Dopo l'introduzione, a causa dell'emergenza Covid, della possibilità di accedere ad un super ecobonus con detraibilità fino al 110% dell'importo, è stata data una spinta alla pubblicazione di un nuovo decreto requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni che riguardano interventi di efficientamento energetico: dopo lunga gestazione, quindi, nella Gazzetta Ufficiale n°246 del 5 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto MISE 6 agosto 2020.
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Il decreto, è bene specificarlo subito, si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico che sono messi in opera anche al fine di accedere alle detrazioni, qualunque esse siano. non "vale" quindi solo per il super-ecobonus 110% ma anche per il "vecchio" ecobonus 65% ed in tutti i casi in cui si effettua, ad esempio, una semplice sostituzione infissi con altri a maggiore efficienza. non è quindi un decreto finalizzato esclusivamente al 110%. è importante specificare questa cosa perché, invece, il decreto asseverazioni si applica solo al superbonus 110%.
il Decreto requisiti tecnici non introduce concetti nuovi, ma va comunque a porre un po' d'ordine nella disciplina generale. Vengono anche acquisite, e portate quindi a rango di norma primaria, alcune definizioni che il MiSE aveva riportato nelle "FAQ" rilasciate per l'interpretazione del decreto Requisiti Minimi, come ad esempio il fatto che in caso di mera sostituzione infissi, l'asseverazione del tecnico può essere sostituita da una attestazione del fornitore o dell'installatore circa il rispetto dei valori limite di trasmittanza (allegato A, punto 2.1.a).
nell'articolo 2 viene riportata la casistica degli interventi agevolabili, a sua volta ripresa dalle norme (in particolare, commi dal 344 al 347 della L. 296/2006) e dai decreti (alcune tipologie di intervento sono state ampliate mediante decreto, come ad esempio la possibilità di sostituire gli impianti a caldaia con impianti a pompa di calore): questa casistica viene poi ripresa dagli articoli successivi, che definiscono le modalità attuative.
con l'articolo 8 la norma prevede che per ogni intervento di efficientamento energetico, venga prodotta una asseverazione sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla norma (requisiti poi ripresi dall'allegato A). anche se l'articolo 8 non lo specifica, nell'allegato A, che ne è, diciamo, l'emanazione operativa, viene a volte specificato che l'asseverazione può essere sostituita, in alcuni specifici casi, con delle attestazioni rilasciate dai fornitori/produttori/installatori. Ancora una volta, richiamo l'attenzione sul non confondere l'asseverazione dell'art. 8 di questo decreto con l'asseverazione prevista dal decreto asseverazioni e specifica per il superecobonus.
l'allegato A individua sia il contenuto minimo dell'asseverazione tecnica (da non confondere con l'asseverazione specifica del superbonus, normata ai sensi del decreto asseverazioni e che si affianca e non sostituisce quella del decreto requisiti tecnici), sia le prescrizioni specifiche sui singoli interventi, laddove applicabile. il punto 2 infatti descrive le varie strutture di asseverazione in funzione delle diverse tipologie di intervento, facendo riferimento all'articolo 2 del decreto. Per esempio, nel caso forse più tipico di esecuzione di interventi su singole strutture disperdenti che non ricadono in interventi più complessi, l'asseverazione deve riguardare il rispetto dei limiti di trasmittanza indicati all'allegato E, mentre invece nel caso di interventi che riguardino l'involucro di interi fabbricati con incidenza superiore al 25% va resa specifica dichiarazione circa il fatto che l'involucro ha raggiunto, con gli interventi, almeno il livello "medio" di efficienza sia per la condizione invernale che estiva (ed attenzione, questo può essere un limite perché la qualità afferisce l'intera unità immobiliare o edificio, non la singola componente: quindi effettuando interventi non globali, le porzioni non riqualificate possono creare problemi nel raggiungimento di questo parametro). Da notare che l'asseverazione non è sempre obbligatoria: ci sono casi infatti in cui può essere sostituita dalle certificazioni dei produttori (ad esempio per la sostituzione infissi) ed altri casi invece cui deve (ad esempio nel caso di sostituzione di impianti di generazione ACS con nuovi del tipo a pompa di calore - all. A punto 8.1).
