sabato 15 giugno 2019

ristrutturazione edilizia e modifiche di prospetto

Spesso ci si è chiesti, da bravi tecnici quali siamo, quando un intervento anche se effettuato in facciata ed incida sul "prosptto" possa considerarsi talmente insignificante da poter uscire dalla definizione di "ristrutturazione edilizia", andando quindi a cercare quello "spartiacque" tra un intervento soggetto a CILA o SCIA ordinaria ovvero uno soggetto a permesso a costruire o SCIA ad esso alternativa. In questo post vorrei cercare di dare qualche elemento per navigare in queste interpretazioni.
Abbiamo imparato che per ristrutturazione edilizia si intendono sempre opere molto invasive sull'esistente (anche demolizione e ricostruzione, in alcuni casi), ma può capitare di ricadere in tale definizione anche semplicemente trasformando una finestra in porta finestra (o vice-versa) o installando una canna fumaria in alcuni casi. Il fatto che la ristrutturazione edilizia sia soggetta ad essere autorizzata mediante un titolo di una certa rilevanza (permesso a costruire o SCIA alternativa, la quale va distinta nettamente dalla SCIA ordinaria, anche se la modulistica è simile) fa si che occorra saper interpretare in modo corretto quando vi si ricade, al fine di depositare il titolo giusto e quindi non incorrere nella nullità dell'istanza per assenza di presupposti.

Dato che il dettame normativo è, per così dire, alquanto vago, come fare per districarsi? Due sentenze in particolare entrano nello specifico argomento, e sono entrambe del Consiglio di Stato.

La prima è la sentenza numero 4267/2016 sez. 6 del 14 ottobre 2016.

La seconda è la numero 902/2019 sez 6 del 06/02/2019

La prima sentenza, del 2016, sembra introdurre un concetto interessante, e cioè che la ristrutturazione edilizia deve essere intesa necessariamente come un "insieme sistematico di opere" che "portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", e, quindi, nel caso di specie dell'argomento di cui tratta la sentenza, la trasformazione di un lucernario non può rientrare nella fattispecie della ristrutturazione edilizia in quanto non viene realizzato un "insieme di opere" che tendono alla trasformazione dell'edificio. Questa sentenza quindi potrebbe aprire le strade alla visione secondo cui un singolo intervento, localizzato e puntuale, anche se riguardante i prospetti, possa essere escluso dalla definizione di "ristrutturazione edilizia". Il passaggio saliente di questa sentenza è il seguente:
Come sopra ricordato, la richiamata norma si riferisce a interventi che portino ad un organismo del tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifica della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Dal tenore letterale della disposizione (si veda la congiunzione “e”) si evince che non basta una mera modifica dei prospetti, ma occorre, quale elemento indefettibile, che il risultato dell’intervento sia la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il riferimento è all'art. 10 comma 1 lett. c) del DPR 380/01 laddove, elencando le attività soggette a permesso di costruire, specifica che:

[sono soggetti a permesso di costruire] gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
nel testo ho evidenziato la "e" a cui fa riferimento la sentenza.

Invece la seconda sentenza, del 2019, che interviene su una questione differente in cui un cittadino aveva eseguito una pluralità di opere, specifica più nel dettaglio quali opere sono da considerarsi "ristrutturazione edilizia" anche se prese a sè stanti. Interessante anche la conclusione del ragionamento, laddove si va in qualche modo a confermare che le opere di sostituzione di elementi già esistenti e di rinnovamento non può rientrare nella definizione di ristrutturazione. Ecco l'estratto del passaggio:

Ciò non toglie che si possano, qui di seguito, formulare talune considerazioni specifiche sulle opere realizzate anche “singolarmente considerate”, in particolare circa la modifica di alcuni vani porta finestra in finestra, e viceversa, profilo sul quale sembra appuntarsi l’attenzione degli appellanti, specie in memoria, e sulle canne fumarie.
Sul primo aspetto, relativo alla modifica dei prospetti, occorre operare una distinzione tra i concetti di sagoma e prospetto. Il primo, riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti [forse era aggetti? n.d.r.] e gli sporti; il secondo individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti.
La modifica dei prospetti, pertanto, deve considerarsi quale intervento edilizio autonomo, riconducibile (sempre avendo riguardo alla disciplina applicabile applicando il principio “tempus regit actum”), al “genus” della ristrutturazione edilizia, riscontrabile in fattispecie quali apertura di nuove finestre, chiusura di quelle preesistenti e loro apertura in altre parti; nella apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso; nella trasformazione di vani finestra in altrettante porte – finestre (in tema di modifiche di prospetti e necessità di permesso di costruire v. Cass. pen. nn. 921/2017, 20846/2015, 30575/2014, 38338/2013, 834/2008).

