sabato 27 dicembre 2025

regolamento igiene Roma

regolamento di igiene di Roma Capitale

In questo post viene riprodotto il testo del vigente Regolamento di Igiene di Roma Capitale, la cui stesura risale alla seconda metà degli anni venti (approvato poi con deliberazione del Governatorato 7395/1932), con (pochissime) aggiunte e modifiche intervenute prevalentemente negli anni sessanta ed una ultima avvenuta nel 2019. La risalenza del testo ad ormai quasi un secolo da oggi si percepisce anche da alcuni termini che ad oggi possono risultare obsoleti, inadeguati o addirittura sconvenienti ("esalazioni fetide", "materie dei cessi") ma sono stati volutamente lasciati nel testo in quanto parole facenti parte del testo nativo tuttora in vigore.

Immagine che rappresenta come probabilmente era composto
un originario modulo per il rilascio dell'abitabilità
usato negli anni '20 del novecento a Roma. Immagine AI generata
partendo da una riproduzione di un documento reale


Oltre al testo, vengono riportati, con colore del testo ed impaginazione differente come questa, dei miei commenti ed appunti.

Il testo riproduce solo i primi 111 articoli del regolamento, che complessivamente si compone di varie centinaia di articoli, in quanto qui ci si è focalizzati su quelli che hanno a che fare principalmente con l'attività edilizia.

Il presente testo naturalmente non ha alcun valore legale e non può essere considerato un testo ufficiale: vi si faccia riferimento per solo approfondimento, studio o per cultura personale ed in ogni caso a proprio rischio e pericolo!

Il regolamento di igiene qui riprodotto sostituì un testo precedentemente già in vigore. Vi sono motivi per ritenere che il regolamento d'igiene precedente non fosse molto diverso da questo, ma sinceramente nelle mie ricerche non mi sono finora mai dovuto imbattere in questo precedente documento. Sicuramente, la redazione di questo nuovo testo ha richiesto diversi anni e ritengo che la maggior parte delle disposizioni poi tradotte nel testo approvato nel 1932 siano state scritte prevalentemente tra il 1925 ed il 1927. Le regole igienico-sanitarie all'epoca già dovevano rispettare le disposizioni delle Istruzioni Ministeriali del 1896.

TITOLO I – IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO


Capo I – Igiene del suolo


Art. 1. —  In tutto il territorio del Comune, le aree scoperte entro i fabbricati, o interposte ad esse, come pure le strade praticabili, sia private che consorziali, debbono essere, a cura dei proprietari od amministratori, tenute sgombre da immondizie, da sostanze decomponibili e da rifiuti di ogni genere, come pure da materiali di costruzione o di demolizione, i quali possano ostacolare il libero deflusso delle acque pluviali.

Art. 2. —  È vietato il gettito di rifiuti o di immondizie dalle finestre o dai vani prospicienti cortili ed aree scoperte, come pure è vietato deporre i rifiuti delle abitazioni e le immondizie sulle pubbliche vie, nelle attinenze delle case o sui terreni pubblici e privati, sia nella città che nel suburbio. 
In strade praticabili, sia private che consorziali, debbono essere, a ciò destinati, uno o più recipienti metallici coperti, per raccogliere i materiali di rifiuto ed i prodotti della spazzatura delle scale, dei cortili e delle loro attinenze. 
I recipienti dovranno essere quotidianamente sgombrati per cura dei proprietari. Lo spazzamento dei cortili, delle aree scoperte e dei locali pubblici dovrà eseguirsi previo innaffiamento. 
La spazzatura delle rivendite e degli esercizi in genere dovrà essere eseguita prima dell'apertura al pubblico o dopo la chiusura.

Art. 3. —  I rifiuti solidi urbani interni devono essere tenuti in recipienti coperti, costruiti con materiale che ne consenta la pulizia, sia all'interno che all'esterno, aventi chiusura a mezzo di coperchio idoneo, esclusa ogni copertura fatta con mezzi occasionali. Gli utenti del Servizio di Nettezza urbana devono dimostrare a richiesta del personale di vigilanza, il possesso di tali recipienti.

Art. 3-bis. —  Ferme restando per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, le norme dell'art. 33-bis del Regolamento Edilizio, è fatto obbligo al proprietario o ai proprietari di edifici a qualunque uso destinati, di riservare, negli edifici stessi, uno o più spazi idonei al deposito di tutti i rifiuti solidi. Detti spazi oltre che essere rispondenti a criteri d'ordine igienico, dovranno trovarsi nelle immediate vicinanze dell'accesso alla pubblica via. Negli spazi di cui sopra deve essere installato un adeguato numero di contenitori costituiti da supporti con coperchio incernierato, capaci di sostenere idonei sacchi collettivi di plastica «a perdere». Detti contenitori devono corrispondere a modelli preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale, ed essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza. I sacchi collettivi, salvo il momento dell'uso, debbono essere costantemente chiusi con l'apposito coperchio.

questo è l'articolo in base al quale gli edifici costruiti negli anni sessanta, settanta ed ottanta sono dotati di spazi al piano terra dedicati al posizionamento dei cassonetti di raccolta condominiale. Più di recente, la regolamentazione è cambiata  


Art. 3-ter. —  I singoli utenti del Servizio di N.U. (nettezza urbana) devono quotidianamente effettuare il travaso dei rifiuti dal recipiente individuale al contenitore collettivo sopra descritto, in tempo utile per il prelievo da parte degli addetti al servizio, ed evitando ogni dispersione. È fatto divieto agli utenti di introdurre nel contenitore collettivo oggetti che per il loro volume creino eccessivo ingombro, e che per la loro natura possano provocare la rottura del sacco. Eguale divieto è fatto per i rifiuti liquidi e semi-liquidi. I materiali solidi che non possono essere immessi nel contenitore collettivo devono essere trasportati a cura degli interessati agli scarichi pubblici previsti dall'art. 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.,

Art. 3-quater. —  Negli edifici in cui, a giudizio dell'amministrazione, manchi ogni possibilità di provvedere al deposito collettivo dei rifiuti con le modalità sopra indicate, potrà essere consentito - a domanda degli interessati - il ritiro singolo di sacchi individuali a perdere, da depositarsi, chiusi con idonea legatura sui pianerottoli a lato dei rispettivi ingressi, in tempo utile per il ritiro da parte del Servizio di N.U.

Art. 3-quinquies.—  Gli utenti del Servizio di N.U. che producono rifiuti in quantità eccezionali - come si verifica nel caso di comunità, alberghi, ristoranti, negozi di generi alimentari, di frutta, magazzini, laboratori, ecc. - hanno l'obbligo, salvo deroghe autorizzate in via eccezionale dall'Ufficiale sanitario per singole utenze, di depositare direttamente i rifiuti in contenitori del tipo descritto al secondo comma dell'art. 3-bis. Tali contenitori devono essere distinti da quelli utilizzati per l'edificio di civile abitazione nel quale eventualmente gli utenti medesimi abbiano sede. Eguale obbligo hanno i banchisti dei mercati, i gestori di chioschi nonché i rivenditori ambulanti con banco nei mercati coperti o scoperti, o con carrettino nelle soste consentite. Tali operatori devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi stessi occupato e le immediate vicinanze e, una volta riempiti e chiusi con idonea legatura i sacchi a perdere, devono depositarli in prossimità del chiosco e del luogo occupato dal banco in tempo utile per il prelievo da parte del Servizio di N.U.

Art. 3-sexties. —  I modi ed i tempi di attuazione delle precedenti norme sono stabiliti per ciascuna zona della città con Ordinanze del Sindaco.

gli articoli dal 3 al 3-sexties sono negli anni stati implicitamente sostituiti dai regolamenti di gestione del servizio municipalizzato di gestione dei rifiuti.  


Art. 4. — La battitura e pulizia dei tappeti deve avvenire con apparecchi meccanici aspiratori o in aperta campagna nei luoghi autorizzati. Le polveri devono essere raccolte in serbatoi chiusi.

Art. 5. — Il deposito e la cernita delle immondizie devono avvenire esclusivamente sulle aree stabilite dal Comune, a distanza non inferiore a 500 metri dai centri abitati.

Art. 6. — I grandi depositi di letame sono permessi a distanza non minore di 200 metri dalle abitazioni e strade, in concimaie murate impermeabili. I depositi a uso agricolo a distanza minore di 500 metri dai centri abitati devono essere coperti e trattati con sostanze moschicide da marzo a novembre.

Art. 7.—  L'asportazione delle immondizie domestiche da parte di privati può essere consentita in casi speciali con idonee cautele.

Art. 8.—  Il trasporto di animali morti deve avvenire con carri completamente chiusi e rivestiti internamente per evitare dispersioni e facilitare la disinfezione.

Art. 9. — Il trasporto di materie nocive, liquide o che emanano esalazioni fetide deve avvenire in botti o recipienti chiusi. Anche il trasporto di panni sporchi (da ospedali, ecc.) deve avvenire con carri chiusi.

Art. 10. — Il trasporto del letame, dei residui delle fabbriche di birra ed in genere di ogni materia facile a fermentare o imputridire, e in qualunque modo a produrre insalubri o disgustose esalazioni, non potrà essere fatto attraverso i luoghi abitati che dalla mezzanotte alle ore dieci nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, e dalla mezzanotte alle ore otto, negli altri mesi..

Art. 11. — I carri per il trasporto delle materie di cui all'articolo precedente dovranno avere la spalletta dai quattro lati quando il carico si elevi oltre il mezzo metro cubo. Il carico non potrà essere culminante al centro, né sopravanzare le spallette; i carri infine dovranno essere completamente coperti con assi unite, stuoie od incerate. In ogni caso dovrà essere evitata, lungo la via, qualsiasi dispersione della materia trasportata.

Art. 12. — Strade, cortili e terreni scoperti devono essere sistemati per evitare il ristagno delle acque piovane. I cortili pensili devono essere accessibili per la pulizia.

l'art. 12 può essere invocato per lamentare opere eseguite male in cui le insufficienti pendenze delle pavimentazioni dei cortili producono ristagni: è anche un implicito richiamo alla regola dell'arte. inoltre, l'ultimo periodo deve ritenersi applicabile anche alle chiostrine dei condomini oltre che pozzi neri e cortili, di modo che sia sempre facilmente possibile la loro pulizia.