L'allegato, al punto 13, introduce un concetto invece innovativo, delicato ed importante, che abbiamo imparato a conoscere con il meccanismo della "cessione del credito": l'asseverazione sulla congruità della spesa. Il Tecnico, laddove la verifica di congruità non sia da fare in base all'allegato I (ma si vedano gli sviluppi introdotti dal decreto MITE 2022, di cui parlo in calce), sviluppa un computo metrico sulla base dei prezzari ufficiali per dimostrare che la spesa portata in detrazione è congrua con quella di mercato. laddove la spesa è superiore a quella di mercato, la detrazione si applica solo fino a concorrenza con il valore del computo metrico.
Per l'intervento di efficientamento in super-ecobonus 110% viene espressamente richiesto di asseverare il salto di due classi.
Gli allegati B, C e D contengono informazioni sulle detrazioni e schemi degli adempimenti da osservare.
L'allegato E contiene i nuovi limiti di trasmittanza termica delle componenti opache e trasparenti su cui si interviene. si nota che i limiti indicati in questo allegato sono molto inferiori a quelli individuati nel precedente decreto del 2010, ma viene specificato, e ciò per chiarezza in quanto prima non era del tutto definito, che i valori limite di trasmittanza si riferiscono alla struttura senza considerare i relativi ponti termici. Si riferisce, cioè, al dato "puro" della trasmittanza della singola componente, senza curarsi di ciò che accade ai confini della struttura o in caso di discontinuità. Da un lato, questo può essere un controsenso, perché la prestazione termica effettiva di una componente dipende inevitabilmente anche dai ponti termici; dall'altro, va considerato che questo decreto è finalizzato solo alle detrazioni fiscali e non si occupa di fornire prescrizioni generali sui lavori di efficientamento, giacché questo ruolo è già svolto dal Decreto Requisiti Minimi in cui è in vece specificato che i limiti di trasmittanza si riferiscono alle strutture con i loro ponti termici (e che, per tale ragione, in caso di intervento dall'interno consente di poter sottodimensionare del 30% il valore di trasmittanza) e che, non a caso, prevede dei valori di trasmittanza più elevati di quelli previsti per le detrazioni fiscali, proprio perché il criterio di calcolo è differente. Inoltre, quando si opera su una specifica componente, può non essere possibile o essere troppo oneroso andare a correggere i relativi ponti termici, obbligando ad interventi che possono non essere coperti direttamente dalla detrazione stessa. Infine, sempre concependo il decreto come finalizzato alle detrazioni, specificando che il calcolo deve riferirsi alla singola componente, semplifica le eventuali operazioni di controllo da parte dell'Ente preposto alla verifica: calcolare (ed eventualmente contestare) una stratigrafia "secca" senza ponti termici per l'ente verificatore è molto facile, ed è facile riscontrarlo nella relazione "ex legge 10" firmata dal tecnico, mentre invece è più complesso riprodurre dai dati forniti la struttura con i suoi ponti termici, perché è necessario simulare nuovamente l'intera costruzione: insomma questa disposizione semplifica le procedure di controllo e rende più ristretto il campo di eventuali contestazioni nel merito. In ogni caso, sia che si ritenga un bene, sia un male, è comunque benvenuta la chiarificazione, la quale si presume possa valere anche retroattivamente (prima non era specificato ma si parlava di trasmittanza "del componente", e i vari enti che si sono espressi ufficiosamente sulla questione lo hanno fatto in modo discordante fra loro o in modo ambiguo).
nell'allegato F sono riportati i valori limite per le pompe di calore: in questo caso, le richieste prestazionali non sono molto diverse da quelle precedenti, e ciò va di pari passo con il fatto che la tecnologia negli ultimi dieci anni non ha avuto grossi salti di efficienza. Più strutturato invece l'allegato G in cui sono descritti i parametri che devono essere rispettati dagli impianti a biomassa.
L'allegato I è invece una novità assoluta, prima assente nella precedente struttura delle norme sull'ecobonus, ed è quello che impone i massimali di costo specifici per singolo intervento, laddove ci si trovi in uno di quei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore o installatore. i massimali si applicano a tutti gli interventi che necessitano di una asseverazione tecnica, ed occorre verificare il costo effettivo facendo riferimento ai prezzari ufficiali o a quelli pubblicati dalla DEI. Laddove l'intervento progettato dovesse superare il costo limite, da come sembra potersi intendere dal testo del punto 13.3 la detrazione si applicherà fino alla concorrenza del massimale, escludendo la somma eccedente.
