Vorrei brevemente commentare la recente sentenza TAR Calabria n°141/2019 perché riassume concetti già ampiamente trattati su questo blog, senza andare a smentire quanto già statuito da precedenti orientamenti giurisprudenziali, ma facendo puntualizzazioni e specifiche secondo me degne di rilievo. Ogni volta comunque è sempre utile ripassare temi così importanti quali le distanze tra costruzioni e la nozione di volume edificabile.
La sentenza (
qui sul sito di Lexambiente,
qui sul sito della Giustizia Amministrativa), passata in giudicato, concerne la controversia tra due confinanti tra i quali uno accusa l'altro (anzi, in verità accusa il Comune) di aver acquisito un titolo edilizio laddove non vi erano invece i presupposti per ottenerlo. Dei vari temi posti alla base per la contestazione della validità del titolo, ne spiccano due, accolti peraltro dal TAR e quindi tali da giustificare l'annullamento del permesso di costruire (e conseguente conversione delle opere effettuate in abusi edilizi): 1. il calcolo delle distanze tra costruzioni vale anche per le sopraelevazioni, ed è norma imperativa ed inderogabile (tutela l'interesse pubblico dell'igiene e salubrità degli ambienti, e non diritti soggettivi), e vale anche per volumi non tecnici; 2. i volumi anche non abitativi ma che non sono veri e propri volumi tecnici propriamente detti devono sempre rientrare nel calcolo della volumetria edificabile (o edificata) del lotto su cui ricadono.
Sulle distanze (
vedi un mio post generale su questo argomento o vedi tutti i post con tag "distanze" del blog - i tag sono in calce a questo testo, prima dei commenti) viene confermato quindi l'orientamento generale della giurisprudenza circa il fatto che:
- vale anche per le sopraelevazioni, anche laddove il corpo sopraelevato sia arretrato rispetto al filo dell'edificio sottostante che funge da base per la sopraelevazione: le distanze del DM 1444/68 sono norme imperative, generali, assolute ed inderogabili e devono essere applicate considerando la costruzione che si esegue, rispetto agli edifici confinanti;
- va considerata non solo riguardo ai volumi che delimitano spazi abitabili, ma in generale a qualunque cosa che può considerarsi "costruzione", quindi anche i volumi che racchiudono spazi non abitabili (nel caso di specie: stenditoi, sottotetti, soffitte o comunque volumi non definibili come volumi tecnici), potendosi invece non considerare solo per quegli elementi aventi un semplice carattere ornamentale (aggetto dei tetti, decori di facciata, ma non per esempio i balconi). Non è espressamente chiarito se un volume tecnico propriamente detto possa derogare al regime delle distanze, ma in base a quanto detto, riferendosi ai caratteri dell'elemento architettonico (stabilità, solidità, finalità per usi non temporanei), ma anche alle sue potenzialità ("locali che risultino agevolmente adattabili all'uso abitativo" cit. dalla sentenza), può facilmente riferirsi anche ai volumi tecnici;
- può essere considerato non computabile nelle distanze di legge solo un manufatto di modeste dimensioni, tali da non poter in alcun modo creare una intercapedine potenzialmente nociva: potrebbe ad esempio essere classificato in questo modo il boiler dei pannelli solari, laddove installato in copertura unitamente al pannello;
Sul volume edificabile, sempre in coerenza con la giurisprudenza trascorsa, si ribadisce che:
- tutte le costruzioni chiuse sviluppano volume edificabile, con la unica, circostanziata eccezione dei volumi tecnici, i quali, per definirsi tali, devono essere atti a contenere effettivamente impianti (es. ambiente in cui contenere i boiler dei pannelli solari; volume tecnico ascensore; ambiente o armadio in cui proteggere le centraline dell'antenna o delle parabole centralizzate, etc), con l'esclusione di qualunque altro ambiente, il quale quindi deve considerarsi sviluppante volume. La sentenza fa espresso riferimento a dei volumi che NON possono essere considerati tecnici, e che quindi sviluppano volume: leggiamo direttamente un estratto della sentenza, a cui non vi è nulla da aggiungere "Non rientrano, pertanto, nella nozione di volume tecnico i vani utilizzati come stenditoi, soffitte o locali di sgombero, né tanto meno i locali che risultino agevolmente adattabili ad uso abitativo."
- quale corollario del punto di cui sopra, la sentenza quindi specifica che i volumi tecnici possono essere esclusi da calcolo del volume totale sia quando si computa il volume in un progetto per una nuova costruzione o un ampliamento, sia quando lo si computa in funzione della costruzione preesistente su un lotto (per esempio in un intervento di demolizione e ricostruzione con mantenimento del volume). Nella sentenza viene espressamente indicato che il preesistente manufatto (un garage-cantina) va computato anch'esso ai fini del volume in quanto legittimamente autorizzato con concessione in sanatoria;
- qualunque manufatto preesistente sul lotto, anche laddove realizzato in periodi in cui non era richiesta la licenza edilizia, va sempre computato ai fini della volumetria preesistente sul lotto per considerare la cubatura edificabile residua. Leggiamo un altro estratto significativo della sentenza (che rimanda a precedenti sentenze): "La giurisprudenza afferma ancora più significativamente che “è computabile anche la costruzione realizzata prima della l. 17 agosto 1942 n. 1150, quando cioè lo "ius aedificandi" era considerato pura estrinsecazione del diritto di proprietà, trattandosi di circostanza ininfluente in sede di commisurazione della volumetria assentibile in base alla densità fondiaria, cioè a quella riferita alla singola area e che individua il volume massimo consentito su di essa, il che comporta la necessità di tener conto del dato reale costituito dagli immobili che su detta area si trovano e delle relazioni che intrattengono con l'ambiente circostante. Qualsiasi costruzione, anche se eretta senza il prescritto titolo, concorre al computo complessivo della densità territoriale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 23 aprile 2009 n. 3)” (Cons. St. IV, 13.11.2018, n. 6397)". La sentenza cita la L. 1150/42 ma per Roma il riferimento è differente, in quanto il momento in cui la licenza è diventata qui obbligatoria va spostato indietro nel tempo.
