[28 nov 2016] il decreto "scia 2" é stato pubblicato in gazzetta il 26 novembre 2016 ed ha preso il nome di d.lgs. 222/2016. Le amministrazioni interessate avranno tempo fino a giugno 2017 per adeguare le procedure alle nuove disposizioni. Il testo di questo post l'ho parzialmente aggiornato al testo definitivo, in quanto la bozza di decreto era un po'diversa, ma più nella forma che nella sostanza.
Qui di seguito commenterò prima le modifiche introdotte al DPR 380 nella prima parte del decreto e, successivamente, parlerò della tabella A.
- viene introdotta, nella L 241/90, un doppio regime di SCIA: quella di cui all'art. 19, ovvero la SCIA che già conosciamo, e quella di cui all'art. 19bis e la SCIA unica: rimando ad un eventuale successivo post l'approfondimento riguardo a questa differenza.
- scompare la CIL, ovvero la semplice comunicazione non asseverata, in quanto il decreto abroga i commi 2 e 4 dell'art. 6 che vi facevano riferimento, spostando gli interventi ivi previsti sotto il comma 1 dell'art. 6, cioè attività totalmente libera. Forse questa è una delle novità più interessanti stante il fatto che la CIL prduceva delle incongruenze evidenti, come quella di avere un costo amministrativo (per Roma 250 euro circa) per autorizzare opere del tutto minori (pavimentazione spazi esterni) o di risparmio energetico (installazione pannello solare per Acs);
- la CILA avrà un articolo tutto per sè, il 6 bis, ma nella sostanza non cambia nulla rispetto all'attuale procedura, anche se non ha più un elenco definito di interventi edilizi di competenza ma semplicemente gli vengono attribuite quelle di tutto ciò che non è normato negli altri articoli: di fatto dunque la CILA diventa competente per tutto ciò che esplicitamente non ricade in attività libera, in SCIA o in Permesso. Viene in parte modificata, ma di fatto rimane, l'ambigua indicazione relativa alla variazione catastale, che obbligherebbe ad allegare al fine lavori della CILA la modulistica per la variazione catastale, che il Comune dovrebbe inviare all'agenzia delle Entrate: il legislatore sembra voler ignorare il funzionamento dell'aggiornamento catastale, che il tecnico esegue prima del fine lavori. Di fatto si tratta di un dispositivo che non ha senso.
- la DIA scompare definitivamente, dopo che, ultimamente, era stata relegata solo ad alcune limitate funzioni residuali (come nell'applicazione dell'art. 22 comma 3 - che diventerà art. 23 comma 01 dopo la pubblicazione di questo decreto - o, a Roma, nei cambi d'uso tra categorie differenti in immobili non adibiti ad esercizio d'impresa): si chiamerà adesso SCIA, ma, nella sostanza dei fatti, non cambia gran ché in quanto le opere che sono soggette ad onerosità continueranno ad esserlo. Chi sperava che con la SCIA almeno si eliminassero i 30 giorni di silenzio assenso rimarrà deluso, perché se la SCIA è in alternativa al Permesso, ha comunque tale dispositivo: insomma cambia davvero esclusivamente il nome;
- la procedura per il rilascio del certificato di agibilità si trasforma nella "segnalazione certificata di agibilità": sostanzialmente, oltre a cambiare nome, l'unica altra cosa è l'implicita trasformazione in una comunicazione in cui la responsabilità ricade esclusivamente sul tecnico asseverante; per il resto, come detto, proceduralmente non cambia gran ché.
- a seguito dell'eliminazione della CIL, come visto sopra, diventano attività totalmente libera le pavimentazioni esterne (punto 27) e l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio delle singole unità (punto 28). I pannelli solari non sono esplicitamente trascritti nella tabella, ma sono citati nel nuovo art. 6 comma 1; se in zona A di PRG sono comunque soggette a CILA (in realtà non è specificato ma secondo me vi ricade come clausola residuale di cui al punto 30);
- vengono ampliate le competenze della CILA ad ulteriori opere tra cui anche le varianti ai permessi di costruire con anche modifiche di sagoma (in immobili non vincolati, punto 35), la realizzazione di pertinenze (punto 34), ed altro. Ciò potrebbe pensare al ritorno in auge della CILA in variante alla CILA, attualmente di fatto scomparsa;
- interessante la distinzione, prima assente, tra manutenzione straordinaria leggera e pesante: la prima è quella che conosciamo, e che rimane in CILA, la seconda si ha quando l'intervento riguarda le strutture, e rimane, come oggi, in SCIA.
- Anche nel risanamento conservativo viene individuata la distinzione tra leggera e pesante: stavolta la differenza è sostanziale in quanto nella prima si opererà in CILA, nella seconda in SCIA, posto invece che adesso si operava sempre in SCIA. il RC leggero contempla opere anche di installazione nuovi impianti a servizio delle unità edilizie (posto che sarà indispensabile attendere la pubblicazione del glossario) e si potrebbe quindi pensare che in CILA possano rientrare anche l'installazione di caldaie esterne o anche le relative canne fumarie (sarà difficile ma vedremo il glossario), operazioni che oggi vanno in SCIA o DIA; il RC pesante si distingue dal leggero solo quando interessa parti strutturali dell'edificio. Viene pertanto reso molto simile alla manutenzione straordinaria per quanto riguarda il regime autorizzativo. In ciò vi è variazione rispetto a prima perché il RC ricadeva sempre in SCIA, quantomeno a Roma;
- anche gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche vengono ora distinti in leggeri e pesanti: sono leggeri (punto 21) quando non comportano realizzazione di ascensori esterni e in generale quando non riguarda la sagoma, e vanno in attività totalmente libera; sono pesanti (punto 22) in tutti gli altri casi, compresi ascensori esterni, e vanno in CILA;
- per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, si va a confermare l'interpretazione romana che si è sempre data: è pesante (ex art. 22 comma 3) quando contempla la modifica di prospetti e volumi e quando, in zona A, contempla mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, e andrà d'ora in poi in SCIA o in autorizzazione; negli altri casi si parla di ristrutturazione leggera (punto 6): qui rispetto a prima non cambia veramente nulla, prima era DIA (art. 22 comma 1 o art. 22 comma 3) ora si chiamerà SCIA;
- riguardo al mutamento di destinazione d'uso, di cui al punto 39, vi è invece un inasprimento delle procedure: oggi vanno serenamente in DIA, mentre invece per come sono indicati andrebbero d'ora in poi in permesso di costruire (ma con silenzio-assenso);
Salve architetto Campagna
RispondiEliminaSono un giovane collega ,anche se ancora alle prime armi, che le scrive per prima cosa per ringraziarla per il suo blog e per i suoi post sempre interessantissimi ed esplicativi, e poi soprattutto per chiederle un consiglio in merito ad un intervento di ristrutturazione edeilizia qui a Roma.
Si tratta della ristrutturazione edilizia di un appartamento (no vincoli, no ricadente all'interno della carta qualità)che necessita sia di opere di manutenzione ordinaria che straordinaria , opere interne ed all'esterno ,essendo un piano terreno, ed in più con l'esistenza di spazi di pertinenzialità non proprio in regola dal pv autorizzativo.
Le spiego meglio quali sono gli interventi previsti:
LE OPERE INTERNE SONO:
diversa distribuzione spazi interni, demolizione ricostruzione tramezzi e/o vani porta, impianti da mettere a norma e nuovi da realizzare, nuova destinazione uso realizzazione nuovo vano,opere di pittura,ecc.
ma soprattutto anche L'ESISTENZA DI OPERE INTERNE NON DICHIARATE (unica LETTO che invece è diventata con un tramezzo divisorio attualmente L1 e L2).
LE OPERE ESTERNE SONO( TUTTE NON AUTORIZZATE):
ESISTENZA TETTOIA (almeno inferiore ail 15% SUL e a 3m di altezza)
PENSILINA (INFERIORE A 120 CM)
Presenza di un CANCELLO CARRAIO.
INOLTRE si vorrebbe affiancare alla pensilina esistente, da sanare, una NUOVA PENSILINA.
Ora la mia prima domanda è:" trattandosi di più interventi e riguardando diversi permessi autorizzativi si può PRESENTARE UN'UNICA PRATICA? E QUALE?"
Io avrei pensato a un DIA IN SANATORIA, sbaglio?quanto è onerosa? cosa e quanto rischia per l'abuso il richiedente?
