sabato 15 novembre 2014

Aggiornamento piano casa Lazio: modifiche pubblicate nel Bollettino Ufficiale

Vi segnalo che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°90 dell'11 novembre scorso le modifiche al Piano Casa Lazio (legge 21/09) - non posso purtroppo linkarvelo perché è una pagina senza indirizzo fisso.
Il testo coordinato lo trovate nella sezione "leggi" del portale regionale: dovrebbe funzionare anche il link cliccando qui.

testo aggiornato ad ottobre 2020

la novità probabilmente più importante è la proroga dei termini sia di scadenza, portata dal 31 gennaio 2015 al 31 gennaio 2017, sia entro cui l'edificio deve essere stato "completato" per poter accedere alla legge speciale (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013). Dunque adesso ci sono altri due anni per presentare i piani casa, e gli stessi possono essere applicati anche agli edifici che sono stati legittimamente edificati ed il cui fine lavori è stato depositato entro la fine del 2013.

Per quanto riguarda il resto, le modifiche sono le seguenti (cito le più significative, comunque non ci sono grandi stravolgimenti nell'impianto della legge):
  • l'impianto di "energia rinnovabile" da 1kW che serve ad ottenere un ulteriore 10% di cubatura bonus adesso deve servire l'intero fabbricato e non la singola unità oggetto di ampliamento.  In ciò possono risultare avvantaggiate le recentissime costruzioni, che devono avere tali sistemi installati per legge e devono essere previsti fin dall'origine.
  • qualche modifica all'art. 3 ter sul cambio d'uso finalizzato al reperimento di immobili a canone calmierato;
  • qualche altro leggero maquillage agli articoli 4 e 5, in cui si mantiene l'impianto precedente
Senza fare un ulteriore post, mi inserisco in questo per segnalare che nella legge di bilancio regionale 2019-2021 (pubblicata sul BUR n°105 del 29 dicembre 2018, supplemento 1, pagina 26-27 del pdf) è stato inserito l'art. 19 "interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 della LR 21/09 [...]", successivamente dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n°217/2020. con l'articolo citato, successivamente annullato, la Regione specifica (in maniera postuma, e considerando che la legge piano casa non è più in vigore da luglio 2017) che l'intervento deve ritenersi come essere effettuato in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all'art. 7 del DM 1444/68. In pratica, viene specificato che l'intervento di ampliamento può consentire delle cubature in violazione del limite della densità edilizia imposta dal decreto ministeriale, che per le zone A e B è particolarmente restrittivo, immaginando di intervenire in contesti già urbanizzati. 
L'interpretazione dunque viene resa evidentemente per consentire a quelle pratiche già depositate di superare eventuali problemi di impugnabilità connessi alla violazione della densità edilizia. Sul tema, la giurisprudenza in via generale si è espressa in passato (con sentenze di cui vado a memoria) indicando che le norme, qualora lo prevedano espressamente, possono derogare al DM, soprattutto dopo la modifica normativa fatta nel 2017 sul DPR 380/01 che ha dato facoltà alle regioni di consentire le deroghe.

Questa interpretazione autentica tuttavia indica la deroga solo per quanto concerne i limiti di densità edilizia, e quindi devono ritenersi quindi non derogati i limiti di altezza e di distanza (artt. 8 e 9) difatti citati nella normativa regionale come da rispettarsi. Curioso che l'interpretazione autentica riguardi solo l'art. 3 comma 1 (ampliamento "secco") e non gli altri numerosi articoli.

