giovedì 26 marzo 2015

comunicazione intrastat: omissione non più sanzionata per piccoli contribuenti

Il fisco italiano non brilla per comprensibilità e semplicità; vi sono, tra i tanti problemi, anche delle norme di cui non si capisce gran ché il senso. una di queste è l'obbligo di dover comunicare trimestralmente (o mensilmente, a seconda dei casi) i dati delle prestazioni rese o ricevute con soggetti nell'unione europea. La legge non indica nessun caso in cui questa comunicazione non sia obbligatoria, pertanto lo è praticamente sempre, anche per prestazioni dagli importi ridicoli; tuttavia con il decreto legislativo della semplificazione fiscale n°175/14 qualcosa è cambiato.

la comunicazione intrastat mi riguarda: io sono un professionista italiano che, scrivendo questo blog sul quale sono pubblicate delle modeste pubblicità, riceve un'elemosina da google ogni tre mesi circa. Essendo io un professionista, ed essendo questa attività in qualche modo legata alla mia attività professionale, ed ancora essendo google una società europea (o meglio il "distaccamento" Google Ireland), sono soggetto all'obbligo della compilazione ed invio del modello intrastat per questi pochi spicci.

Le sanzioni che erano in vigore fino a poco fa prevedevano delle multe a partire da 516 euro per ogni omessa comunicazione: ci si rende chiaramente conto che si era di fronte ad una sanzionabilità ampiamente sproporzionata, quantomeno nel mio caso specifico, dove le cifre da dichiarare erano ampiamente inferiori alla sanzione a cui sarei stato sottoposto in caso di omessa comunicazione. Insomma c'era qualche sospetto di incostituzionalità (mi preme sottolineare che fino ad oggi ho sempre onorato l'obbligo della comunicazione Intrastat e probabilmente continuerò comunque a farlo).

La compilazione del modello non è semplice (in verità, nello stesso decreto è indicato che i nuovi modelli dovranno essere semplificati rispetto agli attuali, ma ad oggi sono ancora gli stessi di prima) e non è intuitiva, e l'invio va fatto attraverso il sito dell'agenzia delle dogane, dove bisogna fare una iscrizione apposita (oppure anche attraverso il sito dell'agenzia delle entrate, ma dovete avere l'iscrizione entratel che in genere fanno i commercialisti, e non fisconline che in genere fanno i singoli professionisti per le proprie esigenze personali).

La legge che istituì questa procedura è il DL 41/95 che fu convertito nella legge 85/95.

Alcuni esponenti del Parlamento si sono accorti della farraginosità di questa procedura, e ne avevano proposto anche il completo cancellamento (in fondo non si tratta di un adempimento fiscale ma della comunicazione di dei dati di transazione: cioè l'omessa comunicazione non comporta l'evasione fiscale e quindi non comporta reati di tipo penale), ma la commissione finanze ne ha invece decretato la necessità della sopravvivenza a fini di "controllo".

Il decreto citato con l'art. 24 ha però riscritto completamente l'art. 34 della legge e cambiato le sanzioni per l'omessa comunicazione*, limitando la sanzionabilità solo ad una certa categoria di società tra le quali molto difficilmente rientrano i singoli professionisti (ma anche le piccole imprese). Insomma non hanno tolto l'obbligo ma hanno tolto le sanzioni: come a dire se non lo fai rimani un criminale ma non ti sbatto dentro. temo che ci si dovrà accontentare: sarebbe stato più semplice eliminare la procedura o renderla obbligatoria al di sopra di una certa soglia di scambi, o ancora renderla molto semplice e con la possibilità di inviarla anche attraverso fisconline, o ancora, forse la cosa migliore, farla fare in automatico alle banche (la mia banca, non so se lo fanno tutte, mi manda ogni volta un breve promemoria dei bonifici ricevuti dall'estero) anche se non tutti gli scambi devono necessariamente avvenire attraverso il sistema bancario (o meglio non ancora...).

L'Agenzia delle Entrate ha parlato di questa nuova condizione sanzionatoria nella circolare 31-E del 2014, pagina 40.

*alcuni ritengono di interpretare le parole del nuovo comma 5 come "omissione dei dati inseriti" e non come "omissione della comunicazione in sè". Da ciò se ne dedurrebbe, secondo quest'altra interpretazione, che la comunicazione va fatta comunque, e l'omessa comunicazione in sè può quindi essere sanzionata; dunque quello che non può essere sanzionato è l'eventuale errato o omesso contenuto, se il soggetto non rientra nella categoria di imprese indicato nel comma.


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