martedì 27 ottobre 2020

Regolamento sismico Lazio 2020

Con il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°129 del 27 ottobre 2020 è stato pubblicato il nuovo regolamento sismico regionale, che sostituisce quello precedente, del 2016. In questo post, vorrei tratteggiarne molto brevemente i caratteri essenziali.

Immagine di libero utilizzo da Pixabay

Il regolamento n°26/2020, come il precedente, disciplina le modalità di deposito delle richieste di autorizzazione sismica sul portale dematerializzato regionale denominato "OPENGENIO", per l'adempimento degli obblighi di cui al DPR 380/01 art. 65 e art 94 bis. Il regolamento è stato modificato in alcuni dettagli con il regolamento 7/2021 (il link sopra restituisce già il testo coordinato del Regolamento 26/2020)

Rispetto al regolamento precedente, ed in aderenza alle indicazioni dell'art. 94 bis, il nuovo regolamento individua tre categorie generali di interventi, in base alla rilevanza degli stessi nei riguardi della pubblica incolumità, che è l'interesse pubblico che viene intercettato dalle opere sulle strutture: 

  • interventi rilevanti, sono quelli di maggiore invasività o di maggiore esposizione a rischio, e riguardano principalmente le nuove costruzioni o interventi di una certa invasività nelle zone sismiche 1 e 2a (ricordando che nel territorio laziale non esistono zone di categoria 4): per distinguerle da quelle di minore rilevanza, occorre fare riferimento alla tabella A allegata al regolamento;
  • interventi di minore rilevanza, vi rientrano una serie di interventi anche di una certa invasività (nuove costruzioni) in zone sismiche 2b e 3, ma anche tutti gli interventi locali e tutte le nuove costruzioni delle classi di rischio I e II indipendentemente dalla zona sismica. è curioso, ma ha la sua logica e, soprattutto, è in espressa conformità con la Legge (art. 94 bis comma 1 lettere a) e b)), che una nuova costruzione di classe I o II in zona 1, che non abbia le caratteristiche particolari descritte all'art. 6 co. 4, sia intervento di minore rilevanza, mentre l'eventuale adeguamento o miglioramento sismico di edifici esistenti della medesima classe nella medesima zona sia invece da considerarsi rilevante;
  • interventi non rilevanti, sono quelli definiti all'articolo 8 del Regolamento, e ricalcano, con qualche piccola differenza, gli interventi "non soggetti" del precedente Regolamento.
il nuovo Regolamento disciplina le modalità di deposito per gli interventi rilevanti e quelli di minore rilevanza, ma per quelli non rilevanti si limita ad indicare che "non sono soggetti ad autorizzazione sismica", purtroppo andando appresso a quello che a mio parere è un gap della normativa nazionale, la quale, di fatto, non prevede una reale esenzione dagli adempimenti per le opere "prive di rilevanza" i quali quindi non potrebbero del tutto essere considerati privi di necessità di autorizzazione. Questo è un tema assai ampio e delicato, ma che non voglio trattare in questo post per non appesantirlo di discorsi leggermente fuori tema: eventualmente, approfondirò in un post a parte.

La differenza principale tra interventi rilevanti e di minore rilevanza è nella modalità di acquisizione dell'autorizzazione sismica:
  • per gli interventi rilevanti (art. 6), si deposita la richiesta e si invia il progetto, il quale deve essere preventivamente valutato dalla Commissione Sismica: solo a valle dell'esito positivo dell'analisi della Commissione, che può chiedere varianti al progetto, è possibile acquisire l'autorizzazione sismica e quindi iniziare i lavori;
  • per gli interventi di minore rilevanza (art. 7) è previsto il sorteggio (disciplinato dall'art. 12) a campione dei progetti inviati: laddove non si è estratti, si ottiene implicitamente l'autorizzazione sismica, e la responsabilità della aderenza del progetto ai requisiti di Legge è esclusivamente del tecnico progettista; laddove si venisse estratti, il progetto passa al vaglio della Commissione Sismica. Il sorteggio è comunque effettuato due volte: sia sul progetto depositato, sia sulla relazione a strutture ultimate (con percentuali e casistiche differenziate). I lavori, comunque, possono iniziare subito (art. 4 c. 2 lett b) ed in caso si venga successivamente sorteggiati, verrà rilasciata l'autorizzazione sismica "in corso d'opera", ammesso che la Commissione non ravvisi la necessità di apportare variazioni al progetto: si valuti, quindi, l'opportunità di attendere l'eventuale esito del sorteggio prima di dare corso ai lavori.
  • per gli interventi non rilevanti, non viene esplicitata nessuna procedura.
Si badi bene quindi che, rispetto alla regolamentazione precedente, nel nuovo regolamento scompare la categoria dei cosiddetti "progetti asseverabili", che era una categoria dedicata ad opere di impatto blando ma non nullo, che potevano essere solamente asseverati dal tecnico, senza sorteggio: da oggi, di fatto, tutti i progetti che sono soggetti a deposito sono anche soggetti a sorteggio, a meno che, ovviamente, non ricadano nei rilevanti e siano quindi comunque sottoposti alla valutazione della Commissione. Analogamente, scompare anche il nutrito dettaglio degli interventi che potevano ricadere in questa categoria, il quale non ha più ragione di esistere.