Al contrario, non sarebbe da ricondursi a tale tipologia di intervento tutto ciò che, pur riguardando la facciata dell’edificio, non ha rilievo edilizio, o si concretizza nel rinnovamento o nella sostituzione delle finiture dell’immobile, nell’integrazione o nel mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti, o che si sostanzia in interventi interni al fabbricato.

La sentenza del febbraio 2019 poi entra nel merito di altri punti interessanti:

- specifica il concetto di sagoma e di prospetto, sintetizzandoli nell'estratto che ho già riportato qui sopra;

- richiama la precedente giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato riguardo alle canne fumarie, indicando che qualora siano di dimensioni importanti e di impatto rispetto alla sagoma del fabbricato, rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia e sono quindi soggette a permesso di costruire (o SCIA ad esso alternativa, laddove applicabile). Ecco l'estratto che qui interessa:

Sul tema “canne fumarie”, e sulla necessità, sempre “ratione temporis”, di un permesso di costruire qualora l’impatto sia significativo, va rammentata la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto.
Per Cons. Stato, VI, n. 553 del 2016, è necessario il previo rilascio del permesso di costruire, rientrandosi nella categoria dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, qualora tali strutture non si presentino di piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile. Si ritiene occorrente il permesso di costruire tutte le volte in cui venga in rilievo un intervento il quale, per dimensioni, altezza e conformazione, risulti incidere in modo significativo sul prospetto e sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria è installata; mentre soltanto l’intervento di mera sostituzione di una canna fumaria (ma non è questo il nostro caso), con le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, va considerato di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001.

Per chi opera nella città di Roma non è possibile ignorare la circolare del 2012 che ha fornito linee di indirizzo molto chiare e che contiene anche una definizione più specifica di "ristrutturazione edilizia". Alcune sentenze poi fanno riferimento a questa circolare anche per derimere questioni che non si sono svolte nel territorio della capitale, quindi potrebbe significare che il riferimento possa aver valore in ambito nazionale. Nel fare riferimento a questa circolare, però, considerate che nel frattempo è anche mutato il panorama normativo e quindi le definizioni lì contenute non sono più del tutto attuali.

Sulla scia della visione più "restrittiva" e cioè che anche semplici modifiche di prospetto debbano farsi rientrare nella ristrutturazione edilizia va segnalata anche la Cassazione Penale, la quale anche di recente (p.e. sentenza sez. 3 n°44503/2019) ha sempre specificato che variazione di prospetto equivale a ristrutturazione edilizia. Il penale però è materia diversa da quella prettamente edilizia e si basa su orientamenti che non possono non prescindere dal singolo caso esaminato: potrebbero esserci casi in cui, pur in presenza di un abuso edilizio punibile in art. 44 e quindi intervento che deve essere legittimato con titolo edilizio, si possa ritenere giusto non procedere per particolare tenuità del fatto.

In conclusione, si può delineare che tendenzialmente anche un singolo intervento di trasformazione di prospetto può annoverarsi come opera di ristrutturazione edilizia laddove vada a mutare il prospetto esterno del fabbricato. Tuttavia, rimane comunque coerente il testo della sentenza del 2016 laddove viene fatto notare che il senso letterale della norma pare indicare che un singolo, isolato intervento potrebbe non ritenersi come rientrante nella ristrutturazione edilizia se non inserito all'interno di una più ampia trasformazione del fabbricato. Dato che comunque il confine è molto labile e, alla fine, a noi tecnici non è riconosciuto nessun "potere" decisionale, mi sento di suggerire di operare sempre con grande cautela ed interpretare sempre in senso restrittivo il dettame normativo e presentare titoli coerenti con la ristrutturazione edilizia anche laddove l'opera sia in effetti marginale rispetto al contesto: meglio sempre qualcosa in più che qualcosa in meno.

