domenica 17 aprile 2016

lucernari, velux e regime autorizzativo

Oggi un post breve per parlare del tema dei lucernari o "velux", cioè quelle finestre realizzate generalmente nei sottotetti a falda o piani per dare luce ed aria agli ambienti posti agli ultimi piani degli edifici.
[immagine di proprietà di Øyvind Holmstad (Opera propria) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], attraverso Wikimedia Commons - file originale ]
post aggiornato al 25 ottobre 2018
I lucernari sono elementi architettonici in effetti difficili da collocare all'interno del panorama autorizzativo: da un lato, infatti, dovremmo classificare la loro installazione come ristrutturazione edilizia perché sono in qualche modo assimilabili alle finestre, essendo dei "buchi" negli elementi opachi di rilevanza esterna; dall'altro invece proprio finestre non possono essere considerate, sia perché non sono realizzati sulla "facciata" dell'edificio - e, quindi, pertanto spesso praticamente invisibili dalla strada -, sia perché non rappresentano una "veduta" ma principalmente una "luce" (cioè, secondo le definizioni del codice civile, sono elementi che danno solo luce ed aria ma non consentono un affaccio - ovviamente ciò può non valere sulle falde di tetti aventi un andamento più verticale che orizzontale).

Per capire come gestire questi elementi, è opportuno riferirsi alla giurisprudenza trascorsa, poiché la legislazione nazionale non è mai stata così definita da specificare in dettaglio la natura di questi elementi architettonici. La giurisprudenza è piena di sentenze che ricomprendono la realizzazione di lucernari e velux, ma pochissime invece sono specifiche esclusivamente sul tema autorizzativo solo di detti elementi, comunque qualcosa si trova, come per esempio le seguenti che, tra l'altro, intervengono sempre in un caso particolare, ma estensibile al generale, di lucernari realizzati su immobili sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica:
  1. sentenza TAR Liguria num 745/2015 si derime una controversia tra un comune ligure ed un privato che ha effettuato diversi interventi, tra i quali appunto la realizzazione di alcune "velux", in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: la sentenza è favorevole al cittadino e può essere utile citare un passaggio abbastanza significativo: "Avendo riguardo alla classificazione degli interventi edificatori dettata dal t.u. edilizia, la realizzazione dei lucernai pare riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria, ossia ad una categoria di interventi non sottoposti al regime del permesso di costruire, bensì a quello della SCIA, in assenza della quale le opere eseguite senza titolo non sono soggette alla demolizione, ma all’applicazione della sanzione pecuniaria."
  2. sentenza CdS 4586 del 2004, dove si derime una questione non inerente la realizzazione quanto piuttosto la modifica di dei preesistenti lucernari (gli elementi erano stati ingranditi di una decina di centimetri, per elementi di circa 40cm di larghezza originaria) sempre in un immobile soggetto a vincolo paesaggistico: la diatriba in quesione è tra il cittadino e la sovrintendenza, che avrebbe negato l'autorizzazione in sanatoria per interventi già eseguiti, perché l'opera di modifica avrebbe influito negativamente sull'estetica dell'edificio; il cittadino ha mosso ricorso contro a decisione della sovrintendenza ritenendo che le modifiche effettuate siano invece ininfluenti all'estetica, stante anche il fatto che detti lucernari erano difficilmente visibili dalla strada pubblica. Il consiglio di stato ha dato ragione al cittadino, ritenendo "che la limitata entità dell’effettuato ampliamento e la sua finalità non siano in grado di pregiudicare i tetti di Bologna né di attentare al particolare pregio della città." Vi è da notare che questa sentenza viene emessa dal Consiglio in disaccordo con i tribunali amministrativi che erano intervenuti nei precedenti gradi di giudizio, che avevano invece dato ragione alla sovrintendenza.
Secondo quanto citato, si può a ragione ritenere che la realizzazione dei lucernari sia dunque un intervento che ricada nella definizione della manutenzione straordinaria ricadente in SCIA odinaria perché avente comunque rilevanza esterna (ma alcuni comuni potrebbero accoglierla legittimamente anche in CILA). Sarebbe dunque da escludersi l'ipotesi che gli interventi citati possano ricadere in ristrutturazione edilizia e, quindi, in SCIA alternativa al Permesso, anche se è opinione dello scrivente che invece l'intervento ricada proprio in quest'ultimo ambito, ovvero la ristrutturazione edilizia.

