domenica 8 giugno 2014

serre solari, bioclimatiche e captanti a Roma

Oggi tratto di un argomento un po di nicchia, ma di cui spesso qualcuno mi chiede la trattazione: dunque, eccovi accontentati. Parleremo delle serre captanti o, meglio, di sistemi bioclimatici attivi per il riscaldamento invernale, e delle possibilità applicative in edifici esistenti, conosciute anche come "serre solari" o "serre bioclimatiche".
Questo post è stato aggiornato il 18 aprile 2017.

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La Regione Lazio si è dotata nel 2008 della legge n°6 che avrebbe voluto incidere in modo significativo nella riduzione del consumo energetico degli edifici attraverso incentivi indiretti e obblighi più o meno definiti: alla fine si è tutto tradotto in una serie di norme attorno alla quale svicolare, come al solito.

Questa legge introduce alcuni concetti tecnici che sono già stati reperiti all'interno del PRG di Roma attualmente in vigore (p.e. il fatto che il maggior spessore delle murature perimetrali non deve essere conteggiato nel calcolo del volume edificabile, per consentire ai progettisti di poter progettare "gratis" maggiori isolamenti), mentre altri concetti sono stati recepiti un po più tardi con una delibera dell'assemblea capitolina del 2011, in particolare la n°7. Sulla validità effettiva di questa delibera tuttavia vi è divergenza interpretativa, perché alcuni sostengono che non sarebbe concluso l'iter di approvazione da parte della Provincia e dunque non sarebbe mai entrata in vigore.

questa delibera mai attuata avrebbe introdotto dei nuovi articoli al regolamento edilizio comunale che interessano vari aspetti dell'edilizia, sia nuova che esistente. Farò dei post specifici per i vari argomenti: in questo post vorrei focalizzare l'attenzione sulle serre captanti, o serre bioclimatiche. il nuovo articolo 48 ter definisce quali elementi del fabbricato NON contribuiscano al calcolo della Superficie Utile Lorda: ovvero le cose indicate in questo articolo, se progettate in un edificio di nuova costruzione, non rappresentano "cubatura edificabile"; ovvero se realizzate in un edificio esistente, possono essere fatte senza considerarle come ampliamenti o aumenti di SUL, che rappresentano sempre un grosso problema.

Il comma 2 dell'art. 48 ter del nuovo R.E. (come detto sopra, la delibera di fatto non è mai stata resa operativa dunque questo articolo tuttora non esiste ufficialmente) descrive in dettaglio le serre captanti, e quali caratteristiche queste devono avere per essere escluse dal conteggio della SUL:
  • anzitutto, un tecnico deve dimostrare, calcoli alla mano, che l'opera che si andrà a fare porterà un beneficio energetico all'unità abitativa o al fabbricato dove verrà installato. I calcoli eseguiti devono essere trasmessi al dipartimento SIMU come un qualsiasi progetto energetico ex d.lgs. 192/05 e smi; il deposito al SIMU può essere fatto solo dopo aver presentato idoneo titolo edilizio. Per l'esecuzione dei calcoli specifici per le serre solari alcuni software hanno degli applicativi appositi. L'energia prodotta dalla serra deve essere utilizzata in modo attivo o passivo dall'immobile a cui è annessa: se le caratteristiche tecniche dell'edificio non consentono di realizzare i sistemi passivi (che sono ovviamente quelli da preferirsi) è possibile installare degli impianti specifici il cui scopo è quello di prendere l'energia prodotta dalla serra e trasferirla all'immobile (pensiamo per esempio ad una serra realizzata non in continuità con l'immobile). Se la serra in estate può produrre dei sovrariscaldamenti, è obbligatorio prevedere dei sistemi ombreggianti;
  • la serra è implicitamente soggetta ad autorizzazione in base al tipo di opere che devono essere fatte per realizzarla (la delibera che modifica il R.E. non inserisce specifici titoli da richiedere): se si tratta di costruirne una del tutto nuova, probabilmente si dovrà andare in DIA quantomeno per il fatto che si tratta di una variazione di prospetto (non c'è l'aumento di SUL in quanto la serra come visto non la sviluppa) ed essendo classificato comunque come locale tecnico. Comunque paradossalmente possono esserci dei modi per realizzare la serra anche facendo inteventi meno invasivi (per esempio sfruttando volumi esistenti) e in questi casi la realizzazione della serra può seguire il titolo necessario in base al titolo correlato alle opere da farsi nella realtà;
  • la dimensione in pianta della serra non deve superare il 15% della Superficie Netta (attenzione, non della SUL) dell'immobile o del fabbricato a cui il sistema fornisce energia. non vi sono altri limiti dimensionali, quindi può essere alta quanto si vuole. La legge regionale 6/2008 art. 12 comma 1 invece indica una dimensione massima del 30% della superficie netta.
  • la serra non deve creare spazi riscaldati, nè nuovi volumi adatti all'uso "abusivo" dello spazio come abitazione e/o ufficio. Purtroppo anche su questo punto la normativa non è chiara: nel momento in cui posso fare un volume alto quanto mi pare, anche tre metri, e che può essere connesso all'abitazione principale, come faccio ad essere certo che la serra non venga usata in modo illecito come ampliamento dello spazio abitativo? In ogni caso, se "pizzicati" ad usare la serra bioclimatica come spazio abitativo si è passibili di sanzioni per abusivismo edilizio;
  • i locali a cui eventualmente la serra è connessa devono mantenere il prescritto rapporto aeroilluminante, dunque per esempio non possiamo realizzare un ambiente abitabile - tipo il soggiorno - che ha esclusivamente finestre che affacciano sulla serra: anzi, le finestre che eventualmente vi affacciano non devono essere considerate ai fini dei rapporti aeroilluminanti. la legge regionale nel merito non specifica espressamente nulla ma tuttavia in calce riporto una sentenza del TAR Lazio che invece ha specificato che questo aspetto merita la dovuta attenzione;
  • se dotate di superfici vetrate (possono esserci anche serre non vetrate, con efficienze diverse), queste debbono essere dotate di sistemi schermanti per evitare il surriscaldamento estivo, oppure essere concepite come elementi rimovibili, per poter appunto mettere "fuori uso" la serra in estate, che sarebbe deleteria. Questa regola sembra proprio voler incontrare il favore di chi vorrebbe chiudersi a veranda il balconcino, sfruttando in modo illegittimo una norma nata per alti scopi, ma è anche vero che all'estero, ed in particolare in nord europa, i balconcini esterni vengono molto spesso dotati fin dall'origine di infissi chiudibili, sia per meri motivi estetici e pratici (laddove d'inverno fa freddo, il balconcino lo si usa pochissimi mesi all'anno e sarebbe inutilizzabile) oppure anche per questioni termiche legate appunto al guadagno invernale.
  • un punto non del tutto chiaro è quello relativo all'autorizzazione sismica: tecnicamente una struttura leggera può non necessitarla, tuttavia il nuovo regolamento sismico regione lazio non concede deroghe per volumi leggeri, dunque teoricamente si starebbe sempre nell'obbligo, a meno che non si dimostri che realizzando la serra si eliminano altri elementi pesanti. Alcuni ritengono che le serre solari siano escluse perché paragonabili a quelle mobili stagionali per la coltivazione (art. 8 comma 1 lett. o del regolamento) ma lì espressamente si parla di chiusure con teli in plastica e comunque poggianti sul terreno, il che renderebbe applicabile la deroga - in teoria - eventualmente solo nel caso di serre realizzate direttamente sul suolo e non per elementi poggiati su balconi o terrazzi di un fabbricato. Per come la vedo io, una serra solare di fatto non è dissimile da un volume tecnico.
Riguardo all'utilizzo abusivo come ambiente di abitazione invece che come volume tecnico, è ovvio che l'abuso rimane comunque anche se non esplicitato, in quanto la legge regionale impone che tali spazi, se usati come serre e quindi come impianti, non sviluppano cubatura: qualunque altro uso invece implica l'erosione della cubatura edificabile che, se non autorizzata, è un abuso edilizio considerato grave.