Come accennato, proprio l'art. 19 della LRL 13/2018 è stato oggetto di annullamento da parte della Corte Costituzionale con sentenza n°217/2020 in quanto non avrebbe avuto i connotati dell'"interpretazione" ma bensì dell'innovazione, andando sostanzialmente a modificare una norma inizialmente strutturata in modo differente. la Regione nella sua difesa indica che la legge "piano casa" si deve interpretare come implicitamente derogatoria dei parametri del DM ma qui viene smentita dalla Corte Costituzionale la quale riprende la stessa legge fondante dei piani casa evidenziando che in quella non ci sono elementi che possano far ritenere che tali disposizioni regionali possano "implicitamente" contenere la deroga ai parametri del DM. la Regione inoltre prova a difendersi anche citando l'art. 2 bis del DPR 380/01 che espressamente prevede la possibilità per le Regioni di introdurre delle deroghe al DM ma, ricorda la Corte, che tale fattispecie è ben circoscritta, sempre nello stesso art. 2 bis, alla "definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo ed unitario o di specifiche aree territoriali" con specifico riferimento, quindi, a strumenti attuativi di dettaglio (tipo piani particolareggiati) senza possibilità di poter invocare questo articolo per autorizzare una generalizzata deroga ai limiti del DM. si presti attenzione perché la LR 7/17 sulla rigenerazione urbana presenta proprio una disciplina derogatoria di questo tipo ma in senso generalizzato: anche questa, quindi, potrebbe leggersi in contrasto con la norma perché non indirizzata a specifici strumenti urbanistici come specifica l'art. 2 bis.

22 commenti:

  1. salve marco voglio porti un quesito.....un mio cliente è in attesa del rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ha pagato tutti gli oneri, oblazioni ect. insomma manca l'atto formale del rilascio; può, in attesa del "pezzo di carta" inoltrare formale richiesta di ampliamento (per mezzo di un cambio di destinazione d'uso di un locale tecnico esistente) con il piano casa? grazie ciao e buon lavoro. Piergiorgio

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    1. secondo me no: teoricamente la concessione è necessaria anche per opere banali da autorizzarsi in CILA, quindi figuriamoci per un piano casa. Il problema è infatti se poi dovesse essere rigettata la domanda di condono, perché verrebbe meno la legittimità del fabbricato sulla quale si basa la successiva autorizzazione di piano casa.

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  2. buongiorno architetto!
    questo è il mio quesito: c'è un terreno di circa 6500 mq dove è presente un'abitazione di 120 mq e capannoni (regolarmente condonati accatastati C2 e C4) per un totale di 170 mq. nel PRG siamo in zona C (C4 verde privato, non sono a Roma ma sempre nel lazio). è possibile effettuare una demolizione e ricostruzione dei capannoni con delocalizzazione all'interno del terreno e cambio d'uso in abitazione? in comune mi hanno detto di aspettare che si studiano il nuovo piano casa. tu mi sai dire qualcosa? è per forza necessario fare ricorso al piano casa o c'è anche qualche altra normativa?grazie!

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    1. per dire se l'operazione sia fattibile senza piano casa bisognerebbe studiarsi il piano regolatore, comunque in zona C immagino di no. Meglio usare il piano casa che va in deroga agli strumenti urbanistici. Tecnicamente è fattibile, e comunque il piano casa non è satato cambiato di molto negli articoli che potresti usare.

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  3. Gentile Architetto,
    Ho avuto l'incarico di redigere un Piano Casa per un ampliamento di un piccolo fabbricato unifamiliare indipendente ad un piano unico (con ingresso proprio dalla strada). Questo edificio (la tipica ex "casa del portiere") si trova in mezzo a palazzine fine anni 50 in un quartiere residenziale di Roma. L'unita immobiliare ha due lati coincidenti con i confini catastali tra due proprietà. Ammettendo che il futuro ampliamento non abbia problemi di distanze dalle facciate vicine (> 10 metri), posso costruirne un lato sul confine (o vicino) prolungando uno dei due lati esistenti? Faccio riferimento al codice civile o al Regolamento edilizio in termini di distanze dai confini? Un eventuale accordo tra i proprietari dei confini limitrofi potrebbe essere utile?
    Grazie Mille.