Seconda domanda :"come va rappresentato negli elaborati l'esistenza di un abuso? "
un pò come una planimetria demolizioni/ricostruzioni con legenda e uso di colori? cosa si deve indicare ulteriormente?qulche dato fondamentale?data abuso per esempio?
Sono davvero in confusione, anche perchè dopo questo suo ultimo post relativo al DECRETO SCIA 2..ho ancora più dubbi..nel senso mi conviene allora temporeggiare attendere l'ufficialità del nuovo decreto almeno per ovviare il periodo dei 30 giorni da attendere in caso di presentazione di una DIA? Potrebbe essere più semplice e/o meno oneroso?
Anticipatamente la ringrazio per una sua certa attenzione , attendo fiduciosa un suo sicuramente puntuale chiarimento ed aiuto.
Buona Giornata
B.U
Ciao: la prossima volta evita di scrivere interventi così lunghi, se hai questioni complesse scrivimi via email, oppure cerca di essere sintetico. Le opere attualmente vanno in DIA in accertamento di conformità; se non ci sono vincoli non devi fare nulla di più della stessa pratica. Per calcoalre l'onerosità, leggi gli altri numerosi e corposi post sull'argomento. IN ogni caso, la cosa più importante è partire dall'ultimo stato legittimato dell'immobile (leggi il post sui documenti per la legittimità).
Eliminabuon giorno architetto
RispondiEliminanel presentare una scia per apertura canne fumarie il mio cliente vorebbe creare un forno a legno in muratura ,U.I. uso commerciale nuova apertura pizzeria, il forno essendo in muratura lo devo disegnare nel progetto giusto?
è una attrezzatura quindi secondo me non è soggetta a normativa urbansitica, ma può essere indicato rappresentarlo.
EliminaBuonasera architetto, alla luce della nuova legge secondo lei ci sono variazioni rispetto al passato riguardo la sostituzione degli infissi?
RispondiEliminaGrazie anticipatamente
non mi pare di scorgere variazioni in tal senso nella bozza di decreto, comunque è sempre bene attendere la veste definitiva.
Eliminagrazie mille come sempre!
Eliminabuonasera architetto, grazie sempre dei preziosissimi contributi. Per quanto riguarda un'opera strutturale all'interno di un vano (la rimozione di un setto e la sua sostituzione con sistema trave pilastro) fermo restando che è tutto regolarmente calcolato e protocollato al genio in attesa di autorizzazione, la SCIA che ne consegue può essere protocollata a mano? Non ho ancora capito se SUET o simili sono in grado di offrire già il servizio telematico. E' contestuale o ha dei tempi di attesa poi?
RispondiEliminagrazie di nuovo
la SCIA è al momento ancora cartacea.
Eliminaaggiungo un aspetto che ho sottovalutato per una risposta completa. Dobbiamo anche realizzare due aperture che insistono sul terrazzo privato. Sostanzialmente dal salone al terrazzo di proprietà. Ho bisogno di una DIA? A questo punto non riesco a far rientrare le due opere (quelle strutturali e quelle sui prospetti) in un unico titolo abilitativo?
RispondiEliminadi nuovo grazie
se si scofnina nella RE, occorre una DIA, la quale può ovviamente ricomprendere gli interventi soggetti a SCIA, sotto un unico titolo.
Eliminagrazie marco delle tue risposte sempre così puntuali. Leggevo più attentamente il testo della riforma e se ho capito bene fa ricadere in SCIA anche gli interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. Diciamo le tre categorie per cui a mio avviso più comunemente in una ristrutturazione si sconfinava nella superDIA. Varrebbe quasi la pena per quelli che come me hanno gli operai con il demolitore in mano attendere dodici giorni e procedere con il nuovo titolo, non trovi?
Eliminagrazie un saluto
se leggi bene nel decreto o nell'allegato, c'è scritto che le SCIA che andranno in art. 22 comma 3 avranno sempre i 30 giorni di silenzio-assenso. Dunque è solo ed esclusivamente un cambio di nome, il resto rimane uguale.
Eliminaperò scusa io personalmente rilevo una discrepanza. Innani tutto il comma 3 dell'art. 22 è stato abrogato dalla riforma. Lo esprime chiaramente il decreto 222 del 2016 (uno dei decreti attuativi della riforma Madia) al capo f) punto 4). Sempre lo stesso decreto al punto 3) dell'art. 2) rimanda all'art. 19 della legge 241 del 1990 per quei casi in cui in tabella A (allegata al decreto) venga indicata la SCIA come procedura necessaria per le opere del caso. Ora, la discrepanza. La tabella A dice di attendere i 30gg, la legge a cui il decreto rimanda per le procedure dice che la SCIA parte subito. A mio parere, ma giusto a titolo informativo, ciò può dare adito ad interpretazioni.
RispondiEliminaconcordo, ma finché rimarrà la dicitura nella tabella allegata, anche se non presente esplicitamente nella normativa e nell'attesa di un pronunciamento interpretativo, vedrai che le amministrazioni intenderanno i permessi come soggetti a silenzio-assenso.
EliminaSono anche io d'accordo con te. Ho un po' paura da un lato poiché le procedure troppo soggette ad interpretazione aprono gineprai che ben conosciamo. Dall'altro può essere spazio di azione di cui approfittare in un certo senso, tutto stà al buonsenso di chi opera e di chi giudica. Grazie del confronto sempre utile Marco spero con il mio punto di vista un po' provocatorio di aver arricchito il dibattito. Un saluto
EliminaIn merito al cambio d'uso, il punto 39 si riferisce a quelli urbanisticamente rilevanti. Ma se il cambio d'uso fosse non rilevante basterebbe una cila?
RispondiEliminami sembra di poterlo interpretare così.
Eliminaho notato una cosa "strana": nella tabella A allegata al decreto, la voce manutenzione straodinaria è diversa dalla definizione dell'art. 3 che è invece rimasta immutata. Mi riferisco sempre al cambio di destinazione d'uso: in tabella A, si dice che con la manutenzione straordinaria leggera (quindi in CILA) si possono effettuare interventi che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso rimandando all'art. 3 e 6bis. Ma se si va a leggere l'art. 3, nella manutenzione straordinaria non rientrano interventi che comportino (genericamente) mutamenti della destinazione d'uso. Contraddizione?!
RispondiEliminanon è secondo me scritto nella formulazione più corretta, comunque i cambi d'uso in CILA esistono dal 2012 e sono quelli effettuati in immobili ad esercizio d'impresa. non credo comunque sia del tutto corretto dire che sono opere di MS.
EliminaGentilissimo Marco, condivido un feedback sul decreto SCIA2 dopo un incontro con un tecnico del 5° municipio. Mi è stato confermato che a Roma non si è mosso ancora niente (hanno tempo fino a Giugno 2017 mi ha detto), pare che verrà pubblicato un quadro degli interventi e relative procedure amministrative (magari!) e riguardo al discorso del "restauro e risanamento conservativo leggero" in CILA sembra che ci dovrebbero rientrare i fori di areazione e ventilazione di bagni, caldaie e cucine; per gli infissi con partizione diversa non si sa... comunque tutto sul vago e sul potrebbe, dipende, secondo me...
RispondiEliminaPer quanto riguarda la modulistica da utilizzare mi ha detto di usare quella della Regione Lazio (lunghissima!)e che quella che si trova sul sito del Comune non va più bene dal dicembre 2014. Ma a te risulta questo?
Ti ringrazio, saluti
Gabriele
ciao grazie del feedback. Sull'applicabilità del decreto ci sono visioni veramente differenti, anche all'interno dello stesso ufficio. Secondo me la legge stessa parla chiaro: se le amministrazioni non lo recepiscono espressamente, il decreto entra in vigore solo a giugno p.v.. sulla modulistica SCIA, io di recente ho usato quella del comune (in altri municipi) e nessuno mi ha fatto questioni.
EliminaGentile arch. Campagna, le chiedo se al momento e' stato recepito il decreto Scia 2 , in qunto dovrei far installare un piccolo impianto Fv a servizio di un edificio fuori dal centro storico nel municipio IX e volevo sapere se occorre presentare ancora la Cil e quindi pagare 251 euro,
RispondiEliminaufficialmente il comune non ha ancora recepito nulla, dunque si deve attendere la scadenza naturale del 30 giugno.
EliminaAttenderò come da suo consiglio il termine di scadenza naturale del 30 Giugno. Grazie lei è sempre preciso ed attento,un punto di riferimento per molti professionisti.Buon lavoro.
