La legge regionale 30 luglio 2025 n°12 ha apportato diverse innovazioni a varie norme regionali: talvolta, queste innovazioni hanno prodotto vere e proprie nuove disposizioni, prima del tutto assenti, come quella oggetto del presente post: la possibilità di recupero dei locali interrati o piani terra.
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Indice dei Contenuti
La norma è stata introdotta nella legislazione regionale grazie alla L.R. 12/2025 la cui gestazione è durata oltre un anno. Si tratta di una legge che ha introdotto molte novità in ordine sparso su tutto il complesso delle norme regionali e che ne ha profondamente innovate alcune (per esempio rigenerazione urbana e sottotetti): nel caso specifico di questo post, le disposizioni non vengono inserite in nessuna specifica norma, in quanto è lo stesso art. 25 della L. R. 12/2025 che ne contiene la disciplina. In calce a questo post trovate il testo completo dell'articolo che qui trovate commentato.
E'scontato ma è bene specificare che i contenuti descritti nel presente post si applicano esclusivamente ai comuni che si trovano all'interno del territorio della Regione Lazio.
finalità del recupero dei locali interrati
destinazioni d'uso ammesse
- residenziale;
- turistico-ricettivo, da intendersi implicitamente esteso sia alle attività extralberghiere, sia agli alberghi;
- direzionale, ovvero uffici privati;
- commerciale;
- produttivo.
a quali locali si applica?
- volumi interrati, ovvero quelli in cui la quota del pavimento e del soffitto si trovano entrambe ad un livello inferiore rispetto alla quota del terreno. per quota del terreno deve intendersi il piano di campagna di progetto, e comunque suggerisco di fare riferimento alle 42 definizioni uniformi;
- volumi seminterrati, ovvero quelli in cui la quota di pavimento è al di sotto del piano di campagna, ma quella del soffitto invece si trova al di sopra (non vengono stabilite percentuali di interramento minime, dunque virtualmente qualunque locale anche parzialmente fuori terra è seminterrato);
- volumi a livello terra, quelli in cui il pavimento si trova allo stesso livello del piano di campagna, oppure superiore.
quanto costa in termini di oneri concessori?
le deroghe alle altezze
- metri netti 2,40 per ambienti destinati a residenza o destinazioni affini quali direzionale e turistico-ricettivo;
- metri netti 3,00 per locali commerciali
le condizioni per il recupero
casi di esclusione
- i locali posti in aree a rischio idrogeologico, anche se non viene indicato i livelli di rischio o di pericolosità che determinano l'esclusione; ad esempio a Roma ampie parti del rione Prati sono a rischio R2, un rischio moderatamente basso in cui non sono previste prescrizioni edilizie dirette, ma si tratta pur sempre di un area a rischio: sarebbe importante che la regione chiarisca quanto prima l'effettivo ambito di questa esclusione facendo riferimento ai livelli di rischio o specificando chiaramente che si applica a qualunque livello di rischio compreso l'R2;
- i locali facenti parte di edifici in cui sono già presenti otto o più unità immobiliari a destinazione residenziale. Evidentemente il legislatore vuole evitare che la legge possa essere applicata per finalità speculative in zone in cui l'edilizia presenta già una elevata densità edilizia, anche se il parametro del numero delle unità che compone il fabbricato non sarebbe adatto a tale valutazione. Sono esclusi i fabbricati dell'ATER. questa disposizione limita fortemente l'applicazione della norma nei quartieri consolidati di Roma, in quanto la maggior parte dei fabbricati residenziali ha più di otto unità immobiliari, ma con moltissime eccezioni soprattutto nelle zone di completamento o che avrebbero bisogno di ristrutturazione urbanistica. è curioso ma essenziale notare che tale esclusione si applica indipendentemente dalla destinazione che si intende dare al locale recuperato;
- gli immobili che ricadono nelle zone E (rurali) con l'eccezione di immobili pertinenziali o accessori che non siano legati ad aziende agricole attive: dunque la norma è applicabile ad esempio ad un box auto pertinenza di una unità residenziale non connessa ad una attività agricola;
- in zona A la norma non può essere attuata per il recupero di locali che non siano ad attività residenziale, se ci si trova in un comune con più di 150.000 abitanti (di fatto, nella Regione tale requisito appartiene solo a Roma dunque si tratta di una norma ad hoc);
- altresì, però, sempre in zona A e sempre per città con popolazione superiore a 150.000 abitanti (cioè sempre solo Roma), il recupero a fini abitativi non è possibile se la destinazione originaria del locale è quella commerciale.