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  4. Salve,
    visto che per le opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ma rispondenti alla regola della doppia conformità, è ammessa la sanatoria edilizia, vorrei sapere se:

    avendo realizzato un ampliamento che poteva essere legittimato con l'applicazione del Piano Casa, potrei oggi (essendo ancora in vigore lo stesso) sanare l'abuso con la richiesta di accertamento della doppia conformità?

    grazie

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    1. la regione ha emesso un parere in tal senso, dicendo sostanzialmente che non è possibile applicare il piano casa in sanatoria. In effetti però si trattava di una situazione diversa, in cui l'ampliamento era stato realizzato prima della pubblicazione della legge: in teoria, dunque, se l'ampliamento è stato realizzato dopo l'entrata in vigore della legge, potrebbe essere verificata la doppia conformità. Attenzione, però, perché la legge è cambiata tre volte nel tempo, ed anche in modo radicale; inoltre, la legge prevede delle regole molto stringenti riguardo alle prestazioni energetiche dell'edificio da ampliare e se non si sono rispettate delle rigide regole, è difficile che la costruzione possa risponderne positivamente. C'è poi anche l'aspetto delle opere strutturali in sanatoria, che prevedono per legge l'esposto in procura.

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  5. Salve,
    un mio cliente vorrebbe ripristinare lo stato della planimetria del 1939 riducendo la superficie (pochi mq) e contestualmente sanare la diversa sistemazione esterna, (posizione scala esterna e un muro), chiaramente presentando la pratica in municipio di accertamento di conformità. Secondo voi c'è qualche problema per eventuale esposto in procura e per poi usufruire del piano casa?
    grazie a tutti..

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    1. presentando la SCIA per ripristino, a mio avviso decade ogni possibile problema legato all'esposto in procura per abusivismo. Una volta ripristinato lo stato legittimo, non ci sono problemi secondo me per la presentazione del piano casa.

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    2. e se invece fosse, come si sta prospettando ora, per una DIA in sanatoria per sanare opere pertinenziali e non un aumento di volumetria, potrebbero sorgere problemi per il piano casa poi?

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    3. uguale, hai lo stesso risultato di un immobile conforme.

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  6. Gentile architetto, vorrei porre una domanda relativa all'art 2, comma 1, lettera b del "piano casa":
    - nel testo della LR 10/2011 si definisce l'ambito di applicazione per gli "edifici ultimati" al 28/08/2011, ammettendo il rilascio del titolo edilizio in sanatoria "entro il termine previsto dall'art. 6 comma 4", ossia entro il 31/01/2015
    - la LR 10/2014 sposta i termini di altri due anni (edifici ultimati al 31/12/2013), modificando però il testo, che parla ora di "edifici ultimati per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del progetto"

    Come è da intendersi questa modifica al testo? Un edificio che abbia ottenuto l'accertamento di conformità successivamente al 31/12/2013, ma entro il 31/01/2017, può accedere al "piano casa", allegando al progetto l'accertamento di conformità ottenuto? oppure la sanatoria sarebbe dovuta avvenire prima del 31/12/2013?

    Presso gli uffici tecnici sembre esserci molta incertezza sull'interpretazione di questo punto, le sarei grato se potesse darmi un suo parere.
    Grazie mille e buon lavoro

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    1. anzitutto dovresti spulciare i pareri che la regione ha pubblicato sul piano casa: ce ne sono molti e forse tra le righe di qualcuno si parla proprio di questo aspetto. Secondo me comunque la norma va interpretata in senso stretto, per cui in effetti se la sanatoria non si è perfezionata prima del 31/12/13 di fatto non si può applicare il piano casa. Tuttavia non se sono del tutto sicuro, in quanto questo può essere lesivo nei confronti di chi ha presentato domande di condono ben prima dell'entrata in vigore del piano casa.