Se valutassimo le sole prescrizioni della LR 6/2008, i caratteri salienti sono i seguenti:

  • avere una superficie (lorda) non superiore al 30% della superficie (netta) dell'unità immobiliare cui è asservita;
  • deve essere realizzata contigua, aderente o adiacente, all'unità immobiliare;
  • deve avere almeno tre lati vetrati o altro materiale comunque confacente allo scopo (pannelli trasparenti in plastica?), e la superficie deve essere "congrua", con ciò facendo laconico riferimento, presumibilmente, al fatto che le porzioni vetrate devono essere in dimensione sufficiente a produrre l'energia necessaria o comunque utile;
  • prestare attenzione agli adempimenti sismici, in quanto le serre "fisse", non utilizzate per agricoltura, non sono espressamente escluse dagli interventi soggetti al deposito di cui all'art. 65 del DPR 380/01.
Il testo dell'art. 12 comma c della LR 6/2008 è stato leggermente modificato dalla LR 1/2020.

Ovviamente, in particolare in caso di creazione di tali volumi su edifici esistenti, valgono tutte le norme relative alle costruzioni: dunque rispetto delle distanze, delle altezze, dei vari vincoli (di veduta, di confine, etc) del codice civile. Valgono sempre altresì tutte le norme di carattere vincolistico eventualmente gravanti sul suolo su cui sorge l'edificio (vincolo paesaggistico: richiesta di parere in Regione; vincolo storico/architettonico: nulla osta della sovrintendenza; vincolo di PRG, nel senso che se si è in città storica fuori dalle mura aureliane occorre il parere del COQUE, mentre se si è individuati nella carta per la qualità serve il parere della sovrintendenza capitolina).

Già, ma come deve essere fatta, in pratica, una serra captante? beh il principio di base, ovviamente, è che debba poter "intrappolare" i raggi solari (con il principio della serra, appunto: il vetro è trasparente ovviamente alla radiazione visibile, ma è opaco agli infrarossi: dunque il vetro lascia passare la radiazione visibile - che è quella che, almeno per il Sole, contiene la maggiore quantità di energia - che, colpendo oggetti opachi all'interno della serra, si convertono in infrarosso e vengono quindi intrappolati) per poter usare l'irraggiamento al fine di produrre calore. Questo calore deve poi poter essere trasferito all'unità immobiliare a cui il sistema è asservito, e questo può avvenire, come già accennato, o con sistemi attivi (impianti) o con sistemi passivi. In rete ho trovato questo pdf che mi sembra possa fare un po una carrellata sull'argomento, anche se poi si dilunga su altri sistemi anche attivi.

Nel merito delle serre solari, si è espresso il TAR Lazio con sentenza n°5888/2019 sez. 2b in cui in via indiretta ha accolto i motivi di diniego del Comune di Roma (Dipartimento) che ha rigettato una istanza di permesso a costruire perché la serra era calcolata (così pare) computando la sua dimensione con riguardo alla SUL invece che alla superficie calpestabile e, inoltre, la previsione di realizzare tale serra a solo un metro di distanza dall'unica finestra del soggiorno, ne precludeva la possibilità di accedere alla giusta quantità di luce ed aria imposte dalla norma (RE art. 40 lett e ed f).

Sulla scia della stessa ratio dell'argomento della sentenza precedente, segnalo anche sempre TAR Lazio sez 2 bis n°8769/2021 con cui viene confermata la bontà dell'operato del comune che ha inibito, anche se a distanza di quasi dodici mesi dal deposito, una SCIA presentata ai sensi dell'art. 23 per la realizzazione appunto di una serra, la quale sarebbe stata configurata in modo tale da occludere l'unica finestra di un ambiente abitabile, facendo quindi perdere a quest'ultimo i requisiti igienico-sanitari. L'evocazione dell'interesse pubblico della salute è stato ritenuto sufficiente per intervenire in autotutela.

Una sentenza emessa dal TAR Milano (dunque lontano da Roma ma significativa comunque per capire quello che può essere un condivisibile orientamento giuridico) numero 915/2020, invece entra più nel merito della cogenza della realizzazione di una serra solare semplicemente applicando delle chiusure vetrate ad un preesistente loggiato: pur senza scendere troppo nel tecnico, viene indicato che, dato che la loggia aveva aperture ad est ed ad ovest (e non a sud, da quanto si capisce), non sarebbe sostenibile la tesi del cittadino che sosteneva che si trattava appunto di serra bioclimatica, in quanto l'apporto energetico sarebbe stato difficile da dimostrare (e sembra che, comunque, negli atti depositati al comune mancassero i calcoli a dimostrazione del guadagno energetico).

importante nel merito della qualificazione della serra è la sentenza TAR Piemonte, Torino, sez. II n°479/2020, su cui il Consiglio di Stato si è espresso, confermandola, con sentenza n°2840/2022 di cui appresso, in cui l'oggetto del contendere era in effetti l'utilizzo della serra: nella diatriba, una struttura autorizzata come serra era stata implementata con arredi ed elementi impiantistici tanto che era stata ritenuta dal Comune come illegittimo mutamento d'uso (nel caso di specie, si trattava di un locale destinato ad attività, non una abitazione): i proprietari contestano che gli elementi presenti non rappresentavano elementi d'arredo né impianti, ma le argomentazioni non hanno convinto il TAR il quale, dando ragione al Comune, ha formulato una massima che ritengo sia utile qui integralmente riportare:

In secondo luogo la presenza di sistemi di riscaldamento ed in particolare di un caminetto, di due termosifoni, e due condizionatori (con sistema caldo-freddo) viola quanto contenuto nel permesso a costruire n. [omissis]. Le disposizioni vigenti, ed in particolare la DGR 45-11967 del 2009 (allegato 1, par. 6 lett. g)) [sono norme della regione Piemonte, ndr], non consentono, all'interno della serra solare, la presenza di impianti e sistemi di riscaldamento. Questo, infatti, contrasta con la funzione stessa della serra solare quale elemento dell'architettura biocompatibile avente il solo scopo di coadiuvare il riscaldamento degli edifici introitando la radiazione solare. A nulla vale l’argomentazione, peraltro fatta propria da parte ricorrente, che le componenti installate non costituiscano “impianto termico” ai sensi del D.Lgs. 192/05 in quanto la presenza di semplici sistemi di riscaldamento artificiale altera, di per sé, la funzione di una serra solare. Gli stringenti parametri urbanistici e strutturali cui le serre sono sottoposte rientra nella ratio delle norme sull’incentivazione energetica che le disciplinano, allo scopo di evitare usi non coerenti con le finalità di efficientamento energetico. Anche la giurisprudenza non ha mancato di evidenziarne i tratti distintivi, riconoscendo che “al fine di evitare che qualsiasi serra solare (o) bioclimatica, capace di apportare un beneficio energetico, possa essere considerata come volume tecnico, occorre considerare che la ratio di una legge regionale di incentivazione del risparmio energetico è unicamente quella di migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni e non quella di ottenerne surrettiziamente ampi benefici volumetrici” (TAR Marche - Sez. I Sent., 03/07/2015, n. 560).