Sul tema segnalo anche CdS 4307/2021 che entra anche nel merito del rapporto tra epoca di realizzazione di una variazione di prospetto abusiva e il DL 76/2020, che ha introdotto novità nella classificazione degli interventi sui prospetti, stabilendo che la norma del 2020, di favore, non si applica alle difformità effettuate antecedentemente all'entrata in vigore del dispositivo.

46 commenti:

  1. Gentile architetto, riservandomi di contattarla per un parere più approfondito, vorrei porle alcune domande.
    Sto considerando l'ipotesi di acquistare un appartamento in un palazzo il cui prospetto è stato già più volte modificato nei decenni passati. L'appartamento ha però un salone piuttosto buio, contornato da un terrazzo perimetrale.
    1) L'apertura di una porta finestra nel salone, che dia sul terrazzo (quindi arretrata rispetto al resto della sagoma), se corrisponde geometricamente ad altrettante finestre poste ai piani sottostanti, può creare problemi di autorizzazione? 2) Immagino occorrerebbe comunque SCIA alternativa a PDC... che tempi si prospetterebbero a Roma?? E, il comune, di fronte ad uno scenario del genere, potrebbe opporsi a prescindere, o è un qualcosa di realizzabile? Grazie.

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    1. se non sono presenti vincoli (carta qualità o vincoli paesaggistici: può leggere molto nel merito su questo blog) il municipio di fatto si deve attenere solo a valutazioni di tipo prettamente tecnico, senza poter valutare nessun aspetto afferente l'estetica. Dovrebbe tuttavia essere necessario, o comunque preferibile, acquisire il parere dell'assemblea condominiale. la scia alternativa, sempre se in assenza di vincoli, per legge concretizza l'autorizzazione dopo trenta giorni dal deposito.

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  2. Buongiorno architetto,

    Le scrivo in quanto sto valutando la possibilità di trasformare una attuale finestrella del mio bagno in una porta finestra, al fine di facilitare l'accesso al mio balcone.

    Leggendo il suddetto articolo, supponendo una mia corretta interpretazione, la trasformazione di una finestra in una porta-finestra comporta una modifica di prospetto e, dunque, riconducibile al 'genus' della ristrutturazione edilizia. Tuttavia, tale ristrutturazione non può essere considerata 'minore'. Sicché, se volessi procedere a questa trasformazione, supponendo
    1) assenza di qualsiasi vincolo urbanistico e paesaggistico
    2) parere favorevole dell'assemblea condominiale

    dovrei presentare al mio municipio una Scia alternativa al PDC, corretto? Inoltre, alla Pratica urbanistica, dovrei allegare anche il parere favorevole dell'assemblea condominiale? Quali sarebbero, poi, secondo lei i costi da pagare al municipio?

    Altra domanda: in presenza di una scia alternativa al PdC già presentata al municipio, avevo letto che si può presentare una variante, ma nel caso di trasformazione finestra in porta finestra, dovrei sempre aspettare entro i 30 gg di calendario il parere o no? E nel caso il parere per la trasformazione fosse negativo, annullerebbe solo la variante o l'intera scia già presentata?

    Grazie mille per la Sua disponibilità e per il tempo che vorrà dedicarmi per la risposta.

    Tiberio

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    1. nel post parlo del fatto che in effetti interventi come il suo potrebbero rientrare anche in procedure meno importanti ma, tuttavia, è bene, a mio modesto parere ed a scanso equivoci, procedere come si è sempre fatto finora cioè operando in SCIA alternativa al PdC. la SCIA alternativa ha 30 giorni di silenzio-assenso, il che teoricamente vale anche per l'eventuale variante, anche se sulla variante secondo me i poteri inibitori del comune potrebbero essere interpretati come già depotenziati, soprattutto se la variante non è sostanziale. è tuttavia a favore della tutela da eventuali diverse interpretazioni attendere gli eventuali 30 giorni dalla variante prima di dare corso alle opere variate. i diritti di segreteria per le SCIA alternative a Roma partono da 401,24 euro, ed in più si ha il contributo sul costo di costruzione, come descritto in molti altri miei post sul tema degli oneri concessori.

