sabato 5 aprile 2025

approvato il piano del Parco di Veio

approvato il piano del parco naturale di Veio vicino Roma

La Regione Lazio con deliberazione n°2/2025 pubblicata sul BURL regionale n°23 del 20/3/2025 (qui link ufficiale) ha finalmente approvato il Piano del Parco di Veio: con questo post, oltre a riportare la notizia, vedremo assieme qualche nota tecnica (link alla notizia sul sito della Regione).

immagine IA generata con ideogram.ai su prompt dell'autore

cos'è il Parco di Veio

Il parco di Veio è un Parco Regionale di area naturale protetta, dunque fa parte della categoria delle aree protette tutelate dalla legge quadro sulle aree protette che consente sia allo Stato che alle Regioni di istituire delle zone di grande interesse pubblico dove si ritiene sia importante vigilare in modo molto attento e fermo sulle modifiche che vengono apportate al territorio, al fine di tutelare l'interesse pubblico di poter accedere, fruire e godere delle bellezze che si ritiene debbano essere accessibili o comunque la cui tutela riveste un interesse comune. Generalmente, ed il Parco di Veio non fa eccezione, nelle aree naturali protette l'obiettivo è il mantenimento dello status quo soprattutto relativamente all'assetto naturale del territorio: gli interventi edilizi sono comunque consentiti, ma rivestono un carattere marginale e sono ammesse solo specifiche destinazioni, funzionali e compatibili con la tutela dell'area naturale.

Di parchi possono essercene di diversa sostanza, a seconda del tipo di tutela che viene individuata per il territorio: per la zona in oggetto posta a nord dell'abitato di Roma dove in epoca arcaica esistette una fiorente città etrusca con cui la giovane Roma ebbe ben presto a contenderne il territorio, il tipo di tutela è di natura archeologica, ma senza ignorare la vocazione agricola e naturalistica che, invero, rappresenta il principale obiettivo di tutela. Dunque anche se si chiama parco di Veio, l'obiettivo della tutela non è tanto la presenza dei resti archeologici (che già hanno il loro vincolo puntuale gestito dalla Soprintendenza Archeologica) quanto la particolare bellezza della naturalità dei luoghi anche in relazione all'utilizzo agricolo.

Le regole del parco dunque hanno un sistema misto di tutele: nelle aree con maggiore caratterizzazione agricola o con caratteri di spiccata particolarità la tutela è molto rigida e finalizzata esclusivamente al mantenimento della vegetazione naturale; nelle aree considerate meno pregiate o, diciamo, quelle più compromesse, le regole di tutela si possono fare via via meno rigide, ma comunque mai molto permissive. La finalità è quella di garantire che tutta la vasta area attorno al sito archeologico possa mantenere una vocazione agricola e naturalistica senza radicale alterazione dello stato paesaggistico.

Come tutti i parchi istituiti ai sensi della legge quadro (ma anche come tutti quelli precedenti, istituiti direttamente con legge dello stato ad hoc), il Parco di Veio ha una regolamentazione indipendente ed autonoma in quanto ha un suo ente di gestione con fondi suoi ed un bilancio proprio e, da marzo 2025, un suo regolamento con specifica zonizzazione.

Il parco di Veio, come tutti i parchi regionali, segue le regole dettate dalla L.R. 29/1997.

parco e vincolo paesaggistico

Ogni parco, qualche che sia la finalità per la quale viene istituito, ai sensi dell'art. 142 comma 2 lett f) del d.lgs. 42/2004 è sempre anche un bene paesaggistico: in quanto tale, segue sempre e comunque tutte le regole della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ma beneficia anche delle semplificazioni del DPR 31/17. Si noti peraltro che i beni di cui alla lettera f) non beneficiano nemmeno della clausola di disinnesco dell'art. 142 comma 2, dunque vigono anche laddove interessano aree di territorio che erano zone A o B al 1985. Il vincolo paesaggistico opera su un piano del tutto differente ed indipendente rispetto al vincolo del parco, sicché ogni intervento edilizio da eseguire in area parco deve ottenere la doppia autorizzazione, sia dell'Ente Parco, sia Paesaggistica. in quest'ultimo caso, l'autorizzazione è dovuta se l'intervento non è espressamente esentato dalle regole del DPR 31/17, mentre il nulla-osta dell'Ente è praticamente sempre dovuto.