il testo della legge
Art. 25 L.R. 12/2025 (Disposizioni in materia di recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)
1. Al fine di contenere il consumo del suolo, favorire politiche abitative volte all’efficientamento energetico degli edifici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera e sostenere i territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociale ed economico, il presente articolo promuove il recupero dei volumi interrati, seminterrati e a livello terra ad uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, direzionale e commerciale.
il comma 1 descrive le finalità della norma che sono necessarie per attivarne il carattere di derogatorietà degli strumenti urbanistici. La norma è direttamente applicabile già da oggi, non prevede recepimenti comunali né tempistiche di sospensione termini per l'adozione.
2. Ai fini del presente articolo si definiscono: a) volume interrato, il volume il cui pavimento e soffitto si trovano a una quota inferiore a quella del terreno; b) volume seminterrato, il volume il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno; c) volume a livello terra, il volume il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza.
3. È consentito il recupero dei locali interrati a condizione che questi, anche attraverso opere di sbancamento, garantiscano sufficienti condizioni di illuminazione e areazione.
la prescrizione è tanto vaga quanto generica: non sono consentite deroghe ai rapporti aeroilluminanti, dunque le finestre dovranno essere dimensionate come da normativa vigente, ovvero non solo il rapporto di 1/8 nelle destinazioni residenziali, ma anche il fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% che nei contesti urbanizzati può essre un limite implicito alla realizzazione degli interventi.
4. Il recupero è sempre ammesso, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici comunali generali e dei regolamenti edilizi. Il recupero non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato.
5. L’intervento di recupero è da ricondurre agli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo, comportando la corresponsione del versamento del contributo di costruzione stabilito all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune in relazione alla nuova destinazione d’uso conseguita con l’attuazione dell’intervento edilizio; tale contributo non è previsto per gli edifici di proprietà dei comuni e per quelli delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). Gli interventi sono, inoltre, assoggettati al pagamento del contributo straordinario pari al 50 per cento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001; i comuni, nell’ambito della propria autonomia, destinano preferibilmente le somme del contributo straordinario alla promozione di studi e interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Qualora gli interventi di cui al presente articolo e siano attinenti alla prima casa, è riconosciuta una riduzione del 20 per cento del contributo di costruzione e la facoltà ai comuni di consentire una ulteriore riduzione fino ad un massimo del 30 per cento del contributo di costruzione, previa deliberazione del consiglio comunale. È altresì riconosciuta una riduzione del contributo di costruzione pari al 50 per cento per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e pari al 30 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15 mila abitanti per i cambi di destinazione d’uso da non residenziale a commerciale.
l'intervento è soggetto ad onerosità base, più una ulteriore onerosità straordinaria calcolata come era previsto nel vecchio piano casa
6. È consentito il recupero dei volumi, anche accessori, a livello terra, seminterrati e interrati esistenti o assentiti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che il fabbricato principale fosse originariamente munito di titolo abilitativo legittimo o legittimato. Il recupero è subordinato, altresì, alla condizione che l’edificio principale sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria o da sistemi alternativi conformi alla normativa vigente.
non è ben chiaro cosa si intenda per "sistemi alternativi conformati": forse giusto al pozzo nero per le fogne.
7. Le opere di recupero sono eseguite nel rispetto di tutte le prescrizioni tecnico costruttive e igienico-sanitarie vigenti; tali opere devono garantire la sicurezza idraulica, asseverata da una relazione di compatibilità idraulica nei confronti dei rischi di alluvione e allagamento, esondazioni corsi d’acqua naturali e artificiali e allagamenti dovuti all’insufficienza dei sistemi di drenaggio, redatta da un tecnico abilitato.
come già commentato, questo passaggio rischia di tradursi in valutazioni teniche complesse e costose, nonché esporre il tecnico ad eccessive responsabilità.
8. Le altezze minime interne nette, che possono essere raggiunte anche con opere edilizie che comportano l’abbassamento del solaio di calpestio dei vani e dei locali da recuperare, a condizione che tali opere non incidano negativamente sulla statica dell’edificio e rispettino tutte le norme in materia di statica delle costruzioni in conformità con le indicazioni e prescrizioni della Parte II del d.p.r. 380/2001, fatte salve le prescrizioni di cui all’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono determinate in: a) 2,40 mi per locali destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico ricettive; b) 3,00 mi per locali con destinazione commerciale.