EliminaBuongiorno Architetto
RispondiEliminaAlla luce della nuova scia 2 e relativi modelli inseriti nel Suet secondo lei un intervento di modifica da finestra a porta-finestra (per accesso su giardino privato) è possibile riconsiderarla come cila (risanamento conservativo RC) o più giusto considerarla come SCIA "pesante"?. Grazie anticipatamente per l'ottimo e sempre efficace lavoro svolto.
Francesco
SCIA in alternativa al PdC.
EliminaArchitetto buongiorno,
RispondiEliminaalla luce di quanto emerso, per sanare una tettoia inferiore al 15% Sul non in città storica (quindi che fino alla scorsa settimana avremmo sanato con dia in accertamento di conformità) oggi che titolo dovremmo utilizzare? Nei nuovi moduli scia fa riferimento, per la sanatoria, solo agli interventi realizzati in assenza di scia (punto 41 tabella A e art. 19 l.r. 15/08). Per gli interventi art. 16 della lr 15/08 quindi ex dia in accertamento di conformità? Il modulo scia in alternativa al pdc non dà modo di dichiarare l'intervento già realizzato.
Attendo un suo prezioso parere!
Buona giornata!
secondo me semplicemente si sono scordati che esiste l'accertamento di conformità, ma non lo ammetteranno mai e poi mai. Probabilmente tra poco uscirà un modulo accroccato per la sanatoria, nel frattempo utilizzerei il modulo già in vigore, scrivendo da qualche parte dove si ritiene opportuno che trattasi di intervento in sanatoria.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminaoggi ho sottoposto il problema all'attenzione del Dipartimento. Anche loro hanno constatato che nella nuova modulistica
non è stato preso in considerazione l'accertamento di conformità e mi hanno invitato a presentare la pratica sul modulo della
scia in alternativa al pdc con le dovute note.
Per quanto riguarda gli oneri da pagare Lei pensa sia sufficiente solo l'oblazione (3 volte il costo di costruzione) o bisogna
versare anche il contributo afferente il costo di costruzione (Ccc= cc x (R1+R2+R3) /100)?
bene sono contento che il dipartimento la pensi come me. il Ccc è sempre dovuto, in aggiunta all'oblazione.
EliminaArchitetto buongiorno, le scrivo per chiarire un dubbio.. Devo sanare una finestra e portafinestra ... il tecnico, prorpio stamane, mi ha chiesto di fare un accertamento di conformita', ma di non utilizzare il vecchio modello (versione 1)... che modello posso utilizzare?
RispondiEliminaora sono in vigore i nuovi modelli SCIA. si trovano sul sito del dipartimento.
EliminaBuon giorno, dovrei presentare un scia in variante al PdC per regolarizzare la trasformazione di una finestra in porta finestra di un unità abitativa e per regolarizzare anche la mancata esecuzione di un paramento che corre lungo tutto il perimetro esterno all'abitazione in pietra. Come si determina la sanzione per la mancata realizazzione del paramento esterno?
RispondiEliminagrazie
il paramento se è classificabile come RC va nella sanzione forfetaria; viceversa si calcola come per la porta finestra, cioè con computo metrico.
Eliminama quindi se ricade in zona B, il forfettario è 5000€?
EliminaBuongiorno Marco,
RispondiEliminaho presentato una scia alternativa al permesso di costruzione per la modifica dei prospetti.
Pagando attraverso le reversali del Comune il costo dei diritti di segreteria è pari a 251 euro. Al VII Municipio però mi hanno chiesto di fare un bonifico aggiuntivo perché i diritti di segreteria sono pari a 400 euro essendo sostanzialmente una DIA. Secondo te è corretto?
Grazie per il tuo sempre prezioso aiuto
la delibera che definisce i diritti di segreteria indica 251 euro per la SCIA: finché non modificano la delibera, non credo sia corretto che i municipi chiedano pagamenti integrativi. Comunque conscio che ci potesse essere questo problema, le scia in alternativa preferisco pagarle direttamente alla cassa del municipio proprio per evitare questa possibile lettura.
EliminaIl Municipio sostiene di non avere una cassa aperta. Quindi mi hanno chiesto di fare un bonifico integrativo e di portare la ricevuta! ormai ho fatto, ma volevo un tuo consiglio! grazie davvero!
Eliminaciao Marco, avrei un quesito sul "pavimentazione spazi esterni" su Roma. secondo la nota circolare esplicativa sugli interventi edilizi del Dip. Urbanistica trattavasi di attività edilizia libera subordinata a C.I.L. .... con le modifiche apportata al TU Edilzia dall'entrata in vigore del Dlgs 222/2016 secondo te è rimasto l'obbligo della C.I.L. oppure, come sarei portato a ritenere leggendo la norma nazionale, il suddetto intervento è passato nell'ambito dell'edilizia "totalmente" libera? grazie...
RispondiEliminala CIL con il decreto SCIA 2 è di fatto morta. sul SUET continua ad esistere ma non so che significato possa avere ormai.
Eliminaok grazie per il parere, sul quale di base ero orientato anche io.
Eliminainvece sempre per quanto riguarda la "pavimentazione spazi esterni" la norma nazionale rimanda al rispetto dell'indice di permeabilità, quando previsto dai PRG comunali. nelle NTA del PRG di Roma esiste la superficie permeabile e relativo indice di permeabilità (permeabile/fondiaria) ma non vi ravvedo un indice generale minimo che valga per ogni tessuto edilizio. a me interessa la città consolidata (nello specifico la "T1") e nelle specifiche norme che la regolano non ne ho trovato traccia se non nel tessuto "verde privato". se ne può dedurre che per il tessuto T1 della consolidata non vi è un indice di permeabilità da rispettare negli interventi su giardini privati. ne convieni?
è un valore che il PRG impone in alcuni tessuti soggetti a trasformabilità, tipo città da ristrutturare, ma in effetti io non l'ho mai visto applicare nei tessuti a trasformabilità limitata.
EliminaBuongiorno Marco, la sostituzione della guaina nel lastrico solare di un condominio e il rifacimento dell'intonaco all'interno di una stanzetta sono lavori che rientrano nell'attività di edilizia libera, quindi non soggetti ad alcuna pratica edilizia, giusto?
RispondiEliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminauna domanda: per il cambio di partizione di una portafinestra da doppio battente a battente unico, basta ancora la SCIA oppure è necessaria la SCIA in alternativa al PdC in quanto c'è variazione di prospetto?
Grazie mille!
oggi è CILA in quanto ricade in RC, a mio parere e salvo diversa opinione dei tecnici comunali. da valutare poi eventuali vincoli.
EliminaBuonasera Marco,
RispondiEliminaavrei un domanda su una Scia alternativa al permesso di costruire presentata per la trasformazione di finestre in porte finestre nell'ambito della ristrutturazione di unimmobile.
Nel corso dei lavori si è deciso con la committenza di prendere delle diverse scelte progettuali rispetto quanto presentato in comune ovvero :
- non è stato creato il secondo bagno
- è stata creata una cabina armadio in muratura in camera
- non è stato creato il soppalco abitabile
- si è spostato un tramezzo piuttosto che un altro nello spazio soggiorno- cucina.
L'immobile non ricade in area vincolata.
Come devo fare per comunicare queste variazioni rispetto al progetto presentato al Comune?
è necessario presentare una variante o posso comunicarlo a fine lavori?
Faccio notare che le variazioni non riguardano la modifica della sagoma delle finestre, motivo per cui si è dovuta presentare una Scia alternativa al permesso di costruire.
Grazie per la tua sempre preziosa consulenza.
Giusi
farei una variante con un titolo equivalente, perché la legge prevede di fare varianti in titoli inferiori solo se si agisce su un pdc.
Eliminabuongiorno architetto, mi sto occupando della ristrutturazione di un immobile a roma (II municipio) in cui si effettuerà la sostituzione degli infissi (identici per colore e forma) e la realizzazione di un secondo bagno. Richiesto il parere alla sovraintendena che ha dato il benestare, ora debbo procedere con una scia al municipio oppure è sufficiente una cila.
RispondiEliminaGrazie mille
il PRG specifica che gli interventi su beni individuati in carta per la qualità sono "sempre soggetti a DIA" (il PRG è del 2008), dunque fino a indicazioni diverse, io in tali circostanze presento sempre una SCIA: nessuno mi ha mai risposto che bastava una CILA.
