sabato 5 ottobre 2019

CILA e attività repressiva

Finalmente è uscita una prima, significativa sentenza della Giustizia Amministrativa sul ruolo giuridico della CILA. Mi sono sempre chiesto, difatti, se la stessa fosse da assimilare alla SCIA e quindi soggetta alle norme di cui alla L. 241/90 oppure, come sarebbe più logico, se non lo fosse visto che la legge non lo prevede.

la sentenza è del TAR Lazio sez. 2bis n°11155/2019 nella quale vengono sviscerati una serie di temi, molti dei quali interessanti.

la vicenda su cui si esprime il TAR si svolge nel comune di Rieti, in zona territoriale A, e riguarda l'impugnazione da parte di un cittadino di un provvedimento del comune di "annullamento" di una CILA, che il comune riteneva illegittima perché inidonea ad autorizzare i ripristini che si volevano eseguire per riportare un immobile in uno stato di legittimità. La sentenza tocca quindi diversi punti tra i quali i più interessanti sono la questione del cambio di destinazione d'uso, e il regime giuridico in cui va incastonata la CILA.

La sentenza sarà parzialmente favorevole all'amministrazione ma anche parzialmente favorevole al cittadino, in quanto verranno accolti alcuni dei motivi di ricorso.

Per quanto riguarda la natura giuridica della CILA, il TAR va a specificare quello che già si sospettava (e su cui si era espresso "di striscio" anche già il Consiglio di Stato), e cioè che la CILA non è inquadrabile all'interno dell'art. 21 nonies della L. 241/90 (articolo che delinea le procedure di autotutela, espressamente applicabile alla SCIA ma non anche alla CILA) e quindi non è un atto che soggiace al regime del passare del tempo che riduce il potere repressivo dell'amministrazione (i 30 giorni famosi). Ma il TAR dice che anche se una CILA non può essere "dichiarata inammissibile" o "annullata in autotutela", ciò non significa che il contenuto di quella pratica deve essere fatto salvo: di fatto il TAR indica che il comune deve agire, quando rileva opere abusive in una CILA, per reprimere quell'abuso di fatto ignorando la CILA.

va da sè quindi che la CILA non soggiace nemmeno al trascorrere dei 18 mesi entro i quali l'amministrazione può azionare il potere di autotutela successivo ai 30 giorni. Dunque gli abusi contenuti in una CILA sono sanzionabili senza limiti di tempo, se sono opere che non potevano essere autorizzati in questo titolo.

Il TAR in questa sentenza rigetta la doglianza del cittadino laddove indica che l'atto di dichiarazione di inefficacia non soggiace alle procedure di cui agli articoli 7 e 8 della 241/90, poiché appunto la CILA non è un atto iscrivibile in questa norma: il comune pertanto sarebbe stato nel giusto a voler procedere direttamente contro la repressione del presunto abuso.

Anzi, la CILA, laddove va ad evidenziare un abuso senza però sanarlo (per esempio quando rappresenta opere che dovevano essere autorizzate con altri titoli tipo PdC o SCIA), si tratta di fatto di una autodenuncia del cittadino, e la Pubblica Amministrazione in quel caso è tenuta ad operare per reprimerlo secondo le procedure previste dal DPR 380/01. Prestate dunque grande attenzione a questo aspetto, soprattutto nell'attuale fase in cui, per esempio a Roma, presentare una CILA è molto più "semplice" che non presentare una SCIA (per via del fatto che solo le prime sono telematiche mentre le seconde ancora cartacee) e questa circostanza potrebbe fornire una percezione distorta della potenziale azione dell'amministrazione. Attenzione dunque, come tecnici e come istanti, anche ad eventuali false dichiarazioni che possono essere contenute in una CILA, perché sempre di atto pubblico si tratta.

Nelle CILA quindi di fatto il Comune deve limitarsi a verificare che effettivamente le opere rappresentate nella relazione tecnica e nell'elaborato grafico siano riconducibili all'alveo di competenza della Comunicazione e, in caso contrario, agire direttamente per reprimere quello che sarebbe di fatto un abuso edilizio già dichiarato, senza necessariamente fare azioni contro l'istanza. Ovviamente le opere devono anche essere conformi al PRG ed alle norme di settore, come già si dichiara all'interno della relazione tecnica.