Art. 13. — I proprietari ed i conduttori di terreni a coltura od a pascolo dovranno praticare ed espurgare durante i mesi dal maggio a tutto ottobre i fossi di scolo in modo che le acque vi abbiano libero e rapido corso e dovranno impedire altresì l'accumulo delle materie espurgate sui lati dei fossi a distanza inferiore ai 10 m. Durante gli stessi mesi nei fossi e canali dovrà correre, almeno una volta ogni dieci giorni, un corso di acqua, il più considerevole che le condizioni locali permettano. Sarà ordinata la copertura di corsi d'acqua che si riconoscessero pericolosi alla pubblica salute sia per la lentezza di deflusso, sia per facile corruzione sia, infine, per la produzione di zanzare o di altri insetti. È fatto obbligo ai proprietari ed affittuari di rimuovere qualsiasi ostacolo naturale o artificiale al libero deflusso delle acque superficiali. Sono vietate, salvo licenza delle competenti autorità, tutte le piantagioni ed opere agricole che possano determinare impaludamenti. L'acqua di rifiuto dei fontanili dovrà essere convogliata in canali chiusi o in corsi d'acqua efficienti ed il suolo in prossimità dei fontanili dovrà essere lastricato o selciato per 3 m di raggio e in modo da impedire la formazione di pozzanghere.

Art. 14. — Tutte le piccole depressioni dei terreni agricoli dove si possa accumulare acqua piovana o sotterranea dovranno essere regolarmente colmate. Sono vietate le cave di prestito che possano cangiarsi in raccolta di acqua stagnante. Chiunque nell'esecuzione di lavori abbia formato escavazioni nel terreno dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e di scolo delle escavazioni stesse. Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha formato l'escavazione dovrà provvedere agli interventi antianofelici. L'escavazione dell'argilla, della pozzolana, dei tufi e di qualsiasi altro materiale dovrà essere eseguita in modo da evitare ogni ristagno di acque.

le regole dell'art. 14 hanno la finalità di evitare che possano formarsi regolarmente delle pozze di acqua che favoriscano il proliferare delle zanzare (e quindi della malaria)

Art. 15. — Sono vietati gli sbarramenti dei corsi d'acqua che creino condizioni nocive alla salute pubblica.

Art. 16. — È vietato, con fondazioni od altre opere, intercettare scoli, chiudere fogne o porre comunque ostacolo al deflusso di acque sotterranee. È vietato gettare nelle bocche di fogna, negli orinatoi e nelle caditoie stradali materie capaci di ostruirle.

Art. 17. — Le acque di rifiuto e quelle contenenti materie escrementizie provenienti da case o da costruzioni abitate, nonché da stalle o da edifici industriali, dovranno essere convogliate in fognoli impermeabili, sotterranei, immessi nella pubblica fognatura.

Art. 18.—  Dove manchino pubbliche fogne o non sia possibile, per ragioni di livelli o di altra natura, la immissione della fognatura privata in quella pubblica, il Comune potrà consentire l'uso dei pozzi neri impermeabili. In casi speciali potrà essere consentita l'adozione di altri sistemi di smaltimento subordinatamente al parere favorevole dell'Ufficio d'igiene e Sanità

Art. 19. — I pozzi neri non potranno essere stabiliti nel sottosuolo coperto da un fabbricato. Essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno 75 cm ed essere costruiti con pareti totalmente indipendenti da questo punto. 
Tra il muro della casa e le pareti del pozzo e tutto intorno ad esso dovrà essere disposto uno strato, dello spessore di 30 cm, di argilla ben battuta. Il fondo del pozzo sarà concavo, costruito di norma in calcestruzzo o in pietrame, e le pareti in mattoni a due teste oppure in buona muratura e pietrame lavorato con malta di calce e pozzolana e dello spessore di 45 cm; gli angoli saranno arrotondati e tutte le parti intonacate internamente a cemento.
Qualora le pareti ed il fondo siano costruiti in conglomerato di cemento il loro spessore potrà essere limitato a 25 cm. 
I pozzi neri dovranno essere provvisti di tubo di ventilazione, del diametro non inferiore a 10 cm prolungato fin sopra il tetto e del tutto indipendente dal tubo di arrivo delle materie di scarico. 
L'apertura del pozzo sarà munita di coperchio a chiusura ermetica e di tubo di vuotamento, del diametro non inferiore a 15 cm, pescante sino presso il fondo del pozzo stesso. 
Il vuotamento dovrà essere eseguito col sistema pneumatico e sarà effettuato a cura dell'Amministrazione comunale o da imprese espressamente autorizzate e sempre a spese di chi di ragione. 
L'ubicazione dei pozzi neri dovrà essere scelta in modo che sia possibile accedervi con gli apparecchi di vuotatura. La capacità dei pozzi neri per le sole materie escrementizie sarà di massima fissata in ragione di mezzo metro cubo per abitante. È vietato l'uso di fosse o bottini mobili

Art. 20. — I pozzi neri dovranno essere svuotati prima che ne sia avvenuto il riempimento completo in modo, cioè, da evitare qualsiasi fuoriuscita del contenuto.

Art. 21. — È proibita la irrigazione agricola con liquidi cloacali ovvero con acque contaminate da immissioni luride, ammenoché per gli uni o per le altre non sia preventivamente raggiunta una depurazione biologica o chimica efficace, oppure l'irrigazione stessa si eseguisca secondo i sistemi speciali.

Art. 22. — I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie provenienti da nuove abitazioni dovranno essere costituiti da tubi cilindrici di cemento o di terracotta, rivestiti con vernice inattaccabile, fabbricati a macchina, con giunzioni a perfetta tenuta. Essi dovranno avere diametro sufficiente e non eccessivo e pendenze adatte al libero scolo delle materie da smaltire. La ricostruzione dei fognoli nelle case esistenti dovrà eseguirsi con le norme suddette e potrà essere imposta ovunque si verifichino dispersioni od esalazioni nella fognatura privata esistente, ovvero allorchè il tipo di costruzione in opera non permetta una utile correzione.

Art. 23. — I fognoli privati in muratura, già in opera nelle case esistenti, devono essere mantenuti in condizioni di perfetta impermeabilità ed efficacia, in modo da evitare arresti o depositi di materie solide.

Art. 24. — Tutti gli imbocchi dei fognoli nei cortili o in altri spazi interni delle abitazioni devono essere muniti di chiusura idraulica in perfetto stato di funzionamento.

Art. 25. — L'immissione dei fognoli nelle pubbliche fogne non potrà essere eseguita se non con licenza del comune e con l'osservanza delle norme e condizioni in essa stabilite. I chiusini delle fogne dovranno essere sempre a perfetta tenuta.

l'articolo 25 ancora oggi regolamenta la procedura per l'imbocco in fogna delle nuove costruzioni  


Art. 26. — Il Comune, nel rilasciare il permesso di lavori edilizi o stradali per i quali occorressero movimenti di terra, potrà prescrivere speciali norme e limitazioni, salva la facoltà di sospendere ed anche proibire del tutto qualunque lavoro di terra, quando ciò fosse necessario per ragioni di igiene.

Art. 27. — I lavori di escavazione del suolo stradale, quando trattasi di rinnovamento o di restauro di fogna, si dovranno eseguire sollecitamente senza interruzioni e possibilmente di notte, con l'osservanza delle norme di volta in volta stabilite per il trattamento delle materie espurgate e per la loro asportazione.

Art. 28. — Qualora nei lavori di scavo si incontrassero tratti di cunicoli o di fogne o altra opera destinata a condurre acqua o materie di spurgo, se ne darà immediato avviso al Comune e si sospenderanno i lavori finchè i funzionari tecnici delegati non si siano recati sul luogo ed abbiano impartito le istruzioni opportune. Se nei lavori di scavo si incontrassero terre saturate di materie organiche in putrefazione o pozzi neri, si dovranno asportare le prime e vuotare i secondi, rimuovendo le materie luride e riempiendo poi i pozzi di terra. Ove non sia possibile asportare le dette materie, queste verranno sottoposte ad un trattamento chimico che valga a disorganizzarle, secondo le norme che verranno indicate dall'Ufficio Sanitario.

CAPO II Igiene dell'abitato, delle industrie e degli esercizi


Art. 29. — Le costruzioni di qualsiasi genere nel territorio del Comune debbono corrispondere alle particolari norme stabilite dal Regolamento edilizio per ciò che riguarda l'aerazione, l'illuminazione, la protezione dalla umidità e dalle intemperie, ed a quelle fissate dal presente Regolamento per tutto quanto riguardi le altre condizioni di salubrità. 

l'articolo 29 effettua un rimando al regolamento edilizio vigente. ma attenzione: il regolamento d'igiene risale al 1932 cioè prima della emanazione del regolamento edilizio vigente, che è del 1934. Dunque il testo originario del regolamento di igiene faceva riferimento alla versione precedente del regolamento edilizio romano, che risale al 1912. Ciò comunque non significa che il rimando non valga per il regolamento vigente, qualunque esso sia al momento della redazione di un progetto: la mia è solo una annotazione storica.


Art. 30. — Non si possono occupare per abitazione, privata o collettiva, per uffici, laboratori, scuole, istituti, o per qualsiasi altra prolungata umana dimora, edifici di nuova costruzione, o parzialmente rifatti, prima che i proprietari abbiano ottenuta dal Comune la prescritta licenza di abitabilità.

l'articolo 30 prescrive l'obbligo di dotarsi del certificato di abitabilità prima di utilizzare gli immobili. l'obbligo risaliva anche ad epoche precedenti in quanto presente anche nei precedenti regolamenti edilizi.


Art. 31. — La visita definitiva delle case nuove o restaurate, per le quali è obbligatoria la licenza di abitabilità, dovrà essere eseguita con l'intervento dell'Ufficiale Sanitario o di un suo rappresentante allorchè si tratti di case popolari od economiche, di abitazioni collettive e simili, e ogni qualvolta la visita eseguita a cura dell'Ispettorato Edilizio, abbia rilevato inconvenienti di carattere igienico, ovvero sia stata richiesta la licenza di abitabilità prima che sia trascorso il periodo normale prescritto dal Regolamento edilizio.

Art. 32. — Il numero massimo di abitanti per ogni appartamento sarà determinato in ragione di un abitante per venticinque metri di cubatura complessiva. Questo numero sarà trascritto nella licenza, nella quale verranno pure indicati gli ambienti riconosciuti impropri all'umano soggiorno.