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    2. Gentilissimo architetto, grazie per la risposta.

      Navigando su internet, ho letto che, per quanto la parete su cui trasformare la finestra in porta finestra sia di mia proprietà, se si 'insiste' sull'estetica della facciata (quindi sul prospetto) si ricade nell'ambito delle parti comuni del condominio. A tal proposito, secondo Lei, considerando la Sua esperienza e in base alle prassi comunali, alla presentazione della scia, il municipio potrà o dovrà richiedere obbligatoriamente il parere del condominio?

      Grazie per il Suo volermi rispondere.
      Tiberio

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    3. il comune non può chiedere atti che attendono alla sfera del diritto civilistico privato, ma è chiaro che è preferibile che questo aspetto sia affrontato e superato a prescindere dall'obbligatorietà dell'acclusione alla richiesta di titolo.

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  3. Gentile Architetto, mi trovo nella fattispecie di avere gia' apertua una Scia (normale) per opere di manutenzione straordinaria, per opere interne, ed esterne, quali il cappotto e il rifacimento della copertura, ora vorrei anche aprire due finestre e creare una canna fumaria di 1,5 x 0,40ml, opere queste che il mio Architetto mi ha gia' fatto realizzare, dicendomi che poi avremo fatto una variante in corso d'opera. Ora il Comune mi chiede una Scia (normale) come variante non essenziale, la mia paura che non venga accettata e' alta dopo quanto letto sugli interventi precenti, se cosi' fosse, potrei annullare la cosi' detta Scia in variante e presentarne una come "Scia in sanatoria" di opere in fase di realizzazione, e con la Scia vecchia come comportarmi? Cosi' facendo quanto dovrei versare al Comune come oblazione. Grazie per la disponibilita' e professionalita' che la distingie. Antonio

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    1. gli interventi se non sono autorizzabili non sono ovviamente nemmeno sanabili a posteriori. non posso che dirle di affidarsi al suo tecnico il quale avrà fatto le sue scelte sulla base di motivate riflessioni. tendenzialmente, comunque, le nuove aperture e contestuale modifica di prospetto richiedono una scia alternativa al pdc.

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  5. Buonasera architetto,

    Le scrivo perché ho un dubbio per il quale spero Lei voglia aiutarmi.

    Precisamente, fuori alla finestra della mia cucina c'è un piccolo terrazzo, e vorrei innalzare un muro, affinché possa utilizzare lo spazio creatosi per riporre scopa, carrello della spesa e porre delle mensole per varie ed eventuali.

    Considerando che abito in un condominio, il suddetto nuovo muro (la cui estetica avrebbe ripreso tranquillamente il colore della facciata principale, non alterando nulla) è da considerarsi 'modifica di prospetto' o no? Quindi devo far presentare una scia alternativa al pdc o no?

    Grazie mille per il suo contributo.
    Cordiali saluti

    Tiberio

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    1. guardando l'intervento con rigido rigore tenderei a dire che è variazione di prospetto.

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  6. Gentile Arch.,
    per sanare una finestra tamponata che affaccia (affacciava) su una chiostrina interna, non volendo il cliente procedere ad una cila per ripristino stamponando la finestra, l'unica via per la sanatoria pensi che sia l'accertamento di conformità (art. 36)? Anche se si tratta di un intervento minimo, bisogna comunque considerarlo RE2, in virtù dell'art. 10 lett. c?
    Ti ringrazio molto per l'attenzione

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  7. Grazie. Un'ultima domanda, la modulistica dell'accertamento di conformità riporta come intestazione il DPAU. E' mia facoltà presentare la pratica sia al dipartimento che al municipio di competenza?

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    1. l'art. 36 è permesso di costruire in sanatoria, tuttavia penso tu possa procedere anche con SCIA alternativa.

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  8. Architetto grazie della sua competenza e chiarezza. Vorrei sottoporle un quesito. In un immobile inizio secolo non vincolato SBAP, fuori del patrimonio Unesco, non in carta qualità, devo sostituire una o più travette in ferro di sostegno dei balconi di facciata e probabilmente le pignatte. Si considera manutenzione ordinaria o straordinaria e nel secondo caso, leggera o pesante? Grazie un saluto

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    1. se occorre sostituire degli elementi strutturali ammalorati, parliamo a mio parere almeno di manutenzione straordinaria pesante.