Spesso, nel caso del recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, viene citata esplicitamente la possibilità di realizzare, appunto, i lucernari sul tetto: dette leggi generalmente fanno ricadere il complesso degli interventi nella ristrutturazione edilizia, ma si parla appunto del complesso degli interventi e non dell'intervento di realizzazione dei lucernari nello specifico; occorre non fare confusione.

Occorre prestare comunque moltissima attenzione a come tali elementi vengono considerati da parte della ASL locale: quella di Roma, per esempio, non li considera valevoli ai fini del calcolo dei rapporti aeroilluminanti, perché viene interpretata alla lettera la norma sanitaria originaria che parla solo di "finestrature verticali", per cui sarebbero accettabili praticamente solo degli abbaini su tetto a falda. Stesso discorso vale anche per i lucernari a soffitto.

Due parole vale la pena spenderle per i casi di accertamento da parte dell'amministrazione: qualora siate di fronte all'accusa di modifica abusiva o realizzazione abusiva di lucernari o velux, dovreste aspettarvi di ricevere una procedura repressiva per manutenzione straordinaria, appunto, che è più "lieve" di quella per la ristrutturazione edilizia. Bisogna però sempre calarsi nel contesto: una velux posizionata su una falda del tetto poco inclinata, diciamo quasi del tutto verticale, è più facilmente assimilabile ad una finestra, la quale, se abusiva o se alterata abusivamente, va comunque in DIA ed in ristrutturazione edilizia, a meno di future modifiche normative.

Per quanto riguarda gli interventi di questo tipo in zone vincolate, occorre invece prestare grande attenzione al tipo di vincolo, perché in alcuni casi l'intervento si può ad oggi ritenere attività libera dall'autorizzazione paesaggistica, mentre in altri casi no.

Tutto ha inizio con la pubblicazione del DPR 31/17 il quale ha prodotto una importante innovazione nel settore delle autorizzazioni paesaggistiche, elencando una lunga serie di interventi che non necessitano più di autorizzazione (allegato A dello stesso DPR), ed estentendo l'elenco di quelli che vanno in autorizzazione semplificata (allegato B dello stesso DPR). Per approfondire il tema cliccate sul link ad un mio specifico post su questo importante decreto: lì troverete anche linkate delle successive circolari ministeriali che hanno fornito altri ulteriori importanti elementi di valutazione.

Da una prima lettura degli allegati al decreto potrebbe apparire una contraddizione, in quanto le "finestre a tetto" sono indicate sia nel punto A.2 dell'allegato A (e quindi nell'elenco attività libera) sia nell'allegato B, punto B.2 (quindi elenco opere soggette ad autorizzazione semplificata). In realtà la differenza c'è, ed è sostanziale, anche se, a mio modesto parere, poteva essere scritta in modo più chiaro. Il punto A.2 è diviso in due periodi, divisi da un punto: tutto ciò che è descritto nel primo periodo, è attività libera sempre e comunque (dall'autorizzazione paesaggistica), mentre quello che è elencato al secondo periodo è attività libera solo a determinate condizioni, ovvero che il vincolo non riguardi beni di interesse storico o altri beni particolari di cui all'art. 136 comma 1 lettere a) e b) del codice dei beni culturali, non ché anche lettera c) ma solo se si tratta di immobili storici. 

La maggior parte dei vincoli che stanno per esempio nel territorio del Comune di Roma sono relativi alle lettere c) e d) del codice, dunque molto spesso questi interventi sono appunto ormai attività libera dall'autorizzazione paesaggistica. Il tipo di vincolo si verifica interrogando il PTPR Lazio e sfogliando il lungo elenco dei vincoli: quelli classificati come ab sono relativi alle lettere a e b, mentre i cd alle altre omonime lettere.




