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*quello che sappiamo attualmente (22 dicembre 2019) è che si applicherà agli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B - così come individuate nei PRG vigenti - e che potrà applicarsi sia alle opere di manutenzione ordinaria (tinteggiature, ripuliture) ma anche ad interventi di efficientamento energetico (ma occhio in questo caso agli importanti limiti tecnici dovuti all'applicazione del decreto requisiti minimi - e leggasi anche più sotto -, tutt'altro che facili da rispettare soprattutto in fabbricati con qualche decennio di età). Da quello che si capisce finora, non mi sembra molto ben definito l'ambito applicativo e come eventualmente si intreccia con il già esistente bonus fiscale per l'efficientamento energetico. Inoltre non è definito chi stabilisce in che zona omogenea si ricade nel caso in cui ci si trovi nella fase di applicazione di norme di salvaguardia per quei comuni che dovessero trovarsi nella fase transitoria tra un PRG superato e quello nuovo ancora da approvarsi. Per la città di Roma, nella quale troviamo i "tessuti" e non direttamente le zone territoriali omogenee, bisogna fare riferimento all'art. 107 delle norme tecniche di attuazione della versione del PRG del 2008, che detta la corrispondenza appunto tra tessuti e zone. Attenzione perché può non essere ovvio in quale zona si ricade, soprattutto per i non addetti ai lavori o per chi non ha dimestichezza con il complesso piano della Capitale.
casistiche di interventi edilizi effettuabili su facciate
- manutenzione ordinaria - generalmente non soggetta a titolo edilizio ma occhio sempre ad eventuali vincoli - vi rientrano le opere di riparazione e messa in sicurezza, anche diffusa, e nuova tinteggiatura delle superfici con colori uguali agli originali. Possono essere ricomprese in questa categoria anche le riparazioni e restauri di elementi decorativi e lattonerie, purché sempre non ci sia modifica di caratteristica tra ante e post lavori. Il riferimento generale per questa categoria di opere edilizie è il glossario unico dell'edilizia libera. Se si rientra in questa categoria, eccetto il caso di vincoli che vedremo dopo, le opere possono essere eseguite senza nessun adempimento edilizio. Se si prevede il rifacimento degli intonaci, si vedano le casistiche più sotto.
- manutenzione straordinaria e risanamento conservativo - soggetta a CILA se non contempla interventi strutturali, altrimenti SCIA in art. 22 - in questa categoria vi possono rientrare gli interventi che vanno a modificare in qualche modo la facciata originaria, ma senza stravolgerne gli elementi compositivi: possiamo rientrarci nel caso in cui si va a modificare il colore della facciata (o anche nel caso in cui non sia più ricostruibile il colore originario e bisogna quindi darne uno nuovo), la consistenza, i materiali o il colore dei dettagli decorativi e delle lattonerie (gronde e pluviali). Dato che questi sono interventi soggetti ad una procedura edilizia, nasce già il problema di dover verificare la conformità dell'edificio alle norme edilizie: questa è una attività che in alcuni grandi comuni (tipo Roma) può portare via parecchio tempo e, in caso di "sorprese" sulla legittimità, occorrerà anche fare sanatorie. Attenzione perché potrebbe essere introdotto il meccanismo secondo cui si perde il beneficio in caso di esecuzione di lavori che dovessero risultare abusivi o non conformi alle norme. In questa categoria possono rientrare moltissimi lavori, anche la sostituzione degli infissi con altri di caratteristiche diverse, la modifica dei parapetti o l'installazione di pensiline in facciata a protezione di finestre e porte-finestre.
- ristrutturazione edilizia - soggetta salvo casi particolari a SCIA in art. 22 o SCIA in alternativa al permesso di costruire in art. 23 comma 01. In questa categoria vi rientrano gli interventi più invasivi che possono riguardare, ad esempio, lo spostamento e la modifica dei vani murari (porte e finestre), la realizzazione di nuovi balconi, la modifica della sagoma complessiva dell'edificio (con limitazioni in caso di aumenti volumetrici), l'installazione di tettoie. Impossibile fare una casistica specifica, comunque l'importante è capire che le trasformazioni più invasive sono sempre e comunque soggette a titoli edilizi che possono arrivare fino al permesso di costruire.