Art. 33. — Le case destinate ad uso di abitazione dovranno essere intonacate internamente ed esternamente, imbiancate, pulite ed asciutte. Gli ambienti destinati a stanza da letto dovranno essere bene aereati ed illuminati direttamente dall'esterno. Le case di abitazione dovranno inoltre essere provviste: a) di acqua potabile, buona e sufficiente, in ogni appartamento; b) di lavandini e di acquai; c) di cessi in numero sufficiente per ciascun appartamento; d) di smaltimento ben regolato delle acque piovane e domestiche e di condutture di scarico in perfetto stato di impermeabilità; e) di camini in numero sufficiente, muniti di cappello e fumaiolo ben funzionante. Nei grandi fabbricati di nuova costruzione a tipo case popolari, nei singoli appartamenti nei quali non esistano bagni, dovrà essere istituito un impianto di docce o bagni, d'uso collettivo, per gli inquilini. Tutti i locali terreni, a qualunque scopo destinati, dovranno essere provveduti di latrina regolamentare, ovvero, quando ciò non sia possibile per il tipo di costruzione, di una o più latrine disposte nei cortili ai quali detti locali abbiano accesso diretto.

l'articolo 33 contiene delle norme molto importanti, perché rappresenta le regole che sono alla base dell'agibilità. Essa difatti nasce per certificare lo stato di salubrità degli ambienti e, per un'epoca in cui si costruiva ancora sostanzialmente in muratura portante fatta spesso a blocchi di tufo ed intonaci spessi, la "prosciugatura" dei muri dall'umidità non era un processo breve. Abitare degli ambienti dove ancora c'era il trasudo dell'umidità della costruzione era assolutamente insalubre ed esponeva gli abitanti a sicuri malanni. Oggi abbiamo perso la percezione di questa condizione perché non solo i tempi della costruzione sono differenti e difficilmente si abitano case immediatamente il completamento del cantiere, ma anche i materiali utilizzati ad oggi, le coibentazioni, il calcestruzzo armato, sono tutti materiali e tecniche che non sono più  penalizzate da una umidità latente che deve essere smaltita o, meglio, che viene smaltita molto più velocemente che in precedenza. Ad oggi questa prescrizione ancora si può ritenere valida con riguardo alle muffe che accompagnano sempre l'umidità: queste sono spesso le vere portatrici di malanni in quanto incidono direttamente sull'apparato respiratorio delle persone. L'ultimo periodo riporta una norma che è presente anche nel regolamento edilizio, relativa all'obbligo, per i locali posti al piano terra degli edifici (indipendentemente se siano botteghe o altro), di avere una latrina a servizio esclusivo.


Art. 34. — I cessi dovranno essere appartati e collocati in camerini aereati ed illuminati direttamente dall'esterno. Saranno muniti di interruttore idraulico permanente. Per ogni cesso dovrà aversi una cassetta di cacciata per lavaggio, della capacità di circa litri quindici ed in nessun caso mai minore di litri dieci, con una dotazione di acqua proporzionale alla importanza delle abitazioni. Le pareti, i pavimenti, il vaso, nonchè i sedili o le pedane dei cessi dovranno essere mantenuti costantemente puliti. Nelle case di nuova costruzione i cessi debbono avere l'ingresso indipendente dalle cucine.

l'articolo 34 stabilisce le regole base della collocazione e funzione dei servizi igienico-sanitari. La parola "cesso" non aveva all'epoca le connotazioni negative che ha oggi: il linguaggio cambia nel tempo e questo fa parte della sua bellezza. Sul fatto che i bagni non debbano avere accesso diretto dalle cucine, ho scritto un post apposito di approfondimento perché è un tema che incide direttamente sulle regole distributive degli alloggi.  


Art. 35. — Le condutture destinate a raccogliere le materie dei cessi dovranno essere di ghisa o di piombo. Se di ghisa, avranno giunture impiombate o di corda e catrame, costruite e collocate in modo da rendere impossibile ogni infiltrazione tanto nei muri quanto nelle condutture delle acque e da essere facilmente ispezionabili; i diametri non dovranno eccedere i dodici centimetri. Potranno anche essere in grès, purchè nelle parti in cui sono incastrate nei muri, siano collocate dentro un canale con pareti impermeabili. Per la ventilazione dette condutture dovranno essere prolungate fin sopra alla copertura della casa e, dove questa sia più bassa delle contigue, elevate sino ad una altezza sufficiente perchè il loro sbocco non possa portare danno nè insalubrità ai vicini. Non dovranno essere, inoltre, troppo da presso a finestre, nè a serbatoi di acqua potabile.

Art. 36. — Dovrà provvedersi alla separazione delle fognature private da quelle pubbliche mediante chiusura idraulica a sifone presso l'imbocco, ovvero con interruttore al piede delle singole condutture di latrine. Quando le condutture luride siano immesse in pozzi neri, i cessi dovranno essere muniti di occlusione permanente.

Art. 37. — La giunzione tra il vaso a interruttore idraulico dei cessi ed il tubo di scarico dovrà essere fatta a perfetta tenuta ed a tal fine dovrà rimanere scoperta, in modo che sia sempre possibile sorvegliarla e ripararla. Il vaso dovrà essere rigidamente fissato al pavimento. Per garantire la continuità della chiusura idraulica, ogni singolo sifone dovrà essere munito di canna di ventilazione impiantata alla sommità del sifone e avente sbocco nel condotto principale di ventilazione.

l'articolo 37 disciplina di fatto l'obbligo di avere un condotto di ventilazione parallelo al condotto di scarico. è una regola di buona progettazione ancora oggi, ma purtroppo poco rispettata.  


Art. 38. — Le condutture di scarico degli acquai, dei lavandini, delle vasche da bagno, dei lavatoi e simili debbono essere munite di sifone di interruzione sotto ogni smaltitoio. Dopo tale interruzione potranno essere immesse nella canna di scarico dei cessi. Dette condutture dovranno essere di materiale che presenti tutte le garanzie di impermeabilità. È vietato immettere nelle condutture destinate ad accogliere solamente acque pluviali, lo scarico delle condutture sopra indicate.

L'art. 38 disciplina il regime delle acque all'interno dei fabbricati. Come è evidente, già all'epoca era obbligatorio separare le acque pluviali dalle acque nere. Non vi era invece distinzione specifica per le acque che oggi definiamo grigie (cucine, lavelli, apparecchi del bagno eccetto il vaso). Salvo norme successive di maggior dettaglio, è imposto l'obbligo di non immettere nei pluviali altri scarichi, dal che si deduce che pluviali ed acque nere devono rimanere separati fino ai pozzetti a terra. è obbligatorio sempre avere dei sifoni tra i sanitari e l'immissione nel condotto: oggi è una cosa naturale (ogni sanitario è dotato di un sifone prima ancora dell'immissione nella parete, e in molti bagni si usano le scatole sifonate), ma per l'epoca non era così scontato.  


Art. 39. — È vietato nelle case e nelle loro attinenze qualunque cumulo di immondizia. I proprietari o chi per essi ne dovranno curare la periodica spazzatura. È altresì vietato appendere sui muri esterni e dei cortili o deporre sui ballatoi, terrazze, tettoie, sporgenze esterne e simili luoghi, oggetti fuori d'uso che possano dar luogo a raduno di immondizie o a ricettacolo di animali, ovvero siano in contrasto con la nettezza in genere e con il decoro dell'abitato.

Art. 40. — Nelle case e nelle loro adiacenze è vietato ritenere animali domestici o da cortile quando, per il loro numero, per i rapporti col vicinato, per deficiente ampiezza degli ambienti dove si tengono, o anche per la difettosa manutenzione, costituiscano una causa d'insalubrità ovvero possano creare danno od incomodo ai vicini.

Art. 41. — La pavimentazione delle scale, degli androni e delle singole abitazioni deve essere mantenuta in modo che non vi si formino interruzioni di continuità o depressioni nelle quali si possano accumulare immondizie. Essa dovrà essere rinnovata allorquando abbia perduto la necessaria coesione e resistenza. Gli infissi delle finestre e delle porte debbono essere conservati in modo da difendere efficacemente gli abitanti dal vento e dalle intemperie.

Art. 42. — È vietato occupare per uso di abitazioni locali non rispondenti alle norme stabilite dai precedenti articoli, come pure adibire a stanze da letto le cucine ed i corridoi. È vietato adibire ad uso di dimore di persone locali comunque malsani.

con l'art. 42 è specificato il divieto di adibire a camera da letto gli ambienti non espressamente destinati a questo scopo, come ad esempio le cucine ed i corridoi.  

Art. 43. — Si provvederà alla dichiarazione di inabitabilità di una casa o di una parte di essa e all'ordinanza di chiusura per ragioni di igiene ogni qualvolta non sia possibile rimuovere le cause di insalubrità accertate o i proprietari si rifiutino di apportarvi le intimate migliorie. L'umidità permanente ed insanabile, motivante l'inabitabilità, allorchè non presenti segni visibili, dovrà essere accertata dall'Ufficiale Sanitario, quando occorra, anche con l'effettuazione di prove tecniche.

l'art. 43 dispone che le cause di insalubrità devono essere accertate dall'ufficiale sanitario: ciò probabilmente per evitare che chiunque possa lamentare problemi infiltrativi o generatori di muffa adducendone direttamente l'inagibilità.


Art. 44. — Gli edifici destinati alla convivenza di molte persone (collegi, istituti, ospizi, asili e simili) dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento per le case adibite ad uso di abitazione. Dovranno avere inoltre: 
a) locali di ampiezza proporzionata al numero delle persone che vi sono accolte; 
b) dotazione di acqua potabile sufficiente; cessi, lavandini e locali per bagni, rispondenti alle norme d'igiene ed in numero proporzionato alle esigenze della collettività; 
c) un locale apposito, appartato, ad uso infermeria, bene aereato e munito d'impianti igienico-sanitari indipendenti. 
I locali dovranno essere tenuti con scrupolosa nettezza, procedendosi, ove occorra, a restauri, imbiancature, disinfezioni e a tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene. Quando i proprietari, conduttori o direttori dei suddetti istituti non ottemperassero a tali disposizioni, sarà loro prefisso un termine per l'esecuzione delle opere necessarie, trascorso il quale il Comune potrà ordinare l'esecuzione di ufficio dei lavori e, in casi gravi, anche la chiusura dell'istituto.

Art. 45. — Le scuole, oltre corrispondere alle norme di massima stabilite dal presente Regolamento per le case adibite ad uso di abitazione, dovranno essere fornite di abbondante acqua potabile e di lavandini, bagni e cessi, secondo le norme speciali che saranno fissate caso per caso dall'Ufficio d'Igiene e Sanità, in relazione alla importanza ed al genere dell'istituto, tenute presenti le norme ministeriali in proposito. I locali scolastici dovranno avere l'ampiezza proporzionata al numero massimo degli alunni che vi dovranno essere accolti, e in essi sarà osservata la più scrupolosa nettezza, procedendosi, ove occorra, a restauri, imbiancature, disinfezioni ed a tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene. I banchi ed il materiale scolastico saranno conformi ai regolamenti ed alle istruzioni tecnico-igieniche emanate dalle competenti autorità.