EliminaBuongiorno Architetto, volevo condividere con lei questo caso che mi è stato proposto:
RispondiEliminadovrei presentare a breve una Scia (municipio V) a sanare degli interventi all'interno di un appartamento:
- demolizione tramezzature (sanzione 1000)
- spostamento di una finestra di circa 1 mt (chiusura e apertura con computo e pagamento oneri 10% del totale)
- apertura di un varco per comunicare con l'appartamento a fianco, sempre di proprietà del committente.
Ora, il proprietario vuole mantenere le due unità catastalmente separate per un ipotetico figlio in futuro, ma nel momento in cui presentero SCIA e dovrò fare il nuovo aggiornamento planimetrico catastale, cosa indicherò graficamente?
Il mio ragionamento mi porta a dover fare due docfa a questo punto, perchè le unità (pur non essendo fuse nei sub) hanno il muro in comune aperto! quindi nei docfa, indicherò la planimetria con la rispettiva sagoma tratteggiata dell'appartamento a fianco indicandone la stessa proprietà.
Le risulta o sono fuori strada?grazie
sì, devi fare una dichiarazione di porzione di ui, a meno che le due unità non abbiano già la stessa intestazione, nel qual caso deve fare una fusione. per la procedura di dichiarazione di porzione di uiu ho scritto un post apposito, dovresti trovarlo facilmente cercando su google.
EliminaBuonasera architetto,
RispondiEliminanel caso di chiusura lavori di SCIA (manutenzione straordinaria anche su struttura portante) è obbligatorio chiedere agibilità (15gg fine lavori)? l'immobile è frutto di concessione in sanatoria e quindi è all'ufficio condono che andrebbe indirizzata da quanto capisco.
C'è stato un intervento locale per il quale il Genio Civile prevede un sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di rispondenza ex art 62 dpr 380/2001 che però mi dicono essere necessario solo per interventi che richiedono collaudo statico quindi non il mio caso, hai esperienza diretta in materia?
Grazie
non ho grande esperienza di procedure strutturali. L'agibilità servirebbe, in quanto hai effettuato opere incidenti sulla statica e sulla sicurezza. Non è detto che vada indirizzata all'ufficio condono: è uscita una circolare, non pubblicata sul sito, in cui in alcuni casi va comunque presentata al dipartimento (come SCIA per agibilità). Comunque notizie ufficiali ancora non ne vedo in giro quindi depositerei all'ufficio condono o chiederei informazioni lì.
EliminaArchitetto salve,
RispondiEliminaio invece mi trovo con il problema inverso rispetto agli altri: devo ridurre una portafinestra (di un villino bifamiliare) a finestra; e chiudere completamente un'altra portafinestra.
E' una modifica al prospetto quindi ricado in SCIA.
Ma SCIA onerosa? Con l'attesa dei 30 giorni?
Grazie
è sempre onerosa, perché sempre di modifica di prospetto si tratta.
EliminaBuongiorno Marco
RispondiEliminagrazie come sempre per il tuo preziosissimo blog.
Ti scrivo per capire che procedura applicare per sanare delle finestre corrispondenti ad un'itera colonna di un condominio non presenti però né nel catastale né nel progetto originario degli anni 60. Il cliente vorrebbe vendere l'appartamento e quindi sanare la finestra. Devo procedere con una scia in alternativa al pdc? Gli oneri della sanzione sai come li dovrei contabilizzare?
Grazie mille ancora per tutto ciò che fai.
Luigia
scia alternativa al pdc, oblazione triplo del costo di costruzione da te determinato. verifica eventuali vincoli.
EliminaBuongiorno architetto,
RispondiEliminavorrei un consiglio da lei in merito a un immobile di mia proprietà. L'edificio è situato nelle campagne viterbesi ed ha destinazione d'uso residenziale (prevalente) ed agricola a seguito di un precedente cambio di destinazione d'uso fatto in passato con il piano casa. Ora vorrei poter cambiare la destinazione d'uso degli ultimi 30 mq in modo che sia tutto residenziale, il decreto scia 2 può tornarmi utile? Grazie molte
il decreto modifica le procedure ma non la fattibilità urbanistica dell'intervento, che rimane invariata e va verificata con le norme locali (PRG in primis) o sovraordinate.
Eliminabuongiorno architetto,
RispondiEliminavolevo cortesemente avere un parere relativo alle comunicazioni da parte dell' amministrazione ( Comune ) successive ai 30 gg per la SCIA in alternativa al PdC. Ovvero se è sempre legittima la richiesta di documenti ad integrazione della stessa, e se i 30 giorni ripartono dal protocollo dell' integrazione. Grazie infinite
i documenti integrativi dovrebbero essere chiesti entro i trenta giorni, ma il comune fino a 18 mesi può comunque inibire il titolo se lo ritiene errato o in contrasto con l'interesse pubblico. la normativa comunque non è chiara e ci sono poche sentenze davvero specifiche.
Eliminagrazie architetto,
Eliminasempre gentile ed utilissimo.
Gentile architetto,
RispondiEliminasto cercando informazioni riguardo agli allegati della SCIA ma non trovo. Quali sono? è una SCIA per una ristrutturazione di un condominio a Roma nel II Municipio.
La ringrazio
Adriana
la documentazione da allegare alla SCIA è quella citata nel modulo stesso. per prassi, si possono allegare comunque le cose consuete che si inviavano anche prima.
EliminaSalve Marco,
RispondiEliminaho consegnato una Scia in alternativa a Pdc per manutenzione straordinaria e sostituzione infissi esterni con materiale differente. Ora devo apportare delle modifiche interne (diversa distribuzione tramezzi)e dovrei fare una variante, ma come funziona esattamente? Devo presentare una nuova Scia al costo di 400 euro? O è sufficiente quantomeno una Scia da 250 euro in cui ripresentare in via cartacea solo l'elaborato grafico?
La ringrazio molto
in teoria, se gli interventi non riguardano le opere di ristrutturazione edilizia, si può depositare una SCIA in variante alla SCIA alternativa. dovrebbe però essere altresì possibile depositare una SCIA alternativa in variante, pagando metà diritti.
EliminaBuongiorno architetto,
RispondiEliminagentilmente le volevo chiedere alcune informazioni circa la presentazione della domanda di Inizio Attività Edilizia privata, alla luce della nuova legislazione. Premesso che:
- l'immobile ricade in carta della qualità G1;
- secondo PRG vigente risulta T7;
- trattasi prevalentemente di opere interne di un appartamento di 70 mq;
- si prevede la trasformazione di nr 3 finestre a bandiera in finestre doppie che servono un ampio terrazzo di proprietà;
è sufficiente la CILA con richiesta di parere alla Sovrintendenza Capitolina, o devo prevedere la SCIA?
la trasformazione delle finestre a bandiera, se con demolizione del parapetto, implica generalmente opere di RE dunque si va in SCIA alternativa al PdC, previo parere della sovrintendenza.
EliminaBuongiorno Architetto, vorrei chiederle un parere...Ho presentato una scia per la realizzazione di nuove tramezzature interne (ridistribuzione degli spazi). Ora la committenza richiede l'ampliamento di una porta finestra esistente di accesso al terrazzo. Potrei presentare una variante alla scia originaria mediante una scia alternativa al permesso di costruire, continuando le restanti attività di ristrutturazione e procedere con l'ampliamento della finestra solo dopo i 30gg? la ringrazio in anticipo
RispondiEliminatecnicamente sono due titoli differenti, non ritengo possibile sostituire una SCIA ordinaria con una alternativa. l'ideale sarebbe chiudere i lavori con la vecchia e presentarne una nuova, comunque è necessario sentire l'ufficio tecnico.
Eliminagent.mo collega, vorrei chiederle un parere su una questione relativa al modulo di fine lavori presente nella sezione SCIA di ROma Capitale; nel quadro riepilogativo all'ultima pagina c'è da flaggare gli eventuali allegati, e tra questi c'è "copia di elaborato planimetrico del progetto.. con indicazione delle opere parzialmente concluse, sempre obbligatorio nel caso di lavori ultimati". Per una semplice ristrutturazione di un appartamento, va consegnato nel caso di opere concluse solo parzialmente, tipo, che so, se non realizzo più un soppalco che era previsto nel post operam, e allora me la cavo senza consegnare varianti..? E se i lavori sono stati invece completati come da post operam, va comunque consegnato? grazie per l'aiuto sempre prezioso
RispondiEliminaper ora non ho interpretazioni di terze parti su questa cosa, pertanto io ne dò una lettura letterale: dunque se sono state fatte opere in meno (e solo in questo caso, quindi non in caso di variante vera e propria) presento l'elaborato con le opere effettivamente svolte. se il progetto è stato realizzato così come depositato, non ritengo di dover produrre nulla. Questa comunque è la mia visione personale della cosa.
