martedì 28 dicembre 2021

assenza di genio civile e validità del silenzio-assenso, più varie

Se in una istanza di Permesso di Costruire (e rifletteremo anche sulla questione della SCIA) risulta assente la denuncia delle opere strutturali (ad oggi ai sensi dell'art. 65 DPR 380/01), può ritenersi comunque maturato il "silenzio-assenso", in presenza degli altri presupposti? una recente sentenza del Consiglio di Stato ci fornisce la risposta.

immagine da Pixabay


La sentenza è la n°8544 del 23 dicembre 2021 sezione IV del Consiglio di Stato, ed è interessante, oltre che per la risposta all'incipit del presente post, anche per altre questioni che brevemente tratteggerò.

La vicenda, che vede il ricorrente parzialmente vittorioso, si incentra sulla doglianza di un cittadino per il mancato rilascio (ovvero una espressa opposizione) di un Permesso di Costruire, e contestuale invocazione della maturazione del silenzio-assenso sullo stesso.

La vicenda è abbastanza complessa, comunque in estrema sintesi si può riassumere per punti:

  • il permesso viene denegato perché nella zona in cui è stata richiesta la nuova edificazione, il piano regolatore impone la preventiva approvazione di un piano attuativo. il cittadino insorge perché in verità l'area è già urbanizzata, dunque non si ravviserebbe l'obbligo di un preventivo piano attuativo o, in generale, di uno strumento indiretto, in quanto non vi sarebbe la necessità di pianificare un'area già urbanizzata;
  • il Consiglio accoglie in parte questo punto in quanto, evocando altra sentenza (CdS sez. IV n°8270 del 3 dicembre 2019), nella quale vi era la prospettazione del fatto che, in effetti, in aree già edificate ed in caso di "lotto intercluso", l'edificazione può ritenersi possibile anche in assenza di programmazione attuativa, anche se espressamente richiesta dallo strumento. Quando, invece, l'area risulti parzialmente urbanizzata e non si tratti di "lotto intercluso", un permesso di costruire non potrebbe essere negato per il solo motivo dell'assenza dello strumento attuativo, ma sarebbe compito del Comune valutare in concreto la fattibilità dell'intervento, tenuto conto delle peculiarità della zona. Dunque si conformerebbero tre ipotesi, relative all'edificabilità in zone in cui lo strumento urbanistico rimanda a piani attuativi prodromici al rilascio dei permessi:
    • situazione di divieto - se l'area non è urbanizzata o lo è in modestissima parte, non vi è motivo per discostarsi dal dettame dello strumento urbanistico quando impone di dover acquisire prima un piano attuativo o altro strumento pianificatorio indiretto. in questi casi, insomma, c'è poco da fare;
    • situazione permissiva di lotto intercluso - laddove ci si trovi in un area già urbanizzata e si abbia la condizione di "lotto intercluso" edificabile, anche laddove lo strumento urbanistico dovesse assoggettare l'obbligo di edificazione all'approvazione di uno strumento indiretto, vi sarebbero i presupposti per rilasciare comunque il permesso di costruire, in quanto l'area avrebbe già una sua conformazione "definitiva". ovviamente il progetto deve comunque rispettare tutti i parametri del PRG. Ed attenzione, non deve trattarsi di area soggetta a strumenti volti al recupero di situazioni urbanistiche degradate, in quanto sembra parlarsi solamente delle ipotesi di pianificazione urbanistica di dettaglio per nuovi insediamenti o per completamento degli insediamenti esistenti. Non ritengo dunque sia applicabile, ad esempio, agli "ambiti di valorizzazione della città storica" del PRG vigente di Roma Capitale;
    • situazione intermedia: quando l'area risulti edificata ma solo in parte, il comune non potrebbe rigettare una richiesta di permesso solamente adducendo all'assenza della preventiva approvazione del piano particolareggiato, ma dovrebbe valutare compiutamente l'effettivo impatto della costruzione su quello specifico territorio. Dunque può comunque l'amministrazione procedere al diniego del Permesso, ma deve farlo dopo opportuna valutazione e fornendo le dovute motivazioni.
  • il ricorrente afferma che il comune, nel diniego, non ha per niente valutato il fatto che ha presentato domanda di permesso convenzionato, ai sensi del "nuovo" art. 28-bis DPR 380/01: il Consiglio di Stato valorizza molto questa tesi, ammonendo il comune circa l'assenza di questa importante valutazione. Ricorda Palazzo Spada che il permesso convenzionato fu introdotto proprio con l'idea di rendere più snella l'azione amministrativa nel caso di interventi urbanistici che possono soddisfare le esigenze di urbanizzazione in modo circostanziato, evitando così le lungaggini proprie degli strumenti pianificatori ad approvazione indiretta
  • ultimo punto, che è invece quello che da il titolo al post, è quello relativo al fatto che il ricorrente adduce la formazione del permesso di costruire per silenzio assenso: il Consiglio di Stato invece nega che tale cosa possa essere avvenuta e per giustificare ciò indica proprio il fatto che non risultava acquisita l'autorizzazione sismica, anzi non sarebbe risultata depositata la relativa richiesta. Indica Palazzo Spada che la stessa L. 241/90 impone che il silenzio-assenso esclude gli atti e procedimenti riguardanti alcuni settori strategici tra cui la pubblica incolumità, che è l'interesse pubblico principalmente sotteso alla progettazione strutturale. Alla luce di ciò, nella sentenza citata così si legge "rileva, in punto di fatto, la circostanza che l'istanza dell'appellante non è corredata della autorizzazione sismica, sicché manca, nella fattispecie, un elemento essenziale per la formazione stessa del provvedimento tacito per silentium. L'autorizzazione sismica si pone, infatti, non come requisito di validità bensì di perfezionamento del silenzio-assenso, in difetto del quale, è la stessa fattispecie a non venire ad esistenza". Ciò in ultima analisi finisce per riflettersi anche sul regime semplificato della SCIA (escludendo aprioristicamente la CILA che non è in grado di gestire interventi che incidono sulla pubblica sicurezza, ma attenzione alla CILA-S che invece la ammette) la quale, per lo stesso principio, nel caso in cui fosse assente l'autorizzazione sismica laddove necessaria, sarebbe non tanto nulla, quanto piuttosto non perfezionata e, quindi, inefficace.
per quanto riguarda l'ultimo punto, a mio modesto modo di vedere, non è affatto impedito di acquisire l'autorizzazione sismica - o eventuale altro atto assente - a posteriori, a meno che la legislazione non lo vieti espressamente (come nel caso dell'autorizzazione paesaggistica, per opere che abbiano comportato aumenti di volume): una volta acquisita l'autorizzazione, verrà correttamente ripristinata la validità del titolo edilizio (anche ad opere già eseguite), ovvero potrà iniziare a decorrere il termine temporale per il silenzio-assenso. Ovviamente, in caso di opere già eseguite in assenza di autorizzazione sismica, si pone il non secondario problema del reato connesso al mancato adempimento prodromico.

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