Se ricadete nella prima tipologia di vincolo (beni individuati puntualmente da decreto, oppure edifici di proprietà pubblica o di enti assimilati con più di 70 anni di età), che sono generalmente quelli architettonici o archeologici, prima di effettuare qualunque tipo di opera, anche la più semplice ed apparentemente banale, occorre acquisire il nulla osta dell'ente preposto alla tutela (salvo casi specifici è la Soprintendenza locale): dunque indipendentemente dal regime edilizio in cui ricade l'attività, la prima cosa da fare è valutare le condizioni per il rilascio del nulla osta.
Se ricadiamo nella seconda tipologia, cioè nei vincoli paesaggistici, possiamo evitare di chiedere l'autorizzazione paesaggistica soltanto se il nostro intervento ricade tra quelli espressamente esclusi ai sensi del DPR 31/17; in tutti gli altri casi, occorrerà munirsi della preventiva autorizzazione paesaggistica (semplificata o ordinaria). L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto, dunque va acquisito prima, altrimenti il titolo edilizio che ne consegue può considerarsi inefficace.
Per le terze tipologie la casistica è assai vasta e bisogna vedere il singolo comune cosa prevede. Per Roma, se si ricade in carta per la qualità, occorre chiedere, per qualunque lavoro di facciata, il parere consultivo alla Sovrintendenza Capitolina; mentre invece se ci si trova in città storica all'esterno del patrimonio UNESCO, in caso di opere invasive (dalla ristrutturazione edilizia in su) occorre munirsi del preventivo parere consultivo del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia; invece ancora all'interno del patrimonio UESCO, le competenze del COQUE sono svolte dalla Soprintendenza Statale (SSABAP) ma in questo caso il parere va chiesto anche per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, se su facciate con rilevanza esterna (bisogna fare riferimento al protocollo d'intesa del 2009).
Non è ancora finita. In quanto opera edilizia, il rifacimento di una facciata può comportare ulteriori limitazioni o essere sottoposto a specifiche procedure di legge. Una facciata, anzitutto, generalmente è anche la "protezione" contro il caldo ed il freddo delle unità immobiliari retrostanti: è a tutti gli effetti un elemento "disperdente", cioè una porzione dell'edificio attraverso cui viene scambiata la temperatura esterna con quella interna. Peggiore è la prestazione di una superficie disperdente in termini termici, maggiore sarà la quantità di energia da immettere nell'immobile per riscaldarlo o raffrescarlo. La normativa specifica (d.lgs. 192/05 e decreto requisiti minimi in particolare). Nel Decreto Requisiti Minimi, attuativo del d.lgs. 192/05, è specificato che nel caso in cui si intervenga sugli intonaci di una superficie disperdente (facciata) e lo si debba fare sostituendo più del 10% dell'intonaco originario, si ricade nell'obbligo di adeguare l'intera facciata alle norme sul contenimento energetico (il riferimento è il punto 1.4.3. del decreto): in poche parole, bisognerà in molti casi prevedere un cappotto termico per l'intera superficie. Attenzione perché si parla di "intonaci" e non di "tinteggiature", ovviamente (per i non esperti, l'intonaco è lo strato di malta che viene steso sulla superficie dei "mattoni" e che serve per "allisciare" la superficie di facciata: al di sopra dell'intonaco, viene stesa la tinteggiatura).
