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Indice dei Contenuti
- Cosa sono le tolleranze costruttive?
- perché è importante in caso di compravendita
- Le tolleranze differenziate in funzione della superficie dell'immobile
- Tolleranze e zone sismiche: una nuova complessità
- Altre specificità del "Salva-Casa" sulle tolleranze
- L'attestazione di sussistenza delle tolleranze
Cosa sono le tolleranze costruttive?
Fino a poco tempo fa, il concetto di tolleranza costruttiva, pur essendo una prassi consolidata, non era così chiaramente definito a livello legislativo. In sostanza, si è sempre riconosciuto che un cantiere non è una sala operatoria di precisione micrometrica: è fisiologicamente impossibile rispettare le misure progettuali al decimo di millimetro in edifici che misurano decine di metri. Un muro leggermente più lungo o più corto, una finestra leggermente spostata, l'utilizzo di un materiale isolante che modifica lo spessore finale della parete... sono tutte "imprecisioni esecutive". L'importante è che queste non derivino da una precisa volontà di voler creare un edificio diverso da quello progettato.
Originariamente, il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) non conteneva una definizione espressa di tolleranza, introdotta poi nel 2011 con il D.L. 70/2011 (Art. 34, comma 2-ter) e successivamente, nel 2020 (D.L. 76/2020) è stata tradotta in un articolo dedicato: il 34-bis. Questo articolo ha stabilito che scostamenti contenuti entro il limite del 2% rispetto alle misure del titolo abilitativo (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro) non costituiscono violazione edilizia. Ma il Decreto Salva-Casa (D.L. 69/2024, convertito con L. 105/2024) ha ulteriormente ampliato e specificato questo concetto, rendendolo più strutturato e riconoscendo espressamente varie fattispecie di lievi difformità, ampliando anche il concetto stesso di tolleranza ricomprendendovi anche delle definizioni e condizioni che possono ritenersi non del tutto appartenenti alla definizione di tolleranza: sto parlando ad esempio degli errori progettuali o della mancata realizzazione di porzioni di edifici.
perché è importante in caso di compravendita
Le tolleranze differenziate in funzione della superficie dell'immobile
Una delle novità più significative introdotte dal Decreto Salva-Casa è l'innalzamento delle soglie di tolleranza, che ora variano in base alla dimensione dell'unità immobiliare, pur rimanendo il valore minimo del 2% per gli immobili di maggiori dimensioni. Questo innalzamento si applica agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, e tale condizione è stata introdotta per evitare che i costruttori più smaliziati potessero convertire indebitamente il concetto di tolleranza in possibilità di ampliamento volumetrico illegittimo. Per gli edifici realizzati successivamente al 24 maggio 2024 rimane la soglia unica del 2%, ovvero non cambia nulla rispetto a prima del decreto salva-casa. L'obiettivo è chiaro: dare un margine di manovra maggiore per le regolarizzazioni di immobili più piccoli, dove anche piccole differenze percentuali possono avere un impatto maggiore in termini assoluti.
Le nuove soglie, definite dall'art. 34-bis comma 1-bis sono le seguenti:
• 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati.
• 5% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 60 e 100 metri quadrati.
• 4% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 100 e 300 metri quadrati.
• 3% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 300 e 500 metri quadrati.
• 2% per unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati.
È cruciale sottolineare che per il calcolo della superficie utile, si deve fare riferimento alla superficie assentita con il titolo edilizio originario che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti successivi. Questo per evitare frazionamenti artificiosi volti ad abbassare la soglia di tolleranza. Questa verifica deve essere fatta con estrema cura, analizzando la storia dei titoli edilizi dell'immobile, anche perché è possibile che all'interno dello stesso fabbricato, unità immobiliari diverse abbiano margini di tolleranza differenti.
Tolleranze e zone sismiche: una nuova complessità
Un'altra innovazione di rilievo, e forse una delle più complesse da gestire, è l'introduzione del comma 3-bis all'Art. 34-bis del D.P.R. 380/2001. Questo comma prevede che, per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche (con l'eccezione di quelle a bassa sismicità, cioè le zone 3 e 4 ormai pacificamente riconosciute come tali pur in assenza di una espressa definizione), ogni attestazione di sussistenza delle tolleranze costruttive – anche per opere che non hanno rilevanza per la pubblica incolumità (come una diversa distribuzione di tramezzature interne) – richiede il deposito di un progetto strutturale presso il Genio Civile.
Il progetto previsto dall'art. 34-bis comma 3-bis deve attestare che le strutture dell'edificio rispettano i requisiti progettuali strutturali riferiti all’epoca di realizzazione del fabbricato o degli interventi eseguiti successivamente. Si tratta di un adempimento fisso e obbligatorio per ogni attestazione di tolleranza o per ogni istanza di accertamento di conformità (ai sensi dell'Art. 36-bis). Nel merito di questa affermazione ho ritenuto di sviluppare in uno specifico post la riflessione circa la "resurrezione" delle norme tecniche del passato.
Le implicazioni pratiche sono significative:
• Differenziazione Procedurale: Si crea una netta distinzione tra le procedure nelle zone sismiche e quelle a bassa sismicità.