Art. 46. — Senza pregiudizio delle norme stabilite per le industrie insalubri e per altre speciali industrie, nonché delle disposizioni vigenti sull'igiene del lavoro, è vietato esercitare nel territorio del Comune opifici, laboratori ed industrie di qualsiasi genere senza licenza comunale, la quale verrà rilasciata solo dopo che l'Ufficiale Sanitario od un suo delegato tecnico abbiano accertato che siano osservate tutte le norme di igiene prescritte dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 47. — I locali destinati ad opifici, laboratori ed altri usi industriali o commerciali dovranno rispondere alle seguenti condizioni: 
a) avere ampiezza proporzionale al numero delle persone che effettivamente vi siano accolte; 
b) avere una sufficiente ventilazione, anche ad ambiente chiuso, ed essere convenientemente difesi dalla umidità e dalle intemperie, salvo che non si tratti di lavoro che si esplichi normalmente in locali all'aperto; 
c) essere forniti, quante volte occorra, di apparecchi e di tubature per la continua e completa asportazione dei prodotti della combustione e di ogni altra emanazione di gas o vapori. L'asportazione avrà luogo in modo che i prodotti non rechino danno od incomodo agli operai ed agli abitanti vicini; 
d) essere convenientemente illuminati secondo la natura del lavoro che vi si compie; 
e) avere le pareti pulite e, se il genere dell'industria lo consenta, anche intonacate o verniciate e la pavimentazione in buono stato di manutenzione e senza discontinuità. 
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento avrà superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso punti di raccolta e scarico. Quando si mantenga bagnato, il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio deve essere munito a permanenza di palchetto o di graticolato se gli operai non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili.

Art. 48. — È vietato adibire per lavoro continuativo locali totalmente sotterranei, a meno che per speciali condizioni di ambiente e per adatti impianti, e sempre che il genere del lavoro lo consenta, essi possono essere ritenuti idonei all'uso al quale si intendano destinare. Potranno essere adibiti come locali di lavoro ambienti parzialmente sotterranei, purché non collocati sotto il livello del terreno circostante per oltre i tre quarti della loro altezza, sempre che corrispondano ai requisiti di cui sopra ed il genere del lavoro lo consenta nei riguardi dell'igiene.

Art. 49. — Gli opifici ed i laboratori nei quali lavorano stabilmente più di cinque persone di qualsiasi età dovranno essere forniti di sufficiente quantità di acqua riconosciuta potabile, nonché di cessi, orinatoi e lavandini in numero conveniente, e cioè almeno uno per ogni venti persone. I cessi e gli orinatoi dovranno essere posti in camerini separati dall'ambiente di lavoro direttamente aerati ed illuminati dall'esterno; dovranno inoltre essere forniti di apparecchio di chiusura idraulica e di sufficiente acqua per il lavaggio. Le pareti dei suddetti camerini dovranno essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di metri uno e cinquanta dal suolo. I proprietari o i direttori sono tenuti a curare che i cessi, gli orinatoi, i lavandini e gli apparecchi relativi siano mantenuti costantemente puliti ed in perfetto stato di funzionamento. Gli opifici ed i laboratori che raccolgono operai dei due sessi in numero complessivo superiore a dieci, debbono avere i cessi separati per gli uomini e per le donne.

Art. 50. — Gli stabilimenti industriali, che occupino normalmente oltre cinquanta operai, dovranno essere provvisti di adatti spogliatoi distinti per sesso, e di un locale apposito, separato dai locali di lavoro, destinato alla refezione giornaliera. Detto locale sarà adattato in modo da potervi anche conservare i cibi destinati alla refezione ed, eventualmente, riscaldarli. Annesso a questo locale si dovrà avere un numero sufficiente di lavandini provvisti di sapone per il lavaggio delle mani e del viso degli operai.

Art. 51. — Negli stabilimenti o nei laboratori dove si lavorino materiali nocivi alla salute sarà proibito di portare cibi e bevande e di mangiare o bere nei locali di lavoro. Dovrà essere dato modo agli operai di lavarsi mani e viso, prima di mangiare, nel lavabo attiguo al locale destinato alla refezione, di cui detti esercizi devono essere provvisti. Tali esercizi saranno anche provvisti di spogliatoi separati dai locali di lavoro e divisi in doppio reparto, nei quali gli operai riporranno i loro abiti, e quello speciale da lavoro che dovranno indossare prima di entrare nei locali a ciò destinati. Inoltre, gli operai, prima di uscire dallo stabilimento o dal laboratorio dovranno lavarsi mani e viso, usando, se necessario, anche liquidi disinfettanti. Gli spogliatoi dovranno essere separati per i due sessi.

Art. 52. — Nei laboratori, o reparti di essi dove si sviluppino esalazioni nocive o sgradevoli, polveri, fuliggine o dove in qualunque altro modo gli operai che vi lavorano siano soggetti ad insudiciarsi, si dovrà provvedere, entro gli stabilimenti o laboratori stessi, ad un servizio giornaliero di docce, in numero proporzionato a quello degli operai stessi. Negli stabilimenti industriali nei quali si abbia sviluppo di materiale polverulento tale da costituire una causa di insalubrità, si dovrà provvedere all'allontanamento del pulviscolo, nel punto della sua produzione, con efficaci apparecchi aspiratori, oppure a mantenere costantemente umido il materiale, in modo da impedirne il sollevamento. Dove tali precauzioni non si potessero adottare, o non fossero ritenute sufficienti dall'Ufficiale Sanitario, gli operai dovranno tenere applicata al naso ed alla bocca una maschera individuale filtrante.

Art. 53. — Presso tutti gli stabilimenti industriali o laboratori, nei quali gli operai possano andare soggetti a pericoli di asfissia, di infezione, di intossicazione od altre cause nocive alla salute, dovranno essere scrupolosamente applicati tutti i mezzi e prese tutte le misure, di cui la scienza e l'esperienza hanno dimostrato l'opportunità, per proteggere la salute di chi lavora. Negli stessi stabilimenti dovrà trovarsi un locale apposito con tutto il necessario per i primi soccorsi d'urgenza. Ogni altra azienda industriale che occupi almeno venticinque operai è obbligata a tenere sempre in efficienza una cassetta con materiale di pronto soccorso. Le istruzioni sui primi soccorsi d'urgenza saranno stampate ed affisse nei locali di lavoro.

Art. 54. — I forni di qualsiasi specie, impiantati in locali sottostanti ad ambienti abitati, debbono essere costruiti in modo da evitare, per irradiazione, durante il loro funzionamento, eccessivo calore nelle abitazioni soprastanti. A tale scopo tra la copertura del forno ed il soffitto del locale dovrà lasciarsi una zona libera di almeno un metro e venti, oppure applicare uno strato di materiale termicamente isolante, riconosciuto dall'Ufficio Edilizio e da quello di Igiene praticamente efficace a detto scopo, sia come natura del materiale che come esecuzione del lavoro.

Art. 55. — Non potranno aprirsi scuole, od altri locali destinati alla convivenza di molte persone, senza una speciale attestazione dell'Ufficio Sanitario che riconosca la idoneità e salubrità nei locali.

Art. 56. — Non sarà permesso di adibire locali per uso di dormitori, se non previa ispezione tecnico-sanitaria che accerti la salubrità dei locali stessi, la loro ampiezza in relazione al numero delle persone da alloggiare e l'esistenza delle altre condizioni richieste dall'igiene. Gli ambienti destinati a tale uso non avranno meno di tre metri di altezza e venticinque metri cubi di capacità per persona. I dormitori dovranno essere separati per i due sessi. Gli stabilimenti industriali che ricoverino nei propri dormitori più di cinquanta persone dovranno disporre anche di un apposito locale ad uso infermeria. Dovrà essere curata la massima nettezza degli ambienti in tutte le loro parti; nonché la rimozione di qualsiasi causa di insalubrità e l'esecuzione di tutte le istruzioni impartite a tutela dell'igiene.

Art. 57. — Il nulla osta per esercitare locande ed alberghi è subordinato alla vigilanza preventiva dell'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà accertare che i locali presentino tutte le condizioni igieniche richieste per tali abitazioni collettive. Durante l'esercizio dovranno essere osservate le norme della più assoluta nettezza dei locali e delle suppellettili ed il buon funzionamento dei sistemi di riscaldamento, ventilazione ed illuminazione in uso. Dovrà essere disinfettato, per opera dell'Ufficio di Igiene, ogni ambiente in cui abbiano soggiornato individui affetti da malattia trasmissibile o sospetta. L'esercente dovrà richiedere all'Ufficio tale disinfezione prima di farvi abitare altre persone. Negli alberghi aventi un numero di letti superiore a 100 dovrà essere tenuto in efficienza un ambiente convenientemente appartato, riconosciuto idoneo per il ricovero temporaneo di infermi affetti o sospetti di malattie infettive.

Art. 58. — Nelle locande, negli alberghi, nelle trattorie e negli esercizi pubblici, come pure nelle abitazioni collettive, tutti i locali dove si conservano e si preparano cibarie dovranno avere i vani di apertura esterna muniti di reticelle metalliche protettrici dagli insetti, le quali saranno mantenute costantemente integre e pulite.

Art. 59. — I teatri, i cinematografi, ed altri locali destinati a pubblici spettacoli o a riunioni, conferenze, feste, divertimenti od esposizioni, dovranno (senza pregiudizio delle prescrizioni dell'autorità di P. S.), rispondere alle seguenti condizioni igieniche, da constatarsi prima dell'apertura e durante l'esercizio dall'Ufficiale Sanitario, o da un suo speciale delegato, al quale si dovrà, per le dovute constatazioni, dare in ogni tempo libero accesso: 
a) essere i locali bene aerati, anche ad ambiente chiuso, e, qualora occorra, forniti di apparecchi ben regolati per la ventilazione artificiale; 
b) avere cessi ed orinatoi inodori in numero sufficiente in relazione alla capacità di ciascun locale, distinti per sesso, convenientemente distribuiti ed ubicati in luogo appartato, direttamente aerato ed illuminato dall'esterno, e forniti di chiusura idraulica con cacciate automatiche di acqua per il lavaggio. Essi dovranno essere sempre tenuti aperti a disposizione del pubblico; 
c) avere, nelle sale di trattenimento, nei corridoi ed annessi le prescritte sputacchiere ed i cartelli indicatori del divieto di sputare sul pavimento, e dove vige, anche quello del divieto di fumare; 
d) avere nei locali dove è permesso fumare idonei apparati aspiratori di fumo. 
Tutti i locali dovranno avere la pavimentazione costituita da materiale di facile lavatura e disinfezione e mantenuta in buono stato di conservazione. Le pareti ed i pavimenti dovranno essere tenuti costantemente puliti. La pulizia dei pavimenti dovrà essere effettuata giornalmente ad umido, e quella dei tappeti e delle tappezzerie dovrà essere eseguita esclusivamente con apparecchi meccanici aspiratori di polvere. I cessi dovranno essere giornalmente aerati possibilmente a mezzo di aperture sboccanti all'esterno e a disposizione degli artisti dovranno aversi cessi ed orinatoi in numero sufficiente, ubicati in luogo adatto e indipendenti da quelli destinati al pubblico. Nei periodi di riposo, ed almeno una volta l'anno, dovrà essere operata una generale pulizia di tutti i locali e dell'arredamento. Gli esercenti sono altresì obbligati ad eseguire speciali disinfezioni ogni qualvolta l'Ufficio di Igiene lo ritenga necessario.,

Art. 60. — Nei luoghi recinti scoperti, destinati a pubblici spettacoli, dovranno aversi cessi ed orinatoi rispondenti per numero e per sistemazione alle prescrizioni dell'articolo precedente.