Importante anche ad oggi fare riferimento ai limiti imposti per il Building Automation (che, fino a questo decreto, era una tipologia di detrazione assai strana in quanto mancavano delle indicazioni chiare su come orientarsi): in base all'allegato I, il tetto massimo ammissibile in detrazione non deve superare i 50 euro/mq (immagino riferitisi all'immobile in cui è installato, ma non si sa se vanno calcolati lordi o netti - prima non mi risulta fosse individuato un tetto di spesa); in base all'allegato A, punto 11.1, l'impianto deve necessariamente essere collegato ai sistemi di climatizzazione/riscaldamento (anche prima doveva esserlo, ma l'imposizione era indiretta), deve poter consentire il monitoraggio istantaneo e medio dei consumi (ed anche questo doveva farlo anche prima), consentire la gestione da remoto, e deve essere concepito per raggiungere almeno la classe B di impianto, secondo la classificazione della UNI 15232-2017 (questo è un requisito importante: gli impianti di classe B sono veramente avanzati. prima non c'era questa indicazione nella norma, dunque formalmente un impianto poteva pure essere un classe C, che è l'"entry level" della domotica). il tutto poi, come era già prima, deve essere asseverato da un tecnico o garantito dal fornitore. l'asseverazione può espressamente essere sostituita dalla dichiarazione dell'installatore in caso di potenza impiegata inferiore a 100kW (cioè tutte le abitazioni, a meno che non abbiate la villa di Iron-man, e gran parte degli uffici).
Attenzione anche ai nuovi limiti delle schermature solari: il decreto indica che devono avere un gtot inferiore a 0,35, dichiarato dall'installatore (per calcolare Gtot si può utilizzare l'applicativo gratuito ShadoWindow predisposto da ENEA, ma deve essere dichiarato dall'installatore), ma viene oggi introdotto un tetto massimo di spesa, in caso di dichiarazione da parte dell'installatore, pari a 230 euro per mq (che, anche qui, non è specificato in maniera chiara ma dovrebbe riferirsi alla superficie effettiva dell'elemento schermante).
Dunque ad oggi, grazie a questo decreto, è possibile delineare meglio le procedure da compiere per poter usufruire dei bonus.
queste procedure sono sintetizzabili come appresso:
- redigere una asseverazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto, seguendo le specifiche indicazioni dell'allegato A. in taluni casi specifici, questa asseverazione può essere sostituita da altra tipologia di documenti (per esempio punto 5.2 dell'allegato A, in cui si specifica che la sostituzione di un impianto di riscaldamento con un sistema a pompa di calore al di sotto dei 100kW può essere sostituita con la dichiarazione del fornitore sul rispetto dei parametri specifici; o ancora il già citato punto 2.1 sempre dell'allegato A, che specifica in caso di sola sostituzione infissi che l'asseverazione può essere sostituita, anche in questo caso, dalla dichiarazione del fornitore, o ancora il punto 8.1 in caso di sostituzione di impianto ACS con uno nuovo a pompa di calore). l'asseverazione è più o meno complessa a seconda dell'intervento che si deve asseverare;
- laddove richiesto dall'asseverazione (cioè quasi sempre), il documento deve contemplare anche la verifica della congruità dei prezzi, come disposto dall'art. 13 dell'allegato A. questa verifica deve essere effettuata dal tecnico sulla base dei prezzari ufficiali regionali ovvero sulla base del prezzario DEI; nel solo caso in cui l'asseverazione può (o deve) essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore, si può fare riferimento ai prezzi indicati nell'allegato I.
La materia è assai complessa, e quanto detto sopra non ha nessun carattere di ufficialità: si tratta di quanto ho mestamente cercato di capire io come cittadino e come tecnico, e, per conseguenza, non mi assumo alcuna responsabilità circa la veridicità o affidabilità di quanto scritto. Sono sempre bene accette critiche e suggerimenti.