Valgono ovviamente deroghe in caso di beni tutelati (vedi sopra).
operare sulle facciate potrebbe dover implicare interventi che determinano l'obbligo di un progetto sismico: per esempio se si decide di modificare le bucature della facciata (vani finestra, vani porta) e l'edificio ha tecnologia costruttiva in muratura portante, ecco che scatta l'obbligo di progettazione sismica. Nel Lazio in casistiche similari si è esentati solo se si trasforma una porta-finestra in finestra (costruendo il parapetto) oppure al contrario una finestra in porta-finestra (demolendo il parapetto): in tutti gli altri casi occorre il deposito al Genio (attenzione perché l'omessa denuncia è un reato penale). Possono esserci ulteriori casistiche a cui fare attenzione: per questi motivi occorre rivolgersi preventivamente ad un tecnico esperto, prima anche solo di pensare a quali lavori fare sul proprio condominio.
appena ne sapremo di più sul bonus facciate 2020 in termini economici e fattuali, cercherò di trovare il tempo di aggiornare questo post.
Le informazioni qui riportate sono di massima: non assumo responsabilità per "interpretazioni" di quanto scritto su casi specifici: ogni edificio è un caso a sé, e va studiato da tecnici esperti.
Bel post! Ti aggiungo che chi opera nel 1° Municipio in determinati tessuti e cade anche in Carta della Qualità e vuole (disgraziatamente) fare una MO per rifare le facciate come prima, oltre la Sovrintendenza Capitolina deve richiedere una DIA (così dicono le NTA), quindi oggi una SCIA.
RispondiElimina(Art. 22)
:)
grazie del contributo, ma secondo me quel passaggio del PRG può ritenersi superato: anzitutto, nella legislazione nazionale la DIA non esiste più; secondo, nella modulistica unificata non esiste il riferimento ad interventi autorizzabili in SCIA ma di "manutenzione ordinaria" (esisteva sui vecchi moduli DIA di Roma) e, comunque, vale a mio parere il principio che laddove viene introdotta una modifica nelle procedure edilizie a livello nazionale, questa, se in contrasto con normative regionali o locali, deve intendersi come prevalente. In termini generali comunque mi è sempre apparso improprio che il PRG dettasse regole sulle procedure edilizie: al massimo, ma proprio al massimo, sono disposizioni che possono essere contenute nei regolamenti edilizi.
EliminaGent.mo Architetto, adesso che la legge è passata Le chiedo un'opinione sulla sua applicazione.
RispondiEliminaIl comma 220 della Legge Bilancio, a Suo parere, rende ammissibili a detrazione 90% anche i lavori di sola tinteggiatura per superficie oltre il 10%?
Inoltre, è possibile pagare i lavori in autonomia in un condominio di 5 appartamenti, considerato che alcuni condomini non hanno interesse a portare in detrazione?
La ringrazio in anticipo
le opere di tinteggiatura sono ammesse a prescindere dall'eventuale intervento sull'intonaco. ricordo che la tinteggiatura è la finitura superficiale dello spessore di pochi micron, mentre l'intonaco è composto dalla malta stesa sulle pareti "grezze" e che funge da supporto per la tinteggiatura. non mi esprimo per questioni di competenza sulle questioni fiscali: occorre chiedere ad un commercialista.
EliminaGent. mo architetto,
RispondiEliminami trovo a dover presentare la procedura più corretta per l'ottenimento del titolo autorizzativo, per dei lavori di Restauro e risanamento conservativo da eseguirsi su un immobile a roma in Municipio I vincolato e di cui abbiamo già ottenuto N.O. da parte delle Sovrintendenza. Le lavorazioni in progetto riguardano sostanzialmente pulitura delle superfici e restauro, sostituzione di infissi uguali per materiale tipologia e coloritura agli esistenti ed impermeabilizzazione delle terrazze scoperte presenti. Mi chiedevo quindi se l'insieme delle operazioni descritte potesse essere valido come CILA o serve, vista la richiesta da parte del Committente dell'ottenimento del Bonus Facciate, la presentazione di una SCIA, pur non interessando in nessun modo le strutture dell'edificio. Grazie
mi sembrano opere che possono rientrare nella CILA
EliminaSalve collega, sono costretto a chiedere un tuo parere data la poca disponibilità degli uffici tecnici in questo periodo e la tua competenza vista l'ampia casistica che hai affrontato.