Rimane, comunque, l'esenzione dall'obbligo di collaudo statico nei casi previsti dalla legge.

riguardo agli interventi non rilevanti, mi sento di segnalare l'introduzione di una nuova fattispecie, prima assente, relativa alla realizzazione di "soppalchi interni non praticabili, ad uso ripostiglio": è una specifica utile e, si badi bene, non viene specificata la tecnologia costruttiva. in generale, l'articolo 8 del nuovo regolamento si è arricchito di ulteriori opere definite non rilevanti, mentre invece tutte quelle del vecchio regolamento mi sembrano grosso modo confermate.

Molto importante è il contenuto dell'art. 10 del Regolamento, in cui si disciplina la modalità di deposito della verifica della sicurezza (già presente anche nel precedente regolamento), operazione necessaria in caso di mutamento d'uso verso una nuova destinazione con carichi diversi, oppure in caso di intervento su una struttura realizzata diversamente dal titolo edilizio o in assenza di specifico titolo.

altre variazioni rispetto al precedente regolamento che mi sembra di percepire riguardo agli interventi "non soggetti ad autorizzazione" sono: 1. le installazioni di barriere di protezione e cancelli mobili, che il regolamento precedente ammetteva ma quello vigente consente solo in "rifacimento", anche se nella voce p) viene indicato che sono opere non rilevanti le realizzazioni di muri alti fino ad un metro, senza contare le cancellate sovrastanti: se si fa una lettura estensiva, potrebbe dire che una cancellata installata su un muro alto fino ad un metro rimanga opera non rilevante; 2. viene specificato che la riparazione del calcestruzzo per ripristino del copriferro sono interventi non rilevanti (è utile: in effetti prima il dubbio c'era) ma purché il nuovo materiale abbia medesima resistenza dell'originale (dunque oggi bisogna fare attenzione alle caratteristiche del calcestruzzo originario e alle prestazioni dei materiali che si impiegano per il ripristino: da un lato, difatti, se la specifica sicuramente chiarisce un ambito prima poco chiaro, dall'altro oggi definisce gli interventi in cui è necessaria l'autorizzazione sismica, che sono quelli in cui vi è differenza di resistenza nei materiali impiegati per la riparazione, rispetto alle caratteristiche del calcestruzzo originario: si presti grande attenzione, non solo come tecnici, ma anche come committenti).

l'articolo 17 del Regolamento disciplina le modalità di deposito del certificato di idoneità statica, nei casi previsti dalle procedure di condono edilizio.

l'articolo 19 del Regolamento disciplina le modalità di accertamento delle violazioni in tema di autorizzazione sismica: detta in parole volgari, si tratta della procedura di "sanatoria" strutturale che, come descritta, non è molto diversa da come è stata gestita finora dall'ufficio. sul tema, però, attenzione alla recente pronuncia del TAR Lazio (sentenza n°376/2020 sez. di Latina) nella quale si afferma il principio secondo cui una autorizzazione sismica in sanatoria non è contemplata dalla normativa nazionale. tuttavia, il procedimento descritto nel regolamento si può leggere come non una vera sanatoria ma una procedura di messa in sicurezza, in quanto sostanzialmente si tratta della procedura per l'approvazione di un intervento che consente di "sistemare" un qualcosa di eseguito abusivamente. Attenzione comunque alle interpretazioni trasversali.