Buongiorno Marco, sono un collega omonimo. Ho acquistato il tuo libro e ti faccio i complimenti perché è davvero un lavoro magnifico come tutto quello che esponi sul blog.
RispondiEliminaHo una domanda che entra di striscio sulla questione bonus.
Relativamente alla procedura ex L. 160/19, ed in particolare a quanto previsto per le agevolazioni in materia edilizia (cd. “Bonus Facciate2020) non è chiaro come ci si debba comportare per l’asseverazione della conformità urbanistica – edilizia e catastale del fabbricato su cui si conducono le opere. Nella fattispecie il DL Semplificazioni ha chiarito che per l’applicazione di opere riconducibili al Superbonus (ma non cita espressamente il Bonus facciate) se le opere sono di carattere comune allora le verifiche che devono operare i tecnici dovranno avere come oggetto esclusivamente la conformità delle parti comuni del fabbricato.
Il quesito allora sorge circa l’applicazione della detrazione per opere di manutenzione dei balconi privati degli appartamenti. Nel fabbricato in cui sto effettuando la conformità urbanistica ho già eseguito i dovuti controlli per le parti comuni, ma ovviamente nulla è stato verificato per quanto riguarda la distribuzione interna degli appartamenti. Come ci si deve comportare in caso di opere sui balconi privati che poi saranno soggette al regime agevolato del 90% (e relativa cessione del credito in questo caso)? Anche tutti gli appartamenti internamente devono essere conformi all’ultimo titolo? Deve essere rilasciata una conformità specifica per le singole unità (un po’ come accade per chi esegue interventi trainati per il Superbonus)?.
Grazie
grazie per aver acquistato il mio manuale! il tema che viene evocato è complesso: in parte l'ho toccato nei vari posti in cui parlo della legittimità, comunque in estrema sintesi il mio pensiero è il seguente: da un lato, gli interventi edilizi possono essere fatti isolando l'intervento su singole porzioni perché, se così non fosse, non potremmo depositare pratiche edilizie per i singoli appartamenti in condominio; ciò comporta il fatto, quindi, che anche la verifica della legittimità può essere parzializzata alle singole zone di intervento. ciò però non significa che necessariamente si possono tenere separate la facciata esterna dall'interno o, meglio, dipende dal tipo di difformità che viene eventualmente riscontrata: se si riscontra ad esempio una difformità nella posizione dei balconi, potrebbe essere in via teorica possibile sanare solo quelli, tralasciando gli interni perché rimangono due elementi diciamo formalmente autonomi; laddove invece le difformità riguardano la posizione o peggio ancora la dimensione delle finestre, come possiamo prescindere dall'analisi anche degli spazi interni, nella misura in cui la dimensione della finestra determina il rapporto aeroilluminante interno? anche la definizione che è stata introdotta per il superbonus secondo me non supera questo problema e, quindi, io sono a suggerire, per operare nella massima cautela, di fare sempre valutazioni unitarie per l'esterno e per l'interno. Potrebbe poi anche darsi che la visione che ne darà eventualmente la Giustizia Amministrativa di questo tema nello specifico sia diversa, anzi sotto certi aspetti lo spero, ma in attesa di migliori definizioni normative o di sentenze puntuali, non posso non suggerire grande cautela.
EliminaQuindi i balconi (che sono proprietà privata) pur essendo conformi legano la loro conformità con le unità immobiliari interne? Se io comune cittadino voglio eseguire una manutenzione ordinaria sul mio balcone, che in esterno risulta legittimo ai titoli depositati, devo preoccuparmi anche della conformità della distribuzione dell'appartamento per accedere alle relative agevolazioni?
EliminaE aggiungo....io tecnico, che sto prestando il mio operato professionale per quella manutenzione, devo preoccuparmi anche della conformità del relativo appartamento circa la distribuzione interna?
Eliminase facciamo un discorso cautelativo, sì.
EliminaBuongiorno Marco, complimentissimi per il blog. Ti vorrei chiedere, relativamente all'ecobonus, se potessi affrontare (qui o in un articolo) il tema dell'applicabilità della risposta 595 del 16/12/2020 dell'Agenzia delle Entrate agli immobili del centro storico di Roma, in merito ai vincoli degli stessi.