Come già accennato, questa sentenza, su cui era stato depositato ricorso al Consiglio di Stato, ad esito del secondo grado di giudizio, viene confermata nei contenuti con il provvedimento n°2840/2022. I giudici aggiungono anche nel dispositivo delle indicazioni che, ormai, possiamo considerare completamente assodate:

14.4. Le c.d. “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali. Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile.

ed ancora:

14.6. Dunque, pur costituendo un manufatto che, fisicamente, racchiude un certo volume ed una certa superficie, le serre solari sono sostanzialmente equiparabili ad impianti tecnici, con superficie e volumetria inesistente, come tali esonerati dall’obbligo di rispettare quei parametri urbanistici per i quali la superficie e la volumetria sono rilevanti; per tale ragione non possono essere attrezzate o arredate in modo da consentire di utilizzarle quali locali nei quali si estende l’attività propria dell’edificio. Neppure possono essere qualificate quali “locali tecnici”, non essendo loro scopo quello di contenere e riparare impianti tecnici: l’atto che ne autorizza la costruzione, pertanto, non implica alcuna autorizzazione all’uso, sia pure per limitati scopi, della superficie e della volumetria in esse racchiuse.
14.7. Su questi presupposti, ove – come è accaduto nel caso di specie – la serra venga successivamente attrezzata con dispositivi di riscaldamento o raffreddamento, oltre che di altri arredi necessari per potervi stazionare per lunghi periodi, si perde la funzione di efficientamento energetico e, contestualmente, si realizza un ampliamento dell’edificio, mediante utilizzo di una superficie e di una volumetria giuridicamente inesistenti.

Insomma, si consolida l'approccio che già avevo tratteggiato nella iniziale stesura di questo post, secondo cui la serra solare è esclusivamente, strettamente e necessariamente un volume tecnico la cui funzione è quella di convertire in calore l'irraggiamento solare per ridurre il consumo energetico per il riscaldamento invernale: se attrezzato con arredi e "vissuto" come superficie abitabile, si configura come uso illegittimo, in quanto passa dall'essere un elemento invisibile alle imposizioni edilizie in merito a volumi e superfici ad esserne invece pienamente protagonista, sconfinando in un intervento di ampliamento o nuova costruzione che, se non supportato da idoneo titolo edilizio, si conforma come abuso edilizio di gravità elevata.

142 commenti:

  1. Marco ma come comportarsi invece nei confronti del genio civile: secondo me una serra, quindi con copertura fissa e pareti fisse o mobili, è inevitabile che abbia una struttura connessa alla presistente, e quindi andiamo a finire in adeguamento sismico di tutto il fabbricato... il che è sempre una cosa quanto meno molto onerosa!!

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    1. la questione non è del tutto chiara, bisognerebbe spulciarsi per bene il documento della regione che ha "sistemato" un po tutto il discorso strutturale. Comunque non sono uno strutturista, ma in questi casi più controversi il mio tecnico di fiducia va direttamente al genio a parlare coi tecnici, che molto spesso ti indicano direttamente come procedere. Certo se "incappi" nella verifica strutturale non ne esci, ma secondo me una serra captante, con struttura leggera, ha qualche probabilità di esserne esonerata.

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    2. buongiorno a entrambi!
      il regolamento della Regione Lazio n. 2 del 7 febbraio 2012 "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico" utilizza la parola "SERRA" solo per "serre e serre solari a un piano con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni;" e questo è un caso escluso dall'autorizzazione sismica.
      poi nello stesso elenco di interventi esclusi da autorizzazione sono inserite le "piccole costruzioni, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri;"... forse l'argomento in questione può rientrare in questo caso? però non si specifica se queste piccole strutture debbano posare a terra o possano essere in sopraelevazione...

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    3. a me a Roma hanno chiesto il calcolo al V municipio, infatti abbiamo fatto la pratica all'opengenio, anche se l'abbiamo definite come opera minore.

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    4. si, la normativa regionale nel frattempo è cambiata (queste risposte sono del 2014, la nuova normativa sismica è del luglio 2016) ed oggi è comunque richiesto per strutture che poggiano su altre.

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    5. se la serra solare ha una copertura nuova è necessario inviare pratica opengenio come opera minore senza collaudo

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  2. gent arch le chiedo una specifica normativa cioè sulla copertura della serra Qs può essere coperta con copertura fissa e non trasparente tipo muratura? grz

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    1. se si riesce a dimostrare che funziona ugualmente come serra pur avendo un tetto opaco, immagino di si.

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  3. al genio civile mi hanno detto che va verificata tutta la struttura per l'adeguamento sismico. ma e' possibile?

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    1. se si deve fare una qualunque struttura che richiede il deposito al genio, poggiata su un edificio esistente, la legge tecnica obbliga alla verifica dell'intero fabbricato (si, è una follia: loro stessi lo ammettono). Per questo secondo me nel caso specifico delle serre captanti conviene stare all'interno dei 10mq, in modo tale da rientrare nella casistica delle opere per le quali non è richiesto il deposito. Purtroppo la normativa non è chiara nel definire più nello specifico le opere soggette a verifica.

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    2. in realtà con una dichiarazione del calcolatore non è necessario fare tutta la verifica, basta dimostrare che rientra nella casistica di opere minori, a Roma abbiamo risolto così.

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    3. dipende sostanzialmente se si riesce a dimostrare che non c'è variazione di carichi permanenti tra ante e post-operam. comunque io nello specifico non faccio procedure strutturali, quindi potrei sbagliarmi.

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  4. Gentile Arch, mi riferiscono dagli uffici competenti che, per la presentazione della d.i.a., bisogna ratificare prima apposito atto d'obbligo che vincoli l'area su cui sarà inserita la serra bioclimatica. Le risulta? Grazie

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    1. l'atto d'obbligo dovrebbe riguardare il vincolo alla destinazione d'uso della serra, non al suolo su cui dovrebbe sorgere. comunque si, se è necessario un atto d'obbligo, questo va redatto prima del deposito dell'istanza e va ad essa allegato.

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  5. buongiorno, ho realizzato una serra captante e ristrutturazione appartamento con autorizzazione COQUE e DIA, volevo sapere se , finiti i lavori, nell'accatastamento la devo inserire o meno. grazie

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    1. certo va inserita, e rappresentata come volume tecnico indicando anche esplicitamente "serra captante", e comunque a discrezione del tecnico che farà l'accatastamento.

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    2. buongiorno, la DIA l'ha presentata a Roma?
      Per quanto riguarda il genio civile, non ha depositato alcun progetto?

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  6. Mi è stato richiesto il calcolo di una serra esposta a nord di un terrazzo che va chiuso su tre lati con finestrature mentre la copertura non è vetrata, ora secondo me la serra a nord non verifica il fabbisogno del 10%, mi chiedo se posso arrivare a ridurre del 10% il fabbisogno inserendo un cappotto esterno all appartamento esistente, non ne sono certo, è credo che la riduzione deve essere data dalla sola serra, la superficie della serra deve essere il 15% della SUL dell appartamento?

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    1. la superficie può essere anche più del 15% ma in quel caso va in PdC, almeno se la serra è definita come volume accessorio (in realtà è volume tecnico). La serra comunque deve funzionare per produrre un apporto energetico esterno che non può essere sostituito da un cappotto, perché questo è un elemento passivo. La serra esposta a nord infatti non ha senso, soprattutto se con copertura opaca.

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  7. Buongiorno,

    quando parla di rapporto aeroilluminante dei locali connessi alla serra significa che se questi hanno unico sfogo verso la serra (ma comunque con un R.A. già ok) occorre trovare altro sfogo per ridare di nuovo R.A.?

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    1. si volevo dire proprio questo, perché la serra di fatto deve essere chiusa e "non apribile" per funzionare correttamente d'estate, e dunque se fosse apribile, garantendo così il rapporto aeroilluminante, perderebbe la sua funzione.

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  8. in area individuata da PARCHI, VILLE E GIARDINI STORICI del Piano Territoriale Paesistico Regionale è possibile realizzare una serra bioclimatica su un edificio residenzale?

