mercoledì 10 settembre 2025

nel Lazio le coperture per attività sportive possono essere permanenti

Regione Lazio: attività sportive e coperture stagionali stabili

Abbiamo già parlato su questo Blog delle molteplici innovazioni apportate dalla Legge Regionale 12 del 30 luglio 2025 alle varie norme locali: oggi facciamo un focus su un argomento che nella norma è trattato in poche righe, ma che ha un impatto non secondario per tutte quelle attività sportive che hanno bisogno di avere una copertura dei campi da gioco permanente, ma che non possono permettersi (anche per motivi squisitamente urbanistici) di creare nuovi volumi.

immagine generata con Intelligenza Artificiale
tramite Google Gemini su prompt dell'autore


il panorama normativo prima della L.R. 12/25

Prima delle innovazioni della L.R. 12/25 le regole per le coperture precarie, stagionali e rimovibili erano uguali per tutte le esigenze e prevedevano, per tali installazioni, un tempo di installazione massimo di 8 mesi nell'anno. Tale termine temporale è diverso da quello previsto nel DPR 380/01 che, per questo tipo di opere, ne consente la qualificazione come attività edilizia libera fino ad un periodo di 180 giorni (6 mesi).

La Regione Lazio dunque già prima delle innovazioni della L. 12/25 di cui parleremo tra poco, aveva esteso la qualificazione dell'opera temporanea oltre i limiti consentiti dalla legge nazionale solo che, non potendo la Regione modificare le definizioni degli interventi edilizi ma potendo solo inserire specifiche fattispecie, ha stabilito che laddove l'installazione duri più di 6 mesi (e fino ad 8) l'intervento è soggetto al deposito di una SCIA ai sensi dell'art. 22 DPR 380/01.

Le nuove disposizioni delle strutture "temporanee-stabili"

La legge 12/25 va a modificare questo paradigma in quanto è stato modificato il comma 26 dell'art. 3 L.R. 17/2016 (legge di Stabilità) e quindi conseguentemente la relativa applicabilità del successivo comma 27. Questi due commi ad oggi (10 settembre 2025) recitano come a seguire:

26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture. Le opere rimovibili comprendono le coperture pressostatiche nonché ogni altra copertura ad esse equiparabile per entità e caratteristiche obiettive. Nel caso in cui l’utilizzo delle suddette opere removibili sia destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva, il termine di cui al presente comma non si applica.

27. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l’esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001.
In grassetto nel testo sopra riportato è evidenziata la parte aggiunta dall'art. 23 comma 1 della L.R. 12/2025.

Occorre evidenziare che le opere "removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali" non necessariamente sono solo le coperture, ma possono riguardare anche pedane, gazebo per proteggere aree di servizio collegate all'attività sportiva, pergolati. Rimane secondo me sempre valida l'applicazione del regolamento sismico regionale anche se non espressamente richiamato nelle norme citate.

quali sono gli obiettivi della norma


La finalità della modifica normativa è duplice:
  1. chiarire che le opere rimovibili e stagionali ricomprendono le strutture pressostatiche ma anche qualunque altra copertura paragonabile per caratteristiche ed entità. Come analogia di caratteristiche, ciascuno dovrà fare le proprie valutazioni per sostenerle di fronte all'eventuale contestazione del comune, comunque si può teorizzare che qualunque struttura che sia composta da un telo, fisso o retrattile, e da una struttura che lo sostiene che sia esile e facilmente smontabile ma sempre correttamente dimensionata ai fini della pubblica incolumità, possa essere a queste assimilata.
  2. introdurre una specifica clausola nel caso in cui le opere temporanee e stagionali siano finalizzate all'esercizio di attività sportiva, che disapplica il termine temporale degli 8 mesi, di fatto rendendo il termine senza condizioni. Di fatto, salvo smentita o diversa interpretazione, significa che le strutture temporanee stagionali possono essere installate senza limiti temporali, purché rimangano a servizio esclusivo di un impianto sportivo.
Appare abbastanza chiaro dedurre che le installazioni di questo tipo continueranno ad essere autorizzate con semplice SCIA e rimane fermo che dovranno sempre essere ottenute le eventuali ulteriori autorizzazioni dovute ad esempio in caso di presenza di vincoli emanati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

aspetti di criticità a cui si suggerisce di fare attenzione


Alcuni appunti a cui prestare massima attenzione:
  • l'installazione per poter beneficiare della semplificazione deve essere installata ad effettivo servizio di "attività sportiva", dunque eviterei di estendere l'interpretazione per ritenere che tali strutture possano essere installate anche per coprire le zone tavoli di ristoranti e bar anche se eventualmente annessi a circoli sportivi: la legge è chiara nello specificare che si deve trattare di "utilizzo delle [strutture] removibili sia destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva". Nel caso si necessiti di installare tettoie o altri sistemi di copertura legati all'attività commerciale, si valuti che la stessa L.R. 12/25 ha introdotto specifiche semplificazioni che ho commentato in quest'altro post.
  • il mancato rispetto del requisito temporale può far scattare le sanzioni previste dall'art. 44 DPR 380/01, come espressamente richiamato dal comma 27: si tratta di violazioni che hanno anche risvolti penali dunque si operi con la massima cautela interpretativa. Tali sanzioni potrebbero quindi scattare nel caso in cui si installi la copertura temporanea per coprire attività che non hanno diretta correlazione all'attività sportiva.
  • La norma non parla di dimensioni assolute, ma effettivamente le coperture di questo tipo possono avere dimensioni ragguardevoli: pensiamo alle coperture delle piscine o dei campi sportivi. Strutture anche molto grandi possono essere installate come stagionali senza rischiare di incorrere in diverse interpretazioni. Tuttavia, anche qui, presterei attenzione a non esagerare nella dimensione: ad esempio per coprire un campo da tennis è necessario che la struttura abbia una certa dimensione di rispetto dai lati del campo: ma tale dimensione non deve essere di decine di metri, altrimenti si conformerebbe un uso improprio della definizione e si potrebbe comunque incorrere nelle sanzioni.
  • Per il gioco del Padel, si presti attenzione a non confondere le strutture precarie con le pareti che sono espressamente richieste dal regolamento di gioco, che rimangono soggette a titolo edilizio;
  • Per la copertura delle piscine, si presti attenzione al fatto che si possono interpretare "sportive" quelle in cui effettivamente si compiono attività fisiche, dunque escluderei le piscine che hanno natura ricreativa.
  • nell'autorizzare strutture di questo tipo mi sembra naturale dover dimostrare con assoluta chiarezza la destinazione sportiva della superficie che si deve coprire. Per configurare un impianto sportivo è comunque necessario un titolo abilitativo, dunque buona regola è quella di controllare se la struttura sportiva su cui dobbiamo installare la copertura "temporanea-definitiva" sia correttamente legittimata sotto il profilo urbanistico-edilizio.
  • Il comune potrebbe richiedere, al momento del deposito della SCIA, un atto d'obbligo o di impegno alla rimozione della struttura nel momento in cui dovesse venire meno il requisito di base, che è l'esistenza dell'attività sportiva. In verità non ve ne sarebbe bisogno perché la legge è implicitamente chiara, ed anche qui attenzione al fatto che mantenere in essere una copertura stagionale oltre il termine di 8 mesi a copertura di superfici che inizialmente erano destinate ad attività sportiva la quale successivamente è venuta meno può comunque comportare le sanzioni dell'art. 44 sopra citato.

nota di lettura

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