Eliminati ringrazio Marco; mi sembra davvero la cosa più giusta da fare
EliminaBuongiorno, sono un giovane collega ed avrei un quesito da farle.
RispondiEliminaProgetto di una NE per una casa a Roma fatto nel 2011 da un altro collega e rimasto al IX Dip. Quest'anno i nuovi proprietari mi incaricano, faccio pagare gli oneri, ritiro il PdC e faccio un nuovo progetto che vorrei presentare con una variante al PdC con SCIA (art. 22 comma 2 dpr 380).
I clienti vorrebbero presentare la SCIA prima di cominciare i lavori per capire se il nuovo progetto viene approvato e procedere con tanquillità.
Domanda: posso presentare la SCIA al Municipio o devo fare prima l'inizio lavori e poi presentare la variante?
Grazie in anticipo
la variante essendo "in corso d'opera" a mio parere andrebbe presentata dopo l'avvio dei lavori, ma l'ufficio competente potrebbe essere di parere diverso e, nel caso, darei senz'altro prevalenza alla loro interpretazione.
EliminaBuonasera Architetto, una domanda, un mio cliente è proprietario di un capannone, area non vincolata Paesaggisticamente ecc., ha effettuato nel prospetto retrostante dell'immobile delle modifiche al prospetto, cambiando 2 porte, da sezionali a due porte rei antipanico, come imposte qualche anno fa per la pratica antincendio. Mi ha fatto capire che non ha provveduto a presentare la pratica edilizia. La mia domanda è, posso sanare facendo una SCIA in Sanatoria? la sanzione da pagare eventualmente è di € 1000, come riportato nella sezione C) del modello?
RispondiEliminaTenga presente che l'intervento è stato realizzato nel 2014..
Grazie e buon lavoro ;-)
se non capisco male, si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in assenza di titolo in zona vincolata: se è così, bisogna prima acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 codice beni culturali e poi depositare la SCIA in sanatoria. la sanzione è il triplo del costo di costruzione per questo tipo di opere.
EliminaSalve Architetto, no la zona non è vincolata Paesaggisticamente; per quanto riguarda invece il costo di costruzione non mi è chiaro, ossia mi sembra di aver letto nel medello che in caso di sanatoria ci sia il pagamento di € 1.000, oltre credo ai diritti di segreteria.
EliminaIl costo di costruzione lo stima il tecnico con computo metrico
EliminaPerfetto!!
EliminaCiao caro Marco, come va? Spero tu abbia passato delle riposanti ferie.
RispondiEliminaTi volevo chiedere un parere al volo: devo sostituire una copertura piana in eternit in un'officina meccanica nel Municipio I, al limite sud con Piramide. Ho già ottenuto il n.o. della Soprintendenza, visto che sono dentro le mura aureliane.
La domanda è: io lo vedo come un Restauro e Risanamento Conservativo (SCIA "vecchia") in quanto "conservo l'organismo edilizio e ne assicuro la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.
La copertura rimane piana, ondulata prima e ondulata ora, cambia sì il colore, ma la Soprintendenza ha detto OK e la sottostruttura non la tocco.
Ergo: SCIA vecchia a € 251,24
Secondo te ci sono gli estremi per passarlo in RE in SCIA in alternativa al PdC con tanto di oneri di costruzione e bla bla bla?
Grazie!
Tommaso
Aggiungo che nella famosa circlare PAU 19137/2012, l'RC comprende la "sostituzione dei manti di copertura se con caratteristiche diverse rispetto ai preesistenti".
EliminaHo dimenticato di dirti che sostituisco questi pannelli ondulati in eternit con altri coibentati grecati.
Grazie!
Fermi tutti! Mi sa che mi sto (finalmente) "Campagnizzando"...spulciando bene le varie norme, ho trovato la soluzione: io non vado ad intervenire su parti strutturali dell'edificio, ma solo sul manto di copertura. L'orditura portante della copertura (legno + cemento) non viene toccata.
EliminaTrattasi di RC "leggera" ---> CILA!
:)
se non c'è significativa variazione della sagoma, si potrebbe fare anche in CILA, stante il fatto che non tocchi l'orditura portante. la CILA oggi è competente per interventi anche di RC.
EliminaCiao! Assolutamente non verrà toccata l'orditura. Ho parlato con l'impresa che semplicemente solleva il pannello ondulato in eternit e poggia quello grecato isolante.
EliminaGrazie come sempre!
Tommaso
Buongiorno Architetto Campagna, la ringrazio prima di tutto per il suo blog: per me e molti miei colleghi è di consultazione quotidiana!
RispondiEliminaLe pongo il seguente quesito: devo sanare la trasformazione di una porta-finestra in finestra, più nuova disposizione di tramezzi interni.
La procedura dovrebbe essere tramite la SCIA alternativa al PdC (con pagamento del triplo del costo di costruzione del computo metrico, più il 10% forfettario del computo metrico stesso) per la finestra, e successivamente una CILA per le opere interne con pagamento di sanzione di 1000 euro.
Domanda: è possibile sanare entrambe le cose (finestra + tramezzi interni) solo con la SCIA alternativa al PdC? il funzionario del Municipio XI mi ha detto di far 2 pratiche distinte; stessa situazione al Municipio XII, dove il funzionario invece mi dice di fare una pratica sola, ovvero la SCIA alternativa al PdC. Certamente converrebbe al cliente in termini di tempo e denaro, procedere con un'unica pratica, ma sono un pò disorientato avendo avuto due risposte diverse. Può aiutarmi? La ringrazio comunque, fin da ora.
Arch. Giorgio Pulvirenti
a mio parere è indispensabile fare una pratica unica, anche perché se si fa la SCIA per la finestra e basta, cosa si dichiara riguardo alla distribuzione interna? si dichiara che c'è una situazione illegittima senza sanarla? si commette una omissione che può viziare il titolo. si dice che è legittima anche se non lo è? si commette un falso. Capisco il disorientamento dei municipi perché alcuni ancora sostengono che se si fa la sanatoria di una cosa che è ristrutturazione edilizia, allora le eventuali altre violazioni dovrebbero seguire lo stesso computo, quindi triplo del costo di costruzione anche per la distribuzione interna. L'indicazione normativa di fatto non esiste, ma ritengo che sia logico pensare che in una pratica si possano distinguere le violazioni per categoria, e applicare le oblazioni conseguenti. io quindi punterei sulla pratica unica.
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
EliminaLa ringrazio tanto anche per la tempestività della risposta!
EliminaVorrei aggiungere una specifica che avevo omesso nella domanda, e che forse potrebbe cambiare le carte in tavola: lo spostamento delle tramezzature interne riguarda in realtà un muro di confine con l'appartamento adiacente. Il progetto originario non si trova, e questo muro in una recente C.I.L. dei precedenti proprietari (e anche nella planimetria catastale) risulta in una posizione differente, ovvero spostato di un metro verso l'esterno dell'appartamento, come se dunque l'appartamento avesse una superficie maggiore che di fatto però non ha. Al Municipio di competenza il funzionario spiegava che all'interno della pratica debba essere rappresentato anche l'appartamento adiacente, e che dunque la pratica debba essere firmata dai proprietari di ambo gli appartamenti.
Purtroppo però i proprietari dell'appartamento adiacente non hanno intenzione di collaborare. Mi chiedo dunque come sia possibile venirne a capo, visto che i proprietari hanno il diritto di regolarizzare indipendentemente dal volere di terzi.
La ringrazio nuovamente per la disponibilità.
Arch. G. Pulvirenti
le sanatorie possono essere fatte, a mio parere, anche solo per il proprio immobile, proprio perché la mia volontà di agire non può essere bloccata da eventuali controinteressati, se non vado a ledere gli interessi di nessuno. Certo che il presentare una pratica in questi termini, di fatto equivale ad una denuncia per "abusivismo" del vicino confinante, ma personalmente non ho mai visto gli uffici perseguire gli abusi provenienti da evidenze del genere.
EliminaGentile Architetto Campagna,
RispondiEliminaSecondo lei se una vetrina viene parzialmente tamponato, trasformandola in finestra, lasciando la bucatura esterna con serranda immutata, è modifica prospetto?
