lunedì 4 giugno 2018

compilare il modulo unificato scia per agibilità

In questo post, faccio un approfondimento sul modulo unificato per la SCIA per l'agibilità. Come sempre da prassi per questo Blog, la procedura è focalizzata sulle sfumature procedurali che sono ritenute opportune qui a Roma, e dunque alcune affermazioni che qui andrò a fare potrebbero non trovare riscontro in altri comuni d'Italia.

fonte dell'immagine
brevissimo sunto: l'agibilità serve in moltissime occasioni, forse è più semplice sintetizzare quando non serve (almeno qui a Roma). Se in una ristrutturazione di un immobile esistente si effettua una diversa distribuzione interna senza modifica dei vani (attenzione, non si intendono quelli catastali ma i vani contati come si faceva con le vecchie regole dell'agibilità, cioè ogni vano, anche accessorio o di servizio, conta sempre uno), allora non serve presentare nuova agibilità, così come in generale nelle manutenzioni ordinarie, con qualche eccezione. In praticamente tutti gli altri casi, sì. per i dovuti approfondimenti sul vasto tema, potete fare riferimento ai vari post di questo blog con tag agibilità.

Da non molto tempo, la procedura di agibilità è stata resa unica ed omogenea in tutta Italia grazie all'introduzione della modulistica unificata e all'introduzione del concetto di SCIA per l'agibilità. Prima l'agibilità era una procedura che prevedeva comunque una risposta da parte del Comune (anche se più di recente era stato introdotto il concetto di silenzio-assenso), mentre oggi, quindi, non più (leggi: sempre nuove e maggiori responsabilità per i tecnici privati, sempre meno invece per le amministrazioni).

Prima di addentrarci nel discorso della SCIA, se dovete operare su un immobile oggetto di condono, è utile a mio parere che si legga questo mio altro post  (aggiornato a giugno 2020) relativo a quale ufficio è competente in caso di immobili in questa condizione. Vi sono infatti delle casistiche in cui l'agibilità non può essere prodotta tramite SCIA ma occorre seguire ancora la procedura precedente presso la UO Condoni.

A Roma le SCIA per l'agibilità (qui il link al modulo adottato da Roma detto anche modello F - lettera assegnata dal d.lgs. 222/2016 che ha disposto la produzione della modulistica unificata - , e non dimenticate di compilare anche il modulo ricevuta di deposito, la dichiarazione relativa al condono, da compilare sempre anche se l'immobile non è interessato da condoni, e il modulo dei diritti di segreteria) sono soggette a controllo su un campione del 10% tra quelle depositate: il sorteggio in passato si è fatto ogni tre mesi, ma si dovrebbe tendere ad andare verso sorteggi mensili (sembra che da gennaio 2023 le SCAg per disposizioni interne vengono controllate tutte). Le SCIA non estratte di fatto sono da considerarsi acquisite, fatto salvo sempre il concetto che l'agibilità è valida solo se è stata allegata alla domanda tutta la documentazione richiesta e che nella stessa non siano contenuti dei falsi: altrimenti, anche in caso di maturazione del silenzio-assenso, si deve intendere invalida. La SCIA per l'agibilità produce i suoi effetti al momento del deposito e non alla maturazione di un termine.

prima di proseguire la trattazione, è doveroso segnalare l'ottima guida che l'ufficio agibilità ha rilasciato nel 2020. Voci di corridoio sussurrano che tra non molto anche questa procedura dovrà essere esperita presso il portale telematico SUET, superando l'attuale sistema che prevede il deposito via PEC (o per chi preferisse ancora, cartaceo, previo appuntamento).

A Roma, il modulo SCIA per l'agibilità, se cartaceo, deve essere consegnato in triplice originale (uno viene restituito al richiedente) mentre due sono le copie di tutti gli allegati (una rimane al richiedente).

Responsabilità: di chi e su cosa

il modulo è diviso grosso modo in base alle responsabilità che vengono attribuite a chi presenta il documento ed a chi assevera la relazione, ed è diviso in quattro sezioni: la divisione è fatta ovviamente in conformità alle disposizioni di legge. Salvo diverso accordo, a mio parere la responsabilità di predisporre e depositare l'istanza è del titolare del permesso (art. 24 c. 2 dpr 380/01), e non del tecnico incaricato: in caso di mancata presentazione, dunque, a mio parere non può essere data la colpa al tecnico che ha gestito l'eventuale istanza autorizzativa.

Il titolare dell'istanza di SCIA per l'agibilità è responsabile della dichiarazione circa i titoli che giustificano e legittimano l'intervento (ciò in coerenza anche con l'art. 29 DPR 380/01), nonché della completezza della documentazione da allegare (noterete che la sezione D, documentazione allegata, lo sottoscrive difatti solo il titolare e non anche il tecnico), tutte cose che vengono dichiarate nella compilazione della sezione A del modulo, che sottoscrive solo il richiedente (attenzione: l'ufficio chiede che comunque tutti i moduli siano sempre firmati anche dal professionista).

Il tecnico asseverante invece come vedremo ha la responsabilità del contenuto della zezione B, ovvero la relazione tecnica, esattamente come è per i titoli edilizi.

Al di là di chi ha in concreto la responsabilità, bisogna considerare le seguenti questioni. Da un lato, l'agibilità non può essere rilasciata se non vi è la conformità edilizia dell'immobile ai titoli edilizi (anche successivi e recenti) che hanno autorizzato la costruzione e le trasformazioni; dall'altra, alcune sentenze recenti specificano che l'agibilità è una attestazione disgiunta da quella relativa alla conformità, in quanto è finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni, igieniche e di sicurezza, per poter utilizzare l'immobile. A mio avviso, il faro è la Legge, la quale specifica che detto certificato può ritenersi valido solo se l'immobile è conforme al progetto. Potrebbe comunque ritenersi "agibile", cioè utilizzabile in sicurezza, un immobile anche non conforme al progetto: ma in questo caso l'agibilità sarebbe comunque invalida.

Riguardo alle agibilità parziali, quelle cioè focalizzate sulla singola unità immobiliare, presentano dei profili di rischio che devono essere valutati. Quando si fa questa procedura, ovviamente la conformità deve essere verificata per l'unità oggetto di agibilità, ed è abbastanza pacifico che non si debba verificare se le altre unità immobiliari (magari di altre persone) siano o no conformi; tuttavia, se l'immobile è composto anche da delle parti comuni (pensiamo ad un condominio), si può ritenere che anche laddove si rilasci una agibilità parziale su una singola unità immobiliare, non ci si possa sottrarre alla verifica della conformità delle parti comuni del fabbricato. Dunque emerge che, a meno di casi particolari comunque possibili, è sempre buona regola estendere la verifica della conformità alle parti comuni, cosa che, per esempio, invece non è richiesta per le pratiche edilizie che riguardano singole unità immobiliari. L'attenzione deve poi essere ancora maggiore in quei fabbricati privi dell'originaria agibilità.

Se si opera su un edificio che ha un precedente certificato di agibilità, e si sta presentando una SCAg per modificare una sola unità immobiliare, l'ufficio ritiene che in tal caso occorra presentare il modulo per l'intero edificio (ma con i dati tecnici del solo appartamento), e non come se fosse una dichiarazione parziale, la quale invece va usata quando l'appartamento si trova all'interno di un fabbricato privo dell'originaria agibilità. in sostanza, è come se fosse la vecchia procedura per il rinnovo del certificato.



Scendiamo nel dettaglio della modulistica.

sezione A

Nella prima pagina vi è lo spazio per indicare quale è il titolo edilizio che ha giustificato le opere per le quali si chiede l'agibilità. Lo spazio prevede l'inserimento di un solo titolo, tuttavia, a Roma, si chiede di indicare, se presenti, anche altri titoli precedenti o comunque se possibile di ripercorrere tutta la storia autorizzativa dell'immobile; se l'immobile ha una precedente agibilità, può esser sufficiente indicare i soli titoli acquisiti dopo questa prima licenza. Purtroppo lo spazio non è molto perché il modulo non lo prevede: in caso di numerosi riferimenti, forse è il caso di produrre un foglio a parte, sempre firmato dal professionista e dal dichiarante.

