Questo qualcos'altro è la particolarità del vincolo sulla città eterna, che non è solo individuato all'interno del PTPR come tutti gli altri centri storici laziali, ma è anche, e soprattutto, un vincolo imposto dall'UNESCO ma, sopratutto, è espressamente escluso dall'applicazione dell'art. 43 delle NTA del PTPR così come previsto dal comma 15 dello stesso articolo. La regolamentazione nello specifico del vincolo UNESCO non è ancora stata definita, sebbene sembri prossimo alla pubblicazione definitiva il lungo lavoro iniziato nel 2007. Nella regolamentazione specifica potrebbe essere definita una fascia di rispetto: in questo caso il contenuto del presente post sarebbe tutto da rivedere.
Dato che la normativa cambia in continuazione, copincollo qui di seguito il testo del comma 15 dell'art. 43 del PTPR adottato (e in attesa ancora di approvazione definitiva):
le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei "paesaggi" e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell'Unesco (Roma - centro storico, Tivoli - Villa d'Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquilina e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla "convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale" firmata a Parigi il 10 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977 n°184 e successive modifiche ed integrazioni.In buona sostanza, nell'attesa del Piano di gestione, l'unica forma di tutela del patrimonio Unesco di Roma è il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Soprintendenza ai beni culturali il quale prevede delle forme di autorizzazione differenti - e più semplici - rispetto a quelle previste per i vincoli paesaggistici. Ne consegue paradossalmente che il centro storico di Roma attualmente ha un livello di "attenzione" inferiore agli altri centri storici laziali, i quali sono spesso notevolissimi ma oggettivamente meno estesi, meno complessi e meno potenzialmente oggetto di speculazioni rispetto a quello della Capitale d'Italia.
Sullo stesso tema, si può spendere qualche parola in più, valevole per un discorso generale. La regione stessa, con il parere prot n°693130 del 2018, ha indicato che in caso di discrepanza tra rappresentazione grafica e indicazioni delle norme di attuazione, devono prevalere queste ultime, anche per aderenza ad una consolidata giurisprudenza (che è però relativa ai prg e non ai piani paesistici). in virtù di tale specifica, si potrebbe quindi considerare comunque attivo il vincolo della fascia di rispetto di 150mt anche se non rappresentato nelle tavole B. è pur vero che, come detto sopra, ai sensi del comma 5 art. 43 delle NTA del PTPR comunque il vincolo non si applica alle zone individuate come urbanizzate, che sono la stragrande maggioranza delle aree attorno al vincolo UNESCO; tuttavia come da immagine sopra riportata, vi sono anche dei piccoli ambiti in cui non è presente la classificazione di urbanizzato anche in presenza di fabbricati e quindi in questi casi deve ritenersi attivo il vincolo. Sul punto è utile leggere anche questo parere prot. 94875 del 2009.
In ogni caso, fate attenzione alla fascia di rispetto delle mura Aureliane (ivi comprese le Gianicolensi), specificata con Decreto del Direttore Regionale MiBAC del 28 ottobre 2011. Questo monumento, come è noto, ha un notevole sviluppo in quanto tuttora ben conservato in moltissimi tratti: dato che il confine del centro storico da PTPR spesso coincide con il tracciato delle mura, considerate che in quei tratti il vincolo del monumento prevede una fascia di rispetto, la quale però per espressa previsione del decreto citato riguarda solo le "aree pubbliche" e quindi non anche gli immobili e/o aree private che vi ricadono. Generalmente questa fascia è di 50 metri, quindi più ristretta di quella che sarebbe quella del centro storico in sè, ma può interagire con edifici e immobili posti nelle immediate vicinanze del confine del centro storico. Attenzione pertanto anche quando si sta all'interno del vincolo unesco ma comunque in prossimità delle mura: se effettivamente ricadenti nella fascia di rispetto (da verificare caso per caso), il parere da chiedere per opere di rilevanza esterna ha una doppia valenza: sia per il vincolo unesco che per il vincolo di fascia di rispetto monumentale. La distinzione non è banale in quanto i monumenti sono tutelati dalla parte II del Codice dei Beni Culturali, mentre il vincolo UNESCO no: anche se l'ufficio competente è sempre lo stesso (soprintendenza statale), la domanda può dover essere impostata in modo differente, perché l'ufficio si deve esprimere in modo conforme al tipo di vincolo. In ogni caso, quindi, quando si è in prossimità delle mura (o comunque in generale in prossimità di monumenti, o nel lungo elenco di piazze e ville indicate dal decreto del 28 ottobre 2011) occorre sempre verificare il vincolo e la presenza di eventuali fasce di rispetto, indipendentemente dal discorso qui fatto relativo alla fascia di rispetto del centro storico in sé.
Per la redazione di questo post ho fatto riferimento anche a questo meraviglioso articolo sul blog CARTELLOPOLI.
buongiorno architetto, grazie per gli articoli sull'argomento, che mi sono stati molto utili per venire a capo di un istanza per il permesso di modifica di un prospetto di casa mia. Le vorrei chiedere una cosa sulle tempistiche che non mi è chiara: la soprintendenza ha 60 gg per rispondere, se non vi è alcuna risposta si procede con la presentazione del titolo edilizio al comune. questi 60 gg comprendono anche i giorni festivi? io ho inviato l'istanza via pec a fine novembre e mi è stato detto che è stata protocollata il 9 dicembre. Questo vuol dire che il 9 febbraio terminano i 60 gg? grazie se vorra rispondermi
RispondiEliminai giorni, da che so io, si intendono solari.
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