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    1. se c'è un vincolo individuato nella tavola B del PTPR allora per la realizzazione di una serra secondo me serve il parere della sovrintendenza.

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  9. è fuori dalle mura aureliane.ho visto nelle norme di ptpr art.30 a pag 159 dice che non sono consentite ristrutturazioni nè ampliamenti. non trattandosi di superficie residenziale ma di volume tecnico a pag 164 si dice che sono consentiti impianti di energia rinnovabile di tipo areale con minimo impatto di pertinenza di edifici esistenti.alle autorizzazioni paesaggistiche dicono che in quella zona è ammesso solo il risanamento conservativo e non si può fare nulla che alteri la sagoma dell'edificio.eppure mi sembra di vedere realizzate delle serra anche in ambiti limitrofi al centro storico... grazie per la gentilezza e per tutte le notizie date in maniera sempre estremamente chiara ed intelligente.

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    1. si è un vincolo abbastanza stringente, infatti è probabile che declinino la richiesta di nulla osta. conviene che vai a chiedere direttamente in sovrintendenza.

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  10. Buongiorno volevo sapere se invece di redigere una relazione tecnica non fosse possibile presentare un attestato di prestazione energetica che attesti una riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio pari al 10%. Questo perchè come anche da lei sostenuto non esistono schemi di relazione a cui fare riferimento e non si sa chi dovrà controllare la bontà delle relazioni. Grazie.

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    1. No, un APE sarebbe troppo riduttivo. Ritengo più corretta una relazione tecnica come da legge 10/91 opportunamente integrata.

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    2. Opportunamente integrata da cosa? e nella legge 10/91 lei metterebbe anche tutte le verifiche termiche e igrometriche nonostante non conosca perfettamente le condizioni di progetto della struttura? Grazie.

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    3. integrate da dei calcoli specifici che dimostrino l'efficacia a fini energetici della serra. Nel progetto legge 10 vanno inserite tutte le verifiche prescritte dalla legge, tra cui quelle termo-igrometriche di tutte le superfici, relativa all'intero immobile.

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    4. curiosità: per un predimensionamento (finalizzato a decidere se procedere o meno) il sistema di calcolo dell'Ape può invece andare bene?

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    5. nella procedura dell'APE non ci sono strumenti idonei a considerare le serre captanti, quindi secondo me non funzionerebbe.

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  11. grazie per il tuo blog è davvero illuminante,mi è stato chiesto di chiudere un balcone di 8,5mq per un app. alp.terrra di 74mq, zona Centocelle con una veranda vetrata, non so se è il caso di usare una procedura tipo serra bioclimatica o procedere con DIA e se è il caso di piano casa.E' possibile che esista qualcosa di pratico e semplice per il calcolo degli oneri (DIA)?...mi illumini

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    1. l'operazine che ti hanno chiesto non è autorizzabile se non mediante piano casa, perché si tratta di un ampliamento. La serra bioclimatica può essere fatta solo se si giustifica da un punto di vista energetico, ma in ogni caso non può essere utilizzata in nessun altro modo e meno che mai come veranda (in pratica diventa un volume tecnico inaccessibile).

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    2. purtroppo nei calcoli di contributo di costruzione,di urbanizzazione ecc mi sono già perso...help

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    3. ho scritto diversi post sull'argomento. Se ti occore una consulenza professionale specifica, puoi contattarmi via email.

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  12. Marco, parli di un generico "beneficio energetico all'unità abitativa" necessario per la realizzazione di serre, ma l'art. 48ter parla di un risparmio di almeno il 10%... siccome già un collega mi diceva che è sufficiente solo un beneficio (anche meno del 10%) volevo un ragguaglio, non avendo trovato risconti!!
    ciao grazie

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    1. nono la serra deve arrivare ad ottenere un risparmio almeno del 10%, determinato attraverso appositi calcoli.

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  13. Salve Marco ,
    mi è stato riferito che la delibera 7 del 2011 del comune di Roma non è valida e quindi ... per la serra capatante si può arrivare sino al 30% della SUL .vero ...? Grazie & Saluti

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    1. non ho notizie in tal senso, proverò ad informarmi

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    2. buongiorno, a quasi un anno di distanza, ci sono aggiornamenti in merito? seppur la delibera comunale non è valida, la legge regionale 6/2008 parla sempre del 15% (art.12 1.c)...

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    3. scusate mi correggo, la legge regionale è stata aggiornata( dall'articolo 5, comma 37 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10) innalzando il limite al 30%

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    4. Abbiamo presentato un paio d'anni fa un PDC per serra captante del 30% a Roma. La differenza e' che va presentata al Dipartimento IX e non al municipio di appartenenza.

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  14. Grazie .
    Attendo eventuali news .
    Saluti

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  15. Salve Marco ,
    mi dicono che non è valida perché non è stata approvata dalla provincia come viene richiesto nella delibera comunale.
    Quindi mi dicono che rimane valida la legge regionale che indica il 30% .
    Tu hai notizie su questa situazione ?
    Grazie & Saluti
    Roberto

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    1. Ci sono notizie in merito? vale il 15% o il 30%?
      Ciao
      Roberta

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    2. 15% in municipio, 30% al Dipartimento IX

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    3. Secondo quale legge entro il 15% è sufficiente la SCIA (e quindi il municipio)? Dalla Legge Regionale si evince solo PdC entro il 30%.
      Ringrazio in anticipo,
      Asia Barnocchi

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    4. il 15% è il valore entro cui l'intervento passa da essere RE ad AMP, e questo sta scritto sulle NTA del PRG

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  16. Salve Marco ,
    sta diventando sempre piu'difficile e quasi impossibile lavorare ... ogni municipio è un mondo a se .
    Su 3 municipi tutte info diverse ... comunque quella che forse è esatta per arrivare al 20 % della SUL è fare una DIA piano casa utilizzando il punto 6 del modulo "realizzazione di pertinenze" e fare riferimento alla circolare esplicativa DGR 20/12 cui fa riferimento il modulo .
    Pertinenze sono tettoie etc etc e locali tecnici .

    Saluti,
    Roberto

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  17. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  18. Per la realizzazione di una serra solare in un appartamento inserito all'interno di un edificio ricadente all'interno del programma integrato Colli Aniene, il municipio mi dice che l'intervento non è possibile in quanto la proposta progettuale va presentato dalla totalità delle proprietà perché trattasi di RE all'interno del programma integrato. A me sembra assurdo una cosa del genere. Volevo un suo parere in merito. Grazie.

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    1. se si è all'interno delle perimetrazioni dei programmi integrati, si ricade in regole diverse e più stringenti. comunque si, alcuni interventi spesso sono preclusi o sottoposti ad approvazione della figura proponente.

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  19. Buongiorno Architetto, in riferimento ad una unità immobiliare all'interno di un condominio sito in zona consolidata T3, Municipio VIII, fuori mura e senza vincoli paesaggistici vorrei chiederle se:
    1. E' possibile richiedere il Permesso a Costruire per una serra captante pari al 30% SUL che rispetti i requisiti di risparmio energetico senza informare il condominio
    2. Se basti depositare al Genio Civile una perizia di un Ingegnere Strutturista che attesti la conformità strutturale dell'opera senza incorrere in richiesta di adeguamento sismico dell'intero edifico
    3. Se i punti precedenti valgono anche nel caso di Serra Captante <15% SUL richiedibile attraverso DIA (pur avendo una superficie maggiore di 10mq)
    Grazie.
    Giacomo

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    1. Buongiorno Architetto,
      le chiedo se:
      1. E' possibile richiedere il Permesso a Costruire per una serra captante pari al 30% SUL che rispetti i requisiti di risparmio energetico senza informare il condominio
      2. Se basti depositare al Genio Civile una perizia di un Ingegnere Strutturista che attesti la conformità strutturale dell'opera senza incorrere in richiesta di adeguamento sismico dell'intero edifico
      3. Se i punti precedenti valgono anche nel caso di Serra Captante <15% SUL richiedibile attraverso DIA (pur avendo una superficie maggiore di 10mq)
      Grazie
      Francesco

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    2. 1. secondo me no, perché influisce sulla sagoma o sui prospetti, a meno che per qualche motivo non può passare in art. 1102;
      2. l'attuale regolamento sismico è molto stringente: questa è una valutazione che deve fare il suo strutturista;
      3. secondo me si.