Occorre evidenziare che, almeno da un approccio verbale, appare che l'ufficio ritiene perfettamente valide come agibilità le "abitabilità" che il comune di Roma rilasciava precedentemente al 1934, secondo la procedura prevista dai regolamenti edilizi precedenti (già il regolamento del 1864 prevedeva questo adempimento). Ciò è a mio avviso del tutto logico e condivisibile e va forse ad allacciarsi a quanto ho avuto modo di scrivere in quest'altro post specifico sul tema della consistenza tecnica di questi vecchi certificati.

Successivamente, bisogna specificare per quale ambito si presenta l'agibilità, e le opzioni sono tre:

  1. presentazione di agibilità "a seguito di intervento edilizio" che, implicitamente, si intende per l'intero fabbricato: questa opzione a Roma viene interpretata da scegliersi solo se si sta presentando l'agibilità appunto per interi fabbricati a seguito di nuova edificazione o di ristrutturazione di interi fabbricati, oppure se si sta presentando una SCIA per aggiornare un certificato preesistente senza voler seguire le procedure di cui ai punti successivi (che secondo me però nel caso sono da preferire). Va utilizzata questa opzione anche nel caso in cui si presenta l'agibilità per un singolo appartamento in un condominio dotato di originaria agibilità;
  2. agibilità parziale per porzioni di fabbricato (art. 24 comma 4 lett a dpr 380/01)
  3. agibilità parziale per singole unità immobiliari, opzione da scegliersi in tutti i casi in cui appunto la segnalazione riguarda una singola unità. (art. 24 comma 4 lett b dpr 380/01)
sezione B

Questa sezione contiene la relazione tecnica, che deve essere sottoscritta dal tecnico incaricato.

I vari punti da indicare mi sembrano abbastanza chiari: considerate che la sezione va compilata con riguardo all'ultimo intervento effettuato per il quale scaturisce la necessità dell'agibilità. Tuttavia, se l'edificio ha attraversato più fasi autorizzative prima di arrivare all'agibilità, può avere senso compilare la sezione in riferimento a tutti i titoli trascorsi oppure, in casi limite, anche presentando più sezioni B una per ciascun intervento trascorso, anche se questa cosa sarebbe sbagliata perché il tecnico che assevera questa relazione, si deve assumere la responsabilità solo per l'intervento che effettivamente ha diretto, dunque per gli interventi precedenti non agirebbe in qualità di direttore lavori. Questa cosa va valutata caso per caso e può essere opportuno confrontarsi di volta in volta con l'ufficio (considerate che tutti stiamo ancora studiando questo modulo, anche gli stessi comuni).

Vi suggerisco di indicare con evidenza la data di fine lavori dell'ultimo titolo edilizio rilasciato sull'immobile, perché la modulistica unificata non prevede che venga espressamente indicato. Dato che il trascorrere di oltre 15 giorni dal momento del fine lavori al momento della trasmissione della SCIA fa scattare le sanzioni, l'ufficio ha bisogno che venga evidenziata la data di fine lavori per capire se si è nelle condizioni di essere sanzionati oppure no.

nel punto 1 bisogna dichiarare quali impianti sono stati modificati o installati. Per il dettaglio di come procedere e su quali opzioni barrare, vi rimando all'ultima parte di questo post.

Particolare attenzione è da porre al punto 2, dove si deve dichiarare se l'intervento ha interessato elementi strutturali. In caso negativo, ovviamente si può barrare l'opzione in cui si dichiara che nulla è stato predisposto, ma attenzione: se stiamo presentando una agibilità, anche parziale, su di un fabbricato che non ha mai avuto una agibilità, di fatto occorre predisporre ed allegare il collaudo statico della struttura dell'intero fabbricato.

Per le altre dichiarazioni (parti 3, 4, 5, 6, 7), occorre essere consapevoli di cosa si sta dichiarando: se vi è anche un solo punto oscuro tra quelli che vi si chiede di asseverare, è opportuno andarsi a studiare il contesto normativo relativo o fare le opportune ricerche documentali.
In generale, in questo post ho racchiuso alcuni degli ambiti normativi che sovrastano l'edilizia.

Attenzione comunque alla necessità degli adempimenti sul contenimento energetico: l'obbligo normativo può scattare anche per interventi considerabili come semplici, tipo anche solo la sostituzione degli infissi (dato che le norme non ne prevedono l'espressa deroga, di fatto il sostituire gli infissi implica sia l'obbligo di redazione della relazione legge 10/91, sia l'aggiornamento dell'agibilità).

la parte 8, relativa all'ascensore, può non essere compilata se non di pertinenza.

per quanto riguarda la legge 13/89, trovate l'approfondimento in questo ampio post. è bene sottolineare che gli adempimenti di questa legge, per come è stata impostata la norma stessa, hanno più peso nell'agibilità che non nell'istanza urbanistica. Ovviamente, è nel progetto che devono essere considerate le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, dove necessario provvedervi.


sezione C

è il semplice modulo dei soggetti coinvolti, da compilare a seconda delle esigenze. La compilazione è a cura del proprietario o soggetto che richiede l'agibilità ed ha eguale valore di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: attenzione perché il fatto di omettere dei titolari può essere intesa come falsa dichiarazione, cosa che può far decadere il titolo.

non penso valga la pena di spenderci altre parole.

sezione D

Al modulo vanno allegati tutti i documenti che vengono citati nell'elenco della sezione D e che si ritengono necessari, anche i documenti che non sono espressamente previsti nell'elenco riprodotto.

l'ufficio romano ritiene che questa sezione vada sottoscritta anche dal tecnico, ma di fatto sulla modulistica ministeriale vi è lo spazio per la firma del solo richiedente.

Occorre riprodurre, anche se già in possesso dell'amministrazione, la documentazione relativa al titolo edilizio che ha autorizzato l'intervento, ovvero, in caso di più interventi pregressi, allegare la copia di tutti i titoli che sono stati acquisiti per autorizzare i vari passaggi, anche se sono state delle sanatorie. Se a questi precedenti titoli sono seguite delle agibilità, a mio parere basta inviare l'agibilità acquisita, senza riprodurre tutto il relativo titolo.

Va ricordato che la Legge indica che non devono essere prodotti all'amministrazione dei documenti che sono già in possesso di altri enti pubblici, ivi compreso ovviamente lo stesso comune, ma va considerato che Roma è un comune che ha una tale vastità di uffici che, in effetti, se uno dovesse acquisire tutta la documentazione citata perderebbe un sacco di tempo: dato che il tecnico che assevera deve comunque prendere visione di tutta la documentazione necessaria e quindi si presuppone che l'abbia in copia, vi chiedono di allegarla anche se la legge vi consentirebbe di non farlo. Probabilmente è una situazione temporanea nell'attesa che venga informatizzato e digitalizzato tutto l'archivio (per esempio quando sarà a pieno regime il SUET). Dunque se volete accogliere un suggerimento, vi invito a non formalizzarvi troppo sul punto, anche nello spirito di collaborazione tra amministrazione e cittadini.

Se si sta facendo una agibilità parziale in un fabbricato che è privo della agibilità complessiva, l'ufficio romano ritiene che debba essere allegata la documentazione afferente gli spazi comuni di cui può fruire l'immobile oggetto di agibilità; dunque per esempio se il fabbricato è diviso in due scale, con ciascuna un ascensore, si può trasmettere la documentazione solo dell'ascensore, che serve la scala in cui insiste l'immobile, oltre alle certificazioni degli altri impianti; analogamente, se esiste un garage soggetto a CPI, ma l'immobile non ha pertinenze in quel locale, si può omettere la relativa documentazione. Io sono dell'avviso, comunque, di allegare tutto. Sempre in questo caso, il certificato di collaudo strutturale invece va prodotto a mio parere sempre per l'intero stabile, a meno che il fabbricato non sia composto da porzioni strutturali distinte e separate (ma nel caso non sarebbe un unico "fabbricato" secondo la definizione ministeriale).

Sulla necessità di produzione del certificato di collaudo strutturale, che alla fine è il vero oggetto del contendere in moltissimi casi, vi devo rimandare a quest'altro post.