51 commenti:

  1. Buonasera,
    mi trovo a preparare una SCIA per il recupero sottotetto della mia mansarda. Rispetto al progetto originario sono state aperte 2 finestre nel tetto, sono riuscita a reperire dagli altri condomini l'autorizzazione paesaggistica, ma ho scoperto che erano state autorizzate con una dimensione massima di 60cm x 60cm (l'autorizzazione riporta "in modo da non coinvolgere gli elementi strutturali"). Tale misura è diversa da quella effettiva, ovvero 70cm x 90cm. Nel calcolo dei rapporti aeroilluminanti sono in difficoltà con le misure minime autorizzate, ed anche con quelle effettive dovrei comunque "forzare" il progetto post operam con la presenza di disimpegni e bagno cieco.Mi chiedo ora come potrei sanare la situazione, devo presentare nuova autorizzazione o basta presentare una SCIA in cui simulo in qualche modo l'allargamento della finestra, andando a illustrare la soluzione strutturale?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la norma non consente altre vie se non la sanatoria, che però prevede tempi lunghi dovendo andare in art. 167: al di là del percorso pedissequo, ci sono solo responsabilità e valutazione dei rischi. comunque il recupero sottotetti si fa ancora in DIA, se si è in un comune che non ha già recepito lo SCIA 2.

      Elimina
    2. Grazie per la risposta,
      rinnovo i complimenti per il blog, sempre vivo. Andrò al più presto in comune per verificare la procedura da utilizzare per il recupero sottotetto, nel sito comunale infatti non è presente il modulo DIA, ma solo SCIA (lo SCIA 2 mi sembra di aver capito che sia veramente recente).

      Elimina
    3. non mi risulta che il comune si sia ufficialmente adeguato allo SCIA 2, dunque finché ciò non accade (o fino comunque a giugno 2017) ancora è viva la DIA.

      Elimina
  2. Buonasera,
    innanzitutto complimenti per i vari articoli sempre molto chiari.
    Vengo al dunque. In un appartamento al piano sottotetto oggetto di concessione in sanatoria ai sensi della 47/85 debitamente rilasciata, con successiva abitabilità, è presente una camera priva di finestre.
    In questa camera, dopo la sanatoria, i nuovi proprietari aprono abusivamente una finestra a raso senza tagliare i travetti del solaio. L'immobile non è vincolato e si trova nel sistema insediativo città da ristrutturare, tessuto prevalentemente residenziale. Al municipio di competenza, dopo una chiacchierata con il tecnico, si stabilisce che con SCIA in sanatoria è possibile sanare quest'opera e le altre modifiche distributive interne. La sanatoria serve per legittimare lo stato dei luoghi per una successiva CILA.
    Il punto è questo. La finestra a raso non concorre al calcolo del rapporto aeroilluminante. Ma la camera, assurdamente, era dichiarata abitabile anche senza finestre. Come ci si comporta in un caso del genere?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. probabilmente c'è stato qualche problema nelle dichiarazioni rese per ottenere l'abitabilità, perché anche se le regole di condono consentono una deroga ai rapporti aeroilluminanti, è chiaro che questi non possono essere inesistenti. Di fatto la stanza non può essere dichiarata abitabile nella nuova pratica edilizia a meno che non si predispongono delle trasformazioni per soddisfare il rapporto aeroilluminante.

      Elimina
    2. L'assurdità è proprio questa. I grafici riportano chiaramente l'inesistenza della finestra e nelle tabelle esplicative presenti sui grafici non c'è traccia di calcolo del rapporto aeroilluminante mentre l'ambiente in questione è indicato a chiare lettere come una camera.

      Elimina
    3. allora c'è una evidente incongruenza, e nella pratica che si andrà a fare sarebbe opportuno proporre un post-operam coerente.

