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Il passaggio del PRG di cui parliamo è il comma 8 dell'art. 16. Riportiamolo per intero:
Vediamo che questo passaggio specifica due concetti importanti:8. La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perforazioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale competente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale.
- qualunque intervento di scavo, di perforazione o anche solamente di reinterro, su tutto il territorio del Comune, va comunicato preventivamente alla Soprintendenza Archeologica (sede di piazza delle Finanze n°1) la quale valuta se concedere direttamente l'autorizzazione, se imporre la presenza di un archeologo durante gli scavi, oppure ancora di ordinare delle campagne di scavo preventive.
- in caso di qualunque forma di intervento che sia soggetto a "titolo abilitativo" (escluse quindi senz'altro le opere di manutenzione ordinaria, ma si potrebbero ritenere escluse anche quelle soggette a CILA, essendo questa una mera comunicazione, sebbene asseverata, per opere che non richiedono più un titolo edilizio. la mia è solo una supposizione: in caso doveste effettuare opere su detti locali che ricadono in CILA, informatevi presso la Soprintendenza o presso il Municipio, e non prendete per oro colato quanto da me scritto: la responsabilità è sempre del committente e del tecnico) ma limitatamente alla città storica, va data comunicazione preventiva alla Soprintendenza Archeologica dell'avvio dei lavori (dunque la forma è quella solo dell'informazione, e non dell'autorizzazione). Va detto che in questo caso alla stessa Soprintendenza a volte ritengono che non ci sia necessità di procedura autorizzativa, dunque in caso di dubbio conviene chiedere sempre di persona.
L'obbligo scatta per qualunque forma di intervento che possa riguardare il sottosuolo: dunque al di là del vero e proprio scavo, possono rientrarvi attività come quella di rifacimento di una pavimentazione controterra, laddove è necessario demolire massetto e vespaio sottostante. Delicato il discorso relativo alle sanatorie di scavi effettuati in precedenza (anche dal costruttore, per esempio nel caso di diversa collocazione del fabbricato nel lotto o di ampliamento del locale cantinato), da valutare sempre con attenzione e sperando di non essere in zone specificamente oggetto di tutela archeologica diretta.
La Soprintendenza archeologica di piazza delle Finanze attualmente non ha una modulistica predisposta: si produce una richiesta a testo libero (con marca da bollo) con gli allegati necessari per la piena comprensione dell'intervento da parte dei funzionari. Si può trasmettere anche via PEC, ma per il buon esito consigliano sempre il deposito a mano.
Buona sera Architetto, questa frase: "L'obbligo scatta per qualunque forma di intervento che possa riguardare il sottosuolo" è frutto di colloqui con la soprintendenza? Perché non avendo mai considerato questo articolo riguardante l'interezza del suolo comunale, se riguarda anche opere non di scavo diretto, mi sto preoccupando e non poco.
RispondiEliminaMi sembra comunque assurda l'interpretazione della soprintendenza di considerare il comma 8 come una norma generale e non specifica per la carta della qualità, visto che di questo si stava parlando nell'art.16.
l'affermazione che ho dato scaturisce da dei colloqui, ma va pure detto che ne ho parlato più volte e la visione non è unanime: alcuni funzionari non ritengono si applichi per esempio a modifiche interne a volumi già scavati (e autorizzati).
EliminaBuonasera architetto le chiedo cortesemente la sua opinione se devo chiedere parere alla soprintendenza archeologica per un muro in calcestruzzo di rinforzo su un muro già esistente e dove quindi si è già scavato. Probabilmente il rinforzo arriva sino al piano fondale del muro esistente. Si trova in tessuto urbano T7. Grazie
RispondiEliminase si deve intervenire anche sull'esistente muro di sostegno probabilmente sì; se il nuovo muro sarà "addossato" all'esistente, senza modificarlo e senza effettuare nuovi scavi per nuove fondazioni, potrebbe non servire ma andrei a chiedere per sicurezza.
EliminaBuongiorno Arch. Campagna,
RispondiEliminaposto che per ogni intervento di scavo va inviata comunicazione alla Soprintendenza, quali sono le tempistiche di risposta? E soprattutto, serve una risposta o è una semplice comunicazione?
Grazie mille e complimenti per il numero e la qualità di informazioni che mette sempre a disposizione
il piano regolatore non entra molto nel merito: risulta genericamente indicato che la comunicazione deve essere fatta entro un certo numero di giorni prima dall'avvio dei lavori.
EliminaBuona sera, Architetto
RispondiEliminasono interessato al discorso Sanatoria ...."Delicato il discorso relativo alle sanatorie di scavi effettuati in precedenza", VERISSIMO. Un mio cliente in effetti dovrebbe sanare una piscina in resina autoportante, di dimensioni esigue (4 x 2.5) la cui realizzazione non ha tralaltro costituito opere in cls, ma soltanto uno scavo. Effettivamente li dove urbanisticamente posso sanarla, la soprintendenza sembrerebbe richiedere il "parere preventivo".
Ultimo ma non per importanza pensa che detta opera possa rientrare nella definizione di variante dell'assetto morfologico del terreno in funzione delle n.t.a del PAI?
Può darmi per caso degli strumenti per proseguire ?
Anticipatamente la ringrazio.
Buon Lavoro.
se siamo in zona con vincolo archeologico, la sanatoria è davvero complessa per non dire quasi impossibile; in zone non vincolate direttamente, ma nel comune di Roma, occorre secondo me distinguere tra opere fatte prima del PRG e quelle fatte dopo. prima del nuovo prg di fatti non mi risulta (ma potrei ignorarle io) esistano norme che disciplinavano tali richieste, dunque secondo me può ritenersi corretto non fare nulla; per scavi eseguiti dopo l'entrata in vigore del prg, può essere invece necessario trasmettere una comunicazione tardiva, ma non ho ancora sperimentato quali possano essere gli scenari che ne derivano.
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