Vi è poi un punto che appare oscuro a leggerlo, ed è quello in cui si indica che tra gli allegati deve essere presente un "elaborato planimetrico" che individua l'immobile oggetto dell'intervento. Purtroppo qui ci sono diverse interpretazioni: per "elaborato planimetrico", noi che siamo avvezzi al DOCFA, in genere intendiamo appunto quell'elaborato catastale di individuazione della suddivisione dei subalterni in una singola particella, ma dato il respiro generale dell'istanza di SCIA, in verità sembra volersi riferire a qualcos'altro. Generalmente finora ho ritenuto sufficiente allegare, se presenti, gli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi, i quali ovviamente rappresentano e circoscrivono l'immobile; in assenza dei precedenti elaborati, può risultare opportuno effettuare un disegno di individuazione dell'immobile, ma purtroppo nel caso non vi sono indicazioni su come redigerlo.

per quanto riguarda le conformità degli impianti, è bene allegare sia la ricevuta di deposito (Roma ha uno sportello apposito per il deposito delle DiCo, ed è sempre al Dipartimento PAU), sia la copia dell'atto medesimo (lo so, è lo stesso ufficio nello stesso edificio e potrebbero loro andarsi a prendere la copia, ma vi rimando al commento fatto in uno dei paragrafi precedenti). Per le caldaie, è bene allegare anche i libretti e le prove fumi, documenti che invece non sono richiesti come allegati nel deposito allo sportello preposto.

A Roma lo sportello dedicato del Dipartimento per il ricevimento delle DiCo le acquisisce solo nei seguenti specifici casi: 1. interventi di nuova costruzione o comunque interventi effettuati a seguito di istanze depositate presso il Dipartimento (dunque non quelle dei municipi, come le CILA e le SCIA ordinarie, che sono la stragrande maggioranza) 2. interventi che sono soggetti a scia per l'agibilità, indipendentemente dal tipo di intervento. Dunque se si effettua una ristrutturazione che non richiede l'agibilità, di fatto non vi è a Roma uno sportello in cui poter depositare le certificazioni ed assolvere così all'obbligo normativo.

Rimandando l'approfondimento sugli impianti a quest'altro post più specifico, vi ricordo che per quelli realizzati successivamente all'anno 2008 deve sempre esserci una dichiarazione di conformità e non può essere sostituita da niente altro; se l'impianto non ha una DiCo ed è posteriore al 2008, deve essere praticamente rifatto da capo, la legge non prevede altre scappatoie. Se l'impianto è stato fatto tra il 1990 ed il 2008 si può produrre una Dichiarazione di Rispondenza oppure, se se ne è in possesso, la documentazione di certificazione redatta ai sensi della legge in vigore tra quegli anni (46/90). Se invece l'impianto è ante 1990, non era di fatto soggetto a certificazione e quindi in questo caso il proprietario deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiara la circostanza: questa dichiarazione varrà come documentazione d'impianto ai fini dell'agibilità.

Per ricapitolare, riguardo agli impianti:

- se ante 1990, le conformità sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte del richiedente/proprietario; detto documento non va protocollato all'ufficio impianti ma va direttamente allegato alla SCIA;
- se tra 1990 e 2008, può avere o la documentazione originaria redatta ai sensi della 46/90 oppure, in assenza, si può produrre una dichiarazione di rispondenza, da far eseguire sempre ad un tecnico qualificato. in questo caso va depositata presso l'ufficio impianti del Dipartimento (attenzione, il modulo accompagnatorio per le DiCo non è ancora disponibile on-line, va preso direttamente presso l'ufficio);
- se post 2008, l'impianto non può non avere la dichiarazione di conformità, la quale non può essere sostituita. Dunque in assenza di tale documento, di fatto bisogna eseguire un nuovo impianto; La DiCo va depositata presso lo sportello impianti del Dipartimento, accompagnata dal modulo da scaricarsi a questa pagina;

i protocolli delle DiRi e delle DiCo vanno riportati nella tabella di pag. 6 (sezione B, seconda pagina) a fianco alle lettere "pg" che starebbero per protocollo generale.

allegati alla SCIA

il modulo unificato è abbastanza avaro di informazioni riguardo agli allegati, anzi li indica in maniera fin troppo generica; tuttavia, ciò non esime dal dover produrre la documentazione che è comunque necessaria a dimostrare che l'immobile ha acquisito l'agibilità. astrattamente, i documenti potrebbero anche essere solo citati con riferimento del protocollo, se già depositati presso la stessa o altre amministrazioni, ma, per quanto detto sopra in particolare a Roma, alla fine si fa prima ad allegare tutto.

Di seguito, un elenco non esaustivo degli allegati, i quali, ovviamente, vanno prodotti solo se l'intervento ha effettivamente interessato l'ambito valorizzato. Come detto, la legge non imporrebbe di produrre questi documenti se già in possesso di altre amministrazioni, ma può avere senso, per economicità di eventuali controlli, fornire direttamente il documento all'ufficio:
  • istanze già depositate, necessarie ai fini delle norme di Prevenzione Incendi (SCIA antincendio o altro);
  • autorizzazione sismica e collaudo se richiesto dalla norma e se le opere hanno comportato interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità;
  • Attestato di Qualificazione Energetica, nel caso in cui le opere siano state soggette a deposito della relazione ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 192/05 (ex Legge 10/91);
  • precedente o precedenti certificati di agibilità già rilasciati o precedenti SCAg, a meno che l'edificio non sia del tutto nuovo;
  • nulla osta ASL, se richiesto dal progetto;
  • avvenuto accatastamento del fabbricato, od avvenuta presentazione e registrazione di istanza di variazione catastale, se le opere hanno comportato trasformazioni soggette;
  • riferimento al titolo edilizio che ha autorizzato i lavori (almeno frontespizio protocollato dell'istanza e frontespizio dell'elaborato grafico);
  • documentazione atta a dimostrare il superamento delle barriere architettoniche (anche se generalmente è un documento che deve già trovarsi allegato all'istanza edilizia);
  • documentazione prevista per la dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti (per Roma, vedasi delibera 100/2016 e relative incombenze per ante e post-operam);
  • eventuale documentazione necessaria ed ulteriore nel caso in cui non esista già un certificato di agibilità originario o precedente, quale: collaudo statico della struttura del fabbricato (da valutare caso per caso); certificato di imbocco in fogna; documentazione edilizia legittimante la costruzione; documentazione degli impianti a servizio delle parti comuni; etc.
oltre, ovviamente, alle certificazioni degli impianti e relativi allegati, per quanto detto sopra.

Generalmente, non devono essere allegati all'agibilità, perché non ne fanno espressamente parte, documenti quali: nulla osta delle Soprintendenze; autorizzazioni paesaggistiche; eventuali pareri consultivi endoprocedimentali, ovvero tutto ciò che è strettamente legato al titolo edilizio e che non si riverbera sui principi che sono alla base del certificato di agibilità, ovvero le questioni prettamente igienico-sanitarie, di sicurezza, e di risparmio energetico.

modalità di deposito e pagamento (valido solo per Roma)

Per depositare l'agibilità è necessario anzitutto pagare i diritti di segreteria: per farlo, si può procedere in diversi modi; 1. pagare direttamente al dipartimento, facendosi fare la reversale all'apposito sportello (attenzione: si paga solo con carte); 2. pagare on-line con il sistema delle reversali del comune. in questo caso occorre fare attenzione perché non esiste la dicitura corretta per il deposto delle SCIA (sic) ma bisogna selezionare "ripresentazione domande": in ogni caso, verificate sempre che l'importo sia quello previsto da apposita delibera; 3. pagare con bonifico bancario, attraverso l'IBAN generico della Tesoreria di Roma Capitale, specificando in causale che si sta depositando per una SCIA per agibilità.

Attualmente, la SCIA si deposita presso il protocollo dipartimentale senza preventivo visto dell'ufficio agibilità, a parte che non sia stato oggetto di condono, in alcune casistiche: per approfondire, vi rimando di nuovo a questo post specifico che già vi ho linkato sopra, nonché alla nuova guida di Roma Capitale per la compilazione della SCAG, pubblicata intorno a giugno 2020 (non c'è data ufficiale).