Forse è utile indicare un elenco non esaustivo di interventi che non ricadono in CILA ma che apparentemente potrebbero ricadervi: interventi strutturali di ogni natura e specie, ivi compresi interventi apparentemente semplici come spostamenti di vani murari su muri portanti o realizzazione di soppalchi con struttura in legno o acciaio; modifiche di prospetto (anche se ci sono sentenze particolari sul tema: ne ho parlato qui) tipo anche piccole modifiche della dimensione del vano murario di una finestra; variazioni di sagoma anche piccole; mutamenti d'uso rilevanti; ripristini che coinvolgono elementi strutturali.

Non vengono toccati giustamente in questa sentenza gli altri grandi temi che attanagliano noi tecnici tra cui: se in una CILA occorre verificare la legittimità della preesistenza (secondo me si e ne ho parlato qui) e se l'eventuale mancanza di dichiarazione comporta nullità o inefficacia dell'atto; se una CILA in tutto o in parte "sbagliata", ma dove l'amministrazione non ha proceduto con azioni repressive, può essere usata come precedente legittimità nei titoli successivi.

L'altro tema interessante della sentenza è quello del mutamento d'uso. Nel caso di specie si parla di dei locali che il tecnico individua nell'ante operam come cantine e nel post-operam come locali ad uso abitativo o uffici (non si capisce bene), e dichiara che l'intervento è in "ripristino" di una precedente legittima destinazione. il TAR qui parte per una strada sua, senza forse considerare bene la storia urbanistica dell'edificio (che viene tuttavia evocata, citando un permesso a costruire del 2011 ma senza specificare cosa effettivamente in quel PdC era autorizzata come destinazione nei locali in interesse), e ripercorre le varie interpretazioni sia normative che giuridiche che hanno portato a delineare l'attuale panorama autorizzativo dei mutamenti d'uso: in zone A, serve sempre il permesso a costruire (o SCIA alternativa, aggiungo io); fuori dalle zone A, può andare in SCIA ordinaria laddove non vi è cambio di categoria generale. vengono indicate anche le più recenti evoluzioni normative le quali però non si ritengono applicabili nel caso di specie (in particolare, ad oggi il cambio d'uso può rientrare nel risanamento conservativo - e dunque CILA - se la nuova destinazione è compatibile con i caratteri tipologici e formali dell'edificio: il TAR specifica che questa circostanza deve essere opportunamente dimostrata e che, nel caso di specie, trattandosi apparentemente di trasformazione di un locale accessorio in spazio abitativo, non può esserci questa condizione).

Viene ribadito un concetto importante: la trasformazione di locali accessori, anche se connessi ad unità abitative ma per la loro natura non computati nella cubatura edificabile (garage, cantine, soffitte), rappresentano sempre una trasformazione radicale assimilabile al mutamento d'uso tra categorie generali differenti o comunque un ampliamento delle superfici utili.


Ultimo tema degno di rilievo che emerge dalla sentenza è quello dei soppalchi. Nell'unità immobiliare oggetto di controversia erano presenti due soppalchi: le descrizioni non sono particolarmente puntuali (anche perché la sentenza fa giustamente riferimento a degli atti di causa che però noi non possiamo vedere) però si capisce che uno è un soppalco in legno con una scala fissa ed un parapetto, e dal quale piano di calpestio si accede anche ad una finestra, e con una altezza utile superiore di circa 2 metri; un'altro invece è una specie di mensola ancorata ad una parete, larga circa un metro, priva di parapetto, con una altezza utile superiore che va da 1,60 a 1,90. Nel primo caso, il TAR da ragione al comune e lo dichiara intervento di ampliamento di superficie utile (vista la propensione dello spazio ad essere utilizzato), mentre nel secondo caso da ragione al cittadino e lo dichiara elemento inidoneo a produrre superficie utile.