      Elimina
  3. Sicuramente. Però resta il fatto che la SCIA in sanatoria, redatta per legittimare lo stato dei luoghi, non vede soddisfatto il rapporto aeroilluminante della camera in quanto la finestra a raso non concorre a soddisfare il fabbisogno (cosa che tra l'altro mi lascia perplesso in quanto per i recuperi abitativi dei sottotetti sono ammesse queste tipologie di finestre quindi a maggior ragione dovrebbero esserlo per un caso del genere).
    Nella CILA che seguirà si prevedono una serie di accorgimenti per rispettare il rapporto aeroillumionante dell'ambiente, ma ora, con la SCIA, vedo impossibile dichiarare che per tale ambiente il rapporto è rispettato e comunque non vorrei dichiarare il contrario visto che per l'immobile è stata rilasciata l'abitabilità.
    Forse la cosa migliore è aspettare l'istruttoria della scia e vedere se emerge questo aspetto e, eventualmente, argomentare con i precedenti atti rilasciati dall'amministrazione in caso di contestazioni.
    Questo sembra il classico caso in cui le norme, gli atti ed il nostro operato assumono contorni astratti e con implicazioni esoteriche.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. io ritengo preferibile agire già in sede di SCIA in sanatoria per risolvere il problema: avrei valutato se dichiarare come "ripostiglio" quell'ambiente, anche eventualmente in contrasto con il titolo legittimante, se palesemente viziato. Poi è chiaro che i casi come questo sono più unici che rari e quindi non esiste una strada migliore delle altre.

      Elimina
  4. Buongiorno,
    Sto pensando seriamente di acquistare un bilocale in cui, nella futura camera da letto, non avrei alcuna finestra. Poichè all'ultimo piano dello stabile, pensavo ad un lucernario sul tetto(anche perchè i muri perimetrali danno su altri condomini a cui dovrei comunque chiedere l'autorizzazione per una finestra.) Normalmente quante probabilità ci sono che diano una autorizzazione simile, contando anche il fatto che non andrei a toccare il tetto di alcun condomino. Ci sono, attualmente, delle norme per cui questa operazione sia quasi " dovuta" al proprietario della casa? Grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se non ci sono vincoli paesaggistici o architettonici, l'amministrazione non può opporsi alla realizzazione perché non ha discrezionalità "estetica". Potrebbe però essere negata l'autorizzazione del condominio, anche se bisogna capire se non è un opera rientrante nel libero uso della cosa comune.

      Elimina
  5. salve Arch. Campagna,
    volevo sapere se per caso sa se nel Comune di Roma un lucernario su una copertura piana a terrazza, della stessa proprietà del piano sottostante, può rientrare in CILA.
    Grazie e saluti.
    sara

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se non c'è interessamento in alcun modo della struttura portante del lastrico, potrebbe rientrare in CILA; tuttavia la struttura portante se parliamo di un solaio laterocementizio verrà interessata a prescindere, dunque nel caso andrà in SCIA con relativo progetto strutturale, e comunque solo se parliamo di una struttura che rimane a filo pavimento o poco più: un qualcosa che esce fuori dal filo copertura, anche di poco, a mio parere si classifica come ristrutturazione edilizia e quindi va in SCIA alternativa al pdc. insomma è una cosa che va vista con attenzione e valutata attorno a cosa in dettaglio si vuole fare.

      Elimina
  6. Salve architetto,
    sono interessato all'acquisto di un immobile all'ultimo piano di un piccolo condominio con annesso terrazzo piano di copertura.
    Il precedente proprietario ha ristrutturato l'appartamento prima di venderlo realizzando un lucernario per dare luce al bagno di servizio altrimenti cieco.
    Il problema è che ha iniziato i lavori (non ancora ultimati) senza richiedere la necessaria autorizzazione.
    Quale iter bisogna seguire per sanare la situazione? E con che tempi a suo parere? Non vorrei acquistare l'immobile (che tra le altre cose allo stato attuale crdo non sia vendibile per difformità con la planimentria catastale) per poi ritrovarmi tra le mani una situazione non piacevole.
    Grazie in anticipo per la sua risposta.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. si tratta di opere di fatto abusive: occorre fare una sanatoria (volendo anche in corso d'opera, deve valutare l'attuale proprietario con il tecnico che vorrà nominare) oppure ripristinare lo stato dei luoghi originario prima della compravendita.