Ricordate che, come già scritto sopra, prima di depositare la SCIA bisogna depositare le dichiarazioni di conformità degli impianti.

appunti sulla precedente procedura di agibilità a Roma

qualche appunto che può risultare utile nell'analisi dei precedenti certificati di agibilità rilasciati dal Comune di Roma:

  • il certificato doveva essere la copia di quanto già compilato dal funzionario comunale nella relazione di abitabilità, che era uno dei documenti contenuti nel fascicolo di progetto originario, almeno fino ad un certo periodo;
  • nel modulo comunale, dovevano essere classificati il numero degli appartamenti in base al numero totale dei vani: si doveva quindi incasellare il numero degli appartamenti totali per ciascun piano corrispondenti al numero di vani che sviluppavano;
  • i vani venivano distinti tra uso abitazione ed uso vario: nell'uso abitazione rientravano solo camere e soggiorni, mentre nell'uso vario bagni e cucine. non venivano conteggiati ingressi, corridoi e ripostigli;
  • il conteggio del numero dei vani è importante al fine di capire, secondo le indicazioni comunali previgenti, se vi era necessità di aggiornare l'agibilità: il riferimento è al numero dei vani nel loro complesso.

Il presente post è frutto della mia esperienza personale come tecnico professionista privato, condivisa con la collettività per spirito di collaborazione tra tecnici ed anche verso i comuni cittadini che hanno desiderio di approfondire: non è un post prodotto da nessuna amministrazione e in ogni caso non può considerarsi un documento ufficiale. Non posso pertanto assumermi alcuna responsabilità circa la veridicità di quanto qui riportato. In ogni caso, invito chiunque avesse informazioni in aggiunta o in contrasto con quanto rappresentato, di farmelo presente, anche in forma privata se ritiene, così da poter correggere o ampliare le informazioni di pubblico dominio.


125 commenti:

  1. Ciao Marco, volevo farti un paio di domande.
    Sto preparando una SCIA per agibilità di un appartamento che ho seguito quale Progettazione e D.L. qualche anno fa e che ora viene venduto.
    Ovviamente sono stati rifatti gli impianti elettrici ed idrico sanitario.
    Devo depositare oggi i certificati di conformità al Dipartimento o basta allegare alla domanda di SCIA una copia?
    seconda domanda sul collaudo statico.
    Con la CILA eseguita nel 2015 non venivano toccate le strutture dell'immobile, era una semplice diversa distribuzione spazi interni e rifacimento impianti, devo fare i calcoli sulle murature di un edificio costruito negli anni trenta in muratura a mattoni pieni di spessore dai 60 ai 65 cm? E tra l'altro aveva la planimentria con impianto del 1939.
    Se fosse una risposta affermativa sarebbe davvero allucinante una burocrazia che obbliga a fare documentazioni quasi un secolo dopo la realizzazione dei manufatti.
    Ti ringrazio per la risposta che vorrai darmi.
    Arch. Daniela Fittante

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    1. le DiCo (o DiRi se del caso) vanno depositate allo sportello impianti del Dipartimento; alla SCIA allegherai sia copia del documento, sia copia della ricevuta di protocollo. trovi tutto scritto nel post.
      per il secondo quesito, ti rimando ad un post specifico di qualche mese fa comunque per ora non mi risulta sia cambiata la procedura, e, nel caso di specie e per quello che posso capire da quello che scrivi, serve un certificato di idoneità dell'intero fabbricato.

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  2. Buonasera Architetto, le faccio una domanda banale, ma le CILA vanno sempre chiuse con fine lavori ed eventualmente la variazione catastale, oppure va presentata anche per le CILA l'agibilità?

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    1. a seconda delle regole locali, a volte anche a seguito di CILA è necessario procedere all'aggiornamento dell'agibilità. Sul tema ci sono anche dei post specifici su questo blog, uno dovrebbe chiamarsi "CILA ed agibilità".

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  3. Ok, mi riferivo alla questione di Roma; in altri comuni infatti anche per interventi soggetti a CILA, il procedimento in alcuni casi si chiude con l'autocertificazione dell'Agibilità, che è più snella come procedimento di quella ordinaria.

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    1. l'autocertificazione di agibilità è una procedura che è esistita per brevissimo tempo, ed era contenuta nell'art. 25 del tue, poi abrogato. adesso esiste solo la SCIA per agibilità, che può essere utilizzata anche come fine lavori. comunque a Roma le cila necessitano sempre il fine lavori perché si è ritenuto di rendere obbligatoria la figura del DL.

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    2. Si, approvo quello che ha scritto!! ;)

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  4. Ciao Marco per quanto riguarda il modulo di presentazione della dichiarazione di conformità chi è il dichiarante e chi il responsabile tecnico? il committente il primo e l'idraulico per secondo? grazie mille!

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    1. Buongiorno, è errato se firmo io come architetto responsabile tecnico? Non ho modo immediato di rintracciare chi mi ha fatto la dichirazione di conformità.
      Grazie mille

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    2. si a mio parere è errato: il DM 37/08 non ammette una figura diversa dal responsabile della ditta o dal responsabile tecnico della stessa per assumere tale responsabilità.

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  5. buonasera architetto, per un immobile appena ristrutturato con CILa, di cui ancora non è stata presentata la fine lavori, inserito negli immobili del villaggio olimpico, quindi ante 67, è necessario presentare una SCA parziale? Grazie dell'eventuale risposta

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    1. dipende dal tipo di intervento e se lo stesso è intervenuto sulle condizioni per cui è necessaria l'agibilità.

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    2. Avendo aggiunto un bagno, cambiata la disposizione degli alloggi ed essendo intervenuti sulla coibentazione e infissi, presumo di sì dunque. Grazie

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  6. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    1. immagino che nel caso specifico si possa omettere, comunque chiederei al funzionario al momento del deposito.

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  7. Gentile Architetto, a seguito di frazionamento di un appartamento in due unità tramite unico procedimento edilizio come dovrei procedere a compilare il modulo dell'agibilità? Inserisco entrambe le particelle costituite e pago la reversale oppure dovrei compilare un modello per ciascun immobile effettuando due pagamenti distinti? La ringrazio anticipatamente

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    1. si può valutare se ricorrono le condizioni per presentare una unica agibilità per "singola porzione di edificio", se è possibile dimostrare l'autonomia funzionale. Altrimenti è preferibile presentare due SCIA per "singola unità immobiliare".

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  8. gent.mo Marco,
    nel caso di un locale commerciale in centro storico, privo ovviamente di qualunque certificazione di agibilità salvo quella relativa agli interventi sull'impianto elettrico, come si procede per il certificato di agibilità?
    cordialmente
    AMM

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    1. si procede come per i fabbricati post 34 che non hanno agibilità. lo scoglio più delicato è il collaudo statico.

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  9. Buongiorno,
    Abito in un condominio di 11 appartamenti di nuova costruzione da 4 anni, l'impresa di costruzione nel 2016 ha dichiarato chiuso il cantiere ma non ha richiesto l'abitabilità (solo un appartamento c'è ha , è stata richiesta parziale) manca una dichiarazione di conformità , come possiamo muoverci come condominio ,se possibile , evitando le vie legali?

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  10. Volevo integrare, l'idraulico non rilascia la dichiarazione di conformità perchè non è stato pagato, ma è tutto a norma

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    1. come è stata ottenuta l'agibilità parziale di una unità senza la certificazione dell'idraulico? il deposito dell'agibilità è un obbligo del titolare dell'istanza, ma una volta venduto la responsabilità passa a voi. temo che le vie legali siano inevitabili. analizzerei anche i rogiti per vedere se e come è stata gestita l'assenza dell'agibiltà.

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    2. Per quell'appartamento l'idraulico ha prodotto la certificazione, per gli altri appartamenti non la rilascia perchè ha un credito nei confronti dell'impresa

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    3. a mio parere il rilascio della certificazione non può essere usata come arma di contrattazione: è un obbligo di legge.

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    4. Buogiorno, un chiarimento: come è possibile che si sia ottenuta l' agibilità parziale non essendoci l' abitabilità/agibilità originaria?

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    5. può ottenersi l'agibilità parziale se all'istanza viene allegata tutta la documentazione necessaria per acquisire l'agibilità dell'intero fabbricato, almeno limitatamente alle parti comuni tra cui le strutture portanti.

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  11. Buongiorno,
    ma come si deve caricare questa SCIA per agibilità? Comune di Roma: intervento di ristrutturazione semplicissimo, con cambio distribuzione interna. Ho aperto CILA, ho fatto chiusura lavori ma sul portale SUET privato non mi da possibilità di caricare alcuna SCIA per la'gibilità.
    Mi confermate che va fatta online e non cartacea?

    Grazie

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    1. la scia per l'agibilità è ancora cartacea e si protocolla al dipartimento.