19 commenti:

  1. Salve, vorrei chiederle un consiglio. Ho presentato un CILA per diversa distribuzione interna di una unità abitativa, il committente durante l'esecuzione dei lavori ha richiesto piccoli spostamenti di due pareti pareti (nell'ordine di 10cm rispetto al progetto presentato) per queste variazioni andava presentata una variante?, basta un semplice appunto nella comunicazione di fine lavori?. Allo stato attuale i lavori sono quasi terminati, io dovrei consegnare la Comunicazione di fine lavori, il committente (per questioni economiche) rifiuta di fare l'aggiornamento catastale e di conseguenza l'agibilità. Nel caso io proceda comunque alla consegna al protocollo della comunicazione di fine lavori ho delle responsabilità in merito? Grazie anticipatamente

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    1. anche piccoli spostamenti possono influire sulle condizioni di conformità al regolamento edilizio, pertanto suggerisco sempre di fare una variante. Se il cliente si rifiuta di procedere alla variante, bisognerebbe quantomeno rimettere l'incarico ed informare l'autorità amministrativa, ma per questa procedura ti consiglio di contattare l'Ordine di tua appartenenza.

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  2. buongiorno vorrei chiedere un parere. devo trasformare un locale cantina a roma posto al piano interrato di una palazzina in locale box e cantine. vorrei usufruire della legge tognoli e quindi essere esente dal pagamento degli oneri. per fare cio devo modificare le aperture esistenti sui muri perimetrali a piano interrato. posso fare una cila ? grazie in anticipo

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    1. così ad occhio e croce non mi sembra un tipo di attività che può rientrare nella CILA.

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  3. Ciao Marco ,un amico ha scoperto che il balconcino della cucina ,che sta lì da che lui ha memoria e che hanno tutti gli altri piani esattamente uguale al suo ,in realtà non risulta nela catastale e neanche nel progetto di costruzione .Trattandosi di balcone non so bene come aiutarlo perchè al municipio mi hanno detto che loro non accettano nessuna cila nè scia neanche in sanatoria e che al genio non accettano di sanare balconi perchè non sarebbe possibile collaudare una cosa costruita molti anni prima chissà come. E dunque che si fa ??? Mah non so dove sbattere la testa francamente.Mi sai aiutare ?Grazie
    Arianna

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    1. occorrerebbe fare sanatoria sismica e sanatoria edilizia, ma verificando che ci siano i presupposti (la c.d. doppia conformità): per esempio a volte i problemi dei balconi sono le distanze.

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  4. Buongiorno Marco, approfittando della tua esperienza, ti scrivo per un parere.
    Devo presentare una CILA per diversa distribuzione spazi interni di un monolocale. Attualmente l'appartamento presenta un angolo cottura (separato da una porta) che si configura quindi come ambiente a sè, un soggiorno/letto e un bagno. Dovendo io abbattere il muro tra cucina e soggiorno/letto, e creare quindi un unico ambiente con angolo cottura, ho necessità di prevedere l'antibagno? Grazie per la tua gentilezza e per questo blog!

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    1. secondo me in linea di massima sì, soprattutto se cucina e bagno sono spazialmente vicini. Tuttavia in casi particolari si può dichiarare che non serve (assumendosene la responsabilità come tecnici, se sta bene al comune) oppure chiedere la deroga alla ASL.

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  5. Buongiorno,
    mi allaccio a questo post anche se il mio problema è forse poco pertinente: devo consegnare una cila per un appartamento di cui precedentemente nel 2013 era stato fatto un accertamento di conformità. il tecnico precedente ha effettivamente disegnato i tramezzi interni in posizione sbagliata di circa 15/20 cm... i lavori che devo denunciare sono di modestissima entità (un controsoffitto e un armadio a muro), interventi che non prevedono peraltro produzione di rifiuti. Come mi devo comportare con i tramezzi disegnati male nel 2013? Li devo disegnare nella giusta posizione citando l'errata configurazione grafica del 2013 o devo prevedere altro titolo abilitativo?
    grazie fin da ora

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    1. mi sembra una differenza che non si può far rientrare tra le tolleranze di legge: tenderei a suggerire di sanare la precedente situazione, ma andrebbe visto in dettaglio.

