mercoledì 27 settembre 2017

DPR 31/17: nuova circolare esplicativa di settembre 2017

Pochi giorni fa è stata pubblicata una nuova circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (n°42 del 21 luglio 2017) relativa alla corretta ed uniforme applicazione del nuovo DPR 31/17 il quale ha introdotto, per la prima volta, una serie di opere anche di rilevanza esterna che sono completamente escluse da ogni autorizzazione paesaggistica. La circolare contiene dei passaggi importanti, alcuni fra le righe, altri invece di chiara lettura, che hanno anche risvolti pratici importanti.

La circolare è importante perché specifica alcuni aspetti che non erano chiari nè nel decreto stesso, nè nella prima circolare. Per la lettura di questo post, ritengo fondamentale leggere almeno anche quest'altro che parla del DPR 31/17 sulla "liberalizzazione" e "semplificazione" degli interventi in zona con vincolo paesaggistico.

Anzitutto (punto. 1), la circolare pone la questione fondamentale sul CHI debba valutare (assumendosene la responsabilità) se gli interventi ricadano effettivamente nella piena esenzione dall'autorizzazione. Ricalcando le (scarne) indicazioni del decreto, il ministero individua correttamente due scenari: nel caso in cui gli interventi "liberi" paesaggistiamente siano comunque soggetti a istanza edilizia (CILA, SCIA, Autorizzazione) è facile individuare nel tecnico progettista tale figura (nelle istanze vi è sempre una implicita dichiarazione di aderenza alle norme nazionali e locali, tra cui anche quelle paesaggistiche); il secondo caso invece è quello in cui l'intervento sia libero anche dal punto di vista edilizio, dove invece la responsabilità della valutazione ricade esclusivamente sull'interessato all'intervento ovvero sul proprietario dell'immobile

Il privato, nel dubbio, ha comunque facoltà di depositare comunque una autorizzazione paesaggistica semplificata visto che - ricorda il ministero - secondo il DPR 31/17 art. 11 l'amministrazione ha l'obbligo di verificare come prima cosa se la domanda depositata non riguardi opere che ricadono in attività libera (ovvero in autorizzazione non semplificata): dunque ritiene ammissibile il depositare una istanza di autorizzazione solo per far effettuare all'ufficio la valutazione di congruità. Ciò ritengo possa rischiare di ingolfare gli uffici o invece possa sollecitare la definizione, da parte delle regioni o degli enti tutori, delle prescrizioni specifiche e chiare di quando le opere siano da considerarsi in effetti libere nei singoli vincoli. Viene evocata anche la possibilità di richiedere un parere all'ufficio, senza necessariamente depositare una vera e propria autorizzazione, ma il ministero ritiene comunque da escludere la possibilità che possa essere attestato il rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche che è una valutazione che l'ordinamento non attribuisce ad altri se non alle soprintendenze. Questi concetti sono poi ripresi nel punto 9 della circolare.

La valutazione di cui sopra, spetta (punto 2) agli uffici che hanno potere co-decisorio sul vincolo, dunque le Regioni ovvero gli enti preposti specifici, e le soprintendenze.

Al punto 3 il Ministero specifica, a scanso di equivoci, che se su un edificio sono previste una pluralità di interventi, alcuni dei quali presi a sè stante potrebbero rientrare in attività libera mentre altri no, nel complesso degli interventi diventano comunque implicitamente soggetti tutti ad autorizzazione, a meno che non siano fisicamente separati nel tempo e nelle operazioni esecutorie (il problema si pone quando gli interventi vengono "artificiosamente" separati per dividere il regime autorizzatorio).

Il punto 6 contiene una indicazione molto importante: chiarisce in pratica quando, dovendo intervenire nei vincoli di cui all'art. 136 lett. c) del d.lgs. 42/04 si deve considerare come non storico un immobile. è bene ricordare infatti questa circostanza: dalla lettura combinata degli artt. 2 e 4 del decreto, emerge che le opere indicate all'allegato A sono "libere" nelle zone di cui all'art. 136 lett. c) solo se non riguardano immobili di interesse storico, mentre sono comunque libere nelle zone di cui alla lettera d), dove non bisogna porsi la questione. Questa circolare definisce come non storici tutti gli immobili isolati la cui costruzione ha avuto inizio successivamente al 31 dicembre del 1945: per arrivare a questa conclusione il ministero fa una serie di considerazioni che qui è inutile riportare. Va da sè che se un immobile è comunque ricompreso all'interno di un nucleo storico, anche se realizzato dopo il 45 è comunque da considerarsi come sotto tutela, più che altro per il contesto. stesso discorso per immobili con vincolo puntuale, i quali comunque non sono soggetti a prescindere dalla "liberalizzazione" introdotta dal DPR 31/17.