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    2. E' ancora cartacea? E si può protocollare al Municipio o bisogna andare alla sede del dipartimento a Via del Turismo?

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    3. no adesso si trasmette via PEC, dovrebbero esserci le istruzioni sul sito del comune. è opportuno protocollare a parte la documentazione degli impianti, come si faceva prima.

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    4. Grazie! Il problema e' che sul sito del comune c'e' scritto che in caso di invio tramite pec e' necessario che il proprietario firmi digitalmente. Ma se il proprietario non ha la firma digitale non può bastare la firma fatta a mano sui documenti scannerizzati?

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  12. Ciao Marco, ci tengo a contribuire con un'informazione che ho ottenuto di recente a proposito delle responsabilità del tecnico asseverante la relazione tecnica in Scia per agibilità. e' vero che secondo l'art 24 la responsabilità di presentarla correttamente ed entro i tempi è del titolare del procedimento ma, c'è un ma, anche il direttore lavori, in caso di presentazione della pratica in seguito a lavori che prevedono la sua figura, è responsabile anche se non sanzionabile. Il dipartimento ricorre alla necessità di sollevarsi anche autonomamente dall'incarica di direttore lavori anche il giorno stesso della presentazione della fine lavori e così rimettere eventuali responsabilità al titolare del procedimento.
    Mi è accaduto che il committente non volesse espressamente presentare l'agibilità e questa è l'unica procedura da ritenersi corretta nel lazio per non incorrere ad eventuali future responsabilità.
    Ritenevo importante condividerlo con la community.
    Buon lavoro a tutti!

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    1. grazie del contributo: ci rifletterò sopra e nel caso implemento il post.

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  13. Buongiorno,
    sto preparando la mia prima scia per agibilità a Roma con la nuova modulistica per un edificio di nuova costruzione.Rispetto a quanto richiesto negli anni precedenti nel nuovo modulo manca la parte relativa al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ai possibili atti d'obbligo o convenzioni, si parla di aqe (che andrebbe invece allegata al fine lavori) e non di ape, come mai? Non so se allegare o meno questi documenti che non sono nemmeno citati. Grazie molte

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  14. Buonasera architetto e complimenti! vorrei avere un informazione
    Devo presentare un agibilità di un immobile realizzato con licenza del 1973; successivamente è stata rilasciata conc.in sanatoria ai sensi della 47/85( trasformazione del piano s1 in residenziale).Ora sto preparando una scia in alternativa al pdc per la sola chiusura di una finestra. Vorrei sapere, l'agibilità devo presentarla al condono o al dipartimento?? Grazie

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    1. c'è un post specifico su questo argomento, si può trovare cercando i post con tag "agibilità", comunque se un immobile ha avuto trasformazioni successive al condono con titoli edilizi ordinari, l'agibilità si presenta, salvo sempre verifica del caso specifico, al dipartimento.

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    2. Grazie dell'informazione, la presenterò al dipartimento. Per quanto riguarda gli impianti, realizzati nel 1970, basta un autocertificazione della proprietà? Perche guardando sul sito del dipartimento, oltre all'autodichiarazione chiedono anche un "rilievo" di un tecnico abilitato che confermi che l'impianto è a norma!
      Grazie

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    3. gli impianti eseguiti prima della 46/90 di fatto non dovevano sottostare a specifiche norme, dunque dovrebbero poter accogliere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il committente dichiara che gli impianti sono ante 1990. l'impianto elettrico deve comunque avere dei livelli minimi di sicurezza inderogabili. informatevi presso l'ufficio prima di procedere.

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  15. Buongiorno architetto, mi permetto di approfittare delle sue indicazioni e avere un consiglio. Sono un normale cittadino che vorrebbe pagare i diritti di segreteria per una domanda di agibilità attraverso il sito del comune di roma, ho letto le sue indicazioni, ma rimango comunque perplessa sulla modalità. Ho selezionato: "dipartimento e attuazione urbanistica" --> Agibilità sanzioni pecuniarie... --> riesame istanze e finalmente appare la reversale da 150 euro. Tutto giusto? Ma non va a finire in un "cassetto virtuale" diverso? Non vorrei che poi mi tocca ripagarla con il metodo classico. Ho gli estremi della reversale da pagare ma solo per la parte accessoria dei mq in piu' (pagata invece inserendo tra i bollettini pagabili online il numero di bollettino relativo) mentre per questa bisogna fare questo giro stranissimo anche se metterei nelle note il giustificativo corretto. Grazie Cordiali saluti

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    1. se non hanno aggiornato il sistema dall'ultima volta che ho fatto il pagamento, la procedura mi sembra ancora quella giusta. Comunque non fanno questioni: alle perse, chiedono di rifare il pagamento ma non inficiano l'intera procedura solo per questo.

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  16. Buonasera Marco, ieri all'ufficio agibilità hanno caldeggiato la trasmissione della S.C.A. attraverso una Pec.
    Cosa ne pensi?
    Procedo come già si fa in altri comuni (esempio Ariccia) oppure consiglieresti di procedere nell'usuale modo cartaceo?
    Grazie in anticipo della tua risposta.
    arch. Lorenzo Rossi

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    1. ogni comune ha la sua prassi, comunque la legge è chiara nel dire che detti atti possono essere trasmessi anche per via telematica. in che comune ti hanno suggerito questa procedura?

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    2. Scusami davo per scontato che mi riferissi a Roma.

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  17. Mi sembra che si adeguino a quanto si fa già fuori dalla Capitale (vedi Ariccia!).

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    1. è da qualche tempo che non mi capita di dover presentare una SCA a Roma: interessante che consentano l'invio via PEC, anche perché senza pre-istruttoria era una cattiveria obbligare al deposito cartaceo.

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  18. Buonasera Arch. Campagna! Apprezzo tantissimo la sua pagina ed ho anche io un quesito da porle...CILA presentata per diversa distribuzione degli spazi interni (è stato costruita una parete di cartongesso attorno ad una scala a ciocciola di collegamento tra il piano primo e la soffitta). L'immobile non ha il certificato di agibilità, ma scopro che ne è stata fatta richiesta nel 2007 (la domanda risulta essere in lavorazione). Affinchè io possa presentare una SCA relativa al singolo appartamento (agibilità parziale) posso insistere sulla domanda di agibilità in lavorazione presentata nel 2007 con l'obiettivo di ottenere la conclusione della lavorazione della pratica e il rilascio dell'agibilità dell'intero immobile? O, in alternativa, l'unico modo è produrre certificato di collaudo statico e Diri degli impianti da allegare alla SCA? L'immobile è stato costruito nel 2004. La ringrazio in anticipo per la disponibilità.

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    1. secondo me bisogna prima attendere il perfezionamento della domanda del 2007, oppure si ripresenta il tutto come SCA, pagando però la sanzione per decorso dei termini.

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  19. Il perfezionamento della domanda in cosa consiste? Può essere sollecitato? Io avevo in mente di richiedere la visura del fascicolo di agibilità(che risulta essere in lavorazione)successivamente se è possibile chiedere un riesame (non capisco se per chiedere il riesame la pratica debba risultare per forza "archiviata"). In alternativa SCA dopo però aver fatto richiesta di accesso agli atti al genio per l'ottenimento del certificato di collaudo statico, pagando si la sanzione (il fine lavori è stato fatto il 17/09/2019).

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  20. Buongiorno architetto, in fase di compromesso per la vendita del mio appartamento a Roma (Municipio I), sito in edificio ante 1934 sul quale non sono mai state effettuate opere che richiedessero il rilascio di abitabilità/agibilità per l'edificio, gli acquirenti hanno sollevato il tema della mancanza del certificato di agibilità. Il notaio suggeriva di effettuare una SCA di agibilità per l'appartamento, ma avendo letto nel dettaglio i suoi articoli ritengo mancherebbero i presupposti (collaudo statico etc..) per far emettere l'agibilità (formale) dell'intero edificio. Specifico che nell'appartamento sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, ma non di quelli che soggiaciono all'obbligatorietà della SCA entro 15 giorni. Le chiederei gentilmente dove poter rintracciare una indicazione che attesti incontrovertibilmente che gli ante 1934 non sono soggetti a certificazione di agibilità? Grazie mille in anticipo

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    1. di "incontrovertibile" nella legislazione edilizia non c'è niente. se le opere di "ristrutturazione" da voi effettuate non hanno inciso sulle condizioni di "salubrità, igiene, sicurezza, risparmio energetico" allora si potrebbe affermare che non vi è necessità di agibilità. tuttavia una lettura "stretta" dell'indicazione normativa può intendere anche il rifacimento di un intonaco come condizione che incide sulle condizioni di salubrità: dunque si può dire tutto e il contrario di tutto.