Art. 61. — Gli stabilimenti di bagni marini e fluviali dovranno corrispondere alle norme del decoro e dell'igiene per quanto riguarda sia la costruzione, sia i rapporti con gli scarichi delle acque luride nello specchio di acqua utilizzata e nella necessaria zona di rispetto. Essi dovranno essere provvisti di sufficiente acqua potabile e di un congruo numero di cessi razionalmente costruiti, secondo le esigenze locali. Ove in detti stabilimenti si istituissero impianti di bagni di acque medicate o riscaldate sia in camerini che in piscine, detti impianti dovranno corrispondere per la costruzione, per le pareti, per i pavimenti, per gli scarichi e per la tenuta, a quanto è prescritto per gli stabilimenti di bagni pubblici di cui all'articolo seguente. Gli stabilimenti di bagni marini e fluviali dovranno essere dotati di una cassetta di pronto soccorso tenuta sempre in piena efficienza.

Art. 62. — Gli stabilimenti di bagni pubblici, le latrine pubbliche, come pure i locali adibiti a bagni o a latrine negli alberghi e nelle collettività, dovranno essere bene aerati ed avere le vasche, i cessi, i pavimenti e le pareti dei camerini (sino all'altezza di metri due dal suolo) rivestite o costruite di materiale di facile lavatura e disinfezione. Qualora l'ubicazione dei locali non consenta l'aereazione diretta dall'esterno dei singoli ambienti, l'aereazione stessa dovrà essere ottenuta con impianti meccanici di sicura efficienza, eventualmente integrati con apparecchi che eliminino ogni cattivo odore o disgustose esalazioni. L'asportazione delle materie luride, quando non sia ottenuta con cacciate singole a comando, dovrà essere effettuata con cacciate automatiche di acqua, graduate a brevi intervalli. Negli stabilimenti di latrine pubbliche dovrà essere sempre collocato un lavabo con acqua sufficiente, a disposizione del pubblico.

Art. 63. — Le piscine natatorie dovranno avere completo rivestimento interno di materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione. L'immissione dell'acqua e gli scarichi di essa dovranno effettuarsi a differenti altezze, in modo da consentire il rapido rinnovamento dell'acqua. Qualora la dotazione di acqua non consenta il rinnovamento quotidiano della totalità dell'acqua stessa, dovranno essere adottate misure rivolte ad ottenere una conveniente disinfezione dell'acqua prima della utilizzazione di essa nel giorno successivo. I progetti di impianti per la disinfezione dell'acqua delle piscine con le modalità per eseguirla dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio d'Igiene e Sanità del Comune. Annessi alle piscine natatorie debbono funzionare degli impianti di docce, alle quali saranno tenuti a sottoporsi i frequentatori prima del bagno ogni qualvolta la dotazione di acqua della piscina non consenta il continuo e sufficiente rinnovamento di essa.,

Art. 64. — Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno e incomodo ai vicini. Sono eccettuati da questa disposizione i fumaioli delle stufe a coke ed a gas per il riscaldamento di singoli ambienti, purché non sbocchino sotto le finestre dei piani superiori. Le canne fumarie dei forni, delle caldaie a vapore, dei caloriferi, dei focolai industriali ed impianti consimili dovranno essere totalmente esterne ed indipendenti da altre canne fumarie, tanto da escludere ogni danno ed incomodo agli abitanti. Potrà tuttavia essere consentito che le canne fumarie di caloriferi domestici o di piccoli impianti industriali siano collocate nelle scale ovvero anche all'interno di muri corrispondenti a cucine, bagni o cessi, purché lo spessore del muro, dalla parete interna degli ambienti alla canna di almeno 14 cm. ed i muri stessi abbiano intonaco interno o tubatura a perfetta tenuta. L'Ufficio d'Igiene potrà anche prescrivere caso per caso, quando sia ritenuto necessario, l'uso esclusivo dei carboni magri o di apparecchi fumivori.

Art. 64/bis Emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti
1. Le emissioni provenienti da attività, non residenziale, di cottura di alimenti in cui si usino
attrezzature quali forni, cucine ed assimilabili, devono essere captate e convogliate in
appositi condotti di espulsione (camini, canne fumarie ed assimilabili) esterni alle mura
dell'edificio o in apposito cavedio, costruite secondo le norme di buona tecnica. Le bocche 
terminali dei condotti di espulsione devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al 
colmo dei tetti (e comunque alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente), e
ai parapetti posti a distanza inferiore a 10 metri. Le bocche dei condotti situate a distanza
compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, devono essere a quota non inferiore
a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro, per ogni metro di
distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
Non è consentita la collocazione degli esiti dei condotti di espulsione in corrispondenza di
terrazzi costituenti pertinenza di unità immobiliari.
2. È possibile installare apparati tecnologici diversi da quelli prescritti al comma 1, qualora sia
stabilita, dagli enti competenti, l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la
tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico, e
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) attività le cui emissioni siano definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico ai sensi del TU Ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
b) cottura degli alimenti con sole apparecchiature elettriche;
c) esclusione delle attività di friggitoria, in quanto attività ricadenti tra quelle classificate 
come industrie insalubri di seconda classe.
2.1. Laddove siano state verificate tutte le condizioni di cui al precedente comma, in alternativa 
al sistema di scarico a tetto dei fumi/vapori di cottura, potranno essere adottati apparati
tecnologici di aspirazione e filtrazione ed abbattimento delle emissioni (sia della
componente volatile che corpuscolata) contenute negli effluenti.
Il sistema di filtrazione ed abbattimento delle emissioni di cui trattasi dovrà essere
progettato in funzione delle caratteristiche delle emissioni da trattare e delle modalità di
esercizio dell'apparato, la cui idoneità è accertata dalla omologazione e dalla progettazione 
specifica dell'impianto complessivo.
L'effluente aeriforme trattato, dovrà essere re-immesso nel locale confinato senza alcuna
espulsione nell'atmosfera esterna e senza pregiudizio per il microclima, l'acustica e la
salubrità dell'aria e degli ambienti in cui sono installate le apparecchiature stesse.
Il progetto del suddetto apparato dovrà essere elaborato e firmato da tecnico abilitato il
quale dovrà anche dichiarare la conformità dell'impianto installato sia al progetto che alle
condizioni prestazionali indicate al comma 2 e alle norme vigenti in materia; inoltre dovrà
essere identificato il soggetto che svolge la manutenzione dell'apparato, preferibilmente lo
stesso installatore.
L'impianto complessivo dovrà essere progettato ai sensi delle norme di settore vigenti e nel
rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 conformità di ciascun componente tecnologico agli standard normativi (omologazione e
certificazione di efficienza tecnica da parte di organismi abilitati e competenti in
materia);
 il fluido derivante dall'eventuale presenza nell'impianto di uno stadio di trattamento ad
umido, dovrà essere scaricato direttamente in fognatura previa realizzazione di un
pozzetto d'ispezione dedicato esclusivamente allo scarico e tale fluido dovrà essere
certificato dal tecnico conforme a quanto previsto in merito alla regolamentazione sugli
scarichi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 le caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto dovranno essere tali da evitare ogni
pregiudizio per il microclima e la salubrità dell'aria dei locali in cui sono installate le
apparecchiature stesse, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei lavoratori e la
sicurezza alimentare;
 un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto redatto dal progettista
secondo le peculiarità dello specifico impianto in relazione alle condizioni di esercizio,
che gestore/proprietario/responsabile dovrà sempre dimostrare di aver eseguito.
2.2. Nel caso in cui il funzionamento dell'intero impianto e/o gli accorgimenti tecnici previsti dal
piano di manutenzione non siano sufficienti a garantire le condizioni di salubrità
dell'ambiente di lavoro, di igiene degli alimenti e/o l'assenza di eventuali molestie olfattive
al vicinato, dovranno essere previste misure tecnico-funzionali aggiuntive. In tal caso è fatto
obbligo al gestore/proprietario/responsabile predisporre un piano di risanamento, elaborato e
debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato, atto a rimuovere le criticità riscontrate.
3. La verifica del mantenimento delle condizioni di conformità sotto l'aspetto microclimatico e
della salubrità dell'aria presente nei locali in cui sono svolte le attività disciplinate dal
presente articolo è effettuata dagli Organi di controllo e vigilanza individuati dalla vigente
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Restano a
carico degli organi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione - Polizia Locale di Roma
Capitale - quelli, esclusivamente di tipo documentale relativi alla completezza della
documentazione, ivi compreso il contratto di manutenzione con ditta specializzata nel
settore, preferibilmente lo stesso installatore, ed alla regolare tenuta del registro delle
manutenzioni effettuate secondo il piano di manutenzione allegato al progetto e parte
integrante dello stesso.
4. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi di legge a carico del responsabile dell'attività e
dell'impianto (acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o atti di assenso). Il titolare 
dell'esercizio è tenuto a mantenere nel luogo dove viene svolta l'attività copia del piano di
manutenzione ed esibirlo a richiesta degli organi preposti al controllo.
5. In occasione della prima manutenzione straordinaria dell'impianto e comunque entro due
anni dall'entrata in vigore del presente articolo, le attività che già usufruiscono di sistemi
alternativi ai condotti di espulsione, devono conformarsi alla presente disciplina.
Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
6. In violazione del presente articolo, verrà applicata la sanzione prevista per l'art. 64 del
Regolamento d'Igiene - approvato con deliberazione n. 7395/1932 - stabilita nella tabella C,
allegata alla deliberazione del C.C. n. 210/2003.
Per l'accertamento delle violazioni al presente articolo sono competenti gli ufficiali e agenti 
di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
7. Qualora nel corso delle attività di verifica e vigilanza vengano accertate le violazioni alle 
disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
vigente normativa di settore, il Municipio territorialmente competente dovrà invitare il 
Responsabile ad adeguarsi alle prescrizioni del verbale e, in caso di inadempimento, potrà 
valutare l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività o la revoca dell'autorizzazione.
l'art. 64-bis è, in ordine di tempo ed al momento di scrivere il presente testo, l'ultimo articolo introdotto nel regolamento di igiene: l'introduzione è avvenuta con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n°12/2019. Ne ho parlato più diffusamente in questo specifico post.