RispondiEliminaIl quesito è: Città consolidata T2 - intervento di cappotto su edificio con imbotti alle finestre (niente di pregio, semplici lastre in travertino sp. cm. 3), che farei in RC (quindi CILA), posso eliminare gli imbotti rimanendo "nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso"?
dovrei vedere in dettaglio la situazione comunque da come descritto non mi sembra una "variazione di prospetto" tale da rientrare nella RE quindi potrebbe rientrare in RC
Eliminagrazie mille
Eliminama la modifica del prospetto non è più RE, alla luce del decreto semplificazioni quando non interessa immobili vincolati. tale modifica non è più art. 10 ma ricade nella casistica dell'art. 22 e in casi specifici dell'art. 6. Se invece il prospetto non varia concordo per RC
Eliminapoi però leggendo nelle definizioni di Edilizia Libera
Elimina(DM 2 marzo 2018 – Glossario, n.5) appare che la riparazione, sostituzione, rinnovamento del rivestimento interno e esterno sono MO, art. 3 comma 1 lettera a) edilizia libera come pure per l'nstallazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma dell'impianto per la climatizzazione (però fino a 12 kw). Tutti interventi in MO e non in RC
non concordo con questa visione e le innovazioni introdotte dal DL 76/20 a mio parere non dicono questo. è stata introdotta, sì, una versione "semplificata" della modifica di prospetto, ma solo se si dimostra che è correlata ad interventi necessari a garantire l'abitabilità.
EliminaArchitetto buonasera.
RispondiEliminaSono a chiederle un suo parere dato che parlare con gli uffici della Sovrintendenza è praticamente impossibile.
Per un edificio situato in una zona individuata nella Carta di Qualità nella “Morfologia degli impianti urbani dell’espansione otto-novecentesca” (tav. G1.a), classificato fra i “Complessi di edifici di rilevante interesse architettonico, urbano e ambientale” (tav. G1.b) e ricadente nel Tessuto T4 – “Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato” della CITTÀ STORICA di PRG, è a suo parere ipotizzabile, in fase di risanamento delle facciate, mettere il cappotto termico per rientrare nel Superbonus 110%? Ovvero, la Sovrintendenza Capitolina, di cui dovrei chiedere il parere, consente questo tipo di interventi? Mi avvalgo della sua esperienza in merito per non dare false speranze alla Committenza..... Grazie
È necessario sentire i funzionari, comunque credo che un intervento progettato con le dovute attenzioni potrebbe essere accolto.
Elimina
RispondiEliminaBuonasera Architetto, potrei presentare una cila per RC per la pittura facciata usufruendo del bonus facciata e nella stessa cila inserire anche MS opere interne ed usufruire della detrazione 50 ristrutturazione? L immobile fa parte di un edificio Composto da 4 unità immobiliari ognuno da cielo a terra in un condominio. Secondo lei, deve avere il consenso condominiale? Grazie mille
Salve Architetto, e grazie per i suoi post chiari e dettagliati. Ho un dubbio che non riesco a colmare per via della difficoltà nel comunicare con gli uffici preposti e spero lei possa aiutarmi: per il rifacimento delle facciate di un palazzo (riparazione strappi di intonaco e tinteggiatura con medesima coloritura) sito nel rione Trevi tessuto T2, che non ha ne vincoli puntuali/statali, ne vincoli comunali, pertanto rientra unicamente nell'UNESCO, al livello di pratica edilizia autorizzativa (fermo restando il parere consultivo della Sovrintendenza), che cosa è più corretto presentare, una SCIA semplice?
RispondiEliminaConsiderato che si vorrà usufruire in seguito anche del bonus facciate.