      Elimina
  7. Buonasera,
    una sostituzione di 4 velux (piccoli e condonati) con altri 4 velux più grandi che assolvono i requisiti r.a.i. dei locali abitabili sottostanti a Milano, che pratica mi consiglia di presentare? occorre esame impatto paesistico?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se si ricade in zona di vincolo paesaggistico, a mio parere è una operazione che ricade in quelle esenti ai sensi del nuovo DPR 31/17, ma l'ente tutore del vincolo potrebbe non essere del tutto d'accordo, per cui conviene sempre far esaminare preliminarmente il progetto o farsi mettere per iscritto il fatto di ricadere nell'esenzione.

      Elimina
    2. quindi potrei anche solo fare una semplice cila se non fosse vincolato l'immobile?

      Elimina
  8. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  9. ciao vorrei fare dei velux sul sottotetto acquistato da poco, premesso che alcuni condomini hanno già fatto dei lucernai o velux, si possono opporre alla costruzione dei miei? altra domanda hanno appena ristrutturato il tetto e mi dicono che hanno 10 anni di garanzia nel caso costruissi i velux si perde la garanzia del tetto?? grazie mille

    RispondiElimina
    Risposte
    1. il tetto è una parte comune come le facciate: ciascuno è libero di applicarvi dei miglioramenti purché ciò non contrasti con l'uso che possono farne anche tutti gli altri, e sempre nell'ottica del non deturpare l'estetica dell'edificio.

      Elimina
  10. Buongiorno architetto
    ho fatto installare 2 velux nel tetto condominiale dove il sottotetto è di mio uso esclusivo e di cui sono proprietario (villetta a schiera), senza presentare alcuna domanda ne al condominio ne in comune. Un condomino mi ha mandato una verifica da parte del comune che dopo ormai quattro mesi dal sopralluogo non mi ha ancora fatto sapere nulla. Ho agito così in quanto altri condomini prima di me hanno fatto la stessa identica cosa, io ho acquistato solo 2 anni fa e sul loro esempio ho fatto lo stesso.
    Vorrei sanare la situazione ma al contempo vorrei capire se ci sono anche possibilità relative al fatto che la cosa cada in prescrizione dati i tempi del Comune. Oppure se sarebbe meglio muovermi per tempo senza attendere e fare tutto ciò che è necessario per sanare l'intervento. La ringrazio anticipatamente per qualsiasi consiglio mi darà.
    Buona giornata

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la situazione va comunque vista: a rigore di logica quasi sempre si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia, perché c'è modifica dei prospetti, ma, come indicato nel post stesso, a volte possono ritenersi anche semplice manutenzione straordinaria (in casi limite). Secondo me se c'è già stato un accertamento, conviene informarsi presso l'ufficio disciplina edilizia e parlare con i tecnici preposti: probabilmente una sanatoria spontanea può aiutare ad andare verso l'archiviazione degli atti.

      Elimina
  11. Buonasera arch.
    Mi trovo a dover rifare un tetto, voluto a maggioranza dal condominio, il proprietario del sottotetto ad uso magazzino aveva aperto delle finestre velux sanando poi la situazione.
    Ora per risparmiare qualcosa, dato che i nuovi velux sarebbero solo a carico suo, ha deciso di non sostituirle tutte ma di chiuderne quattro su otto.

    E' corretto presentare una CILA per chiusura finestre insieme a rifacimento manto di copertura?
    Come intestatari secondo lei basta il condominio o dato che la sostituzione dei velux riguarda solo un condomino sarebbero da indicare due soggetti (condominio nella figura dell'amministratore e condomino proprietario del sottotetto)?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se può passare come risanamento conservativo potrebbe passare in cila, ma attenzione all'aspetto strutturale.