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  9. Buongiorno architetto, avrei bisogno di un piccolo supporto. Mi sto occupando del cambio di destinazione d'uso di un negozio in abitazione (tramite SCIA). Il proprietario vuole eliminare le saracinesche di chiusura e sostituire le due vetrine di ingresso con infissi nuovi, un portone blindato e la realizzazione di un muretto di 1 m (fino ad altezza soglia finestra) su uno dei due accessi. So per certo che comporta variazione prospettica (confermato dal tecnico in comune prima della chiusura degli uffici per Covid - ps. Mun. xiv). Di conseguenza, Le chiedo, dovrò presentare la SCIA in alternativa al permesso? Per questo intervento dovrà essere pagato il costo di costruzione relativo ai costi delle lavorazioni e/o altro? Questo costo andrà aumentato moltiplicando per 3? La ringrazio in anticipo per il suo aiuto. Cordiali saluti

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    1. mi sembra più corretto operare in SCIA alternativa. l'onerosità va calcolata sugli interventi oggetto della trasformazione, seguendo le regole ordinarie. non c'è bisogno di moltiplicare gli importi, a meno che non si tratti di accertamento di conformità. attenzione sempre alla conformità urbanistica del pregresso.

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    2. grazie mille, sempre disponibile. Solo una precisazione: essendo una variazione dei prospetti Lei scrive: "l'onerosità va calcolata sugli interventi oggetto della trasformazione, seguendo le regole ordinarie". Di conseguenza non basta calcolare il solo costo di costruzione, ma anche gli oneri relativi all'Urbanizzazione primaria e secondaria (anche se l'intervento non comporta modiche su superficie, cubatura e cambio di destinazione d'uso?). Oppure, secondo lei, va calcolato e pagato il solo costo di costruzione?
      Grazie ancora

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    3. posto che su questo tema non c'è grande chiarezza, io ho sempre ritenuto che negli interventi in cui non vi è variazione della base di calcolo delle urbanizzazioni (il volume) non può essere dovuto nessun contributo relativo. la norma comunque avrebbe bisogno di essere completamente riscritta.

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    4. Gentile Valerio, poiché anche io sto trattando una pratica simile alla sua proprio a Milano, potrebbe dirmi se alla fine ha presentato una SCIA o una SCIA in alternativa? La ringrazio molto in anticipo

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  10. Buongiorno architetto e come prima cosa grazie per tutta la preziosa documentazione utile che troviamo sul blog.Devo effettuare dei lavori un un appartamento (demolizione/ricostruzione di tramezzi interni) oltre alla trasformazione di una finestra in porta finestra in un prospetto interno, con apertura su balcone e affaccio su cortile privato di pertinenza con posti auto. La zona non ha vincoli paesaggistici; posso quindi procedere con SCIA e relativa richiesta di parere favorevole all'assemblea condominiale? Grazie mille!

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    1. mi sembra un intervento da far rientrare in articolo 22 o 23, non mi pare possa rientrare in CILA.

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  12. egr. Arch. ho ricavato da una stanza grande,un bagno in camera m 3x1. cosadevo fare per sanare la situazione? Grazie

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    1. detta così, si configura come manutenzione straordinaria, attualmente gestibile con una CILA tardiva, se ve ne sono i presupposti. deve incaricare un tecnico per valutare la situazione e asseverare le carte da allegare all'istanza.

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  13. Salve architetto,
    sto per presentare una cila in sanatoria per un appartamento nel comune di Roma. Il proprietario oltre alla diversa distribuzione interna ha tolto una porta finestra che affacciava sul balcone, sostituendola con una semplice finestra. Posso proseguire con la CILA in sanatoria o devo presentare una SCIA per accertamento di conformità?
    La ringrazio

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    1. una variazione di prospetto non può rientrare in CILA, nemmeno con le nuove disposizioni "semplificate"...