Il punto 11 risulta cruciale per l'aspetto dell'accertamento di conformità: il Ministero, per fortuna in maniera netta, sancisce che se un intervento ricade in attività libera, allora automaticamente non è più soggetto alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica prevista all'art. 167 del Codice.

A questa affermazione, circa il decadimento della necessità di chiedere accertamenti di compatibilità in art. 167 per interventi realizzati anche prima dell'entrata in vigore del decreto, si è allineata anche la Regione Lazio con il parere numero 0522062 del 17 ottobre 2017.

Alla circolare è poi allegato un documento in cui si descrivono alcune delle voci degli allegati A e B del DPR 31/17 per aiutare a meglio definire alcuni concetti di dettaglio, alcuni molto interessanti per cui invito tutti alla lettura integrale ed attenta di questa parte del documento. peccato che non vengono affrontati dei punti secondo me più controversi: giusto per fare un esempio, le finestre a tetto sono generalmente richiamate sia nel secondo periodo del punto A.2 (attività libera purché in zona c o d) sia, praticamente con le stesse parole ma forse intendendo qualcosa di diverso, nel punto B.4, cioè opere soggette a paesaggistico semplificato. di fatto, non si capisce quindi se questa fattispecie di intervento ricada in attività libera oppure no.

8 commenti:

  1. Gentile architetto Campagna, grazie come sempre per le sue spiegazioni molto dettagliate e accurate. Una domanda sul punto 6). Il mio palazzo ricade nella zona con tutela della fascia costiera (lungomare di Ostia) ma la palazzina, pur essendo stata costruita nel 1924, non ha alcun tipo di vincolo storico architettonico. Questo significa che gli interventi descritti nell'allegato A sono esenti da paesaggistico anche nel mio caso? grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la fascia costiera di Ostia ha due vincoli: quello ex lege di 300 metri dalla costa e quello del DM 21/10/54 che arriva fino al poligono di Nettuno. Il primo è un vincolo in cui secondo me si applica appieno la tabella A; il secondo, è di tipo c e d per il PTPR, dunque essendo l'immobile di prima del 1945, rientra tra quelli che non possono essere esclusi dalle semplificazioni intermedie. rimangono attuabili le semplificazioni generali.

      Elimina
  2. Gentile architetto è sempre un piacere leggerLa. Volevo esporre la mia personale esperienza con la semplificazione. Ad oggi mi trovo a dover fare dei lavori di manutenzione ordinaria su fabbricato degli anni trenta (libero da vincoli puntuali) nel Parco dell'Appia Antica, opere tutte rientranti nel primo comma dell'allegato A, che sebbene all'interno dell'art. 136 non rientrerebbero nell'obbligo della semplificata (comma 1 dell'A2), come confermato anche dal responsabile AGA Dipartimento PAU (che rigetterebbe la semplificata in base proprio alla tipologia dei lavori), a meno del nulla osta ente parco che mi è stato rilasciato senza problemi, attenendosi comunque alle indicazioni ptp del Parco. Ciononostante, essendo l'intero parco monumentale archeologico alcuni funzionari del Ministero dei beni Culturali di piazza delle Finanze mi richiedono la richiesta di nulla osta scontrandosi, a mio avviso, con le direttive del dPR 31/17. Per precisazione le opere sono opere di lattoniere (compluvi e discendenti per ml 7), rifacimento intonaci ammalorati con ritinteggiatura nel colore originario (non esiste peraltro un piano di colore per il Parco). Sono ben quattro mesi che giro per uffici (San Michele, Regione Lazio, Dipartimento, e Municipio d'appartenenza) senza una risposta univoca sulla procedura.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. il DPR 31/17 è di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche, tra le quali, secondo me, non rientrano i vincoli di tipo archeologico. Dunque secondo me va chiesto il nulla osta all'archeologica, oppure chiedere a loro l'esenzione. L'ente parco comunque deve interfacciarsi con la soprintendenza, dunque facendo la domanda a loro automaticamente si dovrebbe avere il nulla osta.