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    2. Ho letto i pareri pubblicati sul sito della Regione ma sfortunatamente non ho trovato niente che mi aiutasse a capire. Ho anche provato a cercare eventuali ricorsi al TAR, ma nulla.
      Interpretando in modo letterale la norma, l'accesso al piano casa sembrerebbe effettivamente precluso. Ma ad un'analisi più attenta sorgono a mio parere dei dubbi: si parla infatti di "edifici ultimati" alla data del 31/12/2013, per i quali il titolo edilizio in sanatoria "sia stato rilasciato" e "(sia stato) allegato alla presentazione del progetto". Ma come faccio alla data del 31/12/2013 ad aver già allegato la sanatoria al progetto se il rinnovo della legge con la nuova formulazione dell'art 2 non è ancora avvenuto? Ne consegue, sempre a mio parere, che il requisito fondamentale per l'applicabilità del piano casa sia l'ultimazione dell'edificio alla data del 31/12/2013 e che la sanatoria da allegare al progetto possa essere ritirata entro la presentazione dello stesso.
      Come mi suggerisci di procedere? Ti sembra valido il mio ragionamento? Pensavo di rivolgermi direttamente all'ufficio urbanistica della Regione per chiedere un parere. Posso andare direttamente presso i loro uffici secondo te?
      Grazie ancora!

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    3. purtroppo la legge è vaga sul punto e, se non ci sono pareri, l'unica via a questo punto è quella di presentare l'istanza e vedere che succede: se viene rigettata, l'unica via sarà il ricorso al TAR con relativo iter: laddove non arriva il legislatore infatti deve arrivare la magistratura, con relativi tempi e costi.

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    4. Penso che proverò a contattare l'ufficio competente presso la regione per chiedere chiarimenti. Grazie e buon lavoro.

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  7. Salve rescog e Marco, anche a me interessava la questione del piano casa per immobili con condono non concluso alla data del 31/12/2013. Ci sono stati sviluppi nella vicenda?

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  8. Buonasera Architetto, nell' ipotesi che su di un lotto dove insiste una abitazione si voglia realizzare un ampliamento ai sensi della legge piano casa, ampliamento costituito da corpo di fabbrica indipendente a destinazione d'uso residenziale staccato dal principale, una volta realizzato il nuovo corpo di fabbrica residenziale, si può procedere con un frazionamento , andando a costituire due unità immobiliari distinte, e procedere alla vendita del solo ampliamento??

    La ringrazio in anticipo non riesco a trovare un chiarimento esplicito a riguardo.

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    1. la legge parla chiaramente di vincolo di pertinenzialità, dunque da come mi sembra di poter interpretare non c'è possibilità di effettuare successivamente un frazionamento. la possibilità comunque andrebbe eventualmente valutata effettuando uno studio di fattibilità.

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  9. Buonasera architetto e la ringrazio anticipatamente del consiglio che mi fornira'.Fabbricato con annessi 3 casolari e regolare licenza edilizia del 1980.Posso fare l'ampliamento per quel che rigurda il fabbricato e successivamente abbattimento e ricostruzione per i 3 casolari? grazie e complimenti per le sue risposte sempre esaustive.

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    1. letta così non mi pare ci possano essere cause ostative. Ma l'ampliamento non si può più fare con piano casa perché è scaduto.

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    2. ....no siamo in Campania....grazie e buon lavoro.

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Grazie per il commento. verifica di essere "nell'argomento" giusto: ho scritto diversi post su vari argomenti, prima di commentare controlla che il quesito non sia più idoneo ad altri post; puoi verificare i miei post cliccando in alto nel link "indice dei post". I commenti inseriti nella pagina "chi sono - contatti" non riesco più a leggerli, quindi dovrete scrivere altrove: cercate il post con l'argomento più simile. In genere cerco di rispondere a tutti nel modo più esaustivo possibile, tuttavia potrei non rispondere, o farlo sbrigativamente, se l'argomento è stato già trattato in altri commenti o nel post stesso. Sono gradite critiche e più di ogni altro i confronti e le correzioni di eventuali errori a concetti o procedure indicate nel post. Se hai un quesito delicato o se non riesci a pubblicare, puoi scrivermi in privato agli indirizzi che trovi nella pagina "chi sono - contatti". Sul blog non posso (e non mi sembra giusto) pubblicare le mie tariffe professionali: scrivimi un email per un preventivo senza impegno. Grazie.