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  20. Buongiorno Achitetto.
    mi e' stata richiesta la possibilità di chiudere un terrazzo lungo e stretto solo sul fronte esposto (ovest)per circa 8 mq (sul uiu e' di 60 mq circa. non sussistono vincoli. ovviamente alla "serra" si avrebbe accesso mediante una porta finestra dal salone. il municipio mi dice che la cosa e' fattibile con la serra climatica.. dimostrando il guadagno energetico. a me sembra cmq un abuso e un aumento di superficie... come devo comportarmi?
    Grazie

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    1. la serra automaticamente farà perdere completamente l'uso dello spazio. il committente deve essere consapevole di questo e del fatto che un uso diverso dell'ambiente comporta un abuso edilizio.

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  21. Buongiorno, ho appena realizzato una serra solare in Toscana volevo chiederle se fosse esplicitamente proibito la realizzazione di un impianto elettrico al suo interno e il posizionamento di uno scaffale. Grazie.

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    1. la normativa varia da regione a regione, dunque dovrebbe verificare cosa prescrive la legge della Toscana in merito. Nel Lazio nelle serre solari è giustamente proibito qualunque uso.

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  22. Ciao marco. Al mun 12 mi hanno detto che la serra deve avere almeno 3 lati vetrati secondo la legge regionale. Ho un collega che invece ottiene permessi al dipartimento per serre con un solo lato vetrato. Chi ha ragione? Grazie

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    1. la cosa importante è che sia verificato l'efficientamento energetico.

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  23. Gentile Marco,
    Intanto la ringrazio per questo bellissimo blog, che tanto ci aiuta a districarci nella giungla normativa locale.
    Ho una domanda da porle: ho consegnato un PdC per una serra solare al IX Dipartimento. Il tecnico mi risponde dicendo che il calcolo effettuato per la superficie della serra solare, ovvero il 30% della SUL, non è corretto. Loro calcolano il 30% della Superficie Utile Netta. Il che mi giunge nuovo, anche perchè la Superficie utile, di per sè variabile anche in base alla distribuzione interna, viene di rado presa come parametro di riferimento, se non per le condizioni igienico/sanitarie e l'abitabilità. Non certo per l'efficienza dell'involucro edilizio, che, difatti, è considerato nella sua interezza, muri inclusi. Mi sa dire qualcosa a riguardo? Grazie mille.

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    1. è curiosa la questione visto che in realtà il regolamento edilizio le imporrebbe di dimensioni massime pari al 15% della SUL.

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    2. comunque in effetti la delibera 7.2011 parla di superficie netta, ma con massimo al 15%

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    3. nel rileggere il post, mi sono reso conto di una questione fondamentale: cioè che la delibera 7/2011 non è mai stata approvata dalla provincia e quindi non è mai diventata operativa nella modifica del regolamento edilizio. Dunque vale la norma regionale 6/2008 che all'art. 12 parla chiaramente di superficie netta e non lorda. E si parla del 30%.

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    4. Mi scusi architetto, ma rileggendo la legge regionale si parla del 15 % della SUN e non del 30 %. Come mai questa differenza.

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    5. non saprei, io nel testo della legge 6/2008 leggo ancora 30%

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  24. Gent.arch.sono in possesso di un lastrico solare di 200m quadri,posso costruirci una serra solare geodetica quindi con la forma di una cupola che possa essere considerata bioclimatica o captante?

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    1. fermi restando i vari vincoli tecnici, le norme non impongono forme particolari o perlomeno non ci sono forme vietate.

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  25. Buongiorno, grazie per questo interessante confronto. In un condominio che conosco mi chiedono di verificare i permessi di un appartamento che ha realizzato una serra (pare ci siani i documenti) ed ora stanno vendendo l'unità immobiliare. Ho visto dalle foto che sono state ampliate le finestrature esistenti - con demolizione muro perimetrale- e la serra non è più tale ma è diventata salone con pavimento in parquet - Pare sia stato installato anche un riscaldam a pavimento-
    Quindi ci sono modifiche della Superficie dell'appartamento (millesimi di proprietà) e variazione volume riscaldato (millesimi di riscaldamento) -
    Cosa fare in tali casi?

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    1. se le modifiche hanno inciso sui pesi millesimali per una percentuale superiore a quella stabilita dal codice civile (mi pare sia 20%) allora le tabelle devono essere rifatte a spese del condomino che ha effettuato i lavori (ma le cause su questo tema si sprecano e non tutte giungono allo stesso esito). deve valutare l'amministratore.

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  26. Salve architetto,complimenti per il blog. Ho appena acquistato un appartamentino con una superficie netta di 45 Mq al piano rialzato con balcone 1,80mx10m che da direttamente sul giardino, sorvolando i vincoli condominiali la mia idea sarebbe quella di chiudere a filo balcone con vetrata per la costruzione di una serra solare e sopraelevare il giardino di circa 50 cm realizzando un mattonato come se prolungasse il balcone, ma che in realtà è un' opera a se. Quali sono le distanze da rispettare nei confronti di un edificio e/o di un confine parallelamente alla vetrata della serra bioclimatica ? Provincia di Latina.
    Grazie
    Manuel

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    1. configurandosi come costruzione, vanno rispettate le distanze imposte dalla norma nazionale e dalle norme locali: deve incaricare un tecnico per la lettura di questi documenti calati nel suo caso di specie.

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  27. Buonasera Marco, ti rinnovo i miei complimenti per il blog e per la tua precisione e puntualità negli articoli e nella descrizione degli interventi!
    Vorrei chiederti un parere riguardo una richiesta per installazione di serra solare bioclimatica presso l'unità abitativa di un cliente: in particolar modo, la richiesta avverrà per "serra solare bioclimatica" di dimensioni <20mq, con struttura leggera e copertura in policarbonato o altri materiali leggeri: quindi allegherò alla pratica (va presentata SCIA O CILA?) una relazione energetica + calcolo statico (come da normativa antisismica art.8 bollett. uff. Reg.Lazio n°56). Il problema è che la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico (nello specifico “Aree di interesse archeologico già individuate”): ora, in base all’allegato A del Dpr n° 31 13/02/2017, è consentita (SENZA PARERE PAESAGGISTICO) l’installazione di “serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20mq”. Secondo te, rientro in questa casistica? Presento direttamente SCIA o CILA al municipio specificando che rientro in questa casistica? Oppure c’è differenza tra “serra solare bioclimatica” (che andremo a realizzare) e “serra ad uso domestico” di cui parla il regolamento?
    Grazie in anticipo per la tua risposta!
    Un saluto,
    Giona

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    1. non mi sono finora mai calato nel caso così specifico, comunque serra ad uso domestico dovrebbe ricomprendere anche quelle bioclimatiche, così a senso. Per lo strutturale, tutti i miei strutturisti sono unanimi nel dire che serve il deposito al genio civile (magari è intervento locale, ma comunque non rientra tra quelle non soggette), dunque comunque sei nell'ambito della SCIA per intervento strutturale. se superi il 15% della SULdell'immobile poi vai a prescindere in PdC.

