A volte può capitare che un titolo edilizio venga rilasciato ma che non vengano pagati correttamente gli oneri collegati al contributo di costruzione, stabilito dall'art. 16 del DPR 380/01. In questo post fornisco una breve disamina della questione.
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La casistica può ricorrere facilmente in una SCIA, laddove è il tecnico privato che sviluppa i conteggi dell'eventuale contributo di costruzione dovuto: in eventuali successivi controlli, il Comune può ritenere incongrui i calcoli e, quindi, insufficienti i versamenti e, a quel punto, deve procedere al recupero delle somme non versate. Altro caso tipico è quello in cui il titolare di un permesso di costruire ottiene il titolo pagando (legittimamente) solo una parte del contributo, ma poi non completa i versamenti nel tempo.
Quel che interessa in questo post, è capire se la questione dell'omesso o insufficiente versamento del contributo può in qualche modo intaccare la legittimità del titolo edilizio che, in caso di SCIA, si consolida tacitamente o al momento dello stesso deposito (per le SCIA ai sensi dell'art. 22 DPR 380/01) ovvero dopo trenta giorni (per le SCIA alternative al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23).
Per guidarci nella interpretazione che porterà a stabilire che la fattispecie non intacca la legittimità del titolo, possiamo fare riferimento alla sentenza TAR Campania, sez. Salerno, n°321/2021 nella quale viene convalidato il ragionamento della difesa del ricorrente che indica che l'art. 42 del DPR 380/01, nell'indicare le sanzioni che sono a carico di chi ritarda il versamento richiesto, nulla dice circa l'eventuale incidenza della questione sulla corretta formazione del titolo.
Anche per quanto riguarda l'agibilità, non sembra che il consolidamento della stessa possa essere compromesso da eventuali omessi od insufficienti pagamenti in quanto l'art. 24 del DPR 380/01 nulla evoca direttamente a riguardo.
Nemmeno la questione sembra poter creare problemi agli accertamenti di conformità, perché anche in questo caso il rilascio del titolo è cosa separata dal versamento del contributo: è vero che l'art. 36 espressamente indica che il permesso in accertamento è collegato direttamente al versamento, ma, in generale, secondo gli articoli 10 e 12, il versamento in sé non è uno dei presupposti sulla base del quale viene rilasciato il titolo.
Dunque in sostanza, il titolo edilizio una volta presentato (o ritirato, nel caso di permesso di costruire) non può essere annullato se il problema è solamente l'omesso o insufficiente pagamento del contributo ma, certamente, il comune conserva la possibilità di chiedere di completare il pagamento, tutto ciò a meno che non siano trascorsi dieci anni dal momento del consolidamento del titolo, in quanto oltre tale lasso di tempo l'amministrazione perde il suo potere di recupero delle somme. La decadenza decennale di questa possibilità è sancita dall'art. 2946 c.c..
Anche gli eventuali oneri dovuti per monetizzazione degli standard urbanistici soggiacciono alla decadenza decennale: ne ho parlato in questo post a cui rimando per approfondimenti. Nel post linkato, si fa sempre riferimento all'art. 42 del DPR 380/01 per guidare la corretta interpretazione dell'obbligazione.
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