Art. 65. — Qualunque camino dovrà essere munito di cappa comunicante con canali autonomi e singoli per la completa asportazione dei prodotti della combustione. La struttura, la collocazione ed il materiale delle canne fumarie debbono essere tali da impedire l'eccessivo calore nell'interno degli ambienti e qualsiasi fuoriuscita dei prodotti gassosi lungo il percorso, restando vietata l'applicazione di tubature addossate alle pareti interne delle camere da letto. Debbono essere muniti di cappa regolare anche i focolai provvisti di tiraggio interno. È vietato l'uso degli scaldabagni e dei caloriferi a gas o a carbone senza tubo di asportazione dei prodotti della combustione, il quale potrà avere valvole regolatrici, ma non di chiusura.,

Art. 66. — Nell'interno della città e degli aggregati urbani le scuderie per uso commerciale o industriale saranno consentite soltanto a condizione che non siano situate in locali sottostanti ad abitazioni, ma in manufatti isolati ed indipendenti, distanti da esse e non meno di venti metri da ogni lato. Le stalle dovranno inoltre corrispondere alle seguenti condizioni:
 a) avere capacità non inferiore a trenta metri cubi per cavallo; 
b) avere ventilazione naturale con finestre contrapposte, munite di reticelle metalliche, mantenute integre e pulite, efficaci ad evitare il passaggio delle mosche; 
c) avere il pavimento lastricato con materiali impermeabili, con adatte pendenze e scoli regolari e con gli imbocchi e i fognoli muniti di chiusura idraulica permanente; 
d) avere le pareti intonacate in guisa da essere impermeabili e lavabili fino a metri due dal suolo; 
e) avere le mangiatoie in muratura, rivestite di cemento, e rastrelliere metalliche; 
f) avere dotazione di acqua sufficiente anche per il lavaggio delle pareti e del pavimento. 
La domanda per l'impianto di nuove scuderie sarà corredata dal tipo e dai disegni dei locali, affinché gli Uffici Tecnico e Sanitario, oltre a constatare l'osservanza delle condizioni suddette, possano nei singoli casi stabilire, ove occorra, norme speciali per l'esercizio dell'industria.

Art. 67. — Le scuderie private saranno permesse anche in locali non isolati né indipendenti, purché non siano destinate ad un numero di quadrupedi superiore a tre, siano adoperate ad uso esclusivo privato del proprietario o affittuario dello stabile e sempre che i rapporti con l'abitato lo consentano. In nessun caso, però, le stalle potranno avere aperture nella stessa facciata sulla quale si aprono finestre di abitazioni a distanza minore di tre metri in linea orizzontale. Anche le domande per l'impianto di dette scuderie dovranno essere corredate dal tipo e dai disegni dei locali, nonché dalle necessarie indicazioni dei rapporti con le abitazioni vicine.

Art. 68. — Per l'esercizio di scuderie e stalle in campagna l'Ufficio d'Igiene determinerà, caso per caso, in sede di concessione di licenza, le norme da richiedersi, in relazione alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 69. — La permanenza notturna nelle scuderie del personale di custodia dovrà essere limitata a quello strettamente necessario. Il ricovero per detto personale dovrà essere areato ed illuminato direttamente dall'esterno e separato dalla stalla, sia pure in modo da non impedire la custodia degli animali.

Art. 70. — L'esercizio delle scuderie, sia pubbliche che private, è soggetto a speciale licenza comunale, indipendentemente dalle autorizzazioni richieste da altri regolamenti. La licenza non sarà rilasciata se non quando sia constatato che esistono le condizioni prescritte. In essa sarà indicato il numero degli animali che si potranno ritenere nei singoli ambienti. Il titolare della licenza è responsabile della osservanza di tutte le condizioni stabilite.

Art. 71. — Le stalle dovranno essere tenute con la maggiore nettezza possibile per quanto concerne le pareti, i pavimenti e gli accessori, curando in speciale modo il frequente lavaggio dei pavimenti e la efficienza dei chiusini. Il letame dovrà essere rimosso dalle stalle ogni giorno per essere trasportato in luoghi consentiti.

Art. 72. — Le rimesse che non servano al semplice deposito di vetture o veicoli di qualsiasi genere, ma anche al lavaggio di essi, dovranno essere provviste di scoli con i rispettivi chiusini inodori.,

Art. 73. — In nessuna parte della città è permesso di ritenere stalle ad uso di armenti di qualunque specie. Potrà essere concesso, in casi speciali e previa apposita licenza, di ritenere nell'interno della città un numero determinato di bovini e di ovini, quando le condizioni della località e dei ricoveri destinati a detti animali siano tali da garantire la pubblica igiene.

Art. 74. — Non si potranno ritenere polli od altri volatili a scopo d'industria senza speciale licenza comunale, la quale sarà concessa quando la località sia adatta all'uso e si trovi nelle condizioni richieste dalla pubblica igiene anche nei riguardi della lotta contro le mosche.

Art. 75. — È vietato tener case di cura zooiatrica, stazioni di allevamento o depositi di animali a scopo di industrie o di commercio senza apposita licenza comunale, che verrà concessa quando risulti che tali esercizi per la loro ubicazione e manutenzione possano funzionare nelle condizioni volute dall'igiene, senza danno od incomodo per il vicinato, e sempre subordinatamente all'osservanza delle norme stabilite per la lotta contro le mosche.

Art. 76. — In osservanza dell'articolo precedente, la licenza per ritenere suini, in città od in campagna, verrà rilasciata a condizione che la località sia convenientemente distante da abitazioni civili o rurali, che il terreno recinto nel quale si ritengono gli animali sia lastricato e munito di adatti scoli. I locali di ricovero per detti animali dovranno essere costruiti in muratura, essere bene areati ed avere pareti lavabili e pavimenti impermeabili anch'essi con adatti scoli. I recipienti per il mangime debbono essere di dimensioni tali che i suini non si possano tuffare.

Art. 77. — Gli spacci di carne macellata, nonché quelli di carne ovina, di pollame, di selvaggina e di ogni altro genere di carni anche congelate, dovranno essere sufficientemente ampi e ben ventilati ed avere pavimento con scolo regolare e di materiale impermeabile e lavabile. Le pareti contro le quali si appoggiano le carni saranno coperte di lastre di marmo o di materiale impermeabile e liscio, ovvero intonacate a lucido fino all'altezza di due metri almeno dal suolo. Esse verranno raccordate a sagoma curva col pavimento, ad eccezione delle porte mobili. I banchi per la vendita dovranno essere di marmo o di altro materiale riconosciuto idoneo. I detti locali dovranno avere pareti e pavimenti costantemente ben detersi, essere provveduti di abbondante acqua di lavaggio e di un condotto smaltitoio per le acque luride, isolato dalla fogna stradale mediante chiusura idraulica permanente; dovranno, inoltre, essere forniti di ghiacciaia mobile o fissa per riporvi i pezzi da vendersi al minuto. Quando il riscontro d'aria sia riconosciuto insufficiente, la porta di accesso dovrà essere provvista di larghe aperture permanenti, che rendano libera ed ampia la circolazione d'aria nell'interno dei locali, ovvero essere sostituita da un cancello.,

Art. 78. — I locali situati al disotto del piano stradale, oppure penetranti entro terreni elevati (cantine, grotte e simili), non potranno servire per deposito, per conservazione di carne di animali macellati o di grosse partite di pollame o selvaggina.

Art. 79. — L'esercizio di stabilimenti frigoriferi, destinati a conservare derrate alimentari per conto di terzi è, indipendentemente dai controlli di competenza di altri organi, subordinato a speciale licenza da rilasciarsi dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia constatata la regolare struttura ed efficacia degli impianti nonché la idoneità dei locali e la possibilità di funzionamento senza danno od incomodo per il vicinato e senza costituire causa d'insalubrità per il personale addettovi. Nella licenza saranno specificate le derrate che possono ritenervisi. La temperatura delle celle frigorifere non dovrà superare i 4° C. nè l'umidità relativa dovrà superare il 60%. Vi saranno apposti, per il necessario controllo e a cura del gestore un termometro registratore ed un igrometro. Non sarà permesso immettere nelle celle carni di recente macellate che non abbiano subito, preventivamente, la necessaria frollatura in un locale di deposito tenuto a bassa temperatura. Gli stabilimenti per la congelazione e per la scongelazione delle carni e di altre derrate alimentari dovranno corrispondere alle norme fissate dal primo capoverso del presente articolo e possedere una efficienza di impianti tale da garantire la esatta applicazione dei vari processi di congelazione richiesti. Quelli per la preparazione di carni refrigerate dovranno avere locali ed impianti idonei alla necessaria evaporazione ed al raffreddamento graduale. L'uso dei frigoriferi privati, limitati ai bisogni di singoli esercizi, è consentito senza bisogno di speciale licenza; però l'autorizzazione di usarli deve risultare (previ i necessari accertamenti di idoneità per quanto riguarda l'igiene, da parte dell'ufficiale Sanitario) dalla licenza dell'esercizio. Allorché tanto negli stabilimenti frigoriferi industriali, quanto in quelli privati presso esercenti, si impieghino gas tossici o comunque dannosi, l'impianto dovrà essere posto in locale ben aerato e di facile ingresso. Inoltre dovranno, a cura dell'esercente, fornirsi agli operai addettivi idonei mezzi di difesa personale.,

Art. 80. — Le pelli fresche, le corna, le unghie, le ossa ed altri residui animali dovranno, dai locali di deposito e conservazione delle carni o dagli spacci, essere tolti ogni giorno e trasportati agli stabilimenti di prosciugamento, di concia o di depurazione autorizzati, restando in ogni caso vietati i centri di raccolta nell'aggregato urbano.

Art. 81. — Negli esercizi di pizzicheria o di salumeria sono vietati i depositi di formaggi e salumi che non siano in proporzione della provvista necessaria all'ordinario consumo e all'ampiezza e ventilazione degli ambienti. La quantità di formaggi maturi e di salumi da ritenersi nei locali sarà fissata nella licenza di esercizio.