In tal caso la sanatoria sarebbe da fare in scia in alternativa pagando 3 volte il cc più sanzione di 1000?
Grazie in anticipo e buon lavoro!
dipende dalle situazioni. cautelativamente direi che è ristrutturazione edilizia anche se la serranda rimane immutata, ma al municipio potrebbero pensarla più favorevolmente.
EliminaBuongiorno architetto,
RispondiEliminagentilmente le volevo chiedere alcune informazioni circa la presentazione della domanda di Inizio Attività Edilizia privata, alla luce della nuova legislazione. Premesso che:
- l'appartamento fa parte di un condominio;
- non sono presenti vincoli urbanistici e paesaggistici sull'edificio;
- trattasi prevalentemente di opere interne di un appartamento di 100 mq;
- si prevede la trasformazione di nr 2 finestre a bandiera in portefinestre che servirebbero un ampio giardino di proprietà ;
- si prevede la trasformazione di nr 1 finestra in portafinestra che servirebbe un ampio giardino di proprietà;
- sono rispettate le distanze dalle altre proprietà;
- i prospetti da modificare non sono visibili dalla strada.
è sufficiente la CILA o devo prevedere la SCIA in quanto c'è comunque la modifica dei prospetti? Devo chiedere l'autorizzazione al condominio?
Grazie della disponibilità.
le modifiche alle finestre mi sembrano evidentemente delle modifiche di prospetto, quindi salvo diversa opinione dell'ufficio tecnico comunale, andrebbero in SCIA alternativa al PdC.
EliminaBuonasera Architetto, per fare una demolizione di un annesso condonato, con rilascio della concessione a sanatoria alcuni anni fà "2007", su zona non vincolata paesaggisticamente, è sufficiente una SCIA? oppure una CILA?
RispondiEliminaE' sottointeso che l'opera riguarda solo la demolizione totale e non c'è la ricostruzione, di un annesso di circa 90 mq.
Grazie a presto
si tratta di ripristino, quindi, salvo diversa valutazione che potrebbe aversi analizzando le carte, si tratta di CILA se non riguarda opere strutturali, ovvero SCIA.
EliminaStruttura in ferro e lamiera, e sinceramente credo che non siano siano presenti fondazioni, ma credo una semplice gettata di magrone. Dalle carte mi risulta che la richiesta di condono è stata fatta nel 1995...con il rilascio poi nel 2007 della concessione a sanatoria, quindi non è mai esistito un progetto strutturale e architettonico, ma solamente poi l'accatastamento finale con il rilascio del titolo.
EliminaSalve Architetto, guardando bene la modulistica unificata, non viene menzionata la casistica della "demolizione senza ricostruzione", e non viene poi neanche specificata nel DPR 380/2001 e D.lgs 222/2006, ma solamente il caso della demolizione con ricostruzione senza modifica della sagoma.
EliminaGuardando in internet, mi sono accorto che di recente il Tar del Lazio con la sentenza 3416/2018 ha dichiarato che la demolizione di un fabbricato non è soggetto a Permesso di Costruire.
Come riportato nel link sotto, occorre una SCIA
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEl8HCwE/0
bisogna capire se l'intervento si può configurare come demolizione senza ricostruzione, applicabile secondo me ad interi edifici, rispetto al ripristino, con demolizione degli elementi eventualmente oggetto di titoli successivi alla originaria costruzione, rispetto ancora alla variazione di sagoma, mediante eliminazione di una porzione pur legittima della costruzione, senza effettivo ripristino ad uno stato originario, e senza che si effettui una nuova costruzione o traslazione dello stesso volume in ipotesi legittimo. Non posso che suggerirle di nominare un tecnico di sua fiducia per analizzare in dettaglio la situazione.
EliminaNeanche il Testo Unico DPR 380/01, contempla l'intervento di demolizione edilizia e basta, ma il termine "demolizione" viene sempre associato con ricostruzione; pertanto a mio avviso, rientra come intervento di "ristrutturazione edilizia" eliminando la parola ricostruzione dopo demolizione....art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/01.
EliminaPotrebbe, ma non sono sicuro, ricadere anche come CILA, se viene interpretato come intervento di manutenzione straordinaria.
Ciao Marco, spero tu stia bene. Mi viene un dubbio da novellino e ti volevo chiedere una delucidazione. In un condominio zona Tiburtina, senza alcun tipo di vincolo, sta cedendo un parapetto di separazione tra due terrazze al primo piano (c'è una sorta di piastra commerciale sotto e le terrazze fanno da copertura).
RispondiEliminaIl parapetto lungo circa 5 metri è realizzato con un interessante motivo di coppi decorati, completamente irriproducibile oggi. Dato che è necessario demolirlo, proponevo per contenere i costi di sostituirlo con un parapetto a ringhiera, con lo stesso disegno del resto delle terrazze di tutto il condominio. La decorazione in cotto rimarrebbe pertanto presente solo dall'altro capo della lunga terrazza a livello.
Per me è Manutenzione Ordinaria...ma tecnicamente non sto modificando un prospetto? In tal caso, servirebbe addirittura una SCIA.
(dubbio da principiante, ammetto.)
in base al glossario unico potrebbe rientrare in attività edilizia libera (sostituzione ringhiere o qualcosa del genere, vado a memoria abbi pazienza), anche se fino a poco tempo fa (prima del glossario) era sicuramente risanamento conservativo. A lume di naso tenderei a fare una CILA per non saper nè leggere nè scrivere, soprattutto per via del cambio di natura dell'elemento (da laterizio a ferro): andrei a chiedere in municipio.
EliminaAllora non era una domanda così da novellino! Ti ringrazio molto! :) A presto, Tommaso
EliminaBuongiorno Marco,
RispondiEliminacome sempre mi occorre il tuo prezioso parere. Ho presentato al Mun.I – Prati - una SCIA (cartacea) per restauro e risanamento per ripristino della destinazione d’uso originaria (abitativa) che era stata mutata ad ufficio con condono del 1986. Dal momento che non sono interessate le strutture mi è venuto il dubbio che l’intervento potesse essere realizzato solo con la CILA, ma non sono riuscito a trovare i riferimenti. Comunque ora dovrei presentare una variante in corso d’opera per piccole modifiche interne, ma non so come comportarmi: presento una nuova SCIA con pagamento della metà dei diritti? vado in CILA? A fine lavori devo comunque presentare la SCA (agibilità) entro 15 gg.?
Purtroppo non è praticamente possibile prendere appuntamento con i tecnici del Municipio in tempi brevi, mi sai consigliare tu?
Grazie
probabilmente avresti potuto presentare una CILA (competente per RC ormai) ma se devi andare in variante, probabilmente l'ufficio preferirà che prosegui con quel titolo. La SCIA comunque non prevede ufficialmente una variante, quindi fatti dire dall'ufficio come fare.
EliminaSì, effettivamente potevo fare la CILA (ho visto il tuo post sul restauro e risanamento). Parlare con i tecnici del primo municipio in tempi brevi è una chimera... Il sistema TUPASSI che avrebbe dovuto semplificare (e garantire) gli appuntamenti si è rivelato un vero fallimento che sta creando difficoltà a tutta la nostra categoria. Grazie comunque della tua sollecita risposta
EliminaBuonasera Marco, dovrei installare se possibile su delle coperture a falda di un edificio in tessuto T5 città storica, evidenziato in carta della qualità all'interno di impianti con progetto unitario e tessuti caratterizzati dall'impianto volumentrico (puntinato giallo da carta di PRG) , dei pannelli fotovoltaici; mi vengono diversi dubbi: devo richiedere un parere alla soprintendenza capitolina ed eventualmente presentare una SCIA ?
RispondiEliminaBuonasera architetto. Vorrei sottoporle una questione. Devo procedere alla consegna di una scia per opere di mnautenzione strodinaria con intervento su strutture in variante ad una cila precedentemente presentata e per sopraggiunti interventi sul solaio. Devo chiudere la cila? quale dicitura mi consiglia? devo menzionare la cila nella nuova istanza scia? grazie mille
RispondiEliminala legge non prevede l'istituto della SCIA in variante alla CILA: comunque essendo quest'ultima una mera comunicazione, si può ritenere che possa essere coerente depositare la SCIA anche in sovrapposizione con la CILA, la quale poi verrà "abbandonata". in ogni caso, è una scelta da fare dopo aver sentito anche l'ufficio tecnico.