      Elimina
  12. Buongiorno, qual è questa norma sanitaria originaria che parla solo di "finestrature verticali", che non considera i lucernari sul tetto a falda nel calcolo dei rapporti aeroilluminanti?

    RispondiElimina
  13. difficile valutare questa situazione senza vedere bene le carte, comunque se vi è una differenza tra progetto e realizzato senza che nel tempo sia occorsa una specifica sanatoria, si dovrebbero ritenere come da sanare. il discorso civilistico pure mi pare complesso e va studiato con attenzione.

    RispondiElimina
  14. Buongiorno. Le sottopongo il nostro problema facendole i complimenti per i suoi articoli molto esaustivi.

    Ho acquistato una casa in centro storico a Quartu sant'elena. La casa è della tipoligia campidanese. Le camere affacciano tutte su un disimpegno ampiamente finestrato.
    Tuttavia, le tre camere da letto risultano senza finestra. La casa è indipendente, al piano terra e sopra le camere c'è un tetto a falda non visibile dalla strada.

    Abbiamo chiesto in comune come procedere per l'installazione di lucernari (anche piccoli) ma ci hanno detto che non daranno mai l'autorizzazione.
    Lei cosa ci consiglia di fare? A chi ci si può rivolgere?

    La ringrazio
    Martina

    RispondiElimina
  15. Salve arch. Campagna
    Io mi trovo in una scomoda posizione, perchè ho ottenuto, dalla Sovrintendenza Capitolina, per un immobile ricadente in carta della qualità, in particolare in "EDIFICI COMPLESSI EDILIZI MODERNI. Complessi di edifici di rilevante interesse architettonico, urbano o ambientale." il nulla osta per il recupero del sottotetto con aumento di SUL, ma il parere è favorevole "ad eccezione dei lucernai" il chè è un'antitesi perchè non posso ottenere la superficie aeroilluminante che mi occorre per il recupero del sottotetto senza aprire dei velux. Secondo lei c'è modo di uscire da questo cul de sac? si può derogare alle disposizioni della sovrintendenza capitolina?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. la legge regionale 13/2009 si applica espressamente in deroga agli strumenti urbanistici (è espressamente indicato verso la fine del testo normativo), e, pertanto, per come la vedo io, viene implicitamente derogato tutto quello che è all'interno del PRG, dunque sovrintendenza capitolina e COQUE, laddove applicabili. Solo i vincoli paesaggistici o storico-architettonici non sono derogati. proverei ad andare a chiedere al dipartimento e, nel caso, presentare un permesso di costruire.

      Elimina
  16. buongiorno, sempre sull'argomento VELUX vorrei un chiarimento: ho comprato un appartamento in un condominio e ci sono nel sottotetto di mia proprietà due velux. Ora io vorrei chiuderli e aprirne tre in altre superfici. Dal regolamento condominiale non c'è scritto espressamente il divieto ad aprire/modificare dei velux, ma senza il loro ok il comune non mi fornisce l'approvazione a procedere. Ma siamo certi che io non possa aprire il velux e modificare gli altri due senza il che il comune mi obblighi a chiedere il benestare al Condominio? grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. in linea di massima i titoli edilizi sono sempre rilasciati fatti salvi i diritti di terzi, cioè il comune deve disinteressarsi degli aspetti civilistici. Certo è che se il comune autorizza e poi il condominio fa causa per violazione del principio del decoro del condominio e vince, anche in presenza dell'autorizzazione condominiale il tribunale obbligherebbe alla remissione in pristino.

      Elimina
  17. ho costruito un villino ultimando i lavori nel 2003. Oggi scopro che nel sottotetto venne concesso un lucernaio di un mq circa realizzato a cinque metri di distanza ossia nell'altra parte della stesa stanza. Cone dovrei comportarmi?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se non ho capito male la situazione, occorre o sanare la diversa posizione del lucernario, oppure "ripristinare" il progetto realizzandolo adesso. andrebbe visto comunque nel dettaglio.