Art. 82. — Gli spacci ed i depositi di erbaggi e di frutta dovranno avere pavimento lavabile e possedere, per il lavaggio degli erbaggi, una vaschetta dotata di acqua corrente e di regolare tubo smaltitoio. Le verdure e le frutta non dovranno essere deposte sul pavimento degli spacci o sul suolo stradale, ma dovranno essere sempre collocate su scaffali o su banchetti.,

Art. 83. — Negli spacci di pesce i banchi dovranno essere di marmo o di lavagna o di altra pietra impermeabile e tenuti, insieme alla suppellettile, con la massima nettezza. Detti spacci dovranno avere acqua per il lavaggio ed un condotto smaltitoio per acque luride, a chiusino idraulico. I prodotti di pulitura del pesce e gli imballaggi del pesce già smaltito dovranno essere asportati entro la giornata. I locali dovranno corrispondere, inoltre, a tutti i requisiti stabiliti per gli spacci di carni fresche.

Art. 84. — I laboratori di carne suina e quelli per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, oltre ad essere impiantati ed esercitati con tutte le norme prescritte per gli spacci di carne fresche, dovranno avere locali, arredamento e macchinario corrispondenti alle esigenze dell'igiene. È vietato di usare stufe prive di opportuna ed efficace ventilazione o senza cappe né tubi aspiratori dei prodotti della combustione.

Art. 85. — Negli spacci di pollame, di animali da cortile e di selvaggina non potranno tenersi animali vivi se gli ambienti non si prestino per cubicità, ventilazione e per i rapporti con l'abitato. Allorché la ritenzione degli animali vivi sia permessa, questi dovranno essere tenuti in stie o gabbie sempre pulite, abbastanza ampie, relativamente al numero e alle dimensioni degli animali stessi : le stie e le gabbie dovranno, inoltre, essere munite di fondo metallico mobile, di abbeveratoi e di mangiatoie in lamiera. I locali dovranno altresì corrispondere a tutte le altre prescrizioni stabilite per gli spacci di carni fresche.

Art. 86. — I locali che si vogliono destinare a trattoria, a osteria o a spaccio di vino al minuto dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. essere situati in ambienti asciutti, bene aerati e con ventilazione naturale o, ove occorra, anche artificiale, attiva, sufficiente e proporzionata alla loro capacità, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario;

2. avere i pavimenti lisci ed impermeabili che possano essere facilmente lavati e disinfettati, nonchè pareti lisce e lavabili all'altezza di metri due almeno dal suolo. Quando le pareti siano rivestite di legno o di altro materiale non laterizio, esse dovranno ugualmente prestarsi alla lavatura e disinfezione;

3. avere cessi ed orinatoi a chiusura idraulica e lavaggio automatico, in rapporto alla capacità del locale e all'entità dell'esercizio, situati in camerini appartati, ventilati ed illuminati direttamente dall'esterno, preceduti da anti-camerino ed aventi pareti e pavimenti impermeabili, con fognoli di scolo isolati idraulicamente dalle fogne stradali. Nell'anti-camerino dovrà essere sempre collocato un lavandino con acqua corrente restando peraltro l'uso di asciugamani in comune. Quando nello stesso anti-camerino sia posto un orinatoio, dovrà essere aerato direttamente. I cessi e gli orinatoi dovranno essere di facile accesso agli avventori e segnalati con cartelli indicatori ban visibili. Non sarà consentito che i cessi e gli orinatoi siano situati in locali per accedere ai quali si debbano attraversare ambienti adibiti a cucina, a depositi od a manipolazione di sostanze alimentari;

4. essere provvisti di cucina, quando questa occorra per l'esercizio, in locale aerato ed illuminato direttamente dall'esterno e munita di camino con cappa e tira-fumo, anche se si usi come combustibile il gas;

5. avere acqua potabile a presa diretta per bevande e lavandino, con abbondante acqua per il lavaggio del vasellame da tavola e da cucina.

Art. 87. — Gli spacci all'ingrosso di vino con degustazione al banco, purchè non abbiano tavoli nè sedie e diano sicura garanzia che il trattenimento dei consumatori sia completamente escluso, possono essere attivati con l'osservanza delle sole prescrizioni di cui ai numeri 1, 2, 5 dell'articolo precedente.,

Art. 88. — I caffè, le birrerie, i bar e simili esercizi, ove si consumino bevande con assoluta esclusione dei vini comuni, sono soggetti alle norme stabilite nei numeri 1 a 5 dell'art. 86 in quanto applicabili per il genere e per l'importanza dell'esercizio.

Art. 89. — Negli esercizi nei quali si somministrino per la consumazione sul posto cibarie o bevande, dovrà essere osservata, oltre la massima pulizia dei pavimenti e delle pareti di tutti i locali, nonchè della mobilia e della biancheria, l'accurato lavaggio dei bicchieri, delle tazze, dei piatti, delle posate e del vasellame da cucina e da tavola. La detersivazione delle stoviglie, dopo l'uso con alimenti o bevande grasse, dovrà essere effettuata a mezzo di soluzione calda di sapone o di soda al tre per cento e, successivamente, in acqua corrente per il risciacquamento. Negli altri casi il lavaggio dovrà effettuarsi in vaschette provviste di abbondante getto d'acqua corrente, curandosi che lo svuotamento di questo avvenga in modo tale che resti evitato ogni ristagno di liquido nel fondo. I bicchieri, le tazze e le bottiglie saranno conservati in modo da restare difesi dalle mosche e prima della utilizzazione per il servizio dovranno essere, in ogni caso, nuovamente risciacquati con acqua corrente. In quelli dei suindicati esercizi nei quali la consumazione si effettui al banco, la vaschetta ad acqua corrente per risciacquare i recipienti suddetti dovrà lasciarsi a disposizione del pubblico. L'Ufficio d'Igiene e Sanità potrà imporre, quando le esigenze dell'esercizio lo richiedano, l'obbligo del lavaggio delle stoviglie con sistemi meccanici o macchine speciali.

Art. 90. — È vietato al personale addetto agli esercizi di trattorie, latterie, caffè, bar e simili adoperare per la pulizia delle posate e delle stoviglie la salvietta personale di servizio. È vietato ugualmente deporre qualsiasi specie e quantità di denaro in piatti che non siano per tipo e per grandezza diversi da quelli in uso per le consumazioni. È vietato esporre cibarie se non racchiuse in vetrine o coperte da reticelle. Il pane dovrà essere distribuito agli avventori incartato ovvero in cestelli coperti; le pasticcerie, sempre in recipienti coperti.,

Art. 91. — I locali destinati a pubblici lavatoi dovranno avere la massima aerazione, il pavimento impermeabile munito di necessari scoli con chiusini inodori e le pareti intonacate a cemento fino all'altezza di metri uno e cinquanta dal pavimento. Le vasche saranno a compartimenti separati e individuali, in cemento, in pietra o in muratura rivestita d'intonaco impermeabile, e munite in ciascun compartimento delle necessarie bocchette di scarico e di sopravanzo.

Art. 92. — I locali di cui al precedente articolo dovranno essere tenuti con la massima nettezza, curando dopo ogni lavatura lo scarico delle acque sudicie, lo spurgo e la disinfezione delle vasche. A tale scopo i lavatoi dovranno essere sempre forniti di acqua in quantità sufficiente.

Art. 93. — Nelle abitazioni i lavatoi per uso degli inquilini devono rispondere alle condizioni di cui all'articolo precedente ed a quelle del comma primo dell'art. 91 ed avere una dotazione propria di acqua, proporzionatamente al numero delle persone che se ne servono e tale da permettere una perfetta pulizia delle biancherie. L'Ufficio d'Igiene e Sanità potrà imporre quando lo riconosca necessario, la divisione delle vasche in scompartimenti del tutto separati, con deflusso indipendente. È obbligatorio l'impianto di regolari lavatoi coperti e di stenditoi nelle case costituite da più di un appartamento costruite dopo il 1925. Nelle case costruite precedentemente i lavatoi e gli stenditoi, ove esistano, non possono essere demoliti.

l'articolo 93 contiene una regola che tutt'ora viene rispettata nelle nuove costruzioni, ovvero l'obbligo di dotare i fabbricati composti da più di una unità immobiliare di un ambiente dedicato a lavatoio e stenditoio della biancheria. Le parole usate nell'articolo impongono la presenza di tali ambienti e sembra comprendersi che si intendano di uso comune: tuttavia, potrebbe anche intendersi come un obbligo progettuale per dotare ciascun alloggio di un proprio ambiente lavatoio e stenditoio. La cosa importante da evidenziare è che questi ambienti non possono essere eliminati (ad esempio trasformandoli in altri usi), come peraltro espressamente impone l'ultimo periodo, riferito agli edifici ante 1925. Tuttavia, in alcuni casi, come ad esempio per le istanze di condono edilizio, dato che queste sono espressamente derogatorie delle norme regolamentari, si deve ritenere l'intervento legittimo. Il volume del lavatoio e stenditoio può essere spostato in altro punto dell'edificio e non necessariamente deve trovarsi in copertura, o almeno non è specificato dove deve essere collocato.

Art. 94. — La distanza dalla città e dai centri abitati di manifatture, fabbriche o depositi insalubri che, a norma di legge, siano classificati di prima classe, non potrà essere minore di duecento metri. Potrà essere imposta una distanza maggiore ogni qualvolta se ne riconosca la necessità.

Art. 95. — È vietato aprire manifatture o fabbriche, anche non appartenenti alla prima classe, che possano riuscire in qualunque modo dannose alla salute degli abitanti, senza l'autorizzazione del Governatore (Sindaco), che potrà concederla sentita, qualora lo ritenga opportuno, una Commissione igienico-sanitaria, la quale accerti se nell'esercizio si sia provveduto con speciali cautele a garantire il vicinato da ogni causa di insalubrità. Allo stesso modo si procederà quando, per alcuno degli stabilimenti della prima classe, fosse richiesto l'esercizio nell'abitato in seguito alla introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele che escludano ogni nocumento al vicinato.

Art. 96. — I grandi depositi di formaggio ed i locali destinati alla salagione e alle successive operazioni della sua conservazione debbono essere situati al di fuori della città, ovvero nelle località meno abitate o più lontane dal centro, distanti almeno 100 metri da qualunque abitazione.

Art. 97. — La macerazione di piante tessili è permessa soltanto nell'aperta campagna, alla distanza almeno di duecento metri da ogni casa rurale, da canali, pozzi serbatoi di acqua potabile, quando sia fatta in acqua corrente, la quale non dovrà essere la stessa che alimenta i suddetti canali, pozzi e serbatoi. La macerazione deve eseguirsi esclusivamente entro vasche apposite, a fondo e pareti impermeabili.