EliminaGrazie mille architetto, mi preoccupava legittimare lo stato dei luoghi in iterim a causa di alcune modifiche realizzate e già previste dalla cila. Sentirò l'ufficio tecnico per avere delucidazione su come gestire materialmente le due pratiche.
EliminaBuongiorno architetto,
RispondiEliminami conferma gentilmente che le varianti non essenziali ai PdC vanno presentate con SCIA (e non con CILA)?
Grazie
la legge espressamente prevede che, in alcuni casi ristretti, la SCIA possa essere depositata in variante ai PdC.
EliminaBuonasera Architetto,
RispondiEliminadopo anni di consultazione del suo preziosissimo blog, mi trovo nella condizione di chiederle un parere specifico.
Sono stato incaricato di ristrutturare un appartamento che si trova nel tessuto T7 “Città storica”. Nel reperire tutta la documentazione necessaria sull'immobile ho riscontrato un errore di rappresentazione grafica nella planimetria post-condono: nella planimetria non vengono rappresentate 3 finestre. Esse sono però presenti nel primo accatastamento del 1960, il quale viene preso come stato di fatto nelle relazioni tecniche allegate alla domanda di condono. (“L’opera è stata realizzata in parziale difformità dal progetto approvato e gli abusi risultano già nelle planimetrie catastali del 1960, che sono conformi allo stato attuale e che si allegano quale documento comprovante l’epoca di ultimazione.”)
Ho provato a chiedere una rettifica all’ufficio condono ma come può immaginare i tempi sarebbero biblici (considerando inoltre che lo stesso è stato già concessionato).
Quello che mi è stato consigliato dal Municipio è di presentare una SCIA in alternativa al PDC per sanare le difformità, ovviamente dopo aver chiesto parere consultivo al CO.Q.U.E. (non risulta necessità di presentare la pratica al Genio Civile in quanto parliamo di una struttura a travi e pilastri).
Vengo alla domanda: dato che oltre a sanare le difformità delle finestre dovrei anche aprirne una nuova e spostare delle tramezzature interne (e dato che ho potuto inserire tutto in un'unica pratica a CO.Q.U.E.), posso presentare un’unica SCIA con cui oltre a sanare le finestre prevedo anche l’apertura della nuova finestra e lo spostamento delle tramezzature?
Grazie mille
la procedura non vieta di fare una unica SCIA per sanare ed autorizzare nuove opere: in alcuni casi però, da valutare con attenzione, può essere preferibile scindere la sanatoria dalla successiva autorizzazione.
EliminaQuindi posso presentare un unica "SCIA in alternativa al PDC" dove inserisco tutto, in quali casi mi sconsiglierebbe di non procedere per questa strada? Se invece dovessi presentare due pratiche quali sono i tempi di attesa prima di poter presentare la pratica che autorizza i nuovi lavori?
EliminaGrazie mille
Buonasera architetto, vorrei un suo parere rispetto un attico che vorrei acquistare. Dopo una serie di verifiche il venditore sta procedendo a fare una SCIA in sanatoria e il suo geometra ci ha detto che non è necessario aspettare i due mesi necessari al comune per darci risposta e chiudere la pratica, ma basta che si paghi l'abuso e che venga rilasciato il protocollo per rendere già la casa vendibile. È corretto? Inoltre l'appartamento ha bisogno di modifiche per cui faremo, dopo il rogito, una cila. È possibile chiederla senza aver concluso la scia? Grazie mille
RispondiEliminaè opinione praticamente unanime ormai che la SCIA in sanatoria alternativa al PdC acquista efficacia solo al momento in cui viene espressamente accolta dal municipio; va detto comunque che sul punto rimangono ancora dei punti misteriosi e alcuni municipi fino a non molto tempo fa ritenevano sufficiente una sorta di post-collaudo fatto sempre dallo stesso tecnico progettista.
EliminaBuon pomeriggio architetto,
RispondiEliminaLe scrivo per chiderLe un chiarimento.
A settembre 2019 ho presentato una scia alternativa in pdc, per la quale il municipio non ha sollevato alcuna osservazione (silenzio assenso). Dopo aver individuato la ditta con molta fatica, avrei voluto comunicare la data di inizio lavori a Marzo 2020, ma dato il periodo di coronavirus non è stato possibile (dato che è tutto fermo).
Secondo l'art. 15 del dpr 380/2001, la data di inizio lavori deve essere comunicata entro l'anno dalla data del protocollo. Secondo Lei, questo art. Vale anche per la scia alternativa al pdc?
Grazie mille per il Suo volermi rispondere.
Nell'attesa di ricevere Sue news, saluto cordialmente.
T.
secondo me se il Governo non lo specifica in un decreto, non vi è automatica sospensione di questi termini. potrebbe farlo in una delle prossime disposizioni, perché la cosa vale anche per i titoli che maturano i tre anni in questo periodo.
EliminaBuonasera architetto,
Eliminaallora non comprendo la frase dell'art. 15 ''... Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso... '': il coronavirus è considerato come fatto esterno alla volontà del committente, che impedisce di iniziare o proseguire o ultimare le ristrutturazioni?
Comunque, non ho ben compreso se secondo Lei l'art. 15 vale anche per una scia in alternativa al pdc.
Grazie mille come sempre.
Cordiali saluti.
T.
anche se non è espressamente riferito anche alla SCIA, vi sono delle sentenze che estendono anche a questa la sua validità, comunque non ci si può mettere la mano sul fuoco. comunque Roma ha diramato una circolare dove specifica che le richieste di proroga dei termini trasmesse in questi giorni sono automaticamente accolte. la proroga va comunque espressamente richiesta.
Eliminahttps://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS549105
Eliminaperò parla solo di sospensione lavori, non del vostro caso di specie.
EliminaBuon pomeriggio architetto, riporto qui l'art 103 del dpcm 2020 dove parla di sospensione dei termini
RispondiEliminahttps://uibm.mise.gov.it/index.php/it/sospensione-di-tutti-i-termini-dei-procedimenti-amministrativi-ed-estensione-della-validita-degli-atti-in-scadenza
A meno di miei incomprensioni, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 (ora fino al 4 maggio 2020) non 'deve essere' considerato per la maturazione della scadenza del titolo.
In altri termini, ma chiedo a Lei in qualità di specialista, sembra che alla scadenza di un anno previsto dall'art 15 del dpr 380/01 dovrebbe essere aggiunto il periodo maturato dal 23/02/2020 al 15/04/2020 (o al 04/05/2020).
Secondo Lei?
Inoltre, la richiesta di proroga al Municipio di competenza deve comunicarla il committente o il tecnico che ha seguito la pratica?
Grazie mille come sempre e spero in una Sua risposta.
Saluti
T.
il maxiemendamento che dovrebbe modificare il decreto è ancora più specifico: dovrebbero pubblicarlo a breve.
EliminaCaro Marco buongiorno! Spero tu stia bene e pronto per le ferie (ma essendo tu un libero professionista come me, sappiamo bene che la cosa non accadrà...)
RispondiEliminaTi scrivo perchè ho una rogna che mi sta facendo uscire di testa.
Premetto che immagino possa valere la regola del "paese che vai, usanza che trovi"...
Comune di Nepi, villino unifamiliare in cui un amico chiude abusivamente alcune finestre, murandole. In realtà le chiude con una CILA che un lungimirante geometra gli presenta per opere di MS, senza manco chiuderla nè fare l'accatastamento...In ogni caso, ora vanno sanate per un futuro 110%.
Premetto che uno dei miei capisaldi lavorativi è: apertura/chiusura finestre --> RE2 --> DIA --> SCIA in alternativa al PdC. Ove andasse in sanatoria, pertanto, andrebbe in art. 36 del 380.
Preparo tutta la pratica così impostata, ipotizzando come ammenda il doppio del contributo di costruzione + il contributo stesso.
Dopo innumerevoli solleciti, a circa 50 giorni dalla consegna della pratica, faccio un blitz nell'ufficio tecnico e mi comunicano che la pratica sarà evasa a breve. Che l'ammenda è di € 516,00 (pari al minimo prescritto per le opere soggette a SCIA in sanatoria art. 37).
Ribadisco che secondo me dovrebbe essere soggetta ad art. 36 (accertamento di conformità per SCIA in alternativa al PdC), ma mi rispondono che per loro (Nepi) l'apertura e chiusura di finestre va in SCIA e che la SCIA in Alternativa si usa solo per aumenti di volume. E così sia, non sono d'accordo, ma comandano loro...
Vabbè, il ccc x 3 sarebbe stato intorno agli € 300 e così paga € 516 + 100 di ccc...Va bene lo stesso.
