a pena della non conformità del progetto alle norme del regolamento di igiene.

Ad ogni modo si può comprendere che per "cesso" deve intendersi il WC, dunque è teoricamente ammissibile che un bagno possa essere internamente frazionato in due ambienti di cui un anti-bagno con lavabo ed un altro ambiente interno dove è collocato il vaso. Tuttavia, attenzione invece alla opposta indicazione del regolamento edilizio il quale all'art. 41 invece impone che almeno un bagno di ogni alloggio deve essere dotato almeno di: lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia. Questa disposizione se letta alla lettera può essere interpretata nel senso che deve esistere almeno una stanza da bagno, non frazionata in due ambienti bagno e anti-bagno, che contiene tutti i sanitari minimi richiesti. Attenzione perché nei progetti le norme del regolamento edilizio e quelle del regolamento igienico-sanitario devono essere rispettate sempre entrambe.

La prescrizione dell'art. 34 del regolamento di igiene, che impone la presenza di una finestra all'aria libera del bagno, si ritiene per prassi superata dalle modifiche apportate nel 1978 all'art. 40 del regolamento edilizio che indica che un bagno può essere privo di finestra purché dotato di aeratore meccanico.



3 commenti:

  1. Buonasera. Devo quindi dedurre che tutti i monolocali, che siano costituiti da un'unica stanza (giorno/angolo cottura/notte) oltre al bagno, siano irregolari. Anche nel caso in cui l'angolo cottura fosse collocato più lontano possibile dal bagno. Vige quindi tassativamente il principio delle due porte tra bagno e cucina. Giusto? Grazie per i chiarimenti. Lo chiedo perché vedo in vendita molti monolocali, o anche piccoli bilocali, nei quali il principio delle due porte non è rispettato.

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    1. per come la vedo io, essendo una norma igienico-sanitaria, può astrattamente essere oggetto di valutazione tecnica da parte della ASL, dunque non è a priori impossibile che un bagno apra direttamente sull'ambiente dove c'è il posto di cottura. comunque per essere in aderenza al regolamento di igiene, il bagno dovrebbe avere l'anti-bagno anche nel monolocale.

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  2. Grazie per la risposta. Mi sa che Roma è piena di monolocali irregolari.

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