Quasi in perfetta coincidenza con la perimetrazione del parco di Veio vero e proprio esiste comunque un vincolo paesaggistico che, per rendere le cose sempre molto chiare, si chiama anche questo Parco di Veio, ma non è la stessa cosa del Parco istituito con legge quadro: il vincolo paesaggistico che si trova in concomitanza dell'area del parco è "solo" del tipo paesaggistico e quando ci si trova ad operare le regole da rispettare sono soltanto quelle del Codice dei Beni Culturali e non anche quelle del Parco. Il vincolo "solo" paesaggistico è leggermente più esteso del Parco, quindi possono esserci aree, soprattutto se urbanizzate, che ricadono nel solo vincolo paesaggistico e qui le procedure sono senz'altro più permissive rispetto a chi è dentro al parco naturalistico. si potrebbe dire, solo per semplificare e far comprendere, che le aree che ricadono nel "solo" vincolo paesaggistico abbiano un regime di tutela meno "complesso" di quello che c'è all'interno del Parco. Mi rendo conto che si può far confusione ma quando si opera in questi territori è importantissimo saper individuare correttamente quale è il tipo di vincolo su cui si sta lavorando.

Se vi state chiedendo perché vigono sostanzialmente due vincoli quasi coincidenti, è presto detto: il vincolo paesaggistico del parco di Veio fu istituito alla fine degli anni ottanta, precisamente nel 1989, quando le regioni non avevano ancora il potere di istituire i parchi naturali. Dunque la Regione Lazio che già all'epoca riteneva l'area meritevole di tutela, all'epoca avendo il solo potere di istituire vincoli paesaggistici per tramite dei Piani Territoriali Paesistici, così fece. Quando, nel 1994, uscì la legge quadro sulle aree protette, il Lazio come tante altre regioni si dotò di proprie norme per la gestione delle aree naturali regionali: nel Lazio questa legge è la n°29/1997 con la quale furono istituiti numerosi parchi del Lazio, compreso quello di Veio. Ecco dunque spiegata l'apparente inutilità di avere due vincoli sovrapposti. Attenzione comunque al fatto che questi due vincoli, come già detto, hanno perimetri diversi quindi ci sono porzioni di territorio che sono interessati solo dal paesaggistico.

autorizzazioni per opere edilizie: anche in sanatoria?

Anche se siamo all'interno di un parco naturale, le opere edilizie non sono vietate ma, naturalmente, sono meno libere che non nelle altre zone non perimetrate dal parco. In ciascuna zona del parco, poi, vigono delle specifiche regole che disciplinano quali opere sono ammissibili, dunque può capitare che in alcuni punti siano autorizzabili alcuni interventi edilizi mentre in altre no: dipende dalla zonizzazione del parco e dal fatto se gli interventi tendono o meno a rispettare gli obiettivi di tutela.

Per capire quali opere sono autorizzabili è necessario studiare il piano del parco (il testo è nel primo link di questo post) che indica per ciascuna zona quali sono gli interventi ammissibili. Nelle zone di promozione (zone D) gli interventi edilizi possono essere anche di moderata invasività, purché sempre finalizzati a specifici obiettivi di tutela dell'uso agricolo o funzionali alla fruizione del parco stesso, o per lo sviluppo di attività, anche private, che vengono ritenute coerenti con le finalità di tutela (ad esempio attività sportive compatibili con le zone naturali).

l'art. 19 comma 1 del regolamento del Parco è molto laconico ed impone che qualunque opera sia da assoggettare al nulla osta dell'Ente Parco. Non essendo espressamente specificato, anche le opere edilizie interne, non visibili all'esterno, sono da assoggettare a nulla osta.

Interessante, però, la specifica dell'art. 19 comma 2 che ammette la possibilità di ottenere il nulla-osta anche per interventi già eseguiti, dunque per procedure di accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis DPR 380/01 e nelle procedure di condono (interessante che venga citato l'art. 36-bis che è stato inserito nel testo unico a maggio 2024, ma può intendersi un errore quello di aver inserito l'art. 37 che, dopo la stessa data, non contiene più nessuna procedura di accertamento di conformità). Questa specifica è molto interessante per due ordini di ragioni: 1. almeno a mia memoria, non mi sembra che nessun altro parco regionale del Lazio abbia una indicazione espressa sulla possibilità di rilascio di nulla-osta di compatibilità; 2. apparentemente va in contrasto con il parere regionale n°879624 del 2023  (qui link ufficiale) che indica(va?) che nelle aree naturali protette è implicitamente impossibile ottenere il nulla-osta in sanatoria, citando anche autorevole giurisprudenza di merito. Il fatto tuttavia che tale possibilità sia inserita direttamente nel regolamento del parco fa ben sperare sul superamento del parere stesso, visto che è la stessa Regione che ha approvato il Parco. Dato che prima dell'approvazione della regolamentazione del Parco vigevano le norme di salvaguardia che non prevedevano la possibilità di un rilascio di nulla-osta in sanatoria, potrebbe ipotizzarsi che oggi, dopo l'approvazione, siano suscettibili di sanatoria opere che fino a poco tempo fa non lo erano.