RispondiEliminaGrazie e complimenti ancora
non ne ho ancora parlato volutamente, ma ti rispondo ugualmente. il centro storico di Roma patrimonio UNESCO è rappresentato nel PTPR come centro storico, ma, in virtù delle stesse NTA, il vincolo non si applica. dunque occorre desumere che in verità il centro di Roma non è sottoposto a provvedimenti di tutela del Codice dei Beni Culturali, perché il vincolo imposto non si traduce nella fattispecie di quelli riconducibili alla parte III del Codice (difatti per operarvi non bisogna chiedere una autorizzazione paesaggistica, ma un "parere consultivo" gestito dalla SSABAP). Da qui il fatto che, a mio modesto parere, la semplificazione (importantissima ed utilissima) concessa dal superbonus per edifici vincolati sembrerebbe non potersi applicare al centro di Roma patrimonio UNESCO. tuttavia, la norma parla anche di "interventi vietati dal regolamento" o da altre disposizioni, dunque, sempre a mio modesto parere, se uno chiedesse l'autorizzazione alla SSABAP per realizzare un cappotto e questa lo negasse, si dovrebbe comunque poter accedere alla detrazione in forma semplificata (e questo potrebbe valere anche per edifici in carta qualità). ovviamente, la mia è solo una visione di norme e regolamenti, e non mi assumo nessuna responsabilità.
EliminaGrazie mille per la cortese e puntuale risposta. La richiesta alla SSABAP dovrebbe essere fatta da tutto il condominio o è una richiesta preventiva che posso fare da solo? A tal punto dovrebbero negare il cappotto su tutto l'edificio o comunque autorizzarlo su una superficie minore del limite minimo connesso all'ecobonus (es. autorizzano il retro e non la facciata), corretto? La strada in cui è presente l'immobile è poi inserita nella carta qualità come tracciato rinascimentale o moderno di ristrutturazione urbanistica: devo chiedere anche parere alla Sovrintendenza Capitolina con ulteriore speranza che mi dicano di no? (il condominio non vuole fare il cappotto...).
Eliminasul parere anche della capitolina, a leggere il protocollo d'intesa, sembrerebbero essere necessari entrambi, ma poi spesso se si va a chiedere direttamente agli interessati, rispondono che è sufficiente quello SSABAP (in effetti è un dettaglio su cui sarebbe stata gradita una specifica più chiara). per il resto, essendo la mia solamente un'ipotesi, non vorrei scendere troppo nel dettaglio operativo.
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EliminaBuonasera architetto, mi ricollego al quesito del collega.
EliminaSecondo lei, se in un fabbricato in centro storico a Roma è presente una centrale termica condominiale, anche se fosse vietato il cappotto termico sulle facciate, per accedere al superbonus, non dovrei comunque fare l'intervento trainante di sostituzione centrale termica per l'intero condominio visto che il requisito per accedere in autonomia riguarda l'impossibilità di eseguire gli interventi trainanti?
Grazie per il prezioso aiuto
la norma sembra dare la possibiltà di non fare gli interventi trainanti laddove questi siano specificamente in contrasto con norme o regolamenti locali: se la sostituzione caldaia è ammissibile, può essere considerato come intervento trainante, a mio parere.
EliminaBuongiorno, vorrei sapere con il superbonus 110% aggiornato a febbraio 2021, gli Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche rientrano a tutti gli effetti come opere trainate, ma l'importo della spesa massima di 96.000 € si può aggiungere ai 40.000 € per un intervento di 5 alloggi? E' previsto un cappotto esterno ed il cambio di tutti gli infissi, oltre la realizzazione di una ascensore esterna che servirà i tre piani della palazzina. Grazie
RispondiEliminaBuongiorno Marco, avevo posto un problema il 5 marzo chiedendo come interpretare i 96.000€ per le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche in un intervento avente i requisiti di richiesta dell'ecobonus 110%. Forse non è in questo post che dovevo fare la domanda? Comunque grazie per il tuo impegno sempre pronto a risolvere i nostri problemi interpretativi.
RispondiEliminase non rispondo è perché non ho studiato l'ambito e preferisco non rispondere piuttosto che farlo in modo vago.
EliminaMi scuso, capisco perfettamente e questo denota ancor di più la tua professionalità. Grazie per l'attenzione
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