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  14. Mi scusi: alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 2016 da Lei citata nell'articolo, la SOLA trasformazione di una porta su prospetto esterno di dimensioni 265x235 cm in una finestra 265x 140 cm (quindi mediante la realizzazione di un parapetto)può essere ricondotta a una manutenzione straordinaria e dunque laddove non incida sulle strutture eseguibile con una CILA? Nel caso in cui al solo intervento di cui sopra si aggiunga la demolizioni di tramezzi interni, entrerebbe in gioco quella congiunzione "e" presente nella definizione di "ristrutturazione edilizia" dando vita ad un un "insieme sistematico di opere" si da far rientrare il tutto in ristrutturazione edilizia? Sempre con riferimento alla modifica dei prospetti: in zona agricola sovente ci si imbatte su capannoni in blocchi di pasta cementizia grigi o rossi lasciati a vista; laddove si intervenga realizzando un tinteggiatura a base di calce (applicata con pennellessa - commercializzata come "Intonaco idrato a base di grassello di calce) si tratterebbe di intervento ristrutturazione edilizia ovvero di manutenzione straordinaria eseguibile anche in regime di CILA? Grazie

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    1. le sentenze vanno inquadrate nello specifico ambito in cui sono emanate: non mi lancerei in ricostruzioni estensive, anche se formalmente non contestabili. suggerisco di fare riferimento alle più recenti modifiche alla definizione di variazione di prospetto, che in parte superano il problema.

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  15. Buongiorno, ho appena acquistato un appartamento in un palazzo fine anni 60. Il venditore per poter vendere ha aperto e chiuso fila per delle variazioni interne all'appartamento. Ora, ad acquisto avvenuto, è venuto fuori che al catasto in origine risultano due finestre che danno sul terrazzo dell'appartamento che ad oggi risultano chiuse e che non risultano nemmeno della piantina iniziale in cila consegnata dal venditore. Probabilmente è un abuso precedente. Cosa devo fare per sanare? Lo deve fare il vecchio proprietario?;grazie in anticipo

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    1. per queste questioni non ci si può basare sui catastali ma occorre estrarre la documentazione rilevante a fini urbanistici, quindi progetto edilizio di costruzione, e valutare da quello se ci sono delle effettive difformità. Per quanto riguarda eventuali vizi di cui si dovesse riscontrare l'esistenza, è possibile rivalersi, ovviamente nei termini stabiliti dal codice civile.

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    2. Ma un Cila in sanatoria con indicazione modifica anche dei prospetti nei vari elaborati, a livello di singolo appartamento, in condominio chiaramente con difformità uguale per tutti i piani,finestre chiaramente mai create, in assenza di variante perché pare in quegli anni non si usasse,può bastare Cila (1000eur)?

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    3. non mi risulta che con la cila si possono gestire le variazioni di prospetto

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  16. Buonasera architetto,
    Ho un quesito da porle.
    La mia proprietà è formata da un appartamento e un terrazzo perimetrale che ne costeggia i confini. Le due realtà (casa e terrazzo) però non sono direttamente collegate: non c'è un accesso diretto dall'una all'altro e per accedere al terrazzo sono costretto ad uscire da casa, passare per l'ingresso del palazzo condominiale e rientrare per un secondo accesso al terrazzo.
    La casa, inoltre, è su piano rialzato rispetto al terrazzo.
    Avevo l'idea di creare un accesso diretto trasformando la finestra della cucina che da sul terrazzo in portafinestra e costruirci una piccola scaletta in ferro che arrivi al terrazzo. Inoltre, per esaustività, evidenzio che lungo la parte bassa della facciata vi sono delle "finestre" che danno su un "box" che si trova sotto la casa, ma per esse la scaletta non dovrebbe minimamente andarci davanti, ma potrebbe essere costruita nello spazio che c'è tra una finestra e l'altra.
    La domanda è la seguente: lo strumento è sempre la SCIA Alternativa? E se si, il Comune potrebbe negare l'opera perchè "ristrutturazione pesante" e questioni varie circa la sagoma e il prospetto della facciata condominiale o per la questione delle finestre del box sottostante?
    Grazie mille in anticipo per la disponibilità.

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    1. la procedura rientra in SCIA o SCIA alternativa, a seconda della presenza di eventuali vincoli. le finestre dei box non dovrebbero comportare un problema ma eviterei comunque di fare scalette in muratura. se la trasformazione non è in violazione di norme del regolamento edilizio, non può essere negata.