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  21. Buonasera Marco, innanzitutto grazie per il tuo blog ormai ottimo riferimento per tutti noi architetti!!!
    Ho un dilemma per un incarico, sto seguendo il completamento di una pratica di agibilità: domanda del costruttore del 2009 (purtroppo incompleta), richiesta di silenzio assenso del 2018, il Comune risponde con una richiesta di integrazione documentale (diri/dico impianti,perizia asseverata, tabella consistenze). Alcuni Condomini non collaborano e quindi non riuscirò a consegnare tutto....
    E' possibile procedere con una Scia per agibilità dei singoli appartamenti interessati e in "regola"?
    Nel caso occorre citare la domanda del 2009 del costruttore?
    Grazie
    Arch. Baron

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    1. il caso andrebbe studiato bene comunque in linea di massima tenderei a pensare che o recuperi il protocollo del 2009 e lo integri, rispondendo all'istanza del comune, oppure si deposita una nuova SCIA per l'agibilità. in questo secondo caso si potrebbe pure pensare di fare una agibilità parziale con gli immobili dei soli condomini "collaborativi" ma nel caso vi suggerirei di mandare una comunicazione ufficiale per far capire alle persone cosa rischiano se non partecipano all'istanza, e quindi scaricarsi dalle responsabilità in caso in cui dovessero decidere di continuare a non collaborare.

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    2. Si certamente lo farà l'Amm. prima di rinunciare, ma trattandosi di Condomini morosi e in causa col condominio dubito si risolverà! Intanto volevo capire se poteva esserci una via d'uscita per gli altri!
      Grazie mille

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  22. Buonasera, è possibile inviare SCA per pec a protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it , moduli allegati o c'è solo la procedura cartacea?

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    1. la legge non vieta di trasmettere i documenti per via telematica, e adesso peraltro non vi è nemmeno possibilità di effettuare il deposito cartaceo.

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    2. Quando una cosa è possibile in Italia non è detto che lo sia a Roma... In molti comuni non è da tempo possibile protocollare pratiche edilizie cartacee. Ho inviato una mail al Dipartimento, ho ricevuto la risposta. Come sappiamo moduli firmati digitalmente, allegati anche semplice .pdf

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  23. "...si conferma la possibilità di inoltro a mezzo PEC, rappresentando che la firma digitale è obbligatoria almeno per il modulo S.C.Ag..."

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  24. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    1. Buongiorno,
      Ho un piccola piccola villetta tipologia a schiera costruita tra il 1992/94 che ho acquistata el 2002 senza agibilità, il costruttore non l'ha mai richiesta, con accesso agli atti presso il genio civile scopro che manca il collaudo statico ma dovrebbe essere presente la RSU ,dovendo ancora visionare personalmente l'incartamento , oltre alla relazione finale quale altro documento devo cercare per poter ottenere l'agibilità che possa sopperire il collaudo statico?

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    2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  25. Mi sono espressa male, volevo dire quale altro documento insieme alla RSU può essere utile per redigere il collaudo statico /idoneità statica da parte del tecnico

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  26. Mi sono espressa male , volevo dire quale altro documento dovrei cercare che possa essere utile al tecnico oltre alla RSU per poter redigere certificato di idoneità statica (collaudo statico postumo)

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    1. io estrarrei l'intero contenuto della posizione di genio civile, perché serve sia il progetto, che i provini, che la relazione. occorrerà comunque fare le prove di carico, se bisogna fare il collaudo da zero.

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  27. Salve Architetto, sto presentando, con grande difficoltà, causa COVID, una scia in sanatoria art. 37 per diversa sagoma di una finestra e una portafinestra esistenti. Alla fine dell'iter per il quale non sarà più necessaria la risposta da parte del municipio in quanto modificata la procedura il 17 luglio, vorrei chiederle se è necessario presentare anche una scia in sanatoria per l'agibilità. Non essendo variati i vani nè la destinazione,ma esclusivamente due aperture esistenti. Grazie della sua disponibilità. Con stima

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    1. se non sono variati i parametri "igienico-sanitari" può non essere necessaria: certo a ben vedere stiamo al limite dell'interpretazione, perché la norma è molto vaga. ma una variazione di prospetto l'avrei fatta in art. 36, così a naso.

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    2. Grazie Architetto, mi hanno scritto proprio i tecnici del comune: Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 ha apportato delle modifiche al DPR 380/01 pertanto per le modifiche di prospetto attualmente è possibile tramite semplice SCIA in accertamento di conformità art. 37.
      Il pagamento della relativa sanzione è determinata ai sensi della D.A.C. n. 44/2011 (€ 2.000,00 - 3.000,00 - 5.000,00 in funzione della SUL dell'U.I.).Quindi potendo usufruire della RE1 in questo caso in quanto è stata modificata, mi evito di attendere i famosi 60 gg. I parametri non sono variati in quanto internamente erano già stati effettuati, tramite DIA nel 2001 tutte le modifiche in merito. Grazie ancora della sua disponibilità di condivisione e buon lavoro

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    3. non ci andrei così allegro, perché è vero che è stata "derubricata" a MS, ma la modifica di prospetto in tale contesto deve rispettare specifici presupposti che vanno dimostrati (e asseverati).

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    4. Grazie, chiederò direttamente ai tecnici quando riuscirò a parlare con loro!
      Grazie ancora dei suggerimenti

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  28. Salve Architetto,
    sto valutando l'acquisto di un appartamento in un fabbricato costruito nel 1963. Non risulta presente il certificato di agibilità. L'agenzia immobiliare ritiene che trattandosi di immobile antecedente al 1967 non vi sia obbligo. L'appartamento è da ristrutturare, variando la disposizione degli spazi interni.
    Le chiedo, in quali rischi potrei incorrere acquistando l'immobile senza certificazione?
    Il notaio potrebbe ritenerlo indispensabile per il rogito? Potrebbe richiedere la stessa cosa il perito della banca per un mutuo?
    A fine lavori, dovrò presentare SCIA per agibilità? E non essendoci altri certificati precedenti, avrei bisogno del collaudo statico e quant’altro necessario previsto?
    Grazie della sua disponibilità

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    1. alcuni fabbricati sono privi del certificato di agibilità, e questo poteva accadere per diversi motivi, sui quali può essere il caso di approfondire. l'agibilità è obbligatoria dal 1934.

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  29. Buongiorno architetto, abbiamo presentato SCIA a fine ottobre, con invio tramite pec, ci dobbiamo aspettare una risposta dal Comune di Roma con relativo numero di protocollazione o possiamo ritenerla accettata?

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    1. si dovrebbe ritenere depositata al momento della ricezione della ricevuta dell'invio della PEC, ma se possibile aspetterei qualche altro giorno che giunga per pec il numero di protocollo.

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  30. Buonasera Architetto, ho letto la guida di presentazione della SCAG, non riesco a capire però se la dichiarazione di conformità degli impianti deve essere semplicemente allegata alla SCAG , o se deve essere protocollata precedentemente presso l'apposito ufficio. La ringrazio in anticipo

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    1. Buongiorno, ho lo stesso dubbio. Come avete risolto?

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    2. il comune di Roma richiede che sia protocollata a parte, come si è sempre fatto con il deposito cartaceo. nel modulo SCIA, poi, una volta ottenuto il protocollo dei depositi impianti, basterà citare i protocolli nell'apposito riquadro.

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    3. Ho fatto lo stesso quesito via mail al dirigente del PUA e mi hanno risposto che e' sufficiente allegare i certificati degli impianti alla SCAG senza necessità di previo deposito. Forse la situazione ora e' cambiata per il covid

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    4. Buongiorno, devo presentare un SCAG a Roma. Qualcuno di voi mi sa dire come fare per protocollare i Certificati impianti e la SCAG? Cartacei al protocollo di viale Civiltà del lavoro o via email? In caso a quale? Grazie per le informazioni che qualcuno spero mi voglia dare.