Grazie del tempo dedicato e buon lavoro.
ci sono diverse versioni di questa questione: A. visione spinta: si considera che le evoluzioni normative recenti abbiano superato le specifiche del PRG perché contrastanti, quindi quello che va in attività libera lo è a prescindere; B. visione intermedia: partendo dalla visione A, si ritiene comunque preferibile depositare almeno una CILA per venire incontro al dettame normativo del PRG, ma non ci sarebbe un intervento specifico in cui collocare l'attività; C. visione prudenziale: non si considera nulla di quanto detto, e si presenta una SCIA perché è quella che ad oggi ha raccolto le ceneri della DIA: tuttavia, in questo caso la criticità è nel fatto che nessuno degli interventi assoggettati a SCIA contempla opere che siano riconducibili alla attività formalmente libera. Non me la sento di rendere pubbliche delle indicazioni su quale visione seguire tra queste.
EliminaBuongiorno. Per un edificio ricadente nella carta per la qualità del Comune di Roma, nello specifico in zona "tessuti o porzioni di tessuto caratterizzati dal rapporto fra tracciati, occupazione del suolo e/o qualità degli spazi aperti" e "impianti con tessuto unitario e disegno urbano a struttura irregolare", si deve richiedere il nullaosta dalla sovrintendenza per effettuare un intervento rientrante nel Bonus Facciate? Nel caso dove ci si può rivolgere per avere conferma e per conoscere quali documenti è necessario presentare?
RispondiEliminaGrazie in anticipo
trattandosi di opere di rilevanza esterna va chiesto il parere consultivo alla Sovrintendenza Capitolina. rispondono anche via email: può contattare anche direttamente il funzionario di zona.
EliminaBuonasera architetto,
RispondiEliminaDovrei affrontare una ristrutturazione su un edificio ricadente in zona T3, con il cosiddetto Bonus facciate, vorrei sapere se e possibile in base alle definizioni di zona A o B;
E inoltre, se necessita di permessi in quanto si tratta di sola pulitura e tinteggiatura delle facciate, oltre all'installazione del ponteggio non oltre i 90 giorni.
Grazie
zona T3 può essere città consolidata o città storica. per la corrispondenza tra zone e tessuti, si deve fare riferimento all'art. 107 delle NTA del PRG vigente: generealmente (ma va verificato tessuto per tessuto) la città storica è zona A mentre quella consolidata è zona B. la norma prevede comunque che si ottenga un certificato di destinazione urbanistica.
EliminaBuongiorno Marco, ho parlato poco fa con un tecnico del Municipio IX riguardo ad un intervento di realizzazione di cappotto termico per un Condominio. Il tecnico mi ha parlato di una fantomatica delibera 46 del 2008, secondo la quale se lo spessore del muro perimetrale comprensivo di cappotto non supera i 50cm, e se il cappotto non modifica l'estetica del prospetto (ad es. marcapiani, cornici etc) l'intervento può essere realizzato come risanamento conservativo e quindi in CILA. Nulla toglie, ovviamente che sia sempre possibile presentare una SCIA semplice "di sicurezza" visto il vuoto normativo attuale.
RispondiEliminaVisto che di questa delibera 46 del 2008 non trovo traccia, volevo chiederti se tu ne sapevi qualcosa in più!
grazie mille e buon lavoro
Buongiorno, chiedo aiuto a lei o a chi mi sappia rispondere perchè al Municipio hanno risposto a monosillabi. Manutenzione ordinaria di facciate di edificio condominiale in Carta della qualità ricadente in "morfologie". Devono fare pitture e sistemazioni di intonaco per non oltre il 10%. Naturalmente vogliono usufruire del bonus. Se non cambiano il colore in facciata basta il parere preventivo della Capitolina o serve Cila? E se invece vogliono cambiare il colore, serve Cila o Scia? Grazie mille non solo per la risposta a questa domanda. Saluti.