Il giorno dopo mi mandano una comunicazione dicendo che il ccc è appunto 100 euro, ma che l'ammenda, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera c della LR 15/2008, è pari ad € 2.500,00. Pare che loro abbiano una delibera del Consiglio Comunale che stabilisca pene molto severe, interpretando la Legge Regionale.
La lettera c, tuttavia (e qui imploro un tuo cortese quanto autorevole parere), rimanda agli abusi dell'art. 19, ovvero quelli realizzati in assenza di DIA (quindi SCIA in Alternativa). Ma se loro considerano l'apertura o chiusura di vani finestre...non si dovrebbe considerare la lettera b dell'art 22, comma 2? In tal modo si farebbe riferimento all'art 16 della Legge Regionale, che parla appunto di opere di Ristrutturazione Edilizia.
Tuttavia (e qui può cascare l'asino, ovvero io), l'art. 16 cita: "...l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del 380". Tale articolo, se non capisco male, rimanda nuovamente ad opere subordinate a PdC o SCIA in Alternativa, SE comportino modifiche alla volumetria (e quindi non vi rientrerei).
In caso contrario, sempre a mio avviso, rientrerei in Art. 22 del DPR, comma 1 lettera c: RE diversa da quella dell'art. 10.
Ove ci avessi preso, cade il mio caposaldo di apertura finestra -->SCIA in alternativa (tra l'altro così mi hanno trattato una pratica, a Roma), e la mia pratica, come sosteneva il tecnico di Nepi, andrebbe in SCIA normale.
Se però va in RE SCIA (non art. 10, comma 1, lettera c)...la LR 15, che diavolo di ammenda mi prescrive? Il 18?
Quello che mi blocca è che l'art. 19 che usano loro (LR) parla di interventi soggetti a DIA, ma rimanda all'art. 22 del DPR, che parla di interventi soggetti a SCIA (e non a SCIA in Alternativa, che sarebbe l'evoluzione della DIA).
Grazie della (infinta) pazienza,
Tommaso
prima del Decreto Semplificazioni 2020 secondo me non vi era possibilità di interpretare le modifiche di prospetto diversamente da un art. 36 (se in sanatoria, appunto), ma dopo tale decreto, in effetti sembra potersi interpretare che, in assenza di vincolo, tali fattispecie possano essere ricondotte all'art. 37, ovvero ambito di competenza della SCIA ordinaria (art. 22) e, quindi, sottostare al regime sanzionatorio dell'art. 19 della LR 15/08. ma tutto sta a capire se il tuo fabbricato è in zona vincolata oppure no perché, qualora lo fosse, secondo me vai comunque in art. 36 (con eventuale esenzione del paesaggistico per DPR 31/17, ma il concetto di vincolo permarrebbe). Dunque ammesso che tu non sia in zona vincolata, il comune avrebbe ragione nel procedere in art. 37. Per quanto riguarda le sanzioni, in effetti se loro classificano art. 19 vai nel regime che prevede la sanzione da 1.000 a 10.000 euro dove i comuni hanno facoltà di modulare le sanzioni come ritengono opportuno. le ammende degli articoli prima del 22 valgono solo in caso di accertamento da parte dell'ufficio, e non in caso di spontanea sanatoria, dove valgono solo le sanzioni del 22.
EliminaCaro Marco, grazie - come al solito - per il tuo prezioso aiuto. Ti confermo che il mio intervento non ricade in nessun tipo di vincolo paesaggistico.
RispondiEliminaMi sono rivisto tutte le norme ed effettivamente pare che un intervento di RE che non preveda aumento di volumetria, dal 2020, rientri in art. 22 del DPR, quindi in SCIA.
L'intoppo lo trovo comunque analizzando l'art. 22 della LR, che parla di ammende per PdC e DIA (quindi SCIA in alternativa).
Aggiungo che la SCIA esiste dal 1994, quindi se la LR del 2008 parla di DIA o PdC, ciò che è soggetto a SCIA non dovrebbe essere ivi contemplato.
Che ne dici?
Ma se vado in SCIA, perchè dovrei sottostare a tali ammende?
la DIArichiamata dalla LR 15 si intende riferirsi sia a quella art. 22 commi 1 e 2 sia art. 22 comma 3, relativamente alla formulazione che il TUE aveva alle origini e fino al 2011, dunque sia DIA ordinaria, che DIA alternativa. è una legge molto pasticciata, comunque.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminadovrei protocollare la fine lavori per un permesso di costruire. La modulistica del Comune richiede tra gli allegati obbligatori di consegnare "l'elaborato planimetrico del progetto con le eventuali varianti depositato in Comune con l'individuazione delle opere parzialmente ocncluse" e aggiunge che questo allegato è sempre obbligatorio per i lavori ultimati. Ma si riferisce solo alle fine lavori parziali o anche a quelle totali? Perchè nel mio caso (fine lavori totale) non ne capisco il senso e sarei dell'avviso di non allegare nulla. Che ne pensa? Grazie mille...
a mio parere non è stata una indicazione ben congegnata, perché effettivamente non si capisce cosa vogliano. Presenterei qualcosa giusto per adempiere all'obbligo.
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RispondiEliminaCiao Marco ,
RispondiEliminaquando io presento una Scia 2 devo aspettare 30 giorni per tutti i lavori vero? Io nel mio illuso convincimento di vivere in mondo che segue la logica ho sempre pensato che la Scia alternativa fosse una via di mezzo fra la Cila e il Pdc e che tutte le opere che avrebbero richiesto una Cila si potessero realizzare subito e invece aspettare per le opere che richiedessero il PDC. Nello specifico, intanto modifico la planimetria abbatto tramezzi,ricostruisco e dopo 30 giorni modifico i prospetti.E' sbagliato il favoloso mondo di Ariannì?Grazie sempre e per sempre
Arianna
Si è un mondo dorato e fantastico, il tuo. il titolo edilizio si forma dopo 30 giorni, con tutto il suo contenuto, ivi comprese le opere che, prese da sole, avrebbero necessitato una semplice CILA. in casi di estrema urgenza, conviene presentare una CILA e poi "sostituirla" con una SCIA, ma è sempre tutto molto sul filo dell'interpretazione.
Elimina😁😁Lo so purtroppo, ne sono consapevole. Quando sarai tu Marco a riorganizzare le fila dei decreti , ricordati del mio mondo che ci fai contenti in parecchi 😂😂😂. Grazie sempre buon lavoro
EliminaBuon giorno architetto
RispondiEliminaDevo realizzare una serra agricola. Trattasi di struttura in tubolare, coperta e tamponata con film plastico o policarbonato. Priva di pavimentazione in cls. Solo piccoli plinti di fondazione che sostengono i montanti della struttura. Da Regolamento regionale 26/10/2022 n.129 dovrebbe trattarsi di opera non rilevante dal punto di vista sismico e non soggetta a deposito progetto al genio civile. Inoltre le serre così strutturate non richiedono neanche accatastamento. Nella famosa tabella A 222/2016, sono citate solo le serre stagionali, ossia quelle che ogni anno vanno smantellate. Per una serra invece permanente secondo lei con quale titolo abilitativo si deve procedere? Ovviamente non mi trovo nel comune di Roma. Grazie se vorrà darmi sua opinione.
se la struttura sarà permanente, a mio parere difficilmente potrà rientrare nella definizione di "serra stagionale", con le conseguenti divesi inquadramenti sia urbanistico, sia sismico.
EliminaBuongiorno Architetto,
RispondiEliminadevo procedere con un istanza in sanatoria relativa d una modifica di prospetto (finestra a parapetto trasformata in porta finestra). Immobile ricadente in citta storica tessuto T7 (no carta della qualità e no UNESCO , ne vincoli riscontarti sul PTPR). L'intervento è stato eseguito nel 2017 e dovendolo sanare oggi è possibile procedere con l'art. 37 (R.E.leggere/ scia ordinaria) in virtù delle modifiche apportate dal D.L. SEMPLIFICAZIONE?
Essendo l'intervento stato realizzato nel (2017) in cui per tale opera si doveva procedere con la SCIA alternativa al P.D.C.in quanto considerata R.E. PESANTE il mio dubbio è se devo oggi devo applicare l'art. 36. e quindi scia alternativa in sanatoria. La sanzione minima è 2000 euro ricadendo in citta storica?
grazie per un suo gentile riscontro
mi sembra una casistica riconducibile all'attuale art. 36-bis
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