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    2. Grazie per la risposta Marco: rientro nel 15% della SUL, ma per intervento strutturale in art. 8 del regolamento n°56 (Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica) si parla di: lett.o) serre e serre solari ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni. Io, trovandomi ad un piano terra, mi avvalerò di questo articolo, quindi scongiuro la SCIA per intervento strutturale. A questo punto dovrei ricadere direttamente in CILA? o ugualmente si tratta di SCIA?
      Grazie, un saluto, Giona

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    3. il "adibite esclusivamente a coltivazioni" fa scattare l'incompatibilità, non concordi?

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    4. Mah, però se parla anche di "serre solari", mi sembra che sia comunque accettabile come definizione?! anche perchè all'interno della serra solare verranno poi inserite piante, non essendo la superficie abitabile. Purtroppo l'interpretazione è complessa. L'incompatibilità c'è certamente (me l'hanno confermato questa mattina gli uffici della paesaggistica) con intervento citato nell'allegato A del DPR 31/2017, che parla esclusivamente di "serre ad uso domestico" da installarsi "nelle aree di pertinenza
      degli edifici": non parlando di serre solari non accettano la deroga alla presentazione di richiesta di parere paesaggistico preventivo.
      Che situazione ingarbugliata (soprattutto da spiegare al cliente, che mi prende per matto!!)
      Grazie ancora, Giona

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    5. si parla di "serre solari" ma "adibite esclusivamente a coltivazioni" e per coltivazioni a mio parere non si possono accostare le piante domestiche: rischi di accollarti la responsabilità di una dichiarazione che avrebbe risvolti penali (esecuzione di opere che richiedevano l'autorizzazione sismica senza averla richieista) per il committente. perché rischiare?

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    6. Ho capito, in effetti hai ragione Marco! Grazie mille del consiglio, sei stato preziosissimo!
      Un abbraccio, buon lavoro!

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  28. Buonasera Marco, le vorrei proporre un quesito. Un appartamento su due piani (300mq piano basso e 70 piano superiore), su cui è stata autorizzata una serra sul piano superiore, può essere frazionato, per compravendita? La richiesta della serra è stata fatta sull'intera superficie. Grazie in anticipo per la risposta. Marco

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    1. tendenzialmente direi di si, anche se per autorizzare la serra è stato certamente fatto un calcolo energetico che riguardava l'unità intera, dunque in caso di frazionamento forse sarebbe opportuno rivedere quei calcoli e stabilire se il beneficio energetico diventa a favore di una sola unità ovvero rimane di tutte e due. Probabilmente è da rivedere anche l'atto d'obbligo per il vincolo alla destinazione.

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  29. Salve. Per la serra solare considerata come non generante aumento di SUL, nel calcolo degli oneri concessori, ritengo non si debbano quantificare e pagare né gli Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria, né gli Standards Urbanistici, ma solamente il Contributo al Costo di Costruzione. Altro discorso invece per il TUM Tariffa Unitaria di Monetizzazione che ritengo vada computato?
    Concorda?
    Grazie
    Alessandro M - Roma

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    1. per una serra solare è corretto secondo me pagare solo il contributo sul costo di costruzione. la TUM nemmeno deve essere determinata se non c'è monetizzazione degli standard.

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  30. salve architetto,

    le vorrei chiedere alcune info per una serra a Roma, usufruendo della sua gentilezza:
    1)la serra captante equivale ad un locale tecnico anche se supera il 15% della superficie dell'appartamento?
    2)se la serra superiore al 15% non è più locale tecnico e significa un aumento di volumetria si può arredare in qualche modo?
    3) leggo su internet (http://studiomadera.it/articoli/11-articoli-studio/41-requisiti-edifici-regolamento) che tra i locali di servizio figurano gli angoli cottura, non cofigurabili quindi come locali ad uso continuativo: è quindi possibile prevedere un angolo cottura nella serra captante?
    3)è possibile fare una serra captante in un giardino usufruendo la parte inferiore al balcone sovrastante? o bisogna portarsi in avanti rispetto alla superficie sotto balcone per avere na porzione di tetto vetrato?
    4) gli infissi del locale da cui si accede alla serra captante come porte finestre possono essere tolte o devono?
    5) gli infissi del locale vicino alla serra possono essere spostati nella serra come accesso tra la serra e il restnate giardino?
    5) la serra captante quanto deve distare dalle aree condominiali e dal giardino del vicino?
    6) è in vigore la norma che per serre captanti superiori al 15% della superficie utile richiede il permesso di costruire invece che la sola DIA?
    7) in alternativa alla serra captante consiglierebbe le vetrate scorrevoli molto pubblicizatte su internet come senza permessi?

    la ringrazio an anticipo per la disponibilità.
    Claudio

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    1. il limite dimensionale a cui fare riferimento è il 30% della legge regionale, perché il 15% della delibera comunale di fatto non è entrato in vigore, per come spiegato nel post. la serra non può ospitare nessuna funzione, men che meno locali abitabili come le cucine o posti cottura. la serra può avere qualunque forma e qualunque collocazione, purché sia dimostrato il guadagno energetico, il quale deriva ovviamente dall'esposizione ai raggi solari e quindi indirettamente anche dalla forma. per il resto, mi sembrano argomenti da valutare più in dettaglio: se occorre noi forniamo consulenze specifiche a pagamento anche ai colleghi.

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    2. Salve a tutti e complimenti per l'utilissimo blog all'arch.Campagna. Vorrei sapere se ad oggi la Delibera 7/2011 è entrata in vigore oppure ancora no, grazie

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    3. non mi è giunta notizia del fatto che sia stata approvata.

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  31. Buongiorno...sono al corrente di tutti i requisiti richiesti per la definizione di serra bioclimatica, tra i quali l'obbligo di montare dei dispositivi mobili per evitare surriscaldamento nel periodo estivo, in pratica delle tende solari. Se non sbaglio le serre solari sono detraibili al 65%, mentre le tende solari al 50.....
    In fase di costruzione le tende possono essere considerate parte integrante della serra e quindi detratte al 65?

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    1. se fanno parte del sistema a mio parere sì, ma se non vuole rischiare contestazioni è meglio chiedere all'agenzia delle entrate.

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  32. Buonasera architetto Campagna,
    sono stata incaricata per la progettazione di una serra al pt di una palazzina a Roma. Mi sono rivolta ad un'azienda che le produce da molti anni e mi dicono che la serra deve rispettare la distanza tra gli edifici (10metri) e la distanza dai confini pari a 3 metri. Non dovrei rispettare i 5 metri da metà confine?

    grazie mille

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    1. 5 metri da metà confine se dall'altra parte del confine ci sono almeno altri 5 metri, altrimenti vanno considerati comunque i 10 metri dalla facciata o comunque rispettare la distanza pari all'altezza dell'edificio più alto.

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  33. Buonasera Architetto Campagna,
    dovrei progettare una serra solare ma dai precedenti quesiti che le hanno posto e dalle sue risposte, ho capito che se realizzo una serra solare adiacente per esempio al soggiorno e questo ambiente ha una solo apertura/finestra (RAPPORTO AEREILLUMINANTE) e ovviamete questa apertura fa da comunicazione alla serra solare, il soggiorno non ha piu' 1/8 della superficie aereoilluminante.Vuol dire che se io realizzo un serra solare, l'ambiente che fa da filtro deve avere 2 aperture? E inoltre la serra solare non puo' avere vetrate apribili?
    Grazie mille
    Saluti Arch. Cristiano Paneni

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  34. Buongiorno Arch Campagna,
    ho un appartamento a Roma al piano attico ed in più ho un lastrico solare di pertinenza dell'appartamento stesso al piano superiore al quale vi accedo da una scaletta esterna ed una interna nel vano scala del condominio. Si può realizzare la serra bioclimatica sul lastrico solare e quindi sulla copertura dell'appartamento?in caso la superficie max è del 30% della superficie dell'appartamento?si presenta una SCIA?
    Grazie

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    1. in linea di massima si, ma bisogna sempre verificare che la serra sia esposta in modo da produrre sufficiente energia.

