sta facendo scalpore, tra gli addetti ai lavori, la
sentenza della Corte Costituzionale n°2/2019 con la quale è stata dichiarata incostituzionale una piccola, ma rilevante, parte della LR 15/2008, la legge della Regione Lazio sull'inasprimento delle sanzioni per l'abusivismo edilizio. in verità non c'è molto da stupirsi: una legge che moltiplica per venti - se va bene - le sanzioni della norma nazionale era chiaro che avesse qualche problema di costituzionalità: dispiace solo che abbiamo dovuto attendere dieci anni per una pronuncia in tal senso.
il presente post è aggiornato al luglio 2022 alla luce della nuova sentenza corte Costituzionale n°165/2022 che ha dichiarato l'incostituzionalità di un altro passaggio della medesima legge regionale.
sullo stesso argomento di cui vi dirò, vi segnalo anche
l'articolo dello Studio Legal Team di Roma a firma dell'avv. Andrea Di Leo.
preambolo: la
Legge Regionale Lazio 15/2008 riprende le sanzioni del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01) ma le aumenta, in alcuni casi in modo davvero considerevole. La Legge è stata recepita da Roma Capitale con la delibera 44/2011, la quale, se possibile, ha aggiunto ulteriori elementi di inasprimento.
Alcuni esempi:
- Se occorre determinare l'oblazione per un avvenuto cambio di destinazione d'uso tra diverse funzioni, la delibera 44/11 stabilisce che l'importo è pari al doppio dell'aumento di valore generato dal mutamento della destinazione, calcolato però facendo la differenza tra il valore OMI "massimo" della destinazione abusiva meno il valore OMI "minimo" della destinazione legittima: per chi conosce l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, sa bene che le differenze tra minimo e massimo possono essere considerevoli, anche dell'ordine dei 1.500/2.000 euro e anche più. Il doppio di tale differenza diventa 3/4.000 euro per singolo metro quadro, cioè importi pari al valore stesso dell'immobile.
- altro esempio: se occorre sanare l'avvenuta realizzazione di piccole o grandi variazioni di prospetto, interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia, l'oblazione è pari al triplo del costo di costruzione (attenzione ai termini: la legge nazionale parla del doppio del contributo di costruzione: il costo di costruzione è un valore fittizio usato per determinare il contributo di costruzione, e generalmente quest'ultimo non è più del 10% del primo). poniamo il caso che dobbiate sanare una finestra che nel progetto originario non c'è, ma che il costruttore del fabbricato ha invece realizzato in difformità dal progetto: voi non avete nessuna "colpa" ma la sanatoria purtroppo spetta a chi è il proprietario al momento della rilevazione dell'abuso (salvo rivalersi in sede civile con i precedenti proprietari e/o con il costruttore, se ve ne sono i presupposti). Il triplo del costo di costruzione per una semplice finestra può facilmente raggiungere un valore di 3/4.000 euro (un computo metrico che arriva a 1.000 euro è già molto "asciutto") per non parlare dei 15.000 euro "forfetari" in caso di rilevamento dell'abuso da parte del Comune, mentre invece secondo la norma nazionale, l'oblazione sarebbe il doppio del contributo di costruzione: ipotizzando un computo di 1.000 euro, il contributo di costruzione per una finestra sarebbe di 100 euro, e dunque il doppio sarebbe 200 (per la legge regionale si pagherebbe 3.000 più 100 di contributo, comunque dovuto). La legge regionale, e quindi la delibera comunale, quindi prevede delle sanzioni che arrivano ad essere venti volte quelle previste dalla norma nazionale: la differenza è notevole ed è quindi chiara la violazione del principio di ragionevolezza.
Così infatti ha stabilito la Corte Costituzionale, con la
sentenza n°2/2019. Il concetto che viene usato per evidenziare l'irragionevolezza della LR 15/08 è nel fatto che si prevede praticamente la stessa sanzione pecuniaria sia per chi esegue un intervento realizzato in base ad un permesso che viene successivamente annullato (quindi un intervento che non poteva essere realizzato e che è difforme dalle norme), il quale viene assoggettato al pagamento di una sanzione solo laddove l'intervento non è rimovibile (ed in questo caso anche la norma nazionale prevede che la sanzione sia pari al valore stesso dell'abuso: vedi art. 38 TUE a confronto con art. 20 LR 15/08, dunque norma nazionale e regionale qui coincidono), sia per chi, invece, ha edificato o realizzato un qualcosa che era, ed è, autorizzabile, senza però aver chiesto il titolo edilizio (art. 36 TUE - art. 22 LR 15/08) in origine, ma lo chiede in accertamento di conformità: questa parità di trattamento, secondo la Corte, è in violazione del principio di ragionevolezza, perché si tratta di situazioni completamente differenti per le quali è giusto che vi sia un trattamento sanzionatorio differenziato.