più di recente, il Consiglio di Stato è tornato su un tema analogo, e quindi aggiorno questo post senza farne uno nuovo specifico: con la
sentenza n°7289/2019 sez. 2 viene specificato che un volume costruito, anche se è indicato in progetto come avente destinazione "tecnica",
rileva assolutamente sia ai fini della cubatura edificabile sia ai fini delle distanze se ha delle dimensioni e caratteristiche tali da poter essere anche solo potenzialmente usato per scopi diversi da quello di contenimento di porzioni di impianto. Viene ribadito, ancora, che le dimensioni del volume tecnico devono essere del tutto minimali e strettamente necessarie a contenere gli elementi dell'impianto cui il volume deve intendersi intrinsecamente asservito.
anche in questo caso, è utile riportare un estratto delle motivazioni: "I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2019, n. 2101)."
dunque si delinea abbastanza nettamente che i volumi tipo lavatoio, stenditoio ma anche spazi effettivamente tecnici ma realizzati con dimensioni sovrabbondanti (per esempio può esserlo un locale di 10mq per contenere le scarne apparecchiature elettriche connesse ad un paio di pannelli fotovoltaici) hanno poche speranze di sfuggire all'essere definiti costruzioni ad ogni effetto, e quindi non sembrerebbero poter essere sottratti dal volume imponibile nè al regime delle distanze. Forse l'unico volume che effettivamente si può sottrarre dal calcolo del volume è la
serra solare, la quale, per sua natura deve avere delle dimensioni di una certa importanza per poter assolvere al suo scopo, ed è un volume tecnico per stessa ammissione di norma: anche qui comunque farei grande attenzione alla interpretazione normativa e, soprattutto, laddove si dovesse rilevare che una serra venga utilizzata in modo non conforme e per esempio come locale abitabile, non si potrebbero evitare le denunce per abusivismo edilizio e le relative conseguenze, anche penali.
altra più recente sentenza nel merito delle distanze e delle sopraelevazioni è quella sempre del
Consiglio di Stato n°242/2020 del 10 gennaio 2020, in cui non solo viene ribadito che le distanze vanno rispettate anche in caso di sopraelevazione ma, ancora di più, che sono illegittime le previsioni dei regolamenti edilizi eventualmente in violazione del DM 1444/68 e, per conseguenza, anche i permessi rilasciati sulla scia di tali deroghe.
Su un argomento del tutto analogo a quello trattato dal TAR Calabria, segnalo T
AR Lazio sez. 2 stralcio n°7136/2021 la quale, citando anche la sentenza CdS 7289/19 di cui sopra, conferma che: 1. le sopraelevazioni devono essere considerate nuove costruzioni ai fini della computazione delle distanze e che 2. i "volumi tecnici" se hanno le potenzialità di essere abitabili, non possono essere scomputati dalla cubatura imponibile ai fini edificabili. Attenzione, perché, nel caso in esame, il TAR ha disposto l'annullamento di un permesso di costruire rilasciato diciassette anni prima della sentenza, con ciò a significare che
quando un titolo edilizio viene rilasciato od acquisito sulla base di una violazione palese di una norma sovraordinata, non vi è limite di tempo per l'annullabilità, in quanto il titolo è formato su dei presupposti del tutto inesistenti, tali da travolgere la legittimità dell'intero titolo. Il tempo trascorso, comunque, non è stato specificamente oggetto di trattazione da parte del TAR.
Nel caso in cui un locale tecnico sia stato realizzato, senza titolo abilitativo, negli anni 80 e con le distanze dai confini previste dai regolamenti in essere nel periodo indicato, debba oggi essere condonato, quali distanze debbono considersi dai confini.
RispondiEliminapiù specificatamente quelle del periodo di costruzione o quelle del regolamento vigente.
grazie
se si deve procedere secondo l'art. 36 o 37 del DPR 380/01, le fattispecie devono verificarsi entrambe secondo il principio della cosiddetta doppia conformità. devono ovviamente concretizzarsi tutti gli altri presupposti.
Eliminabuongiorno,
Eliminase ho un ripostiglio condonato, posso realizzare un locale tecnico per inserire batterie di accumulo e e servizi per i pannelli fotovoltaici? e se si, con quale strumento urbanistico? oppure essendoci già il locale ripostiglio, non posso realizzare un locale tecnico apposito?
grazie mille
probabilmente può convertire il ripostiglio in locale tecnico, ma realizzare un ampliamento può essere precluso, se il nuovo volume non rispetta distanze o altro.
EliminaSalve, una casetta il legno coibentata con le dimensioni minime per contenere accumulo, puffer, pompe e tutto il necessario alla centrale termica deve rispettare la distanza dagli edifici vicini da codice civile? Se l'edificio confinante fosse una pertinenza cambierebbe qualcosa? Grazie.
RispondiEliminain quanto costruzione, a mio avviso è soggetta al rispetto delle distanze
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