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  35. Salve architetto si puo' fare una serra in una corte interna ad un appartamento,piano attico, che ha la superficie vetrata verso esterno solo in copertura?

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  36. Buongiorno se costruita in un giardino che limiti ci sono rispetto dei confini con i vicini.
    Grazie

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    1. a mio parere, trattandosi di una costruzione benché di uso accessorio, deve seguire le relative regole sulle distanze.

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  37. salve Architetto,
    noi vorremmo avviare l’iter autorizzativo per una serra captante nella zona di città giardino (montesacro) a roma.
    informalmente la sovraintendeva, a cui dobbiamo chiedere il primo nulla osta, ci ha fatto capire che per i vincoli della carta della qualità a cui è sottoposta la zona, non darebbero l’ok. A domanda più specifica la risposta disarmante è stata: “se lo concediamo a voi il NO, lo dovremmo concedere a tutti”.
    ora: mi chiedevo se esistono divieti e specifiche norme regionali che vietino questi interventi nelle zone della carta della qualità come la nostra.
    grazie mille per un riscontro

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    1. la sovrintendenza capitolina segue le linee generali della "guida per la qualità degli interventi", che è una porzione del PRG vigente, più una serie di circolari applicative. generalmente valuta caso per caso, quindi se uno presentasse un progetto particolarmente attento all'inserimento urbano, che minimizzi l'impatto, potrebbero anche autorizzarlo. Comunque è una strada in salita.

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  38. Gentile Architetto,
    Sono proprietario di un attico di circa 95 mq e di un superattico di circa 30 mq azzonati T3 al di fuori del Centro Storico e non evidenziati in Carta della Qualità.
    Il superattico ha un terrazzo a livello sopra un appartamento non di mia proprietà: è possibile costruire una serra bioclimatica facendo riferimento alla superficie calpestabile del superattico ed a quella dell’appartamento sottostante non di proprietà? Posso considerare anche la superficie calpestabile del mio attico? Occorre che la proprietà dell’appartamento sottostante dia un consenso scritto o posso agire in autonomia?

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    1. mi sembrano dei quesiti che necessitano di un approfondimento specifico, non posso fornire risposte generiche a questo tipo di domande. Posso però dire che da come descrive la situazione, tendo a pensare che si possa operare senza chiedere l'autorizzazione del proprietario sottostante, a meno che non ci sia un problema di visuali interrotte o questioni civilistiche di questa portata.

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  39. Architetto buon pomeriggio, a Roma, una serra captante costruita sulla copertura di un edificio esistente (che verrà demolito e ricostruito) deve rispettare la distanza dei 10 metri tra fabbricati oppure no?
    Grazie.

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    1. secondo me sì, perché vige il concetto secondo cui la sopraelevazione di un edificio si configura come nuova edificazione, e quindi le distanze vanno rispettate come se non esistesse l'edificio su cui ci si appoggia. POi possono esserci casi limite, da valutare con la dovuta accortezza.

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  40. Buongiorno Architetto,
    ho degli interrogativi catastali in merito ad un intervento.
    A seguito della realizzazione di una serra captante, per il fine lavori bisogna presentare un nuovo accatastamento oppure è sufficiente una semplice variazione catastale, che include anche la ristrutturazione dell'appartamento? ovviamente bisogna fare anche la scia per agibilità, è corretto?
    grazie

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    1. darei risposta affermativa a tutto. il catastale deve essere adeguato per rappresentare il nuovo volume tecnico. l'agibilità è necessaria in quanto si è mutato il funzionamento energetico dell'immobile. il tutto salvo casi particolari o specifica regolamentazione locale.

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  41. Buongiorno, è possibile realizzare una serra bioclimatica con vetrate su tre lati, la copertura corrisponde con il solaio del balcone sovrastante. Inoltre i tre lati avrebbero per un'altezza di 80 cm le pareti in muratura e per la restante porzione vetrate. Se comunque viene dimostrato il beneficio energetico entro il 10% penso di si. Lei cosa ne pensa?

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    1. se vi sono tre lati vetrati tutti esposti convenientemente e se si dimostra il guadagno energetico, potrebbe apparire fattibile. verificherei che gli ambienti interni non subiscano decurtazione di luce ed aria tale da portali al di sotto dei valori minimi prescritti.

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  42. Buongiorno e grazie per le spiegazioni sempre molto complete.
    Avrei una domanda, per la serra solare con superficie inferiore al 15% la modulistica da usare è quella della SCIA o della SCIA ALTERNATIVA A PDC? Grazie

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  43. buona sera arch. volevo sapere se è autorizzatile una serra solare confinante con una soffitta, mi spiego meglio, in un piccolo edificio di 3 piani, il mio cliente ha un appartamento al piano primo collegato internamente tramite una scala ad un sottotetto, dove ci sono i classici sottotetti con abbaini che sono "ufficialmente" destinati a soffitta. Dagli abbaini si accede ad un terrazzo, dove vorrebbe installare la serra solare, al di la di tutte le verifiche e restrizioni descritte nel suo blog, volevo sapere se può essere autorizzata una serra solare che non confini direttamente con i vani principali dell'appartamento (soggiorno cucina camere), ma che confini con un accessorio come la soffitta che a sua volta è collegato con i vani principali. Grazie

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    1. salvo verifica del caso di specie, in linea di principio non risulta una cosa vietata: la cosa importante è che si dimostri che il volume così realizzato, anche mediante sistemi termodinamici, fornisca il giusto apporto di energia all'unità immobiliare cui è pertinenza.

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  44. Buon giorno architetto.
    Sul mio terrazzo adiacente l'appartamento ho una tettoia che lo ricopre in parte, già autorizzata a suo tempo con la DIA. Data l'esposizione solare, la percentuale corretta di metratura rispetto l'appartamento, la presenza di un'altra finestra nella stanza soggiorno adiacente, le vorrei chiedere se è possibile realizzare la serra solare con le vetrate su tre lati al di sotto della tettoia già esistente, fatta con pilastri e travi di legno, discendenti per l'acqua piovana e coppi sovrastanti. Grazie mille

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    1. non è a mio parere precluso intervenire utilizzando elementi preesistenti, comunque ovviamente per la fattibilità va visto in dettaglio.

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  45. Salve, qualcuno sa come richiedere un appuntamento per serra solare bioclimatica presso il IX Dipartimento in questo periodo? Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi.

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  46. Buongiorno architetto.
    Ho sanato una serra di una casa che mi è stata donata, scoprendo purtroppo dopo che tale serra non era a norma.
    Ho ottenuto la sanatoria ma a questo punto non so se sia stato mai consultato il genio civile.
    Trovandomi in Puglia ho visto che la chiusura di logge con infissi non superiori a 3 metri è irrilevante a fini sismici.
    La serra è stata ottenuta chiudendo parzialmente la loggia con infissi in parte apribili in parte no di 2.70 m.
    Come devo muovermi? Posso stare serena?

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    1. le suggerisco di incaricare un tecnico di sua fiducia che opera nella sua zona per effettuare una valutazione puntuale dello stato di legittimità.

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  47. SALVE arch,
    Sono proprietaria di un app. To al piano 4 in edficiio condominiale e anche di un'altra unità immobiliare al piano 5 destinato a cantine e terrazzo.
    La domanda e'questa posso realizzare una serra solare sfruttando la terrazza ubicata al piano 5, considerando il 30% della superficie dell'unità ubicata al piano 4 anche se sub. diverso da quello del piano 5?