Art. 98. — Le norme di esercizio per i singoli stabilimenti o depositi ad uso di industrie insalubri saranno fissate, per quanto possa riguardare le cause di insalubrità o la possibilità di eventuale diffusione di malattie infettive, all'atto del rilascio della licenza.

CAPO III Abitazioni e ricoveri rurali


Art. 99. — Ogni proprietà rurale deve avere abitazioni o ricoveri in proporzione al numero di agricoltori od operai impiegati. Le abitazioni o i ricoveri debbono essere costruiti in luogo asciutto e possibilmente elevato. I proprietari ed affittuari delle tenute site nel territorio dell'Agro sono obbligati ad adibire per la profilassi antimalarica un locale del casale principale, ritenuto idoneo dall'Ufficio di Igiene e Sanità. Detto locale deve essere posto a completa disposizione del medico condotto della zona.

Art. 100. — Le case rurali destinate ad abitazione dovranno, possibilmente, essere isolate, evitando altresì che i muri perimetrali siano addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni e simili. Qualora dovesse costruirsi una casa rurale a ridosso di un monte o di una collina, i muri perimetrali prospicienti la elevazione del suolo dovranno essere tenuti ad una distanza non minore di tre metri. I muri di fondazione dovranno essere convenientemente difesi dall'umidità del terreno e coperti, al piano di risega, con uno strato impermeabile. Tutto attorno ai fabbricati dovrà costruirsi una zona pavimentata larga non meno di un metro. Dove esiste lo stillicidio, la larghezza della zona dovrà estendersi per centimetri 50 oltre lo stillicidio stesso. Le pendenze del suolo circostante alla casa, quelle dell'aia e degli orti adiacenti alle abitazioni dovranno essere sistemate in modo che le acque pluviali possano essere prontamente smaltite, evitando ogni ristagno.

Art. 101. — Nelle case rurali il piano terreno destinato ad uso di abitazione dovrà essere rialzato sul terreno circostante almeno 50 cm. I semi-interrati non possono essere adibiti ad uso di abitazione. Le stanze dovranno essere pavimentate con adatto materiale, ben connesso, di facile ripulitura. Le pareti interne ed i soffitti di tutti i locali, qualunque sia la destinazione, dovranno essere rivestiti di intonaco. Quelli dei locali destinati ad uso di abitazione, dovranno essere rivestiti di intonaco liscio ed imbiancato a calce. Le stanze da letto, da ubicarsi possibilmente nel piano sovrastante a quello terreno, dovranno avere una capacità non inferiore a mc. 20 per persona ed un'altezza non inferiore a m. 2,80, misurata dall'impostatura del soffitto. Ogni ambiente abitato dovrà avere almeno una finestra con telaio a vetri ed imposte ben connesse, che prenda aria e luce dall'esterno. La superficie vetrata non sarà inferiore a 1/12 dell'area del pavimento. Non devono aversi nelle case ripostigli non aerati. La cucina dovrà essere fornita di camino, cappa e fumaiolo atti a favorire il pronto smaltimento dei prodotti della combustione. Ogni focolare deve avere una canna propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fino oltre il tetto. I piani abitati sotto terrazzo debbono essere protetti da una intercapedine alta almeno 35 cm., ventilata a mezzo di sufficienti aperture difese da grata metallica.

Art. 102. — Le case rurali dovranno essere provviste di acqua potabile Allorchè il tipo dell'approvvigionamento idrico consenta la distribuzione dell'acqua anche entro le abitazioni, le case rurali dovranno essere altresì munite di latrine per ogni appartamento. In ogni caso le latrine debbono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e non devono trovarsi in immediata comunicazione con le stanze da letto, né con la cucina. Le acque dei lavandini e degli acquai dovranno essere convogliate e scaricate in modo da impedire ristagni. Le materie luride provenienti dalle latrine debbono scaricarsi mediante tubi esterni ai muri perimetrali della casa. Lo smaltimento delle materie luride e delle acque reflue dovrà essere effettuato alle condizioni previste dal presente Regolamento. In tutti i fabbricati che hanno canali di gronda, i tubi di accompagno dovranno sboccare sulla zona perimetrale pavimentata, se non sono condottati altrove.,

Art. 103. — I locali destinati ad abitazione non debbono comunicare con le stalle. Negli ambienti ad uso di abitazione degli agricoltori è proibito dar ricovero, anche temporaneo, agli animali suini.

Art. 104. — Quando i lavoratori agricoli avventizi debbano pernottare sul luogo del lavoro, il proprietario del fondo ha l'obbligo di mettere a loro disposizione adatti ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie. Possono servire ad uso di ricovero notturno anche baracche provvisorie le cui pareti e coperture siano di materiale e fattura tali da difendere l'ambiente interno dalle piogge e dagli eccessi della temperatura esterna ed il cui suolo sia spianato ad un livello più elevato del terreno circostante e difeso dall'invasione delle acque superficiali mediante fosse perimetrali esterne.

Art. 105. — È vietato adibire ad uso di abitazione, o anche di semplice ricovero temporaneo dei lavoratori stabili od avventizi, le tettoie, i porticati, i locali sotterranei, le grotte, le capanne intessute di erbe palustri o di paglia e simili, i locali aperti, i fabbricati in parte diruti o minaccianti ruina ed, in ogni modo mal difesi dalla umidità del terreno e dagli eccessi della temperatura esterna.

Art. 106. — Nei ricoveri il dormitorio degli uomini sarà sempre separato da quello delle donne ed il materiale eventualmente adoperato per lettiera (paglia e simili) dovrà essere rinnovato almeno ogni due mesi. A ciascuna persona sarà assegnata una branda o cuccetta o almeno un posto fisso sopraelevato dal pavimento. Nei dormitori dovrà essere assicurato il ricambio dell'aria con opportune finestre munite di telai a vetri e la cubatura dovrà essere almeno di metri cubi quindici per ciascuna persona. In vicinanza dei dormitori, o attigui ad essi, dovranno aversi locali idonei per uso di cucina e refettorio.,

Art. 107. — Ogni casa rurale, come ogni ricovero, dovrà essere provveduto di buona e sufficiente acqua potabile. Ove i pubblici lavatoi siano lontani e di non facile accesso, e quando il numero dei lavatoi addetti alla azienda agricola lo esiga, il Comune potrà prescrivere la costruzione di apposito lavatoio, dando le norme al riguardo. I lavatoi possono essere collegati con la parte più bassa dei fontanili. Lo scolo delle acque di sopravanzo dei lavatoi come pure quello delle acque dei fontanili dovrà essere convogliato in canali chiusi fino al prossimo collettore, della cui acqua sia assicurato il pronto e regolare deflusso. Il suolo tutto intorno ai fontanili ed ai lavatoi dovrà essere coperto con selciato in malta o con altra pavimentazione impermeabile per una larghezza di metri tre in modo da impedire qualsiasi ristagno di acqua.

Art. 108. — Tanto le case rurali, quanto i ricoveri notturni situati nelle zone malariche, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei. La protezione sarà fatta per mezzo di reti di filo metallico, di cotone o di qualsiasi altro tessuto, le maglie del quale abbiano un diametro che non superi i due millimetri. Tali reti dovranno essere fissate all'apertura delle finestre, in modo che non si possano mai rimuovere per tutto il tempo stabilito, ed essere mantenute sempre efficienti. La protezione delle porte, fatta parimenti con reti di filo metallico o di altro tessuto, dovrà effettuarsi a mezzo di controporte ed in modo che questa non rimanga aperta che il solo tempo necessario al passaggio. La chiusura deve avvenire automaticamente, sempre dall'interno verso l'esterno e non viceversa. Qualunque altra apertura comunicante con l'esterno (cappe di camino, feritoie e simili), dalla quale possano penetrare insetti aerei, dovrà essere protetta nell'identico modo. È in facoltà del Governatore di imporre ogni altra misura igienica atta ad impedire l'azione di cause malarigene.

Art. 109. — Nel suburbio e nell'Agro è vietato destinare ad uso di abitazione dei lavoratori agricoli o del personale dell'azienda locali sudici, umidi, mal difesi dalle intemperie, poco illuminati od insufficientemente aerati.

Art. 110. — Le stalle per uso di aziende locali, quando siano collocate al disotto di ambienti abitati, debbono avere il solaio costruito in modo da impedire il passaggio di qualsiasi esalazione. Esse debbono avere pavimenti impermeabili con idonei fossetti di scolo e debbono essere mantenute sempre pulite. Nei locali di nuova costruzione le stalle non potranno avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza minore di tre metri in linea orizzontale. In caso di allevamento di bestiame semibrado, i locali di ricovero degli animali allevati ed anche temporaneamente mantenuti nei pascoli dell'Agro Romano, possono consistere in semplici tettoie, porticati, capannoni con copertura a tetto, mangiatoie e pavimentazione; costruiti in località possibilmente asciutta, ed il cui perimetro deve essere difeso dalla invasione di acque superficiali. Attorno al perimetro del ricovero dovrà esservi idonea pavimentazione larga almeno metri quattro.

Art. 111. — All'abbeveraggio del bestiame di deve provvedere mediante abbeveratoi murati, costruiti in vicinanza delle stalle, i quali siano alimentati dalle acque provenienti: a) da fonti, da allacciamenti delle acque sorgive, da drenaggi; b) mediante pompe che forniscano il volume d'acqua proporzionato al numero dei capi di bestiame, di cui sono suscettibili la tenuta e la riserva; c) mediante adeguata deviazione dal prossimo corso d'acqua. Gli abbeveratoi dovranno avere tutto intorno una zona selciata di almeno tre metri. Per l'acqua di sopravanzo deve aversi uno scarico coperto fino al prossimo collettore, ed intorno agli abbeveratoi deve evitarsi ristagno. Solo quando non si possa provvedere all'abbeveraggio nei modi predetti, può essere consentito l'abbeveraggio stesso nei fossi scorrenti nelle tenute, previa formazione di pedane o calate selciate, con staccionate laterali per impedire il passaggio del bestiame sulle scarpe dei fossi.

nota di lettura

il testo del regolamento d'igiene di Roma Capitale è stato qui riportato con rilettura "manuale" ma anche affidandosi a dei supporti di intelligenza artificiale partendo dai documenti messi a disposizione dal comune sul proprio sito istituzionale e da ciò che è possibile estrarre dai verbali delle sedute consiliari storiche. Il sottoscritto garantisce di aver verificato con attenzione la rispondenza del testo qui riportato con quello originale ma in ogni caso non si assume alcuna responsabilità in caso di divergenze rispetto ai testi ufficiali. Il presente non è un testo ufficiale e non lo si può usare come riferimento regolamentare: lo si usi e ci si faccia riferimento a proprio esclusivo rischio e pericolo.

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