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    5. Io ho fatto il quesito via mail e mi hanno detto che è sufficiente allegare i certificati via pec, nella stessa mail in cui si allegano i moduli per la SCAG. A quel punto viene protocollato tutto insieme: moduli e certificati di impianti allegati.

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    6. Grazie Maria. Compreso quindi anche la reversale del pagamento? Gentilissima e velocissima!

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    7. Si certo, la reversale si può pagare online (generando la causale riesame) e poi si può allegare la ricevuta di avvenuto pagamento tutto nello stesso documento da mandare tramite pec.

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    8. confermo che si può attualmente inviare tutto via PEC; per quanto riguarda gli impianti, a me dissero che era preferibile depositarli con PEC separate, per poi citare solo i singoli protocolli nella SCAG. tuttavia, per una questione squisitamente normativa, non può essere impedito un invio unico, a mio parere; anzi sotto certi aspetti sarebbe anche preferibile.

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    9. Mi hanno risposto dall'ufficio agibilità di Roma. le dichiarazioni di conformità possono essere inviate preventivamnete al D.M. 37/2008 oppure allegate direttamente alla SCAg, la PEC è la stessa protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it.

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    10. grazie del feedback, è una notizia utile.

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  31. Buonasera architetto,
    come crede sia corretto procedere per la chiusura di una SCIA per manutenzione straordinaria su parti comuni di edificio condominiale (rifacimento della facciata)? Potrebbe bastare una dichiarazione di fine lavori con collaudo amministrativo del tecnico? se si, quale modulistica utilizzare?
    Grazie.

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  32. Buongiorno Architetto, sono una collega che sta affrontando la sua prima scia per agibilità parziale. Ho guardato il video guida del comune di Roma sulla compilazione del modello scia, questo: https://www.youtube.com/watch?v=WZOT_syeIZI&list=PLf2YycBnUlMcMrhzKHL4AYAL6l77V_ZOc&index=3
    e mi è sorto un grosso dubbio. L'unità immobiliare che ho frazionato ha la licenza di abitabilità del 1952; al minuto 1:49 del video il tecnico dice che "in assenza di certificato di agibilità, devono essere dichiarate tutti i titoli edilizi dall'originario, sanatorie, dia, cila ecc.", salvo poi al minuto 3:50 dire , cito testualmente: "...successivamente alla dichiarazione di tutti i titoli edilizi, ribadisco a seguito di modifica, quindi tutto ciò che è successivo dopo il certificato di agibilità, in assenza di certificato di agibilità, deve essere dichiarata la legittimità, il titolo edilizio originario, e a seguire tutto ciò che ha comportato variazioni con interventi successivi." insomma alla fine risulta poco chiaro se devo o meno dichiarare tutti i titoli visto che ho la licenza originaria del palazzo. (che immagino dovrò allegare anche se non c'è scritto da nessuna parte.). Grazie per il lavoro svolto

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    1. se non c'è l'originaria agibilità, la verifica della legittimità deve ricomprendere anche l'originario titolo: dovrebbe essere questo il senso dei passaggi estratti.

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  33. Buonasera architetto, grazie per il suo blog che è sempre un riferimento utile!
    Ho presentato una Scia a sanatoria per una finestra trasformata in porta finestra, ho chiuso la scia e la variazione catastale. Ora il nuovo acquirente ha chiesto al mio cliente l' agibilità per la pratica del mutuo. L' immobile come l' intero fabbricato è privo di agibilità e quindi mi sto occupando della scia parziale per l' immobile oggetto di scia a sanatoria.
    Ora mi sorge un dubbio è necessario fare la certificazione degli impianti presenti nell' immobile anche se l' intervento a sanatoria non ha previsto nessuna modifica degli stessi?
    Perchè l' immobile comunque non avendo l' agibilità non ha gli impianti certificati.
    Secondo lei com' è giusto muoversi?
    Grazie per la disponibilità

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    1. va comunque prodotta la documentazione che attesta la corretta realizzazione degli impianti, anche fornendo precedenti documenti se nel frattempo gli impianti non sono stati modificati, ovvero facendo le dichiarazioni di rispondenza in quei casi in cui la norma lo consente.

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    2. Grazie mille architetto. Buonasera

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  34. Salve architetto Campagna, sono alle prese con una richiesta di agibilità parziale per un appartamento inserito in un edificio costruito ante 1934 (quindi senza agibilità), che ha ottenuto una sanatoria per l'aggiunta di un balcone senza ottenere agibilità dall'ufficio condono e che l'anno scorso è stato oggetto di CILA in sanatoria. Nel video e nella guida del comune di Roma, se ho capito bene, si prescrive la perizia statica e tutta una serie di certificazioni di tutto l'immobile, secondo lei esistono altre strade per ottenere l'agibilità parziale? Grazie per le sue preziose indicazioni.

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    1. non mi sembra possibile aggirare la necessità di acquisire i documenti relativi agli impianti condominiali.

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    2. Grazie architetto, se può servire ulteriore conferma, anche dall'ufficio fattibilità mi hanno confermato che anche per l'agibilità parziale di un appartamento inserito in un edificio ante 1934 che non ha la certificazione di agibilità serve tutta la documentazione compresa la perizia statica.

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  35. Buonasera, ho presentato una segnalazione certificata di agibilità parziale il 21/11/2019 per un appartamento sito in un condominio dotato di proprio certificato di agibilità del 1957. Oggi è pervenuta alla mia cliente una richiesta dal PAU con la quale si invita a far pervenire entro 30 giorni la "copia di fine lavori del titolo autorizzativo originario di legittimità della preesistenza".
    Non è chiaro se si intende la fine lavori dell'intervento eseguito sull'appartamento, per il quale è stata prodotta la Scag ho la fine lavori dell'intervento di costruzione del condominio. Del condominio ho solo l'agibilità del 1957 ma non la comunicazione di fine lavori.
    Lei cosa ne pensa? Grazie

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  36. Salve Architetto, sto redigendo una scia per l'agibilità di un appartamento facente parte di un condominio costruito alla fine degli anni '90 a cui, a suo tempo, non è stata rilasciata l'agibilità. Qui i miei dubbi: è possibile redigere l'agibilità solo per la singola unita immobiliare? Le Diri riguardanti gli impianti dell'appartamento che verranno redatti dovranno essere depositate prima di indicarle all'interno del modulo della Scia per l'agibilità? Se si, dove? Le Diri dovranno riguardare tutti gli impianti (elettrico, gas, acqua)? Grazie

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    1. come scritto nel post ma anche altrove nel mio blog, è possibile presentare agibilità per una singola unità, in questi casi, ma è necessario verificare la legittimità di tutte le parti comuni dell'edificio, nonché acquisire la documentazione inerente gli impianti e la struttura del fabbricato, insomma tutti i documenti che sarebbero necessari per presentare l'agibilità per l'intero stabile, esclusi quelli relativi alle altre unità private.

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  37. Buon pomeriggio Marco, ti ringrazio per tutte le info che in questi anni mi hai dato, chiarendo moltissimi dei dubbi!Davvero non so come farei senza il tuo blog!
    Detto questo, perdona in anticipo la domanda: per una agibilità parziale di un appartamento per il quale ho presentato una SCIA (modifica prospetti) appartenente ad un condominio, avente certificato di abitabilità del 1967, è obbligatorio il deposito delle Di.co degli impianti? Pensavo solo di allegarle le Di.co perchè avevo letto che sotto una certa potenza e caratteristiche non fosse necessario. Dove trovo questa prescrizione? Grazie mille!

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    1. le dichiarazioni di conformità sono sempre obbligatorie; alcuni impianti, oltre alla di.co., necessitano anche del progetto d'impianto.

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  38. Gentile Marco,
    come sempre per trovere delle risposte utilizzo moltissimo il tuo blog. E' una fonte inesauribile.
    Ti chiedo un consiglio su come posso operare per una SCIA di agibilità. Un mio amico, ha un seminterrato in un edificio del '30, l'edificio ha un certificato di agibilità ad esclusione del seminterrato. Presso il seminterrato sono state presentate due pratiche edilizie una nel '90 per cambio di destinazione d'uso da abitativo a ufficio, e successivamente nel 2005 per altro cambio di destinazione d'uso da ufficio a abitativo.
    Ora facendo seguito all'ultima pratica a tuo avvisio posso presentare la SCIA per abitabilità? Vale l'ultimo titolo edilizio? A cosa devo fare attenzione?
    Grazie mille per i tuoi consigli

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    1. se la legittimità edilizia è continua nel tempo, puoi presentare oggi l'agibilità, ma devi fare attenzione alla documentazione che è necessario integrare, tenendo conto della domanda originaria.