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    1. dal tenore della norma, la superficie sembra vada rapportata all'immobile cui la serra è pertinenza tecnologica, dunque tenderei a concordare con quanto detto.

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  48. Salve Architetto, ho trovato molto utile sia l'articolo che le risposte ai vari richiedenti.
    Le vorrei porre un quesito. Ho acquistato casa e su un angolo perimetrale è stato edificato un piccolo magazzino in muratura 3x2. Ovviamente verrà demolito in quanto abusivo. Stavo valutando le varie opzioni e mi sono imbattuto nella serra captante. Posso sostituire questo manufatto con un serra nonostante sia completamente staccata dall'abitazione principale, anche perché come magazzino mi risulta abbastanza comodo, ma rimanendo nei vincoli della costruzione di una serra.

    Grazie

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    1. la serra deve funzionare da un punto di vista energetico e, possibilmente, deve essere un elemento passivo: dunque se non è aderente alla struttura che deve risaldare, è difficile rispettare il requisito. tuttavia la legge è molto vaga e potrebbe pure essere sensato dire che la serra produce energia e poi la porto dentro l'appartamento con un impianto apposito: ma il consumo energetico dell'impianto in sé va considerato nel complesso del calcolo dell'efficienza... insomma mi sembra un discorso di una certa complessità per un volume di ridotte dimensioni. ricordo poi sempre che la serra è un volume tecnico e non può essere utilizzata neanche per stoccare materiale.

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  49. Salve Architetto avrei alcune informazioni da chiederle in merito al parere consultivo del COQUE. Alcuni clienti hanno presentato nel 2018 un progetto per una serra solare in un edificio situato in tessuto storico fuori le mura Aureliane . Il parere purtroppo è risultato negativo, solo che siccome si tratta di parere "consultivo" significa che si può procedere comunque alla presentazione della pratica al genio civile? In caso negativo se si volesse procedere comunque e cercare un modo di modificare il progetto per ottenere un parere positivo si può andare a parlare con un tecnico al dipartimento (come si fa con la sovrintendenza) e capire come fare ? La ringrazio in anticipo per la disponibilità.

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    1. la natura consultiva dei pareri significa che per l'ufficio procedente non sono vincolanti, ma che occorrerebbe comunque giustificare il motivo per cui si va in contrasto con lo stesso. la natura privatistica della scia però pone questo scenario in modo ambiguo.

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  50. Buonasera Architetto,
    se realizzo una serra bioclimatica adiacente al soggiorno e questo ambiente ha una solo apertura/finestra e ovviamete questa apertura fa da comunicazione alla serra solare, il soggiorno non ha piu' 1/8 della superficie aereoilluminante.Vuol dire che se io realizzo un serra bioclimatica, l'ambiente che fa da filtro deve avere 2 aperture? E inoltre la serra solare non puo' avere vetrate apribili?
    Grazie mille

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    1. la serra solare a mio parere può essere apribile, perché ad esempio in estate non deve "funzionare", ma questa è una scelta progettuale. per quanto riguarda il primo quesito, io tendo a ritenere, ma lo dicono anche delle sentenze, che le finestre che vengono "chiuse" dalla serra non possono più essere considerate nel calcolo dei rapporti aeroilluminanti.

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  51. Salve Architetto,
    In seguito alla risposta positiva del parere del Co.Que per quanto riguarda una serra captante, è neccessario presentare una SCIA oppure una SCIA in alternativa al PdC? Le chiedo, inoltre, gli elaborati da presentare per la pratica e se necessita del calcolo dei relativi oneri.
    La ringrazio in anticipo

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    1. secondo me si configura come ristrutturazione pesante in quanto va a modificare la sagoma del fabbricato, ma in municipio potrebbero pure dirti che va bene la scia "normale". la serra a mio parere non è soggetta ad oneri perché la ex legge 10/91 specifica che non sono soggette ad onerosità tutte le opere che comportano efficientamento energetico; tuttavia, il municipio, che è sensibile al discorso oneri perché potrebbero essere tacciati di danno erariale, potrebbe comunque chiedere di devolvere una quota relativa al contributo in base al costo di costruzione. le urbanizzazioni non sarebbero comunque dovute, così come le monetizzazioni degli standard.

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  52. Buongiorno. Secondo lei è possibile prevedere una serra solare in un progetto di demolizione e ricostruzione in area rurale? E in nessun modo è possibile prevedere un'illuminazione del vano? Grazie, buon lavoro

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    1. la serra solare è un volume tecnico finalizzato all'efficientamento energetico, e non mi risulta abbia delle restrizioni specifiche in funzione del tipo di zona urbanistica. cosa intende per illuminazione del vano?

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  53. Può esserci l'impianto elettrico? Anche solo per l'illuminazione visto che la serra dovrebbe fare da ingresso all'abitazione. Davvero preziose le sue indicazioni

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    1. non saprei, forse un impianto esclusivamente limitato ad azionare i sistemi per l'ombreggiamento estivo, o insomma un qualcosa di intimamente legato alla funzione tecnica.

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  54. Buongiorno architetto, per realizzare una serra bioclimatica, dopo aver presentato al municipio regolare completa e documentata SCIA in alternativa al PdC, dopo quanto tempo scatta il silenzio assenzo, per poter fare l'inizio lavori?
    grazie per la cortese risposta

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  55. Buonasera architetto, grazie e complimenti per il suo prezioso lavoro.
    Dovrei realizzare una serra a Roma ed ho qualche perplessità: l'unità si trova in PTPR tav.a in 'Paesaggio degli insediamenti in evoluzione' mentre nel PRG si trova in 'Ambiti a pianificazione particolareggiata definita' (non presente nelle NTA), cosa comportano queste situazioni?
    La serra inoltre andrà ad 'inglobare' le due portafinestre che danno accesso al terrazzo e per rispettare il RAE sarà aperta una nuova finestra; secondo lei è invece necessario installare una porta finestra per poter accedere al terrazzo senza passare attraverso la serra?
    Grazie ancora

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    1. dato che la serra è un volume tecnico, a mio parere non può avere anche ruolo di disimpegno per il terrazzo, dunque suggerisco caldamente di creare un accesso indipendente dalla serra. le indicazioni della tavola A del ptpr diventano prescrittive solo se in tavola B è indicato un vincolo, altrimenti non fornisce indicazioni. gli ambiti a pianificazione particolareggiata stanno a significare che ci si trova in una zona in cui le regole sono affidate ad un piano particolareggiato o piano di zona, o piano delle ex zone O.

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  56. Buongiorno Architetto, le chiedo un confronto per l'interpretazione dell'art.12 comma C della L.R.6/2008 che cosi come sostituita dall'articolo 5, comma 37 della L.R. 13 agosto 2011, n. 10 recita: "...con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni”. Domanda: è da interpretarsi che la serra debba essere comunque composta da 3 lati a vetro o che possa essere realizzata con qualsiasi "superficie vetrata di congrue dimensioni"? Ci sono diverse scuole di pensiero in merito, sopratutto tra i reposnsabili degli uffici tecnici...lei che idea si è fatto'. Grazie e complimenti per il blog.

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    1. la norma non brilla per chiarezza, come spesso accade, comunque la finalità è quella di avere un volume che converta la radiazione elettromagnetica dell'irraggiamento solare in energia termica per riscaldamento. la norma non individua nemmeno dei valori prestazionali minimi il che è ancora più ambiguo. ad ogni modo, io cerco sempre di fare serre con "almeno tre lati vetrati" tra cui può rientrare anche il tetto, perché mi sembra il vincolo più facilmente interpretabile.

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