RispondiEliminatrasponendo il contenuto dell'art. 24 c. 21 delle NTA del PRG vigente nella attuale normativa, si dovrebbe desumere che serva una SCIA; tuttavia, il PRG all'epoca (2008) non conosceva altro che la DIA e questo potrebbe portare a pensare che possa ritenersi sostituibile da una CILA quale atto che, in base al decreto scia 2, accoglie la residualità di tutto ciò che non ricade espressamente in SCIA. io propendo per questa seconda ipotesi, ma c'è chi ritiene che sia possibile anche non presentare nulla.
EliminaBuongiorno a tutti. Ho un caso similare. Intervento di manutenzione sul cornicione di un edificio che ricade in città storica, carta della qualità, morfologia. Quindi parere della Capitolina. Il dubbio resta su AEL o CILA. In più volendo usufruire del bonus facciate, la domandona riguarda anche la famosa regolarità urbanistica della sola facciata. All'archivio capitolino ho ritrovato il progetto del '14 ma i grafici allegati non riguardano tutti i piani. Pertanto ci si basa sulle planimetrie d'impianto? Grazie molte.
Eliminasecondo me, e vista la formulazione del nuovo art. 9 bis co 1 bis, laddove non arriva il progetto edilizio, possono arrivare le planimetrie catastali, ma è una circostanza che deve valutare il tecnico, che è colui che assevera.
EliminaGrazie per le risposte. Mi sono resa conto che ho omesso di dire che è in zona T5. Quindi non fa parte di quelle dell'Art. 24 c. 21 delle NTA in cui concordo che servirebbe una CILA. Sono quindi ancora in dubbio se serve una CILA se non cambiano colore. Grazie.
EliminaBuongiorno, eseguo interventi di modifica della facciata, chiudo delle finestre esistenti e ne apro di nuove, quindi modifico il prospetto con apertura scia 2. Se volessi fare il cappotto posso beneficiare del bonus facciata?
RispondiEliminal'esecuzione di opere di efficientamento energetico mi pare siano espressamente riconducibili al bonus facciate, se riguardano appunto i prospetti, e ricorrendone tutti gli altri presupposti.
EliminaBuongiorno architetto devo fare dei lavori di tinteggiatura della facciata esterna per usufruire del bonus facciate e volevo chiederle se serve una cila o cil? Grazie mille per la disponibilità
RispondiEliminala CIL oggi è relegata ad altri ambiti. la CILA a mio avviso è necessaria quando vi è mutamento delle caratteristiche cromatiche rispetto all'attualità.
EliminaMa il comune di Roma come fa a conoscere il colore della facciata ange nuova tinteggiatura?
Eliminaè una dichiarazione che fa il tecnico progettista
EliminaSalve Architetto, edificio in T1 (area Unesco zona Monti) per il Bonus 110% il cappotto termico su facciata esterna non è possibile (sempre?) ma nelle chiostrine interne (non visibili da strada) che sviluppano molte superfici disperdenti è possibile intervenire con cappotto? E' necessario cmq prima parere Sovrintendenza Capitolina? Grazie in anticipo
RispondiEliminain zona unesco è competente la Soprintendenza statale.
EliminaSalve grazie per la risposta. Scusi se la incalzo. Ma è conoscenza della prassi per casi tipo quello esposto? Che lei sappia è ammesso il cappotto termico in una chiostra interna? O siamo sempre per la verifica caso per caso sempre e comunque mediante istanza? Grazie ancora
Eliminala verifica è caso per caso, comunque potete fissare, attualmente, un appuntamento telefonico con il funzionario di zona, per capire il loro orientamento generale.
EliminaQuindi la CILA non è obbligatoria se ci si limita alla sola rasatura e tinteggiatura? Grazie
RispondiEliminadipende se cambia il colore
EliminaSalve Arch., è possibile secondo lei portare in detrazione le opere di rifacimento intonaco per una superficie disperdente (facciata) pari e uguale al 10% senza adeguare l'intera facciata alle norme sul contenimento energetico? Grazie
RispondiEliminafinché si è all'interno della soglia del 10% non vi è obbligo di adeguamento.
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