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  39. Buonasera Architetto, una domanda. Nella parte relativa agli impianti (Sezione B, Punto 1) nella colonna relativa al documento già depositato in Comune, l'indicazione di "PG" sta per "protocollo generale" e quindi va indicato il protocollo di trasmissione ?

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    1. gli impianti per prassi andrebbero protocollati a parte, ciascuno con un proprio protocollo: dunque nella colonna "PG" che sta per "protocollo generale" va messo il riferimento di ciascun deposito. comunque, la legge sul punto non obbliga a tale distinzione, dunque non è contestabile un deposito SCAG in cui gli impianti siano direttamente allegati con il medesimo invio; nel caso in cui si procede via PEC, però, dividere i protocolli di invio può aiutare ad alleggerire il peso dei messaggi di posta certificata.

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  40. Buongiorno,
    vorrei sapere se dopo cila per divisione di un sottotetto non abitabile, (h max 2.40 h min 0.37) che non ha impianti e pavimento al rustico, è comunque necessaria SCAGI (per futura vendita)
    La divisione è effettuata tramite un semplice tramezzo che divide a metà il locale.
    In caso affermativo, è necessario presentare anche l'adattabilità relativa all'ex legge 13/89?i locali sono raggiungibili tramite ascensore fino al piano precedente e successivamente tramite scala.

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  41. Buongiorno Architetto,
    alla fine di novembre ho protocollato via Pec una scia per l'agibilità di un edificio di nuova costruzione. Poichè la fine lavori era stata protocollata vari mesi prima dovrebbe arrivare ai proprietari una multa, ma ancora non è pervenuta. Le mie domande sono due:
    - dovrei telefonare all'ufficio agibilità e chiedere come mai tale multa non sia stata ancora notificata?
    - dopo quanto tempo si può considerare valida l'agibilità? Che io sappia non viene mandata alcuna ricevuta eccetto il numero di protocollo dell'avvenuta consegna...ma ciò si può ritenere un ceritificato di agibilità? La ringrazio.

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  42. Buonasera Architetto, ho presentato una cila per un'unità immobiliare all'interno di un condokminio con agibilità e dovrò presentare una Scia per agibilità. Dato che non ho ancora chiuso i lavori sembra dal tuo post che il deposito degli impianti non lo debba fare allegandoli alla CILA tramite SUET ma inviarli via PEC al PAU?
    Inoltre l'Amministratore non mi stà fornendo le certificazioni degli impianti condominiali... cosa faccio a riguardo? e' sufficiente allegare le numerose pec di richiesta ? ti ringrazio per la tua disponibilità

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    1. le certificazioni degli impianti attualmente vanno depositate al PAU nell'ambito del deposito di una SCAg.

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  43. Buonasera Architetto, grazie per i suoi preziosi consigli. Devo presentare la mia prima SCAg parziale di un appartamento. Ho alcune domande da porle. La pratica va inviata via PEC al PAU? È necessario che anche il proprietario firmi digitalmente il modulo da inviare? L'appartamento è all'interno di un condominio e ho un dubbio sui documenti da allegare per quanto riguarda le parti comuni. All'amministratore ho richiesto:
    Certificato di abitabilità, certificato messa a terra impianto elettrico, verifica ascensore dello stabile, allaccio in fogna. Occorre altro? Grazie la disponibilità

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    1. se è già presente l'agibilità originaria del fabbricato, è sufficiente verificare che le successive trasformazioni degli impianti condominiali siano state fatte correttamente. bisogna però estendere anche alle parti comuni la (ri)verifica della legittimità, perché la tua dichiarazione si estende anche a quelle. per ora il deposito è sempre via PEC, a meno che non abbiano diramato nuove disposizioni di cui non sono a conoscenza.

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  44. Per gli immobili in cui il rilascio della licenza edilizia era subordinata ad un atto d'obbligo, era necessario anche il rispetto di quanto stipulato. E' vero che con circolare del 2018 il DPAU, in virtù della semplificazione degli adempimenti amministrativi, gli atti d'obbligo sono superati? Grazie

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    1. andando a memoria, mi sembra che la circolare del PAU del 2018 indica che gli atti d'obbligo possono essere superati se, ad oggi, esistono norme o regolamenti che consentono espressamente degli interventi in contrasto con l'atto d'obbligo (ad esempio, un recupero sottotetti su spazi originariamente vincolati all'uso servizi), ma non che gli stessi debbano ritenersi non più validi a prescindere, anche perché spesso riguardano il rispetto degli standard urbanistici che, se applicati all'epoca, sono il presupposto su cui si fonda l'originario titolo abilitativo.

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  45. Gentilissimo Arch. Campagna buonasera. Avevo iniziato a preparare prima della pandemia una SCAG per un condominio per il quale è stata richiesta già l'agibilità nel 2004 ma che si è bloccata nel 2006 (i motivi non si possono sapere purtroppo anche se dalla documentazione reperita mi sembrava ci fosse tanto materiale per poterla chiudere). Il Dipartimento, dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto per cercare di comunicare con loro durante il periodo pandemico mi ha indicato la strada da percorrere telefonicamente solo qualche mese fa. Mi hanno detto che posso presentare una SCAG per l'intero condominio ma solo se i singoli appartamenti non hanno subito interventi post titolo abitativo originario. Ad oggi teoricamente potrei attestare l'agibilità con una pratica solo per 12 appartamenti su 20 totali. I restanti 8 appartamenti, a seguito di CILA presentate o comunque con difformità interne non ancora sanate dovrebbero presentarla per conto loro come parziale, pagando le sanzioni previste. Mi chiedo: se la domanda originaria del 2004 è stata "fermata" ed io ancora non ho presentato la SCAG, gli 8 appartamenti non regolari devono aspettare che io protocolli quella generale o possono viaggiare ognuno per conto loro?

    La SCAG è entrata in vigore nel 2016 (se non erro) ma per dei lavori di ristrutturazione eseguiti regolarmente con una CILA del 2011 il proprietario eventualmente come si sarebbe dovuto comportare?

    Chiedo scusa ... spero di essere stato chiaro. Approfitto per ringraziarla per il webinar sui vincoli che ho avuto il piacere di seguire qualche mese fa

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    1. Se le modifiche fatte successivamente al titolo originario sono tutte legittime non vedo perché non si possa presentare oggi una scag complessiva allegando o citando anche i singoli titoli abilitativi delle varie uiu e documentazione relativa agli impianti

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    2. E' quello che ho chiesto anche io. Hanno risposto che essendoci le famose sanzioni, se presenti la SCAG dopo i canonici 15 giorni, devono richiedere la multa al diretto interessato. A lei o a qualche collega che frequenta il blog è mai capitata una casistica del genere? Non vorrei comunicare una cosa non certa al condominio -____-

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    3. Confermo che da questo punto di vista è come hanno detto: la sanzione si calcola dai titoli passati, se ve ne sono stati dopo il rilascio della prima agibilità

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    4. Si ... ma il problema è che la prima agibilità (2004) è stata presentata e successivamente sospesa, quindi di fatto non è stata mai attestata. Questo è il motivo per cui mi hanno detto di presentarne una nuova, collegandola alla vecchia e per il quale ho proposto il quesito sia a loro che qui sul blog.

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  46. Buonasera Marco , sto redigendo una scia per l'agibilità di un appartamento facente parte di un condominio del 1970 che è in possesso dell'agibilità. L'appartamento con la mia ristrutturazione ha tutti i documenti (elettrico idrico, energetico) ma il fabbricato nel suo insieme non ha la messa a norma dell'impianto elettrico ( dovrà essere fatto a settembre). Posso presentare ugualmente l'agibilità visto che ho il documento originario (agibilità) del fabbricato oppure questa cosa mi vincola? grazie

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    1. potresti valutare di chiedere all'amministratore questi documenti anche con una richiesta via PEC e se non ti risponde dopo un tempo ragionevole, trasmettere comunque l'agibilità allegando le tue richieste inevase. attenzione però perché nel caso l'ufficio scriverà che non gli va bene, ma scriverà anche all'amministratore e non solamente a te.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.