9. Esclusivamente per i locali accessori, di servizio o con destinazione commerciale o direzionale, è sempre consentito il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale.
10. L’intervento di recupero deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modifiche.
questa sopra citata è la norma per la protezione all'esposizione da gas radon
11. L’intervento di recupero, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), deve prevedere il reperimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.
una frase analoga compare nella L. 13/2009 sul recupero a fini abitativi dei sottotetti: da un lato ciò è stato interpretato che la norma implicitamente ammette la deroga ai limiti del DM 1444 e, dall'altra, che solo in questo caso è dovuta la monetizzazione.
12. Il progetto di recupero deve prevedere interventi di isolamento termico nonché, ove possibile, interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia). Al progetto trovano, altresì, applicazione le eventuali ulteriori prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico previste dalla normativa statale.
13. Gli interventi di recupero sono subordinati, con esclusione degli immobili per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà del comune o delle ATER, all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali; qualora venga comprovata l’impossibilità di dotarsi di parcheggi pertinenziali, è possibile ricorrere alla monetizzazione in base ai parametri e alle modalità stabilite dai singoli comuni. Laddove i comuni non abbiano determinato parametri e modalità di monetizzazione, la stessa avverrà in funzione dei costi correnti di esproprio dell’area su cui insiste l’edificio oggetto di intervento. Sono esclusi dal reperimento di aree a parcheggio pertinenziali gli interventi di recupero ai fini abitativi, fino a 28 metri quadrati di superficie netta, di locali direttamente collegati con l’immobile principale. Nel caso in cui si attua il recupero a fini residenziali di un locale garage, inizialmente computato ai fini della dotazione di parcheggi pertinenziali, il titolare della richiesta dovrà obbligatoriamente reperire la stessa superficie oggetto di mutamento da destinare a parcheggio, senza possibilità di ricorrere alla monetizzazione. Ove il recupero riguardi destinazioni commerciali, dovranno essere rispettate le dotazioni minime previste dalla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche e dal relativo regolamento di attuazione.
in analogia ad altre norme regionali, quali la rigenerazione urbana, viene consentito di poter monetizzare gli standard urbanistici non reperibli. Non vengono posti limiti alle superfici monetizzabili. La norma indica che essa è applicabile anche ai locali che sono destinati ad autorimessa pertinenziale (a differenza della precedente norma del piano casa che lo escludeva a prescindere) ma in questo caso occorre reperire, senza possibilità di monetizzazione, la stessa superficie a compensazione. ciò è del tutto logico, perché si tratta di superfici a standard urbanistico e dunque sono immobili che perseguono specifici interessi pubblici che non possono essere semplicemente soppressi senza compensazione. è curioso però che questa limitazione si applica solo se la finalità del recupero è verso l'uso residenziale, con esclusione delle altre destinazioni: anche questo sembra un passaggio in odore di incostituzionalità.
dal comma 14 deriva, fra le altre, l'importanza di chiudere correttamente le pratiche autorizzative con certificati di collaudo e con tutta la documentazione che ne consegue.
15. I volumi recuperati in applicazione del presente articolo non possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al certificato di ultimazione dei lavori.
attenzione a questa prescrizione, soprattutto in caso di compravendita e, anche qui, attenzione a concludere correttamente il titolo edilizio nei tempi previsti dalla legge e allegando la dovuta documentazione.
16. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo:
dal combinato disposto dalle prescrizioni delle lettere d) ed e), nelle zone A di fatto è ammesso il solo recupero per fini residenziali, ammesso che l'immobile non abbia destinazione originaria a commerciale nel qual caso l'intervento è inibito del tutto. la destinazione originaria a parere di chi scrive deve essere determinata con le procedure ed i documenti di cui all'art. 9-bis comma 1-bis DPR 380/01.
17. I comuni, mediante apposita deliberazione consiliare, possono disporre l’aggiornamento degli ambiti di esclusione di cui al comma 16 a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché di specifici studi di compatibilità geologica e idrogeologica locale.
18. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla direzione regionale competente i dati, riferiti all’anno precedente, relativi ai volumi a livello terra, seminterrato e interrato recuperati, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d’uso insediate, mediante apposita modulistica predisposta dagli uffici regionali.
19. Con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente: a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei volumi a livello terra, seminterrato e interrato; b) l’indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati dagli interventi; c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi del comma 16; d) l’indicazione del numero complessivo delle unità immobiliari autonomamente fruibili generate.
20. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto.
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