Nella legge di Bilancio per il 2025 sono state stabilite nuove regole per l'accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi ed impiantistici sul patrimonio edilizio esistente, ma è stata esclusa, in conformità alla direttiva europea sull'efficientamento energetico e l'abbattimento della produzione di anidride carbonica, di escludere da qualunque agevolazione le spese sostenute per l'acquisto di "caldaie uniche". Ma cosa si intende per "caldaia unica"? proviamo a fare una riflessione insieme
Dato che le parole usate dalla legge determinano inevitabilmente l'ammissibilità o meno delle spese, è importante cercare di capire con precisione quale è l'ambito applicativo della esclusione, onde evitare di portare in detrazione spese non consentite oppure di rinunciare a dei benefici a cui invece si avrebbe avuto diritto.
Anzitutto, mi sono messo a rileggere le definizioni tecniche sia del decreto legislativo 192/2005, sia del decreto requisiti minimi senza trovare una definizione ufficiale di "caldaia unica", dunque bisognerà andare per interpretazione.
Anzitutto, vediamo cosa dice la nuova legge per il 2025. è stato aggiunto, sia all'art. 14 che all'art. 16 del d.l. 63/2013 a cui tuttora si fa riferimento sia per l'ecobonus che per il bonus ristrutturazioni (o bonus casa) una identica frase che così recita:
[sono detraibili le spese sostenute per la ristrutturazione] con esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili [...]
Diciamo che la frase non è costruita con particolare precisione, ma da come scritto appare che le spese da escludere sono tutte quelle che prevedono la sostituzione dell'impianto, qualora sia alimentato da una caldaia "unica" a combustibile fossile: appare dunque che l'esclusione riguarda sia la fornitura della caldaia, sia tutte le opere che riguardano la realizzazione dell'impianto, quali tubazioni, centraline, valvole e radiatori. Tuttavia, sono escluse le spese per la sostituzione, di tal che si potrebbe desumere che potrebbero tuttora essere ammesse a detrazione quelle somme usate per il mantenimento in efficienza di un preesistente impianto, senza la sua integrale sostituzione. Appare invece abbastanza chiaro che la mera sostituzione anche del solo generatore di calore con un nuovo generatore fossile non è più incentivabile, anche se per come scritta la frase, la casistica non sembra essere espressamente ricompresa.
concentriamoci ora sul termine "caldaia unica". Come accennato, non sembra esistere una definizione, nelle norme di settore, che possa aiutare a comprendere a cosa esattamente ci si sta riferendo. Andando a senso, probabilmente il legislatore vuole riferirsi a quei generatori di calore in cui la produzione di energia avviene unicamente attraverso la combustione di combustibili fossili (gas, gpl, petrolio, gasolio, etc) ma intende ricomprendere invece quelli composti da più sistemi di cui la caldaia fossile è solo uno degli elementi: ad esempio, i sistemi ibridi, composti da una pompa di calore elettrica che lavora in parallelo con una caldaia fossile dovrebbe intendersi un elemento ammesso a detrazione (anche perché sono sistemi molto efficienti e sarebbe assurdo non ricomprenderli, fermo restando che furono già oggetto di una semplificazione non secondaria quando sono stati resi "liberi" dall'obbligo di dotarsi di una canna fumaria fino al tetto).
Già più al limite dell'interpretazione può porsi un sistema composto sia dalla caldaia che da pannelli solari termici, perché l'energia del sistema a quel punto non è più fornita esclusivamente attraverso combustibili fossili: tuttavia, la caldaia in questo caso non lavora in simbiosi con altri sistemi ma, nel caso, "riceve" passivamente acqua già parzialmente riscaldata dai pannelli dunque opera di fatto come una normale caldaia, la quale a questo punto dovrebbe ritenersi non incentivata. tuttavia, parlando in generale di "impianto" nel suo complesso, a questo punto anche l'installare dei pannelli solari per incrementare l'efficienza di un impianto di riscaldamento a caldaia fossile esistente apparirebbe non consentito (rimane però consentito incentivarli per la produzione dell'acqua calda sanitaria, perché la norma parla solo di impianti di climatizzazione invernale e non anche di acqua calda sanitaria).
Tuttavia, la definizione di "caldaia unica" sembra non applicarsi a quei casi in cui il generatore è installato in serie o in parallelo con altri elementi uguali, come nel caso degli impianti condominiali di nuova generazione, dove non viene più realizzata una unica grande caldaia, ma ne vengono installate più di una in serie, le quali lavorano non necessariamente tutte assieme, al fine di una migliore modulazione della potenza e conseguente incremento dell'efficienza generale del sistema soprattutto nei periodi di basso prelievo. Nel caso di più caldaie in serie che costituiscono nel loro insieme l'impianto di riscaldamento non si potrebbe parlare di "caldaia unica" sicché potrebbe essere possibile continuare a beneficiare della detrazione nel caso di installazione di nuovi sistemi in serie al posto di precedenti caldaie "uniche" di grandi dimensioni. Questa affermazione però appare meno conciliante con l'intento della norma, che vorrebbe escludere tutti i sistemi di climatizzazione invernale la cui alimentazione avviene esclusivamente da fonte fossile, ma è anche vero che se il legislatore avesse voluto davvero indicare questo, sarebbe bastato dire che le spese escluse sono quelle relative a "generatori la cui unica o prevalente fonte energetica è il combustibile fossile" oppure la frase della norma avrebbe potuto (voluto?) essere "impianti di climatizzazione invernale con caldaie unicamente (invece che "uniche") alimentate a combustibili fossili".
Il disincentivo alla sostituzione delle caldaie fossili sarà comunque un importante problema per quei condomini in cui attualmente sono installate "caldaie uniche" con alimentazione fossile, in quanto sostituire un generatore di grandi dimensioni a gas con un altro di tecnologia diversa al fine di poter accedere alle detrazioni può essere di fatto impossibile per vari motivi, sia strutturali che di fornitura (esistono pompe di calore ad alta temperatura di alta potenza, ma hanno bisogno di una alimentazione elettrica trifase che il fornitore di elettricità locale potrebbe non essere disposto a dare e soprattutto non possono essere installate all'interno di locali chiusi dove spesso si trovano le preesistenti caldaie): per ora questi condomini sembrano condannati a doversi far carico per intero delle eventuali spese di sostituzione del generatore.
La definizione comunque si riferisce esclusivamente agli impianti di "climatizzazione invernale" dunque rimane escluso, almeno per ora, l'impianto di produzione di acqua calda sanitaria.
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