Occorre segnalare che, al di là dei regolamenti regionali quale è quello che si è commentato fin qui, la Giurisprudenza Penale non è sempre d'accordo sulla possibilità delle regioni di poter introdurre in maniera libertina dei regolamenti che escludano particolari categorie all'obbligo di deposito al Genio: tra le diverse sentenze, vi segnalo in tal senso Cass. terza Penale n°20362/2021 del 24 maggio 2021. In detta sentenza, avente ad oggetto un gazebo, dichiarato pergotenda dal committente, con uno sviluppo di 34 mq, è stato specificato che non rileva il fatto che i regolamenti regionali abbiano introdotto deroghe ed esclusioni: rimane fermo il fatto che la disciplina nazionale indicherebbe in via generale che qualunque opera ancorata al suolo deve essere oggetto di deposito. In verità la norma nazionale non entra molto nel dettaglio ma è bene ricordare che la vigente disciplina è effettivamente poco circostanziata in quanto individua, sì, delle opere "non rilevanti" a fini sismici, ma in effetti poi non dice espressamente che queste sono sottratte da ogni procedura segnalativa. è un vuoto normativo che andrebbe colmato. Per approfondire questo tema, posso rimandarvi al mio libro, il Manuale del Progettista per gli Interventi sull'esistente e per la redazione di Due Diligence Immobiliari, ed. Maggioli 2020, in particolare paragrafo 1.5.

segnalatemi refusi, errori, o necessità di approfondimento.




14 commenti:

  1. Mi aspetto anche un commetto per l'art. 10 "valutazioen della Sicurezza" che apapre essere la possibilità di fare il collaudo per i fabbricati che non lo hanno

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    1. è un tema che devo approfondire, comunque se qualcuno vuole contribuire con delle proprie riflessioni, è sempre gradito.

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  2. Salve per una chiusura di una botola nel solaio, dove prima passava una scala a chiocciola, occorre l'autorizzazione sismica? Grazie Alberto

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    1. Salve, secondo me non è necessaria perché non viene alterata la falda del solaio ed inoltre non credo sia affatto rilevante per la pubblica incolumità

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  3. salve architetto le risulta che per reperire i progetti strutturali (per Roma) già depositati ci si debba rivolgere al Pau?

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    1. al PAU è presente lo sportello cemento armato in cui venivano depositati i progetti di competenza, prima dell'inaugurazione del sistema telematico regionale. se si sta cercando un fascicolo di progetto strutturale, secondo me è meglio richiederlo al genio civile.

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    2. ah ok ,e al genio civile ci si rivolge di persona? perchè da Opengenio mi sembra di capire si inviino solamente...

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    3. in condizioni normali ci si andava di persona, adesso non saprei ma credo sia proprio impossibile accedere al "librone" delle posizioni. provi a contattarli via email o via pec.

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  4. Non so se è il post giusto, ma dopo l'attacco hacker come si fa a presentare i progetti strutturali? Opengenio non è attivo. Avete qualche notizia? in rete non si trova nulla e ai numeri di assitenza non risponde nessuno.

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    1. l'ordine degli Ingegneri di Roma si è attivato per sollecitare almeno delle risposte, comunque ad oggi non si sa molto: https://www.ording.roma.it/26-comunicazioni/comunicazione-ordine/499-piattaforma-opengenio-regione-lazio

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  5. Buonasera, sono un collega che ti segue assiduamente e ti ringrazia per le occasioni di confronto.
    Desideravo se possibile una tua interpretazione.
    Secondo il "nuovo" art. 8 della normativa antisismica, rientrano tra gli "Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", la trasformazione di finestra in porta finestra e viceversa, "senza aumento di dimensioni";
    Potresti chiarire cosa si intenda per "senza aumento di dimensioni"? l'ampliamento della luce? perchè altrimenti di base togliendo il sottofinestra per forza una finestra per essere trasformata in portafinestra aumenta di "dimensioni".
    Grazie

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    1. secondo me è un modo non molto chiaro per dire che solo se togli il parapetto si classifica in tal modo, dunque senza modificare gli stipiti verticali (la larghezza del vano finestra) e l'architrave, che sono gli elementi effettivamente attivi. In ogni caso, chiederei comunque il parere di uno strutturista perché possono esserci casi limite in cui l'intervento comunque altera le tensioni nel muro, e quindi sarebbe comunque soggetto a deposito al genio in quanto vi sarebbe alterazione del modo in cui l'intera parete reagisce ai carichi.

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  6. Gentilissimo arch. I regolamenti di altre regioni indicano tra gli interventi privi di rilevanza sia serre che depositi realizzati con strutture leggere e teli in plastica con peso proprio <0.50kN/mq. Quello del Lazio libera solo le serre senza specificare limiti di peso. Secondo lei nel Lazio un tunnel agricolo necessita di deposito progetto strutturale?

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