La porzione della LR 15 che viene annullata dalla Corte, comunque, è un piccolissimo passaggio (art. 22, comma 2 lettera a)) tale da non scardinare tutto l'impianto normativo. è chiaro però che la Legge ha evidenti segni di irragionevolezza anche negli altri passaggi dell'art. 22, ignorati dalla Corte evidentemente perché non erano oggetto di contestazione.
A distanza di tre anni da questa prima sentenza in commento,
la corte costituzionale ha avuto modo di picconare ancora questa legge regionale: la sentenza n°165 del 1 luglio 2022 (
qui su lexambiente) è entrata stavolta nel merito della lettera b) dell'art. 22 comma 2, ma, attenzione, con riferimento alla versione della legge che era in vigore prima delle modifiche apportate dalla stessa regione con la legge 1/2020, emanata proprio nel rispetto del dettame della prima sentenza della corte costituzionale. Anche stavolta la Corte dichiara incostituzionale il passaggio normativo, sempre sulla base dello stesso principio secondo cui la regione non può uniformare delle sanzioni se gli illeciti sono di natura differente, e differentemente gestiti dalla legge nazionale. Il precedente testo dell'art. 22 comma 2 lettera b) indicava che in tutti i casi di cui agli articoli 16 e 18 (ristrutturazione edilizia in sostanziale e non sostanziale difformità), si applicava una sanzione pari al doppio dell'incremento del valore dell'immobile: tale statuizione è stata considerata incostituzionale in quanto impone di sanzionare allo stesso modo la "fiscalizzazione" dell'abuso (abusi gravi e non sanabili, ma la cui demolizione comporterebbe un pregiudizio per la porzione legittima del fabbricato) con l'oblazione per l'accertamento di conformità di opere che, pur rappresentando gravi difformità, sono comunque sanabili. Dato che anche in questo caso la norma nazionale (DPR 380/01) specifica regimi sanzionatori diversi, la Corte ha stabilito per l'incostituzionalità di questo passaggio.
L'ultimo capoverso di questa nuova sentenza n°165/2022 fornisce una chiave di lettura che sarebbe da intendersi implicita ma che la Corte ha fatto benissimo a specificare: il fatto che il precedente art. 22 comma 2 lett b) sia stato considerato incostituzionale, non genera un vuoto normativo ma, semplicemente, fa sì che i regimi sanzionatori da applicarsi ratione temporis ai casi di specie sono quelli della norma nazionale (DPR 380/01).
La Regione, già a valle della prima sentenza di incostituzionalità, aveva provveduto a riallineare i termini dell'art. 22 comma 2 lettere a) e b) a più miti consigli (cioè in aderenza alle specifiche del DPR 380/01), dunque per le sanatorie da avviarsi già a partire dal febbraio 2020 (in cui è stata modificata la norma) il problema indicato nella nuova sentenza della Corte non si applica.
La legge Regionale 15/2008, in buona sostanza, continua a manifestare la sua inadeguatezza di fronte alla complessità, delicatezza e vastità del tema. Sarebbe cosa buona e giusta che il legislatore la riprendesse in mano e la ristrutturasse (riscrivesse) per intero, visto che, peraltro, essendo stata scritta nel 2008 e mai modificata se non in piccolissimi passaggi, ancora parla di "DIA" quando è noto a tutti che questo titolo abilitativo non esiste più, esistendo oggi la CILA e la SCIA.
Perfetto ora la disparità è maggiormente garantita dalla sentenza della Corte Costituzionale, speriamo si attivino solertemente per abrogare tutto l'articolo.
RispondiEliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminama a proposito della lettera C) del c.2 , art.22 della legge R. 15/2008 ,la stessa riguarda interventi realizzati in assenza di Dia ,... come potrebbero essere sanati dalla sanzione fissa forfettaria prevista dalla Cila, come da Lei riportato nell'articolo ? Grazie della risposta
la lettera c) riguarda gli interventi che all'epoca soggiacevano all'art. 22 commi 1 e 2 della stesura del TUE in vigore nel 2008, ed erano i commi della DIA "semplice" che autorizzava interventi di MS e RC. Oggi il panorama normativo nazionale è cambiato, e la MS leggera e RC leggera ricadono in CILA, e dunque nel relativo regime sanzionatorio, con superamento, a mio avviso, del precedente dettame regionale. Purtroppo la LR 15/08 usa riferimenti normativi non più esistenti: se la Regione Lazio avesse la stessa buona abitudine di altre regioni che aggiornano almeno semestralmente le loro leggi urbanistiche, non ci sarebbero di questi problemi.
EliminaBuongiorno Marco, come spesso accade a Roma devo sanare delle finestre che rispetto al progetto originale della ditta costruttrice ed anche nella planimetria d'impianto risultano differenti. In tutto il condominio invece hanno stessa sagoma e posizione. Pensavo di dover fare una scia in alternativa al pdc in sanatoria e pagare per 3 volte il computo metrico invece mi è stato detto che devo prendere in riferimento l'art. 22 della L.r. 15/2008 e pagare il doppio del contributo di costruzione più il costo di costruzione. Quindi dovrei applicare CC: computometrico x (r1+r2+r3)/100 e la sanzione è il totale x 2 volte più la cifra piena del computo metrico giusto? Grazie mille per il tuo blog e per la tua disponibilità
RispondiEliminala LR 1/2020 ha modificato la LR 15/2008, quindi è giusto come le hanno detto. posso sapere in quale ufficio le hanno indicato questa procedura? non tutti gli uffici sono allineati in questo, sto cercando di fare una statistica.
EliminaScusate, l'art. 22 comma 2 lettera b), modificato dalla LR 1/2020, parla solo di un "importo pari a due volte il contributo di costruzione" ma non del costo di costruzione (che cmq va ovviamente calcolato). Perché si dovrebbe anche pagare il costo di costruzione? Non mi è chiaro il motivo
Eliminaperché il contributo di costruzione si compone del contributo sul costo di costruzione più il contributo per le urbanizzazioni. dunque il contributo sul costo è una delle componenti del contributo di costruzione.
EliminaE su questo sono assolutamente d'accordo. Ma io intendevo altro e non mi sono spiegato, ovvero perché dovrei pagare come oblazione, oltre a due volte il contributo di costruzione (CC = Ccc + Ou), anche un importo pari al costo di costruzione (ovvero il risultato del computo metrico) come scritto nel commento di lù? E' questo che non mi è chiaro.
EliminaScusami non avevo attivato le notifiche e solo ora leggo la tua risposta. Ti ringrazio vivamente sempre per la tua disponibilità e professionalità. Il municipio è il IX, devo dire che mi ha stupito la risposta celere e precisa da entrambi i tecnici che mi hanno dato sia telefonicamente sia via mail. Sarebbe da mantenere questa tipologia di colloqui anche post covid, molto più efficace e veloce per entrambe le parti. Una volta entrata in possesso dei disegni originali ho potuto constatare l'errore grafico commesso nella seconda variante dove non era stata aggiornata la planimetria e i prospetti fortunatamente corrispondevano alla realtà e sempre grazie alla disponibilità dei tecnici mi è stato detto di procedere senza sanatoria ma indicando il chiaro errore grafico.
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RispondiEliminaho eliminato il commento in quanto già postato in "sanare gli abusi edilizi a Roma"
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminama in tutto questo, come mai adesso che anche gli accertamenti di conformità si istruiscono sul suet, viene richiesto il caricamento di una reversale per sanzioni di minino 1000€, quando, appunto, il costo della sanzione potrebbe essere inferiore? (ad esempio in assenza di difformità interne)
la mia interpretazione della questione è la seguente. La reversale fissa minima di 1.000 euro si applica alla SCIA ordinaria (art. 22 cioè in accertamento art. 37) e quindi risponde all'art. 19 della LR 15/08 la quale in via generale indica che in caso di assenza di SCIA (è scritto DIA nella legge) si paga comunque un minimo di 1.000 euro. Il problema si pone ad oggi perché la legge regionale non è aggiornata al fatto che le difformità di prospetto e dunque tipicamente ciò che ad oggi va in ristrutturazione edilizia leggera si può in effetti gestire in SCIA ordinaria, mentre all'epoca della stesura della norma tale ambito era riservato alla DIA alternativa al PdC per il quale non vigeva il minimo edittale di 1.000 euro. è un incastro più di burocrazia che di logica, alla fine.
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