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  6. Buonasera Architetto,
    avrei bisogno,gentilmente, di un suo parere.
    Lo scorso anno ho presentato una CILA, in qualità di progettista, per la ristrutturazione di un appartamento. La direzione lavori è stata affidata ad altro professionista. Il mio quesito riguarda la comunicazione di fine lavori, che dovrò presentare: io non ho seguito i lavori, di conseguenza, non so se è stato rispettato il progetto da me presentato. Il certificato di collaudo sarà a firma del DL. Per mia tutela, mi conviene, prima di presentare il fine lavori, condurre una verifica o, firmando il collaudo il DL, con il quale non ho rapporto, la responsabilità di eventuali varianti ricadrebbe su di lui? Grazie anticipatamente per la sua risposta

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  7. Buonasera Architetto
    per un errore un mio collega ingegnere ha presentato una CILA in Sanatoria (comune di roma) quindi con la sanzione dei 1000 euro per lavori già fatti senza autorizzazione dove le variazioni erano spostamento di tramezzi interni e di una porta e di una piccola finestra alta in bagno di dimensioni 40x40. Naturalmente la finestra doveva andare in SCIA ma l'errore oramai è fatto. Come rimediare ?

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    1. Senza autorizzazione nel senso che i lavori erano già stati eseguiti e terminati da tempo e si cercava di sanarli per adeguare anche la situazione catastale non conforme. Mi sono espresso male ?

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    2. ah ho capito. secondo me sarebbe stato preferibile presentare una SCIA, comunque potete sentire il municipio se per loro non è un problema presentare oggi una SCIA in sanatoria solo per la finestra, dando per buona la CILA per le opere interne.

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  8. Si certo ma come le dicevo è stato un errore. Comunque abbiamo chiesto al comune come risolvere ma nella risposta non ci chiarisce come sbloccare la sanzione dei 1000 euro per poter fare la scia. Se ci facesse fare ciò che dice lei ci vorrebbero 1000 € per la Cila e 1000 per la Scia, che magari per sanare si potrebbe anche fare ma, con un unica Scia sarebbe più lineare e più economico. E' che non ti fanno capire come rimediare.

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    1. se la cila in sanatoria è già stata presentata, il municipio forse non ha difficoltà a farvi presentare una SCIA per le sole finestre: in questo caso, non essendoci diversa distribuzione interna da sanare, la sanzione di 1.000 euro non sarebbe applicata. dovete però sentire il municipio, perché non c'è una procedura ufficiale a cui fare riferimento in questi casi.

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  9. Buongiorno, innanzitutto grazie per il servizio che offre a tutti noi. Avrei bisogno di un consiglio: nel 2021, per effettuare delle modifiche nella distribuzione interna di un appartamento, prima di iniziare i lavori è stata presentata una CILA al Comune di Roma. I lavori sono terminati nel 2022 e la pratica è stata chiusa. Sebbene il post-operam sia conforme alla situazione attuale, purtroppo nell'ante-operam c'è una lievissima difformità: il tramezzo che divide bagno e cucina è stato graficizzato con una nicchia profonda una trentina di centimetri e larga 90 centimetri (spazio "preso" alla cucina) e non come lineare, come da situazione assentita precedente. La CILA risulta invalidata da tale errore? E' possibile porre rimedio secondo lei o l'unica soluzione è presentare una CILA in sanatoria? Il dubbio è stato sollevato da potenziali acquirenti dell'appartamento che temono che la ristrutturazione non sia legittima. Grazie e buona giornata!

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    1. se lo stato dei luoghi attuale è comunque legittimo, nel senso che quella nicchia è solo una effettiva dimenticanza nell'ante operam ma è comunque legittima, a mio parere può essere sufficiente inviare una postilla alla CILA indicando l'errore materiale. Se invece la nicchia è originariamente illegittima, può essere opportuna una sanatoria.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.