      Elimina
    2. Grazie per il parere celere. l'Ente Parco non sembrerebbe interfacciarsi, come dovrebbe e l'automatismo si viene a perdere. Anche perchè il nulla osta ottenuto è stato automaticamente a loro ma ho dovuto chiedere io se era stato recepito. e solo dopo mio ulteriore interfacciamento mi è stata risposta scritta. Sarei d'accrdo per l'archeologico, rientrante come vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, ma nella risposta del Parco archeologico vi è richiesta di nulla osta solo come autorizzazione per "... lavori che interferiscano con il sedime archeologico". A mio avviso tale interferenza è solo inerente alla tutela paesistica (facendo interventi esclusivamente sopra suolo) e quindi ritorna valido quanto riportato nella attività libera per le opere di cui al punto A2. A supporto di quanto detto dovrebbe essere non solo la nomenclatura art. 1 del DPR 31/17 (ove ai sensi dell'art. 142 l'archeologico rientra nel paesaggistico) ma le indicazioni della circolare riguardo le opere A.15 nelle aree di interesse archeologico, pagg. 28-29, solo per non imporre la compatibilità paesaggistica idonea solo per una "tutela che sia rivolta a ipotetici giacimenti archeologici".

      Elimina
  3. Buongiorno Marco, ho parlato ieri con un funzionario del Ministero per chiarimenti su interventi superbonus in aree soggette a vincolo paesaggistico. Pensavo si potesse applicare quanto previsto dalla circolare 4/2021 a tutti gli interventi della tabella A, invece scopro che la distinzione ante-post 1945 per i vincoli art.136 lett. c) vale solo per il cappotto termico, mentre non vale ad esempio per il fotovoltaico. Quindi i pannelli fotovoltaici, anche se installati come da punto A.6 Allegato A DPR 31/17, vanno sempre in semplificata se il vincolo è di tipo c) e sempre in esenzione se il vincolo è di tipo d). Ora, la mia domanda è, visto che il PTPR non distingue i due vincoli, c) e d) in cartografia hanno la stessa campitura, come faccio a capire se sto in un vincolo di tipo c) o di tipo d)? forse interrogando il punto con il webgis sul sito della regione lazio?
    Sai anche dirmi se è possibile capire la distinzione tra i due vincoli consultando la cartografia sul portale della città metropolitana di Roma, visto che il sito della regione lazio è attualmente offline (e chissà per quanto lo resterà) per l'attacco hacker? grazie mille per le info e buon lavoro!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per sapere se un vincolo è di tipo C o D secondo il ptpr bisogna risalire alla scheda di vincolo dopo aver individuato il suo codice, che si legge nelle tavole pdf oppure sul webgis inattivo (attenzione, però, perché il webgis è fermo alla versione 2007: io per ora faccio riferimento solo alle tavole che ho scaricato del ptpr approvato). per il resto, la formulazione della voce A.6 è in effetti perentoria e non è come, ad esempio, la A.2 che esclude le zone C ma solo se non di tipo storico.

      Elimina
    2. siamo al classico paradosso italiano: varie sentenze del TAR considerano l'installazione di pannelli fotovoltaici in aree a vincolo di tipo c) essa stessa un'operazione di tutela del paesaggio, inteso ovviamente in senso generale, mentre alcune amministrazioni ancora negano l'autorizzazione paesaggistica perchè considerano i pannelli fotovoltaici come elemento deturpativo del paesaggio. Ci vorrebbe una bella circolare esplicativa come è stato fatto per il cappotto termico. Inoltre, ulteriore paradosso, è il fatto che per la CILAS non ho l'obbligo di dichiarare la conformità urbanistica dell'immobile, e in alcuni casi nemmeno l'obbligo di allegare elaborati grafici, ma se devo chiedere la preventiva autorizzazione paesaggistica è necessario dichiarare vita morte e miracoli dell'immobile... alla faccia della semplificazione!!

      Elimina

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.