Naturalmente, così come per le opere da eseguire, anche quelle in accertamento di conformità devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Oh, ovviamente, le opere devono anche essere autorizzate da un punto di vista edilizio, dunque dopo aver acquisito il nulla-osta del Parco e l'autorizzazione paesaggistica se dovuta, occorre presentare al Municipio competente (l'ottimamente gestito XV° ex XX oppure al Dipartimento PAU se si tratta di nuove costruzioni da più di 3.000 mc, oppure ancora presso i comuni diversi da Roma se competenti per territorio) il titolo edilizio coerente con l'intervento.

Come verificare in che zona si ricade


Il Piano del parco contiene anche tutta la zonizzazione relativa allo stesso parco: come abbiamo già visto, ogni Parco è diviso in zone in cui la tutela è differenziata, in funzione della naturalità dell'area, della vocazione, dell'antropizzazione. La zonizzazione possiamo dire essere la cosa più importante di un Parco, così come lo è per la programmazione urbanistica: serve a classificare le zone per valutarne la trasformabilità e, attraverso questo, gestire le trasformazioni del territorio.

estratto della pagina del Geoportale Regione Lazio da cui si può accedere alla
zonizzazione in formato vettoriale interrogabile


Nello stesso documento di cui al link all'inizio del post sono presenti le singole tavolette che suddividono il territorio; tuttavia, con scelta assai saggia, la Regione ha già pubblicato la zonizzazione in formato vettoriale sul geoportale regionale: sarà sufficiente cliccare sull'area di interesse e il portale restituirà il tipo di zona in cui ci si trova. è così facile che sembra quasi di non essere in Italia.

Una volta individuata l'area e compreso il tipo di zonizzazione, non resterà che andare a leggere l'articolo delle norme del regolamento che disciplina quella specifica area (articoli 20 e seguenti fino all'art. 34). Leggendo le varie norme ci si rende velocemente conto che non sono ammesse nuove edificazioni con destinazione diversa da quella agricola o di promozione sportiva, ma è ovviamente ammesso il mantenimento degli edifici legittimamente esistenti sui quali sono generalmente consentiti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione.

in sintesi

A marzo 2025 dopo poco meno di venti anni dalla sua formale istituzione, il Parco di Veio, quale area naturale protetta, diventa pienamente efficace con la pubblicazione del suo Regolamento di gestione e della cartografia con la zonizzazione.

Parallelamente, la Regione ha pubblicato sul proprio geoportale la zonizzazione in formato vettoriale, dunque la verifica dell'appartenenza delle zone può essere fatta in modo sufficientemente diretto e preciso: attenzione, però, al fatto che solo la cartografia ufficiale pubblicata sul BURL è valida ai fini di legge, ed ogni altra riproduzione è solo a mero titolo informativo ma senza valore di certificazione.

Interessante notare che nel Regolamento viene inserita espressamente la possibilità di ottenere il nulla-osta anche per opere già eseguite, dunque in accertamento di conformità (detto impropriamente "sanatoria").

Con la pubblicazione del Regolamento decadono le norme di salvaguardia che, se vogliamo, erano anche più restrittive di quanto non preveda oggi la norma approvata.

nota di lettura

Il presente post, come tutti in questo blog, contiene delle valutazioni e delle riflessioni frutto dello studio e della applicazione dell'autore, che vi garantisce di aver impiegato nello scrivere la massima diligenza. Tuttavia, non ci si assume alcuna responsabilità sulla veridicità, applicabilità ed affidabilità di quanto qui riportato, dunque ogni valutazione che si dovesse fare in funzione di quanto qui scritto sarà ad esclusiva responsabilità di chi intendesse avvalersene. In ogni caso è gradita l'indicazione di contenuti ritenuti errati o, in generale, commenti e critiche.

attenzione: il presente post è stato scritto mentre ancora vige il termine entro cui è possibile impugnare la deliberazione di approvazione del Piano.








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