• Progetto "fotografico": Anche se gli interventi non hanno intaccato le strutture, è necessario produrre un progetto che "fotografa" lo stato tecnico del fabbricato e ne verifica la rispondenza alle norme tecniche in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. Ciò implica la necessità di eseguire indagini e rilievi direttamente sugli elementi strutturali che possono non essere direttamente accessibili.
• Complessità e Costi: Questa procedura può risultare sproporzionata per piccole modifiche e gravosa economicamente, soprattutto per singole unità immobiliari in condomini, dove il progetto dovrebbe estendersi all'intero fabbricato.
• Rischio Legale: Presentare una dichiarazione che attesta opere strutturali non denunciate precedentemente potrebbe integrare una denuncia con rilievo penale.
Insomma, il legislatore, pur con l'intento di semplificare, ha introdotto un meccanismo che, se da un lato consolida una prassi utile, dall'altro richiede una diligenza ancora maggiore e specifiche competenze tecniche, soprattutto nella ricostruzione della normativa storica applicabile.
Altre specificità del "Salva-Casa" sulle tolleranze
Il Decreto Salva-Casa non si limita a innalzare le soglie, ma introduce anche altre casistiche esplicite di tolleranze per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (purché non su immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali) grazie all'introduzione del comma 2-bis all'art. 34-bis:
• Errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale.
• Minore dimensionamento dell'edificio.
• Mancata esecuzione di elementi architettonici non strutturali (es. decori).
• Irregolarità esecutive di muri interni ed esterni (una definizione un po' troppo vaga).
• Difforme ubicazione delle aperture interne (es. porte).
• Difforme esecuzione di opere rientranti nella manutenzione ordinaria.
Queste specificazioni sono preziose perché trasformano prassi di "buonsenso" in norme esplicite, riducendo le aree di ambiguità interpretativa. Soprattutto l'errore di rappresentazione spesso capita nei progetti redatti prima dell'avvento del CAD, dove le tavole progettuali venivano spesso "composte" mettendo insieme disegni magari appartenenti a stati di sviluppo diversi dello stesso progetto: capita quindi di trovarsi con disegni in cui i prospetti non tornano con le piante, o cose del genere.
L'attestazione di sussistenza delle tolleranze
In sintesi, le tolleranze costruttive, pur non costituendo abusi, devono essere dichiarate da un tecnico abilitato. Questo può avvenire all'interno di un nuovo titolo edilizio (con espressa rappresentazione grafica) o tramite una dichiarazione asseverata allegata agli atti di trasferimento immobiliare. La loro corretta gestione è fondamentale per attestare lo stato legittimo dell'immobile, un concetto che il Decreto Salva-Casa ha ulteriormente rafforzato, integrandovi anche le procedure di accertamento di conformità e le sanzioni pagate (come la "fiscalizzazione dell'abuso"), pur con diverse valenze.
Il mio consiglio è sempre quello di affidarsi a un professionista esperto per le verifiche di conformità edilizia, specialmente con le nuove complessità introdotte, anche e soprattutto nell'ambito della compravendita immobiliare. La verifica della sussistenza delle tolleranze è peraltro oggi una operazione imprescindibile nell'ambito della redazione di una Due Diligence Immobiliare.
prima di commentare in senso tecnico, ti lascio, non dopo averti ringraziato per i sempre preziosi spunti, uno commento polemico: ma se tutto questo è fatto per "semplificare", ma che cavolo ci interessa sapere se il costruttore 50/60/70/100 anni fa ha costruito 10 cm piu' largo il fabbricato....sta li' da sempre, si sono succeduti negli anni atti, dia, cila, scia, condoni, ecc....quello sta sempre la'.....arriviamo noi che dobbiamo spostare un tramezzo e ci dobbiamo caricare di responsabilità civili e penali, visionando il progetto e scoprendo....non le tolleranze, ma gli "abusi" fatti da TUTTI i costruttori, perche' li hanno fatti TUTTI....cosi' al cliente per la ciletta dobbiamo chiedere altri......euro per la scia in sanatoria con allegato deposito al genio civile....a gia' scusa possiamo sempre farli passare come "errori progettuali corretti in cantiere".....chissa' cosa sono queste "figure mitologiche" che potrebbero essere, con la nostra asseverazione penalmente perseguibile, la panacea di tutti i mali
RispondiEliminasicuramente le nostre responsabilità sono eccessive e vanno ben oltre i confini di quanto possiamo chiedere come parcelle. quanto al resto, fa parte di una verifica di legittimità che è insita nelle stesse istanze edilizie: tutto sommato l'ampliamento del concetto di tolleranza in tutto ciò ci favorisce.
Eliminasi "forse" ci favorisce....ma a quale prezzo...quello di scoprire "abusi" nascosti risalenti a decenni orsono....il legislatore ha deciso di farci diventare i nuovi "poliziotti dell'urbanistica", con il "premio" della responsabilità civile e soprattutto penale....odiati dai committenti e perseguiti dall'amministrazione (il famoso incudine e martello) per colpa in eligendo....mi viene in mente la frase "ai posteri l'ardua sentenza"....dove i posteri siamo noi poveri tecnici "asseveratori"....
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