martedì 18 dicembre 2018

canne fumarie e filtri ai carboni nelle attività commerciali a Roma

Una recente sentenza del Consiglio di Stato interviene in una questione che a Roma si trascina da diversi anni, e che ha creato e tuttora crea diversi problemi a chi intende avviare o gestire attività commerciali che prevedono la cottura di cibi. Fino a questa sentenza di cui parlerò, la questione era principalmente rivolta alla necessità della canna fumaria, la quale, secondo il regolamento edilizio, deve pure essere alta tanto da consentire l'esalazione dei fumi "oltre il tetto del fabbricato".


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Doverosa premessa, necessaria per capire quanto si dirà. Roma ha un suo regolamento edilizio, il quale risale per la gran parte alla originaria stesura del 1934 (in altro post ho parlato specificamente della "storia" dei regolamenti romani): dire che è obsoleto è un complimento. Nell'art. 58 di questo regolamento sono dettate le regole per le canne fumarie (in questo post trovate una trattazione più ampia delle canne fumarie e in quest'altro post una riflessione specifica sui sistemi di evacuazione per cucine domestiche), le quali devono sempre avere altezza tale da evacuare i vapori e fumi oltre la copertura del fabbricato; tuttavia, lo stesso articolo consente di esalare i vapori direttamente in facciata se si è in presenza di fornelli elettrici. solo per i "ristoranti, alberghi e collettività in genere" è prevista solo la valutazione dell'ufficio di igiene, che dovrà valutare la questione caso per caso: dunque quanto sopra detto vale espressamente per le abitazioni ed anche per quelle attività commerciali che non rientrano nella definizione di albergo, ristorante e collettività. Vi possono pertanto rientrare le attività di piccola ristorazione, tipo pizzerie a taglio, specificatamente oggetto della sentenza che vedremo, ma ci includerei a senso anche rosticcerie e in generale le altre attività anche con somministrazione che non siano veri e propri ristoranti.

In ogni caso, sui ristoranti e alberghi il regolamento edilizio non prevede obbligatoriamente la presenza di una canna fumaria ma "solo" la necessità di acquisire di volta in volta il parere della ASL (l'ente che oggi ha preso il posto dell'ormai non più esistente ufficio di igiene nel rilascio dei pareri igienici), dunque non è escludibile a priori che l'ufficio preposto, alla luce di quanto affermato dalla sentenza di Palazzo Spada, possa un domani iniziare ad avallare i sistemi filtranti alternativi alle canne fumarie anche per ristoranti e alberghi: questo lo scopriremo solo vivendo.

Leggendo congiuntamente l'art. 58 del regolamento edilizio e l'art. 64 del regolamento d'Igiene (grosso modo coevo a quello edilizio) si può intuire che, in caso di attività (esclusi ristoranti e alberghi, fatto salvo comunque quanto ipotizzato prima) che preveda cottura cibi, sia possibile fare a meno della canna fumaria, a patto che i fumi vengano filtrati con appositi e specifici sistemi anche del tipo a carboni attivi. Tuttavia, su questa possibilità, il Comune di Roma finora ha tenuto o un atteggiamento di chiusura a priori, o un atteggiamento cautelativo, tendendo a richiedere sempre la canna fumaria "perché il discorso del filtraggio con carboni attivi non è stato chiarito".

Ecco il panorama in cui interviene la sentenza n°5870/2018 sez. quinta del 13 ottobre 2018 relativa alla controversia tra una attività di pizza a taglio in pieno centro storico patrimonio UNESCO ed il Comune, il quale annullava la SCIA commerciale con la quale era stato dato inizio all'attività in presenza di un sistema di evacuazione fumi composto solo da un sistema di filtraggio, indicando quindi la violazione di varie norme tra cui, principalmente, l'assenza della canna fumaria.

La sentenza, ribaltando completamente la precedente sentenza TAR Lazio sez. II n°3303/2017, in estrema sintesi ritiene che invece l'attività commerciale non si trovasse nella condizione di violare alcuna normativa, in quanto non solo l'impianto di filtraggio attraverso carboni attivi è previsto dalle norme stesse (sebbene mediante approvazione) ma lo stesso impianto è da ritenersi anche migliorativo, in termini di inquinamento atmosferico, di un analogo sistema di espulsione composto da una semplice canna fumaria. A questa seconda affermazione, il Consiglio ci arriva facendo sue le considerazione dell'ente verificatore, l'I.S.P.R.A., appositamente nominato dal Collegio, che viene incaricato di effettuare una valutazione nella controversia: l'Istituto difatti specifica che, sebbene nel caso specifico l'impianto di filtraggio non fosse stato settato per funzionare nel modo ottimale, lo stesso garantiva comunque un abbattimento di fumi il quale, anche se non raggiunge i livelli ideali per via dell'errato settaggio, garantisce comunque un abbattimento che è superiore a quello che può fare una canna fumaria (la quale non effettua nessun filtraggio, e quindi comunque "inquina" di più a prescindere).