      Elimina
  18. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  19. Grazie per la puntuale risposta. Preciso che ho un tetto a due falde ed il lucernaio 0,80x100 è stato realizzato sulla falda opposta a 5mt di distanza da dove doveva essere realizzato.Che intendi per ripristinare il progetto? (farlo ora per allora').

    RispondiElimina
    Risposte
    1. per ripristino intendevo il riportare l'immobile alla situazione di progetto, con opportuna istanza autorizzativa.

      Elimina
  20. Buona sera, le norme che regolano le coperture a tetto nel comune di Roma dove le posso trovare, perche il rec non dice molto in merito. Mi riferisco ad altezze massime ammesse, pendenza delle falde, possibilità di realizzazione di abbaini e terrazzini ecc... grazie

    RispondiElimina
  21. Buonasera.
    Il mio quesito è il seguente:
    ho acquistato un appartamemto collegato con scala interna ad un solaio senza permanenza di persone. La scheda catastale allegata al rogito evidenzia due lucernari nel solaio. Emerge ora che un solaio esiste da progetto originario (ante '67) l'altro (definito tegola lucernario) è stato creato dal condominio nel mio solaio (e in tutti quelli del condominio) in sede di rifacimento del tetto nel 2004 in assenza di pratica edilizia perchè non ritenuta necessaria. Ritiene questa situazione regolare ? Serve una sanatoria ?
    La ringrazio molto sin da ora.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. potrebbe essere necessario sanare l'apertura del nuovo lucernario: bisognerebbe analizzare le carte.

      Elimina
  22. Buonasera,

    e complimenti per il blog intanto! In una villetta non soggetta a vincoli, vorrei effettuare il recupero di sottotetto ai sensi della legge regionale. Ci sono tutti gli spazi, altezze e rapporti corretti, non ci dovrebbero essere problemi. Unica cosa: esiste già nello stato di fatto un velux che non era presente nel progetto (e che di fatto contribuisce ai rapporti aeroilluminanti).
    Quale è la pratica da seguire in questo caso? si può fare il recupero del sottotetto direttamente "in sanatoria"?
    Grazie in anticipo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. secondo me sarebbe bene mantenere distinte le procedure per la sanatoria del velux e per il recupero del sottotetto: comunque valuterei l'ipotesi del ripristino.

      Elimina
  23. Buonasera,
    avrei una domanda da sottoporre. In vista dei lavori legati al 110% ho notato che il lucernario che ho nel bagno al primo piano non è presente sulla mappa catastale recuperata dal sito dell’AdE. Premetto che tale velux è stato costruito con la casa ed è presente sia sulle planimetrie sia sul prospetto depositati in comune al momento della fine dei lavori 15 anni fa. Dovrei farlo accatastare o no? Grazie per l’attenzione

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se sono presenti sui progetti, e sono quindi legittimi, si può dimostrare che è un errore grafico del catastale, ed operare di conseguenza.

      Elimina
  24. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  25. Salve Architetto, volevo sapere se per una sanatoria di una Velux fosse necessaria, oltre la Scia in sanatoria al Municipio (Roma) anche una pratica di "sanatoria" al Genio Civile dato che presumo, vista la larghezza della Velux, che sia stato rimosso un travetto e una doppia fila di pignatte con successiva creazione di un cordolo armato. C'è qualche sentenza o semplificazione per la quale si possono evitare pratiche al Genio Civile per questi interventi? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. se nel fare la velux sono state eseguite opere che hanno inciso sul comportamento strutturale del tetto di copertura, mi appare evidente che occorra valutare la necessità di seguire l'eventuale iter di sanatoria presso il genio civile. attenzione: sul tema della sanatoria strutturale, fin anche sulla sua "esistenza", vi sono pareri altalenanti.

      Elimina

Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.