mercoledì 16 ottobre 2019

monetizzazione standard e prescrizione

Qualche giorno fa è stata pubblicata una sentenza del TAR Lombardia che si pronuncia su un tema su cui ho da sempre riflettuto e su cui finalmente viene fatta luce: la monetizzazione degli standard urbanistici soggiace alla stessa "regola" della prescrizione decennale come per il contributo di costruzione di cui all'art. 16 DPR 380/01?



la risposta data dalla sentenza n°1949 sez II del 05 settembre 2019 TAR Lombardia è affermativa: le eventuali monetizzazioni degli standard non corrisposte in tutto o in parte trascorsi 10 anni dal momento in cui avrebbero dovuto essere versate, non possono più essere richieste dal Comune, come per gli oneri concessori.

La risposta alla domanda non era banale, perché la monetizzazione degli standard, sebbene siano sempre soldi da dare al Comune in virtù di un dato intervento edilizio (per esempio un cambio di destinazione d'uso) che richiede un differenziale di standard urbanistici (ex DM 1444/68), è concettualmente e sostanzialmente una cosa diversa dagli oneri concessori.

Gli oneri concessori, dovuti ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01, è una somma da devolvere al comune per far partecipare il privato alle attività di infrastrutturizzazione della città mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e interventi di manutenzione. Gli standard urbanistici invece sono degli spazi, da reperire fisicamente, che devono essere devoluti alla pubblica amministrazione (o che rimangono privati ma comunque vincolati per sempre ad una data destinazione) per far si che ogni cittadino possa avere una quota di servizi pubblici minimi garantiti (verde pubblico, servizi tipo scuole e ospedali, parcheggi pubblici): la normativa italiana ha introdotto ad un certo punto il concetto di poter convertire questi spazi in moneta, e questo perché in alcuni interventi minori effettuati in contesti urbani già pesantemente urbanizzati, può essere fisicamente impossibile reperire queste aree o, comunque, se uno deve reperire pochi metri quadri, è facile che sia una superficie del tutto inutile per un Comune per realizzare dei servizi efficienti (immaginiamo per esempio un intervento di recupero sottotetti dove, grosso modo, vanno reperiti una quantità di standard più o meno pari alla superficie stessa di quella recuperata: con 20 o 30 metri quadri di appezzamento di terreno, cosa può farne un comune?), mentre invece i soldi, da che mondo è mondo, fanno sempre comodo.

Entrambe le prescrizioni, quella del contributo di costruzione e degli standard, sono obblighi di legge (previsti entrambi appunto dal DPR 380/01), ma per entrambe vale lo stesso principio, da oggi, della prescrizione decennale delle eventuali somme non corrisposte.

La sentenza comunque è abbastanza articolata perché il caso era molto puntuale: ad una società viene contestato, dal comune, un insufficiente versamento di contributo di costruzione, contributo per le urbanizzazioni primaria e secondaria, e monetizzazione standard. Per la monetizzazione standard e contributo per le urbanizzazioni, si puntualizza che il dies a quo da cui si considera l'inizio del tempo di prescrizione è quello in cui il titolo edilizio diventa efficacie (nel caso di SCIA, trascorsi 30 giorni), mentre per quanto riguarda il contributo sul costo di costruzione, vale la data di effettiva conclusione dei lavori. Dato che la notifica del comune è avvenuta quando erano appena trascorsi i dieci anni dal perfezionamento dell'istanza ma non erano ancora trascorsi dalla fine dei lavori, il TAR ha "salvato" il cittadino dal pagamento del contributo per le urbanizzazioni e per le monetizzazioni, ma lo ha condannato a versare il contributo di costruzione, poiché il termine decennale non era ancora scaduto al momento della notifica.

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