Inoltre, viene citata nella controversia, a sostegno delle affermazioni dell'attività economica, che la Legge Regionale n°21/2006 espressamente prevede che gli esercizi che effettuano somministrazione possono captare ed evacuare i vapori ed i fumi anche con tecniche diverse dalla canna fumaria. Nei motivi del ricorso, i difensori dell'attività commerciale sollevano il dubbio che questa norma regionale abbia reso obsolete le indicazioni del regolamento di igiene, ma su questo punto in particolare il Consiglio non si pronuncia, ritenendo i motivi secondari di ricorso riassorbiti in quelli principali.

In sintesi quindi potremmo cautamente ritenere, alla luce di questa sentenza, che le attività di preparazione cibi caldi che operino con piastre scaldanti elettriche (o altri sistemi elettrici) possano legittimamente evacuare i fumi con sistemi filtranti, possibilmente pienamente efficienti, che scarichino direttamente in facciata e non necessariamente con i fumi convogliati fino in copertura in apposita canna fumaria; ciò anche alla luce del regolamento regionale 1/2009 attuativo della LR 21/06

Vi è comunque un altro ambito su cui interviene la sentenza del Consiglio di Stato, e che è bene rilevare perché di grande importanza. I giudici di Palazzo Spada vanno a contestare al comune non solo quanto sopra detto, ma anche il fatto che l'atto di annullamento della SCIA commerciale è arrivato ben oltre il termine di 60 giorni indicato nella L. 241/90, e quindi già solo per questo l'atto di annullamento è nullo a prescindere dai contenuti tecnici. I giudici stabiliscono, a mio avviso in modo molto lucido, che il comune, trascorsi i primi 60 giorni (che per le SCIA edilizie sono 30), al comune rimane solo la possibilità della procedura di annullamento in autotutela (art. 21 nonies L. 241/90) la quale prevede che l'Amministrazione, entro 18 mesi, debba, in modo chiaro e netto, indicare l'interesse pubblico che è stato violato con la concretizzazione dell'atto amministrativo (la SCIA) e valutare gli interessi degli attori e dei controinteressati, tutte cose che nell'atto di annullamento del Comune non sono presenti e, per tali motivi, deve essere considerato nullo.

Il Collegio comunque non ritiene illegittime le deliberazioni del Comune circa la limitazione delle attività nel centro storico, ritenendole comunque all'interno delle facoltà dell'amministrazione; tuttavia, nel caso di specie, dato appunto che l'annullamento della SCIA è arrivato dopo i 60 giorni, l'attività deve ritenersi correttamente instaurata anche se in violazione della medesima delibera. il principio implicito che qui viene a consolidarsi non è affatto secondario: significa che la tutela del legittimo affidamento (cioè il fatto che il cittadino deve poter ritenere di essere nel giusto se l'amministrazione non gli ha dato riscontro ad un atto che prevede l'eventuale azione amministrativa in un determinato tempo) è più forte sia delle eventuali specifiche disposizioni comunali circa l'ordinata organizzazione delle attività commerciali, e quindi anche altri atti a questi assimilabili, sia anche delle dichiarazioni eventualmente non del tutto corrette all'interno della SCIA stessa.

Vi ricordo brevissimamente che, a prescindere da quanto detto, la realizzazione di un foro in facciata è una attività comunque soggetta a titolo edilizio (CILA, se non presuppone opere strutturali, ovvero SCIA) ed in ambiti tutelati (come il centro storico di Roma o le porzioni di città ricadenti nel vincolo della carta per la qualità) potrebbe essere anche precluso o consentito ma con particolari prescrizioni. Ovviamente, anche la canna fumaria è soggetta a titolo edilizio, a seconda se sia o meno prospettante il suolo pubblico.

4 commenti:

  1. BUONASERA ARCHITETTO
    Mi permetto di contattarLa per una questione relativa al cambio di colore radicale di facciate. L'edificio non ricade in città storica ma in città consolidata T1 e sentito il municipio di competenza mi ha chiesto di controllare se ricade in qualche vincolo del PTPR ed in effetti si trova in una zona definita Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica e Aree e punti di visuale. A questo punto il quesito è:posso fare il cambio colore, ovvero devo richiedere parere al COQUE ovvero presentare SCIA al municipio?
    Grazie per la risposta e Buon lavoro

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    1. il coque interviene solo se in città storica, e per opere dalla RE in su e al di fuori di ambiti vincolati da norme regionali o statali. se c'è vincolo paesaggistico, bisogna valutare se ricade tra le deroghe del 31/17, altrimenti serve la paesaggistica.

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  2. Gentile architetto, secondo lei é possibile installare una canna fumaria per la presa dell aria pulita da immettere in un locale che non raggiunge il rapporto aeroilluminante? L immobile é in centro storico e non so se la tubazione in questione é assimilabile alla canna fumaria.
    Grazie

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    1. la presa d'aria esterna urbanisticamente va gestita come una qualunque altra opera analoga.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.