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  17. salve architeto, prelevando il progetto di una palazzina (condominio) il prospetto principale presenta,dal piano terra all'ultimo, delle finestre più ampie rispetto all'effettiva realizzazione.Secondo lei è una situazione sanabile con Scia in sanatoria? grz

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  18. Salve Architetto,
    avrei una domanda da porle.
    Ho una porta finestra con accanto due finestre (e sotto un termosifone) che si affacciano sul terrazzo di proprietà. Vorrei eliminare le due finestre (ed ovviamente togliere il termosifone) e procedere all'ingrandimento della porta finestra con una che prevede una metà fissa in vetro e l'altra metà scorrevole. Che tipo di autorizzazione dovrei chiedere? Grazie.

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    1. se è finalizzato al raggiungimento degli standard per l'agibilità potrebbe rientrare in manutenzione straordinaria, oppure in caso contrario sarebbe ristrutturazione edilizia. con le attenzioni conseguenti in caso di vincolo. è tutto scritto nell'articolo.

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    2. Grazie mille per la risposta!

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  19. Salve Architetto,
    in un intervento di demolizione ricostruzione in area vincolata, nel caso in cui si abbia la necessità di realizzare un tetto, non modificando il volume, dato che si creerebbe nel sottotetto uno spazio tecnico che non creerebbe aumento di superficie utile e volumetria, si rimarrebbe in ristrutturazione leggera? In pratica il tetto cambierebbe il prospetto e la sagoma? Grazie

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    1. secondo me sì, o quantomeno sarebbe molto in bilico sulla interpretazione.

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  20. Buonasera collega,
    opero su Roma, ma mi è capitato di eseguire alcuni lavori su Milano. (purtroppo in tempo di covid e quindi senza il corretto confronto con i tecnici istruttori).
    Dovevo realizzare 2 nuove finestrature (60x120) su una facciata posta su un cavedio (un quadrato 6x6m) poichè nel progetto spostavo su quel fronte 2 bagni. In uno dei confronti con i tecnici del municipio mi è stato detto che tali opere rientravano in CILA (a Roma li eseguo con SCIA ex art. 22).
    Tant'è.
    Ora, il cavedio è in comune a 2 edifici differenti,il nostro condominio CIVICO 4 e l'edificio adiacente CIVICO 2. L'accesso avviene esclusivamente dal CIVICO 2.
    Abbiamo aperto la prima finestra e siamo stati contattati dalla proprietà del CIVICO 2 che si dice "proprietario del cavedio" e che ci intima di chiudere la finestra.
    Sul prospetto dove stiamo intervenendo negli anni passati a piani differenti sono già state aperte delle finestrature (cui mi sono allineato), finestrature che a detta della proprietà CIVICO 2 sono da loro state autorizzate tramite atto notarile (vendita di diritto d'affaccio?) di tale atto non c'è traccia nell' atto di compravendita di uno degli immobili dove sono state aperte dette finestre. (che mi sono premurato di contattare)
    La distanza delle "mie" finestre dalle facciate contigue è maggiore di 1,5 m.
    Cosa mi consigli di fare?
    Qualora andassimo in contenzioso, cosa rischio qualora avessero ragione?
    E qualora l'opera rientrasse in SCIA (come da ritengo normativa) cosa rischio ad averla eseguita con un titolo edilizio non idoneo?
    Si configurano come abusi?
    E' chiaro che avendo firmato e depositato questo progetto, la cliente potrebbe chiedermi i danni qualora facessi retromarcia ora.
    Attendo impaziente il tuo avviso.

    Grazie!
    FD

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    1. può darsi che a Milano abbiano dato una interpretazione specifica di questo tipo di interventi, come se non fossero variazioni di prospetto (in effetti non sono prospetti quelli delle corti interne): a me sembra più corretto come facciamo noi a Roma, ma può essere non sbagliato nemmeno il loro approccio. sentenze nello specifico non ne conosco. detto ciò, bisogna capire bene di cosa si lamenta il confinante e che tipo di diritto ritiene violato: se è un diritto civilistico, probabilmente non è violato dal momento in cui anche altri hanno già fatto lo stesso intervento. occorre comunque contattare un legale civilista del posto e valutare assieme la situazione.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.